Autore: Andrea Marton

  • Art. 73 CTS – Altre risorse finanziarie specificamente destinate a…

    Art. 73 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»: a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , per un ammontare di 2 milioni di euro; b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 , per un ammontare di 5,16 milioni di euro; c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , per un ammontare di 7,75 milioni di euro; d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

    2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

    3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Note all'art. 73: – Si riporta l' art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). –

    8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». -Si riporta l' art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991 : «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). –

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

    2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.». – Si riporta l' art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale): «Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione sociale). –

    1. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall' art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e

    2000. 2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 , il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987 , tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

    3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987 , è ripartito secondo i seguenti criteri: a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo; b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta; c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'art. 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.». – Per il testo dell' art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , si veda nelle note all'art.

    102. – Si riporta l' art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 : «Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). –

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art.

    12. 2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.». – Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990 , si veda nelle note all'art. 53.

  • Art. 259 D.Lgs. 209/2005 – Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

    Art. 259 D.Lgs. 209/2005 – Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l' articolo 1930 del codice civile .

    2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l' articolo 1931 del codice civile .

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Livelli, qualifiche e mansioni: la classificazione del personale nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) distingue il personale in 11 livelli, che vanno dai quadri con funzioni direttive (Q1-Q2) agli operativi di base (C3-C4). Comprendere il proprio livello di inquadramento è fondamentale: determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e l’accesso a specifiche tutele contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) articola il personale in 11 livelli: Q1-Q2 (quadri con funzioni direttive), A1-A2 (alta specializzazione), B1-B3 (specializzati e tecnici), C1-C4 (operativi, ausiliari, apprendisti). L’autista di linea turistica è generalmente B2 o C1; l’autista gran turismo internazionale sale a B1 o A2. L’inquadramento condiziona il minimo tabellare, il periodo di prova e il preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV (datoriale) · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Testo normativo
    CCNL 6 ottobre 2022; accordo economico 23 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese di noleggio autobus con conducente, NCC, servizi turistici privati; escluso il TPL di linea

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Classificazione del personale – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Livello Profilo tipico Minimo tabellare Periodo di prova
    Q1 / Q2 Quadro direttivo (direttore di esercizio, resp. flotta senior) 1.682,05 € 5 mesi
    A1 Alta specializzazione senza funzioni direttive (esperto tecnico, responsabile operazioni) 1.682,05 € 5 mesi
    A2 Specializzato di grado elevato (autista gran turismo internazionale pluriennale, capoufficio) 1.581,12 € 4 mesi
    B1 Specializzato (autista gran turismo, tecnico di officina senior) 1.429,74 € 4 mesi
    B2 Qualificato con autonomia (autista nazionale, impiegato contabile) 1.362,46 € 2 mesi
    B3 Qualificato (autista con esperienza regionale, meccanico qualificato) 1.303,59 € 2 mesi
    C1 Operativo qualificato (autista con patente D e CQC, accompagnatore con esperienza) 1.278,36 € 2 mesi
    C2 Operativo base (autista neopatentato/neoassunto, ausiliario con mansioni specifiche) 1.126,97 € 1 mese
    C3 Ausiliario semplice (addetto alle pulizie, portabagagli, ausiliario di manutenzione) 1.051,27 € 1 mese
    C4 Lavorante a part-time ridottissimo, ausiliari di primo ingresso 841,03 € 1 mese

    Nota: i periodi di prova indicati corrispondono alla struttura del CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV). Per i dettagli completi consultare l’articolo dedicato al periodo di prova. I minimi sono quelli in vigore al luglio 2025.

    I livelli Q: i quadri del settore

    I livelli Q1 e Q2 identificano i quadri ai sensi della legge n. 190 del 1985: lavoratori con funzioni direttive di rilevante importanza per la conduzione dell’impresa. Nel contesto del noleggio autobus, rientrano in questa categoria il direttore di esercizio, il responsabile di flotta di grandi dimensioni, il responsabile commerciale con ampia autonomia decisionale.

    Oltre al minimo tabellare uguale all’A1, i quadri percepiscono un’indennità di funzione: 67 € mensili per Q1, 51 € per Q2. Questa indennità remunera la responsabilità aggiuntiva e non rientra nel minimo tabellare.

    I livelli A: alta specializzazione

    I livelli A1 e A2 comprendono lavoratori con elevata specializzazione professionale, che svolgono compiti complessi con autonomia e responsabilità, ma senza necessariamente esercitare funzioni di coordinamento. Nel settore noleggio autobus, i profili tipici sono:

    • A1: esperto tecnico o responsabile operativo di area con competenze consolidate e riconosciute; spesso figure provenienti dal livello A2 con anzianità elevata.
    • A2: autista con pluriennale esperienza di gran turismo internazionale, plurilingue, con patente D+E e certificati professionali; responsabile contabile; capo ufficio amministrativo.

    I livelli B: autisti qualificati e tecnici specializzati

    I livelli B1, B2 e B3 sono quelli più numerosi nel settore e comprendono la maggioranza degli autisti qualificati e del personale tecnico:

    • B1: autista di gran turismo con piena padronanza di percorsi nazionali e internazionali complessi; meccanico/manutentore senior con autonomia diagnostica; figure tecniche con responsabilità di piccoli gruppi.
    • B2: autista qualificato con esperienza su percorsi nazionali, impiegato con funzioni contabili o di prenotazione, meccanico con autonomia operativa.
    • B3: autista con esperienza su percorsi regionali consolidati, figure operative con discreta autonomia.

    I livelli C: operativi e ausiliari

    I livelli C1, C2, C3 e C4 sono destinati al personale operativo di base, agli ausiliari e ai lavoratori in primo ingresso:

    • C1: autista in possesso di patente D e CQC con esperienza iniziale, accompagnatore o hostess di bordo con esperienza pregressa.
    • C2: autista neoassunto con patente D+CQC, autista in periodo di consolidamento professionale, addetti amministrativi junior. È il livello di riferimento per i minimi tabellari e per il parametro degli aumenti contrattuali.
    • C3: addetto alle pulizie degli autobus, portabagagli, ausiliario di officina alle prime armi.
    • C4: lavoratori con orario ridottissimo o in particolari regimi di primo ingresso.

    Attenzione alla distinzione settoriale: il CCNL Noleggio Autobus (ANAV) si applica ai servizi privati. Gli autisti di linea degli autobus urbani e interurbani pubblici (TPL) sono disciplinati dal diverso CCNL Autoferrotranvieri, con livelli e minimi differenti.

    Criteri di inquadramento: come si attribuisce il livello

    L’attribuzione del livello avviene sulla base delle declaratorie contrattuali, che descrivono per ogni livello le caratteristiche di contenuto professionale, autonomia, responsabilità e complessità delle mansioni svolte. I principali criteri sono:

    • Titolo abilitativo: la patente di categoria D e il Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) sono requisiti minimi per l’autista; l’esperienza e le qualifiche aggiuntive determinano il livello superiore.
    • Autonomia operativa: capacità di gestire percorsi complessi, emergenze, rapporti con clienti e tour operator senza supervisione diretta.
    • Responsabilità: il presidio di funzioni di coordinamento porta ai livelli A o Q.
    • Anzianità ed esperienza: pur non determinando automaticamente il livello, costituiscono elementi di valutazione per i passaggi verso livelli superiori.

    Casi pratici

    Tizio – Autista neoassunto con patente D e CQC
    Tizio ha appena conseguito la patente D e il CQC e viene assunto da un’impresa di noleggio autobus turistici. L’azienda lo inquadra al livello C2, il livello base per gli autisti con titolo abilitativo ma senza esperienza. Il suo minimo tabellare al luglio 2025 è di 1.126,97 € mensili. Dopo 24 mesi di lavoro continuativo con valutazioni positive, l’azienda valuterà il passaggio al C1 sulla base delle mansioni effettivamente svolte.
    Caia – Autista gran turismo internazionale di lungo corso
    Caia ha 12 anni di esperienza come autista di pullman gran turismo, con fluente conoscenza del tedesco e del francese, abilità nella gestione di clienti aziendali e tour operator esteri. Viene assunta come B1, con minimo tabellare di 1.429,74 €. La sua precedente esperienza è documentata con certificati di servizio: il periodo di prova è pertanto di 4 mesi (corrispondente alla durata del livello B1).
    Sempronio – Responsabile operativo di flotta
    Sempronio coordina 15 autisti e gestisce la pianificazione dei turni in un’impresa con 20 autobus. Svolge funzioni di rilevante importanza per la direzione dell’esercizio. L’azienda lo inquadra Q2 con indennità di funzione di 51 €, per un TEC di 2.273,13 € mensili al luglio 2025. In caso di contestazione dell’inquadramento, Sempronio può rivolgersi al sindacato per una valutazione delle declaratorie contrattuali.

    Domande frequenti

    A quale livello è inquadrato un autista di autobus turistici?
    Dipende dall’esperienza e dal tipo di servizio. Un autista alle prime armi è tipicamente C1 o C2; un autista con esperienza su percorsi nazionali e internazionali raggiunge B2 o B1. L’inquadramento effettivo è definito dalla declaratoria contrattuale e dalla mansione assegnata concretamente.
    Cosa distingue il livello B1 dal B2 nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il B1 è per lavoratori con elevata specializzazione professionale come l’autista di gran turismo internazionale pluriennale. Il B2 riguarda autisti qualificati su percorsi nazionali complessi o figure tecniche con autonomia operativa parziale. La distinzione è nelle declaratorie del CCNL.
    Cosa sono i livelli Q nel CCNL Noleggio Autobus?
    I livelli Q1 e Q2 corrispondono ai quadri: dipendenti con funzioni direttive di coordinamento rilevanti, come direttori di esercizio o responsabili di flotta. Percepiscono un’indennità di funzione aggiuntiva (67 € per Q1, 51 € per Q2).
    Un accompagnatore turistico a quale livello è inquadrato?
    L’accompagnatore o hostess di bordo senza funzioni di guida è generalmente C1 o C2 in base all’autonomia e all’esperienza. Se svolge anche funzioni di guida turistica certificata, può aspirare al livello B3 o B2.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Il passaggio di livello avviene quando il lavoratore svolge continuativamente mansioni del livello superiore per un periodo significativo. Il CCNL stabilisce le condizioni; in mancanza di accordo il lavoratore può rivolgersi al sindacato o al giudice del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Per valutare il corretto inquadramento è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • Art. 50 D.Lgs. 231/2001 – Revoca e sostituzione delle misure cautelari

    Art. 50 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Revoca e sostituzione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo

    17. 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

  • Art. 134 D.Lgs. 174/2016 – Decisione del ricorso

    Art. 134 D.Lgs. 174/2016 – Decisione del ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione, o l’attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l’amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese.

    3. Avverso il decreto, può essere fatta opposizione al collegio, a norma dell’articolo 135.

    4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.

  • Art. 15 T.U.IVA: Esclusioni dal computo della base imponibile

    Art. 15 T.U.IVA: Esclusioni dal computo della base imponibile

    Art. 15 T.U.IVA – Esclusioni dal computo della base imponibile.

    In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Non concorrono a formare la base imponibile:
    1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita’ per ritardi
    o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del
    committente;
    2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
    conformita’ alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
    cessione e’ soggetta ad aliquota piu’ elevata;
    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
    per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;
    4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
    espressamente pattuito il rimborso alla resa;
    5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
    Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme
    addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita’ per ritardi o altre
    irregolarita’ nella esecuzione del contratto.”

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  • Entrata in vigore TUF: casi pratici art. 216 D.Lgs. 58/1998

    L’art. 216 del Testo Unico della Finanza fissa il 1° luglio 1998 come data di entrata in vigore del D.Lgs. 58/1998, ponendo fine al regime normativo frammentato che disciplinava fino ad allora i mercati dei capitali italiani. Per approfondire il testo e il commento dell’articolo si rimanda alla scheda Art. 216 TUF – Entrata in vigore. Questa pagina raccoglie i principali casi pratici che emergono dall’applicazione della norma transitoria e dall’inquadramento temporale del TUF nel sistema delle fonti.

    Quadro normativo

    L’art. 216 TUF è la disposizione di chiusura del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La sua funzione è esclusivamente temporale: stabilisce che il decreto entra in vigore il 1° luglio 1998, circa quattro mesi dopo l’emanazione. L’intervallo – inusualmente lungo rispetto ai consueti quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ha consentito agli intermediari, agli emittenti e alle autorità di vigilanza di adeguare strutture e procedure al nuovo regime derivante dalla recezione delle direttive ISD, UCITS e OPA. L’art. 216 va letto insieme alle disposizioni transitorie (artt. 213-215 TUF) che governano i rapporti già in corso al momento dell’entrata in vigore. La norma non ha contenuto sostanziale autonomo, ma la sua corretta individuazione è determinante per stabilire quale regime – previgente o TUF – si applica a fattispecie sorte a cavallo del 1° luglio 1998.

    Collocazione sistematica e ambito di applicazione temporale

    Il TUF ha abrogato la L. 1/1991 (SIM), la L. 149/1992 (OPA), il D.Lgs. 83/1992 (UCITS) e il D.Lgs. 415/1996 («decreto Eurosim»). L’art. 214 TUF elenca le abrogazioni; l’art. 215 rinvia a regolamentazione secondaria per le disposizioni di attuazione. L’art. 216 chiude il sistema fissando il momento da cui il nuovo ordine normativo diventa cogente. Per i rapporti in corso la regola generale è che si applica la disciplina previgente, salvo rinnovazione o novazione contrattuale successiva al 1° luglio 1998: profilo che ha generato un contenzioso rilevante nel biennio 1998-2000 in materia di gestioni patrimoniali. La data del 1° luglio 1998 opera inoltre come discrimine per la validità delle autorizzazioni degli intermediari: le licenze rilasciate ai sensi della L. 1/1991 richiedevano adeguamento ai nuovi requisiti del TUF entro i termini fissati da Consob e Banca d’Italia.

    Caso 1: Contratto di gestione patrimoniale stipulato nel maggio 1998

    Scenario. Tizio firma con una SIM, nel maggio 1998, un contratto di gestione individuale di portafoglio. Il contratto non è redatto per iscritto e manca del documento sui rischi dell’investimento previsto dalla L. 1/1991. A luglio 2000 Tizio contesta le operazioni effettuate e chiede la nullità del contratto per vizi formali.

    Come si legge l’art. 216. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 1° luglio 1998, la normativa applicabile è quella previgente (L. 1/1991 e regolamento Consob n. 5387/1991). Il TUF – entrato in vigore per l’appunto il 1° luglio 1998 ai sensi dell’art. 216 – non può operare retroattivamente per convalidare contratti già perfezionati, né per aggravarne il regime di nullità. La domanda di Tizio va dunque valutata alla luce della L. 1/1991 e della relativa giurisprudenza.

    • Verificare la data di stipula e confrontarla con il 1° luglio 1998 come dies a quo del TUF.
    • Individuare la normativa applicabile in base alla disciplina previgente (L. 1/1991 per le SIM).
    • Consultare il regolamento Consob vigente alla data del contratto per i requisiti formali.
    • Valutare se sia applicabile la normativa sopravvenuta in virtù di clausole di adeguamento contrattuale o di rinnovo tacito successivo al 1° luglio 1998.

    Caso 2: Illecito commesso da un operatore prima del 1° luglio 1998

    Scenario. Sempronio, agente di cambio iscritto al ruolo unico, effettua nel giugno 1998 operazioni di negoziazione per conto proprio su titoli azionari senza le previste autorizzazioni. La Consob avvia un procedimento sanzionatorio nel settembre 1998, quando il TUF è già in vigore.

    Come si legge l’art. 216. Il fatto costitutivo dell’illecito si è perfezionato nel giugno 1998, prima dell’entrata in vigore del TUF fissata dall’art. 216. In materia di sanzioni amministrative, il principio di irretroattività (art. 1 L. 689/1981) impone di applicare la legge vigente al momento della condotta. La Consob deve pertanto qualificare l’illecito in base al D.Lgs. 415/1996 o alla L. 1/1991, a seconda della fattispecie, e non in base alle disposizioni sanzionatorie del TUF, anche se queste fossero più favorevoli o più severe.

    • Accertare la data di commissione dell’illecito rispetto al 1° luglio 1998.
    • Applicare il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative ex L. 689/1981.
    • Verificare se il TUF abbia introdotto una disciplina più favorevole e, in tal caso, valutare l’applicabilità del principio di favor rei.
    • Documentare la condotta con riferimento ai regolamenti Consob e Banca d’Italia vigenti prima del 1° luglio 1998.

    Caso 3: Fondo comune istituito sotto il D.Lgs. 83/1992

    Scenario. Caia è titolare di quote di un fondo comune di investimento mobiliare aperto istituito nel 1995 ai sensi del D.Lgs. 83/1992. Dopo il 1° luglio 1998 la SGR che gestisce il fondo intende aggiornare il regolamento del fondo per adeguarlo al TUF senza preventiva approvazione di Banca d’Italia, ritenendo che i nuovi criteri semplificati del TUF si applichino immediatamente anche ai fondi preesistenti.

    Come si legge l’art. 216. Il TUF è entrato in vigore il 1° luglio 1998 e ha abrogato il D.Lgs. 83/1992 (art. 214 TUF). Tuttavia, le disposizioni di attuazione e i provvedimenti di vigilanza emanati ai sensi del D.Lgs. 83/1992 restano in vigore fino alla loro sostituzione con atti adottati ai sensi del TUF (art. 215 TUF). La SGR non può modificare il regolamento del fondo senza seguire la procedura transitoria indicata dalla Banca d’Italia, che ha disciplinato i tempi e le modalità di adeguamento.

    • Verificare se il regolamento del fondo sia stato formalmente adeguato al TUF attraverso la procedura transitoria della Banca d’Italia.
    • Controllare che le modifiche regolamentari successive al 1° luglio 1998 rispettino le disposizioni di attuazione del TUF e non solo quelle previgenti.
    • In caso di controversia con la SGR, identificare la normativa applicabile al momento della condotta contestata.
    • Conservare tutta la documentazione relativa alla data di istituzione del fondo e al regime normativo originario.

    Caso 4: Offerta pubblica di acquisto avviata a cavallo del 1° luglio 1998

    Scenario. Una società quotata, Alfa S.p.A., lancia un’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria il 15 giugno 1998. Il procedimento è regolato dalla L. 149/1992 e dal relativo regolamento Consob. L’OPA si conclude il 10 luglio 1998, quando il TUF è già entrato in vigore. La Consob solleva questioni in merito alla completezza del prospetto informativo.

    Come si legge l’art. 216. L’OPA è stata avviata prima del 1° luglio 1998. La disciplina applicabile – inclusi i requisiti del prospetto informativo – è quella della L. 149/1992, in vigore al momento del lancio. L’entrata in vigore del TUF il 1° luglio 1998 non determina una sostituzione automatica del regime durante un procedimento già in corso: le disposizioni transitorie e il principio del tempus regit actum impongono di applicare la normativa vigente al momento di ogni singolo atto del procedimento, salvo diversa indicazione della Consob in sede regolamentare.

    • Documentare con precisione le date di ciascuna fase procedurale dell’OPA rispetto al 1° luglio 1998.
    • Verificare se la Consob abbia adottato istruzioni specifiche per le OPA in corso alla data di entrata in vigore del TUF.
    • Per gli atti compiuti dopo il 1° luglio 1998, applicare le disposizioni TUF salvo deroga transitoria.
    • Conservare la documentazione che attesta la data di lancio e la normativa comunicata alla Consob al momento della notifica.

    Caso 5: Intermediario privo di autorizzazione adeguata al nuovo regime

    Scenario. Mevio gestisce una società di intermediazione mobiliare autorizzata ai sensi della L. 1/1991 come SIM di tipo A. Dopo il 1° luglio 1998 continua a operare senza adeguare l’autorizzazione ai requisiti del TUF, convinto che l’autorizzazione preesistente abbia valore indefinito.

    Come si legge l’art. 216. L’entrata in vigore del TUF il 1° luglio 1998 ha reso necessario, per molte categorie di intermediari, un aggiornamento dell’autorizzazione secondo le procedure transitorie stabilite dalla Consob e dalla Banca d’Italia. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. 1/1991 non sono automaticamente valide a tempo indeterminato sotto il nuovo regime: il mancato adeguamento espone l’intermediario a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, alla revoca dell’autorizzazione.

    • Verificare l’avvenuto adeguamento dell’autorizzazione ai requisiti del TUF entro i termini fissati dalla Consob.
    • Controllare che i servizi effettivamente prestati rientrino nell’oggetto dell’autorizzazione adeguata.
    • Conservare tutta la corrispondenza con Consob e Banca d’Italia relativa alla fase di adeguamento transitorio.
    • In caso di contestazione, documentare le date precise delle comunicazioni agli organi di vigilanza.

    Quando intervenire

    Il riferimento all’art. 216 TUF diventa rilevante ogni volta che occorre determinare quale normativa si applica a fattispecie sorte a cavallo del 1° luglio 1998. In ambito contenzioso, la parte interessata deve verificare la collocazione temporale di ogni atto rispetto a questa data prima di qualificare la fattispecie. Anche in due diligence su portafogli storici o su contratti di gestione di lunga data, il 1° luglio 1998 costituisce il primo discrimine normativo da accertare. Un professionista abilitato potrà orientare nella ricostruzione del regime applicabile, tenendo conto degli artt. 213-215 TUF e dei regolamenti Consob e Banca d’Italia del 1998.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico della Finanza, artt. 213, 214, 215, 216
    • L. 2 gennaio 1991, n. 1 – Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare (abrogata dal TUF)
    • D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 – «Decreto Eurosim» (abrogato dal TUF)
    • D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 – Fondi comuni di investimento mobiliare (abrogato dal TUF)
    • L. 18 febbraio 1992, n. 149 – Offerte pubbliche di acquisto (abrogata dal TUF)
    • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 – Principio di irretroattività delle sanzioni amministrative
    • Regolamento Consob n. 11522/1998 – Intermediari (prima attuazione del TUF)
    • Regolamento Consob n. 11971/1999 – Emittenti (prima attuazione del TUF)

    Domande frequenti

    Perché il TUF è entrato in vigore quattro mesi dopo la sua emanazione?

    L’art. 216 ha fissato il 1° luglio 1998 – e non i consueti quindici giorni – per consentire a intermediari, emittenti, Consob e Banca d’Italia di predisporre regolamenti attuativi e adeguare strutture e contratti al nuovo regime.

    I contratti stipulati prima del 1° luglio 1998 sono soggetti al TUF?

    In linea di principio no: si applica la normativa vigente al momento della stipula (L. 1/1991 per le SIM, D.Lgs. 415/1996 per le imprese di investimento europee). Se il contratto è stato rinnovato o modificato dopo il 1° luglio 1998, le nuove clausole devono rispettare il TUF.

    L’art. 216 TUF ha ancora rilevanza pratica oggi?

    Sì: nelle controversie su operazioni del periodo 1998-2000, la corretta individuazione del regime normativo è spesso decisiva; nelle questioni di prescrizione, il dies a quo può dipendere dalla normativa vigente alla data del fatto.

    Come si individua la normativa applicabile a un illecito commesso a cavallo del 1° luglio 1998?

    Il criterio è il principio del tempus regit actum: si applica la legge vigente al momento della condotta. Se il fatto si è protratto oltre il 1° luglio 1998, occorre verificare se il TUF abbia introdotto una disciplina più favorevole e applicare il favor rei (art. 1 L. 689/1981 per gli illeciti amministrativi; art. 2 c.p. per quelli penali).

  • Art. 27 GDPR – Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione

    Articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 10 L. 91/1992

    Art. 10 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

  • Tutela del consumatore: casi pratici art. 1 Codice del Consumo

    L’articolo 1 del Codice del Consumo è la norma di apertura del D.Lgs. 206/2005: enuncia le finalità dell’intero corpus e, pur non contenendo precetti operativi, viene continuamente richiamato come chiave interpretativa. In questa scheda raccogliamo casi pratici che mostrano come la regola del «livello elevato di tutela» influenzi clausole, garanzie e pratiche commerciali quotidiane, offrendo a contribuente, privato e operatore strumenti di lettura immediati, senza sostituire la valutazione di un professionista abilitato.

    Quadro normativo

    L’articolo 1 collega il Codice del Consumo a tre livelli normativi: la Costituzione italiana (in particolare gli artt. 2, 3, 32 e 41), i Trattati dell’Unione europea – segnatamente l’art. 169 TFUE che eleva la tutela del consumatore a politica trasversale – e i trattati internazionali ratificati. La doppia formula «armonizzare e riordinare» indica che il legislatore ha voluto sia consolidare in un unico testo norme prima sparse (vendita, multiproprietà, credito al consumo, pratiche commerciali), sia garantire coerenza con il diritto europeo derivato. La norma non vincola direttamente i privati ad un obbligo specifico, ma vincola l’interprete: ogni dubbio sull’ambito di applicazione, sulla portata di una clausola o sulla qualificazione di una pratica commerciale va sciolto privilegiando la soluzione più favorevole al consumatore.

    Sul piano sistematico l’art. 1 dialoga in modo immediato con l’art. 2 (diritti fondamentali del consumatore), con l’art. 3 (definizioni) e con la disciplina delle clausole vessatorie agli artt. 33 e seguenti. È la cosiddetta «norma cerniera» che orienta l’interpretazione di tutte le disposizioni successive e che fornisce all’AGCM, ai giudici di pace e ai tribunali ordinari un parametro stabile cui ancorare le decisioni in materia di trasparenza, lealtà e buona fede.

    Ambito di applicazione

    L’articolo 1 si applica a chiunque rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice, cioè a ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il principio del «livello elevato di tutela» opera in via interpretativa: non come obbligo autonomo, ma come criterio per scegliere, fra più letture possibili di una norma o di una clausola, quella che meglio realizza la protezione del contraente debole.

    Il principio rileva anche nel sindacato di compatibilità europea: clausole o prassi nazionali che riducano la tutela rispetto al minimo armonizzato delle direttive UE vanno disapplicate. La giurisprudenza ordinaria utilizza l’art. 1 come ancoraggio per estendere – entro i limiti del testo – le definizioni del Codice a fenomeni nuovi come gli acquisti su piattaforme digitali, gli abbonamenti automatici, i contratti con assistenti vocali.

    Profili operativi

    Sul piano operativo l’articolo 1 si traduce in tre regole pratiche. Primo: nel dubbio interpretativo, si sceglie la lettura più favorevole al consumatore (favor consumatoris). Secondo: la trasparenza non è un requisito formale ma sostanziale, perché l’art. 1 impone che il «livello di tutela» sia effettivo, non solo dichiarato. Terzo: ogni nuova forma di commercio – elettronico, algoritmico, mediato da intelligenza artificiale – va ricondotta al Codice se incide sui diritti enumerati all’art. 2, anche in mancanza di una norma espressa.

    Per il professionista abilitato che redige condizioni generali di contratto, l’art. 1 obbliga a un esame preventivo di compatibilità con la finalità di tutela: clausole tecnicamente lecite ma sostanzialmente squilibrate rischiano di essere riqualificate come vessatorie, anche al di fuori dell’elenco «nero» dell’art. 36.

    Caso N. 1: Clausola ambigua nelle condizioni generali

    Scenario. Tizio acquista online un elettrodomestico da un grande operatore. Le condizioni generali contengono una clausola che afferma: «In caso di ritardo nella consegna, il venditore non è responsabile per qualsiasi causa non imputabile direttamente». Dopo due mesi di attesa Tizio non ha ricevuto il prodotto e chiede il rimborso; il venditore si appella alla clausola.

    Come si legge l’art. 1. La clausola è formalmente legittima, ma la sua portata indeterminata («qualsiasi causa») impedisce al consumatore di prevedere il rischio. In applicazione del principio di tutela elevata, l’interprete deve leggere la clausola in senso restrittivo: il venditore può invocarla solo per cause oggettive di forza maggiore documentate, non per ritardi logistici ordinari. La lettura «pro consumatore» è doverosa, perché l’art. 1 vieta che la deregolamentazione commerciale prevalga sui diritti fondamentali.

    Cosa fare in pratica:

    • conservare ordine, conferma email e tracciatura della spedizione;
    • inviare diffida scritta a mezzo PEC o raccomandata fissando un termine essenziale;
    • richiamare gli artt. 61 e 66-bis del Codice del Consumo (consegna e rimedi);
    • conservare la prova del ritardo per eventuale reclamo all’AGCM;
    • valutare la risoluzione del contratto e il rimborso integrale.

    Caso N. 2: Informazione precontrattuale incompleta

    Scenario. Caia stipula un contratto di abbonamento a una piattaforma di streaming con rinnovo automatico. Il prezzo «promozionale» è ben evidente, mentre il prezzo a regime e la durata minima sono indicati in fondo alla pagina, in carattere ridotto. Al terzo mese Caia si vede addebitare un importo superiore di tre volte rispetto al promozionale.

    Come si legge l’art. 1. Il principio di tutela elevata impone che l’informazione precontrattuale sia non solo presente ma effettivamente accessibile. Una grafica che enfatizza il prezzo civetta e occulta il prezzo a regime contrasta con la finalità dell’art. 1, perché riduce la trasparenza a un requisito formale. La lettura corretta è quella che colloca l’asimmetria informativa fra le pratiche commerciali scorrette ex art. 20 e seguenti del Codice.

    Cosa fare in pratica:

    • fare screenshot della pagina di acquisto e dell’informativa visibile prima del check-out;
    • esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni se attivabile (artt. 52 e seguenti);
    • contestare per iscritto l’addebito al gestore del servizio;
    • segnalare la pratica all’AGCM tramite il portale ufficiale;
    • chiedere alla banca o all’emittente carta lo storno dell’addebito non autorizzato.

    Caso N. 3: Garanzia di conformità su prodotto difettoso

    Scenario. Sempronio acquista uno smartphone in un negozio fisico. Dopo otto mesi il dispositivo presenta un difetto di accensione ricorrente. Il venditore propone solo una riparazione a pagamento, sostenendo che il difetto è «dovuto a uso intensivo».

    Come si legge l’art. 1. Il «livello elevato di tutela» orienta la lettura degli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo (garanzia legale di conformità) in modo da non comprimere i diritti del consumatore. Nei primi dodici mesi vige la presunzione di non conformità preesistente alla consegna: spetta al venditore provare il contrario. La giustificazione generica «uso intensivo» non è sufficiente a superare la presunzione.

    Cosa fare in pratica:

    • conservare scontrino, garanzia, eventuale documento di trasporto;
    • inviare contestazione scritta entro due mesi dalla scoperta del difetto;
    • chiedere in via gerarchica riparazione o sostituzione gratuita, poi riduzione del prezzo o risoluzione;
    • richiamare la presunzione di difetto preesistente nei primi 12 mesi;
    • se necessario, attivare la procedura di mediazione o il giudice di pace per importi ridotti.

    Caso N. 4: Pratica commerciale aggressiva al telefono

    Scenario. Tizio riceve telefonate ripetute da un sedicente operatore energetico che, alternando offerte e pressione, gli fa firmare un contratto verbale registrato. Pochi giorni dopo Tizio si rende conto di non avere ricevuto un’informativa precontrattuale chiara né il contratto scritto.

    Come si legge l’art. 1. La finalità di tutela elevata impone di leggere in modo rigoroso la disciplina delle pratiche commerciali aggressive (artt. 24-26) e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (artt. 45 e seguenti). La condotta descritta integra una pratica scorretta: l’art. 1 non solo legittima il rimedio, ma impone che la cornice operativa di tutela sia effettivamente percorribile dal consumatore, senza barriere di onere probatorio sproporzionato.

    Cosa fare in pratica:

    • esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conferma documentale del contratto;
    • inviare comunicazione scritta di recesso a mezzo PEC o raccomandata;
    • richiedere all’operatore copia integrale della registrazione vocale e del contratto;
    • presentare reclamo all’autorità di settore (ARERA per energia, AGCom per telecom);
    • se utile, segnalare all’AGCM per pratica commerciale scorretta.

    Caso N. 5: Recensioni online manipolate

    Scenario. Caia sceglie un servizio sulla base di recensioni online entusiastiche. Solo dopo l’acquisto scopre, da inchieste giornalistiche, che parte delle recensioni proveniva da account fittizi gestiti dallo stesso venditore. Il servizio si rivela molto al di sotto delle aspettative.

    Come si legge l’art. 1. Anche in assenza di una norma specifica espressa nel Codice prima delle modifiche più recenti, la finalità dell’art. 1 – tutela elevata e dinamica – consente di ricondurre le recensioni manipolate alle pratiche ingannevoli ex art. 21. L’aggiornamento normativo introdotto dalla direttiva «Omnibus» (recepita nel Codice) conferma la lettura evolutiva: il consumatore va protetto anche di fronte a forme nuove di asimmetria informativa.

    Cosa fare in pratica:

    • raccogliere materiale (screenshot, articoli, segnalazioni di altri utenti);
    • chiedere al venditore prova di un sistema di verifica delle recensioni pubblicate;
    • esercitare i rimedi di non conformità o, se possibile, la risoluzione per inadempimento;
    • segnalare il caso all’AGCM, che ha già sanzionato pratiche analoghe;
    • valutare l’azione collettiva ex art. 140-bis quando il fenomeno colpisce molti utenti.

    Quando intervenire

    Il consumatore deve attivarsi quando percepisce un’asimmetria che non riesce a sanare con un confronto diretto: clausole oscure, addebiti non concordati, mancata consegna, prodotti non conformi, pratiche commerciali aggressive o ingannevoli. L’articolo 1 non istituisce di per sé un’azione, ma legittima l’invocazione di tutte le tutele del Codice nella loro versione più ampia. Anche il professionista abilitato che predispone modulistica o gestisce reclami trova nell’art. 1 una guida: prima di proporre una clausola, deve verificare se è compatibile con la finalità di tutela elevata; in caso contrario, il rischio di riqualificazione come vessatoria o pratica scorretta è elevato.

    Per la parte interessata gli strumenti pratici sono noti: diffida, recesso, reclamo all’autorità di settore, mediazione, azione individuale o collettiva. Su ciascuno l’art. 1 agisce come «luce diffusa», impedendo letture restrittive che svuoterebbero la tutela.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo, art. 1 (testo vigente)
    • D.Lgs. 206/2005, artt. 2 e 3 – diritti dei consumatori e definizioni
    • D.Lgs. 206/2005, artt. 20-26 – pratiche commerciali scorrette e aggressive
    • D.Lgs. 206/2005, artt. 33-37 – clausole vessatorie
    • D.Lgs. 206/2005, artt. 45-67 – contratti a distanza e diritto di recesso
    • D.Lgs. 206/2005, artt. 128-135 – garanzia di conformità nei contratti di vendita
    • Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 41 – basi costituzionali della tutela
    • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 169 – politica europea dei consumatori

    Domande frequenti

    L’articolo 1 del Codice del Consumo può essere invocato direttamente in giudizio?

    Non come fondamento autonomo di una pretesa: l’art. 1 è una norma programmatica e interpretativa. Viene però richiamato dai giudici per orientare la lettura delle disposizioni del Codice nel senso più favorevole al consumatore, soprattutto quando una norma ammette più letture possibili.

    Chi è considerato consumatore ai sensi del Codice del Consumo?

    È consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La definizione è data dall’art. 3 del Codice; l’art. 1 ne sostiene l’applicazione estensiva ogni volta che il dubbio rischia di pregiudicare la tutela.

    Il principio di «livello elevato di tutela» vale anche per gli acquisti online?

    Sì. L’art. 1 ha valore generale e si applica a ogni rapporto fra consumatore e operatore, indipendentemente dal canale. Per gli acquisti online si combina con la disciplina dei contratti a distanza (artt. 45 e seguenti) e con il diritto di recesso entro 14 giorni.

    Cosa fare se un venditore richiama una clausola «standard» che limita la sua responsabilità?

    Conviene valutarla alla luce dell’art. 1 e degli artt. 33 e seguenti del Codice. Le clausole che determinano uno squilibrio significativo a carico del consumatore sono nulle, anche se sottoscritte. È utile inviare contestazione scritta richiamando le norme e, se necessario, attivare un reclamo presso l’AGCM o l’autorità di settore competente.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Livelli, qualifiche e mansioni: guida all’inquadramento

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede nove livelli di classificazione, comuni a operai e impiegati. Questa guida illustra le declaratorie di ciascun livello, i profili professionali tipici del settore — dalle fornaci di laterizi ai prefabbricati in calcestruzzo — e i criteri per l’inquadramento corretto.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento classifica i lavoratori in 9 livelli (F, E, D, C, CS, B, A, AS, ASQ). Il livello F è d’ingresso per chi non ha esperienza, il livello ASQ è riservato ai quadri. Ogni livello ha declaratorie specifiche valide sia per operai di produzione (fornaci, prefabbricati) sia per impiegati amministrativi e tecnici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Platea
    circa 18.000 lavoratori
    Ambito
    Industria dei laterizi (mattoni, tegole, tavelle) e dei manufatti in cemento (prefabbricati, tubi, blocchi, piastrelle in calcestruzzo)

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Livelli di inquadramento CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento – profili tipo
    Livello Profilo tipo operaio Profilo tipo impiegato Minimo mensile (ott. 2025)
    ASQ Capo stabilimento, responsabile tecnico di produzione Quadro con funzioni direttive di rilievo 2.999,45 €
    AS Specialista tecnico di alta professionalità, coordinatore di reparti complessi Impiegato con elevata autonomia e responsabilità 2.947,80 €
    A Coordinatore di gruppo (≥5 addetti), conduttore di impianti automatizzati complessi Impiegato con mansioni esecutive complesse e autonomia operativa 2.558,72 €
    B Operaio specializzato, conduttore di forni tunnel, addetto a interventi elettromeccanici di alta difficoltà Impiegato con mansioni specialistiche di media complessità 2.180,81 €
    CS Operaio qualificato con esperienza consolidata, conduttore di linea di produzione Impiegato con mansioni di ordine qualificate 2.088,03 €
    C Operaio qualificato, addetto a macchine di formatura, addetto a pressatura o prefabbricazione Impiegato di ordine con conoscenze specifiche acquisite 2.012,08 €
    D Operaio comune con breve formazione pratica, addetto a movimentazione, carico e scarico Impiegato in attività semplici di ufficio 1.905,44 €
    E Operaio generico, addetto a operazioni elementari ripetitive Commesso, fattorino, archivista base 1.803,10 €
    F Personale in ingresso senza esperienza specifica nel settore 1.620,19 €

    I minimi indicati comprendono contingenza ed EDR. Il livello ASQ include anche l’indennità di funzione di 51,65 € mensili. Il livello F è tipicamente temporaneo: dopo il primo periodo di inserimento il lavoratore viene inquadrato al livello E o D a seconda delle mansioni assegnate.

    Declaratorie per area professionale

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento utilizza un sistema di classificazione unico che accorpa operai e impiegati nello stesso livello in base alla complessità delle mansioni, all’autonomia e alla responsabilità richieste. La declaratoria descrive le caratteristiche essenziali di ciascun livello; il mansionario aziendale ne specifica le applicazioni concrete.

    Livelli di alta professionalità (AS e ASQ)

    I livelli AS e ASQ sono riservati a lavoratori con elevata preparazione tecnica o gestionale. L’ASQ aggiunge l’indennità di funzione ed è formalmente la categoria dei quadri ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190. Tipici profili: direttore di stabilimento, responsabile qualità di sito produttivo, responsabile acquisti con autonomia decisionale.

    Livello A – Coordinamento e impianti complessi

    Il livello A comprende sia i coordinatori di reparto (minimo 5 addetti subordinati nella produzione di laterizi) sia i conduttori di impianti automatizzati complessi (linee di estrusione, forni tunnel con gestione autonoma). Lato impiegatizio: impiegato tecnico con attività amministrative o commerciali complesse che richiedono specifica preparazione professionale.

    Livello B – Specializzazione tecnica

    Il livello B è caratterizzato da alta specializzazione: operai che eseguono interventi elettrici, elettronici o meccanici di alta difficoltà sugli impianti di produzione, tecnici di laboratorio per controllo qualità su calcestruzzo e laterizi, addetti a manutenzione complessa. Richiede formazione professionale specifica ed esperienza consolidata.

    Livelli C e CS – Qualificazione operativa

    Questi livelli rappresentano il nucleo operativo qualificato del settore: addetti alla pressatura di manufatti in calcestruzzo, operatori di linea di produzione laterizi, addetti al confezionamento e stagionatura di prefabbricati. Il livello CS si distingue dal C per una maggiore autonomia operativa e capacità di gestire varianti di produzione.

    Livelli D ed E – Mansioni generiche

    Il livello D raggruppa operai addetti a movimentazione, carico e scarico, alimentazione di macchinari, operazioni di controllo visivo elementare. Il livello E è ulteriormente semplice e comprende personale ausiliario. Entrambi i livelli richiedono solo breve formazione pratica sul posto di lavoro.

    Livello F – Ingresso nel settore

    Il livello F è pensato per l’inserimento iniziale di lavoratori privi di qualsiasi esperienza nel comparto. Non è un livello di lungo periodo: l’azienda deve procedere all’inquadramento corretto non appena il lavoratore acquista le competenze minime richieste per il livello E o D.

    Specificità del settore: laterizi e manufatti in cemento a confronto

    Il CCNL copre due filiere produttive distinte ma accomunate dallo stesso contratto collettivo:

    • Laterizi (Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi, già Andil): produzione di mattoni, tegole, tavelle, pignatte, blocchi di argilla espansa. Il ciclo include estrazione dell’argilla, formatura per estrusione, essiccatura e cottura in forno tunnel. Lavori particolarmente usuranti per calore e polveri.
    • Manufatti in cemento (Assobeton): produzione di prefabbricati strutturali in calcestruzzo armato (travi, pilastri, solai), tubi, pozzetti, blocchi, cordoli. Il ciclo include la preparazione del mix, la gettata, la vibrazione e la stagionatura.

    Le aziende che producono sia laterizi sia manufatti in cemento applicano un unico CCNL; la filiera del cemento, calce e gesso (cementifici, produttori di leganti idraulici) è invece disciplinata da un contratto separato (CCNL Cemento Calce e Gesso, anch’esso con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

    Casi pratici

    Tizio – Conduttore di forno tunnel
    Tizio lavora in una fornace di laterizi e conduce autonomamente un forno tunnel, regolando temperature e velocità del nastro. La sua mansione richiede alta specializzazione e risoluzione autonoma di anomalie di cottura. È inquadrato al livello B. Dopo tre anni di esperienza nella conduzione di forni complessi con gestione di parametri automatizzati, può essere considerato per il livello A qualora inizi anche a coordinare altri addetti del reparto cottura.
    Caia – Addetta al controllo qualità su prefabbricati
    Caia lavora in un’azienda di prefabbricati e svolge controlli di qualità sulle travi in calcestruzzo armato: verifica la resistenza, l’assenza di difetti geometrici e la conformità alle specifiche di capitolato. Ha una qualifica tecnica in edilizia. È inquadrata al livello B. Se assumesse la responsabilità del laboratorio prove con un team di tecnici subordinati, potrebbe essere promossa al livello A.
    Sempronio – Impiegato amministrativo neo-assunto
    Sempronio viene assunto come impiegato amministrativo in un’azienda di manufatti in cemento, per la gestione delle pratiche di trasporto e il supporto alla fatturazione. All’assunzione è inquadrato al livello D, senza esperienza specifica nel settore. Dopo sei mesi, avendo acquisito autonomia nella gestione dei documenti doganali per l’export, viene promosso al livello C.

    Domande frequenti

    Chi decide il livello di inquadramento?
    Il datore di lavoro assegna il livello in base alle mansioni effettivamente svolte, confrontandole con le declaratorie del CCNL. Se le mansioni cambiano in modo stabile e continuativo, il lavoratore ha diritto al livello superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c. (ius variandi e divieto di demansionamento).
    Qual è la differenza tra il livello CS e il livello C?
    Il livello CS (C Super) è intermedio tra C e B e raggruppa lavoratori con mansioni di maggiore autonomia rispetto al livello C, ma ancora non sufficienti per il livello B. Tra C e CS esiste una differenza di minimo tabellare di circa 76 euro mensili (ottobre 2025).
    Un caposquadra di fornace a che livello appartiene?
    Il coordinatore di un gruppo di almeno 5 lavoratori nella produzione di laterizi è tipicamente inquadrato al livello A o AS, a seconda dell’ampiezza del coordinamento e del grado di autonomia. Il livello ASQ è riservato ai quadri con responsabilità di stabilimento.
    Cosa sono i «quadri» nel CCNL Laterizi?
    I quadri sono i lavoratori di livello ASQ, titolari di funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Percepiscono un’indennità di funzione di 51,65 euro mensili e hanno tutele aggiuntive in caso di licenziamento (art. 2, L. 190/1985).
    Il livello F è lo stesso per operai e impiegati?
    Il livello F copre il personale in ingresso privo di specifica esperienza professionale nel settore. In pratica interessa prevalentemente operai generici nelle prime fasi di inserimento. Gli impiegati di ordine hanno un corrispettivo minimo al livello E.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Il passaggio di livello avviene automaticamente se il lavoratore svolge stabilmente e con continuità mansioni proprie del livello superiore. La giurisprudenza consolidata ritiene rilevante un periodo di svolgimento effettivo di almeno 3 mesi consecutivi. Il lavoratore può richiedere l’adeguamento anche per via sindacale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 L. 241/1990 – Intervento nel procedimento

    1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.