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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei trasferimenti non motivati da ragioni di giustizia o sicurezza, si tiene conto delle preferenze espresse dal detenuto sulla destinazione.
  • Prima del trasferimento è obbligatoria la perquisizione personale e la visita medica che certifica l'idoneità al viaggio.
  • Il capo scorta riceve in consegna cartella personale, peculio, bagaglio e certificato sanitario, rilasciando ricevuta e ottenendone una dall'istituto di destinazione.
  • I trasferimenti collettivi devono evitare, ove possibile, di interrompere percorsi trattamentali, terapeutici, o procedimenti giudiziari in fase decisiva.
  • La norma attua l'art. 42 L. 354/1975 che disciplina il trasferimento dei detenuti, garantendo tutela della salute (art. 32 Cost.) e rispetto del percorso rieducativo (art. 27 co. 3 Cost.).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 DPR 230/2000 — Trasferimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

4. 4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia; b) la cartella personale; c) il certificato sanitario previsto dal comma 2; d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale; e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile; f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.

5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.

6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.

8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.

9. 9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile: a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative; b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede; c) le detenute con prole in istituto; d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.

Commento

L'art. 83 del DPR 230/2000 è la norma di dettaglio che regola le operazioni concrete di trasferimento dei detenuti e degli internati da un istituto penitenziario a un altro. Si tratta di una delle disposizioni più articolate del regolamento, poiché il trasferimento è un atto che incide profondamente sulla vita del detenuto — interrompendo relazioni, percorsi trattamentali, vicinanza alla famiglia — e richiede garanzie procedurali adeguate. La norma attua l'art. 42 della L. 354/1975, che fissa i principi generali in materia di criteri per il trasferimento.

La considerazione delle preferenze del detenuto

Il comma 1 introduce una disposizione apparentemente semplice ma di grande significato: nei trasferimenti non motivati da ragioni di giustizia o di sicurezza, si tiene conto delle richieste espresse dal detenuto in ordine alla destinazione. Questa previsione non configura un diritto soggettivo al trasferimento nel luogo desiderato — la scelta resta nella piena discrezionalità dell'amministrazione — ma impone che le preferenze del detenuto siano quantomeno considerate nel processo decisionale.

Il fondamento è duplice: da un lato, il principio di umanizzazione della pena, che impone di non aggravare inutilmente le condizioni di vita del detenuto; dall'altro, la funzione rieducativa della pena (art. 27, co. 3, Cost.), che richiede di mantenere, ove possibile, i legami familiari e sociali che costituiscono la rete di supporto indispensabile per il reinserimento. Un trasferimento lontano dalla famiglia, non necessitato da ragioni di servizio, spezza queste relazioni e ostacola il percorso rieducativo.

La norma distingue nettamente tra trasferimenti discrezionali (dove le preferenze rilevano) e trasferimenti per motivi di giustizia (traduzioni per udienze) o di sicurezza (rotazione per esigenze di ordine), dove l'esigenza istituzionale prevale. Questa distinzione è coerente con il sistema dell'art. 42 L. 354/1975, che elenca i criteri ordinatori per le assegnazioni e i trasferimenti, attribuendo priorità alle esigenze di sicurezza ma valorizzando, in sua assenza, la vicinanza alla famiglia.

La visita medica e il certificato di idoneità al viaggio

Il comma 2 prevede che il detenuto, prima di essere trasferito, sia sottoposto a perquisizione personale e a visita del medico, che ne certifica lo stato psico-fisico con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile o meno sopportare il viaggio. Questa doppia operazione preliminare risponde a esigenze diverse ma convergenti.

La perquisizione è una misura di sicurezza: impedisce che il detenuto porti con sé oggetti non consentiti durante la traduzione, esponendo il personale o i compagni a rischi. La visita medica è invece una garanzia a tutela della salute del detenuto (art. 32 Cost.): assicura che il trasferimento non venga eseguito in condizioni fisiche incompatibili con il viaggio, e che eventuali patologie in corso siano documentate prima della partenza, evitando contestazioni sull'origine di condizioni di salute rilevate all'arrivo nell'istituto di destinazione.

Il certificato sanitario previsto dal comma 2 è un documento formale che accompagna il detenuto nella traduzione: è parte del corredo di documenti consegnati al capo scorta ai sensi del comma 4, lettera c). Se la visita medica evidenzia condizioni che rendono impossibile sopportare il viaggio, la direzione informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento, che valuterà il rinvio.

Il trasferimento della documentazione e del peculio: l'inventario consegnato al capo scorta

Il comma 4 elenca con precisione il «corredo documentale e materiale» che il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: generi alimentari per il viaggio (o somma equivalente nella misura fissata dal Ministro della giustizia), cartella personale, certificato sanitario, nota del bagaglio personale, peculio disponibile, certificato dell'ammontare del peculio. Il comma 5 impone uno scambio di ricevute: il capo scorta rilascia ricevuta alla direzione di partenza e la ottiene dalla direzione di destinazione.

Questo sistema di «passaggi consegnati» documentati è fondamentale per garantire la tracciabilità del patrimonio del detenuto durante il trasferimento. La perdita di oggetti personali, di somme di peculio o di documenti durante le traduzioni è stata storicamente una delle principali fonti di conflitto tra detenuti e amministrazione. Il sistema delle ricevute create dal comma 5 crea una catena di responsabilità chiara: se qualcosa si perde tra un istituto e l'altro, i documenti consentono di identificare il momento e il responsabile.

Il bagaglio eccedente e la ripartizione delle spese di spedizione

I commi 6 e 7 disciplinano il destino degli effetti personali che non vengono portati direttamente con il detenuto durante la traduzione. Questi oggetti devono essere trasmessi «nel più breve tempo possibile» all'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale. Le spese di spedizione sono a carico dell'amministrazione fino a 10 chilogrammi; per l'eccedenza, le spese sono a carico del detenuto «che sia stato trasferito a sua domanda».

La norma introduce dunque una distinzione tra trasferimento d'ufficio (spese integralmente a carico dell'amministrazione) e trasferimento su richiesta del detenuto (spese parzialmente a carico dell'interessato). Questa distinzione è ragionevole: chi chiede il trasferimento per proprie esigenze è equiparato, in parte, a chi si sposta volontariamente, e risponde delle conseguenze economiche.

Le categorie protette nei trasferimenti collettivi

Il comma 9 contiene le disposizioni più significative sul piano rieducativo: nell'ambito dei trasferimenti collettivi, devono essere esclusi — «ove possibile» — i detenuti per i quali siano in corso attività trattamentali rilevanti, trattamenti sanitari non facilmente proseguibili altrove, detenute con prole in istituto, e imputati prima della sentenza di primo grado o in attesa di decisione sull'impugnazione.

L'elenco riflette una gerarchia di tutele: chi ha in corso un percorso che verrebbe irreparabilmente interrotto dal trasferimento deve essere protetto. Le detenute con prole meritano menzione specifica in applicazione del principio dell'interesse superiore del minore (art. 3 Cost. in relazione alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia). Gli imputati a ridosso dell'udienza sono tutelati per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che un trasferimento improvviso potrebbe compromettere.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il detenuto ha diritto a essere trasferito nel carcere che sceglie?

No. L'art. 83, comma 1, DPR 230/2000 prevede che nei trasferimenti non motivati da giustizia o sicurezza si 'tenga conto' delle preferenze del detenuto, ma non configura un diritto soggettivo. La scelta della destinazione resta discrezionale dell'amministrazione penitenziaria.

Può un detenuto essere trasferito se il medico lo ritiene inidoneo al viaggio?

No. Il comma 2 dell'art. 83 richiede la visita medica preliminare e prevede che, in caso di inidoneità certificata, la direzione informi immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento. Il trasferimento viene rinviato fino al ripristino delle condizioni fisiche idonee.

Cosa succede agli oggetti personali del detenuto durante il trasferimento?

Il detenuto porta con sé il bagaglio nei limiti consentiti. Gli altri effetti personali e il peculio vengono trasmessi all'istituto di destinazione nel più breve tempo possibile, contestualmente al fascicolo personale. Le spese di spedizione sono a carico dell'amministrazione fino a 10 kg.

Chi è il capo scorta e quali sono le sue responsabilità nel trasferimento?

Il capo scorta è il responsabile della traduzione (di norma un agente di polizia penitenziaria o di polizia). Riceve in consegna dalla direzione di partenza cartella personale, peculio, documenti sanitari, bagaglio e generi alimentari, rilasciando ricevuta. Consegna tutto alla direzione di destinazione, ottenendo a sua volta ricevuta, creando così una catena di responsabilità documentata.

Un imputato in attesa di sentenza può essere trasferito?

Può essere trasferito, ma l'art. 83, comma 9, lettera d, prevede che nei trasferimenti collettivi gli imputati prima della pronuncia di primo grado o in attesa di decisione sull'impugnazione siano esclusi 'ove possibile', per non compromettere l'esercizio del diritto di difesa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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