In sintesi
L'art. 67 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la sentenza di non doversi procedere, che il giudice pronuncia in due ipotesi tassative: quando ricorrono i casi previsti dall'art. 60 (improcedibilità per cause formali come la mancata tempestiva contestazione o l'estinzione dell'ente) e quando la sanzione amministrativa è estinta per prescrizione. La prescrizione dell'illecito 231 ha un regime proprio: matura in cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, salvo atti interruttivi. La sentenza di non doversi procedere non è una pronuncia nel merito, non esclude cioè la sussistenza dell'illecito, e non produce gli stessi effetti garantisti dell'art. 66. Per l'ente, la prescrizione è uno strumento difensivo rilevante ma non equivalente all'esclusione della responsabilità. La distinzione tra D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti) e D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) rimane fondamentale: sono normative autonome con presupposti e destinatari completamente diversi. Un professionista legale qualificato può valutare l'opportunità di far valere cause di improcedibilità o la prescrizione nel caso concreto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 67 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sentenza di non doversi procedere
In vigore dal 04/07/2001
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 67 individua due categorie distinte di sentenza di non doversi procedere. La prima rinvia all'art. 60, che elenca le condizioni di improcedibilità formale del procedimento a carico dell'ente: tra queste, la mancata tempestiva contestazione dell'illecito nelle forme prescritte o l'estinzione dell'ente nel corso del procedimento. La seconda ipotesi, la prescrizione della sanzione, ha un regime cronologico autonomo rispetto alla prescrizione del reato presupposto.
La prescrizione dell'illecito 231 decorre dalla consumazione del reato presupposto e si interrompe con la contestazione dell'illecito all'ente, con le richieste del PM, con le misure cautelari e con le sentenze. Il termine base di cinque anni previsto dall'art. 22 D.Lgs. 231/2001 può essere interrotto più volte ma la durata complessiva non può superare il doppio. Questo meccanismo è distinto dal regime di prescrizione del reato imputato alla persona fisica, che segue le regole del codice penale.
Dal punto di vista difensivo, la sentenza di non doversi procedere per prescrizione è spesso meno favorevole per l'ente rispetto alla sentenza di esclusione ex art. 66: non afferma l'insussistenza dell'illecito ma si limita a constatare che non è più possibile applicare la sanzione. In sede civile e reputazionale questa distinzione può avere conseguenze significative. Le Linee Guida Confindustria raccomandano agli enti di perseguire, ove possibile, la via dell'esclusione nel merito piuttosto che affidarsi unicamente alla prescrizione.
Casi pratici
Caso 1: Prescrizione dell'illecito dopo lungo procedimento
Caso 2: Non luogo a procedere per estinzione dell'ente
Domande frequenti
Qual è il termine di prescrizione dell'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001?
Il termine ordinario è di cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2001. Il termine si interrompe con la contestazione dell'illecito, le richieste del PM, le misure cautelari e le sentenze. La durata complessiva non può però superare il doppio del termine ordinario, quindi dieci anni. Il regime è autonomo rispetto alla prescrizione del reato imputato alla persona fisica.
La sentenza di non doversi procedere equivale a una sentenza di assoluzione?
No. La sentenza di non doversi procedere non è una pronuncia nel merito: non afferma che l'illecito non sussiste ma solo che non è procedibile o che la sanzione è estinta per prescrizione. In sede civile questa distinzione è rilevante perché l'ente non può opporre tale sentenza come prova della propria innocenza. La sentenza di esclusione ex art. 66, che accerta nel merito l'insussistenza dell'illecito, ha effetti molto più favorevoli.
Quali sono i casi di improcedibilità richiamati dall'art. 67 con il rimando all'art. 60?
L'art. 60 prevede l'improcedibilità nei casi in cui l'illecito non sia stato contestato nei modi e nei termini prescritti, quando l'ente si sia estinto prima della sentenza definitiva o in altre ipotesi di carenza delle condizioni processuali per il giudizio. L'estinzione dell'ente è una causa particolare: se l'ente cessa prima della condanna definitiva, il procedimento si chiude con sentenza di non doversi procedere, salvo che le sanzioni siano state già applicate a soggetti che ne hanno assunto la responsabilità.
Vedi anche