Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Giudice monocratico tributario: casi pratici art. 4-bis D.Lgs. 546/1992

    Il giudice monocratico introdotto dalla riforma del processo tributario rappresenta una delle innovazioni più incisive della L. 130/2022, che ha modificato profondamente il D.Lgs. 546/1992. L’art. 4-bis D.Lgs. 546/1992 disciplina la composizione monocratica delle Corti di giustizia tributaria di primo grado per le controversie di valore ridotto, in coerenza con le garanzie del giusto processo previste dall’art. 111 della Costituzione. Comprendere quando opera il giudice singolo e quando invece resta competente il collegio è essenziale per orientarsi nelle prime fasi del ricorso e nelle scelte strategiche del contribuente.

    Quadro normativo e ratio dell’art. 4-bis

    Prima della riforma, ogni controversia tributaria – indipendentemente dal valore – era decisa da un collegio di tre giudici. La L. 130/2022 ha innestato l’art. 4-bis nel D.Lgs. 546/1992 introducendo la figura del giudice monocratico per le liti di importo modesto, con l’obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti minori e di liberare i collegi per le controversie di maggiore complessità. La riforma si inserisce nel passaggio ai magistrati tributari professionali, reclutati per concorso e dedicati a tempo pieno alla giurisdizione fiscale, sostituendo il previgente modello onorario.

    La ratio è duplice: da un lato razionalizzare il carico di lavoro delle Corti di giustizia tributaria, dall’altro garantire una giustizia di prossimità per le liti seriali e di basso importo. Il giudice monocratico decide in composizione singola, ma applica le stesse regole processuali del collegio, con piena cognizione di fatto e di diritto.

    La soglia dei €5.000 e il confine con la composizione collegiale

    Il criterio di riparto fissato dall’art. 4-bis è il valore della controversia: fino a 5.000 euro decide il giudice monocratico, oltre tale soglia resta la competenza del collegio. Il valore si calcola in base al solo tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni; per i soli atti di irrogazione delle sanzioni, il valore coincide invece con la somma sanzionatoria. È una soglia oggettiva, non rimessa alla discrezionalità delle parti, ed è ancorata al dato indicato nell’atto impugnato.

    La distinzione produce effetti concreti sulla gestione del ricorso: davanti al giudice monocratico l’udienza è più snella, i tempi di deposito della sentenza tendenzialmente più rapidi, l’istruttoria più contenuta. Al contrario, davanti al collegio si conserva la dialettica tra tre magistrati, utile soprattutto quando vi sono questioni interpretative articolate, vizi procedimentali complessi o profili costituzionali.

    Opzione delle parti e casi complessi

    L’art. 4-bis prevede che, anche al di sotto della soglia, le parti possano concordemente chiedere la rimessione al collegio quando la controversia presenti particolare complessità giuridica. Si tratta di una valvola di sicurezza pensata per evitare che questioni di principio o di interpretazione innovativa siano decise da un giudice singolo. L’opzione deve risultare da istanza congiunta, depositata nei termini di costituzione, e la decisione finale resta del presidente della sezione, che valuta la sussistenza dei presupposti.

    Nella prassi, l’opzione viene utilizzata quando il ricorso solleva questioni di legittimità costituzionale, contrasti giurisprudenziali consolidati, o problematiche fiscali nuove (ad esempio applicazione di norme di recente introduzione). Resta invece esclusa la possibilità per la parte di scegliere unilateralmente il rito monocratico quando il valore supera i 5.000 euro: in tal caso la competenza collegiale è inderogabile.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Cartella di pagamento da €3.500: giudice monocratico

    Un contribuente riceve una cartella esattoriale per omesso versamento IRPEF pari a 3.500 euro di imposta, oltre sanzioni e interessi. Impugnando la cartella, il valore della controversia ai fini dell’art. 4-bis si calcola sul solo tributo: 3.500 euro. La controversia rientra dunque sotto la soglia e viene assegnata al giudice monocratico. Il contribuente predispone il ricorso, lo notifica all’agente della riscossione e si costituisce in giudizio. L’udienza viene fissata con tempistiche più rapide rispetto al rito collegiale, e la sentenza viene resa da un singolo magistrato. La trattazione è snella, l’istruttoria documentale, e la decisione segue i criteri ordinari del processo tributario.

    Caso 2 – Avviso di accertamento da €8.000: composizione collegiale

    Una piccola impresa riceve un avviso di accertamento IRES per 8.000 euro di imposta contestata, sulla base di costi ritenuti indeducibili. Il valore della lite supera la soglia dei 5.000 euro: la competenza è del collegio. Il ricorso viene depositato secondo le regole ordinarie e l’udienza si svolge davanti a tre giudici. La composizione collegiale è particolarmente utile in questo caso perché la controversia coinvolge profili sostanziali (inerenza e congruità dei costi) e profili motivazionali (sufficienza della motivazione dell’atto), che richiedono una valutazione articolata. La decisione esprime l’orientamento del collegio, motivato in modo unitario.

    Caso 3 – Opzione per il collegio in controversia di principio sotto soglia

    Un libero professionista impugna un atto di recupero IVA per 4.200 euro, in cui l’amministrazione applica per la prima volta in modo restrittivo una norma di recente introduzione. Pur trattandosi di controversia sotto soglia, le parti concordano sulla complessità della questione interpretativa e depositano istanza congiunta per la rimessione al collegio ai sensi dell’art. 4-bis. Il presidente di sezione, valutata la natura della questione, dispone la trattazione collegiale. Il caso è emblematico dell’uso strategico dell’opzione: il ricorrente ottiene una decisione più ponderata, potenzialmente con maggiore valore di orientamento, mentre l’amministrazione finanziaria garantisce uniformità interpretativa.

    Caso 4 – Conciliazione giudiziale obbligatoria sotto soglia

    Per le controversie sotto i 5.000 euro la riforma ha rafforzato gli strumenti deflativi. Un contribuente impugna una cartella per IMU da 2.800 euro. Nel corso del giudizio, davanti al giudice monocratico, viene proposta la conciliazione giudiziale: il contribuente versa una parte della pretesa con riduzione delle sanzioni. La conciliazione è incentivata anche dal fatto che il giudice singolo, dovendo valutare il rifiuto ingiustificato della proposta, può tenerne conto nella regolazione delle spese di lite. Il caso evidenzia come il rito monocratico sia pensato anche per favorire la chiusura conciliativa delle liti minori, in linea con la ratio deflativa della riforma.

    Caso 5 – Appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

    La sentenza del giudice monocratico, come quella collegiale, è appellabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In appello, tuttavia, la composizione è sempre collegiale: non si trasmette al secondo grado la regola del giudice singolo, che opera solo in primo grado. Un contribuente soccombente davanti al giudice monocratico per una controversia da 3.200 euro propone appello: la causa sarà decisa da un collegio di tre magistrati di secondo grado. È un punto rilevante per la strategia processuale, perché in appello tornano in gioco la pienezza del contraddittorio collegiale e la possibilità di una rivalutazione articolata della motivazione di primo grado.

    Quando e come orientarsi

    Per un ricorrente che si trova davanti a un atto impositivo, il primo passo è verificare il valore della controversia: si guarda al tributo contestato, al netto di sanzioni e interessi, salvo che l’atto riguardi solo sanzioni. Se il valore è entro la soglia dei 5.000 euro, la causa sarà trattata dal giudice monocratico; se la supera, dal collegio. È utile valutare fin dall’inizio se la questione presenti profili di particolare complessità giuridica: in caso affermativo, e se anche l’ufficio è disponibile, si può ricorrere all’opzione congiunta per la trattazione collegiale.

    Nelle controversie minori, conviene considerare seriamente la conciliazione giudiziale: la riforma ha reso questo strumento più attrattivo, con riduzioni delle sanzioni e tempi rapidi. La decisione del giudice monocratico arriva tendenzialmente prima rispetto a quella collegiale, ma non per questo è meno autorevole: il magistrato monocratico applica gli stessi criteri di valutazione probatoria e di interpretazione normativa.

    Nel predisporre il ricorso è utile costruire un fascicolo documentale completo: davanti al giudice singolo l’istruttoria è più snella e il magistrato deciderà essenzialmente sui documenti depositati. Una motivazione chiara, ben articolata sui fatti e sul diritto, aumenta le possibilità di una decisione favorevole. Per orientarsi nelle scelte processuali è consigliabile rivolgersi a professionisti abilitati al patrocinio nel processo tributario.

    Norme e fonti

    • art. 4-bis D.Lgs. 546/1992 – Giudice monocratico nelle Corti di giustizia tributaria
    • Art. 70-bis D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni di coordinamento per il giudizio davanti al giudice monocratico
    • L. 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia e del processo tributario
    • Art. 111 Costituzione – Garanzie del giusto processo
    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Disposizioni sul processo tributario

    Domande frequenti

    Come si calcola il valore della controversia ai fini della soglia di €5.000?

    Il valore si determina sulla base del solo tributo contestato nell’atto impugnato, al netto di sanzioni e interessi. Quando l’atto contiene soltanto sanzioni (ad esempio un atto di irrogazione autonoma), il valore coincide con l’importo delle sanzioni. Per le cartelle che riportano più tributi, si sommano gli importi dei singoli tributi contestati. Il criterio è oggettivo e non dipende dalle pretese delle parti, ma dal dato risultante dall’atto.

    È possibile chiedere il collegio per una controversia sotto soglia?

    Sì, l’art. 4-bis prevede che le parti possano congiuntamente chiedere la rimessione al collegio per controversie di particolare complessità giuridica, anche se il valore è inferiore ai 5.000 euro. L’istanza va depositata nei termini di costituzione e la decisione spetta al presidente di sezione. Non è invece ammessa l’opzione inversa: se il valore supera la soglia, la competenza collegiale è inderogabile.

    La sentenza del giudice monocratico ha la stessa efficacia di quella collegiale?

    Sì. La sentenza del giudice monocratico ha la medesima forza di giudicato e gli stessi effetti processuali della sentenza collegiale. È appellabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che decide sempre in composizione collegiale. Anche le regole su motivazione, deposito e notifica restano identiche a quelle previste per il rito collegiale.

    La conciliazione giudiziale è davvero obbligatoria sotto soglia?

    La riforma ha rafforzato il ricorso alla conciliazione giudiziale nelle controversie minori, prevedendo conseguenze sulla regolazione delle spese in caso di rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa ragionevole. Non si tratta di un obbligo assoluto di conciliare, ma di un forte incentivo procedurale: il ricorrente che rifiuta senza motivo una proposta favorevole rischia di vedersi addossare le spese di lite anche in caso di parziale vittoria. È quindi una scelta da valutare con attenzione strategica, soprattutto nelle liti di basso importo trattate dal giudice monocratico.

  • Quesiti preventivi a CONSOB e Banca d’Italia: casi pratici applicati all’art. 3-bis TUF

    L’art. 3-bis TUF, introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (la cosiddetta “legge Capitali”), ha portato nel diritto dei mercati finanziari uno strumento che il diritto tributario conosceva da tempo: l’interpello preventivo. SIM, banche, SGR, emittenti quotati e altri soggetti vigilati possono ora rivolgersi a CONSOB e Banca d’Italia per ottenere, prima di tenere un determinato comportamento, un parere vincolante sulla compatibilita di quel comportamento con la disciplina di vigilanza. Una novita rilevante in un settore dove fino al 2024 dialogare con l’Autorita significava spesso scoprire ex post, in sede ispettiva o sanzionatoria, di aver sbagliato.

    Il quadro normativo: cosa cambia con l’art. 3-bis TUF

    Il nuovo articolo del TUF stabilisce che CONSOB e Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito della propria competenza, possono ricevere quesiti formulati dai soggetti vigilati o da chi intenda diventarlo, su situazioni che potrebbero comportare la violazione di norme di vigilanza. Le Autorita disciplinano con regolamento i criteri di ammissibilita, le modalita di presentazione, i tempi di risposta e la pubblicazione dei pareri di interesse generale.

    I tratti caratterizzanti sono tre: la natura preventiva (il quesito riguarda un comportamento futuro, non un fatto gia compiuto), la vincolativita della risposta per l’Autorita limitatamente al caso prospettato e al richiedente, e la tempistica definita, normalmente fissata in 90 giorni dal regolamento attuativo. Si tratta di un meccanismo analogo all’interpello tributario disciplinato dall’art. 11 dello Statuto del contribuente, ma calibrato sulle specificita del mercato finanziario.

    La funzione preventiva del quesito

    Prima del 2024, l’unica strada era informale: lettere, riunioni, scambi telefonici con gli uffici. Tutto utile, ma nulla di vincolante. Se l’Autorita cambiava interpretazione in sede di vigilanza, il soggetto non poteva opporre l’orientamento precedente. Con l’art. 3-bis TUF la logica si ribalta: la risposta pubblicata, o comunicata, vincola l’Autorita rispetto al caso prospettato e all’istante che ha chiesto. In sede sanzionatoria, l’intermediario che si e attenuto al parere non puo essere multato per quel comportamento, salvo che abbia rappresentato i fatti in modo incompleto o non veritiero.

    L’effetto pratico e duplice: si riduce l’incertezza per gli operatori e si crea un corpus pubblico di interpretazioni che orienta tutto il mercato, in coordinamento con i Q&A dell’ESMA e con le linee guida ABE e BCE.

    Criteri di ammissibilita e tempi

    Il regolamento attuativo definisce i requisiti minimi: il quesito deve riguardare una fattispecie concreta e personale, non astratta; deve essere preventivo rispetto al comportamento; deve indicare con chiarezza la norma di vigilanza dubbia e la soluzione interpretativa proposta. Non sono ammessi quesiti su materie gia oggetto di procedimenti sanzionatori in corso, ne richieste meramente accademiche.

    Il termine ordinario di risposta e di 90 giorni dalla presentazione, con possibilita di sospensione se l’Autorita chiede integrazioni. Decorso il termine senza risposta non si forma silenzio-assenso: la mancata pronuncia non equivale ad approvazione, ma legittima il richiedente a procedere assumendone il rischio interpretativo. I quesiti di interesse generale vengono pubblicati in forma anonima, contribuendo a costruire una prassi consultabile.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – SIM e nuovo servizio di robo-advisor

    Una SIM milanese vuole lanciare un servizio di consulenza automatizzata su portafogli ESG con ribilanciamento algoritmico. Dubbio: il servizio rientra nella consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5-septies TUF, oppure configura una gestione di portafogli? La distinzione e rilevante perche cambia il regime autorizzativo, gli obblighi MiFID II di adeguatezza e i requisiti organizzativi. La SIM formula un quesito alla CONSOB descrivendo l’architettura tecnica, il grado di automazione, il ruolo del cliente nelle decisioni. CONSOB risponde in 80 giorni qualificando il servizio come consulenza personalizzata e indicando i presidi necessari su algoritmo, conflitti di interesse e disclosure. La SIM lancia il servizio con la certezza di non incorrere in sanzioni per qualificazione errata.

    Caso 2 – Emittente prima del lancio di un’OPA

    Una holding industriale quotata sta valutando un’OPA volontaria totalitaria su una controllata anch’essa quotata. La struttura prevede un corrispettivo misto, parte in contanti e parte in azioni di nuova emissione della holding stessa. Dubbio: il corrispettivo soddisfa il requisito di equivalenza dell’art. 106 TUF e del Regolamento Emittenti? Come va calcolato il prezzo minimo? Quesito alla CONSOB con simulazioni numeriche e prospetto della componente carta. Risposta in 70 giorni che conferma la metodologia di calcolo e individua gli elementi da inserire nel documento d’offerta. L’OPA viene lanciata senza il rischio di una sospensione successiva per vizio di corrispettivo.

    Caso 3 – SGR e nuovo fondo soggetto al regolamento PRIIPs

    Una SGR vuole istituire un fondo comune aperto con esposizione a derivati strutturati. Dubbio: il prodotto rientra nell’ambito del regolamento PRIIPs (UE 1286/2014) e quindi richiede il KID, oppure e escluso in quanto OICVM gia coperto dal KIID UCITS? Il quesito alla CONSOB chiarisce che il fondo, in quanto OICVM, beneficia del regime transitorio PRIIPs ma deve comunque rispettare specifici obblighi di disclosure sui costi indiretti dei derivati. La SGR adegua la documentazione precommercializzazione evitando contestazioni in fase di commercializzazione cross-border.

    Caso 4 – Banca prima di operare in cripto-attivita sotto MiCA

    Una banca italiana intende offrire alla clientela retail servizi di custodia e amministrazione di cripto-attivita, sfruttando il passporting previsto dal Regolamento MiCA (UE 2023/1114). Dubbio: e sufficiente la notifica alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 60 MiCA per gli enti creditizi, oppure occorre comunque una separata istanza ex TUB? Quesito alla Banca d’Italia, che risponde indicando il perimetro della notifica semplificata, i presidi di governance richiesti sulla custodia chiavi private e il coordinamento con CONSOB per gli aspetti di condotta. La banca avvia il servizio con il programma di attivita validato.

    Caso 5 – Intermediario su operazione potenzialmente sospetta ai fini MAR

    Una banca d’investimento riceve da un cliente istituzionale ordini di acquisto consistenti su un titolo quotato poco prima della pubblicazione di una raccomandazione del proprio desk di ricerca. Dubbio: l’operazione configura un sospetto di abuso di mercato ai sensi dell’art. 16 MAR e va segnalata con STOR, oppure rientra nella fisiologica attivita di negoziazione? Quesito alla CONSOB, con descrizione dei muri informativi interni, della tempistica di pubblicazione del report e del profilo del cliente. CONSOB chiarisce i criteri di sospetto applicabili al caso, sgombrando il campo dal dubbio senza imporre la segnalazione preventiva. L’intermediario rafforza comunque i presidi organizzativi sui flussi informativi tra desk.

    Quando e come presentare il quesito

    Il quesito si presenta direttamente all’Autorita competente – CONSOB per intermediari e servizi di investimento, emittenti, mercati e abusi di mercato; Banca d’Italia per profili bancari, prudenziali e di cripto-attivita riservate agli enti creditizi. Per i casi a competenza incrociata le due Autorita coordinano la risposta.

    Il canale di trasmissione e quello istituzionale: PEC dedicata e, ove disponibile, portale telematico dell’Autorita. La presentazione richiede una descrizione dettagliata della fattispecie, l’indicazione delle norme che si ritiene applicabili, la soluzione interpretativa prospettata e la documentazione di supporto.

    Un punto fondamentale di compliance: il quesito non puo essere presentato da consulenti esterni in nome proprio. Legittimato e il soggetto vigilato (SIM, banca, SGR, emittente) o l’aspirante tale. Studi legali e societa di consulenza possono assistere nella redazione, ma l’istanza va firmata dal rappresentante legale del soggetto interessato e indirizzata all’Autorita per suo conto. Questa scelta evita l’uso strumentale dell’istituto da parte di operatori non sottoposti a vigilanza e mantiene il dialogo entro il perimetro dei soggetti effettivamente regolati.

    Norme e fonti

    • art. 3-bis TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) – quesiti alle Autorita di vigilanza dei mercati finanziari
    • Legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge Capitali) – introduzione dell’istituto del quesito preventivo nel TUF
    • Regolamento attuativo CONSOB e Banca d’Italia su modalita, criteri di ammissibilita, tempi e pubblicazione dei pareri
    • Regolamento (UE) 596/2014 (MAR) e Q&A ESMA per il coordinamento interpretativo in materia di abusi di mercato
    • Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) e relative linee guida congiunte ESA
    • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) per le cripto-attivita
    • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR)

    Domande frequenti

    La risposta della CONSOB o della Banca d’Italia al quesito e vincolante anche per il giudice?

    No, il vincolo opera nei confronti dell’Autorita che ha reso il parere e limitatamente al caso prospettato dal richiedente. Il giudice ordinario o amministrativo conserva piena autonomia interpretativa. Tuttavia la risposta costituisce un elemento rilevante in giudizio, sia per dimostrare la buona fede dell’operatore sia per orientare la decisione, soprattutto se il parere e stato pubblicato come prassi di interesse generale.

    Cosa succede se l’Autorita non risponde entro 90 giorni?

    Non si forma silenzio-assenso. Decorso il termine senza risposta o senza richiesta di integrazione, il richiedente puo procedere con il comportamento prospettato, ma lo fa assumendosi il rischio interpretativo. In sede sanzionatoria potra comunque far valere la propria buona fede, documentata dalla presentazione del quesito e dal silenzio dell’Autorita. Resta possibile, nei casi piu complessi, sollecitare informalmente l’Autorita o reiterare l’istanza con elementi aggiuntivi.

    Posso presentare un quesito tramite il mio consulente legale?

    Il consulente puo redigere materialmente l’istanza e assistere tutta la procedura, ma il quesito deve essere presentato a nome del soggetto vigilato – SIM, banca, SGR, emittente o aspirante tale – e firmato dal suo rappresentante legale. L’istituto e riservato agli operatori del mercato finanziario sottoposti a vigilanza, non e una consultazione aperta a chiunque. Studi professionali e societa di advisory operano come assistenti tecnici, non come legittimati attivi.

    Il quesito puo riguardare un comportamento gia tenuto?

    No, la natura dell’istituto e strettamente preventiva. Il quesito serve a chiarire la legittimita di un comportamento futuro, non a sanare situazioni gia in essere. Per fatti gia compiuti restano disponibili gli ordinari canali di interlocuzione con l’Autorita, le segnalazioni spontanee e, in caso di procedimento sanzionatorio aperto, le memorie difensive. Inoltre i quesiti non sono ammessi quando la stessa questione e gia oggetto di procedimento ispettivo o sanzionatorio in corso a carico del richiedente.

  • Art. 324 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste d

    Art. 324 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste d

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: 82 a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

    2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

    3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.

    4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attività assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.

    5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

    6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

    7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.

    7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.

    7-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 , si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 1) .

    7-quater. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 , si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

    7-quinquies. 7-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 7-ter e 7-quater sono commesse da una persona fisica di cui al comma 7-sexies, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria: a) di cui al comma 1, lettera c), numero 2), nei casi di cui al comma 7-ter; b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 7-quater.

    7-sexies. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-quinquies si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all' articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

    7-septies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

    7-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7-quinquies, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 , o presso fondi pensione. (45)

  • Volontariato protezione civile e T.U. Sicurezza: casi pratici art. 3-bis D.Lgs. 81/2008

    L’art. 3-bis T.U. Sicurezza regola l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale. Si tratta di una norma di raccordo, perche le OdV non sono datori di lavoro nel senso classico e i volontari non sono lavoratori subordinati: ma quando intervengono su uno scenario emergenziale (alluvione, incendio boschivo, terremoto, campo accoglienza) i rischi sono reali e la tutela della salute e sicurezza va comunque garantita. La norma rinvia a un decreto attuativo che modula formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e DPI in funzione della natura volontaria del rapporto e della tipologia di scenario.

    Quadro normativo essenziale

    Le OdV di protezione civile sono enti del Terzo settore iscritti nell’elenco nazionale tenuto dal Dipartimento Protezione Civile (DPC) e nei registri regionali. Operano in convenzione con autorita pubbliche (Comuni, Regioni, DPC) e attivano i propri volontari per esercitazioni e interventi reali. L’art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 stabilisce un principio chiaro: i volontari sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela antinfortunistica, ma con adeguamenti previsti dal decreto attuativo richiamato dall’art. 3 comma 3-bis. Il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) conferma che la sicurezza dei volontari e responsabilita del soggetto che li impiega in scenario operativo (Comune, Prefettura, DPC, OdV stessa).

    OdV di protezione civile vs lavoratori subordinati: cosa cambia

    Il lavoratore subordinato ha un datore di lavoro, una busta paga, un orario, un mansionario: l’art. 18 D.Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del datore (DVR, RSPP, medico competente, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria). Il volontario di protezione civile, invece, non riceve retribuzione, agisce per scelta etica e civica, ha un legale rappresentante della OdV (presidente, coordinatore) e un coordinatore di scenario (capo squadra). L’art. 3-bis non azzera gli obblighi: ne ridisegna i confini. La OdV deve garantire formazione di base, informazione sui rischi specifici, DPI adeguati allo scenario e sorveglianza sanitaria mirata. Non e tenuta a redigere un DVR aziendale completo, ma deve adottare le procedure operative del DPC e i protocolli di sicurezza emessi per esercitazione e intervento.

    DPI, formazione e sorveglianza sanitaria

    Tre sono i pilastri concreti dell’art. 3-bis: DPI obbligatori e calibrati sullo scenario (elmetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilita, guanti, mascherina FFP per polveri, DPI antincendio per AIB); formazione base sulla sicurezza in protezione civile (modulo iniziale 8-16 ore) piu moduli specialistici (AIB, fluviale, BLS, ricerca dispersi, logistica); sorveglianza sanitaria differenziata, prevista quando il volontario svolge attivita classificate a rischio specifico (sollevamento carichi, esposizione a polveri/amianto post-sisma, lavoro in quota, uso motosega). La visita medica e a carico della OdV o del soggetto attuatore secondo le convenzioni in essere; il medico competente puo essere quello della Asl, di un convenzionato DPC o un libero professionista incaricato.

    Casi pratici

    Caso 1 – Campo accoglienza emergenza terremoto

    Scenario. Dopo un sisma in centro Italia il DPC attiva un campo accoglienza in tendopoli. La OdV regionale invia 12 volontari per logistica, cucina da campo, gestione magazzino e supporto psicosociale agli sfollati.

    Cosa fare in pratica. Il coordinatore di campo verifica che ogni volontario abbia frequentato il modulo base di sicurezza in protezione civile e abbia in dotazione DPI: scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilita, guanti da lavoro, mascherina FFP2 per polveri. Per la cucina da campo, due volontari designati hanno corso HACCP base. Per il sollevamento branda e tende oltre 25 kg, si applicano procedure di sollevamento in coppia (D.Lgs. 81/2008 titolo VI movimentazione manuale carichi). Il legale rappresentante della OdV conferma copertura assicurativa infortuni (obbligatoria art. 18 D.Lgs. 117/2017).

    Cosa evitare. Niente volontari senza modulo base in attivita operativa, niente DPI improvvisati (scarpe sportive al posto delle antinfortunistiche), niente turni superiori a 8 ore senza riposo.

    Caso 2 – Intervento alluvione in pianura

    Scenario. Esondazione di un torrente; la OdV locale attiva 8 volontari per svuotamento cantine, distribuzione sacchi sabbia e supporto agli abitanti.

    Cosa fare in pratica. Il coordinatore della squadra verifica con i volontari i rischi specifici dello scenario: contatto con acque potenzialmente contaminate, rischio elettrico (impianti allagati), oggetti taglienti sommersi, ipotermia. DPI in dotazione: stivali in gomma con suola antiscivolo, guanti impermeabili, tuta in tyvek per acque nere, occhiali, giubbotto alta visibilita. Vaccinazione antitetanica verificata sul libretto sanitario. Prima di operare in cantine allagate, contatto con Enel/distributore per messa fuori tensione. Procedura sollevamento sacchi sabbia in coppia (peso 15-20 kg ciascuno).

    Cosa evitare. Niente intervento in solitaria, niente operativita prolungata in acqua oltre 4 ore senza cambio asciutto, niente accesso ad ambienti allagati senza verifica fuori tensione.

    Caso 3 – Corso BLS per volontari

    Scenario. La OdV organizza un corso BLS-D (Basic Life Support e Defibrillazione) di 5 ore per 20 volontari, propedeutico al servizio di assistenza sanitaria in manifestazioni ed eventi di massa.

    Cosa fare in pratica. Il legale rappresentante della OdV ingaggia un centro di formazione accreditato regionale (118 o IRC-IRC Italian Resuscitation Council). Modulo teorico (catena della sopravvivenza, riconoscimento ACR, manovre BLS, uso DAE) + esercitazione pratica su manichino + valutazione finale. Rilascio attestato con validita biennale (retraining ogni 24 mesi). Il corso copre anche aspetti di sicurezza del soccorritore (DPI: guanti, mascherina pocket mask, occhiali per protezione da fluidi biologici).

    Cosa evitare. Niente uso DAE senza attestato in corso di validita, niente corsi non riconosciuti dalla Regione, niente retraining oltre i 24 mesi (l’attestato scade).

    Caso 4 – DPI antincendio boschivo (AIB)

    Scenario. Squadra AIB della OdV in supporto a Vigili del Fuoco e Corpo Forestale su incendio boschivo estivo.

    Cosa fare in pratica. Il coordinatore squadra verifica per ogni volontario: attestato corso AIB regionale (16-24 ore + esercitazione pratica), DPI specifico AIB: tuta ignifuga (norma EN 15614), elmetto AIB con visiera, sottoelmetto, guanti ignifughi, scarponi alla caviglia con suola Vibram, lampada frontale, borraccia 1,5 l, fischietto. Strumenti: flabello, zappa, roncola. Comunicazione radio TPL su frequenza dedicata. Acclimatamento: turni massimo 4 ore in zona attiva, rotazione con squadra in retroguardia, idratazione obbligatoria. Visita medica specifica preventiva (sforzo, vista, udito).

    Cosa evitare. Niente avvicinamento al fronte fiamme senza copertura VVF, niente DPI in cotone (rischio fiamma), niente operativita superiore a 4 ore consecutive in turno attivo.

    Caso 5 – Visita medica e sorveglianza sanitaria

    Scenario. Un volontario di 55 anni chiede di entrare nella squadra logistica della OdV. Il coordinatore valuta se attivare sorveglianza sanitaria.

    Cosa fare in pratica. Il legale rappresentante della OdV verifica la classificazione delle attivita assegnate al volontario: se solo logistica leggera in sede (carico/scarico magazzino entro 20 kg, attivita amministrativa) la sorveglianza non e obbligatoria, ma e prudente una visita medica di idoneita generica dal medico curante. Se invece il volontario sara impiegato in scenari operativi (alluvione, sisma, AIB, sollevamento ripetuto carichi >25 kg, lavoro in quota, uso motosega) scatta la sorveglianza sanitaria periodica con medico competente: visita di idoneita all’ingresso, periodica annuale o biennale secondo rischio, eventuale ECG da sforzo per AIB, audiometria per uso motoseghe. Costo a carico della OdV o coperto da convenzione DPC/Regione.

    Cosa evitare. Niente assegnazione a scenari a rischio specifico senza visita preventiva, niente attestati medici di idoneita ottenuti dal curante quando serve il medico competente con specializzazione in medicina del lavoro.

    Quando e come applicare in pratica

    La gestione operativa dell’art. 3-bis non richiede un consulente del lavoro o un commercialista: e materia di coordinatore di scenario (capo squadra formato), legale rappresentante della OdV (presidente o coordinatore) e, per i profili sanitari, medico competente convenzionato. Le procedure di sicurezza sono codificate dal DPC nei manuali operativi e nei protocolli regionali; la OdV deve adottarle e farle conoscere ai propri volontari attraverso il modulo base e il retraining periodico. Per gli aspetti assicurativi e amministrativi (copertura RC e infortuni, rimborsi spese, convenzioni) il riferimento e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile). In sintesi: niente DVR aziendale, ma protocolli operativi, formazione documentata, DPI tracciati su scheda dotazione e sorveglianza sanitaria attivata quando lo scenario lo impone.

    Norme e fonti

    • Art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 – applicazione del T.U. Sicurezza alle OdV di protezione civile
    • Art. 3 comma 3-bis D.Lgs. 81/2008 – delega al decreto attuativo per modulazione obblighi
    • Artt. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – informazione e formazione dei lavoratori/volontari
    • D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) – inquadramento OdV e responsabilita scenario
    • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) – copertura assicurativa obbligatoria volontari

    Domande frequenti

    Il volontario di protezione civile e equiparato a un lavoratore subordinato?

    Solo ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in forma modulata. L’art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 estende le garanzie (formazione, informazione, DPI, sorveglianza sanitaria) ma non istituisce un rapporto di lavoro: il volontario resta tale, senza retribuzione e senza vincolo subordinato.

    La OdV deve redigere un DVR come una azienda?

    No, la OdV non e tenuta a un DVR aziendale completo. Deve pero adottare i protocolli operativi del Dipartimento Protezione Civile e della Regione, garantire formazione base e specifica, dotare i volontari di DPI adeguati e attivare sorveglianza sanitaria quando lo scenario lo richiede.

    Chi paga la visita medica del volontario?

    Quando la sorveglianza sanitaria e obbligatoria (scenari a rischio specifico, AIB, sollevamento carichi pesanti, uso motoseghe), il costo e a carico della OdV oppure coperto da convenzione con DPC/Regione/Asl. La visita e effettuata dal medico competente, non dal medico curante.

    Cosa succede se un volontario si infortuna durante un intervento?

    Si attiva la copertura assicurativa obbligatoria prevista dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dalle convenzioni con il Dipartimento Protezione Civile. Il legale rappresentante della OdV comunica l’infortunio all’assicurazione e all’autorita competente; in caso di responsabilita per omessa formazione o DPI inadeguati, possono emergere profili di responsabilita civile e penale del coordinatore di scenario o del legale rappresentante.

  • Sostituti d’imposta e tredicesima sostitutiva: casi pratici comma 11 LB 2026

    Il comma 11 LB 2026 chiarisce un punto che, nella pratica, decide se la tredicesima di dicembre 2026 arriva piu pesante o piu leggera in busta paga: chi sono i sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’imposta sostitutiva del 10% introdotta dal comma 10. La norma non parla a tutti i datori di lavoro indistintamente, ma traccia un perimetro preciso, escludendo soggetti che pure trattengono ritenute fiscali. Capire questa cornice e fondamentale per non sbagliare a leggere il cedolino di fine anno e per non rincorrere richieste di rimborso che il sistema non prevede.

    Il quadro normativo in due passaggi

    Il quadro e tracciato da tre commi della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) che vanno letti insieme. Il comma 10 introduce una imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per i dipendenti privati con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 28.000 euro. Il comma 11 perimetra l’ambito soggettivo lato datore: applicano l’agevolazione i soli sostituti d’imposta del settore privato. Il comma 18 elenca per esclusione i soggetti a cui la misura non si applica, ossia le amministrazioni pubbliche e alcuni datori specifici (tra cui certi soggetti del comparto bancario indicati dalla norma).

    L’esito pratico e netto: il dipendente non sceglie. Se il proprio datore rientra tra i sostituti privati autorizzati, la sostitutiva viene applicata d’ufficio in busta paga sulla tredicesima. Se invece il datore appartiene alla zona di esclusione, la tredicesima resta tassata in modo ordinario, con aliquota progressiva IRPEF e detrazioni a scaglioni.

    Ambito sostituti privati vs esclusi

    I sostituti d’imposta tipicamente inclusi sono datori di lavoro privati con dipendenti subordinati: societa di capitali e di persone, ditte individuali, studi professionali, cooperative, associazioni datoriali del privato. La forma giuridica conta meno della natura: cio che rileva e che il rapporto sia di lavoro dipendente nel settore privato e che il datore eserciti la funzione di sostituto sulla base delle ordinarie regole del DPR 600/1973.

    Sono esclusi per espressa previsione del comma 18 i datori del settore pubblico, ossia le amministrazioni pubbliche che gestiscono i propri dipendenti tramite cedolini emessi nei circuiti pubblici (compreso, in molti casi, il circuito NoiPA per le strutture centrali). L’esclusione si fonda sulla natura del rapporto e sulla disciplina specifica del comparto pubblico, non sulla volonta del singolo dirigente o del singolo lavoratore. Sono inoltre esclusi specifici soggetti del comparto bancario individuati dalla norma: si tratta di una platea ristretta e definita, non di tutto il settore creditizio.

    Meccanismo applicativo del 10%

    Una volta verificata l’appartenenza all’ambito del comma 11, il sostituto procede in autonomia: identifica i dipendenti potenzialmente beneficiari sulla base del reddito complessivo dell’anno precedente comunicato in CU o desumibile dalle informazioni in suo possesso, applica l’imposta sostitutiva del 10% sulla quota di tredicesima erogata e indica l’operazione nella Certificazione Unica relativa al 2026 (rilasciata nel 2027). A fine anno, in sede di conguaglio, ricalcola le quote per tenere conto di eventuali rapporti cessati, di tredicesime maturate solo in parte e dell’effettivo reddito complessivo dell’anno precedente: se emerge che la soglia di 28.000 euro era stata superata, recupera l’imposta non versata; se invece il lavoratore aveva diritto e l’applicazione era stata omessa, riconosce la differenza a credito.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Operaio metalmeccanico, reddito 25.000 euro

    Marco lavora come operaio di IV livello in una SpA metalmeccanica della provincia di Brescia. Il suo CCNL prevede tredicesima ordinaria pari a una mensilita lorda, circa 2.080 euro lordi. Reddito complessivo 2025 dichiarato: 25.000 euro. Il datore e una societa di capitali del settore privato, quindi rientra a pieno titolo nei sostituti del comma 11. Il reddito e sotto la soglia di 28.000.

    Sul cedolino di dicembre 2026 il datore applica la sostitutiva del 10%: 208 euro di imposta sostitutiva al posto della tassazione ordinaria. Con IRPEF ordinaria, sulla stessa tredicesima Marco avrebbe scontato un’aliquota effettiva che, considerando scaglione di appartenenza e detrazioni, si attesta tipicamente intorno al 23-25%, ossia 480-520 euro. Il risparmio netto stimato e di circa 270-310 euro su quella mensilita. Marco non deve presentare istanze: l’operazione e gestita interamente in busta paga.

    Caso 2 – Impiegata commercio, reddito 27.000 euro

    Giulia e impiegata amministrativa di V livello in una Srl che opera nel commercio all’ingrosso. Reddito complessivo 2025: 27.000 euro. CCNL Commercio Confcommercio, tredicesima pari a una mensilita lorda di circa 1.950 euro. Anche qui il datore e un sostituto privato, dentro il perimetro del comma 11, e il reddito e sotto soglia.

    Il sostituto applica il 10% sostitutivo: 195 euro. La differenza rispetto alla tassazione ordinaria sara visibile confrontando il cedolino di dicembre 2026 con quello di dicembre 2025: a parita di tredicesima lorda, la trattenuta fiscale sara nettamente piu bassa. Giulia, leggendo la propria busta paga, trovera una voce dedicata (denominazione tecnica variabile a seconda del software paghe, spesso “Imposta sost. tredic. art. 1 c. 10 L. 199/2025” o sigla analoga) e una trattenuta IRPEF ordinaria azzerata sulla quota di tredicesima.

    Caso 3 – Dirigente PA, esclusa per comma 18

    Elena e dirigente di seconda fascia di un ministero. Reddito complessivo 2025: 26.500 euro (ipotesi semplificata per il caso). Anche se rientrerebbe sotto soglia, la sua amministrazione e un datore pubblico ed e quindi espressamente esclusa dall’ambito del comma 11 in forza del comma 18. La tredicesima di dicembre 2026 viene tassata secondo le regole ordinarie del cedolino pubblico, con aliquota progressiva, detrazioni e addizionali. Nessuna sostitutiva, nessuna voce specifica.

    Elena non puo “richiedere” l’applicazione: la norma non rimette al lavoratore la scelta, ne consente al datore pubblico di applicarla. Eventuali tentativi di rivendicazione individuale, in sede di dichiarazione dei redditi, non hanno appiglio normativo. Va anche evitata la confusione con altre misure di favore (es. detrazioni o bonus specifici), che vivono di regole proprie e non vanno mescolate con la sostitutiva sulle tredicesime.

    Caso 4 – Ex collaboratore part-time, cessato a giugno

    Paolo ha lavorato part-time orizzontale (20 ore) presso una Srl di servizi fino al 30 giugno 2026, quando il rapporto e cessato per scadenza del contratto a termine. Reddito complessivo 2025: 18.000 euro. La tredicesima e stata pagata in quota maturata al momento della cessazione (sei dodicesimi) insieme alle competenze finali di luglio.

    Anche su questa quota di tredicesima il sostituto privato applica la sostitutiva del 10%, perche il rapporto rientra nel comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia. La quota maturata, ipotizzata in 520 euro lordi, sconta 52 euro di sostitutiva. Se nel corso del 2026 Paolo iniziasse un nuovo rapporto presso un altro datore privato, anche il nuovo sostituto applicherebbe l’agevolazione sulla propria tredicesima maturata, e in sede di conguaglio finale terra conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni.

    Caso 5 – Ricalcolo a conguaglio di fine anno

    Sara e impiegata di IV livello presso una SpA del settore servizi. A inizio dicembre il sostituto applica la sostitutiva sulla tredicesima sulla base del reddito 2025 indicato nella CU rilasciata a marzo 2026, pari a 27.800 euro: sotto soglia, quindi 10% sostitutivo. In sede di conguaglio di dicembre, pero, il software paghe verifica i compensi effettivamente erogati nel 2025 anche dopo correzioni e arrotondamenti gestionali, e rileva che il reddito complessivo dell’anno precedente effettivamente rilevante per la norma era pari a 28.150 euro.

    La sostitutiva, quindi, non era dovuta: il sostituto recupera l’importo gia non versato a titolo di sostitutiva e ricalcola la tredicesima con tassazione ordinaria, esponendo il differenziale tra le due tassazioni come trattenuta nel cedolino di dicembre o, eventualmente, nel cedolino di gennaio successivo. L’operazione e tecnica e non comporta sanzioni per Sara: il meccanismo del conguaglio e proprio quello previsto per assorbire questo tipo di scostamenti. Sara avra in ogni caso evidenza dell’operazione nella CU 2026 (rilasciata nel 2027), che ricostruisce in modo trasparente le imposte effettivamente dovute.

    Quando e come verificare

    Per un dipendente, le verifiche utili sono tre e si fanno senza bisogno di consulenti. La prima e l’autoverifica sul cedolino di dicembre 2026: cercare una voce dedicata alla sostitutiva sulla tredicesima e confrontare la trattenuta IRPEF con quella di dicembre 2025 a parita di lordo. La seconda e la lettura della CU 2026, che sara disponibile entro marzo 2027 nell’area riservata del datore o sul portale dell’Agenzia delle Entrate: la sostitutiva sara esposta in un campo specifico, distinto dalle ritenute IRPEF ordinarie. La terza, se sorgono dubbi, e il contatto con l’ufficio paghe o con il consulente del lavoro del datore, che e tenuto a fornire chiarimenti sul calcolo applicato.

    Per chi non si sente a proprio agio nell’interpretare la busta paga, il CAF o il patronato sindacale offrono assistenza, in particolare in sede di dichiarazione dei redditi 2027 (modello 730/2026): in quella sede sara possibile verificare la corretta esposizione della sostitutiva sulla tredicesima nella CU pre-compilata e segnalare eventuali anomalie. Va invece evitata la tentazione di interpretare la norma in autonomia per chiedere l’applicazione del 10% in casi che la legge esclude: il perimetro del comma 11, integrato dal comma 18, e tassativo.

    Norme e fonti

    • Art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) – istituzione dell’imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 28.000 euro
    • Art. 1, comma 11, L. 199/2025 – ambito soggettivo dei sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’agevolazione (settore privato)
    • Art. 1, comma 18, L. 199/2025 – esclusioni: amministrazioni pubbliche e specifici datori del comparto bancario indicati dalla norma
    • DPR 29 settembre 1973 n. 600 – disciplina generale dei sostituti d’imposta (artt. 23 e seguenti)
    • Certificazione Unica 2027 (riferita all’anno d’imposta 2026) – esposizione della sostitutiva applicata sulla tredicesima

    FAQ

    Posso chiedere io l’applicazione del 10% se il mio datore non la applica?

    No: la norma non prevede un’opzione del lavoratore. Se il datore rientra nell’ambito del comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia, l’applicazione e automatica; se il datore rientra nelle esclusioni del comma 18 (PA o specifici datori bancari indicati dalla norma) l’agevolazione non e applicabile e non puo essere recuperata in dichiarazione.

    Cosa succede se cambio lavoro durante il 2026?

    Ogni sostituto privato applica la sostitutiva sulla quota di tredicesima maturata nel proprio rapporto, sulla base del reddito 2025 desumibile dalla CU. In sede di conguaglio finale, il nuovo sostituto tiene conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni o disallineamenti rispetto alla soglia dei 28.000 euro.

    La sostitutiva si applica anche su quote arretrate di tredicesima?

    La norma riguarda la tredicesima erogata nel 2026 ai dipendenti che soddisfano i requisiti soggettivi del comma 11 e oggettivi del comma 10. Eventuali arretrati riferiti ad annualita precedenti seguono le regole ordinarie di tassazione vigenti per quegli anni e non beneficiano della sostitutiva 2026.

    Come verifico in busta paga che la sostitutiva sia stata applicata correttamente?

    Sul cedolino di dicembre 2026 deve comparire una voce dedicata di imposta sostitutiva sulla tredicesima (denominazione variabile a seconda del software paghe) e la trattenuta IRPEF ordinaria sulla quota di tredicesima deve risultare azzerata o ridotta in misura coerente. In caso di dubbi, e utile chiedere all’ufficio paghe del datore o, in sede di dichiarazione dei redditi 2027, farsi assistere da un CAF o da un patronato.

  • CCNL Spettacolo: TFR e Fondo Pensione

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTI: TFR standard (annuo / 13,5), rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%, anticipazioni 70% dopo 8 anni. Per OTD: TFR conglobato in busta paga (+8,33%). Fondo pensione complementare ENASARCO Cinema o Cooperlavoro Spettacolo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    TFR e Fondo Pensione
    Voce Dettaglio
    TFR OTI

    TFR annuo = Retribuzione annua / 13,5. Su minimo + indennità fisse. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%.

    TFR OTD conglobato

    Per OTD: +8,33% TFR + 8,33% ferie + 8,33% tredicesima conglobati in paga settimanale. Esempio paga base €600/sett → c…

    Anticipazioni

    Solo OTI: 70% dopo 8 anni. Causali: prima casa, salute, formazione.

    Fondo pensione spettacolo

    Cooperlavoro Spettacolo o INPS Gestione Spettacolo (ex-ENPALS). Contribuzione specifica del settore con regole favore…

    TFR a cessazione

    OTI: pagamento 30 gg da cessazione. Tassazione separata. OTD: TFR già conglobato in busta.

    TFR OTI

    TFR annuo = Retribuzione annua / 13,5. Su minimo + indennità fisse. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%.

    TFR OTD conglobato

    Per OTD: +8,33% TFR + 8,33% ferie + 8,33% tredicesima conglobati in paga settimanale. Esempio paga base €600/sett → conglobato €750.

    Anticipazioni

    Solo OTI: 70% dopo 8 anni. Causali: prima casa, salute, formazione.

    Fondo pensione spettacolo

    Cooperlavoro Spettacolo o INPS Gestione Spettacolo (ex-ENPALS). Contribuzione specifica del settore con regole favorevoli per discontinuità.

    TFR a cessazione

    OTI: pagamento 30 gg da cessazione. Tassazione separata. OTD: TFR già conglobato in busta.

    Casi pratici

    Tizio – Caso TFR e Fondo Pensione 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica tfr e fondo pensione secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso TFR e Fondo Pensione 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce tfr e fondo pensione in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso TFR e Fondo Pensione 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali tfr e fondo pensione.

    Domande frequenti

    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.
    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.
    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.
    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sportello Unico Edilizia (SUE): casi pratici art. 5 T.U.E.

    L’articolo art. 5 T.U.E. istituisce lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), l’ufficio comunale che funge da unico punto di accesso per il privato in tutte le pratiche edilizie. Dal permesso di costruire alla SCIA, dalla CILA alle comunicazioni di fine lavori, il SUE coordina ogni interlocuzione con la pubblica amministrazione, integrandosi con il SUAP per gli interventi produttivi e dialogando con Soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco e gestori dei sottoservizi.

    Il quadro normativo

    Il SUE nasce con il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e si inserisce nel solco della digitalizzazione della pubblica amministrazione delineata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD). Ogni Comune deve istituire un’unica struttura che riceva le istanze edilizie, acquisisca i pareri degli enti terzi e rilasci i titoli abilitativi. Negli ultimi anni la quasi totalità dei Comuni italiani ha adottato piattaforme telematiche regionali o nazionali (ad esempio SUET nel Lazio, MUDE in Piemonte, Impresainungiorno per il SUAP), rendendo obbligatorio il deposito digitale di pratiche, elaborati grafici, asseverazioni e ricevute di pagamento dei diritti.

    Le funzioni del SUE nell’era digitale

    Il SUE svolge sostanzialmente cinque funzioni. La prima è la ricezione delle istanze: permesso di costruire, SCIA, CILA, comunicazioni varie, agibilità. La seconda è l’istruttoria tecnica, con verifica della conformità urbanistica ed edilizia. La terza è l’acquisizione dei pareri esterni (Soprintendenza per i vincoli paesaggistici e monumentali, ASL per l’igiene, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti). La quarta è il rilascio del titolo o il controllo sulle attestazioni del professionista. La quinta è la conservazione del fascicolo del fabbricato in formato digitale.

    L’integrazione con il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è essenziale: quando l’intervento riguarda un capannone, un esercizio commerciale o un’attività produttiva, il SUAP diventa il front office e il SUE opera come back office tecnico, evitando al cittadino di presentarsi a due sportelli distinti. Anche per gli interventi che ricadono in zone industriali o artigianali, il SUE garantisce il coordinamento con il consorzio di sviluppo e con il gestore della rete elettrica e idrica, evitando che la pratica si frammenti in più procedimenti paralleli.

    Un aspetto spesso sottovalutato è la funzione informativa preventiva: prima di depositare una pratica complessa il richiedente puo richiedere un parere preliminare (cosiddetto pre-CdS o pre-istruttorio) al SUE, che orienta il progetto rispetto ai vincoli urbanistici, paesaggistici e igienico-sanitari, riducendo il rischio di dinieghi o richieste di integrazioni tardive. Questo strumento, sebbene non vincolante, è particolarmente utile per interventi di rilievo o per ristrutturazioni in centro storico, dove l’interlocuzione con la Soprintendenza è determinante per la tenuta del progetto.

    Procedimento del permesso di costruire e silenzio-assenso

    Il procedimento ordinario del permesso di costruire, disciplinato dall’art. 20 T.U.E., prevede 60 giorni per l’istruttoria del responsabile del procedimento, prorogabili una sola volta di 30 giorni per Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o per progetti particolarmente complessi. Trascorso il termine senza una pronuncia espressa, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in aree vincolate (paesaggistiche, storiche, idrogeologiche), dove resta sempre necessaria una determinazione esplicita.

    Per SCIA e CILA il meccanismo è opposto: il titolo si forma con la presentazione dell’asseverazione del tecnico abilitato, e il SUE ha 30 giorni (SCIA) o nessun termine perentorio (CILA) per esercitare poteri inibitori in caso di carenza dei presupposti.

    5 casi pratici al SUE

    Caso 1 – Permesso di costruire per villa unifamiliare

    Un proprietario intende edificare una villa di nuova costruzione su un lotto residenziale a Brescia. Il richiedente, tramite il proprio ufficio tecnico di fiducia, deposita sulla piattaforma telematica del SUE l’istanza con elaborati grafici, relazione tecnica, calcolo del contributo di costruzione e relazione paesaggistica. Il SUE assegna il numero di protocollo, designa il responsabile del procedimento e attiva la conferenza di servizi asincrona con Soprintendenza e ASL. Dopo 75 giorni il SUE rilascia il permesso, comunicando l’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il richiedente paga, deposita la comunicazione di inizio lavori e nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza.

    Caso 2 – SCIA per ampliamento del 20% di un fabbricato esistente

    Un proprietario vuole ampliare la propria abitazione di 35 mq usando il bonus volumetrico previsto dal Piano Casa regionale. Trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” con aumento di volume entro i limiti consentiti, è richiesta una SCIA. Il richiedente presenta al SUE la SCIA corredata dall’asseverazione del tecnico, dagli elaborati grafici, dalla ricevuta dei diritti di segreteria e dal calcolo del contributo di costruzione. I lavori possono iniziare il giorno stesso del deposito. Il SUE ha 30 giorni per verificare e, in caso di carenza, può ordinare la cessazione dei lavori o richiedere la conformazione.

    Caso 3 – CILA per manutenzione straordinaria di un appartamento

    Un proprietario in un condominio di Milano vuole rifare il bagno spostando una tramezza interna e sostituendo gli impianti. Si tratta di manutenzione straordinaria “leggera” senza modifica della sagoma né delle parti strutturali: serve una CILA. Il richiedente incarica un tecnico abilitato che predispone l’asseverazione, gli elaborati e il computo metrico. La CILA viene depositata sul portale del SUE, i lavori partono immediatamente. A fine lavori il tecnico deposita la comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica. Nessun titolo espresso, nessun termine di istruttoria: il fascicolo resta agli atti del SUE per i controlli a campione.

    Caso 4 – Il SUE digitale di Roma Capitale: la piattaforma SUET

    Roma Capitale gestisce le pratiche edilizie tramite la piattaforma regionale SUET (Sportello Unico Edilizia Telematica). Il richiedente accede con SPID o CIE, compila il formulario, allega gli elaborati firmati digitalmente dal tecnico, paga i diritti tramite PagoPA e ottiene la ricevuta di protocollazione. La piattaforma instrada automaticamente la pratica al Municipio competente, attiva i pareri di Soprintendenza Speciale di Roma e ATAC per le interferenze viarie. L’avanzamento è consultabile in tempo reale dal cruscotto utente.

    Caso 5 – Silenzio-assenso maturato e diniego tardivo

    Un proprietario presenta a un SUE di un Comune di 30.000 abitanti l’istanza di permesso di costruire per un piccolo edificio commerciale. Il SUE non si pronuncia entro 60 giorni e l’intervento non ricade in area vincolata: matura il silenzio-assenso. Trascorsi altri 20 giorni il SUE notifica un provvedimento di diniego espresso. Il richiedente impugna l’atto al TAR sostenendo che il silenzio-assenso aveva già consolidato il titolo. Il giudice amministrativo, in linea con la giurisprudenza consolidata, annulla il diniego: una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, con motivazione rafforzata e nel rispetto del termine ragionevole.

    Quando agire e cosa preparare

    Prima di rivolgersi al SUE conviene sempre verificare la categoria dell’intervento: nuova costruzione e ristrutturazione “pesante” richiedono permesso di costruire; ampliamenti, ristrutturazioni “leggere” e mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti vanno in SCIA; manutenzioni straordinarie senza opere strutturali e frazionamenti interni in CILA. Il richiedente, sia esso il proprietario o l’avente titolo, deve raccogliere visure catastali, estratto di mappa, titolo di proprietà, relazione tecnica predisposta dall’ufficio tecnico di fiducia o dallo studio incaricato.

    Conviene sempre consultare lo strumento urbanistico comunale (PGT, PRG, PUC) per verificare la zona omogenea e i parametri edificatori. In presenza di vincoli paesaggistici occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004. Per gli immobili tutelati come bene culturale serve invece l’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso Codice.

    Norme e fonti

    • Art. 5 T.U.E. – Sportello Unico per l’Edilizia
    • Art. 20 T.U.E. – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
    • Artt. 22-23 T.U.E. – SCIA e SCIA in alternativa al permesso di costruire
    • Art. 6-bis T.U.E. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
    • D.Lgs. 82/2005 (CAD) – Codice dell’Amministrazione Digitale
    • D.P.R. 160/2010 – Regolamento SUAP
    • D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    FAQ

    Devo presentarmi fisicamente al SUE o posso fare tutto online?

    Quasi tutti i Comuni italiani gestiscono il SUE in modalità esclusivamente telematica: si accede con SPID o CIE, si depositano pratiche firmate digitalmente dal tecnico e si pagano i diritti via PagoPA. Lo sportello fisico resta come servizio informativo, ma il deposito cartaceo è ormai residuale.

    Quanto tempo ha il SUE per rilasciare il permesso di costruire?

    L’art. 20 T.U.E. prevede 60 giorni di istruttoria dal protocollo dell’istanza, prorogabili di 30 giorni nei Comuni sopra 100.000 abitanti o per progetti complessi. Scaduto il termine, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in area vincolata.

    Cosa succede se il SUE non risponde entro i termini?

    Sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio-assenso quando non ci sono vincoli paesaggistici, storici o idrogeologici. Per la SCIA il meccanismo è opposto: il titolo si forma alla presentazione e il SUE può intervenire solo con poteri inibitori entro 30 giorni. Per la CILA non c’è alcun termine perentorio: il fascicolo resta agli atti per i controlli.

    Il SUE coordina anche i pareri di Soprintendenza e ASL?

    Sì, è proprio questa la sua funzione di “unico punto di accesso”. Il responsabile del procedimento attiva la conferenza di servizi (asincrona di norma, sincrona per i casi complessi) e raccoglie i pareri degli enti terzi: Soprintendenza per i vincoli, ASL per igiene e salubrita, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti. Il richiedente dialoga sempre e solo con il SUE.

  • Soggetti passivi successioni: casi pratici art. 5 D.Lgs. 346/1990

    Quando si apre una successione o si riceve una donazione, la prima domanda concreta non è quanto si paga, ma chi paga. La risposta sembra ovvia – paga chi riceve – eppure tra eredi, legatari, donatari, beneficiari di trust e altri destinatari di liberalità le regole cambiano, e con esse cambia la base imponibile, l’aliquota e la franchigia applicabile. L’art. 5 D.Lgs. 346/1990 individua i soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni, tracciando la mappa di chi materialmente è chiamato a versare il tributo e su quale porzione di patrimonio.

    Il quadro normativo: chi è soggetto passivo e perché

    Il D.Lgs. 346/1990, dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024 (riforma fiscale 2024-2025), individua quattro figure principali di soggetti passivi:

    • eredi – coloro che subentrano nell’universalità del patrimonio del defunto (o in una sua quota indivisa);
    • legatari – coloro che ricevono uno specifico bene o diritto per testamento (un appartamento, una somma, un’auto);
    • donatari – coloro che ricevono per donazione in vita beni o diritti;
    • beneficiari di trust e altre liberalità – figura ampliata e chiarita dalla riforma 2024-2025, che ha introdotto la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati.

    Il principio cardine è che l’imposta è personale: ciascun soggetto passivo calcola il dovuto sulla propria quota, non sull’asse ereditario complessivo. Significa che, in una stessa successione, ogni erede può applicare aliquote e franchigie diverse a seconda del grado di parentela con il defunto.

    Eredi: la regola generale

    Gli eredi rispondono dell’imposta sulla quota loro spettante. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione (di norma la data del decesso), oggi in modalità telematica tramite il software dell’Agenzia delle Entrate o tramite professionista abilitato. Se gli eredi sono più di uno, la dichiarazione può essere presentata da uno di essi e vale per tutti.

    La base imponibile dell’erede è la sua quota del patrimonio netto (attivo meno passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche dell’ultima malattia, spese funebri entro €1.549,37). Su quella quota si applicano franchigia e aliquota in base al grado di parentela.

    Legatari: tassazione del singolo bene

    Il legatario riceve un bene determinato, non una quota dell’asse. La sua base imponibile è il valore di quel bene (con le regole specifiche di valutazione: catastale rivalutato per immobili non di lusso, valore di mercato in altri casi). Anche al legatario si applicano franchigia e aliquota in base al rapporto con il defunto: un legato di €200.000 al coniuge, ad esempio, resta interamente coperto dalla franchigia di €1 milione.

    Donatari: stesso impianto, momento diverso

    Il donatario è chi riceve in vita una donazione (formale, ex art. 769 c.c., o equiparata). L’imposta si calcola al momento della donazione, con le stesse aliquote e franchigie del ramo successorio. Attenzione: la franchigia si consuma con le donazioni precedenti dallo stesso disponente, per effetto del cumulo (riassetto chiarito dalla riforma 2024-2025).

    Beneficiari di trust e altre liberalità (dopo il D.Lgs. 139/2024)

    La riforma fiscale ha codificato la posizione assunta dalla giurisprudenza: l’imposta sui trust è dovuta dal beneficiario individuato, al momento della attribuzione dei beni o dei diritti, secondo il rapporto tra disponente (settlor) e beneficiario. Per i trust senza beneficiari individuati l’aliquota residuale è quella più alta (8%) senza franchigia. Sono soggetti passivi anche i beneficiari di altre liberalità tra vivi non donative ma con effetto analogo (atti di destinazione, vincoli, ecc.).

    Aliquote e franchigie 2025

    • 4% con franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario – coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori);
    • 6% con franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario – fratelli e sorelle;
    • 6% senza franchigia – altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado (zii, cugini, suoceri, cognati);
    • 8% senza franchigia – tutti gli altri soggetti, estranei compresi;
    • franchigia €1.500.000 a favore del beneficiario portatore di handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), che si applica al posto della franchigia ordinaria se più favorevole.

    Caso 1 – Figlio unico erede di €1,5 milioni

    Mario eredita dal padre un patrimonio netto di €1.500.000. Essendo figlio (parente in linea retta), franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Base imponibile tassabile: €500.000. Imposta dovuta: €20.000. La franchigia opera per beneficiario, quindi se ci fosse anche un altro figlio ciascuno avrebbe la propria franchigia di €1 milione.

    Caso 2 – Due figli e coniuge superstite, asse €3 milioni

    Asse netto €3.000.000. In assenza di testamento si applicano le quote di legge: al coniuge 1/3 (€1.000.000), a ciascun figlio 1/3 (€1.000.000). Tutti rientrano nella franchigia di €1.000.000 (4%, linea retta e coniuge). Imposta dovuta: €0. L’effetto cumulato della franchigia personale per ciascun soggetto rende fiscalmente neutra una successione che, calcolata sull’asse complessivo, sembrerebbe importante.

    Caso 3 – Donazione zio-nipote, immobile €250.000

    Lo zio dona al nipote (figlio del fratello) un appartamento di valore catastale rivalutato €250.000. Lo zio è parente di terzo grado in linea collaterale: aliquota 6% senza franchigia. Imposta dovuta: €15.000, oltre a imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale (se prima casa, in misura fissa €200 ciascuna in presenza dei requisiti). La franchigia €100.000 prevista per i fratelli non si estende ai nipoti.

    Caso 4 – Legatario di un appartamento

    Giulia, figlia del de cuius, è erede della quota legittima. A sua sorella Anna il defunto lascia per legato uno specifico appartamento del valore catastale rivalutato €180.000. Anna è soggetto passivo come legataria: la sua base imponibile è il valore dell’immobile (€180.000). Essendo figlia, applica franchigia €1.000.000 e aliquota 4%: imposta dovuta sul legato €0. Giulia, dal canto suo, calcola l’imposta sulla propria quota del residuo asse netto, separatamente.

    Caso 5 – Trust con beneficiari individuati

    Un settlor istituisce nel 2020 un trust e nel 2025 il trustee attribuisce €600.000 al beneficiario figlio del settlor. Per effetto del D.Lgs. 139/2024, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione, in capo al beneficiario: rapporto padre-figlio, franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Imposta dovuta: €0. Se invece il beneficiario fosse un soggetto estraneo, aliquota 8% senza franchigia su €600.000 = €48.000.

    Quando far verificare a un professionista

    Le regole su soggetti passivi e franchigie sono lineari nei casi semplici (un erede, un asse modesto, nessuna donazione pregressa). Diventano complesse quando entrano in gioco:

    • donazioni pregresse che hanno eroso la franchigia (regola del coacervo per il calcolo della franchigia residua);
    • trust e atti di destinazione, dove individuare il beneficiario “individuato” non è banale;
    • successioni con eredi all’estero o beni esteri (rapporti con convenzioni contro le doppie imposizioni);
    • azienda o partecipazioni che possono beneficiare dell’esenzione ex art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 se mantenute almeno 5 anni;
    • portatori di handicap grave, per la corretta attestazione della franchigia €1,5M.

    In questi scenari conviene rivolgersi a un erede esperto della procedura – di solito il notaio incaricato della pubblicazione del testamento, o il professionista che assiste il beneficiario nella dichiarazione di successione – per evitare errori che possono costare in termini di sanzioni e maggiore imposta accertata.

    Norme e fonti

    • art. 5 D.Lgs. 346/1990 – soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni;
    • art. 1 D.Lgs. 346/1990 – oggetto dell’imposta;
    • art. 2 D.Lgs. 346/1990 – territorialità (residenza del defunto, beni situati in Italia);
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – riforma fiscale 2024-2025, in particolare disciplina dei trust e tassazione per trasparenza dei beneficiari individuati;
    • L. 104/1992, art. 3 c. 3 – franchigia €1,5M per portatori di handicap grave.

    FAQ

    Chi paga materialmente l’imposta di successione?
    Ciascun erede, legatario, donatario o beneficiario di trust paga sulla propria quota o sul bene ricevuto. L’imposta è personale, non grava sull’asse in sé: in una stessa successione conviventi diversi (coniuge, figli, fratelli) applicano aliquote e franchigie diverse.

    La franchigia di €1 milione vale una sola volta o per ogni figlio?
    Vale per ciascun beneficiario. Se i figli sono tre, ciascuno ha la propria franchigia di €1.000.000 sulla quota a lui spettante. La franchigia, però, si consuma con le donazioni ricevute in vita dallo stesso disponente (coacervo).

    Il beneficiario di un trust paga al momento del conferimento o dell’attribuzione?
    Dopo il D.Lgs. 139/2024, l’imposta è dovuta dal beneficiario individuato al momento dell’attribuzione effettiva dei beni o dei diritti, secondo il grado di parentela tra disponente e beneficiario. Per trust senza beneficiari individuati si applica l’aliquota residuale 8% senza franchigia.

    Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi?
    Scattano sanzioni amministrative (omessa o tardiva dichiarazione), oltre agli interessi sull’imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine (tardiva) con sanzioni ridotte se in ravvedimento operoso. Se l’asse non comprende beni immobili e il valore complessivo non supera €100.000, ricorrendo le condizioni di legge, può sussistere esonero dalla dichiarazione: meglio comunque farla verificare a un professionista prima di omettere l’adempimento.

  • Assicurazioni e IRAP: casi pratici applicati art. 7 IRAP

    L’articolo 7 del D.Lgs. 446/1997 disciplina la determinazione della base imponibile IRAP per le imprese di assicurazione, partendo dalla struttura del bilancio civilistico previsto dal D.Lgs. 173/1997 e dai principi contabili IVASS. La regola cardine impone di assumere come punto di partenza i risultati dei conti tecnici dei rami danni e vita, applicando poi correttivi su ammortamenti, spese di amministrazione e deduzioni del cuneo fiscale. Vediamo come si traduce nella pratica per cinque tipologie ricorrenti di compagnie. Riferimento normativo: art. 7 IRAP.

    Quadro di sintesi: come funziona l’IRAP per le compagnie

    Le imprese di assicurazione hanno un assoggettamento IRAP peculiare: non utilizzano il valore della produzione “industriale” come gli operatori commerciali, ma una base imponibile costruita sulle poste tecniche di bilancio. Il legislatore ha voluto evitare distorsioni rispetto alla logica assicurativa, dove premi, riserve, sinistri e provvigioni si compensano nel tempo. Per questo l’art. 7 del D.Lgs. 446/1997 rinvia direttamente alle voci del conto economico assicurativo redatto secondo il D.Lgs. 173/1997 e le istruzioni IVASS.

    I tre elementi che vanno tenuti a mente sono: (1) il punto di partenza sono i risultati del conto tecnico danni (voce 29) e del conto tecnico vita (voce 80); (2) gli ammortamenti dei beni strumentali e le spese di amministrazione sono deducibili al 90%; (3) si applicano le deduzioni del cosiddetto cuneo fiscale per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato, secondo l’art. 11 del decreto.

    L’aliquota ordinaria è quella maggiorata del 5,90% (a fronte del 3,90% standard), in coerenza con il regime delle banche e degli intermediari finanziari, salvo facoltà delle Regioni di modulare la propria quota nei limiti di legge.

    Le regole specifiche per le imprese di assicurazione

    La logica è ricostruire un “margine tecnico assicurativo” rilevante ai fini IRAP. Il punto di partenza è la somma algebrica di:

    • risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 del conto economico ex D.Lgs. 173/1997);
    • risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 del conto economico ex D.Lgs. 173/1997).

    A questa somma si applicano le rettifiche in aumento e in diminuzione previste dall’art. 7 del decreto IRAP. In particolare:

    • gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70 del conto economico) sono deducibili nella misura del 90% del loro ammontare;
    • i dividendi e gli altri proventi assimilati non concorrono alla base IRAP per la quota esclusa dal regime assicurativo “tecnico”;
    • le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore dei crediti non sono ammesse in deduzione, coerentemente con la disciplina degli altri intermediari;
    • si applicano le deduzioni del cuneo fiscale (art. 11) per il personale dipendente, con le maggiorazioni previste per donne, under 35 e aree svantaggiate, ove pertinenti.

    La base imponibile così determinata è poi ripartita per Regioni in proporzione alle retribuzioni del personale operante nelle diverse sedi (art. 4 del decreto). Le compagnie con sedi multiregionali devono mappare con precisione il personale per non incorrere in errori di ripartizione che generano contestazioni a catena (un solo errore propaga su più dichiarazioni regionali).

    Margine tecnico e deduzioni: come si compone in concreto

    Il risultato dei conti tecnici è già “depurato” da molte componenti: include premi netti di competenza, oneri per sinistri, variazione delle riserve tecniche, spese di gestione degli investimenti per la quota imputata ai rami tecnici, provvigioni e altre spese di acquisizione. Le voci che si “aggiungono” o “sottraggono” in sede IRAP riguardano essenzialmente gli ammortamenti e le spese amministrative non già imputate al tecnico, oltre alle deduzioni del cuneo. Il risultato è una base imponibile che mira a rappresentare il vero valore aggiunto prodotto dalla compagnia.

    5 casi pratici applicati

    Caso 1 – Compagnia danni di medie dimensioni (RC auto + property)

    Scenario: una compagnia con sede legale a Milano e raccolta premi prevalente sui rami RC Auto, Incendio e Furto. Conto tecnico danni positivo per 12 milioni; spese di amministrazione (voce 24) per 8 milioni; ammortamenti beni strumentali per 1,5 milioni; costo del personale dipendente a tempo indeterminato pari a 6 milioni.

    Sviluppo IRAP: punto di partenza 12.000.000 € (voce 29). Sulle voci 24 e ammortamenti: deducibile 90%, indeducibile 10%, quindi ripresa in aumento di (8.000.000 + 1.500.000) × 10% = 950.000 €. Base prima delle deduzioni: 12.950.000 €. Si applicano poi le deduzioni cuneo art. 11 sul costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, che per importi ordinari assorbono interamente la quota imponibile del costo del personale relativa a tale tipologia.

    Esito: la base IRAP risulta intorno ai 12,9 milioni, su cui si applica il 5,90% (oltre eventuali maggiorazioni regionali). Punto critico: distinguere tra spese amministrative imputate al tecnico e spese gestionali generali, perché il 90% si applica solo a quelle che vanno ad aumento.

    Caso 2 – Compagnia vita pura (polizze rivalutabili e Unit-linked)

    Scenario: compagnia specializzata sui rami I (vita umana) e III (Unit-linked). Risultato conto tecnico vita (voce 80) pari a 5 milioni; voce 70 (altre spese di amministrazione vita) per 4 milioni; ammortamenti 800.000 €.

    Sviluppo IRAP: si parte da 5.000.000 €. Ripresa in aumento del 10% di (4.000.000 + 800.000) = 480.000 €. Base provvisoria 5.480.000 €. Si applicano le deduzioni cuneo. Le polizze Unit-linked hanno una particolarità: il risultato finanziario imputato all’assicurato non grava sul tecnico in modo lineare, quindi è essenziale che il bilancio sia coerente con la classificazione IVASS prima di partire con il calcolo IRAP.

    Punto critico: errori nella separazione tra risultato finanziario “trasferito” agli assicurati e risultato proprio della compagnia possono spostare la base imponibile in misura significativa. Verifica sempre la riconciliazione tra schede tecniche e conto economico civilistico.

    Caso 3 – Gruppo misto danni + vita con holding assicurativa

    Scenario: una compagnia opera sia nei rami danni sia nei rami vita, con bilancio unico. Risultato conto tecnico danni 8 milioni, conto tecnico vita 4 milioni. Spese di amministrazione complessive (voci 24 + 70) 10 milioni; ammortamenti 1,2 milioni. Sedi operative in Lombardia, Lazio e Campania.

    Sviluppo IRAP: somma dei conti tecnici 12.000.000 €. Ripresa 10% su 11.200.000 € = 1.120.000 €. Base prima delle deduzioni 13.120.000 €. Cuneo applicato sul personale a tempo indeterminato (in proporzione alla destinazione tra rami danni e rami vita, se la compagnia adotta una contabilità separata).

    Ripartizione regionale (art. 4): la base si ripartisce in proporzione alle retribuzioni del personale operante in ciascuna sede produttiva. Se ad esempio in Lombardia c’è il 60% delle retribuzioni, in Lazio il 25% e in Campania il 15%, la base IRAP viene allocata in queste proporzioni e ogni Regione applica la propria aliquota (5,90% base, salvo modulazioni).

    Punto critico: la mappatura del personale per Regione deve essere documentata e coerente con i CU/770; un mismatch fa scattare avvisi bonari multipli.

    Caso 4 – Riassicurazione attiva con compagnia estera

    Scenario: compagnia italiana che accetta in riassicurazione rischi da compagnie estere UE. Premi ceduti e ricevuti, riserve tecniche complesse, conto tecnico danni che incorpora anche la quota di riassicurazione attiva. Risultato tecnico 6 milioni; spese di amministrazione 3 milioni; ammortamenti 500.000 €.

    Sviluppo IRAP: 6.000.000 € punto di partenza. Ripresa 10% su 3.500.000 € = 350.000 €. Base 6.350.000 €. La riassicurazione attiva non genera regimi speciali ai fini IRAP: ciò che conta è che le voci di premi accettati, sinistri pagati ai cedenti e variazione delle riserve siano correttamente imputate al tecnico. La riassicurazione passiva (cessioni a riassicuratori esteri) riduce il tecnico via premi ceduti e quote sinistri a carico dei riassicuratori.

    Punto critico: la documentazione contrattuale (trattati di riassicurazione, conti tecnici trimestrali) deve essere disponibile in caso di verifica, perché la GdF tende a controllare la coerenza tra IVASS e dichiarativo.

    Caso 5 – Deduzioni cuneo fiscale e personale dedicato al claim handling

    Scenario: compagnia danni con 200 dipendenti, di cui 150 a tempo indeterminato (uffici tecnici, liquidatori sinistri, IT, gestione polizze) e 50 a tempo determinato o somministrati. Costo complessivo del personale 12 milioni; di cui 9 milioni per indeterminati.

    Sviluppo IRAP: la deduzione cuneo (art. 11 D.Lgs. 446/1997) si applica al costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Per i dipendenti a tempo determinato non sussiste l’ordinaria deduzione strutturale del costo del lavoro, salvo specifiche eccezioni (apprendisti, disabili, contratti di inserimento). Se il personale a tempo determinato è gestito tramite somministrazione, la deduzione segue la natura del rapporto del somministratore solo nei limiti normativi.

    Punto critico: separare correttamente il personale a tempo indeterminato dagli altri (determinati, somministrati, collaborazioni) è il primo passo per non perdere deduzioni o, viceversa, per non dedurre indebitamente. La riconciliazione con LUL e UniEmens è essenziale.

    Quando verificare e con quali documenti

    Per impostare correttamente la dichiarazione IRAP di una compagnia di assicurazione conviene rivedere preventivamente:

    • il bilancio civilistico in schema IVASS (D.Lgs. 173/1997), con dettaglio voci 24, 29, 70 e 80 del conto economico;
    • la nota integrativa e i prospetti tecnici per ramo, per intercettare poste non ordinarie (es. sinistri catastrofali, riserve di perequazione);
    • i prospetti del personale (CU, UniEmens, LUL) per applicare correttamente le deduzioni del cuneo fiscale;
    • la mappatura del personale per Regione, ai fini della ripartizione ex art. 4;
    • i trattati di riassicurazione attiva e passiva, per verificare la coerenza dei flussi imputati ai conti tecnici;
    • le istruzioni ministeriali annuali al modello IRAP, che recepiscono eventuali aggiornamenti normativi.

    Le verifiche su queste pratiche andrebbero condotte da chi conosce sia la contabilità assicurativa sia la materia tributaria: sono materie tecniche che richiedono competenze specialistiche e l’accesso a documentazione riservata. Questa guida ha finalità informative e divulgative.

    Norme e fonti rilevanti

    • art. 7 IRAP – D.Lgs. 446/1997, determinazione base imponibile imprese di assicurazione;
    • art. 4 D.Lgs. 446/1997 – ripartizione regionale della base imponibile;
    • art. 11 D.Lgs. 446/1997 – deduzioni dalla base imponibile (cuneo fiscale, deduzioni per personale dipendente);
    • art. 16 D.Lgs. 446/1997 – aliquota IRAP, maggiorata al 5,90% per banche e assicurazioni;
    • D.Lgs. 173/1997 – schemi di bilancio delle imprese di assicurazione;
    • istruzioni IVASS in materia di bilancio assicurativo;
    • istruzioni ministeriali annuali al modello IRAP (Agenzia delle Entrate).

    FAQ

    1. Qual è la base imponibile IRAP per una compagnia di assicurazione?

    È la somma algebrica dei risultati del conto tecnico danni (voce 29) e del conto tecnico vita (voce 80) del conto economico redatto secondo il D.Lgs. 173/1997, rettificata in aumento per la quota indeducibile (10%) di ammortamenti e spese amministrative, e diminuita delle deduzioni del cuneo fiscale ex art. 11.

    2. Qual è l’aliquota IRAP applicabile alle compagnie assicurative?

    L’aliquota ordinaria è il 5,90% (art. 16 D.Lgs. 446/1997), come per banche e intermediari finanziari, salvo facoltà delle Regioni di modulare la propria quota nei limiti consentiti dalla legge statale.

    3. Come si ripartisce la base IRAP tra più Regioni?

    In proporzione alle retribuzioni del personale dipendente operante nelle sedi di ciascuna Regione, secondo l’art. 4 del D.Lgs. 446/1997. La mappatura deve essere documentata e coerente con LUL, UniEmens e CU per evitare contestazioni.

    4. Le spese amministrative sono integralmente deducibili?

    No: gli ammortamenti dei beni strumentali e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70) sono deducibili nella misura del 90%; il restante 10% costituisce ripresa in aumento della base IRAP. Questa regola è specifica del regime degli intermediari assicurativi e bancari.

    Vedi anche: Banche e SIM, IRAP e margine intermediazione, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e Regime del margine.

  • Difetto di giurisdizione: casi pratici art. 3 D.Lgs. 546/1992

    Quando arriva un atto impositivo, la prima domanda non e' «ho ragione nel merito?», ma «davanti a chi lo impugno?». Dietro la stessa cartella possono nascondersi tributi (giurisdizione tributaria), contributi previdenziali (giudice del lavoro) o sanzioni amministrative non fiscali (giudice ordinario). Sbagliare giudice rischia la decadenza, perche' gli atti diventano definitivi. L'art. 3 D.Lgs. 546/1992, riletto dopo la riforma L. 130/2022, disegna i confini della giurisdizione tributaria e indica come rimediare quando si sbaglia porta. Traduciamo la norma in cinque scenari concreti, mostrando come distinguere cio' che e' tributo da cio' che non lo e' e come funziona la translatio iudicii – il meccanismo che evita al ricorrente di restare senza tutela quando il primo giudice si dichiara incompetente.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L'art. 3 D.Lgs. 546/1992 fissa un principio in apparenza semplice: il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (le ex CTP e CTR, ridenominate con la riforma 2022) e' rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. La collocazione e' strategica: viene subito dopo l'art. 2, che individua l'ambito tributario, e prima delle regole sulla competenza territoriale. Messaggio chiaro: la giurisdizione e' un presupposto processuale di ordine pubblico, non un'eccezione che le parti possono dimenticare di sollevare.

    Il punto di equilibrio sta nelle due parole-chiave «anche d'ufficio» e «in ogni stato e grado». La prima significa che il giudice non aspetta la contestazione del resistente; la seconda, pero', va letta con l'art. 37 c.p.c. e l'orientamento delle Sezioni Unite: dopo la sentenza di primo grado non impugnata sul punto, sul difetto si forma una preclusione («giudicato implicito»). Tradotto: chi non solleva la questione nei tempi giusti se la tiene. Accanto all'art. 3 vanno tenuti presenti l'art. 2 dello stesso decreto («tributi di ogni genere e specie comunque denominati»), l'art. 59 della legge 69/2009 (translatio iudicii) e l'art. 37 c.p.c. (regolamento di giurisdizione alle SU).

    Ambito giurisdizione tributaria post-riforma 2022

    La L. 130/2022 non ha riscritto l'art. 3, ma ne ha cambiato il contesto. Le Corti di Giustizia Tributaria sono oggi composte da magistrati professionali assunti per concorso, con un'organizzazione piu' vicina a quella della magistratura ordinaria. Questo ha rafforzato l'autonomia della giurisdizione tributaria e reso piu' netta la linea di confine con le altre giurisdizioni.

    Cosa rientra senza dubbio? Tutti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli enti locali quando agiscono come titolari di un tributo (IMU, TARI, addizionali): avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, fermi e ipoteche se collegati a crediti tributari, dinieghi di rimborso, atti di recupero crediti d'imposta, sanzioni tributarie. La regola e' sostanziale: conta la natura del rapporto sottostante, non la forma dell'atto.

    Cosa resta fuori? Tre macro-aree:

    • rapporti di lavoro e previdenza (contributi INPS, INAIL, casse professionali): Tribunale del lavoro, anche se «travestiti» da cartella esattoriale;
    • sanzioni amministrative non tributarie (codice della strada, violazioni edilizie, Consob/AGCM): giudice ordinario;
    • controversie civilistiche tra privati con profili fiscali incidentali (responsabilita' del notaio, accordi tra coobbligati, contabilita' tra soci): giudice ordinario.

    Translatio iudicii e Cass. SU come arbitro

    Cosa succede se la Corte di Giustizia Tributaria dichiara il difetto? Fino al 2007 il ricorrente doveva ricominciare da capo, spesso con i termini ormai scaduti. Oggi non e' piu' cosi': l'art. 59 L. 69/2009 ha codificato la translatio iudicii. La sentenza che dichiara il difetto indica il giudice munito di giurisdizione e, se il ricorrente riassume entro tre mesi dal passaggio in giudicato, gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria si conservano. In pratica: i termini di decadenza si considerano rispettati a partire dal primo deposito.

    La verifica finale spetta alle Sezioni Unite della Cassazione. Due strade: il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.), proponibile finche' la causa non e' decisa nel merito in primo grado, e il ricorso ordinario per cassazione con motivo specifico ex art. 360 n. 1 c.p.c. La pronuncia delle SU e' vincolante per tutti i giudici. Nel processo tributario il regolamento preventivo e' ammesso e si rivela prezioso quando la questione e' davvero dubbia.

    Cartella AdE-Riscossione con dentro contributi INPS

    Mario riceve una cartella di 14.300 euro intestata «Agenzia delle Entrate-Riscossione». Nel dettaglio compaiono IRPEF, sanzioni e interessi (4.100 euro) e, sotto, «contributi INPS gestione separata 2022» per 10.200 euro. Mario presenta un unico ricorso alla CGT contro tutta la cartella.

    Errore classico: la veste formale trae in inganno, ma la giurisdizione si determina per ciascuna pretesa secondo la sua natura. La parte tributaria (IRPEF) e' correttamente davanti alla CGT; la parte contributiva (INPS) appartiene al Tribunale del lavoro. La CGT dichiarera' il difetto di giurisdizione limitatamente alle voci contributive, indicando il giudice competente. Mario dovra' riassumere quella parte davanti al Tribunale del lavoro entro tre mesi dal passaggio in giudicato; i termini di impugnazione si considereranno rispettati dal primo deposito. La parte tributaria proseguira' davanti alla CGT. Lezione: quando una cartella e' «mista», meglio due ricorsi paralleli fin dall'inizio.

    Ricorso contro avviso di addebito INPS

    Luisa, libera professionista, riceve un avviso di addebito INPS per 6.800 euro di contributi e sanzioni civili. Notando che, se non pagato, diventera' titolo esecutivo «come una cartella», pensa di rivolgersi alla CGT.

    La giurisdizione tributaria non si attiva. L'avviso di addebito INPS, pur essendo atto della riscossione, riguarda contributi previdenziali: materia esclusa per definizione dall'ambito dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992. Il giudice e' il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con il rito speciale per le opposizioni previdenziali. Se Luisa avesse depositato per errore in CGT, l'art. 3 imporrebbe al giudice tributario di rilevare d'ufficio il difetto, anche senza eccezione INPS. La translatio salva i termini, ma con la trafila della riassunzione. Regola pratica: «contributo previdenziale = giudice del lavoro, sempre».

    Diniego di rimborso IRPEF con compensazione contributi

    Paolo chiede a rimborso un credito IRPEF di 4.500 euro. L'Agenzia comunica un diniego parziale: 4.500 euro spettano, ma 1.700 vengono trattenuti per compensazione con un debito contributivo INPS gia' iscritto a ruolo. Paolo impugna in CGT, contestando sia la spettanza del rimborso sia la legittimita' della compensazione.

    La giurisdizione tributaria copre la parte sul rimborso (spettanza del credito IRPEF, pacificamente tributario) ma non la contestazione della compensazione su un debito previdenziale. La CGT decide sul diritto al rimborso; sull'impiego della somma trattenuta a copertura di contributi, il giudice e' quello del lavoro. La CGT, se rileva la commistione, accogliera' sul rimborso e dichiarera' il difetto sulla parte contributiva, con translatio. Per il contribuente conviene articolare il ricorso distinguendo i motivi: cosi' la sentenza e' piu' netta e la riassunzione piu' veloce.

    Tariffa rifiuti modulata: tributo o corrispettivo?

    Il Comune di Alfa applica per il servizio rifiuti una TARI (tassa) per le utenze domestiche e una «tariffa puntuale corrispettiva» (TARIP) per alcune utenze non domestiche. Beta srl riceve un avviso di pagamento TARIP per 8.200 euro e impugna in CGT.

    Principio: TARI = tributo, giurisdizione tributaria; tariffa corrispettiva = corrispettivo per un servizio, giurisdizione del giudice ordinario. La distinzione non e' nominalistica ma sostanziale: dipende dal regolamento comunale e dal modello tariffario (puntuale, commisurato al servizio reso, fatturato con IVA da soggetto gestore). In caso di TARIP genuina, la CGT dichiara il difetto e indica il giudice ordinario. Lezione doppia: prima di impugnare, leggere il regolamento comunale e capire se il prelievo e' classificato come tributo o corrispettivo; in caso di dubbio fondato, valutare il regolamento preventivo, o agire al giudice ordinario salvaguardando i termini.

    Imposta di registro pagata dal notaio: lite contribuente-notaio

    Carla e Giorgio acquistano casa. Il notaio rogante calcola l'imposta di registro con aliquota piu' alta del previsto, perche' ritiene non spettante il beneficio prima casa. Gli acquirenti, pagato il rogito, fanno causa al notaio per la restituzione della differenza, sostenendo che l'agevolazione spettava.

    La giurisdizione tributaria non si attiva: la controversia non e' tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma tra contribuente e professionista privato. Oggetto e' la responsabilita' contrattuale del notaio per il modo in cui ha calcolato l'imposta. Giudice competente: il Tribunale ordinario. La via tributaria sarebbe stata diversa: impugnare l'atto di liquidazione del registro davanti alla CGT (eventualmente con istanza di rimborso) per ottenere l'accertamento sulla spettanza del beneficio. Le due strade – azione contro il notaio e ricorso tributario – restano distinte, con giudici e termini diversi.

    Quando e come orientarsi

    Per il contribuente che riceve un atto, la sequenza utile e': (1) leggere bene l'atto, identificando ente emittente e natura del credito (tributo? contributo? sanzione non fiscale? corrispettivo?); (2) verificare se ricade nell'elenco dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992; (3) in caso di atto «misto», pianificare due ricorsi paralleli, ciascuno davanti al proprio giudice; (4) calcolare i termini di impugnazione dalla notifica come riferimento fermo.

    Se la giurisdizione e' davvero dubbia (prestazioni patrimoniali imposte ma non tributarie, contributi consortili, oneri concessori), valutare il regolamento preventivo alle SU: utile se la posta e' alta. La dichiarazione di difetto apre la finestra dei tre mesi per la riassunzione, che decorre dal passaggio in giudicato. Annotare la data conta: la decadenza dalla translatio fa perdere definitivamente la causa.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.Lgs. 546/1992 – art. 3 D.Lgs. 546/1992 (difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado).
    • Art. 2 D.Lgs. 546/1992 (ambito oggettivo della giurisdizione tributaria).
    • L. 130/2022 (riforma della giustizia tributaria: magistratura professionale, processo telematico, strumenti deflattivi).
    • Art. 37 c.p.c. (difetto di giurisdizione nel processo civile, rilevabile d'ufficio anche in cassazione).
    • Art. 41 c.p.c. (regolamento preventivo di giurisdizione).
    • Art. 59 L. 69/2009 (translatio iudicii: riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservazione effetti).

    Domande frequenti

    Se sbaglio giudice e la causa viene trasferita, perdo i termini?
    No, se rispetti la riassunzione. L'art. 59 L. 69/2009 stabilisce che, dopo la sentenza che dichiara il difetto, hai tre mesi dal passaggio in giudicato per riassumere davanti al giudice indicato. Gli effetti della domanda originaria (anche sui termini di decadenza) si conservano e retroagiscono al primo deposito. Se lasci passare i tre mesi, perdi la conservazione e i termini si valutano in base al nuovo deposito – spesso troppo tardi.

    Una cartella «mista» tributi + contributi posso impugnarla con un solo ricorso?
    No, e non conviene neppure formalmente. La giurisdizione si determina per ciascuna pretesa: la parte tributaria va alla CGT, la parte contributiva al Tribunale del lavoro. Se depositi un solo ricorso davanti al giudice tributario, sulla parte contributiva otterrai la dichiarazione di difetto. Meglio articolare subito due ricorsi paralleli, ciascuno con i propri termini e contenuti specifici.

    La TARI e la TARIP hanno la stessa giurisdizione?
    No. La TARI e' un tributo locale: giurisdizione tributaria, ricorso alla CGT. La TARIP e' un corrispettivo per un servizio reso, con caratteristiche commerciali: giurisdizione del giudice ordinario. Per capire quale regime si applichi al tuo Comune e' indispensabile leggere il regolamento comunale e la natura della fattura/avviso (compresa la presenza di IVA). In caso di incertezza non banale, il regolamento preventivo e' lo strumento per ottenere certezza.

    Il difetto di giurisdizione si puo' sollevare in cassazione?
    Si', ma con limiti. L'art. 37 c.p.c. consente alle SU di pronunciarsi d'ufficio, ma l'orientamento consolidato esige che la questione sia stata almeno implicitamente «aperta» nei gradi precedenti: se la sentenza di primo grado ha deciso nel merito senza che nessuno abbia eccepito il difetto, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione e in cassazione non puoi piu' rimetterla in discussione. Regola operativa: se hai dubbi sulla giurisdizione, sollevali nel primo atto difensivo utile, anche solo in via subordinata.

  • Articolo 72 L. 184/1983: Introduzione illecita di minori stranieri

    Art. 72 L. 184/1983 – Introduzione illecita di minori stranieri

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

  • Banche e SIM, IRAP e margine intermediazione: casi pratici art. 6 IRAP

    L’art. 6 IRAP stabilisce regole speciali per banche, SIM e altri intermediari finanziari: il valore della produzione parte dal margine di intermediazione del bilancio bancario, ridotto del 50% dei dividendi, con ammortamenti e altre spese amministrative deducibili al 90%. Cinque casi pratici per capire come si costruisce la base imponibile, come operano le deduzioni e come si ripartisce l’imposta tra le Regioni.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’IRAP e disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La regola generale (art. 5) per imprese commerciali e industriali calcola il valore della produzione netta come differenza tra ricavi tipici e costi della produzione, escludendo in linea di principio costo del lavoro e oneri finanziari. Per i soggetti del settore finanziario opera invece l’art. 6 IRAP, che riconosce la peculiarita della contabilita bancaria: in banca i ricavi tipici sono interessi attivi, commissioni e proventi da negoziazione, mentre i costi tipici comprendono interessi passivi e commissioni passive.

    La disciplina si appoggia allo schema di bilancio degli enti creditizi previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia (circolare 262/2005). Punto di partenza e il margine di intermediazione (voce 120), somma algebrica di interessi netti, dividendi e proventi simili, commissioni nette, risultato netto di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto. L’aliquota ordinaria IRAP e del 3,9% (art. 16 D.Lgs. 446/1997), ma per banche e altri enti finanziari sale al 4,65% e per le assicurazioni al 5,90%. Le Regioni possono incrementare l’aliquota base entro i limiti di legge; per la distribuzione del gettito opera la regola dell’art. 4 IRAP, basata sulle retribuzioni del personale addetto alle sedi in ciascun territorio.

    Banche e SIM: regole speciali rispetto alle altre imprese

    L’art. 6 IRAP individua un perimetro soggettivo preciso: banche, SIM, SGR, societa finanziarie iscritte all’albo dell’art. 106 TUB, holding finanziarie, societa fiduciarie dinamiche e altri soggetti che svolgono in via prevalente assunzione di partecipazioni, esercizio del credito o intermediazione finanziaria. Per questi soggetti il rinvio non e all’art. 5 ma allo schema di conto economico previsto dalle istruzioni di vigilanza.

    La differenza rispetto all’impresa commerciale ordinaria e strutturale: una banca produce valore aggiunto trasformando scadenze e offrendo servizi di pagamento, custodia titoli, gestione del risparmio e negoziazione. Voci come gli interessi passivi sui depositi e le commissioni passive verso reti distributive sono fisiologici: senza una norma dedicata, l’IRAP rischierebbe di non riconoscerne il carattere di costo della produzione tipica. Per le SIM la logica e coerente: la base imponibile muove dai ricavi e costi tipici dei servizi di investimento (commissioni attive e passive, risultato della negoziazione in conto proprio), con le medesime limitazioni adottate per le banche.

    Margine intermediazione, dividendi e deduzioni

    Sul margine di intermediazione l’art. 6 IRAP opera due correttivi qualificanti. Il primo riguarda i dividendi: rilevano per il 50% del loro ammontare, per attenuare la doppia imposizione su utili gia tassati in capo alla societa partecipata. Il secondo riguarda i costi: ammortamenti dei beni materiali e immateriali e altre spese amministrative sono deducibili al 90%. Resta indeducibile, salve le deduzioni per il personale, il costo del lavoro dipendente.

    Dal valore della produzione cosi determinato si applicano le deduzioni per il cuneo fiscale previste dall’art. 11 IRAP: per i lavoratori a tempo indeterminato e ammessa in deduzione l’intera differenza tra il costo del personale e le altre deduzioni gia operate. Sono inoltre previste deduzioni forfetarie per contributi INAIL, apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro. Sul valore della produzione netta finale si applica l’aliquota del 4,65% (banche e intermediari) o del 5,90% (assicurazioni), maggiorata delle eventuali addizionali regionali.

    Caso 1: Banca Tizio con margine 200 milioni

    Scenario. Banca Tizio S.p.A. chiude con un margine di intermediazione di 200 milioni di euro: interessi netti 120, commissioni nette 60, dividendi 8, risultato netto di negoziazione 12. Spese amministrative complessive 80 milioni (50 di personale e 30 altre spese); ammortamenti 10 milioni.

    Come si legge in pratica. Si parte dal margine di 200 milioni. Si scomputa il 50% dei dividendi (4 milioni): base provvisoria 196 milioni. Si sottraggono le altre spese amministrative al 90% (27 su 30) e gli ammortamenti al 90% (9 su 10): base ante deduzioni cuneo 160 milioni di euro. Su tale base, prima delle deduzioni dell’art. 11 IRAP per il personale a tempo indeterminato, si applica l’aliquota del 4,65%.

    Documenti. Bilancio d’esercizio secondo istruzioni Banca d’Italia (circ. 262/2005), conto economico con dettaglio voce 120, libro mastro di spese amministrative e ammortamenti, prospetto deduzioni cuneo, dichiarazione IRAP sezione intermediari finanziari.

    Caso 2: SIM Caio specializzata in negoziazione conto proprio

    Scenario. SIM Caio S.p.A., autorizzata alla negoziazione in conto proprio e all’esecuzione di ordini, chiude con commissioni attive nette per 15 milioni, risultato di negoziazione in conto proprio per 5 milioni, costo del personale 8 milioni, altre spese amministrative 4 milioni, ammortamenti 0,5 milioni. La SIM non incassa dividendi rilevanti.

    Come si legge in pratica. Per la SIM la logica resta quella dell’art. 6 IRAP: il margine tipico e pari a 20 milioni (15 commissioni + 5 negoziazione). Si riducono al 90% altre spese amministrative e ammortamenti: 3,6 milioni e 0,45 milioni dedotti. La base imponibile ante deduzioni cuneo e 20 − 3,6 − 0,45 = 15,95 milioni di euro. Sul costo del personale a tempo indeterminato opereranno le deduzioni dell’art. 11 IRAP. L’aliquota e quella propria degli intermediari finanziari (4,65%, salvo addizionali regionali).

    Documenti. Bilancio SIM secondo schema Banca d’Italia, dettaglio del risultato di negoziazione per portafoglio di trading, registri delle commissioni attive e passive, prospetto deduzioni personale, dichiarazione IRAP intermediari finanziari.

    Caso 3: Gruppo bancario Sempronio e dividendi infragruppo

    Scenario. Gruppo Sempronio e composto da una capogruppo bancaria e da diverse controllate (una SGR, una societa finanziaria art. 106 TUB, una societa strumentale). La capogruppo incassa 30 milioni di dividendi dalle controllate; il margine di intermediazione individuale e di 150 milioni.

    Come si legge in pratica. Il calcolo IRAP si effettua su base individuale: ciascuna societa determina autonomamente il proprio valore della produzione, il bilancio consolidato non rileva. La capogruppo applica l’art. 6 IRAP sul conto economico individuale: i 30 milioni di dividendi infragruppo concorrono per il 50% (15 milioni). La base imponibile prima delle deduzioni e dunque 150 − 15 = 135 milioni di euro. SGR e societa finanziaria applicano l’art. 6, la societa strumentale non finanziaria applica l’art. 5.

    Documenti. Bilanci individuali del gruppo, prospetto dividendi infragruppo, mappatura per tipologia, dichiarazioni IRAP separate, eventuale opzione per il consolidato fiscale IRES (che non incide su IRAP).

    Caso 4: Deduzione cuneo lavoro per Banca Mevia

    Scenario. Banca Mevia S.p.A. ha 1.000 dipendenti, di cui 950 a tempo indeterminato (costo medio 60.000 euro lordi annui inclusi contributi) e 50 a tempo determinato. Il costo del lavoro complessivo e di 60 milioni di euro, di cui 57 milioni riferiti a personale stabile. La banca ha versato contributi INAIL e ha 5 dipendenti disabili.

    Come si legge in pratica. L’art. 6 IRAP, in coordinamento con l’art. 11 IRAP, riconosce la piena deducibilita del costo del lavoro stabile: i 57 milioni riferiti ai dipendenti a tempo indeterminato sono interamente deducibili come differenza tra il costo del personale e le altre deduzioni gia operate (INAIL, deduzione forfetaria per disabili, ecc.). Restano fuori dal beneficio i contratti a termine. Il risparmio fiscale per Banca Mevia, sui 57 milioni di costo del personale stabile, e pari a circa 2,65 milioni di euro (57 × 4,65%) rispetto a uno scenario di indeducibilita integrale.

    Documenti. Libro unico del lavoro, prospetti retributivi e contributivi, ripartizione del costo per tipologia contrattuale, certificazioni INAIL, attestazioni disabilita, elenco apprendisti, prospetto deduzioni art. 11 nella dichiarazione IRAP.

    Caso 5: Ripartizione regionale per Banca Calpurnia multi-regionale

    Scenario. Banca Calpurnia S.p.A. ha sede a Milano e opera con 200 filiali tra Lombardia (110), Lazio (40), Campania (25) ed Emilia-Romagna (25). Valore della produzione netta complessivo: 80 milioni di euro. Costo del personale distribuito: Lombardia 50%, Lazio 22%, Campania 14%, Emilia-Romagna 14%.

    Come si legge in pratica. L’art. 4 IRAP prevede che, per chi opera in piu Regioni, il valore della produzione si ripartisca in proporzione all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale di stabilimenti, uffici o cantieri in ciascuna Regione. Applicando la chiave agli 80 milioni: Lombardia 40, Lazio 17,6, Campania 11,2, Emilia-Romagna 11,2 milioni. Su ciascuna quota si applica l’aliquota base del 4,65% maggiorata dell’addizionale regionale, dove prevista: l’IRAP dovuta e la somma delle quattro componenti regionali.

    Documenti. Elenco filiali con indirizzo e Regione, costo del personale per filiale, prospetto di ripartizione retribuzioni per Regione, delibere regionali sulle aliquote applicabili, sezione del modello IRAP dedicata alla ripartizione regionale.

    Quando e come verificare

    Il calcolo IRAP per banche, SIM e intermediari finanziari richiede una lettura coordinata dello schema di bilancio bancario (istruzioni Banca d’Italia) e delle regole tributarie dell’art. 6 IRAP, con attenzione alle percentuali di concorrenza dei dividendi e ai limiti di deducibilita di ammortamenti e altre spese amministrative. Per impostare il modello IRAP, valutare le aliquote regionali e applicare le deduzioni cuneo alle diverse tipologie contrattuali, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il canale qualificato un professionista qualificato permette di individuare uno specialista in fiscalita degli intermediari finanziari.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 4 IRAP — ripartizione del valore della produzione tra Regioni in funzione delle retribuzioni
    • Art. 5 IRAP — regola generale per imprese commerciali e industriali
    • Art. 6 IRAP — banche, SIM e altri intermediari finanziari (norma speciale)
    • Art. 11 IRAP — deduzioni per il personale e cuneo fiscale
    • Art. 16 IRAP — aliquote ordinaria e maggiorate
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Normattiva)
    • Banca d’Italia, circolare 262 del 22 dicembre 2005 — «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» (bancaditalia.it)
    • Agenzia delle Entrate — istruzioni al modello IRAP, sezione intermediari finanziari (agenziaentrate.gov.it)

    Domande frequenti

    1. Perche per le banche esiste una regola IRAP diversa?
    Perche il conto economico bancario ha struttura propria: ricavi tipici (interessi attivi, commissioni) e costi tipici (interessi passivi, commissioni passive). L’art. 6 IRAP fa partire il calcolo dal margine di intermediazione del bilancio Banca d’Italia (circ. 262/2005), invece che dallo schema generale dell’art. 5. Senza questa regola l’imposta graverebbe in modo distorto su componenti finanziarie fisiologiche.

    2. Come concorrono i dividendi al valore della produzione?
    I dividendi incassati su partecipazioni concorrono alla base imponibile IRAP per il 50% del loro ammontare. La ratio e attenuare la doppia imposizione: gli utili distribuiti sono gia stati tassati in capo alla societa partecipata. La meta non rilevante va esposta nella sezione dichiarativa dedicata.

    3. Quali costi sono deducibili e in che misura per banche e SIM?
    Ammortamenti e altre spese amministrative sono deducibili al 90% del loro ammontare. Il costo del lavoro a tempo indeterminato, operate le altre deduzioni (INAIL, disabili, apprendisti), e integralmente deducibile in forza dell’art. 11 IRAP. Restano indeducibili la quota residua oltre il 90% e, salve le deduzioni specifiche, il restante costo del lavoro.

    4. Quale aliquota IRAP si applica e come si ripartisce tra Regioni?
    Per banche e altri enti finanziari l’aliquota base e del 4,65% (5,90% per le assicurazioni), salvo addizionali regionali entro i limiti di legge. La ripartizione regionale segue l’art. 4 IRAP: il valore della produzione si distribuisce in proporzione al costo del personale addetto alle sedi presenti in ciascuna Regione. Per una banca multi-regionale l’IRAP totale e la somma delle componenti regionali, ciascuna con la propria aliquota effettiva.

    Vedi anche: Assicurazioni e IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e Regime del margine.

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