Autore: Andrea Marton

  • Art. 92 CAD – Articolo abrogato

    Art. 92 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 69 RD 12/1941 – Funzioni del pubblico ministero

    Art. 69 RD 12/1941 – Funzioni del pubblico ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Funzioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

  • Art. 69 Reg. (UE) 2024/1689 – Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri

    Art. 69 Reg. (UE) 2024/1689 – Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli Stati membri possono ricorrere agli esperti scientifici del gruppo affinché sostengano le loro attività di esecuzione a norma del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri possono essere tenuti a pagare tariffe per la consulenza e il sostegno forniti dagli esperti. La struttura e il livello delle tariffe, nonché l'entità e la struttura delle spese ripetibili sono indicati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi di adeguata attuazione del presente regolamento, efficacia in termini di costi e necessità di garantire un accesso effettivo agli esperti per tutti gli Stati membri.

    3. La Commissione facilita l'accesso tempestivo agli esperti da parte degli Stati membri, ove necessario, e garantisce che la combinazione di attività di sostegno svolte dalle strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA a norma dell'articolo 84 e dagli esperti a norma del presente articolo sia organizzata in modo efficiente e fornisca il miglior valore aggiunto possibile.

  • Art. 61 GDPR – Assistenza reciproca

    Articolo 61 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Assistenza reciproca.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 105 TUIR: Accantonamenti di quiescenza e previdenza

    Art. 105 TUIR: Accantonamenti di quiescenza e previdenza

    Art. 105 TUIR – Accantonamenti di quiescenza e previdenza (ex art. 70) (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)

    In vigore dal 01/01/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21

    Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467. “1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita’ di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformita’ alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
    3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e’ deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
    4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita’ di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).”

  • Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato in senso stretto: vigente nel Titolo III, body vuoto nel fetch Normattiva.

    Inquadramento: Il diritto delle R.S.A. ad avere un locale idoneo nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti è tuttora vigente. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 27 originario; T.U. Rappresentanza 10/01/2014.

  • Art. 274-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi finanziati su base volontaria)

    Art. 274-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi finanziati su base volontaria)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

    ))

  • Art. 103 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione – revoca – decadenza

    Art. 103 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione – revoca – decadenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.

    2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

    3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 33 D.Lgs. 198/2006

    Art. 33 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 9-bis D.Lgs. 502/1992 – Sperimentazioni gestionali

    Art. 9-bis D.Lgs. 502/1992 – Sperimentazioni gestionali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

    2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all’assistenza alla persona; f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

    3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimentì conseguenti.

    4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.

  • Art. 65 GDPR – Composizione delle controversie da parte del comitato

    Articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Composizione delle controversie da parte del comitato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: ferie, permessi e ROL

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: ferie, permessi e ROL

    Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è garantito dalla Costituzione e dalla legge, ma è il contratto collettivo a definirne la misura esatta e le modalità di fruizione. Questa guida illustra il trattamento del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 in materia di ferie, permessi per eventi familiari e ore di ROL.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 riconosce ferie annuali di 26 giorni lavorativi (più elevate per i livelli superiori), permessi retribuiti per eventi familiari e ore di ROL in sostituzione delle ex festività soppresse. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie (standard)
    26 giorni lavorativi annui
    Festività nazionali
    11 giorni (art. 2 L. 260/1949 e successive)

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

    Ferie annuali e permessi – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Istituto Durata / Monte Note
    Ferie annuali (categorie 2ª-6ª) 26 giorni lavorativi Maturano dall’inizio del rapporto; non monetizzabili durante il rapporto
    Ferie annuali (Quadri e 1ª categoria) Fino a 30 giorni lavorativi In relazione all’anzianità e al livello; verificare il testo contrattuale
    Festività nazionali 11 giorni all’anno Di legge (L. 260/1949): se coincidenti con domenica, non sostituiti salvo CCNL diverso
    ROL / ex festività soppresse Monte ore annuo CCNL Ore retribuite da godere entro l’anno o monetizzare/banca ore per accordo
    Permesso per lutto familiare 3 giorni retribuiti Per coniuge/convivente, figli, genitori; documentazione richiesta
    Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Aspettativa retribuita per matrimonio civile o religioso
    Permessi legge 104/1992 3 giorni/mese Per assistenza a familiare con disabilità grave; di legge (D.Lgs. 151/2001 e L. 104/1992)

    Nota: I valori esatti del monte ROL e le eventuali specificità per i Quadri sono definiti nel testo del CCNL 2024-2027. Alcune aziende possono migliorare i minimi contrattuali tramite accordo di secondo livello.

    Le ferie annuali: diritti e regole di godimento

    Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’art. 36, co. 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo inderogabile di quattro settimane all’anno. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri migliora questo minimo, fissando 26 giorni lavorativi per le categorie dalla 2ª alla 6ª.

    Le ferie maturano mese per mese in ragione di 1/12 del monte annuo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio. In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, si liquidano le quote pro-rata.

    Il CCNL e il D.Lgs. 66/2003 prevedono che almeno due settimane di ferie (14 giorni continuativi) siano godute nell’anno di maturazione, preferibilmente nel periodo estivo; le restanti due settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi. Il datore pianifica le ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

    I permessi ROL: origine e utilizzo

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) derivano dall’eliminazione di alcune festività civili operata dalla legge n. 54/1977 e da successivi provvedimenti. In luogo delle giornate soppresse, la contrattazione collettiva ha riconosciuto un monte ore annuo di permessi retribuiti aggiuntivi, denominati ROL o ex festività o permessi ex-legge.

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri assegna un monte ore di ROL che il lavoratore può fruire su richiesta, previa comunicazione all’azienda con ragionevole anticipo. Le ore non godute entro l’anno possono, in base agli accordi aziendali, essere:

    • riportate all’anno successivo (banca ore);
    • monetizzate nella busta paga di dicembre;
    • oggetto di specifiche intese aziendali.

    I permessi per eventi familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi familiari specifici, che si aggiungono alle ferie ordinarie:

    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte di coniuge, convivente, figli, genitori, suoceri e altri familiari indicati dal CCNL; il lavoratore deve produrre documentazione.
    • Matrimonio: 15 giorni di calendario (aspettativa matrimoniale), retribuiti, fruibili a ridosso del giorno delle nozze.
    • Gravi motivi familiari: periodi di aspettativa non retribuita regolati dalla legge n. 53/2000 per esigenze di cura.
    • Donazione di sangue e organi: giornata retribuita ai sensi di legge.
    • Permessi legge 104/1992: 3 giorni mensili retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità grave certificata; si tratta di un diritto di legge (D.Lgs. 151/2001, art. 33) che non si azzera nel passaggio da un datore all’altro.

    Indennità sostitutiva delle ferie non godute

    Il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto è inderogabile per le prime quattro settimane (minimo di legge). Alla cessazione del rapporto, invece, il datore è obbligato a liquidare l’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, calcolata sulla retribuzione giornaliera (mensile ÷ 26).

    In caso di licenziamento per giusta causa, la giurisprudenza ammette che il datore trattenga la quota di ferie non maturate (se il lavoratore ne ha godute più di quante spettanti al momento dell’uscita).

    Casi pratici

    Tizio – Assunto a marzo, calcolo ferie pro-rata
    Tizio è assunto il 1° marzo di un anno solare. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × (10/12) = circa 21,67 giorni, arrotondati a 22. Se il suo contratto è cessato a dicembre e ha fruito di 18 giorni, gli vengono liquidati 4 giorni come indennità sostitutiva (paga giornaliera = mensile ÷ 26).
    Caia – Malattia durante le ferie già pianificate
    Caia si ammala il terzo giorno di un periodo di ferie di due settimane, con certificato medico tempestivamente comunicato al datore. I giorni di malattia certificata interrompono il decorso delle ferie: i giorni di degenza non «consumano» ferie ma sono computati come assenza per malattia. Le ferie interrotte devono essere riprogrammate. Questa regola, consolidata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Schultz-Hoff) e dall’art. 2109 c.c., è applicata anche nel settore agricolo.
    Sempronio – ROL non goduto: liquidazione o riporto?
    Sempronio ha accumulato 24 ore di ROL non godute durante l’anno. L’azienda non ha un accordo aziendale sulla banca ore. Il CCNL prevede che le ore non godute entro l’anno possano essere liquidate monetariamente nella busta di dicembre, calcolate sulla paga oraria (mensile ÷ 169). Sempronio riceverà dunque un compenso pari a 24 × (minimo mensile ÷ 169) nella busta di dicembre.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un impiegato agricolo?
    Il CCNL prevede 26 giorni lavorativi annui di ferie per le categorie dalla 2ª alla 6ª, con un monte più elevato per i Quadri e la 1ª categoria. Il minimo legale inderogabile è di 4 settimane, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
    Le ferie si possono monetizzare?
    No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria: è un divieto imperativo (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto il datore liquida l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
    Cosa sono i permessi ROL?
    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono ore retribuite riconosciute dal CCNL in sostituzione delle ex festività soppresse dalla legge. Il lavoratore può fruirne su richiesta durante l’anno; le ore non godute sono liquidate o riportate secondo le regole aziendali.
    Quanti giorni di permesso retribuito spettano per un lutto familiare?
    Il CCNL riconosce 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte di familiari stretti (coniuge, convivente, figli, genitori). La documentazione (certificato di decesso o atto di stato civile) è normalmente richiesta.
    Come si calcola la maturazione delle ferie in caso di malattia?
    Le ferie maturano normalmente durante le assenze per malattia e infortunio (entro il comporto), per maternità obbligatoria e durante le ferie stesse. Non maturano ferie durante le aspettative non retribuite, salvo diverso accordo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.