Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 bis CTS – (Passaggio di beni strumentali dall’attività commerc…

    Art. 79 bis D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – (Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata)

    In vigore dal 03/08/2017

    1. ((In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a condizione e fintantochè i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.))

    2. ((La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:)) a) ((se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;)) b) ((se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.))

    3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.))

    4. ((Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.))

    5. ((La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .))

    6. ((Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.))

  • Art. 233 CPI – Nullità

    Art. 233 CPI – Nullità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

    2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

    3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

    4. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929 , come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso. Note all’art. 233: – Per il dereto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all’art.

    231. – Il testo dell’ art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203, è il seguente: «Art.

    48. –

    1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

    2. La preclusione all’azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.

    3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell’art. 18, comma 1, lettera f), e dell’art. 21.».

  • Art. 246 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura

    Art. 246 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.

    2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.

    3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

    ((

    4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.

    ))

  • Art. 80 DPR 230/2000 – Sospensione e condono delle sanzioni

    Art. 80 DPR 230/2000 – Sospensione e condono delle sanzioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

    2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

    3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

  • Art. 71 CAD – Regole tecniche

    Art. 71 D.Lgs. 82/2005 CAD – Regole tecniche

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. ))

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 86 DPR 230/2000 – Traduzioni di detenute e di internate

    Art. 86 DPR 230/2000 – Traduzioni di detenute e di internate

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

  • CCNL Cooperative di Consumo: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: livelli, qualifiche e mansioni

    L’inquadramento nel CCNL Distribuzione Cooperativa determina retribuzione, periodo di prova, preavviso e tutele. Questa guida spiega come si articolano i livelli da Q a 6°, quali mansioni corrispondono a ciascun livello e come funziona il passaggio a un livello superiore.

    In sintesi

    Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la categoria Quadri (Q) e sei livelli da 1° a 6°, con i livelli «Super» 3S e 4S per figure intermedie. Cassieri e addetti vendita rientrano nel 4° livello, banconisti qualificati nel 3°, capireparto nel 2°. Il passaggio di livello può essere volontario o obbligatorio per legge dopo tre mesi di mansioni superiori.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Settore
    Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati, negozi Coop, Conad cooperative)

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – CCNL Distribuzione Cooperativa
    Livello Profili e mansioni tipo Caratteristiche principali
    Q – Quadri Responsabili di area, direttori di punto vendita, responsabili di funzione aziendale Funzioni direttive con autonomia e responsabilità gestionale; indennità di funzione aggiuntiva
    1° livello Capi settore, capi area, figure con responsabilità su più reparti Alta professionalità; coordinamento di risorse
    2° livello Capireparto, impiegati di concetto, amministrativi senior Responsabilità operative su uno o più reparti; gestione del personale di reparto
    3° Super (3S) Operatori qualificati con mansioni ampliate; figure ibride tra 2° e 3° Maggiorazione rispetto al 3° ordinario
    3° livello Banconisti qualificati (salumeria, pescheria, macelleria), magazzinieri senior, impiegati d’ordine Competenze tecniche specifiche di reparto
    4° Super (4S) Cassieri con funzioni aggiuntive, commessi con mansioni di coordinamento base Livello intermedio tra 4° e 3°
    4° livello Cassieri, addetti vendita, commessi, banconisti in formazione, operatori di magazzino Livello più diffuso nella GDO cooperativa
    5° livello Addetti alle pulizie, ausiliari, operatori in mansioni semplici di supporto Competenze di base; spesso ingresso al lavoro
    6° livello Figure esecutive di base, ausiliari senza specifica qualifica Livello più basso; per figure di primo impiego o mansioni elementari

    Nota: le declaratorie di mansione sono definite nell’allegato al CCNL. In caso di dubbio sull’inquadramento corretto è opportuno consultare le tabelle delle declaratorie presso il sindacato di categoria o un consulente del lavoro.

    Le declaratorie: cosa sono e come si usano

    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali delle mansioni associate a ciascun livello. Sono contenute nell’allegato al CCNL e costituiscono il parametro di riferimento per attribuire il corretto inquadramento a ogni lavoratore. Il principio fondamentale è quello delle mansioni prevalenti: conta ciò che il lavoratore fa concretamente, non il solo titolo del ruolo.

    Elementi che influenzano l’inquadramento:

    • Autonomia decisionale: più è elevata, più alto il livello.
    • Coordinamento di personale: chi coordina altri lavoratori tende ad avere un livello superiore a chi esegue solo.
    • Competenze tecniche specifiche: es. la gestione di un banco freddo specializzato, la preparazione di prodotti gastronomici, l’operatività sul sistema informatico di magazzino.
    • Responsabilità economica: la gestione di cassa o di inventario di reparto è criterio tipico per 4° e livelli superiori.

    I livelli più diffusi nella GDO cooperativa

    Nella grande distribuzione cooperativa le figure più presenti sono concentrate nei livelli intermedi:

    • 4° livello: è il più numeroso. Vi rientrano cassieri, addetti vendita nei reparti standard (alimentari confezionati, scaffalisti, operatori cassa), commessi e banconisti in fase di formazione. È il livello di riferimento per i parametri retributivi del rinnovo 2024.
    • 3° livello: include i banconisti qualificati (macelleria, pescheria, salumeria, panetteria), i magazzinieri senior con compiti di controllo delle merci, gli impiegati amministrativi d’ordine.
    • 2° livello: il caporeparto tipico (ortofrutta, drogheria, freschi) rientra in questo livello, così come i vice-responsabili di punto vendita e gli impiegati di concetto (contabilità, personale).
    • 1° livello e Q: direttori di supermercato, responsabili di più punti vendita, figure con delega gestionale ampia.

    Passaggio di livello: volontario e per legge

    Il passaggio di livello può avvenire in due modi:

    1. Per decisione del datore di lavoro (promozione): il datore può in qualsiasi momento attribuire un livello superiore al lavoratore, con i conseguenti effetti economici e normativi.
    2. Per obbligo di legge (art. 2103 c.c.): se il lavoratore svolge di fatto mansioni appartenenti a un livello superiore per un periodo superiore ai limiti previsti dal CCNL (di norma tre mesi), ha diritto all’inquadramento superiore e alla retribuzione corrispondente. Il contratto cooperativo prevede specifiche discipline attuative di questo principio.

    Al contrario, il demansionamento — l’assegnazione a mansioni inferiori — è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2103 c.c. (accordi in sede sindacale o protetti per conservare il posto) e non può essere unilateralmente disposto dal datore.

    La categoria Quadri nel CCNL Distribuzione Cooperativa

    La categoria Q (Quadri) è disciplinata dalla legge 13 maggio 1985 n. 190 e dalle specifiche disposizioni contrattuali. I Quadri svolgono funzioni direttive con autonomia e responsabilità rilevanti verso l’azienda e i terzi, ma senza rientrare nella qualifica dirigenziale. Nel settore della distribuzione cooperativa si tratta tipicamente di responsabili di area territoriale, direttori di ipermercato o responsabili di funzioni aziendali (logistica, HR, category management). Il trattamento economico include un’indennità di funzione aggiuntiva rispetto al minimo tabellare del 1° livello.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere inquadrato al 4° livello
    Tizio è assunto come cassiere full-time in un supermercato Coop. Nella lettera di assunzione è indicato il 4° livello del CCNL Distribuzione Cooperativa. Le sue mansioni — gestione cassa, assistenza clienti, controllo scontrini — corrispondono esattamente alla declaratoria del 4° livello. Il suo minimo tabellare è quello del quarto livello, su cui si applicano gli aumenti del rinnovo 2024.
    Caia – Addetta bancofresco promossa al 3° livello
    Caia è stata assunta al 4° livello come addetta vendita. Dopo sei mesi viene assegnata in via stabile al banco salumeria, dove gestisce il taglio, il confezionamento e la vendita assistita. Le nuove mansioni corrispondono alla declaratoria del 3° livello (banconista qualificata). Il datore le riconosce spontaneamente il passaggio al 3° livello. Se non lo avesse fatto, dopo tre mesi Caia avrebbe potuto rivendicarlo ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    Sempronio – Caporeparto e categoria 2° livello
    Sempronio lavora come caporeparto freschi in un ipermercato della distribuzione cooperativa. Coordina cinque addetti, gestisce gli ordini, verifica le scadenze e risponde ai responsabili di punto vendita. L’inquadramento corretto è il 2° livello. Se il datore lo avesse tenuto al 3° livello nonostante le mansioni di coordinamento, Sempronio avrebbe avuto diritto alla promozione e alle differenze retributive arretrate.

    Domande frequenti

    In quale livello rientra un cassiere di supermercato cooperativo?
    Il cassiere è tipicamente inquadrato al 4° livello del CCNL Distribuzione Cooperativa. Se svolge anche funzioni di controllo cassa avanzato o gestione di piccoli gruppi, può rientrare nel 4° Super (4S) o nel 3° livello.
    Cosa distingue il 3° livello dal 3° Super (3S)?
    Il 3° livello Super si applica a figure che, pur svolgendo mansioni analoghe al 3° ordinario, sono investite di responsabilità aggiuntive o di coordinamento di piccoli gruppi. La retribuzione del 3S è superiore a quella del 3°.
    Chi decide il livello di inquadramento?
    Il datore di lavoro attribuisce il livello nella lettera di assunzione, in base alle mansioni affidate. Se le mansioni svolte sono superiori all’inquadramento formale per oltre tre mesi consecutivi (salvo causa temporanea), il lavoratore matura il diritto all’inquadramento superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    I quadri hanno tutele specifiche nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Sì. La categoria Quadri (Q) beneficia di indennità di funzione aggiuntiva e di tutele specifiche sulla responsabilità. Il CCNL recepisce la legge 13 maggio 1985 n. 190 sui quadri intermedi.
    Come si passa di livello nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il passaggio avviene per decisione del datore (promozione) oppure per obbligo di legge ai sensi dell’art. 2103 c.c., qualora il lavoratore svolga mansioni superiori per un periodo superiore ai limiti contrattuali (di norma tre mesi).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Per la verifica delle declaratorie di mansione e per situazioni individuali è consigliabile consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 62 quater CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione)

    Art. 62 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

    2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

    3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

    4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo

    64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .

    6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità))

  • Art. 49 CAD – Segretezza della corrispondenza trasmessa per via te…

    Art. 49 D.Lgs. 82/2005 CAD – Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

    2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

  • Art. 83 CAD – Articolo abrogato

    Art. 83 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 11 L. 431/1998 – Fondo nazionale

    Art. 11 L. 431/1998 – Fondo nazionale

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

    3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

    4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

    5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.

    6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124..

    7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.

    8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l’anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.

    9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, rela- tive alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’ articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

    10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

    11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’ articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

  • Art. 29 L. 241/1990 – Ambito di applicazione della legge

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
    2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.