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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La targa posteriore deve avere la sua linea verticale mediana non oltre il piano di simmetria longitudinale del veicolo e il bordo sinistro non oltre il lato estremo sinistro del veicolo.
  • Le targhe di rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate vanno posizionate in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo.
  • L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non può essere inferiore a 0,30 m (0,20 m per i motoveicoli) e il bordo superiore non può superare 1,20 m, salvo impossibilità tecnica (massimo 2 m).
  • La targa deve essere visibile entro uno spazio angolare di 30° lateralmente e 15° in verticale rispetto alla sua posizione.
  • Le cornici portatarga sono ammesse solo se di materiale opaco con profondità massima di copertura del bordo pari a 3 mm; è vietato applicare qualsiasi rivestimento sulla targa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 259 DPR 495/1992 — Modalità di installazione delle targhe

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione… dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del pi- ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; 44 b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione… dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; 44 c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5µ. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30µ, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15µ, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m; e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m; f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso); g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.

In sintesi

  • La targa posteriore deve avere la sua linea verticale mediana non oltre il piano di simmetria longitudinale del veicolo e il bordo sinistro non oltre il lato estremo sinistro del veicolo.
  • Le targhe di rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate vanno posizionate in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo.
  • L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non può essere inferiore a 0,30 m (0,20 m per i motoveicoli) e il bordo superiore non può superare 1,20 m, salvo impossibilità tecnica (massimo 2 m).
  • La targa deve essere visibile entro uno spazio angolare di 30° lateralmente e 15° in verticale rispetto alla sua posizione.
  • Le cornici portatarga sono ammesse solo se di materiale opaco con profondità massima di copertura del bordo pari a 3 mm; è vietato applicare qualsiasi rivestimento sulla targa.
Indice dei contenuti

Finalità della norma e inquadramento nel sistema delle targhe

L'articolo 259 del DPR 495/1992 disciplina in modo dettagliato le modalità di installazione fisica delle targhe di immatricolazione sui veicoli, in attuazione delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) relative alla identificazione dei veicoli. La targa è lo strumento fondamentale attraverso il quale un veicolo è ricondotto al suo proprietario nei controlli di polizia, nei sinistri stradali, nelle procedure di rimozione e sequestro, nelle rilevazioni delle infrazioni da autovelox e tutor. La sua corretta installazione — posizione, visibilità, integrità — è pertanto presupposto indispensabile per il funzionamento dell'intero sistema di identificazione dei veicoli in circolazione.

La norma affronta separatamente la posizione orizzontale della targa, la sua inclinazione rispetto alla verticale, l'altezza dal suolo, le condizioni geometriche di visibilità e i requisiti delle cornici portatarga. Si tratta di prescrizioni tecniche precise, misurabili e verificabili in sede di controllo stradale o di visita di revisione.

Posizione orizzontale della targa posteriore

La lettera a) del comma 1 stabilisce la regola per la posizione nel senso della larghezza della targa posteriore dei veicoli ordinari (esclusi rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate). Due sono i vincoli:

  • La linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo. In pratica, il centro della targa deve trovarsi sulla mezzeria del veicolo o a sinistra di essa: una targa spostata troppo a destra rispetto all'asse longitudinale sarebbe irregolare.
  • Il bordo laterale sinistro della targa non può estendersi oltre il lato destro del piano verticale tangente alla sezione trasversale massima del veicolo. In sostanza, la targa non deve sporgere oltre la larghezza massima del veicolo sul lato sinistro.

La lettera b) prevede una regola diversa per i rimorchi agricoli e le macchine operatrici trainate: la targa deve essere collocata in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassarlo. Questa collocazione decentrata risponde a esigenze pratiche legate alle dimensioni e alla forma di questi mezzi, spesso privi di una struttura posteriore centrata regolare.

Perpendicolarità e inclinazione della targa

La lettera c) impone che la targa sia perpendicolare (o sensibilmente perpendicolare) al piano longitudinale di simmetria del veicolo. La targa deve quindi essere installata in modo da rivolgersi verso chi guarda da dietro il veicolo, senza angolazioni laterali apprezzabili. Una targa ruotata di alcuni gradi in senso orizzontale renderebbe più difficile la lettura a distanza e potrebbe compromettere la rilevazione dei sistemi automatici (autovelox, portali di lettura targhe).

La lettera d) affronta invece l'inclinazione verticale della targa rispetto alla verticale assoluta. La regola generale è che la targa sia verticale, con una tolleranza di 5 gradi. In deroga, se la forma del veicolo non consente l'installazione perfettamente verticale:

  • inclinazione fino a 30° è ammessa se la superficie con i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e il bordo superiore non supera 1,20 m dal suolo;
  • inclinazione fino a 15° è ammessa se la superficie è rivolta verso il basso e il bordo superiore è oltre 1,20 m dal suolo.

Queste deroghe tengono conto della varietà delle conformazioni di veicoli speciali, dove l'installazione verticale perfetta potrebbe essere strutturalmente impossibile.

Altezze minime e massime dal suolo

Le prescrizioni di altezza della targa rispetto al suolo sono fissate dalla lettera e) e misurate a veicolo scarico (lettera g):

  • Il bordo inferiore deve trovarsi ad almeno 0,30 m dal suolo (abbassato a 0,20 m per i soli motoveicoli): una targa troppo bassa rischierebbe di essere danneggiata dagli ostacoli stradali, dall'acqua, dagli spruzzi di fango, e di essere difficilmente leggibile da un operatore in posizione normale.
  • Il bordo superiore non deve trovarsi a più di 1,20 m dal suolo: una targa troppo alta sarebbe difficile da leggere per un agente a bordo di un'autovettura e potrebbe sfuggire ai sistemi automatici di lettura posti a bordo strada. Tuttavia, se la conformazione del veicolo lo rende praticamente impossibile, l'altezza può superare 1,20 m avvicinandosi il più possibile a questo limite, con un massimo assoluto di 2 m.

Le condizioni geometriche di visibilità

La lettera f) disciplina l'angolo di visibilità della targa, vale a dire lo spazio entro il quale la targa deve essere visibile. Questo spazio è definito da quattro piani:

  • due piani verticali passanti per i bordi laterali della targa e formanti un angolo di 30° verso l'esterno rispetto all'asse longitudinale del veicolo: la targa deve essere leggibile anche da un angolo laterale di 30°;
  • un piano passante per il bordo superiore della targa che forma un angolo di 15° verso l'alto rispetto all'orizzontale: la targa è visibile anche «dal basso», ad esempio da un operatore accovacciato;
  • un piano orizzontale passante per il bordo inferiore (o, se l'altezza supera 1,20 m, un piano inclinato di 15° verso il basso).

Queste condizioni geometriche assicurano che la targa sia leggibile da un agente che si avvicina al veicolo da varie posizioni, e soprattutto dai sistemi di rilevazione a distanza (portali autovelox, telecamere di riconoscimento targhe).

Cornici portatarga e divieti di rivestimento

Il comma 2 regolamenta l'uso delle cornici portatarga — accessori molto diffusi per ragioni estetiche. Le condizioni sono tassative:

  • La cornice deve essere di materiale opaco: non sono ammesse cornici lucide, riflettenti o trasparenti che possano modificare la leggibilità della targa.
  • Può coprire il bordo della targa per una profondità massima di 3 mm: cornici più profonde nascondono parte dei caratteri o del bordo della targa, rendendola non conforme.
  • È vietato applicare sulle teste delle viti di fissaggio o sul portatarga materiali con proprietà retroriflettenti.
  • È tassativamente vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento, anche se trasparente, con l'unica eccezione dei talloncini autoadesivi previsti dall'articolo 260 (il bollino del superbollo o dell'assicurazione).

Questi divieti rispondono alla necessità di garantire che la targa rimanga sempre leggibile nelle sue caratteristiche originali: colore, caratteri, retroriflessione. La presenza di pellicole, vernici o rivestimenti trasparenti può alterare la riflessione della targa, compromettendo la sua rilevazione da parte dei sistemi automatici, soprattutto in condizioni di luce artificiale notturna.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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