Autore: Andrea Marton

  • Rider e lavoro tramite piattaforma digitale: tutele e qualificazione

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2015, come modificato dalla L. 128/2019, riconosce tutele minime inderogabili ai rider e ai lavoratori delle piattaforme digitali: compenso minimo orario, assicurazione INAIL, copertura previdenziale e divieto di esclusione unilaterale dall’algoritmo. Se il rapporto è etero-organizzato, si applicano le tutele del lavoro subordinato.

    Riferimento normativo

    Artt. 47-bis ss. D.Lgs. 81/2015; L. 128/2019

    Tabella riepilogativa

    Tutele per i lavoratori di piattaforma (D.Lgs. 81/2015, artt. 47-bis ss.)
    Tutela Contenuto
    Compenso minimo Non inferiore ai minimi del CCNL di categoria o, in assenza, del settore merceologico
    Assicurazione INAIL Obbligatoria a carico della piattaforma
    Previdenza Contribuzione INPS alla Gestione Separata
    Protezione algoritmica Divieto di esclusione basata solo su rifiuto di singole consegne
    Informazione Diritto a conoscere i parametri algoritmici che incidono sul lavoro
    Tutela anti-discriminazione Applicazione del Codice delle Pari Opportunità

    La qualificazione del rapporto: autonomo o subordinato?

    Il rider che lavora tramite piattaforma può essere inquadrato come lavoratore autonomo (semplice prestatore occasionale), come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o, se il rapporto presenta i caratteri dell’etero-organizzazione previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (orari, turni e modalità imposti dalla piattaforma), si applicano tutte le tutele del lavoro subordinato, comprese quelle in materia di recesso.

    Le tutele minime della L. 128/2019

    Indipendentemente dalla qualificazione, gli artt. 47-bis ss. del D.Lgs. 81/2015 (introdotti dalla L. 128/2019) garantiscono ai rider un compenso orario minimo non inferiore ai minimi contrattuali di settore, l’obbligo di assicurazione INAIL e di contribuzione INPS. Vietano inoltre alla piattaforma di escludere il lavoratore dalla rete per il semplice rifiuto di singole consegne. I rider hanno diritto a ricevere informazioni sui criteri algoritmici che determinano le loro opportunità di lavoro.

    Riqualificazione e contenzioso

    La giurisprudenza ha riqualificato diversi rapporti di rider come lavoro subordinato di fatto, riconoscendo diritti a TFR, ferie, malattia e indennità di disoccupazione. I fattori determinanti sono la rigidità degli orari imposti, il controllo algoritmico delle performance, l’obbligo di divisa e strumenti forniti dalla piattaforma. Il lavoratore che ritenga il proprio rapporto mal qualificato può adire il Tribunale del Lavoro per la riqualificazione.

    Casi pratici

    Tizio – rider a chiamata con orari liberi

    Tizio consegna per una piattaforma scegliendo liberamente quando lavorare. Il rapporto è qualificato come co.co.co.: ha diritto alle tutele minime (INAIL, contributi, compenso minimo) ma non alle tutele tipiche del lavoro subordinato.

    Caia – rider con turni imposti dalla piattaforma

    Caia deve rispettare turni fissi definiti dalla piattaforma, riceve istruzioni operative continue e usa mezzi forniti dall’azienda: il rapporto presenta caratteri di etero-organizzazione. Il Tribunale del Lavoro riconosce le tutele del lavoro subordinato: TFR, ferie, malattia e divieto di licenziamento senza causale.

    Sempronio – escluso dall'algoritmo dopo aver rifiutato consegne

    Sempronio è stato progressivamente escluso dalle consegne dalla piattaforma perché aveva rifiutato alcune slot. La L. 128/2019 vieta tale condotta: Sempronio può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o al giudice per tutela contro la discriminazione algoritmica.

    Domande frequenti

    I rider hanno diritto al compenso minimo?

    Sì: la L. 128/2019 garantisce un compenso orario non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto.

    Chi paga i contributi INPS del rider?

    Nel caso di co.co.co., i contributi alla Gestione Separata INPS sono versati in parte dal committente (la piattaforma) e in parte dal lavoratore; nel caso di subordinazione, sono interamente a carico del datore.

    Cosa si intende per etero-organizzazione?

    È la situazione in cui il committente determina in modo significativo tempi, luoghi e modalità della prestazione: in questo caso l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 estende al lavoratore le tutele del lavoro subordinato.

    La piattaforma può disattivare l'account del rider liberamente?

    No se la disattivazione è basata sul rifiuto di singole consegne: la L. 128/2019 lo vieta. Per altri motivi, la piattaforma deve rispettare i criteri di trasparenza e, in caso di subordinazione, le regole sul licenziamento.

    Il rider ha diritto alla NASpI?

    Se qualificato come co.co.co. con contribuzione alla Gestione Separata, ha diritto alla DIS-COLL (indennità per i collaboratori). Se riqualificato come dipendente, matura la NASpI ordinaria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 233 DPR 495/1992 – Punzonatura d’ufficio del numero di telaio

    Art. 233 DPR 495/1992 – Punzonatura d’ufficio del numero di telaio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.

  • Art. 1 L. 241/1990 – Principi generali dell’attività amministrativa

    1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
    1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
    1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
    2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
  • Art. 29 GDPR – Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

    Articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 93 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorità competenti

    Art. 93 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti all’ABE e all’ESMA.

    2. Qualora gli Stati membri designino più di un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, essi stabiliscono i rispettivi compiti e designano una autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’ABE e l’ESMA. Gli Stati membri possono designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna di tali tipologie di cooperazione amministrativa.

    3. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.

  • Gare su strada: casi pratici art. 9 Codice della Strada

    L’art. 9 del Codice della Strada è la norma cardine che governa le competizioni sportive su viabilità pubblica: dall’atletica cittadina ai rally motoristici, ogni manifestazione che utilizza strade aperte al traffico deve transitare per uno specifico percorso autorizzativo. In questa pagina esploriamo i casi pratici più ricorrenti partendo dall’analisi della norma, disponibile nella scheda art. 9 CdS – Competizioni sportive su strada. L’obiettivo è offrire un quadro operativo chiaro a organizzatori, enti sportivi, amministrazioni locali e semplici appassionati che si trovano a fare i conti con questo articolo.

    Quadro normativo

    L’art. 9 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) stabilisce un divieto generale di competizioni sportive su strade pubbliche, immediatamente temperato da un articolato sistema di autorizzazioni graduate per soggetto competente, tipo di gara e ambito territoriale. La norma individua tre livelli autorizzativi: il Comune (per gare locali di atletica, ciclismo, animali e veicoli a trazione animale), la Regione (per manifestazioni che si svolgono su più comuni) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con il preventivo nulla osta dell’ente proprietario della strada e il parere del CONI – per le gare motoristiche su strade di interesse nazionale. I promotori devono presentare la domanda almeno 15 giorni prima (competenza comunale) o 30 giorni prima (autorità sovracomunali). La norma si raccorda con l’art. 9-bis (gare in velocità su circuito), l’art. 9-ter (divieto di gareggiare spontaneamente in velocità) e con i poteri degli enti proprietari di cui all’art. 14 CdS. Fuori dal perimetro autorizzativo, gli organizzatori rispondono in proprio delle violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento.

    Ambito di applicazione

    La norma abbraccia un ventaglio ampio di manifestazioni: corse podistiche e ciclistiche su percorso urbano o extraurbano, gare ippiche su strade pubbliche, rallye e competizioni automobilistiche su tracciati aperti, nonché le manifestazioni di regolarità con veicoli storici ai sensi dell’art. 60 CdS. Quest’ultima categoria beneficia di un regime semplificato: le prove di regolarità con velocità imposta inferiore a 40 km/h sono esonerate dal parere del CONI, purché rispettino le norme federali di riferimento. L’ambito esclude invece le competizioni svolte interamente su circuiti chiusi e omologati – per le quali si applicano le discipline federali e il D.M. specifico – e le esercitazioni atletiche non competitive prive di percorso stradale riservato.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, i promotori devono distinguere con precisione la tipologia di gara per identificare l’autorità competente e i termini di presentazione della domanda. Un errore frequente consiste nel rivolgersi al Comune quando la gara transita anche per il territorio di un Comune limitrofo: in quel caso la competenza scivola alla Regione, con termini più lunghi (30 giorni) e un istruttoria più articolata. Per le gare motoristiche l’ente proprietario della strada (Anas, Regione, Provincia o Comune) deve rilasciare il nulla osta prima che il MIT possa pronunciarsi; il parere del CONI attesta il riconoscimento del carattere sportivo della manifestazione. Gli organizzatori devono inoltre predisporre un piano di sicurezza stradale – con steward, segnaletica temporanea, recinzioni nei punti critici e copertura assicurativa – che costituisce parte integrante della documentazione allegata alla domanda. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione espone gli organizzatori a sanzioni amministrative e all’eventuale revoca del provvedimento.

    Caso 1: Maratonina podistica urbana organizzata da una ASD

    Scenario. L’associazione sportiva dilettantistica «Runners Tizio» intende organizzare una corsa non competitiva di 10 km che si svolge interamente nel territorio del Comune di Brescia, su strade pubbliche temporaneamente chiuse al traffico per circa tre ore.

    Come si legge l’art. 9. Trattandosi di competizione atletica su strada che rimane entro i confini di un unico Comune, la competenza autorizzatoria è del Sindaco. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione. Poiché si tratta di corsa podistica (non motoristica), non è richiesto il parere del CONI né il nulla osta del MIT.

    • Presentare domanda al SUAP o all’Ufficio Polizia Locale del Comune almeno 15 giorni prima.
    • Allegare planimetria del percorso con indicazione delle vie interessate e dei punti di chiusura al traffico.
    • Produrre polizza assicurativa RC per la manifestazione sportiva.
    • Allegare piano di gestione del traffico e lista degli addetti alla vigilanza del percorso.
    • Attendere il provvedimento e rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute prima di dare avvio alla manifestazione.

    Caso 2: Gara ciclistica che attraversa tre Comuni

    Scenario. La società ciclistica «Caio Cycling Team» vuole organizzare una gara su strada di 80 km che attraversa i territori di tre Comuni della stessa Regione Toscana. Il percorso include strade comunali e provinciali.

    Come si legge l’art. 9. La gara interessa più Comuni, quindi la competenza autorizzatoria appartiene alla Regione, non ai singoli Comuni. I promotori devono presentare la domanda almeno 30 giorni prima. Il tracciato percorre anche strade provinciali: è necessario acquisire il nulla osta dell’ente proprietario (Provincia) prima che la Regione concluda l’istruttoria.

    • Presentare domanda alla Regione Toscana – Direzione Infrastrutture almeno 30 giorni prima.
    • Allegare il preventivo nulla osta della Provincia per i tratti di strade provinciali.
    • Fornire planimetria dettagliata del percorso con km, quote altimetriche e punti critici.
    • Produrre piano di sicurezza stradale con indicazione di steward e segnaletica temporanea.
    • Allegare attestazione del riconoscimento della gara da parte della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

    Caso 3: Rally automobilistico su strade regionali

    Scenario. L’organizzazione «Sempronio Motorsport» vuole disputare un rally di due giorni su strade regionali in Piemonte. Il tracciato è suddiviso in prove speciali su strade chiuse al traffico e tratti di trasferimento su strade aperte.

    Come si legge l’art. 9. Si tratta di gara motoristica su strade di competenza regionale. La norma richiede: nulla osta dell’ente proprietario della strada (Regione Piemonte – settore viabilità), parere del CONI che attesti il carattere sportivo della manifestazione, e autorizzazione finale del MIT. I termini (30 giorni) decorrono dalla data di presentazione della domanda completa.

    • Richiedere il nulla osta alla Regione Piemonte – Direzione Viabilità per i tratti di strade regionali coinvolti.
    • Ottenere il parere del CONI tramite l’ACI (Automobile Club d’Italia) quale federazione delegata.
    • Presentare al MIT la domanda di autorizzazione corredata di nulla osta e parere CONI.
    • Predisporre piano di sicurezza conforme alle norme ACI Sport e comunicarlo alle prefetture e questure interessate.
    • Stipulare polizza assicurativa specifica per manifestazioni motoristiche su strade pubbliche.

    Caso 4: Rievocazione storica con veicoli ante 1980

    Scenario. Il club «Tizio Vintage Motors» organizza una manifestazione di regolarità con auto storiche ante 1980 su un percorso di 120 km tra più Comuni della Lombardia. La velocità imposta è di 35 km/h su tutto il tragitto. I veicoli partecipanti sono regolarmente iscritti al Registro Storico ASI.

    Come si legge l’art. 9. Le manifestazioni di regolarità con veicoli storici ai sensi dell’art. 60 CdS, con velocità imposta inferiore a 40 km/h e conformi alle norme federali, sono esonerate dal parere del CONI. Resta necessaria l’autorizzazione della Regione (più Comuni) e il nulla osta degli enti proprietari delle strade. Il regime semplificato riduce il numero di atti da acquisire ma non elimina l’obbligo autorizzativo di base.

    • Presentare domanda alla Regione Lombardia almeno 30 giorni prima, indicando espressamente il regime di regolarità e la velocità massima imposta (35 km/h).
    • Allegare la documentazione attestante la conformità del regolamento alle norme federali ASI.
    • Acquisire il nulla osta degli enti proprietari delle strade (Provincia, Comuni) per i rispettivi tratti.
    • Non è necessario il parere del CONI, ma è opportuno indicare nell’istanza il riferimento al regime speciale dell’art. 9 CdS per i veicoli storici.

    Caso 5: Gara podistica non autorizzata – conseguenze per l’organizzatore

    Scenario. Caio organizza spontaneamente una corsa informale «di quartiere» su strade pubbliche di un Comune, senza richiedere alcuna autorizzazione e senza comunicare nulla alla Polizia Locale. Durante la manifestazione si verifica un incidente che coinvolge un partecipante e un veicolo in transito.

    Come si legge l’art. 9. La gara si svolge in violazione del divieto generale di competizioni sportive su strada senza autorizzazione. L’organizzatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni che avrebbe dovuto ottenere; in assenza di autorizzazione risponde a titolo personale delle conseguenze. L’assenza del provvedimento autorizzativo implica anche che non vi sia alcuna copertura assicurativa specifica per la manifestazione.

    • L’organizzatore è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’art. 9 CdS.
    • In caso di danni a terzi, risponde civilmente per fatto illecito ai sensi delle norme generali sulla responsabilità.
    • La Polizia Locale o le Forze dell’Ordine possono interrompere immediatamente la manifestazione.
    • Eventuali polizze RC personali dell’organizzatore potrebbero non coprire i danni derivanti da attività non autorizzata su suolo pubblico.

    Quando intervenire

    La parte interessata – sia essa un’associazione sportiva, un ente pubblico promotore o un privato organizzatore – deve attivarsi con adeguato anticipo rispetto alla data dell’evento: almeno 15 giorni prima per le gare di competenza comunale, almeno 30 giorni prima per tutte le altre. Considerando i tempi istruttori effettivi delle amministrazioni, è prudente presentare la domanda con 45-60 giorni di anticipo per le gare di maggiore complessità (motoristiche, multi-provinciali). Occorre intervenire anche ogniqualvolta si modifichi il percorso originariamente autorizzato, si superi il numero di partecipanti previsto, o si cambi la data: in questi casi il provvedimento originario perde efficacia e occorre un nuovo atto autorizzativo o almeno una comunicazione integrativa all’autorità competente. La classificazione della strada determina l’ente proprietario e, di conseguenza, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione: va verificata prima di ogni altra cosa.

    Norme e fonti

    • Art. 9 D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada: divieto e autorizzazione delle competizioni sportive su strada.
    • Art. 9-bis D.Lgs. 285/1992 – Gare in velocità su strada: disciplina specifica per le prove in velocità.
    • Art. 9-ter D.Lgs. 285/1992 – Divieto di gareggiare in velocità: sanzioni per le gare spontanee non autorizzate.
    • Art. 14 D.Lgs. 285/1992 – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
    • Art. 60 D.Lgs. 285/1992 – Veicoli d’interesse storico e collezionistico: regime speciale per le manifestazioni di regolarità.
    • Artt. 11-12 D.Lgs. 285/1992 – Organi e servizi di polizia stradale: competenze di vigilanza e controllo.
    • D.P.R. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada: modalità operative per le competizioni.

    Domande frequenti

    Chi autorizza una maratonina che si svolge in un solo Comune?

    Il Sindaco del Comune interessato, tramite il competente ufficio (spesso il SUAP o la Polizia Locale). La domanda va presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione, corredata di planimetria del percorso, piano di sicurezza stradale e polizza assicurativa RC per la manifestazione.

    È necessario il parere del CONI per tutte le gare motoristiche?

    Sì, per le gare motoristiche su strade pubbliche il parere del CONI è obbligatorio e serve ad attestare il carattere sportivo della manifestazione. Fa eccezione solo il regime speciale delle manifestazioni di regolarità con veicoli storici a velocità imposta inferiore a 40 km/h, per le quali l’art. 9 CdS prevede l’esonero dal parere CONI purché siano rispettate le norme federali di riferimento.

    Cosa succede se un organizzatore non rispetta le prescrizioni dell’autorizzazione?

    L’organizzatore risponde personalmente delle violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo. Può essere soggetto a sanzioni amministrative, alla revoca dell’autorizzazione e – in caso di danni a terzi – a responsabilità civile. È pertanto fondamentale leggere con attenzione tutte le condizioni indicate nel provvedimento prima di procedere con l’organizzazione concreta della manifestazione.

    Una gara ciclistica che attraversa strade provinciali richiede autorizzazioni aggiuntive?

    Sì. L’ente proprietario della strada – in questo caso la Provincia – deve rilasciare il proprio nulla osta prima che l’autorità competente (Comune o Regione, a seconda dell’estensione territoriale della gara) possa concludere l’istruttoria e rilasciare l’autorizzazione definitiva. È quindi necessario avviare la richiesta di nulla osta alla Provincia in parallelo o prima di presentare la domanda principale, per non compromettere i termini complessivi.

  • Art. 871 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    Art. 871 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale … . In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.

  • Art. 17 L. 241/1990 – Valutazioni tecniche

    1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
  • Art. 35 L. 300/1970 – Campo di applicazione

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Estensione modificata con riforma Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 per nuovi assunti).

    Inquadramento: Articolo vigente che individua il campo di applicazione delle tutele del Titolo III dello Statuto alle unità produttive con più di 15 dipendenti (o 5 per imprese agricole). Per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 opera il regime delle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 35; D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti).

  • Art. 74 CAD – Articolo abrogato

    Art. 74 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • CCNL Pubblici Esercizi: scatti di anzianità e tredicesima mensilità

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede scatti di anzianità ogni 3 anni di servizio continuo, fino a un massimo di 5 scatti. L’importo per scatto varia da circa 12 € (6° livello) a circa 25 € (1° livello e Quadri) mensili lordi. La tredicesima mensilità viene erogata entro il 21 dicembre ed è calcolata sulla retribuzione globale di fatto, inclusi gli scatti maturati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità CCNL Pubblici Esercizi – Importo indicativo per livello e scatto
    Livello Importo per singolo scatto (mensile lordo) Valore massimo (5 scatti)
    Quadro ~25,00 € ~125,00 €/mese
    ~23,00 € ~115,00 €/mese
    ~20,00 € ~100,00 €/mese
    ~18,00 € ~90,00 €/mese
    ~15,00 € ~75,00 €/mese
    ~13,00 € ~65,00 €/mese
    ~12,00 € ~60,00 €/mese

    Importi indicativi da verificare sull’accordo di rinnovo vigente. Gli scatti si aggiungono al minimo tabellare e concorrono alla retribuzione utile ai fini di tredicesima, TFR, straordinari e indennità di preavviso.

    Scatti di anzianità: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianità maturano automaticamente ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il numero massimo di scatti riconosciuti è 5, quindi l’importo massimo si raggiunge dopo 15 anni di servizio.

    Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio (o del periodo rilevante). Si sommano progressivamente: al 3° anno si aggiunge il 1° scatto, al 6° il 2°, e così via fino al 15° anno (5° scatto). Dopo il 5° scatto non maturano ulteriori importi.

    Gli scatti si computano nella retribuzione globale di fatto e incidono su:

    • Calcolo della tredicesima mensilità
    • Base di calcolo del TFR (in quanto voce continuativa)
    • Calcolo delle maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo
    • Indennità sostitutiva di preavviso

    Cambio datore e interruzione del rapporto

    Gli scatti di anzianità sono legati al singolo datore di lavoro. In caso di cambio datore (dimissioni, licenziamento, fine contratto a termine), il conteggio riparte da zero con il nuovo datore. Non si trasferiscono.

    Fanno eccezione le seguenti situazioni:

    • Cessione d’azienda (art. 2112 c.c.): il rapporto di lavoro si trasferisce al nuovo titolare con conservazione di anzianità e scatti maturati.
    • Cambio appalto con clausola sociale: nelle mense e nella ristorazione collettiva, quando un appalto passa a una nuova impresa, il CCNL prevede la clausola sociale di continuità occupazionale. Il CCNL o l’accordo di cambio appalto può prevedere il riconoscimento dell’anzianità maturata anche col vecchio appaltatore.

    La tredicesima mensilità: calcolo e termini di pagamento

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è un istituto obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, recepito dal CCNL Pubblici Esercizi. Ammonta a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto (minimo + scatti + EDR + superminimo + indennità continuative) e viene erogata entro il 21 dicembre di ogni anno.

    Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno (assunzioni, cessazioni, assenze non retribuite), la 13ª si calcola in misura proporzionale ai mesi lavorati: 1/12 per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni.

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede solo 13 mensilità (non 14 come il CCNL Commercio). La 13ª è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF e agli stessi contributi previdenziali delle mensilità ordinarie.

    Esempi di calcolo della tredicesima

    Esempi pratici per diversi livelli e situazioni:

    Caso Retribuzione mensile base 13ª mensilità intera
    Cameriere 4° livello (nessuno scatto) ~1.540 € + 10,33 € EDR = ~1.550 € ~1.550 €
    Cameriere 4° livello (3 scatti, 9 anni) ~1.550 + 45 € scatti = ~1.595 € ~1.595 €
    Cuoca 3° livello (2 scatti, 6 anni) ~1.620 + 36 € scatti + EDR = ~1.666 € ~1.666 €
    Chef 1° livello (5 scatti, 15+ anni) ~1.920 + 115 € scatti + EDR = ~2.045 € ~2.045 €

    Per un lavoratore assunto il 1° aprile, la 13ª di dicembre sarà pari a 9/12 dell’importo pieno (9 mesi lavorati nell’anno di calendario).

    Casi pratici

    Tizio – Maturazione del 3° scatto al 9° anno
    Tizio lavora come addetto mensa (4° livello) dal 1° marzo 2016. Il 1° marzo 2025 matura il 3° scatto (3+6+9 anni). Da aprile 2025, il suo stipendio base aumenta di ~15 € mensili, portando il totale degli scatti a ~45 €/mese. La 13ª di dicembre 2025 include i 9 mesi con il nuovo importo. Il TFR 2025 si rivaluta sull’importo annuo comprensivo del nuovo scatto.
    Caia – 13ª proporzionale per assunzione ad aprile
    Caia viene assunta il 3 aprile come barista (3° livello). A dicembre riceve la 13ª proporzionale: 8 mesi interi (maggio-dicembre) + aprile che ha più di 15 giorni lavorativi = 9/12 di 1.630 € (minimo + EDR) = ~1.222 €. Se fosse stata assunta il 20 aprile (meno di 15 giorni nel mese), avrebbe calcolato solo 8/12 = ~1.087 €.
    Sempronio – Cambio appalto mensa con riconoscimento anzianità
    Sempronio lavora in una mensa aziendale (4° livello, 7 anni, 2 scatti + EDR = ~1.580 €) per la cooperativa Alfa. Il contratto di appalto passa alla cooperativa Beta. Il CCNL e il bando prevedono la clausola sociale. Beta lo assume mantenendo l’inquadramento, i 2 scatti e l’anzianità ai fini del prossimo scatto (mancano ancora 2 anni al 3°). La continuità è garantita.

    Domande frequenti

    Ogni quanto maturano gli scatti di anzianità?
    Ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di 5 scatti (raggiunto dopo 15 anni di servizio). Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
    Gli scatti si perdono cambiando lavoro?
    Sì, in caso di cambio datore il conteggio ricomincia da zero. Fanno eccezione la cessione d’azienda (art. 2112 c.c.) e i casi di cambio appalto con clausola sociale, dove anzianità e scatti vengono conservati.
    Quante mensilità prevede il CCNL Pubblici Esercizi?
    13 mensilità: 12 ordinarie più la tredicesima erogata entro il 21 dicembre. Non è prevista la quattordicesima (a differenza del CCNL Commercio Confcommercio che prevede 14 mensilità).
    La tredicesima si paga sempre intera?
    No, se il lavoratore non ha prestato servizio per l’intero anno si calcola proporzionalmente: 1/12 per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni lavorativi. Al primo anno e all’anno di cessazione, l’importo è sempre ridotto pro rata.
    Gli scatti concorrono al calcolo dello straordinario?
    Sì. Gli scatti rientrano nella retribuzione globale di fatto, che è la base per il calcolo della quota oraria da cui si derivano le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo. Più scatti maturati significa una quota oraria più alta e maggiorazioni assolute più elevate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Casi pratici art. 63 TU successioni: entrata in vigore

    L’art. 63 del D.Lgs. 346/1990 chiude formalmente il Testo unico delle successioni e donazioni fissando la data di entrata in vigore al 1° gennaio 1991 e dettando la regola di diritto intertemporale che governa il confine tra vecchio e nuovo regime. Con il D.Lgs. 139/2024 la norma ha acquisito una funzione operativa ulteriore: introduce l’Allegato con il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore di rendite e pensioni. Per il testo ufficiale dell’articolo e il commento di inquadramento si rimanda alla scheda art. 63 Imposta Successioni – Entrata in vigore su leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 63 D.Lgs. 346/1990 assolve due funzioni sistematiche distinte. La prima è quella tipica di ogni norma di chiusura: fissa al 1° gennaio 1991 la data dalla quale il Testo unico si applica alle successioni aperte (ossia ai decessi) e alle donazioni stipulate, escludendo dall’ambito applicativo i rapporti sorti in precedenza. La seconda funzione, acquisita con la riforma del D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (in vigore dal 1° gennaio 2025), è di carattere tecnico-operativo: incorpora nel corpo del TU il prospetto dei coefficienti per la capitalizzazione di rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato e pensioni, superando il previgente DM 21 dicembre 1990. I coefficienti sono aggiornati con decreto MEF al variare del tasso legale d’interesse, fissato oggi al 2% dal DM 10 dicembre 2024. Sul fronte della riforma organizzativa, il D.Lgs. 123/2025 (1° agosto 2025) ha inserito il D.Lgs. 346/1990 nel futuro Testo unico dei tributi indiretti, con efficacia differita al 1° gennaio 2027: fino a tale data la numerazione storica e la disciplina vigente restano immutate.

    Ambito di applicazione temporale

    Il discrimine temporale fissato dall’art. 63 è la data del 1° gennaio 1991. Per le successioni rileva il giorno della morte del de cuius: se il decesso è avvenuto prima di tale data, la dichiarazione di successione, la liquidazione e il pagamento avvengono secondo le regole del DPR 637/1972, anche se gli adempimenti si compiono anni dopo. Il regime previgente presenta aliquote e franchigie diverse, nonché regole di valutazione degli immobili distinte. Specularmente, per le donazioni conta la data dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata: una donazione rogata il 31 dicembre 1990 soggiace al vecchio regime, anche se registrata nel 1991. Il cambio di regime non riguarda le imposte ipotecaria e catastale, disciplinate da proprie norme transitorie.

    Profili operativi dell’Allegato sui coefficienti

    Il prospetto coefficienti allegato al TU si applica ogni volta che nell’attivo ereditario o nell’oggetto di una donazione compaiono rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato o pensioni. Il valore da dichiarare ai fini dell’imposta non è la singola rata, ma il valore capitalizzato dell’intera prestazione, calcolato moltiplicando la rendita annua per il coefficiente corrispondente all’età del beneficiario. I coefficienti incorporano il tasso legale attuale (2% dal 1° gennaio 2025) e variano con esso: in caso di futuro aggiornamento del tasso, il MEF emana un nuovo decreto che sostituisce l’Allegato. Chi redige una dichiarazione di successione o un atto di donazione deve pertanto verificare il tasso legale vigente alla data di apertura della successione o di stipula dell’atto, non quello in vigore al momento della liquidazione.

    Caso 1: Successione aperta nel 1990 con adempimenti nel 1992

    Scenario. Tizio muore il 15 ottobre 1990. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione nell’aprile 1992, quando il D.Lgs. 346/1990 è già in vigore da oltre un anno.

    Come si legge l’art. 63. Il comma 1 dell’art. 63 stabilisce che il TU si applica alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 1991. La data di apertura della successione coincide con il giorno della morte, ossia il 15 ottobre 1990: pertanto la successione di Tizio resta interamente disciplinata dal DPR 637/1972, indipendentemente dal momento in cui vengono effettuati gli adempimenti dichiarativi e di pagamento.

    • Reperire il testo aggiornato del DPR 637/1972 per aliquote e scaglioni applicabili nel 1990.
    • Verificare che l’ufficio competente non abbia emesso avvisi di liquidazione applicando erroneamente il TU del 1990.
    • Conservare la documentazione che attesta la data del decesso (certificato di morte).
    • In caso di contenzioso, eccepire espressamente l’inapplicabilità del D.Lgs. 346/1990 per difetto del requisito temporale.

    Caso 2: Donazione rogata il 31 dicembre 1990 e registrata nel 1991

    Scenario. Caio stipula per atto pubblico, il 31 dicembre 1990, una donazione di un immobile in favore della figlia Sempronia. L’atto viene registrato il 10 gennaio 1991.

    Come si legge l’art. 63. Per le donazioni il riferimento temporale è la data in cui la donazione è stata fatta, non la data di registrazione. L’atto è stato rogato il 31 dicembre 1990, quindi prima dell’entrata in vigore del TU: l’imposta di donazione è regolata dal regime previgente, anche se gli adempimenti fiscali avvengono nel 1991.

    • Applicare le aliquote e la base imponibile del DPR 637/1972 e della normativa vigente al 31 dicembre 1990.
    • Non computare franchigie previste dal D.Lgs. 346/1990 (introdotte solo con il nuovo TU).
    • Verificare se all’epoca era dovuta l’imposta di trasferimento in luogo dell’imposta di donazione.
    • Conservare copia dell’atto notarile con la data di stipula per eventuali controlli.

    Caso 3: Calcolo del valore di una rendita vitalizia in una donazione (coefficienti Allegato)

    Scenario. Tizio (80 anni) dona alla nipote Caia (42 anni) una rendita vitalizia mensile di 1.500 euro a carico di una sua polizza vita. L’atto è rogato nel mese di aprile 2025.

    Come si legge l’art. 63. Con le modifiche del D.Lgs. 139/2024, l’Allegato al TU fissa i coefficienti per la capitalizzazione. La rendita vitalizia è calcolata sull’età del beneficiario (Caia, 42 anni) al momento della donazione. La rendita annua è 18.000 euro (1.500 × 12). Applicando il coefficiente dell’Allegato vigente per un beneficiario di 42 anni (tasso legale 2%), si ottiene il valore imponibile della rendita.

    • Recuperare il prospetto coefficienti allegato al D.Lgs. 346/1990 nella versione aggiornata dal DM 27 dicembre 2024 (GU 31 dicembre 2024 n. 305).
    • Individuare il coefficiente corrispondente all’età del beneficiario alla data dell’atto.
    • Moltiplicare la rendita annua lorda per il coefficiente: il risultato è il valore da indicare nella dichiarazione o nell’atto di donazione.
    • Verificare se il valore capitalizzato supera la franchigia dell’art. 56 D.Lgs. 346/1990 (1.000.000 euro per donatari in linea retta).
    • In caso di futuro aggiornamento del tasso legale, ricalcolare con il coefficiente vigente alla data dell’atto, non a quella della liquidazione.

    Caso 4: Rendita a tempo indeterminato nell’attivo ereditario

    Scenario. Sempronio muore nel marzo 2025. Nell’attivo ereditario risulta un contratto di rendita a tempo indeterminato da cui gli eredi percepiranno 600 euro al mese per un periodo non definito. Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione.

    Come si legge l’art. 63. L’Allegato al TU disciplina anche le rendite a tempo indeterminato, distinguendole da quelle vitalizie (legate alla vita di un soggetto). Per le rendite a tempo indeterminato il coefficiente non dipende dall’età ma dal tasso legale in vigore alla data di apertura della successione (marzo 2025: tasso 2%). Il valore da dichiarare è la rendita annua moltiplicata per il coefficiente fisso previsto dall’Allegato per questo tipo di rendita.

    • Classificare correttamente la rendita (vitalizia vs. a tempo indeterminato) sulla base del contratto.
    • Applicare il coefficiente specifico per rendite a tempo indeterminato contenuto nell’Allegato DM 27 dicembre 2024.
    • Includere il valore capitalizzato nell’attivo ereditario complessivo per la determinazione della base imponibile.
    • Documentare il contratto di rendita e le sue condizioni nell’allegazione alla dichiarazione di successione.

    Caso 5: Impatto del D.Lgs. 123/2025 su pratiche in corso

    Scenario. Caio, che segue una successione aperta nel 2025, si chiede se la riforma attuata con il D.Lgs. 123/2025 (che riordina il TU successioni nel nuovo Testo unico dei tributi indiretti) comporti l’applicazione di norme diverse durante la gestione della pratica.

    Come si legge l’art. 63. Il D.Lgs. 123/2025 ha differito la propria efficacia al 1° gennaio 2027. Fino a tale data il D.Lgs. 346/1990 – compreso l’art. 63 e il suo Allegato – rimane integralmente vigente nella numerazione e nel testo storici. Non vi è alcuna norma di raccordo anticipata che modifichi il regime applicabile alle successioni aperte tra il 1° agosto 2025 e il 31 dicembre 2026: si continua ad applicare il D.Lgs. 346/1990.

    • Ignorare qualsiasi riferimento al «nuovo Testo unico dei tributi indiretti» per pratiche con apertura successione anteriore al 1° gennaio 2027.
    • Monitorare eventuali decreti attuativi del D.Lgs. 123/2025 che anticipino l’efficacia di singole disposizioni.
    • Conservare la versione del D.Lgs. 346/1990 aggiornata al DM 27 dicembre 2024 come testo di riferimento operativo fino al 31 dicembre 2026.

    Quando intervenire

    Il contribuente o la parte interessata deve prestare attenzione all’art. 63 e all’Allegato sui coefficienti in tre situazioni tipiche. Prima, quando deve qualificare il regime applicabile a una successione o donazione e verificare se il fatto generatore (decesso o stipula dell’atto) sia anteriore o posteriore al 1° gennaio 1991: se anteriore, occorre consultare il quadro normativo previgente. Seconda, ogni volta che nell’attivo ereditario o nell’oggetto di una donazione compaiono rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato o pensioni: il valore capitalizzato deve essere determinato con i coefficienti dell’Allegato vigenti alla data dell’atto, non a quella della liquidazione. Terza, fino al 31 dicembre 2026, la riforma del D.Lgs. 123/2025 non produce effetti sulle pratiche in corso: il testo di riferimento rimane il D.Lgs. 346/1990 nella sua numerazione storica. Un professionista abilitato (notaio o avvocato specializzato in diritto successorio) è indispensabile nei casi che presentino rendite di valore elevato o incertezze sul regime intertemporale applicabile.

    Norme e fonti

    • Art. 63, D.Lgs. 29 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) – norma di entrata in vigore e Allegato coefficienti.
    • D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 – riforma che ha incorporato l’Allegato coefficienti nel D.Lgs. 346/1990 (in vigore dal 1° gennaio 2025).
    • DM 27 dicembre 2024 (GU 31 dicembre 2024 n. 305) – aggiornamento dei coefficienti dell’Allegato in conseguenza della fissazione del tasso legale al 2%.
    • DM 10 dicembre 2024 – fissazione del tasso legale d’interesse al 2% con decorrenza 1° gennaio 2025.
    • D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123 – riordino nel Testo unico dei tributi indiretti, con efficacia differita al 1° gennaio 2027.
    • DPR 26 ottobre 1972 n. 637 – normativa previgente applicabile alle successioni aperte e alle donazioni stipulate prima del 1° gennaio 1991.
    • Art. 56, D.Lgs. 346/1990 – aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Domande frequenti

    Se il de cuius è morto nel 1990 ma la dichiarazione di successione è presentata nel 1993, quale normativa si applica?

    Si applica la normativa previgente (DPR 637/1972), perché il criterio è la data di apertura della successione (giorno della morte), non quella degli adempimenti dichiarativi o di liquidazione. L’art. 63 D.Lgs. 346/1990 è esplicito: il TU vale per le successioni aperte dal 1° gennaio 1991.

    Come si trova il coefficiente corretto per una rendita vitalizia nell’Allegato al TU?

    L’Allegato – aggiornato dal DM 27 dicembre 2024 – riporta una tabella con i coefficienti distinti per età del beneficiario (da 0 a 99 anni) calcolati al tasso legale del 2%. Si individua la riga corrispondente all’età compiuta del beneficiario alla data dell’atto (donazione) o alla data di apertura della successione, e si moltiplica il relativo coefficiente per la rendita annua lorda.

    Il D.Lgs. 123/2025 cambia qualcosa per le dichiarazioni di successione presentate nel 2026?

    No. Il D.Lgs. 123/2025 ha efficacia differita al 1° gennaio 2027. Tutte le dichiarazioni di successione relative a decessi avvenuti fino al 31 dicembre 2026 sono disciplinate dal D.Lgs. 346/1990 nella sua numerazione e nel suo testo vigenti, compreso l’Allegato coefficienti introdotto dal D.Lgs. 139/2024.

    Se il tasso legale cambia dopo la stipula di una donazione ma prima della liquidazione, quale coefficiente si usa?

    Si usa il coefficiente vigente alla data dell’atto di donazione, non quello in vigore al momento della liquidazione o del pagamento dell’imposta. Il valore imponibile si cristallizza al momento del fatto generatore (stipula dell’atto), indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale che comportino l’aggiornamento dell’Allegato.