Autore: Andrea Marton

  • Art. 13 GDPR – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

    Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 232 DPR 495/1992 – Targhette e numeri di identificazione

    Art. 232 DPR 495/1992 – Targhette e numeri di identificazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: livelli, qualifiche e mansioni

    Conoscere il proprio livello di inquadramento è il primo passo per capire stipendio, diritti e trattamenti normativi. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027 articola la classificazione in sette livelli – dal Quadro (massima autonomia) agli impiegati esecutivi – con nuovi profili introdotti dal rinnovo di giugno 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede 7 livelli: Quadri (autonomia gestionale), 1ª e 2ª categoria (impiegati di concetto), 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria (impiegati d’ordine). Con il rinnovo 2024 sono stati introdotti nuovi profili: biologo, fitopatologo, responsabile igiene allevamenti, esperto PA, social media manager.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 22.000 impiegati e quadri in aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche

    Tabella riepilogativa dei livelli di inquadramento

    Livelli e declaratorie sintetiche – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Livello Denominazione Caratteristica principale Esempi di mansione
    Q Quadro Collaborazione con la direzione, autonomia di concezione, potere di iniziativa Direttore tecnico, responsabile di produzione agricola, capo azienda
    Impiegato di concetto (1° grado) Funzioni amm./tecniche/commerciali con responsabilità e preparazione elevata Contabile senior, tecnico agrario responsabile, agronomo con responsabilità
    Impiegato di concetto (2° grado) Mansioni nel ramo tecnico, amm. o commerciale con preparazione specialistica Contabile, tecnico di campo, responsabile acquisti
    Impiegato d’ordine (1° grado) Operazioni contabili/amm. seguendo istruzioni; discreta preparazione Addetto alla contabilità ordinaria, segretario tecnico
    Impiegato d’ordine (2° grado) Compiti che non richiedono preparazione specialistica Addetto archivio, centralinista, assistente amministrativo
    Impiegato d’ordine (3° grado) Compiti comuni nell’ambito della propria qualifica Fattorino, archivista junior
    Impiegato esecutivo / ausiliario Mansioni esecutive elementari Portiere, addetto pulizie uffici, custode

    Nota: Le declaratorie complete sono riportate nel testo contrattuale. L’inquadramento deve rispecchiare le mansioni effettivamente svolte, non la sola denominazione del ruolo.

    La categoria dei Quadri: chi sono e cosa li distingue

    La categoria dei Quadri è stata introdotta nel sistema contrattuale agricolo in applicazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, che ha previsto a livello generale questa categoria intermedia tra dirigenti e impiegati. Nel CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, i Quadri sono lavoratori che:

    • collaborano con la direzione aziendale in posizione di alta rilevanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
    • svolgono funzioni con autonomia di concezione, ovvero con possibilità di determinare in modo sostanziale le scelte operative;
    • esercitano potere di iniziativa e di coordinamento, anche in assenza di un formale potere gerarchico su altri dipendenti.

    Fino al 31 dicembre 2015, i Quadri erano inclusi nella 1ª categoria impiegatizia. Dal 2017 hanno ottenuto una classificazione autonoma con minimo tabellare proprio e indennità di funzione di €100,00 mensili.

    I Quadri iscritti alla Fondazione ENPAIA versano contributi secondo l’aliquota datoriale del 9% e quella del lavoratore del 2% sulla retribuzione imponibile, come gli impiegati delle categorie superiori.

    Impiegati di concetto: 1ª e 2ª categoria

    Gli impiegati di concetto sono il cuore professionale dell’amministrazione agricola. Il discrimine tra 1ª e 2ª categoria è il grado di responsabilità e autonomia:

    • La 1ª categoria include chi ha responsabilità diretta su un’area funzionale (es. tutta la contabilità aziendale, la gestione delle relazioni con enti pubblici, la supervisione tecnica di produzioni).
    • La 2ª categoria comprende chi svolge mansioni tecniche o amministrative complesse ma con un perimetro di autonomia più limitato e nell’ambito di direttive ricevute.

    Impiegati d’ordine: dalla 3ª alla 6ª categoria

    Gli impiegati d’ordine svolgono mansioni esecutive o di supporto, con grado crescente di semplicità man mano che si scende di categoria:

    • 3ª categoria: mansioni contabili o amministrative ordinarie che richiedono una discreta preparazione di base (diploma, esperienza specifica).
    • 4ª categoria: compiti di supporto che non richiedono qualifiche tecniche specifiche (centralino, archivio, reception).
    • 5ª categoria: compiti comuni entro la propria qualifica, senza responsabilità particolari.
    • 6ª categoria: mansioni elementari ausiliarie (portineria, custodia, pulizie uffici).

    I nuovi profili professionali introdotti nel 2024

    Il rinnovo del 18 giugno 2024 ha introdotto cinque nuovi profili professionali per rispecchiare l’evoluzione dell’impresa agricola moderna:

    • Biologo e fitopatologo: figure scientifiche che operano nella tutela delle colture e nella diagnostica fitosanitaria; inquadramento tipicamente in 1ª categoria con laurea e responsabilità, in 2ª per ruoli più esecutivi.
    • Responsabile della salute degli allevamenti: supervisore veterinario-gestionale negli allevamenti zootecnici; il livello dipende dall’autonomia e dalla qualifica.
    • Specialista in relazioni con le pubbliche amministrazioni e gli enti: profilo che gestisce i rapporti con istituzioni, PAC, contributi europei, bandi regionali; richiede laurea specifica, tendenzialmente 1ª o 2ª categoria.
    • Social media manager agricolo: nuovo profilo digitale per la comunicazione di aziende e consorzi agricoli; l’inquadramento varia in base all’autonomia e alla seniority.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico di campo: 1ª o 2ª categoria?
    Tizio è assunto come tecnico agrario in una grande tenuta vinicola. Supervisiona la produzione di 80 ettari, gestisce i rapporti con i fornitori di agrofarmaci e coordina tre operatori. In virtù dell’autonomia operativa e della responsabilità diretta su un’area funzionale rilevante, il suo inquadramento corretto è 1ª categoria impiegato di concetto. Se invece avesse compiti analisi di laboratorio sotto la supervisione di un agronomo senior senza responsabilità autonome, sarebbe 2ª categoria.
    Caia – Contabile assunta come 3ª categoria, poi promossa
    Caia è assunta come addetta alla contabilità ordinaria (3ª categoria) in un consorzio agrario. Dopo due anni, le vengono affidate in modo stabile la gestione completa del ciclo attivo e passivo e la predisposizione del bilancio. Queste mansioni corrispondono alla 2ª categoria. Caia segnala al datore la variazione e, trascorsi 3 mesi di esercizio continuativo delle nuove mansioni, matura il diritto all’inquadramento superiore in base all’art. 2103 c.c.
    Sempronio – Social media manager in una cantina cooperativa
    Sempronio è assunto nel 2025 come social media manager in una cantina cooperativa che rientra nell’ambito del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri. Gestisce i profili social dell’azienda con ampia autonomia creativa, propone campagne, misura i KPI. Il rinnovo 2024 ha formalmente introdotto questo profilo nel CCNL. L’inquadramento in 1ª o 2ª categoria dipende dal grado di autonomia contrattualizzato: se lavora su direttive del responsabile marketing sarà 2ª, se ha piena autonomia editoriale e di budget potrà essere 1ª.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra Quadro e impiegato di 1ª categoria?
    Il Quadro collabora con la direzione aziendale con autonomia di concezione e potere di iniziativa; è una categoria autonoma introdotta dalla legge n. 190/1985. L’impiegato di 1ª categoria (impiegato di concetto di 1° grado) svolge funzioni di alta responsabilità ma nell’ambito di direttive ricevute, senza quella piena autonomia decisionale che caratterizza il Quadro.
    Chi è un impiegato di concetto?
    Gli impiegati di concetto (1ª e 2ª categoria) svolgono mansioni che richiedono preparazione specialistica: contabili con responsabilità, tecnici agrari, responsabili amministrativi, addetti a funzioni commerciali complesse. Si distinguono dagli impiegati d’ordine perché le loro mansioni comportano elaborazione autonoma e decisioni nell’ambito delle proprie competenze.
    I biologi e i fitopatologi in quale livello rientrano?
    Con il rinnovo del 18 giugno 2024 sono stati introdotti nuovi profili professionali: biologi, fitopatologi, responsabili della salute degli allevamenti, specialisti PA e social media manager. L’inquadramento in 1ª o 2ª categoria dipende dal grado di autonomia e responsabilità effettivamente esercitato.
    Un perito agrario a quale livello appartiene?
    I periti agrari rientrano tipicamente nella 1ª o 2ª categoria di impiegato di concetto, a seconda delle mansioni svolte e del grado di autonomia. I periti agrari iscritti all’albo professionale hanno anche una gestione separata in seno alla Fondazione ENPAIA.
    Come si cambia livello di inquadramento?
    In caso di variazione stabile delle mansioni, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore. Dopo 3 mesi di esercizio continuativo di mansioni superiori scatta il diritto al livello corrispondente secondo l’art. 2103 del Codice Civile. È consigliabile documentare per iscritto il cambiamento delle mansioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 872 Codice della Navigazione – Comproprietà dell’aeromobile

    Art. 872 Codice della Navigazione – Comproprietà dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'aeromobile appartiene per quote a più persone, si applicano gli articoli 259 a 264.

  • Art. 76 DPR 230/2000 – Ricompense

    Art. 76 DPR 230/2000 – Ricompense

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile.

    2. 2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , sempre che ne ricorrano i presupposti; c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

    3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.

    4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto.

    5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.

  • Art. 270 D.Lgs. 209/2005 – Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione

    Art. 270 D.Lgs. 209/2005 – Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

  • Art. 50 GDPR – Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

    Articolo 50 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 262 D.Lgs. 209/2005 – Concordato

    Art. 262 D.Lgs. 209/2005 – Concordato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza , con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS. 45 56 60 64

    2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

    3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'IVASS può stabilire altre forme di pubblicità.

    4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.

    5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'IVASS. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.

    6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.

    7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP.

  • Art. 39 D.Lgs. 198/2006 – Ricorso in via d’urgenza

    Art. 39 D.Lgs. 198/2006 – Ricorso in via d’urgenza ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’ articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38. articolo precedente articolo successivo

  • Pausa pranzo: quando è obbligatoria e quanto dura

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Se l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa. La durata minima (almeno 10 minuti) e le modalità sono stabilite dalla contrattazione collettiva o dagli accordi individuali in mancanza di previsione collettiva. La pausa non è automaticamente retribuita: dipende dal CCNL o dall’accordo aziendale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, art. 8

    Tabella riepilogativa

    La pausa al lavoro: cosa prevede la legge
    Parametro Regola
    Quando scatta Orario giornaliero superiore a 6 ore
    Durata minima di legge Non specificata (rimanda a CCNL o accordo individuale)
    Durata minima secondo la prassi Almeno 10 minuti
    Retribuzione Dipende dal CCNL: può essere retribuita (pausa-lavoro) o non retribuita
    Finalità Recupero delle energie psicofisiche

    Quando scatta il diritto alla pausa

    L’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 prevede che, qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa. La norma non fissa una durata minima precisa, rimandando ai contratti collettivi o, in assenza, agli accordi tra le parti. Nella prassi la pausa minima è generalmente di 10 minuti; molti CCNL prevedono pause più lunghe (di solito 30 minuti per la pausa pranzo).

    Pausa retribuita o non retribuita?

    La legge non stabilisce se la pausa debba essere retribuita: è il CCNL o l’accordo aziendale a fissare questa condizione. Esistono due modelli principali: la pausa non retribuita, non conteggiata nell’orario di lavoro (il lavoratore la recupera lavorando più a lungo); e la pausa retribuita (pausa-lavoro), inclusa nell’orario e pagata come tempo lavorativo.

    Cosa fare se il datore non concede la pausa

    Il diritto alla pausa è un diritto soggettivo del lavoratore. Se il datore non la concede in presenza delle condizioni di legge, il lavoratore può segnalare la situazione al sindacato, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La mancata concessione della pausa può costituire un illecito amministrativo e rilevare anche ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – turno di 8 ore senza pausa

    Tizio lavora 8 ore consecutive senza che il datore preveda alcuna pausa. Poiché l’orario supera le 6 ore, Tizio ha diritto a una pausa: può chiederla formalmente. Se il datore la nega, può presentare un esposto all’Ispettorato del Lavoro.

    Caia – pausa di 30 minuti non retribuita

    Il CCNL di Caia prevede 30 minuti di pausa pranzo non retribuita. L’orario contrattuale è 8:00-17:00 ma Caia lavora effettivamente dalle 8:00 alle 16:30, con pausa 12:30-13:00: le ore retribuite sono 8. La pausa non è conteggiata nell’orario di lavoro.

    Sempronio – pausa retribuita secondo il CCNL

    Il CCNL di Sempronio prevede 10 minuti di pausa retribuita a metà mattina. Sempronio può usufruire di questa pausa senza che venga detratta dalla retribuzione: è un diritto contrattuale che il datore non può sopprimere unilateralmente.

    Domande frequenti

    La pausa pranzo è sempre obbligatoria?

    Scatta come diritto del lavoratore quando l’orario giornaliero supera le 6 ore. Per orari inferiori o uguali a 6 ore il datore non è obbligato a concederla, salvo previsioni più favorevoli del CCNL.

    Quanto deve durare la pausa?

    La legge non fissa una durata minima precisa: la stabilisce il CCNL o l’accordo tra le parti. Nella prassi il minimo riconosciuto è 10 minuti; molti contratti prevedono 30 minuti.

    La pausa pranzo è retribuita?

    Dipende dal CCNL: può essere retribuita (pausa-lavoro) o non retribuita. Se non è retribuita, il tempo di pausa non è conteggiato nell’orario di lavoro.

    Il datore può negarmi la pausa?

    No, se l’orario supera le 6 ore il diritto alla pausa è garantito dalla legge. Il datore può organizzarne le modalità, ma non sopprimerla.

    Posso uscire dall'azienda durante la pausa?

    Dipende dalle regole interne e dal CCNL. In genere, se la pausa è non retribuita, il lavoratore è libero di allontanarsi; se è retribuita-pausa-lavoro, le modalità sono fissate dall’azienda.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 88 TULPS – Licenza per l’esercizio delle scommesse

    Art. 88 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

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  • Art. 50 D.Lgs. 141/2024 – Garanzia per l’obbligazione doganale potenziale o esistente

    Art. 50 D.Lgs. 141/2024 – Garanzia per l’obbligazione doganale potenziale o esistente

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.

    2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l’accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell’ammontare dell’accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.