Autore: Andrea Marton

  • Art. 12-bis D.Lgs. 502/1992 – Ricerca sanitaria

    Art. 12-bis D.Lgs. 502/1992 – Ricerca sanitaria

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di sa- lute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.

    2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.

    3. Il Ministero della Sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all’ articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all’articolo 12, comma 2.

    4. Il programma di ricerca sanitaria: a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione; b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi; c) individua gli strumenti di valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia; d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria; e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l’informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi; f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l’autovalutazione della attività degli operatori, la verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

    5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell’ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

    6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla. base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

    7. Per l’attuazione del programma il Ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l’oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.

    8. Il Ministero della sanità, nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all’ articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico- scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.

    9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.

    10. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato: a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità; d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.

    11. Le regioni formulano proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell’ambito del Servizio sanitario regionale.

  • Art. 84 DPR 230/2000 – Traduzioni

    Art. 84 DPR 230/2000 – Traduzioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 62 D.Lgs. 231/2001 – Giudizio abbreviato

    Art. 62 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Giudizio abbreviato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma

    8. 3. La riduzione di cui all' articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

    4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. Note all'art. 62: – Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Giudizio Abbreviato". – Si riporta il testo degli articoli 555 , 557 , 558 e 442 del codice di procedura penale : "Art. 555 (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). –

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.

    2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domande di oblazione.

    3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

    4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.". "Art. 557 (Procedimento per decreto). –

    1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di oblazione.

    2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.". "Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo).

    1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma

    3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma

    4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

    4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

    5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

    6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

    7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

    8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma

    2. 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.". "Art. 442 (Decisione). –

    1. Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:

    1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

    2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

    3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

    4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

  • Art. 121 D.Lgs. 174/2016 – Ordinanza di regolamento della competenza

    Art. 121 D.Lgs. 174/2016 – Ordinanza di regolamento della competenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.

    2. L’ordinanza di regolamento è pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata ed è comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

  • Incentivo all’esodo: tassazione agevolata e requisiti

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Le somme erogate dal datore a titolo di incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto (incentivo all’esodo) seguono la tassazione separata, come il TFR. Tuttavia, la parte eccedente il TFR e l’indennità di preavviso potrebbe essere soggetta a regimi diversi a seconda della qualificazione fiscale (somme legate alla risoluzione del rapporto oppure risarcimento). La legge di bilancio può modificare le soglie: verificare la normativa aggiornata.

    Riferimento normativo

    Art. 17, comma 1, lett. a), TUIR; art. 19 TUIR

    Tabella riepilogativa

    Tassazione delle somme alla cessazione del rapporto
    Voce Regime fiscale Contributi INPS
    TFR Tassazione separata (aliquota media 5 anni) Non imponibile
    Indennità mancato preavviso Tassazione separata (aliquota media 2 anni) Imponibile
    Incentivo all’esodo (somme connesse alla risoluzione) Tassazione separata Non imponibile entro certe soglie
    Importi oltre soglia o di natura risarcitoria Tassazione ordinaria IRPEF Variabile

    Cos'è l'incentivo all'esodo

    L’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva che il datore offre al lavoratore per indurlo ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto. È distinto dal TFR e dall’indennità di preavviso: rappresenta un accordo volontario, spesso negoziato individualmente o nell’ambito di procedure di gestione degli esuberi.

    La sua qualificazione fiscale è rilevante: se è connesso alla cessazione del rapporto, segue la tassazione separata; se ha natura risarcitoria (danni, mobbing) può avere un diverso trattamento.

    Regime di tassazione separata

    Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, comunque denominate e non già tassate altrove, sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR. Il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota del 20% (o altra misura di acconto); l’Agenzia delle Entrate riliquida in seguito. L’importo della tassazione definitiva dipende dall’aliquota media del reddito degli anni precedenti.

    Attenzione agli importi: nessuna cifra fissa

    La normativa può prevedere soglie al di sopra delle quali l’incentivo all’esodo è soggetto a tassazione ordinaria (IRPEF progressiva) anziché separata, o a contribuzione previdenziale. Queste soglie possono essere modificate dalla legge di bilancio annuale. Prima di negoziare un incentivo all’esodo è essenziale verificare i valori aggiornati e, preferibilmente, consultare un consulente del lavoro o un commercialista.

    Casi pratici

    Tizio – risoluzione consensuale con incentivo

    Tizio accetta la risoluzione consensuale e riceve dal datore un incentivo aggiuntivo rispetto a TFR e preavviso. Se la somma è qualificata come connessa alla cessazione del rapporto, sarà tassata separatamente con l’aliquota media del suo reddito degli anni precedenti.

    Caia – incentivo elevato e soglia di tassazione

    Caia è una dirigente con molti anni di servizio e negozia un incentivo consistente. Se l’importo supera le soglie previste dalla normativa vigente, la parte eccedente potrebbe essere assoggettata a tassazione ordinaria progressiva. È opportuno verificare con un consulente prima di sottoscrivere l’accordo.

    Sempronio – procedura di esubero collettivo

    Sempronio fa parte di un accordo sindacale di gestione esuberi con incentivo standardizzato. Anche in questo caso si applica la tassazione separata sulle somme corrisposte a titolo di incentivo alla risoluzione del rapporto. L’accordo sindacale non modifica il regime fiscale individuale.

    Domande frequenti

    L'incentivo all'esodo è sempre tassato separatamente?

    Le somme connesse alla cessazione del rapporto seguono in linea di principio la tassazione separata. Importi eccedenti eventuali soglie di legge o somme di natura diversa (risarcimento danni) possono avere un regime differente.

    Ci sono contributi INPS sull'incentivo all'esodo?

    In linea generale le somme corrisposte a titolo di incentivo alla risoluzione non sono imponibili contributivamente entro certi limiti, ma la disciplina è complessa e può variare. È consigliabile verificare con un consulente del lavoro.

    Come si differenzia l'incentivo all'esodo dal TFR?

    Il TFR è un istituto legale obbligatorio che matura proporzionalmente alla durata del rapporto; l’incentivo all’esodo è una somma aggiuntiva negoziata, non obbligatoria per legge, erogata per incentivare la risoluzione consensuale.

    L'accordo sindacale modifica la tassazione?

    No. Il regime fiscale è stabilito dalla legge (TUIR) e non può essere modificato dalla contrattazione collettiva o individuale.

    Posso rifiutare l'incentivo e restare in servizio?

    Sì. L’incentivo all’esodo è un’offerta che il lavoratore può accettare o rifiutare. Il rifiuto non può essere motivo di licenziamento, salvo che non vi siano autonome ragioni giustificatrici.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 843 Codice della Navigazione

    Art. 843 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Congedo parentale: indennità e mesi spettanti 2026

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Il congedo parentale consente a ciascun genitore di assentarsi dopo il congedo obbligatorio fino al dodicesimo anno del figlio. La riforma ha elevato le quote indennizzate a indennità maggiorata per i mesi usati nei primi anni di vita del bambino; una quota è non trasferibile all’altro genitore. Per i dettagli aggiornati consultare il sito INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 32

    Tabella riepilogativa

    Congedo parentale – schema principale 2026
    Genitore Mesi massimi Entro quale età del figlio Indennità base
    Madre 6 mesi 12 anni (riducibili) 30% della retribuzione
    Padre 6 mesi 12 anni (riducibili) 30% della retribuzione
    Totale coppia 10 mesi (11 se padre usa ≥ 3 mesi)
    Quote a indennità maggiorata Alcuni mesi nei primi anni Entro i 6 anni del figlio Percentuale maggiorata (v. normativa INPS vigente)

    Quanti mesi spettano e a chi

    Ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo parentale. Il totale familiare è di 10 mesi, che diventano 11 mesi se il padre usa almeno 3 mesi. I mesi possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato (a giorni o ore, secondo il CCNL). Il congedo è fruibile fino al dodicesimo anno di età del figlio.

    L'indennità: quota base e quote maggiorate

    L’indennità base del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione, a carico INPS. La riforma degli ultimi anni ha introdotto quote a indennità maggiorata per i periodi usati entro i primi anni di vita del bambino, privilegiando la fruizione precoce. Le percentuali esatte e i limiti di queste quote maggiorate sono aggiornati periodicamente dall’INPS: verificare il sito ufficiale INPS per le condizioni vigenti nel 2026.

    Parte del congedo è non trasferibile all’altro genitore (quota individuale), per incentivare la condivisione della cura.

    Come si chiede il congedo parentale

    La domanda si presenta all’INPS tramite portale telematico, patronato o contact center, con almeno 5 giorni di preavviso per il congedo continuativo (il CCNL può fissare termini diversi). Al datore va inviata comunicazione di pari data. Per la fruizione oraria occorre concordare le modalità con il datore. Il congedo parentale non si può sovrapporre al congedo del co-genitore per lo stesso figlio nello stesso giorno.

    Estensione ai genitori adottivi e affidatari

    Il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi e affidatari. Il periodo di fruizione decorre dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia, con limiti di età adattati al caso specifico; per i minori con disabilità le regole sono più favorevoli.

    Casi pratici

    Tizio – padre che usa 3 mesi per sbloccare l'undicesimo mese totale

    Marco, padre dipendente, decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale nel primo anno del figlio. Questa scelta sblocca per la coppia l’undicesimo mese di congedo complessivo. La moglie usa i suoi 6 mesi; la famiglia usufruisce in totale di 11 mesi di astensione indennizzata.

    Caia – fruizione oraria per rientro graduale

    Laura, al rientro dalla maternità obbligatoria, decide di fruire del congedo parentale a ore: con l’accordo del datore, riduce l’orario di quattro ore al giorno per due mesi. I giorni «consumati» si calcolano in proporzione alle ore di assenza rispetto all’orario contrattuale.

    Sempronio – figlio con disabilità grave

    Roberto ha un figlio con disabilità riconosciuta grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992). In questo caso le regole del congedo parentale sono più favorevoli: il limite di età è elevato e sono previste ulteriori tutele specifiche. Roberto si informa presso il patronato per conoscere le condizioni esatte aggiornate.

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio si può usare il congedo parentale?

    Fino al dodicesimo anno di età del figlio, salvo casi di disabilità per i quali i limiti sono più favorevoli.

    Il congedo parentale si può prendere a ore?

    Sì, se il CCNL lo prevede o se c’è accordo col datore. La durata consumata si calcola in rapporto all’orario lavorativo contrattuale.

    Quanta indennità si percepisce durante il congedo parentale?

    L’indennità base è il 30% della retribuzione. Per i periodi usati nei primi anni del figlio è prevista una quota a indennità maggiorata: verificare le condizioni aggiornate sul sito INPS.

    Il congedo parentale vale per adozioni?

    Sì. I genitori adottivi e affidatari hanno gli stessi diritti; il periodo decorre dall’ingresso del minore in famiglia.

    Si possono usare i mesi di congedo parentale tutti insieme?

    Sì, in modo continuativo, oppure frazionato. La fruizione simultanea da parte di entrambi i genitori per lo stesso figlio non è ammessa nello stesso giorno.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze

    Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze

    Art. 89 c.c. – Divieto temporaneo di nuove nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Divieto temporaneo di nuove nozze.

    Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi .

    Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

    Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

  • Art. 29 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile

    Art. 29 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile ( Articoli 5 legge 225

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall’ articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all’articolo 23 e la deliberazione di cui all’articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all’estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all’estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all’ articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D’intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.

    2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al “Pool europeo di protezione civile”, istituito, nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall’ articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l’impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

    3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all’ articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all’articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione.

    4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: guida completa

    Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet garantisce un pacchetto di assenze retribuite tra i più articolati del commercio: 26 giorni di ferie, 72 ore di permessi annui, 32 ore per ex festività, permessi studio e congedo matrimoniale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 72 ore di permessi retribuiti annui, 32 ore ex festività, 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro in corso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie minime di legge
    4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003); il CCNL migliora con 26 giorni

    Tabella riepilogativa di ferie, permessi e ROL

    Ferie, permessi e assenze retribuite – CCNL Fiavet 2024
    Istituto Quantità Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile; fruizione obbligatoria
    Permessi annui retribuiti (ROL) 72 ore/anno Fruibili a giornata o a ore; maturazione mensile
    Permessi ex festività 32 ore/anno Residuo delle festività soppresse per legge
    Permessi studio 150 ore nel triennio Per frequentanti corsi scolastici/universitari, retribuiti
    Congedo matrimoniale 15 giorni retribuiti + 5 non retribuiti (su richiesta) In occasione del matrimonio o unione civile
    Permessi per lutto/calamità 5 giorni/anno Per grave lutto familiare o evento calamitoso

    Il totale complessivo di ferie e permessi retribuiti supera abbondantemente il minimo di legge (4 settimane/anno). L'art. 10 d.lgs. 66/2003 garantisce comunque almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.

    Ferie: come maturano e come si fruiscono

    Le 26 giornate di ferie annue maturano proporzionalmente: ogni mese di servizio prestato fa maturare circa 2 giorni e mezzo di ferie. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi lavorati (la frazione superiore a 15 giorni è contata come mese intero).

    Regole fondamentali sulle ferie:

    • Le ferie non possono essere sostituite da un'indennità monetaria durante il rapporto in corso: devono essere effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità per le ferie maturate e non godute.
    • Il datore di lavoro fissa il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e, nei limiti del possibile, delle preferenze del lavoratore.
    • Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse, su richiesta del lavoratore, nel periodo estivo (giugno-settembre) o in altro periodo concordato.
    • La malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, che riprendono al termine dell'evento morboso (principio affermato dalla Corte di Giustizia UE).

    Permessi annui retribuiti (ROL): 72 ore

    Il CCNL Fiavet riconosce 72 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Questi permessi, spesso denominati ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro), si aggiungono alle 32 ore di permessi per ex festività soppresse. La modalità di fruizione è concordata tra datore e lavoratore e può avvenire:

    • Per singole giornate o mezze giornate.
    • Per ore sciolte, durante l'orario di lavoro.
    • In modo cumulato, come periodo di riposo aggiuntivo.

    I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione possono, secondo le prassi aziendali e gli accordi di secondo livello, essere monetizzati o riportati all'anno successivo entro limiti definiti. In assenza di accordo, la mancata concessione da parte del datore espone l'azienda al rischio di morosità o di risarcimento per lesione del diritto.

    Permessi per ex festività: 32 ore

    Con la soppressione di alcune festività nazionali avvenuta nel 1977 (legge 54/1977) e successivamente, il CCNL ha riconosciuto ai lavoratori 32 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a titolo di compensazione. Queste ore si fruiscono con le stesse modalità dei ROL e concorrono a formare il monte ore di assenze retribuite del lavoratore.

    Permessi per lo studio

    I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio (50 ore annue medie) per frequentare corsi scolastici o universitari finalizzati all'ottenimento di un titolo di studio. La concessione è subordinata a:

    • La presentazione della documentazione di iscrizione al corso.
    • La compatibilità con le esigenze aziendali (il datore può differire la fruizione in presenza di obiettive ragioni organizzative, non rifiutarla definitivamente).
    • La dimostrazione della frequenza effettiva al corso.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione a marzo, calcolo ferie proporzionali
    Tizio viene assunto il 1° marzo. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × 10/12 = 21,67, arrotondati a 22 giorni. Se all'atto del licenziamento o delle dimissioni ha fruito solo 10 giorni di ferie, ha diritto all'indennità sostitutiva per i 12 giorni residui.
    Caia – Malattia durante le ferie
    Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e presenta certificato medico. Le ferie si sospendono dal 5 agosto: i giorni di malattia (dal 5 al 10 agosto) non consumano ferie. Rientrata il 15 agosto, Caia ha ancora 10 giorni di ferie da fruire, più i 6 giorni di malattia che non si contano nelle ferie.
    Sempronio – Utilizzo dei permessi ROL
    Sempronio ha maturato 72 ore di ROL al 31 dicembre 2025. Non ne ha fruito neanche una. L'azienda non ha ancora attivato un accordo per il riporto. Sempronio chiede di monetizzarli; il datore può accettare o negare a seconda degli accordi aziendali. In assenza di accordo scritto sul riporto, Sempronio rischia di perdere il diritto se non li fruisce entro i termini stabiliti dal CCNL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
    26 giorni lavorativi all'anno. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, maturano proporzionalmente per ogni mese intero lavorato (1/12 di 26 giorni = 2,17 giorni al mese).
    I permessi ROL si possono monetizzare?
    Solo se previsto da accordi aziendali. In linea generale il CCNL privilegia la fruizione effettiva. La mancata concessione da parte del datore di lavoro espone l'azienda a obblighi risarcitori.
    Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
    La malattia insorta durante le ferie (debitamente certificata) sospende il decorso delle ferie, che riprendono al termine della malattia. I giorni di malattia non sono considerati ferie consumate.
    Quante ore di permesso studio ho diritto?
    150 ore retribuite nel triennio (circa 50 ore annue) per chi frequenta corsi scolastici o universitari. Bisogna documentare l'iscrizione e la frequenza e concordare con il datore la programmazione.
    Il congedo matrimoniale è separato dalle ferie?
    Sì, i 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito (più 5 non retribuiti su richiesta) sono separati e aggiuntivi rispetto alle ferie ordinarie. Non possono essere scalati dal monte ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 D.Lgs. 504/1995 – Gas naturale

    Art. 26 D.Lgs. 504/1995 – Gas naturale

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I vigenti a tale momento.

    2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.

    3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

    4. È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato: a) alla combustione nei locali: 1) degli uffici pubblici; 2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali; 3) degli istituti di credito; 4) degli istituti di istruzione; b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici; c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

    5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.

    6. È considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.

    7. Sono obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che: a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura; b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi.

    8. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio: a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi; c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.

    9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

    10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

    11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

  • Art. 80 RD 12/1941 – Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

    Art. 80 RD 12/1941 – Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali. Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali. Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile. Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.