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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo attua l'art. 42 L. 354/1975 (trasferimenti) e rinvia all'art. 42-bis L. 354/1975, che disciplina il trasferimento temporaneo per esigenze processuali, rimandando le modalità operative a un decreto del capo del DAP.
  • Le «traduzioni» sono le operazioni di trasporto fisico dei detenuti e degli internati da un luogo a un altro (tra istituti, verso tribunali, luoghi di cura, ecc.) con scorta della polizia penitenziaria.
  • La norma ha funzione di rinvio e di coordinamento, evitando di ripetere nel regolamento disposizioni già contenute in legge o in atti amministrativi di rango inferiore (decreto del capo DAP).
  • Le garanzie fondamentali del detenuto durante la traduzione — dignità, integrità fisica, comunicazione con il difensore — restano ancorate alle norme di rango primario non derogate dal rinvio regolamentare.
  • Il rispetto delle modalità prescritte tutela sia il detenuto da rischi per la salute e la dignità (art. 27 co. 3 e art. 32 Cost.) sia la sicurezza pubblica durante il trasporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 DPR 230/2000 — Traduzioni

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Commento

L'articolo 84 del DPR 230/2000, nella sua brevità, svolge una funzione di raccordo normativo: rinvia all'articolo 42-bis della legge 354/1975 e alle disposizioni normative che regolano le traduzioni dei detenuti e degli internati, rimandando per le modalità operative a un decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La scelta di demandare la disciplina di dettaglio a un atto amministrativo è coerente con la natura tecnico-operativa della materia, che richiede aggiornamenti frequenti in risposta all'evoluzione delle risorse disponibili e delle esigenze di sicurezza.

Cosa sono le «traduzioni» nel diritto penitenziario

Il termine «traduzioni», nel linguaggio del diritto penitenziario italiano, indica le operazioni di trasporto fisico dei detenuti, degli internati e degli arrestati da un luogo a un altro, sotto scorta della polizia penitenziaria o di altre forze dell'ordine. Si tratta di un'attività operativa di grande complessità logistica e di notevole rilevanza giuridica, in quanto durante il trasporto il detenuto si trova in una condizione di particolare vulnerabilità: è fuori dall'istituto che costituisce il suo «ambiente» (seppure coatto), è in movimento, e può essere esposto a rischi sia interni (tentativi di fuga, aggressioni) sia esterni (tentativi di liberazione da parte di complici, rischi per la sicurezza della scorta).

Le tipologie di traduzione sono molteplici: il trasferimento definitivo da un istituto a un altro (disciplinato principalmente dall'art. 42 L. 354/1975); il trasferimento temporaneo per esigenze processuali (art. 42-bis L. 354/1975), vale a dire per la partecipazione a udienze penali o civili; il trasporto verso luoghi esterni di cura (art. 11 L. 354/1975); il trasporto per colloqui con l'autorità giudiziaria; e i trasferimenti per ragioni di sicurezza o per impossibilità di mantenere il detenuto nell'istituto di provenienza.

Il rinvio all'art. 42-bis L. 354/1975 e alle altre disposizioni normative

L'articolo 42-bis L. 354/1975, richiamato espressamente dall'articolo 84 del regolamento, disciplina il cosiddetto «trasferimento temporaneo per esigenze processuali»: il detenuto che deve partecipare a un'udienza in un tribunale lontano dall'istituto di pena viene temporaneamente trasferito in un istituto prossimo alla sede del giudice procedente. Si tratta di una forma particolare di traduzione che ha conseguenze rilevanti per il detenuto (allontanamento dalla famiglia, interruzione del programma trattamentale, cambio di ambiente) e per le esigenze processuali (garanzia della presenza fisica dell'imputato o del testimone in udienza).

La formulazione «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis» e «dalle altre disposizioni normative che regolano la materia» segnala che l'articolo 84 non intende innovare la disciplina delle traduzioni ma si limita a coordinare le norme di rango primario con le istruzioni operative di livello amministrativo. Le «altre disposizioni normative» ricomprendono le circolari del DAP, le istruzioni di servizio della polizia penitenziaria e — per i trasferimenti in cui sono coinvolte le Forze di Polizia — i regolamenti di coordinamento inter-istituzionale.

Il decreto del capo del DAP: flessibilità operativa e riserva amministrativa

La rimessione delle modalità delle traduzioni a un decreto del capo del DAP è una scelta tecnica che consente all'amministrazione penitenziaria di aggiornare le procedure operative senza dover modificare il testo del regolamento. Le esigenze logistiche delle traduzioni cambiano nel tempo: l'evoluzione dei mezzi di trasporto, le variazioni nella dotazione organica della polizia penitenziaria, l'introduzione di strumenti tecnologici di monitoraggio e identificazione, le modifiche agli accordi con le altre forze dell'ordine, richiedono aggiustamenti che non si prestano ad essere «cristallizzati» in un testo regolamentare di rango primario.

Il decreto del capo del DAP determina: i mezzi di trasporto da utilizzare (autovetture blindate, cellulari, treni, aerei per i trasferimenti a lunga distanza); le dotazioni della scorta; i protocolli di sicurezza durante il trasporto; le modalità di comunicazione con gli istituti di partenza e di arrivo; le procedure in caso di emergenza sanitaria o di tentativo di evasione. Queste disposizioni operative, per la loro natura tecnica e riservata, non trovano posto nel testo di un regolamento pubblico.

I diritti del detenuto durante la traduzione

L'articolo 84, pur nella sua brevità, non può essere letto in isolamento rispetto al quadro più ampio dei diritti che l'ordinamento riconosce al detenuto. Durante la traduzione il detenuto conserva i diritti fondamentali che non siano stati limitati dalla condanna. In particolare: ha diritto alla tutela della sua integrità fisica e psichica (art. 32 Cost.); ha diritto a essere trattato con umanità e rispetto della dignità della persona (art. 27 co. 3 Cost. e art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); ha diritto di comunicare con il proprio difensore, nei limiti consentiti dalle esigenze di sicurezza del trasporto.

Il detenuto non può essere tradotto in condizioni incompatibili con il suo stato di salute: se le condizioni fisiche o psichiche lo rendono inadatto al trasporto, il trasferimento deve essere rinviato o effettuato con modalità idonee (ambulanza, accompagnamento sanitario). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato, in termini generali, che le condizioni dei trasporti dei detenuti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 CEDU quando siano degradanti o inumane.

Traduzioni e videoconferenza: una tendenza evolutiva

Nel corso degli anni il legislatore ha progressivamente introdotto la possibilità di sostituire la traduzione fisica con la partecipazione a distanza alle udienze mediante videoconferenza (art. 146-bis disp. att. c.p.p.). Questo strumento riduce i rischi connessi alle traduzioni (evasione, insidie per la scorta), abbatte i costi organizzativi e sanitari, e consente al detenuto di partecipare all'udienza senza subire le conseguenze fisiche del trasferimento. Tuttavia, la videoconferenza non ha sostituito integralmente la traduzione: in molti casi la presenza fisica dell'imputato o dell'accusato resta necessaria o preferita, e le traduzioni rimangono una componente strutturale dell'attività dell'amministrazione penitenziaria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per "traduzione" nel diritto penitenziario?

La traduzione è il trasporto fisico del detenuto o dell'internato da un luogo a un altro (tra istituti, verso tribunali, verso luoghi di cura), sotto scorta della polizia penitenziaria. Le modalità operative sono stabilite da un decreto del capo del DAP, come previsto dall'articolo 84 del regolamento.

Chi decide le modalità concrete delle traduzioni?

Le modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto dell'articolo 42-bis L. 354/1975 e delle altre disposizioni normative applicabili. La rimessione a questo atto amministrativo consente aggiornamenti frequenti senza modificare il testo del regolamento.

Il detenuto può rifiutarsi di essere tradotto?

In generale no: la traduzione è un atto dell'autorità penitenziaria che il detenuto è tenuto a subire. Tuttavia, la traduzione non può avvenire in condizioni incompatibili con lo stato di salute del detenuto: in questi casi il servizio sanitario dell'istituto può attestare l'incompatibilità e la traduzione viene rinviata o effettuata con modalità adeguate.

Il detenuto può comunicare con il proprio difensore durante la traduzione?

Il detenuto conserva il diritto di comunicare con il proprio difensore, ma le concrete modalità possono essere condizionate dalle esigenze di sicurezza del trasporto. In caso di traduzione per ragioni processuali, il difensore deve essere informato del trasferimento con le modalità previste dalla legge.

Cosa cambia per il programma trattamentale del detenuto durante un trasferimento temporaneo?

Il trasferimento temporaneo per esigenze processuali (art. 42-bis L. 354/1975) comporta l'interruzione del programma trattamentale in corso nell'istituto di provenienza. Al rientro, il programma riprende; l'istituto di destinazione temporanea organizza nel frattempo le attività compatibili con la durata del soggiorno.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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