Art. 92 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Funzioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Gli Stati membri possono ricorrere agli esperti scientifici del gruppo affinché sostengano le loro attività di esecuzione a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono essere tenuti a pagare tariffe per la consulenza e il sostegno forniti dagli esperti. La struttura e il livello delle tariffe, nonché l'entità e la struttura delle spese ripetibili sono indicati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi di adeguata attuazione del presente regolamento, efficacia in termini di costi e necessità di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri.
3. La Commissione facilita l'accesso tempestivo agli esperti da parte degli Stati membri, ove necessario, e garantisce che la combinazione di attività di sostegno svolte dalle strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA a norma dell'articolo 84 e dagli esperti a norma del presente articolo sia organizzata in modo efficiente e fornisca il miglior valore aggiunto possibile.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

Art. 105 TUIR – Accantonamenti di quiescenza e previdenza (ex art. 70) (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)
In vigore dal 01/01/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21
Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467. “1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita’ di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformita’ alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e’ deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita’ di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).”
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Non abrogato in senso stretto: vigente nel Titolo III, body vuoto nel fetch Normattiva.
Inquadramento: Il diritto delle R.S.A. ad avere un locale idoneo nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti è tuttora vigente. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 27 originario; T.U. Rappresentanza 10/01/2014.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.
))
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice. articolo precedente articolo successivo
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Articolo abrogato.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all’assistenza alla persona; f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimentì conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è garantito dalla Costituzione e dalla legge, ma è il contratto collettivo a definirne la misura esatta e le modalità di fruizione. Questa guida illustra il trattamento del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 in materia di ferie, permessi per eventi familiari e ore di ROL.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 riconosce ferie annuali di 26 giorni lavorativi (più elevate per i livelli superiori), permessi retribuiti per eventi familiari e ore di ROL in sostituzione delle ex festività soppresse. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro.
| Istituto | Durata / Monte | Note |
|---|---|---|
| Ferie annuali (categorie 2ª-6ª) | 26 giorni lavorativi | Maturano dall’inizio del rapporto; non monetizzabili durante il rapporto |
| Ferie annuali (Quadri e 1ª categoria) | Fino a 30 giorni lavorativi | In relazione all’anzianità e al livello; verificare il testo contrattuale |
| Festività nazionali | 11 giorni all’anno | Di legge (L. 260/1949): se coincidenti con domenica, non sostituiti salvo CCNL diverso |
| ROL / ex festività soppresse | Monte ore annuo CCNL | Ore retribuite da godere entro l’anno o monetizzare/banca ore per accordo |
| Permesso per lutto familiare | 3 giorni retribuiti | Per coniuge/convivente, figli, genitori; documentazione richiesta |
| Permesso matrimoniale | 15 giorni di calendario | Aspettativa retribuita per matrimonio civile o religioso |
| Permessi legge 104/1992 | 3 giorni/mese | Per assistenza a familiare con disabilità grave; di legge (D.Lgs. 151/2001 e L. 104/1992) |
Nota: I valori esatti del monte ROL e le eventuali specificità per i Quadri sono definiti nel testo del CCNL 2024-2027. Alcune aziende possono migliorare i minimi contrattuali tramite accordo di secondo livello.
Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’art. 36, co. 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo inderogabile di quattro settimane all’anno. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri migliora questo minimo, fissando 26 giorni lavorativi per le categorie dalla 2ª alla 6ª.
Le ferie maturano mese per mese in ragione di 1/12 del monte annuo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio. In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, si liquidano le quote pro-rata.
Il CCNL e il D.Lgs. 66/2003 prevedono che almeno due settimane di ferie (14 giorni continuativi) siano godute nell’anno di maturazione, preferibilmente nel periodo estivo; le restanti due settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi. Il datore pianifica le ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.
I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) derivano dall’eliminazione di alcune festività civili operata dalla legge n. 54/1977 e da successivi provvedimenti. In luogo delle giornate soppresse, la contrattazione collettiva ha riconosciuto un monte ore annuo di permessi retribuiti aggiuntivi, denominati ROL o ex festività o permessi ex-legge.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri assegna un monte ore di ROL che il lavoratore può fruire su richiesta, previa comunicazione all’azienda con ragionevole anticipo. Le ore non godute entro l’anno possono, in base agli accordi aziendali, essere:
Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi familiari specifici, che si aggiungono alle ferie ordinarie:
Il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto è inderogabile per le prime quattro settimane (minimo di legge). Alla cessazione del rapporto, invece, il datore è obbligato a liquidare l’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, calcolata sulla retribuzione giornaliera (mensile ÷ 26).
In caso di licenziamento per giusta causa, la giurisprudenza ammette che il datore trattenga la quota di ferie non maturate (se il lavoratore ne ha godute più di quante spettanti al momento dell’uscita).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.