Autore: Andrea Marton

  • Art. 248 DPR 495/1992 – Targa per ciclomotori

    Art. 248 DPR 495/1992 – Targa per ciclomotori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

    2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

    3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

  • Art. 81 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione

    Art. 81 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.

  • Art. 852 Codice della Navigazione – Forma del contratto di costruzione

    Art. 852 Codice della Navigazione – Forma del contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di costruzione dell'aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.

  • Art. 50 T.U. Stupefacenti: import/export stupefacenti

    Art. 50 T.U. Stupefacenti – Disposizioni generali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

    2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

    3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

    4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

    5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

    6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la discliplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    7. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione dal permesso di esportazione e da quello di transito.

    8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope di importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo

    41. 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo

    14. Torna al sommario

  • Art. 6 GDPR – Liceità del trattamento

    Articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Liceità del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 23 L. 241/1990 – Ambito di applicazione del diritto di accesso

    1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.
  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    Il sistema di classificazione del CCNL Aeranti-Corallo articola il personale tecnico e amministrativo su cinque livelli ordinari e due livelli Quadro, con profili differenziati tra il settore radiofonico e quello televisivo.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo prevede 5 livelli ordinari (dal 1° al 5°) e 2 livelli Quadro (A e B), con scale distinte per settore televisivo e radiofonico. L’inquadramento riguarda tecnici, operatori, amministrativi e speaker non giornalisti: i giornalisti hanno un CCNL separato (FNSI).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Ambito soggettivo
    Personale tecnico e amministrativo delle emittenti locali (NON i giornalisti FNSI)

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL Aeranti-Corallo – Allegato A
    Livello Caratteristica principale Profili tipici
    Quadro A Funzioni direttive di rilevante importanza, coordinamento di unità organizzative complesse, ampia autonomia decisionale (settore TV) Direttore di produzione, capo del settore informazione TV
    Quadro B Funzioni direttive in strutture più semplici o nel settore radiofonico; analisi sistemi, direzione produzioni semplici Responsabile di settore radio, analista di sistema
    1° livello Compiti con autonomia operativa, coordinamento, apporti creativi/specialistici di alto profilo Telereporter, capo servizio informazione, coordinatore editoriale
    2° livello Mansioni di concetto con conoscenze tecniche elevate, contributi creativi, specializzazione consolidata Radioreporter, assistente di produzione, tecnico specializzato senior
    3° livello Compiti operativi specializzati, vendita, conoscenze tecniche specifiche, apporti creativi non autonomi Operatore di ripresa, montatore audio/video, grafico, addetto commerciale
    4° livello Lavori qualificati che richiedono adeguate capacità tecnico-pratiche Speaker/annunciatore, operatore tecnico, autista, addetto magazzino
    5° livello Lavori con semplici conoscenze pratiche, mansioni esecutive di base Addetto alle pulizie, portiere, facchino, mansioni generali di supporto

    Nota: la classificazione riportata si basa sull’Allegato A al CCNL Aeranti-Corallo e sulle declaratorie storiche del contratto. Il testo integrale aggiornato al rinnovo 2026-2028 è pubblicato da Aeranti-Corallo per le imprese associate.

    La logica del sistema classificatorio

    Il CCNL Aeranti-Corallo adotta una scala classificatoria unica (con variante retributiva tra settore radiofonico e televisivo) che parte dal 5° livello, il più basso, e sale fino ai Quadri. Ogni livello è definito da una declaratoria: una descrizione delle caratteristiche delle mansioni (grado di autonomia, complessità, conoscenze tecniche richieste) che qualifica il lavoratore a quel livello, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

    La declaratoria è il parametro di riferimento sia per l’assunzione che per il passaggio di livello. È importante distinguere tra il livello di inquadramento (che determina il minimo contrattuale) e le eventuali mansioni superiori: se un lavoratore viene stabilmente adibito a mansioni di livello superiore, ha diritto al trattamento del livello superiore ai sensi dell’art. 2103 del Codice civile.

    I profili dell’emittenza locale: chi è chi

    Nel contesto delle emittenti radiotelevisive locali, la classificazione contrattuale include figure professionali molto specifiche del settore:

    • Telereporter e radioreporter (1°-2° livello): figure che realizzano servizi audiovisivi a fini illustrativi o informativi, ma che non svolgono attività giornalistica in senso stretto (raccolta notizie con iscrizione all’Ordine). Se invece svolgono attività giornalistica, rientrano nel CCNL FNSI.
    • Operatore di ripresa / cameraman (3° livello): gestisce le attrezzature di ripresa video, collabora alla realizzazione di programmi.
    • Montatore audio/video (editor) (3° livello): effettua il montaggio dei materiali audiovisivi, gestisce la post-produzione.
    • Grafico / scenografo (3° livello): crea elementi grafici per la trasmissione, gestisce la scenografia degli studi.
    • Speaker / annunciatore (4° livello): conduce programmi radiofonici o televisivi senza svolgere funzioni giornalistiche di ricerca e verifica delle notizie.
    • Tecnico audio e tecnico luci (3°-4° livello): gestisce i sistemi tecnici di registrazione e trasmissione.
    • Addetto amministrativo / segreteria (3°-4° livello): gestisce le pratiche amministrative, contabilità, segreteria.
    • Addetto raccolta pubblicitaria (3° livello): cura la vendita di spazi pubblicitari ai clienti.

    Quadri: chi sono e cosa spetta loro

    La categoria dei Quadri è prevista dall’art. 2 della Legge n. 190 del 13 maggio 1985, che ha introdotto questa figura intermedia tra dirigenti e impiegati. I Quadri godono di tutele specifiche, tra cui il diritto a essere adeguatamente formati e aggiornati per mantenere le competenze richieste dal ruolo. Il CCNL Aeranti-Corallo prevede due livelli: Quadro A (il più elevato, prevalentemente nel settore televisivo) e Quadro B (nel settore radiofonico o per emittenti televisive di dimensioni più contenute).

    Ai Quadri spetta un’indennità di funzione mensile aggiuntiva rispetto al minimo tabellare, in riconoscimento delle responsabilità di coordinamento e della maggiore autonomia decisionale.

    Distinzione fondamentale: personale CCNL Aeranti-Corallo vs giornalisti FNSI

    Le emittenti radiotelevisive locali possono avere contemporaneamente dipendenti soggetti a due CCNL distinti:

    • Giornalisti iscritti all’Ordine (redattori, pubblicisti): CCNL Aeranti-Corallo / FNSI, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
    • Tutto il restante personale (tecnici, amministrativi, speaker non giornalisti, addetti alle vendite, personale di supporto): CCNL Aeranti-Corallo / CISAL, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028.

    Il discrimine non è la mansione (ad esempio, il fatto di condurre un notiziario), ma l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e la natura dell’attività svolta (raccolta, selezione e verifica di notizie vs mera conduzione o presentazione).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore di ripresa che chiede il passaggio al 2° livello
    Tizio è inquadrato al 3° livello come operatore di ripresa in una TV locale. Da sei mesi gestisce anche il coordinamento tecnico delle dirette e supervisiona due colleghi junior. Ritiene di svolgere mansioni corrispondenti al 2° livello. Dopo aver raccolto prove documentali (email di incarico, programmi di trasmissione con il suo nominativo come coordinatore), richiede formalmente al datore il passaggio al 2° livello e le differenze retributive arretrate.
    Caia – Speaker assunta al 5° livello per errore
    Caia viene assunta come speaker di programmi radiofonici con lettera che la inquadra al 5° livello. Confronta la declaratoria contrattuale e rileva che le sue mansioni (conduzione di programmi, lettura di comunicati, interazione con il pubblico) corrispondono al 4° livello. Si rivolge al sindacato CISAL Terziario che verifica l’inquadramento errato e concorda con l’emittente la correzione retroattiva.
    Sempronio – Montatore che collabora con la redazione giornalistica
    Sempronio è montatore video (3° livello CCNL Aeranti-Corallo/CISAL). Lavora quotidianamente a stretto contatto con i giornalisti della redazione, ma non raccoglie notizie né firma servizi. Il suo inquadramento nel CCNL tecnico-amministrativo è corretto: la collaborazione con la redazione non basta a farlo rientrare nel CCNL FNSI, la cui applicazione dipende dall’iscrizione all’Ordine e dall’effettivo svolgimento di attività giornalistica.

    Domande frequenti

    Uno speaker o conduttore radiofonico rientra nel CCNL Aeranti-Corallo?
    Sì, se non è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non svolge attività giornalistica. Speaker, presentatori, conduttori di rubriche non giornalistiche rientrano nel CCNL personale tecnico/amministrativo Aeranti-Corallo, solitamente al 4° livello.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Il passaggio di livello avviene quando le mansioni svolte corrispondono stabilmente alla declaratoria del livello superiore. Può essere richiesto formalmente al datore di lavoro; in mancanza di accordo, il lavoratore può adire l’Ispettorato del Lavoro o il Giudice del Lavoro.
    Qual è la differenza tra Quadro A e Quadro B?
    Il Quadro A include chi dirige unità organizzative complesse con ampia autonomia decisionale (prevalentemente settore TV). Il Quadro B ha funzioni direttive in strutture più semplici o nel settore radiofonico. Entrambi ricevono un’indennità di funzione mensile aggiuntiva.
    Un addetto alle vendite pubblicitarie a che livello appartiene?
    Il personale commerciale addetto alla raccolta pubblicitaria rientra tipicamente al 3° o 4° livello, a seconda del grado di autonomia e della complessità delle mansioni.
    Il montatore video è un giornalista?
    No. Il montatore video svolge una mansione tecnica e rientra nel CCNL Aeranti-Corallo (solitamente 3° livello), non nel CCNL giornalisti FNSI, anche se lavora a stretto contatto con la redazione.
    Cosa succede se le mansioni svolte non corrispondono al livello indicato nel contratto?
    Il lavoratore ha diritto alla qualifica e alla retribuzione corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte (art. 2103 c.c.). Se svolge stabilmente mansioni di livello superiore, può richiedere il riconoscimento del livello superiore e le differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 85 D.Lgs. 231/2001 – Disposizioni regolamentari

    Art. 85 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Disposizioni regolamentari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) ; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

    2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

  • Norme finali TUPI: casi pratici art. 70 D.Lgs. 165/2001

    L’articolo 70 del D.Lgs. 165/2001 è la norma di chiusura del Testo Unico sul Pubblico Impiego: raccoglie clausole di salvaguardia, interpretazioni autentiche e adeguamenti per enti, comparti e regioni speciali. Capire come opera in concreto è essenziale per chi lavora negli enti locali, nelle istituzioni scolastiche o negli enti pubblici sottoposti al titolo I del TUPI. Questo articolo illustra i casi pratici più ricorrenti; per il commento sistematico completo si rinvia alla scheda di Art. 70 TUPI su leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 70 del D.Lgs. 165/2001 svolge una funzione tipica degli articoli finali nei testi unici di riordino: preservare la tenuta sistematica dell’impianto senza cancellare discipline speciali radicate. La norma si articola in più commi eterogenei, ciascuno rivolto a un segmento specifico del pubblico impiego. I commi 1 e 2 tutelano le competenze delle regioni a statuto speciale e dei comparti con tradizioni autonome (segretari comunali, polizia municipale). Il comma 4 impone l’adeguamento ai principi del titolo I a enti e aziende pubbliche storiche. Il comma 6 cristallizza la regola della separazione politica/dirigenza dal 23 aprile 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. 80/1998. Il comma 8 estende l’ambito applicativo del TUPI al personale scolastico, con riserva delle procedure di reclutamento del D.Lgs. 297/1994.

    Ambito di applicazione: chi rientra e con quali deroghe

    La portata dell’art. 70 è trasversale ma selettiva. La Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano mantengono le proprie competenze in materia di pubblico impiego, comprese le norme sul bilinguismo e sulla riserva proporzionale di posti. La copertura è costituzionale (art. 116 Cost. e statuti speciali): il TUPI fa da cornice generale, ma non può comprimere le riserve statutarie. Per gli enti locali, il rapporto di lavoro resta ancorato ai contratti collettivi di comparto e al TUEL; fanno eccezione i segretari comunali (Titolo IV, Capo II, TUEL) e la polizia municipale (L. 65/1986), che conservano discipline proprie. Il personale scolastico rientra nel TUPI per contrattazione e gestione, ma il reclutamento dei docenti resta governato dal D.Lgs. 297/1994.

    Profili operativi: la separazione politica/dirigenza

    Il comma 6 è il dispositivo operativamente più incisivo: dal 23 aprile 1998 ogni norma che attribuiva agli organi di governo atti di gestione si intende riferita ai dirigenti (art. 4, comma 2, TUPI). Questa interpretazione autentica risolve i conflitti di competenza sorti con la riforma Bassanini. Il comma 7 ne è il complemento: i riferimenti a «dirigenti generali» nelle leggi pre-1998 vanno letti come dirigenti di uffici dirigenziali generali. Sul piano pratico, ogni atto adottato dall’organo politico in materia gestionale dopo quella data è viziato da incompetenza relativa, annullabile in autotutela o davanti al giudice competente.

    Caso 1: dipendente della Provincia autonoma di Bolzano e norme TUPI

    Scenario. Tizio è un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano. La sua amministrazione applica alcune disposizioni interne in materia di progressioni economiche che si discostano dal contratto collettivo nazionale di comparto. Tizio chiede se la Provincia sia tenuta a rispettare integralmente il TUPI.

    Come si legge l’art. 70. Il comma 1 dell’art. 70 fa salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, incluse le norme di attuazione dello statuto speciale e le disposizioni sul bilinguismo. La Provincia può quindi adottare discipline proprie in materia di pubblico impiego, purché non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento e con le previsioni degli statuti speciali. Il TUPI rimane cornice generale di riferimento, ma non si sostituisce integralmente alla normativa provinciale.

    • Verificare se la progressione economica contestata rientra in una competenza espressamente riservata allo statuto speciale.
    • Consultare le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di pubblico impiego provinciale.
    • Accertare se il contratto collettivo di comparto è stato recepito dalla Provincia o se si applica una disciplina provinciale autonoma.
    • In caso di dubbio interpretativo, fare riferimento ai precedenti del Tribunale regionale di Bolzano e alle circolari della Presidenza del Consiglio sull’autonomia provinciale.

    Caso 2: delibera del sindaco su atto gestionale

    Scenario. Il Comune di Mezzavia (fictizio) ha adottato una delibera di giunta comunale che assegna un dipendente a un ufficio specifico, senza il coinvolgimento del dirigente competente. Il dipendente Caio, ritenendo l’atto illegittimo, valuta se impugnarlo davanti al giudice del lavoro.

    Come si legge l’art. 70. Il comma 6 stabilisce che dal 23 aprile 1998 le competenze gestionali spettano ai dirigenti, non agli organi di governo. L’assegnazione di un dipendente a un ufficio è un tipico atto di gestione del rapporto di lavoro, riconducibile all’art. 4, comma 2, TUPI. La delibera di giunta che si sostituisce al dirigente è viziata da incompetenza relativa e può essere annullata o disapplicata.

    • Raccogliere copia della delibera di giunta e del provvedimento di assegnazione.
    • Verificare che non vi sia stata delega formale del dirigente alla giunta (ipotesi eccezionale e comunque controversa).
    • Valutare il ricorso al giudice del lavoro ordinario (ex art. 63 TUPI) per far dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’atto.
    • Considerare la segnalazione all’Ispettorato per la funzione pubblica ove la prassi sia sistematica.

    Caso 3: segretario comunale e applicazione del TUEL

    Scenario. Sempronia è segretaria comunale di un piccolo comune. La sua amministrazione le applica in via diretta alcune disposizioni del contratto collettivo del comparto Funzioni Locali che riguardano l’orario di lavoro, senza tenere conto delle specificità previste per i segretari dal TUEL. Sempronia vuole capire quale disciplina prevale.

    Come si legge l’art. 70. Il comma 2 dell’art. 70 fa esplicitamente salva la disciplina dei segretari comunali e provinciali contenuta nel Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). Ciò significa che le norme speciali del TUEL prevalgono sulle previsioni generali del contratto collettivo di comparto, nelle materie oggetto di riserva. Il TUPI si applica ai segretari solo in quanto compatibile con tali specificità.

    • Identificare quali previsioni del contratto collettivo Funzioni Locali sono state applicate e se rientrano in una materia riservata al TUEL.
    • Consultare il Titolo IV, Capo II, D.Lgs. 267/2000 per verificare la disciplina speciale applicabile ai segretari comunali in materia di orario.
    • In caso di contrasto tra CCNL e TUEL, la norma speciale (TUEL) prevale sulla disciplina generale contrattuale.
    • Rivolgersi all’ANCI o alle associazioni di categoria dei segretari per orientamenti interpretativi aggiornati.

    Caso 4: docente di scuola statale e reclutamento

    Scenario. Tizio è un aspirante docente di scuola secondaria che partecipa a un concorso ordinario bandito dal Ministero dell’Istruzione. Un collega gli sostiene che, essendo il personale scolastico soggetto al TUPI, anche le procedure concorsuali dovrebbero rispettare integralmente il D.Lgs. 165/2001. Tizio vuole capire se è corretto.

    Come si legge l’art. 70. Il comma 8 dell’art. 70 estende il TUPI al personale della scuola, ma con una riserva importante: restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scuola) in materia di reclutamento. Il rapporto di lavoro, la contrattazione di comparto, la mobilità e la gestione disciplinare seguono il TUPI; il reclutamento dei docenti mediante concorso è disciplinato dalla normativa speciale scolastica e dalle disposizioni ministeriali di attuazione.

    • Verificare che il bando di concorso sia conforme al D.Lgs. 297/1994 e alle circolari ministeriali vigenti al momento della pubblicazione.
    • Le garanzie generali del TUPI (trasparenza, imparzialità, accesso ai documenti) si applicano anche alle procedure scolastiche come cornice di principio.
    • In caso di contestazione sull’esito del concorso, il ricorso va proposto al TAR competente (giurisdizione amministrativa, non ordinaria, per le procedure selettive).
    • Per le controversie successive all’instaurazione del rapporto di lavoro, la giurisdizione passa al giudice del lavoro ordinario.

    Caso 5: ente pubblico economico e adeguamento al titolo I TUPI

    Scenario. Caio è responsabile delle risorse umane di un ente pubblico non economico che rientra nell’elenco del comma 4 dell’art. 70 TUPI. L’ente ha in vigore un proprio regolamento interno sulla selezione del personale che non prevede la separazione tra organi di indirizzo e organi di gestione. Un nuovo dirigente contesta la legittimità del regolamento.

    Come si legge l’art. 70. Il comma 4 impone l’adeguamento ai principi del titolo I del TUPI, con espliciti richiami agli artt. 2, 8 e 60. Tra i principi del titolo I vi è la separazione tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza (art. 4 TUPI). Un regolamento interno che consente agli organi di governo dell’ente di adottare atti di gestione del personale è incompatibile con questo principio e deve essere adeguato.

    • Censire tutte le previsioni del regolamento interno che attribuiscono competenze gestionali agli organi di governo dell’ente.
    • Avviare la procedura di revisione regolamentare, coinvolgendo il settore legale e le organizzazioni sindacali.
    • Allineare il regolamento ai principi degli artt. 2, 4, 8 e 60 TUPI, ridefinendo le sfere di competenza.
    • Comunicare l’avvenuto adeguamento al Dipartimento della funzione pubblica, ove richiesto dalla disciplina di settore.

    Quando intervenire

    L’art. 70 TUPI va considerato ogni volta che emerge un conflitto tra la disciplina generale del testo unico e una normativa speciale di comparto, categoria o territorio. I momenti critici: adozione di atti gestionali da organi politici dopo il 1998 (comma 6); applicazione di contratti collettivi a categorie con disciplina speciale (segretari, polizia municipale, docenti); revisione dei regolamenti di enti soggetti al comma 4; procedure di reclutamento nelle regioni a statuto speciale. In ciascuno di questi casi occorre ricostruire la sequenza normativa applicabile e verificare se la disciplina speciale è coperta da una delle clausole di salvaguardia dell’articolo.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 70 – Disposizioni finali e di raccordo (norma principale)
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 – Indirizzo politico-amministrativo e gestione
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2 – Fonti e ambito di applicazione
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 – Controversie relative ai rapporti di lavoro
    • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), Titolo IV, Capo II – Segretari comunali e provinciali
    • D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico Scuola, procedure di reclutamento docenti
    • L. 7 marzo 1986, n. 65 – Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale
    • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – Riforma Bassanini, separazione politica/dirigenza (entrata in vigore 23 aprile 1998)
    • Costituzione italiana, art. 116 – Regioni a statuto speciale e province autonome
    • Costituzione italiana, artt. 97 e 98 – Principi di buon andamento e imparzialità della PA

    Domande frequenti

    L’art. 70 TUPI si applica anche ai dipendenti regionali?

    Il TUPI si applica alle Regioni come datori di lavoro pubblico. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano mantengono però competenze proprie salvaguardate dal comma 1. Per le Regioni a statuto ordinario il TUPI si applica integralmente nei limiti della potestà legislativa residuale.

    Un atto di un assessore comunale adottato dopo il 1998 su materia gestionale è automaticamente nullo?

    Non è automaticamente nullo, ma è viziato da incompetenza relativa. Dal 23 aprile 1998 le competenze gestionali spettano ai dirigenti (comma 6). L’atto può essere annullato in autotutela o dichiarato inefficace dal giudice competente: giudice del lavoro per le controversie sul rapporto, giudice amministrativo per gli atti autoritativi.

    Il personale della polizia municipale può invocare direttamente il TUPI?

    Sì, per il rapporto di lavoro in senso lato (contrattazione, disciplina, giudice del lavoro ordinario). Per gli aspetti tipici del servizio – ordinamento, attribuzioni, armamento – si applica la disciplina speciale della L. 65/1986 e dei regolamenti comunali, fatta salva dal comma 2 dell’art. 70.

    Come si distingue la giurisdizione nelle controversie scolastiche?

    Il comma 8 riserva il reclutamento dei docenti al D.Lgs. 297/1994: le controversie sulle procedure concorsuali appartengono al TAR (giurisdizione amministrativa). Una volta instaurato il rapporto di lavoro, le controversie passano al giudice del lavoro ordinario in base all’art. 63 TUPI.

  • Art. 43 D.Lgs. 231/2001 – Notificazioni all’ente

    Art. 43 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Notificazioni all’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell' articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale .

    2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

    3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell' articolo 161 del codice di procedura penale .

    4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento. Nota all'art. 43: – Si riporta il testo degli articoli 154 e 161 del codice di procedura penale : "Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). –

    1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e

    8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

    2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

    3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

    4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.". "Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). –

    1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

    2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

    3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione, o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

    4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.".

  • Art. 32 D.Lgs. 1/2018 – Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 32 D.Lgs. 1/2018 – Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/200

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

    2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’ articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

    3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1.

    4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.

    5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire l’integrazione del volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata; b) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati; c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.

    6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l’unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

  • Art. 65 TULPS – Potere prefettizio di annullamento dei provvedimenti comunali

    Art. 65 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.