In sintesi
- Le caratteristiche costruttive dei veicoli devono essere adeguate alla loro destinazione e uso specifico, in conformità all'art. 82, comma 7, del Codice della Strada.
- L'articolo rinvia all'art. 227, comma 2, del Regolamento e al punto F dell'appendice V al Titolo III per le prescrizioni tecniche di dettaglio.
- Il requisito riguarda in particolare i veicoli adibiti a usi speciali o non ordinari, per i quali le caratteristiche costruttive standard potrebbero non essere idonee.
- La verifica della conformità rientra nel controllo tecnico effettuato in sede di immatricolazione e revisione periodica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 243 DPR 495/1992 — Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stessi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F dell'appendice V al presente titolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 243 Cod. Amb. — Gestione delle acque sotterranee emunte
- Art. 243 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
- Art. 243 Codice Civile: Prova contraria
- Articolo 243 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
- Articolo 243 Codice di Procedura Penale: Rilascio di copie
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il collegamento con il Codice della Strada: l'art. 82, comma 7
L'articolo 243 del DPR 495/1992 si colloca nell'ambito del Titolo III del Regolamento, dedicato alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. La norma opera un collegamento diretto con l'articolo 82, comma 7, del Codice della Strada, che impone che le caratteristiche costruttive dei veicoli siano adeguate alla loro destinazione e al loro uso specifico. L'articolo del Regolamento ha dunque natura essenzialmente attuativa: traduce la previsione di principio del Codice in un rinvio tecnico preciso alle disposizioni che fissano i requisiti costruttivi applicabili.
Il rinvio all'art. 227, comma 2, e all'appendice V
La norma non contiene di per sé prescrizioni costruttive autonome, ma opera un doppio rinvio: all'articolo 227, comma 2, del Regolamento e al punto F dell'appendice V al Titolo III. Questa tecnica normativa — comune nel Regolamento del Codice della Strada — consente di concentrare le specifiche tecniche di dettaglio (dimensioni, materiali, dispositivi di sicurezza, caratteristiche dei sistemi frenanti, ecc.) in testi tecnici specializzati, aggiornabili con maggiore flessibilità rispetto al corpo principale del Regolamento. Il punto F dell'appendice V contiene le prescrizioni applicabili alla specifica categoria di veicoli cui la norma si riferisce, determinando così i requisiti tecnici minimi che devono essere soddisfatti per l'immatricolazione e la circolazione.
Destinazione e uso dei veicoli: il principio di adeguatezza
Il principio sotteso all'articolo 243 — e all'art. 82, comma 7, CdS che esso attua — è quello di adeguatezza costruttiva alla destinazione. Non tutti i veicoli circolano sulle stesse strade né svolgono le medesime funzioni: un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose ha esigenze costruttive diverse da un'autovettura privata; un veicolo per uso in ambienti fuoristrada differisce da un veicolo per circolazione esclusivamente urbana; un mezzo adibito al trasporto di persone con disabilità richiede accorgimenti costruttivi specifici. Il Regolamento e le relative appendici fissano per ciascuna categoria le caratteristiche tecniche minime che garantiscono sicurezza, funzionalità e compatibilità con la circolazione stradale.
Implicazioni in sede di omologazione, immatricolazione e revisione
La conformità alle caratteristiche costruttive prescritte dall'articolo 243 è verificata in momenti diversi del ciclo di vita del veicolo. In primo luogo, in sede di omologazione del tipo di veicolo (o di approvazione individuale), l'autorità competente accerta che il prototipo soddisfi i requisiti del punto F dell'appendice V. Successivamente, in sede di immatricolazione del singolo esemplare, la documentazione tecnica attesta la conformità al tipo omologato. Infine, le revisioni periodiche consentono di verificare che il veicolo mantenga nel tempo le caratteristiche costruttive prescritte, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza attiva e passiva. L'inosservanza dei requisiti costruttivi può comportare il rifiuto di immatricolazione o, per i veicoli già circolanti, il divieto di circolazione fino al ripristino delle condizioni prescritte.
Il ruolo delle appendici tecniche nel sistema normativo
Le appendici al Titolo III del Regolamento svolgono una funzione tecnica fondamentale: contengono tabelle, schemi e specifiche costruttive di dettaglio che, per la loro natura tecnica, non troverebbero collocazione appropriata nel testo normativo principale. Il punto F dell'appendice V — richiamato dall'articolo 243 — è pertanto la fonte primaria di riferimento per il tecnico omologatore, per l'ingegnere del costruttore e per il funzionario che effettua la revisione: è lì che si trovano i parametri quantitativi (dimensioni, carichi, requisiti di resistenza, ecc.) da confrontare con le caratteristiche del veicolo in esame. La norma dell'articolo 243 ha dunque principalmente una funzione di raccordo sistematico tra il Codice della Strada, il Regolamento e le sue appendici tecniche.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti