Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 Codice Civile: Prova dell’esistenza della persona di cui

    Art. 66 Codice Civile: Prova dell’esistenza della persona di cui

    Art. 66 c.c. – Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

    Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art.

    63.

    Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

    Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

  • Art. 52 CAD – (Accesso telematico e riutilizzo dei dati … )

    Art. 52 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Accesso telematico e riutilizzo dei dati … )

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. I dati e i documenti che ((i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50)) .

    4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ((…)) .

    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.(19)

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: livelli, qualifiche e inquadramento delle mansioni

    Il sistema di classificazione del CCNL Concia articola i lavoratori in 11 livelli, che vanno dall’operaio in formazione iniziale (F1) al quadro di alta professionalità (A). Capire il proprio livello è fondamentale: determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, il preavviso e l’accesso a certi istituti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Concia (UNIC, Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil) prevede 11 livelli da F1 (operaio in formazione) ad A (quadro). Le declaratorie distinguono operai (da addetti generici a specialisti di processo) e impiegati (da esecutivi a direttivi). Il livello incide su minimo tabellare, scatti, preavviso e periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Platea
    ~23.000 lavoratori, ~1.200 concerie

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL Concia – profili e minimi 2026
    Livello Minimo mensile (2026) Area professionale Profili esemplificativi
    A 2.937,60 € Quadri / alta professionalità Responsabile di laboratorio, responsabile produzione, quadro tecnico-gestionale
    B1 2.494,04 € Impiegati direttivi / tecnici specialisti Capo reparto senior, chimico di processo, impiegato direttivo
    B2 2.494,04 € Impiegati di concetto senior Impiegato di concetto con autonomia operativa, tecnico di laboratorio senior
    C1 2.234,82 € Impiegati esecutivi qualificati / operai specializzati senior Conciatore esperto, tintore specializzato, impiegato amministrativo qualificato
    C2 2.234,82 € Operai specializzati / impiegati esecutivi Operaio addetto alla bagnatura, rifinizione o rasatura specializzato
    D1 2.041,99 € Operai qualificati senior Operaio qualificato con autonomia nel ciclo conciario
    D2 2.041,99 € Operai qualificati base Operaio qualificato addetto a fasi specifiche del ciclo produttivo
    E1 1.783,71 € Operai comuni senior Operaio comune con esperienza, addetto a mansioni non specializzate ma consolidate
    E2 1.783,71 € Operai comuni Operaio addetto a lavorazioni manuali generiche nel ciclo conciario
    E3 1.783,71 € Operai di primo ingresso Operaio neoassunto in affiancamento, senza esperienza specifica
    F1 1.689,30 € Lavoratori in formazione iniziale Operaio in formazione, utilizzato nei periodi iniziali di apprendimento del ciclo

    Nota: le declaratorie precise e l’elenco delle mansioni per livello sono contenuti nel testo integrale del CCNL. Le descrizioni sopra riportate sono esemplificative. L’inquadramento corretto va sempre verificato sulla base del contenuto del contratto e delle mansioni effettivamente svolte.

    Il sistema a 11 livelli: logica e struttura

    Il CCNL Concia adotta un sistema di classificazione unificato per operai e impiegati, articolato in undici livelli. Questa scelta è comune ai CCNL del comparto tessile-moda e riflette la complessità dei processi produttivi conciatori, in cui la distinzione tra «operaio» e «impiegato» è meno rigida rispetto ad altri settori manifatturieri.

    I livelli si raggruppano in fasce:

    • Fascia alta (A, B1, B2): quadri, direttivi, tecnici specialisti. Rientrano responsabili di funzione, chimici di processo, capi reparto con autonomia decisionale.
    • Fascia media (C1, C2, D1, D2): il cuore della forza lavoro conciaria. Comprende operai specializzati nelle diverse fasi del ciclo (riviera, concia al cromo, rifinizione) e impiegati di concetto.
    • Fascia di ingresso (E1, E2, E3, F1): operai comuni e lavoratori in formazione, destinati alle fasi meno specializzate del processo produttivo.

    Le fasi del ciclo conciario e i livelli corrispondenti

    Il processo di lavorazione della pelle si articola in fasi distinte, ciascuna con specifiche competenze richieste:

    • Riviera (wet-end): operazioni di rinverdimento, calcinazione, depilazione, macerazione. Richiedono conoscenza dei bagni chimici e dei tempi di processo. Livelli tipici: D1/D2 per operatori esperti, E1/E2 per addetti generici.
    • Concia vera e propria: trattamento con sali di cromo (concia al cromo) o tannini vegetali. Gli operatori di questa fase gestiscono parametri chimici critici: livelli C2/C1.
    • Rifinizione (finishing): colorazione, applicazione di finissaggi, lucidatura. Richiede alta specializzazione: livelli C1/B2.
    • Laboratorio e controllo qualità: analisi chimico-fisiche, verifiche di conformità dei semilavorati. Profili impiegatizi e tecnici: C1/B1/A.
    • Funzioni amministrative e commerciali: uffici amministrativi, commerciali, logistici. Livelli da E1 (operatore data entry) a B1 (responsabile amministrativo).

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Quando il datore di lavoro assegna al lavoratore mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, si applicano le regole dell’art. 2103 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 81/2015:

    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore fin dal primo giorno di effettiva assegnazione.
    • Dopo un periodo di assegnazione superiore (generalmente tre mesi, salvo diversa previsione del CCNL), il lavoratore può acquisire il diritto definitivo al livello superiore, a meno che la sostituzione non sia giustificata da assenza, aspettativa, maternità o permesso del titolare del posto.
    • L’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo in casi tassativi (modifica organizzativa, accordo di ricollocazione, situazioni personali protette) e non può comportare riduzione della retribuzione.

    In pratica, un operaio D2 assegnato stabilmente a mansioni da C2 ha diritto al minimo C2 anche prima della formalizzazione del passaggio. È opportuno che il lavoratore documenti l’assegnazione effettiva e si rivolga al proprio delegato sindacale o all’RSU aziendale in caso di contestazione.

    La qualifica di quadro nel CCNL Concia

    La qualifica di quadro (disciplinata dalla L. 190/1985) è una categoria intermedia tra impiegato direttivo e dirigente, non sempre coincidente con il livello A del CCNL. Nel settore conciario, la qualifica di quadro viene attribuita ai lavoratori che svolgono funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali, con autonomia e responsabilità significative.

    I quadri del settore conciario hanno diritto a specifiche tutele assicurative (polizza infortuni professionali ed extraprofessionali, copertura responsabilità civile verso terzi) la cui previsione è generalmente rimessa alla contrattazione aziendale o a specifici accordi integrativi.

    Casi pratici

    Tizio – operaio di riviera da D2 a D1
    Tizio lavora in una conceria di Solofra come addetto alla riviera, inquadrato D2. Dopo due anni acquisisce autonomia nelle regolazioni dei bagni chimici e gestisce il ciclo senza supervisione continua. Il suo delegato sindacale segnala che le mansioni svolte corrispondono al profilo D1. L’azienda accoglie la richiesta: Tizio viene inquadrato D1 con minimo tabellare di 2.041,99 € (invariato rispetto a D2 in questo CCNL, ma con scatto biennale superiore di 13,94 € invece di 12,65 €).
    Caia – impiegata E1 promossa a C2
    Caia lavora come operatrice data entry al livello E1. L’azienda la trasferisce all’ufficio commerciale con mansioni di gestione ordini, contatto clienti e redazione di documenti doganali. Si tratta di mansioni di livello C2 o superiore. Caia ha diritto al nuovo minimo tabellare dal primo giorno di effettiva assegnazione. Dopo tre mesi, il passaggio di livello diventa definitivo.
    Sempronio – neoassunto a F1 verso E3
    Sempronio è assunto con contratto di lavoro subordinato al livello F1 come operaio in formazione iniziale addetto alla pulizia e movimentazione delle pelli grezze. Dopo sei mesi, completata la fase di apprendimento delle fasi di lavorazione, viene inquadrato al livello E3, con adeguamento del minimo tabellare. Il livello F1 è destinato esclusivamente ai primissimi periodi di inserimento nel ciclo produttivo.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Concia?
    Il CCNL Concia prevede 11 livelli di inquadramento, da F1 (lavoratore in formazione/ingresso) fino al livello A (quadro o alta professionalità), passando per E3, E2, E1, D2, D1, C2, C1, B2 e B1.
    La qualifica di operaio e quella di impiegato sono sullo stesso livello?
    Sì, il CCNL Concia adotta un sistema unificato: lo stesso livello (es. C1) può contenere sia profili operai di alta specializzazione sia profili impiegatizi di concetto. La distinzione rileva su alcuni istituti (es. preavviso) ma non sulla retribuzione minima tabellare.
    Chi decide il livello di inquadramento?
    Il datore di lavoro assegna il livello in base alle mansioni effettivamente svolte, come descritte nelle declaratorie del CCNL. In caso di assegnazione a mansioni superiori per più di tre mesi, scatta il diritto al livello corrispondente ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Il passaggio di livello avviene quando il lavoratore svolge in modo stabile e prevalente mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento. Dopo il periodo previsto (generalmente tre mesi di effettiva assegnazione continuativa), il lavoratore acquisisce il diritto al livello superiore.
    Il livello A corrisponde alla qualifica di quadro?
    Il livello A è il più elevato del CCNL Concia e comprende i lavoratori con alta professionalità e funzioni di coordinamento. La qualifica di quadro (L. 190/1985) può essere attribuita ai livelli più alti se ricorrono le condizioni di legge, ma va verificata caso per caso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le declaratorie riportate sono esemplificative: per l’inquadramento ufficiale è necessario fare riferimento al testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: ferie, permessi e ROL

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Ferie, permessi e ROL: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie garantisce al personale ferroviario un diritto alle ferie graduato in base all’anzianità di servizio, a cui si aggiungono le giornate per le ex festività e i permessi retribuiti per eventi familiari e personali. Per il personale mobile la pianificazione delle ferie tiene conto delle specificità dell’esercizio ferroviario.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie in base all’anzianità, più 4 giorni per le ex festività. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni; i permessi per lutto sono di 3 giorni per evento. Le ferie non godute per necessità di servizio non si perdono e devono essere fruite entro l’anno successivo. La monetizzazione durante il rapporto è vietata per legge.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2109 c.c.; d.lgs. 66/2003 art. 10; l. 937/1977 (ex festività)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e assenze retribuite — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue 20-25 giorni lavorativi Graduati per anzianità; settimana = 5 giorni
    Ex festività (GRO) 4 giornate Aggiuntive alle ferie; fruibili anche a ore
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Non computati nelle ferie; retribuiti al 100%
    Permesso lutto (1° grado) 3 giorni per evento Coniuge, genitori, figli; non cumulabili tra eventi
    Permesso lutto (altri parenti) 1 giorno per evento Fratelli, suoceri; verifica testo CCNL per dettagli
    Donazione sangue 1 giorno per donazione Legge 584/1967; retribuito
    Visite specialistiche Tempo necessario Con certificazione medica; per personale di condotta anche visite periodiche ANSFISA
    Permessi studio Secondo legge 300/1970 Fino a 150 ore annue per corsi riconosciuti

    Nota: i giorni di ferie si calcolano su una settimana lavorativa di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); la domenica e il giorno di riposo settimanale non si computano nelle ferie. Per il personale mobile con turnazione su 7 giorni, il calcolo avviene sul ciclo programmato.

    Ferie annue: maturazione e fruizione

    Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per il primo anno di lavoro si ha diritto a tante giornate quante ne corrispondono ai mesi lavorati, contando per intero i mesi con almeno 15 giorni di lavoro. Le ferie si maturano anche durante:

    • le assenze per malattia nei limiti del comporto;
    • il congedo di maternità obbligatoria;
    • il congedo parentale (nei limiti legali);
    • i permessi retribuiti.

    Le ferie non si maturano durante le assenze non retribuite superiori a un mese. Il datore di lavoro ha il potere-dovere di pianificare le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative dell’esercizio. Per il personale mobile, la pianificazione è inserita nei turni programmati; il lavoratore può formulare preferenze che l’azienda considera compatibilmente con le necessità operative.

    Ferie non godute: obblighi di legge e decadenza

    Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) prevede che il lavoratore fruisca di un periodo di almeno 4 settimane di ferie l’anno. Di queste, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Il CCNL Ferrovie consente il rinvio delle ferie non godute per comprovate esigenze di servizio, ma non la loro perdita definitiva: il lavoratore mantiene il diritto a fruite le ferie non godute o, alla cessazione del rapporto, a ricevere l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non fruiti.

    Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro in corso le ferie non possono essere trasformate in denaro, salvo che il CCNL preveda espressamente la possibilità per i giorni eccedenti il minimo legale (4 settimane). In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie residue vengono indennizzate nella busta paga di liquidazione.

    Le ex festività (giornate di riduzione d’orario)

    Le 4 giornate derivano dalla soppressione di alcune festività civili e religiose avvenuta con la legge 937/1977 e successive modifiche. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie. La denominazione varia aziendalmente (ex festività, GRO — giornate di riduzione d’orario, permessi retribuiti aggiuntivi). Possono essere:

    • fruite come giornate intere di riposo;
    • fruite in frazioni orarie (ore di permesso ROL);
    • accumulate a formare periodi di assenza più lunghi.

    Se al 31 dicembre residuano giornate non fruite, queste si monetizzano o si trasportano all’anno successivo secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale.

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL e la legge (d.lgs. 151/2001 e art. 4, l. 53/2000) riconoscono permessi retribuiti non computati nelle ferie per le seguenti fattispecie:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, fruibili in coincidenza con la data di matrimonio o unione civile;
    • Lutto di parenti di primo grado (coniuge, genitori, figli): 3 giorni di permesso per ogni evento, non cumulabili tra loro;
    • Grave infermità di coniuge, convivente, parenti di primo grado o parenti di secondo grado conviventi: 3 giorni l’anno (l. 53/2000);
    • Donazione di sangue o midollo osseo: giornata intera (legge 584/1967);
    • Permessi per funzioni elettorali o di giuria: garantiti dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio — Ferie non godute per esigenze di servizio

    Tizio, macchinista con 10 anni di anzianità, ha diritto a 23 giorni di ferie. A causa di un picco operativo estivo, l’azienda gli ha consentito di godere solo 18 giorni nel corso dell’anno. I 5 giorni residui non si perdono: il CCNL e la legge garantiscono il riporto all’anno successivo. Entro il 30 giugno dell’anno successivo Tizio deve aver fruito di quei 5 giorni; in mancanza, li indennizza alla cessazione del rapporto.

    Caia — Congedo matrimoniale e pianificazione turni

    Caia è capotreno e si sposa il 14 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che può iniziare alcuni giorni prima della cerimonia. Presenta la richiesta con congruo anticipo all’ufficio programmi, allegando la documentazione. I 15 giorni non si deducono dalle ferie ordinarie: Caia mantiene intatto il suo diritto alle ferie maturate nell’anno.

    Sempronio — Permesso per lutto e successiva riprogrammazione

    Sempronio, operatore di manutenzione livello C1, perde il padre. Ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Rientra al lavoro e, nei mesi successivi, utilizza alcune giornate di ROL (ex festività) per gestire le pratiche burocratiche successive al decesso (successione, servizi funerari). Le giornate di ROL sono prenotate tramite il sistema aziendale con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un lavoratore ferroviario?
Il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianità. I giorni si calcolano su settimana di 5 giorni.
Cosa sono le ex festività soppresse?
Sono 4 giornate aggiuntive che compensano le festività nazionali abolite dalla l. 937/1977. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie.
Le ferie possono essere monetizzate?
No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro. Le ferie residue vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
Il CCNL Ferrovie prevede 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, non deducibili dalle ferie ordinarie.
Come funziona il permesso per visite mediche per i macchinisti?
Le visite periodiche ANSFISA (obbligatorie per abilitazione alla condotta) avvengono durante l’orario di lavoro senza decurtazione della retribuzione. Per le visite personali ordinarie il lavoratore documenta l’assenza con certificazione medica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 243 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stessi

    Art. 243 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F dell'appendice V al presente titolo.

  • Art. 58 CAD – Articolo abrogato

    Art. 58 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 40 D.Lgs. 171/2005 – Responsabilità civile

    Art. 40 D.Lgs. 171/2005 – Responsabilità civile

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è regolata dall’ articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

    2. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell’unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell’unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all’autorità competente. 2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all’autorità competente dei dati del locatario o del conducente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 82 TULPS – Intervento dell’autorità di pubblica sicurezza durante gli spettacoli

    Art. 82 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

    Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

  • Art. 11 D.Lgs. 175/2016 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

    Art. 11 D.Lgs. 175/2016 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’ articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

    2. L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

    3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

    4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

    5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all’ articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

    6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

    7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

    8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

    9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea; b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

    10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’ articolo 2125 del codice civile.

    11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

    12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

    13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto.

    14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

    15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

    16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l’amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

  • Art. 63 GDPR – Meccanismo di coerenza

    Articolo 63 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Meccanismo di coerenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 64 D.Lgs. 231/2001 – Procedimento per decreto

    Art. 64 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Procedimento per decreto

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ((un anno)) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

    2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell' articolo 557 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.

  • Art. 32 GDPR – Sicurezza del trattamento

    Articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Sicurezza del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.