Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 58 CAD – Modalità della fruibilità del dato

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e).

L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, [ivi incluso il Ministero della giustizia] definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.

3. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.

3-bis. [Comma abrogato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90], CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, n. 114 .

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
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In sintesi

L'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, il decreto correttivo che ha profondamente riformato il CAD nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione denominata «Riforma Madia». Prima dell'abrogazione, la disposizione disciplinava specifici aspetti relativi alle modalità di gestione e accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni. L'intervento del 2016 ha operato una razionalizzazione sistematica del CAD, eliminando norme ritenute superate o ridondanti rispetto al quadro normativo europeo emergente, in particolare in vista dell'entrata in vigore del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) e della progressiva attuazione del GDPR (Reg. UE 2016/679). L'abrogazione rientra in un disegno complessivo volto a semplificare l'architettura normativa del codice digitale, concentrando le disposizioni sulle basi dati di interesse nazionale e sull'interoperabilità negli articoli rimasti in vigore. Le amministrazioni pubbliche non possono più fare riferimento a questa norma come base giuridica per alcuna attività amministrativa digitale.

L'articolo 58 del CAD è stato espunto dall'ordinamento dal D.Lgs. 179/2016, il principale decreto correttivo del Codice dell'Amministrazione Digitale adottato in attuazione della delega contenuta nella legge Madia (L. 124/2015). Il decreto ha operato una revisione organica del CAD, abrogando numerose disposizioni divenute obsolete o incompatibili con il diritto dell'Unione europea nel frattempo evoluto.

Il contesto dell'abrogazione è quello della modernizzazione del quadro normativo digitale italiano: il Regolamento eIDAS aveva già introdotto disposizioni sovranazionali vincolanti in materia di identità digitale, firme elettroniche e servizi fiduciari, rendendo superflue alcune norme nazionali. Parallelamente, AgID stava ridefinendo le Linee guida tecniche attraverso le quali disciplinare in modo più flessibile e aggiornabile le modalità operative che il legislatore del 2005 aveva invece cristallizzato in forma di articoli di legge.

Dal punto di vista pratico, l'abrogazione non crea un vuoto normativo, poiché le materie già coperte dall'articolo 58 sono ora regolate da altre disposizioni del CAD rimaste in vigore, dalle Linee guida AgID e, per i profili di trattamento dei dati personali, dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Gli operatori pubblici e privati devono dunque riferirsi al quadro normativo vigente senza richiamare questa disposizione.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento di un regolamento interno che citava l'art. 58

Caso 2: Verifica di conformità in sede di audit digitale

Domande frequenti

L'articolo 58 del CAD è ancora in vigore?

No. L'articolo 58 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Non costituisce più una fonte normativa applicabile e non può essere richiamato come base giuridica per atti o procedimenti amministrativi. Le materie già disciplinate dall'articolo sono ora regolate da altre norme del CAD e dalle Linee guida AgID.

Quale decreto ha abrogato l'articolo 58 del CAD e perché?

Il D.Lgs. 179/2016, adottato in attuazione della legge Madia, ha abrogato l'articolo nell'ambito di una revisione organica del CAD volta a semplificarne l'architettura, eliminare norme obsolete e allinearlo al diritto UE, in particolare al Regolamento eIDAS e alle nuove regole sull'interoperabilità tra banche dati pubbliche.

Cosa deve fare un'amministrazione che aveva procedure basate sull'articolo 58?

L'amministrazione deve aggiornare i propri atti interni sostituendo il riferimento all'articolo 58 con le disposizioni vigenti del CAD, le Linee guida AgID applicabili e, ove pertinente, le norme del GDPR in materia di trattamento dei dati personali gestiti digitalmente dalla pubblica amministrazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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