Autore: Andrea Marton

  • Art. 83 DPR 230/2000 – Trasferimenti

    Art. 83 DPR 230/2000 – Trasferimenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

    2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

    3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

    4. 4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia; b) la cartella personale; c) il certificato sanitario previsto dal comma 2; d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale; e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile; f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.

    5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.

    6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

    7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.

    8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.

    9. 9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile: a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative; b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede; c) le detenute con prole in istituto; d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.

  • Art. 78 TULPS – Tutela dei minori nelle sale cinematografiche

    Art. 78 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

    Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

    Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale , i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000.

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  • Art. 72 RD 12/1941

    Art. 72 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 58 D.Lgs. 231/2001 – Archiviazione

    Art. 58 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Archiviazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

  • Art. 86 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento di correzione

    Art. 86 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento di correzione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

    3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell’ordinanza che l’ha disposta.

    Titolo VIII – Udienze

  • Art. 54 Reg. (UE) 2022/2065 – Risarcimento

    Art. 54 Reg. (UE) 2022/2065 – Risarcimento

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    I destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, ai fornitori di servizi intermediari relativamente a danni o perdite subiti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari.

  • Art. 115 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza

    Art. 115 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal deposito dell’atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.

    2. Almeno venti giorni prima dell’udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.

    3. L’atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.

    4. L’atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest’ultimo, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, agli avvocati delle parti costituite.

    5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’udienza.

    6. L’atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

  • Diritto al lavoro: casi pratici art. 4 Costituzione

    L’articolo 4 della Costituzione non si limita a enunciare un principio astratto: è una norma che orienta la lettura di numerose discipline ordinarie, dal diritto del lavoro alla previdenza, dal sostegno all’occupazione alla formazione professionale. In questo articolo proponiamo una raccolta di casi pratici applicati all’art. 4 Cost., utili per comprendere come il diritto-dovere al lavoro entri concretamente nelle decisioni amministrative, nei contratti e nei rapporti tra contribuente, parte datoriale e pubbliche amministrazioni. Per il quadro sistematico della norma rimandiamo all’articolo 4 della Costituzione italiana.

    Quadro normativo

    L’articolo 4 della Costituzione si compone di due commi che operano in modo coordinato. Il primo riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. Il secondo enuncia il dovere, per ogni cittadino, di svolgere secondo le proprie possibilita e la propria scelta una attivita o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa. La norma non costruisce un diritto soggettivo perfetto azionabile davanti al giudice contro lo Stato, ma un diritto programmatico che vincola il legislatore a politiche di piena occupazione, formazione e protezione sociale.

    La collocazione sistematica e centrale: l’art. 4 segue l’art. 1, che fonda la Repubblica sul lavoro, e precede gli articoli 35-40, che disciplinano la tutela del lavoro in tutte le sue forme. Insieme costruiscono un blocco unitario in cui il lavoro non e solo fonte di reddito, ma anche strumento di partecipazione civica e dignita personale.

    Ambito di applicazione

    Il diritto al lavoro riguarda tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, eta, religione, opinione politica o condizione personale. Non si traduce nell’obbligo dello Stato di fornire un posto di lavoro, ma nel dovere di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’accesso e di promuovere politiche attive: ammortizzatori sociali, incentivi all’assunzione, formazione professionale, servizi per l’impiego. La giurisprudenza costituzionale ha piu volte chiarito che l’art. 4 va letto in chiave dinamica, come parametro di legittimita delle leggi che incidono sul mercato del lavoro.

    Il dovere del secondo comma, invece, e modulato sulle possibilita e sulla scelta del cittadino. Non si tratta di lavoro forzato ne di un obbligo coercibile: e una responsabilita civica che orienta la lettura di istituti come il reddito di inclusione, i percorsi di reinserimento, gli obblighi di attivazione per chi percepisce sostegni pubblici.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 4 entra in molte situazioni concrete: nella legittimita delle clausole contrattuali, nella valutazione delle politiche pubbliche di sostegno al reddito, nella tutela dei lavoratori vulnerabili, nelle controversie su accesso a concorsi e bandi. Non e una norma da invocare in modo decorativo: serve a orientare l’interpretazione di disposizioni ordinarie quando il loro senso letterale lascia margini di dubbio. Vediamo allora come si traduce in casi reali.

    Caso n. 1: clausola contrattuale che limita l’attivita lavorativa post-cessazione

    Scenario. Tizio firma un contratto di lavoro subordinato che contiene un patto di non concorrenza molto ampio: per tre anni dopo la cessazione del rapporto non potra svolgere attivita affini in tutta Italia, dietro un corrispettivo modesto. Tizio si chiede se questa clausola sia compatibile con il diritto al lavoro.

    Come si legge l’art. 4. Il diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 Cost. impone che le limitazioni convenzionali alla liberta di lavorare siano proporzionate, temporalmente e geograficamente delimitate, e compensate da un corrispettivo congruo. L’art. 4 non vieta i patti di non concorrenza, ma orienta il giudice a leggerli con rigore, dichiarando nulle le clausole che svuotano sostanzialmente la possibilita di esercitare la professione.

    Cosa fare in pratica.

    • Verificare la durata della clausola (massimo cinque anni per dirigenti, tre per altri lavoratori, ex art. 2125 cod. civ.).
    • Controllare l’estensione territoriale e merceologica: ambiti troppo ampi rischiano la nullita.
    • Stimare il corrispettivo: un compenso simbolico rende la clausola attaccabile.
    • Conservare la documentazione contrattuale e le proposte di lavoro ricevute dopo la cessazione.
    • Valutare una diffida o un’azione di accertamento prima di accettare nuovi incarichi a rischio.

    Caso n. 2: accesso a concorso pubblico e requisiti sproporzionati

    Scenario. Caia, laureata in materie umanistiche, partecipa a un concorso pubblico che richiede, oltre al titolo di studio, una specifica esperienza pluriennale in mansioni del tutto coincidenti con quelle messe a bando. La selezione sembra costruita per favorire alcuni candidati interni.

    Come si legge l’art. 4. Il diritto al lavoro va letto insieme all’art. 51 Cost. (accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza) e all’art. 97 Cost. (concorso come regola). L’art. 4 rafforza l’idea che le pubbliche amministrazioni debbano costruire bandi con requisiti proporzionati e realmente collegati alle mansioni, evitando barriere artificiose che restringono la platea dei potenziali partecipanti.

    Cosa fare in pratica.

    • Leggere con attenzione il bando e i requisiti, segnalando per iscritto le clausole sospette.
    • Conservare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale, con data certa.
    • Valutare un’istanza di autotutela alla stazione appaltante prima della scadenza.
    • Se la procedura prosegue, considerare l’impugnazione del bando entro i termini brevi previsti dal codice del processo amministrativo.
    • Documentare la propria formazione e le esperienze pertinenti per dimostrare l’idoneita.

    Caso n. 3: licenziamento e ricollocazione professionale

    Scenario. Sempronio, dopo dieci anni in una azienda manifatturiera, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’azienda offre un corso di riqualificazione e un percorso di outplacement. Sempronio si interroga sui diritti e sugli obblighi che derivano dalla sua nuova condizione.

    Come si legge l’art. 4. L’art. 4 Cost. illumina la fase post-licenziamento: il diritto al lavoro non si esaurisce nel rapporto cessato, ma include la pretesa che lo Stato e il datore offrano percorsi reali di reinserimento. Allo stesso tempo, il secondo comma valorizza l’attivazione del cittadino: partecipare a percorsi di formazione e accettare proposte congrue non e solo una scelta ma una responsabilita coerente con la norma costituzionale.

    Cosa fare in pratica.

    • Iscriversi tempestivamente al centro per l’impiego e firmare il patto di servizio personalizzato.
    • Partecipare ai corsi di formazione offerti dall’azienda o dalla regione, conservandone gli attestati.
    • Valutare la NASpI e gli ammortizzatori sociali disponibili, rispettando gli obblighi di disponibilita.
    • Tenere traccia delle offerte di lavoro ricevute e delle risposte fornite.
    • Verificare la possibilita di percorsi di autoimpiego con incentivi pubblici dedicati.

    Caso n. 4: lavoratore disabile e diritto all’inserimento mirato

    Scenario. Tizia, con invalidita civile riconosciuta superiore al 46 per cento, e iscritta negli elenchi del collocamento mirato. Vive in un piccolo comune e fatica a trovare un’occupazione. Si chiede se l’art. 4 Cost. possa rafforzare la sua posizione nei confronti dell’amministrazione.

    Come si legge l’art. 4. Il diritto al lavoro, letto insieme agli articoli 3 (uguaglianza sostanziale) e 38 (assistenza e previdenza), si traduce in un dovere rafforzato della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai lavoratori con disabilita di accedere al mercato del lavoro. La legge 68/1999 sul collocamento mirato e attuazione diretta di questo principio: l’art. 4 Cost. orienta l’interpretazione delle sue norme in chiave inclusiva.

    Cosa fare in pratica.

    • Mantenere aggiornata l’iscrizione presso il servizio competente, segnalando variazioni del profilo.
    • Partecipare ai colloqui di orientamento e ai tirocini formativi proposti.
    • Verificare il rispetto, da parte dei datori obbligati, delle quote di riserva previste dalla legge 68/1999.
    • Conservare la documentazione sanitaria e le diagnosi funzionali aggiornate.
    • In caso di mancato avviamento, valutare un’istanza scritta al servizio competente con richiesta di motivazione.

    Caso n. 5: beneficiario di sostegno al reddito e dovere di attivazione

    Scenario. Caio percepisce una misura pubblica di sostegno al reddito condizionata alla disponibilita al lavoro. Riceve la convocazione a un colloquio per un’offerta congrua. Si chiede se il rifiuto comporti conseguenze e come bilanciare il diritto-dovere costituzionale.

    Come si legge l’art. 4. Il secondo comma dell’art. 4 Cost. fornisce la chiave: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita, una attivita che concorra al progresso della societa. Il dovere e modulato sulle possibilita reali (eta, salute, contesto familiare, competenze) ma non puo essere svuotato dall’inerzia. Le norme che condizionano i sostegni a comportamenti attivi sono attuazione coerente di questo principio, purche rispettino la dignita della persona e la proporzionalita delle sanzioni.

    Cosa fare in pratica.

    • Leggere con attenzione la convocazione e verificare la congruita dell’offerta rispetto al profilo professionale.
    • Partecipare al colloquio, anche solo per acquisire informazioni dettagliate sull’offerta.
    • Conservare ogni comunicazione scritta scambiata con il servizio e con il potenziale datore.
    • Se l’offerta e non congrua, formalizzare per iscritto le ragioni del rifiuto.
    • Aggiornare costantemente curriculum, competenze digitali e disponibilita oraria registrate nel patto di servizio.

    Quando intervenire

    Il contribuente o la parte interessata deve attivarsi tempestivamente in tutte le situazioni in cui un atto, una clausola o un comportamento amministrativo rischia di compromettere il diritto al lavoro. I termini di impugnazione di bandi pubblici sono brevi (di norma sessanta o trenta giorni davanti al giudice amministrativo); le clausole contrattuali invalide possono essere contestate in qualsiasi momento, ma e prudente farlo prima di assumere comportamenti che le presuppongano valide. Nei casi previdenziali, i termini decorrono spesso dalla comunicazione del provvedimento. In tutte le ipotesi, una raccolta ordinata di documenti, comunicazioni e tracce digitali e la prima forma di tutela.

    Anche sul fronte del dovere costituzionale, l’attivazione e fondamentale: chi beneficia di sostegni pubblici condizionati deve dimostrare con condotte concrete (partecipazione a colloqui, accettazione di percorsi formativi, ricerca attiva) la coerenza con il dettato dell’art. 4. La passivita prolungata puo generare conseguenze, dalla decadenza dai benefici a sanzioni amministrative.

    Norme e fonti

    • Costituzione della Repubblica italiana, articolo 4 (diritto e dovere al lavoro).
    • Costituzione della Repubblica italiana, articolo 1 (Repubblica fondata sul lavoro) e articolo 2 (diritti inviolabili).
    • Costituzione della Repubblica italiana, articoli 35-40 (tutela del lavoro, parita, sciopero).
    • Costituzione della Repubblica italiana, articolo 3 (uguaglianza formale e sostanziale) e articolo 38 (assistenza e previdenza).
    • Codice civile, articolo 2125 (patto di non concorrenza nel lavoro subordinato).
    • Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
    • Costituzione della Repubblica italiana, articoli 51 e 97 (accesso ai pubblici uffici e principio del concorso).

    Domande frequenti

    Il diritto al lavoro dell’art. 4 Cost. obbliga lo Stato a darmi un posto di lavoro?

    No. L’art. 4 riconosce un diritto programmatico, non un diritto soggettivo perfetto azionabile direttamente contro lo Stato. Impegna pero la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo l’accesso al lavoro: politiche attive, formazione, ammortizzatori, rimozione di barriere normative e sociali.

    Il dovere di lavorare del secondo comma puo essere imposto con la forza?

    No. Il dovere e modulato sulle possibilita e sulla scelta del cittadino. Non esiste lavoro coatto compatibile con la Costituzione. Il dovere si traduce in una responsabilita civica e in obblighi di attivazione quando si beneficia di sostegni pubblici condizionati, sempre nel rispetto della dignita della persona.

    Posso invocare l’art. 4 Cost. direttamente davanti al giudice del lavoro?

    L’art. 4 e una norma costituzionale che orienta l’interpretazione delle leggi ordinarie. Davanti al giudice si invocano le disposizioni ordinarie (codice civile, statuto dei lavoratori, leggi speciali), ma la lettura di queste norme deve essere conforme al principio costituzionale. In casi limite, una norma palesemente in contrasto puo essere oggetto di questione di legittimita costituzionale.

    Un patto di non concorrenza puo essere dichiarato nullo per contrasto con l’art. 4?

    Si, se la clausola e sproporzionata per durata, ambito territoriale, perimetro merceologico o se manca un corrispettivo congruo. L’art. 2125 cod. civ. fissa i requisiti formali; l’art. 4 Cost. orienta il giudice a tutelare il nucleo essenziale del diritto al lavoro quando la clausola lo svuota di fatto.

  • Art. 55 L. 354/1975 – Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di so

    Art. 55 L. 354/1975 – Interventi del servizio sociale nella libertà
    vigilata.)

    Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di so

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Art. 837 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell’aeromobile

    Art. 837 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo. Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

  • Art. 808 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    Art. 808 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili stranieri. Della polizia di bordo e della navigazione

  • Art. 83 Codice del Processo Amministrativo – Effetti della perenzione

    Art. 83 Codice del Processo Amministrativo – Effetti della perenzione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.