- Disciplina gestione delle acque sotterranee emunte nella Parte Quarta, Titolo V del Codice dell'Ambiente
- Pone obblighi a carico del responsabile della contaminazione
- Coordinata con il principio eurounitario 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE)
- Prevede un raccordo con la responsabilità civile ex artt. 2043 e 844 c.c.
- Affida controlli ad Arpa, Regione, Provincia e — per i SIN — al MASE
Testo dell'articoloVigente
Art. 243 Cod. Amb. — Gestione delle acque sotterranee emunte
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall’articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti … , che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d’impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 243 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
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- Art. 243 c.p.: Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra c
In sintesi
La disciplina della bonifica dei siti contaminati nel Codice dell'Ambiente ruota attorno a un sistema di obblighi puntuali a carico del responsabile della contaminazione, con un meccanismo di intervento sostitutivo dell'amministrazione e una garanzia reale sul fondo. La norma in esame si colloca all'interno della Parte Quarta, Titolo V, e va letta in coordinamento con i principi unionali di prevenzione e di 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE).
Architettura del procedimento
La norma sul tema delle gestione delle acque sotterranee emunte si inserisce nella sequenza procedimentale tipica della Parte Quarta, Titolo V. Tipicamente il sistema prevede una fase di prevenzione immediata, una fase di caratterizzazione del sito, l'analisi di rischio sito-specifica e, ove necessario, l'approvazione di un progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza. trattamento e scarico delle acque di falda emunte durante la bonifica, deroghe ai limiti tabellari. Ogni fase ha un proprio termine procedimentale e un proprio atto conclusivo, con la conferenza di servizi quale strumento ordinario di coordinamento tra Regione, Provincia, Comune e Arpa.
Soggetti obbligati e principio 'chi inquina paga'
L'obbligo grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato anche storicamente. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio per cui il proprietario non responsabile non è automaticamente obbligato alla bonifica, ferma restando la garanzia reale che grava sul fondo ai sensi dell'art. 253. La norma recepisce così il principio eurounitario di cui all'art. 191 TFUE, valorizzato anche dalla Corte di giustizia in più pronunce in materia di rifiuti e siti contaminati.
Coordinamento con la responsabilità civile
Il regime amministrativo di bonifica convive con la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e con la tutela del vicino ex art. 844 c.c. per immissioni che superino la normale tollerabilità. La Cassazione, in sezione civile, ha ribadito a più riprese la non sovrapponibilità delle due tutele: il privato danneggiato può agire in giudizio per il risarcimento anche quando il procedimento amministrativo sia in corso o si sia concluso con esito positivo.
Profili procedimentali pratici
Sul piano operativo, gli operatori devono prestare attenzione ai termini di comunicazione iniziale, al contenuto della documentazione tecnica e alle interlocuzioni con Arpa per il campionamento. L'Avvocatura dello Stato, nei contenziosi su SIN, ha più volte rappresentato la necessità di una rigorosa tracciabilità delle attività svolte. La giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado sia del Consiglio di Stato, ha chiarito che l'inosservanza dei termini non determina automaticamente la decadenza dal procedimento, ma può incidere sulla valutazione di diligenza dell'operatore.
Connessioni con altre discipline
La disposizione va letta unitamente alle norme su AIA (Titolo III-bis Parte Seconda), VIA, gestione rifiuti (artt. 177 ss.) e, ove pertinente, con la disciplina del danno ambientale (Parte Sesta). Il MASE è competente per i siti di interesse nazionale, mentre per gli altri siti la competenza è regionale. In caso di sequestro penale ex art. 247, i rapporti con l'autorità giudiziaria seguono regole peculiari di coordinamento.
Domande frequenti
Chi è il soggetto obbligato a procedere alla bonifica ai sensi dell'articolo 243?
L'obbligo grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione. Il proprietario non responsabile non è automaticamente tenuto alla bonifica, ferma restando la garanzia reale ex art. 253. In caso di inerzia del responsabile o di sua mancata identificazione, l'amministrazione può intervenire in via sostitutiva ex art. 250.
Qual è il rapporto con la responsabilità civile per il danno al privato?
Il procedimento amministrativo di bonifica non esclude la tutela risarcitoria del privato danneggiato. Quest'ultimo può agire ai sensi degli artt. 2043 e 844 c.c. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche quando la bonifica sia in corso o sia stata già completata.
Cosa succede se il sito viene sottoposto a sequestro penale?
L'art. 247 disciplina i rapporti con l'autorità giudiziaria: gli interventi di bonifica restano possibili previa autorizzazione del giudice procedente, con modalità che salvaguardino le esigenze del procedimento penale. Le competenze amministrative non sono assorbite da quelle penali.