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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 64 del D.Lgs. 231/2001 regola il procedimento per decreto nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti. Quando il pubblico ministero ritiene che all'ente debba applicarsi la sola sanzione pecuniaria, può presentare al GIP, entro un anno dall'annotazione dell'illecito nel registro apposito ex art. 55, una richiesta motivata di decreto con indicazione della misura della sanzione. Il PM ha la facoltà di chiedere una riduzione fino alla metà rispetto al minimo edittale, rendendo il procedimento particolarmente favorevole per gli enti in presenza di illeciti di minore gravità. Se il GIP non accoglie la richiesta e non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità, restituisce gli atti al PM per la prosecuzione ordinaria. Il procedimento per decreto si inserisce nella più ampia logica deflativa del sistema 231, affiancandosi al patteggiamento ex art. 63. Deve essere chiaro che il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per reati-presupposto, ed è strutturalmente diverso dal D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio. L'adozione preventiva di un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) e la vigilanza dell'OdV restano gli strumenti fondamentali di prevenzione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 64 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Procedimento per decreto

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ((un anno)) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell' articolo 557 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.

Commento

Il procedimento per decreto ex art. 64 è il rito più celere disponibile nel sistema 231: consente di chiudere il procedimento con un provvedimento del GIP adottato su richiesta del PM, senza dibattimento. È riservato ai soli casi in cui si ritiene sufficiente la sanzione pecuniaria, escludendo quindi le ipotesi di illeciti per cui siano previste sanzioni interdittive, che richiedono una valutazione più approfondita in sede dibattimentale o di patteggiamento.

Il termine annuale per la presentazione della richiesta decorre dall'annotazione nel registro ex art. 55 e rappresenta un limite perentorio di procedibilità. La possibilità di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale è un incentivo significativo per definire rapidamente la posizione dell'ente. Le Linee Guida Confindustria evidenziano come la collaborazione con l'autorità inquirente e la dimostrazione di aver adottato misure correttive siano elementi valutati favorevolmente anche in questo contesto.

Sul piano operativo, il rigetto del GIP non pregiudica irrimediabilmente la posizione dell'ente: gli atti vengono restituiti al PM che procede con il rito ordinario, dove l'ente potrà far valere le proprie difese, inclusa l'esimente del MOG adeguatamente implementato. Il whistleblowing interno, rafforzato dal D.Lgs. 24/2023, può rilevare indirettamente in questa fase, nella misura in cui segnali tempestivi abbiano consentito all'ente di adottare misure correttive prima dell'avvio del procedimento. Per valutare l'opportunità di questo rito è sempre necessario rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Decreto per illecito tributario minore

Caso 2: Rigetto e prosecuzione ordinaria

Domande frequenti

Quando il PM può richiedere il decreto nel procedimento 231?

Il PM può richiedere il decreto al GIP quando ritiene che all'ente debba applicarsi la sola sanzione pecuniaria, escludendo quindi sanzioni interdittive. La richiesta deve essere motivata, indicare la misura della sanzione e presentata entro un anno dall'annotazione dell'illecito nel registro apposito. Il PM può anche proporre una riduzione fino alla metà rispetto al minimo edittale, rendendo la soluzione particolarmente conveniente per illeciti meno gravi.

Cosa succede se il GIP rigetta la richiesta di decreto?

Se il GIP non accoglie la richiesta e non ricorrono le condizioni per una sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al PM. Il procedimento prosegue quindi nelle forme ordinarie, dove l'ente potrà esercitare pienamente i propri diritti difensivi, inclusa la possibilità di far valere l'adozione di un MOG idoneo o di ricorrere ad altri riti alternativi.

Il procedimento per decreto è applicabile a tutti gli illeciti 231?

No. È riservato ai soli illeciti per cui è prevista la sanzione pecuniaria come unica risposta sanzionatoria. Gli illeciti che prevedono anche sanzioni interdittive — come quelli relativi a reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato o crimine organizzato — non sono compatibili con questo rito, che richiederebbe di escludere a priori l'applicazione di tali sanzioni più severe.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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