Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Il numero dei contratti a termine è contingentato (di norma entro il 20% degli stabili, salvo diversa previsione del CCNL). Oltre i 12 mesi serve una causale; sono ammesse al massimo 4 proroghe in 24 mesi e gli intervalli di stop&go tra contratti. Matura il diritto di precedenza alle assunzioni a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il tetto di contingentamento e le causali

    Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.

    Il tetto di contingentamento

    Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

    Le causali

    Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.

    Proroghe, rinnovi e precedenza

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
    Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
    Caia — superato il tetto del 20%
    L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Il CCNL può aver fissato una percentuale diversa da quella legale del 20%.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
    Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 7 ter L. 212/2000 – (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.

    2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. ))

  • Art. 7 bis L. 212/2000 – (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

    2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio. ))

  • Art. 44 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni finali e transitorie

    Art. 44 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni finali e transitorie

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

    3. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.

    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.

    6. Per l’anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

    7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l’anno 2015 e a euro 5.510.658 per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

    8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell’ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.

    9. All’ articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».

    10. All’ articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».

    11. Con effetto per l’anno 2015, all’ articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all’ articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell’ articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.». Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, è altresì destinato per l’anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 11-bis. In deroga all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016 e di 117 milioni di euro per l’anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All’onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’ articolo 43, comma 5, e dall’ articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l’anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016 e 117 milioni di euro per l’anno 2017. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198. 11-quinquies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-sexies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-septies. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all’anno 2022, qualora all’esito dell’attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l’INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.

  • Art. 7 L. 212/2000 – Chiarezza e motivazione degli atti

    Art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Chiarezza e motivazione degli atti

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria ((, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,)) sono motivati ((, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova)) e le ragioni giuridiche ((su cui si fonda la decisione)) . Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, ((che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato)) ((lo stesso è)) allegato all'atto che lo richiama ((, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati)) . ((

    1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

    1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

    1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti. ))

    2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 )) .

    4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

  • Art. 6 bis L. 212/2000 – Principio del contraddittorio

    Art. 6 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Principio del contraddittorio

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. (23)

    2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. (23)

    3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)) , su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

    4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

  • Art. 6 L. 212/2000 – Conoscenza degli atti e semplificazione

    Art. 6 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Conoscenza degli atti e semplificazione

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

    2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

    3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

    3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

    3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell' articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

    5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono ((annullabili)) i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. (9)

    5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IÒ. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

  • Ufficio competente imposta successione: casi pratici art. 6 D.Lgs. 346/1990

    Individuare l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di successione sembra un dettaglio burocratico, ma in pratica orienta tutta la corrispondenza con il fisco: dove inviare la dichiarazione, dove chiedere copie conformi, a chi rivolgersi per ravvedimenti, controlli, voltura catastale e rimborsi. L’art. 6 D.Lgs. 346/1990 fissa una regola semplice ma piena di insidie quando la storia anagrafica del defunto si complica.

    Il quadro: cosa dice l’art. 6 in due righe

    La competenza per l’imposta di successione spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza anagrafica. Se il defunto era residente all’estero, vale l’ultima residenza conosciuta in Italia; se questa non è ricostruibile, è competente in via residuale l’ufficio territoriale di Roma (oggi Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale Roma 6 – EUR Torrino). Per le donazioni la competenza segue invece le regole dell’imposta di registro (luogo di registrazione dell’atto). Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha sostituito il vecchio riferimento all’”ufficio del registro” con “ufficio dell’Agenzia delle Entrate”: cambia il nome, non la sostanza.

    Il criterio della residenza: cosa significa davvero

    La residenza rilevante è quella risultante dai registri anagrafici al momento della morte. Non conta il luogo del decesso, né dove si trova la maggior parte dei beni, né dove vivono gli eredi, né dove il defunto era domiciliato di fatto. Conta soltanto il dato anagrafico formale al giorno dell’apertura della successione (art. 456 c.c.). Questo principio dà certezza ma può sorprendere: una persona ricoverata da anni in una RSA fuori regione, ma rimasta iscritta nel Comune d’origine, fa scattare la competenza dell’ufficio del Comune d’origine, non di quello dove è materialmente morta.

    L’ufficio di Roma come regola residuale

    Se il defunto era iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o comunque non aveva più una residenza italiana, occorre verificare l’ultima residenza conosciuta in Italia prima dell’espatrio: di norma è quella indicata nei registri AIRE come Comune di provenienza. Solo se questa è davvero ignota o non ricostruibile si attiva la competenza residuale dell’ufficio di Roma. In pratica, l’AIRE quasi sempre conserva il Comune italiano di iscrizione, quindi il caso “Roma” è meno frequente di quanto si creda.

    Cinque casi pratici

    Caso 1 – Defunto residente a Milano. Tizio muore il 15 marzo a Milano, dove era anagraficamente residente da trent’anni in via Washington. Possedeva un appartamento a Milano, una casa al mare a Sanremo e un conto titoli a Lugano. Gli eredi (la moglie Caia e due figli) vivono uno a Bergamo, uno a Torino e la madre a Milano. La competenza è dell’Ufficio Territoriale di Milano nella cui circoscrizione cade via Washington (Direzione Provinciale I o II di Milano a seconda dello zone code). Né la casa di Sanremo, né i beni in Svizzera, né la residenza degli eredi spostano la competenza. La dichiarazione va presentata telematicamente, ma per istanze, rimborsi e voltura catastale dei beni esteri il punto di contatto resta l’ufficio milanese.

    Caso 2 – Defunto AIRE Lugano, ultima residenza Como. Sempronio si era trasferito a Lugano nel 2010 iscrivendosi all’AIRE; l’ultima residenza italiana prima dell’espatrio era Como, via Milano 22. Muore in Svizzera nel 2026 lasciando un immobile a Como, conti svizzeri e una quota di SRL italiana. Poiché il defunto era residente all’estero, scatta la regola del secondo periodo dell’art. 6: si guarda all’ultima residenza conosciuta in Italia, che il registro AIRE riporta come Como. Competenza dunque dell’Ufficio Territoriale di Como, non di Roma. L’ufficio di Roma sarebbe competente solo se il defunto fosse emigrato in epoca così remota da non avere alcun riscontro italiano (caso raro).

    Caso 3 – Defunto deceduto in viaggio. Caio, residente a Bari, muore durante un viaggio in Sicilia per un infarto in albergo a Palermo. Il decesso viene certificato dall’ASP palermitana. Nessuna rilevanza per la competenza fiscale: il luogo del decesso non sposta nulla. La residenza anagrafica al momento della morte è Bari, dunque competente è l’Ufficio Territoriale di Bari. Il certificato di morte sarà rilasciato a Palermo (Comune dell’evento) e poi trascritto a Bari (Comune di residenza), ma per il fisco l’unico dato che conta è l’iscrizione anagrafica.

    Caso 4 – Eredi residenti in regioni diverse. Mevia muore a Napoli, dove risiedeva da sempre. I tre figli vivono a Trento, Bologna e Catania. Spesso ci si chiede se ciascun erede possa rivolgersi all’ufficio della propria città: la risposta è no. La dichiarazione di successione è unitaria e va presentata all’ufficio della circoscrizione di Napoli, anche se materialmente la presenta uno solo degli eredi per conto di tutti (o un delegato comune, tipicamente un notaio o un CAF). I rapporti successivi – istanze di rimborso, ravvedimenti, comunicazioni – restano centralizzati su Napoli. Gli eredi possono comunque richiedere copie e visure presso qualunque ufficio AdE, ma la “casa madre” del procedimento è una sola.

    Caso 5 – Cambio di residenza poco prima del decesso. Filano, vedovo, vive da decenni a Verona. A novembre si trasferisce dalla figlia a Padova e ufficializza il cambio di residenza in anagrafe il 10 dicembre. Muore il 27 dicembre dello stesso anno. La residenza che conta è quella risultante in anagrafe al 27 dicembre: Padova. Competente è dunque l’Ufficio Territoriale di Padova, non quello di Verona, anche se l’immobile principale e quasi tutti i beni sono ancora a Verona. Attenzione al caso opposto: se il cambio era stato solo richiesto ma non ancora perfezionato dall’anagrafe alla data della morte, la residenza valida resta quella vecchia. In situazioni borderline può essere utile chiedere al Comune un certificato storico di residenza per cristallizzare il dato.

    Quando e come orientarsi

    Individuare l’ufficio competente è un’operazione che chiunque sia coinvolto nella successione può fare senza ricorrere a un professionista fiscale: basta partire dal certificato di residenza storico del defunto (rilasciato dal Comune dell’ultima residenza) e incrociarlo con la mappa delle circoscrizioni dei singoli Uffici Territoriali pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nei Comuni medio-grandi spesso esistono più uffici territoriali con competenza per zone (quartieri o CAP): il dato CAP della residenza è il discrimine.

    Nella prassi familiare il compito è quasi sempre svolto dall’erede più operativo (figlio, coniuge, fratello) oppure dal notaio incaricato della pubblicazione del testamento o dell’atto di accettazione, che già conosce la rete degli uffici e i criteri di assegnazione. In assenza di un notaio, anche un CAF o un patronato è in grado di indirizzare. Per le pratiche più complesse (defunti AIRE, residenze borderline, beni in più giurisdizioni) può essere utile un confronto preliminare con l’ufficio individuato come competente, anche tramite il canale telematico CIVIS, per evitare di scoprire dopo mesi che la dichiarazione era stata indirizzata altrove.

    Sbagliare ufficio non rende invalida la dichiarazione né fa scattare sanzioni automatiche: l’ufficio ricevente trasmette gli atti a quello competente. Però si perdono tempo prezioso e tracciabilità: per questo conviene fissare bene il dato dell’ultima residenza prima di trasmettere.

    Norme di riferimento

    Art. 6 D.Lgs. 346/1990 – competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione di ultima residenza del defunto; residenza estera con ultima residenza conosciuta in Italia; competenza residuale dell’ufficio di Roma; donazioni secondo le regole dell’imposta di registro. Testo riformulato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – obblighi dichiarativi e termini di presentazione della dichiarazione di successione (dodici mesi dall’apertura) presso l’ufficio individuato in base all’art. 6; è la norma operativa che traduce la regola di competenza in adempimento concreto.

    Per il quadro completo si rinvia al testo dell’art. 6 D.Lgs. 346/1990.

    FAQ

    1. Posso presentare la dichiarazione di successione all’ufficio della mia città invece di quella del defunto?
    No. La competenza è ancorata alla residenza del defunto, non a quella degli eredi. Se la invii a un ufficio sbagliato non sei sanzionato in automatico, ma la pratica viene inoltrata d’ufficio a quello competente con possibili ritardi nella liquidazione.

    2. Il defunto è morto in ospedale fuori regione: cambia qualcosa?
    No. Il luogo del decesso è irrilevante. Conta solo la residenza anagrafica risultante al giorno della morte. Anche se il decesso viene certificato dall’ASL della città dove si trovava l’ospedale, per il fisco l’ufficio competente è quello della circoscrizione di residenza.

    3. Mio padre era iscritto AIRE da vent’anni: l’ufficio competente è davvero Roma?
    Non in automatico. Si cerca prima l’ultima residenza conosciuta in Italia, che l’AIRE conserva quasi sempre come Comune italiano di iscrizione. Solo se quel dato è davvero introvabile o se non esiste alcun riscontro italiano (caso raro) si applica la regola residuale dell’ufficio di Roma.

    4. Il defunto aveva cambiato residenza pochi giorni prima di morire: vale la nuova o la vecchia?
    Vale quella formalmente iscritta in anagrafe alla data del decesso. Se il cambio era stato perfezionato, si guarda alla nuova; se era stato solo richiesto ma non ancora registrato, resta valida la vecchia. Un certificato storico di residenza del Comune è lo strumento per chiarire i casi borderline.

    Vedi anche: Aliquote successione, Territorialità imposta successione, Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 5 L. 212/2000 – Informazione del contribuente

    Art. 5 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Informazione del contribuente

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

    2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

  • Art. 4 L. 212/2000 – Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria

    Art. 4 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

  • Art. 3 L. 212/2000 – Efficacia temporale delle norme tributarie

    Art. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Efficacia temporale delle norme tributarie

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

    2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

    3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25))

  • Assemblea di condominio: maggioranze e quorum

    Le decisioni del condominio si prendono in assemblea, ma non basta “alzare la mano”: servono precise maggioranze, calcolate sia per numero di condòmini (teste) sia per millesimi. Le regole sono nell’art. 1136 del codice civile. Capirle è essenziale per sapere se una delibera è valida o impugnabile.

    Prima e seconda convocazione

    L’assemblea si riunisce di norma in due tornate. In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio (666,67 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, più facile da raggiungere, basta che gli intervenuti rappresentino almeno un terzo del valore (333,34 millesimi) e un terzo dei partecipanti.

    Le maggioranze per deliberare

    Per approvare una delibera ordinaria:

    • in prima convocazione serve il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi);
    • in seconda convocazione serve la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore (333,34 millesimi).

    Il calcolo combinato per teste e per millesimi è ciò che spesso genera errori e contestazioni.

    Le maggioranze speciali

    Alcune decisioni richiedono maggioranze più alte:

    • nomina e revoca dell’amministratore, liti attive e passive: maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi;
    • innovazioni (art. 1120): maggioranza degli intervenuti con almeno i due terzi del valore (666,67 millesimi); per alcune innovazioni agevolate (barriere architettoniche, risparmio energetico, sicurezza) è sufficiente la maggioranza con 500 millesimi;
    • modifiche ai criteri convenzionali di riparto o ai diritti dei singoli: di regola unanimità.

    Deleghe e convocazione

    Ogni condòmino può farsi rappresentare con delega scritta; chi possiede più di un quinto dei millesimi non può raccogliere oltre un quinto delle deleghe per testa e per valore. L’avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell’assemblea, con l’ordine del giorno: un vizio nella convocazione può rendere annullabile la delibera.

    Impugnare una delibera

    Se una delibera è annullabile (per esempio per vizi di convocazione o di maggioranza), il condòmino assente, dissenziente o astenuto può impugnarla davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 del codice civile): il termine decorre dalla delibera per chi era presente e dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Le delibere nulle (per esempio con oggetto impossibile o illecito, o lesive di diritti individuali) possono invece essere contestate senza limiti di tempo. Prima di andare in causa è spesso obbligatorio tentare la mediazione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quale maggioranza serve in assemblea di condominio?

    Dipende. In prima convocazione, per le delibere ordinarie, serve la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi; in seconda convocazione la maggioranza con un terzo del valore. Alcune decisioni richiedono maggioranze speciali.

    Entro quando si impugna una delibera condominiale?

    Le delibere annullabili si impugnano entro 30 giorni (dalla delibera per i presenti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti). Le delibere nulle si possono contestare senza limiti di tempo.

    Quanti millesimi servono per nominare l’amministratore?

    La nomina e la revoca dell’amministratore richiedono la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.