Autore: Andrea Marton

  • Art. 85 DPR 230/2000 – Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni

    Art. 85 DPR 230/2000 – Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.

    2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.

    3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

    4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

    5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

    6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.

    7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

    8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.

    9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 17 GDPR – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

    Articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»).

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 43-bis DPR 445/2000 – (Certificazione e documentazione d’impresa)

    Art. 43-bis DPR 445/2000 – (Certificazione e documentazione d’impresa)

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    ((

    1. 1. Lo sportello unico per le attività produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

    2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

    3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

    4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))

  • CCNL Carta e Cartotecnica: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta e Cartotecnica Industria classifica i lavoratori in categorie operaie (dal livello 1 al livello 7) e impiegatizie (dal livello A al livello E), ciascuna con declaratoria specifica. Il passaggio di livello avviene per acquisizione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c. Le cartiere a ciclo continuo presentano profili tecnici di macchina peculiari, distinti da quelli della cartotecnica e del packaging.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Carta e Cartotecnica – Profili tipici
    Livello Area Profilo tipo Autonomia
    7 / E Operaio / Impiegato Conduzione impianti complessi, capo turno; impiegato direttivo Alta autonomia tecnica e gestionale
    6 / D Operaio / Impiegato Operatore senior di macchina continua; impiegato specializzato Autonomia operativa su processo
    5 / C Operaio / Impiegato Aiuto conduttore; impiegato d’ordine qualificato Autonomia su mansioni qualificate
    4 / B Operaio / Impiegato Operaio qualificato cartotecnica; impiegato d’ordine Mansioni qualificate con supervisione
    3 Operaio Operaio comune specializzato Mansioni standardizzate
    2 Operaio Operaio comune Mansioni esecutive
    1 / A Operaio / Impiegato Ausiliario, mansioni elementari; impiegato junior Mansioni elementari di supporto

    La struttura di inquadramento nel settore cartario

    Il CCNL Carta e Cartotecnica Industria si applica alle imprese che producono carta, cartone e manufatti in carta (cartiere), nonche alle aziende di trasformazione cartotecnica e packaging. Le parti firmatarie sono Assocarta per le cartiere industriali, Assografici per la cartotecnica e la trasformazione, e le federazioni sindacali Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.

    Il sistema di inquadramento distingue tra operai (livelli numerici da 1 a 7) e impiegati (livelli letterali da A a E). Ogni livello corrisponde a una declaratoria contrattuale che descrive il grado di complessita tecnica, l’autonomia decisionale e la responsabilita richiesta.

    Il settore e caratterizzato da una forte componente tecnica di processo: nelle cartiere, i profili di conduttore di macchina continua e capo macchina sono figure centrali, con competenze specialistiche nella gestione degli impianti automatizzati e nella qualita della carta prodotta.

    Operai: dal livello 1 al livello 7

    La scala operaia comprende sette livelli:

    • Livello 1: mansioni elementari di supporto (pulizie industriali, movimentazione materiali semplice).
    • Livello 2: operaio comune; esecuzione di operazioni standardizzate con breve addestramento.
    • Livello 3: operaio comune specializzato; acquisizione di una specifica tecnica operativa.
    • Livello 4: operaio qualificato; esecuzione autonoma di operazioni su impianti o su fasi della lavorazione cartotecnica.
    • Livello 5: aiuto conduttore di macchina o operaio con competenze polivalenti su piu impianti.
    • Livello 6: conduttore di impianto complesso, operatore senior di macchina continua in cartiera.
    • Livello 7: capo turno, conduttore responsabile di linea, tecnico di manutenzione specializzato.

    Nelle cartiere a ciclo continuo il livello 6 e 7 operaio coincide spesso con la figura del capo macchina, responsabile dell’intera sezione produttiva durante il turno.

    Impiegati: dal livello A al livello E

    Il ramo impiegatizio prevede cinque livelli:

    • Livello A: impiegato junior in ingresso, mansioni esecutive d’ufficio sotto supervisione continua.
    • Livello B: impiegato d’ordine con autonomia su operazioni ripetitive (contabilita di base, segreteria, logistica).
    • Livello C: impiegato d’ordine qualificato; gestione autonoma di un’area operativa (acquisti, pianificazione produzione, qualita).
    • Livello D: impiegato specializzato o responsabile di funzione operativa (tecnico di laboratorio senior, responsabile manutenzione, controller).
    • Livello E: impiegato direttivo con ampia autonomia e responsabilita su area aziendale strategica; puo coincidere con la qualifica di Quadro laddove prevista dal contratto aziendale.

    Passaggi di livello e art. 2103 c.c.

    Il passaggio al livello superiore avviene quando il lavoratore svolge in modo stabile e continuativo mansioni proprie del livello superiore, ai sensi dell’art. 2103 c.c. riformato dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). La stabilizzazione scatta dopo un periodo minimo previsto dal CCNL (di norma tre mesi continuativi per gli operai, sei mesi per gli impiegati).

    Il CCNL prevede anche forme di polivalenza e polifunzionalita: il lavoratore che acquisisce competenze su piu impianti o su piu fasi del ciclo produttivo puo beneficiare di un’indennita di polivalenza, distinta dall’aumento di livello.

    Il demansionamento e ammesso solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2103 c.c. (ristrutturazione documentata, accordo individuale con assistenza sindacale), con conservazione della retribuzione anteriore.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da livello 5 a livello 6
    Tizio e aiuto conduttore (livello 5) in una cartiera. Da sei mesi conduce in autonomia la macchina continua durante il turno notturno in sostituzione del titolare assente. Raggiunta la soglia contrattuale, l’azienda e tenuta a riconoscere il passaggio al livello 6 con aumento tabellare di circa 130 euro lordi mensili indicativi.
    Caia – Impiegata livello C promossa a livello D
    Caia gestisce in autonomia la pianificazione della produzione (livello C). Le vengono affidate stabilmente anche la gestione del laboratorio qualita e il coordinamento di due tecnici. Il CCNL prevede il passaggio al livello D per acquisizione di responsabilita di funzione operativa con coordinamento. Caia ottiene il riconoscimento dopo sei mesi di svolgimento stabile delle nuove mansioni.
    Sempronio – Indennita di polivalenza
    Sempronio e operaio di livello 4 nella sezione cartotecnica. L’azienda lo forma su tre diverse linee di trasformazione e lo impiega su tutte in rotazione. Non superando la soglia per il livello 5, il CCNL riconosce l’indennita di polivalenza prevista dall’accordo aziendale, pari a circa 40 euro lordi mensili aggiuntivi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Carta e Cartotecnica?
    Sette livelli operai (da 1 a 7) e cinque livelli impiegatizi (da A a E). Ogni livello ha una declaratoria contrattuale specifica.
    Chi firma il CCNL Carta e Cartotecnica?
    Sul fronte datoriale Assocarta (cartiere) e Assografici (cartotecnica/trasformazione); sul fronte sindacale Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.
    Quando scatta il passaggio di livello?
    Dopo lo svolgimento stabile di mansioni superiori per il periodo minimo contrattuale (tre mesi per operai, sei per impiegati), ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    Cos'e l'indennita di polivalenza?
    Un compenso aggiuntivo riconosciuto al lavoratore formato e impiegato stabilmente su piu impianti o fasi produttive, distinto dall’aumento di livello.
    Il CCNL si applica anche al packaging?
    Si: si applica alle aziende di trasformazione cartotecnica e packaging in carta, oltre alle cartiere propriamente dette, purche aderenti ad Assografici o Assocarta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pubblici Esercizi: welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’adesione al fondo pensione complementare Fon.Te e al fondo di assistenza sanitaria integrativa Est. Il datore versa contributi mensili a entrambi i fondi per ogni dipendente, indipendentemente dall’adesione individuale al fondo pensione. Le coperture sanitarie Est includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri e grandi interventi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Contributi welfare contrattuale CCNL Pubblici Esercizi 2026
    Fondo Contributo datore Contributo lavoratore Periodicità
    Fon.Te (previdenza complementare) ~0,55% retribuzione utile ~0,55% retribuzione utile (se aderisce) Mensile
    Fon.Te (TFR conferito) TFR mensile maturando (se aderisce) Mensile
    Est (assistenza sanitaria) ~10,00 € mensili ~3,00 € mensili (trattenuta in busta) Mensile
    Formazione continua (For.Te / ente bilaterale) ~0,10% retribuzione Mensile

    Importi indicativi aggiornati a maggio 2026; verificare le delibere aggiornate di Fon.Te ed Est. Il mancato versamento da parte del datore è inadempimento contrattuale perseguibile dall’Inps e dai sindacati.

    Fon.Te: il fondo pensione del settore

    Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale di riferimento per i lavoratori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, inclusi i pubblici esercizi. È istituito da Confcommercio con le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL.

    L’adesione a Fon.Te è volontaria per il lavoratore, ma il datore è comunque tenuto a versare il contributo datoriale a favore dei lavoratori che aderiscono. Chi aderisce ottiene:

    • Contributo del datore pari a circa lo 0,55% della retribuzione utile;
    • Contributo personale dello 0,55% trattenuto in busta paga;
    • Possibilità di conferire anche il TFR maturando (totale o parziale);
    • Deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 5.164,57 € annui.

    Chi non aderisce a Fon.Te mantiene il TFR in azienda (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o lo conferisce al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con 50+ dipendenti).

    Est: l'assistenza sanitaria integrativa

    Est (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) gestisce le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi. Il datore versa circa 10 € mensili per ogni dipendente; il lavoratore contribuisce con circa 3 € mensili trattenuti in busta paga.

    Le prestazioni coperte da Est includono:

    • Visite specialistiche: rimborso parziale o totale per visite non urgenti;
    • Odontoiatria: cure conservative, protesi, ortodonzia (con massimali annui);
    • Ricoveri ospedalieri: integrazione al ticket o alla quota non coperta dal SSN;
    • Grandi interventi chirurgici: contributo fino a importi significativi per interventi programmati;
    • Ticket specialistici e diagnostica: rimborso del ticket pagato dal lavoratore.

    Le prestazioni sono erogate tramite strutture convenzionate oppure in forma di rimborso per cure effettuate fuori convenzione (con massimali ridotti). L’iscrizione è automatica per tutti i lavoratori coperti dal CCNL.

    Enti bilaterali di settore: EBNT e FIPE

    Il sistema di welfare del settore è completato dagli enti bilaterali territoriali (EBNT provinciali e regionali) che erogano prestazioni integrative di welfare:

    • Contributi per maternità e paternità oltre la copertura legale;
    • Sussidi per malattia prolungata;
    • Borse di studio per i figli dei lavoratori;
    • Contributi per spese funebri;
    • Finanziamento della formazione continua (corsi HACCP, lingue straniere, sicurezza).

    Le imprese che non versano i contributi agli enti bilaterali non possono accedere ai fondi pubblici di formazione (es. cassa integrazione in deroga) e possono essere oggetto di vertenze sindacali.

    Come verificare e far valere le prestazioni

    Il lavoratore che intende fruire delle prestazioni sanitarie Est deve:

    1. Verificare l’iscrizione al fondo (il datore è obbligato a iscrivere tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto superiore a 3 mesi);
    2. Presentare la domanda di rimborso tramite il portale Est o l’app dedicata, allegando le ricevute di pagamento;
    3. Attendere i tempi di liquidazione (di norma 30-60 giorni dalla domanda completa).

    Se il datore non ha versato i contributi Est, il lavoratore può chiedere il versamento arretrato con le stesse procedure previste per i contributi Inps omessi. I contributi non versati producono comunque il diritto alle prestazioni nei confronti dell’ente bilaterale, che si rivale sul datore inadempiente.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Fon.Te con TFR
    Tizio (3° livello, 1.600 € lordi mensili) aderisce a Fon.Te e conferisce il TFR maturando. Ogni mese: datore versa 0,55% × 1.600 = 8,80 €; Tizio versa 0,55% × 1.600 = 8,80 €; TFR conferito ~83 € (1.600 / 13,5). Contributo mensile totale al fondo: ~100,60 €. In 20 anni con rendimento medio del 3%, stima montante ~35.000-40.000 €.
    Caia – Rimborso odontoiatrico Est
    Caia deve fare una protesi dentale da 1.800 €. Est copre fino all’80% delle spese odontoiatriche con massimale annuo di 1.200 €. Rimborso Est: 1.200 €. Costo residuo: 600 €. Senza Est avrebbe pagato intero. La domanda va presentata entro 180 giorni dalla fattura allegando piano di cure e ricevute di pagamento.
    Sempronio – Datore inadempiente su Est
    Sempronio scopre che il datore non ha versato i contributi Est per 18 mesi. Ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute come se fosse stato iscritto. Può presentare reclamo a Est allegando i cedolini privi di trattenuta, la documentazione delle spese e la prova del rapporto di lavoro. Est recupera dal datore le somme arretrate.

    Domande frequenti

    L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
    No, è volontaria per il lavoratore. Tuttavia, chi aderisce riceve il contributo datoriale aggiuntivo (circa 0,55% della retribuzione) che altrimenti non spetta. È fortemente conveniente aderire almeno per ricevere il contributo del datore.
    Il fondo Est copre le spese dentistiche?
    Sì, Est copre le cure odontoiatriche (conservative, protesi, ortodonzia) fino a massimali annui. La percentuale di rimborso varia dal 70% all’80% secondo il tipo di prestazione e la struttura (convenzionata o non convenzionata).
    Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
    No. La posizione previdenziale Fon.Te è individuale e portabile: puoi continuare a versare volontariamente o trasferire la posizione a un altro fondo complementare. Il capitale accumulato rimane tuo.
    Il datore può non iscrivermi a Est?
    No. L’iscrizione a Est è obbligatoria per tutti i lavoratori coperti dal CCNL Pubblici Esercizi con contratto superiore a 3 mesi. Il mancato versamento è inadempimento contrattuale.
    I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
    Sì, i contributi versati a fondi pensione complementari (quota lavoratore e, in alcuni casi, anche quella datoriale) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 € annui.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 185 TUIR: Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

    Art. 185 TUIR: Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

    Art. 185 TUIRTerreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici. (N.D.R.: ex art. 129. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 13, comma 2, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 13

    “1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale e’ determinato
    in misura pari a quella del canone di affitto.
    2. In deroga all’articolo 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile e’ determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e’ elevata al 25 per cento.”

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  • Art. 88 DPR 230/2000 – Trattamento del dimittendo

    Art. 88 DPR 230/2000 – Trattamento del dimittendo

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.

    2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.

  • Art. 96 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con l’ABE e l’ESMA

    Art. 96 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con l’ABE e l’ESMA

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti collaborano strettamente con l’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e con l’ABE in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Esse si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente capo e dei capi 2 e 3 del presente titolo.

    2. Le autorità competenti forniscono senza ritardo all’ABE e all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ABE e l’ESMA. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 69 GDPR – Indipendenza

    Articolo 69 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Indipendenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 77 RD 12/1941 – Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

    Art. 77 RD 12/1941 – Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze. Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

  • Art. 83 CTS – Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

    Art. 83 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

    2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. ((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare)) . Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e

    2. ((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1))

    4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

    5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 )) .

  • CCNL Consorzi di Bonifica: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Dal capo operaio idraulico all’impiegato direttivo, passando per l’operaio di impianto e il Quadro: ecco come funziona l’inquadramento nei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.

    In sintesi

    Il CCNL Consorzi di Bonifica articola il personale in cinque aree (AQ, A, B, C, D) con parametri da 100 a 187. Gli operai idraulici e manutentori rientrano nelle aree C e D; gli impiegati tecnici e amministrativi nelle aree A e B; i Quadri (direttivi con autonomia gestionale) nell’area AQ. La permanenza nell’area condiziona il parametro e quindi la retribuzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI (datoriale) · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Dipendenti di Consorzi di Bonifica, Miglioramento Fondiario, Irrigazione e Idraulica Agraria

    Tabella riepilogativa delle aree di inquadramento

    Struttura delle aree e dei parametri – CCNL Consorzi di Bonifica (testo 2023, aggiornato 2025)
    Area Parametro Condizione Profili principali
    AQ 187 / 185 Settore complesso / semplice, ≥6 anni Quadro dirigenziale (direzione di settore con autonomia)
    AQ 164 / 162 Settore complesso / semplice, <6 anni Quadro in formazione ruolo
    A 184 ≥6 anni nell’area Impiegato direttivo (funzioni di concetto ad alto livello)
    A 170 (nuovo) Posizione senior Tecnico/amministrativo con esperienza specialistica
    A 159 / 157 ≥6 anni / standard Personale tecnico-amministrativo generale
    A 135 / 134 <6 anni Impiegato di concetto in formazione ruolo
    B 132 ≥2 anni nell’area Impiegato esecutivo senior, Capo operaio, Elettromeccanico impiantista, Operaio polivalente senior
    B 128 <2 anni nell’area Impiegato esecutivo, Operaio polivalente junior
    C 127 ≥2 anni nell’area Operaio specializzato (manutenzione impianti, canali, manufatti)
    C 122 (nuovo) >1 anno Operaio specializzato in formazione
    C 118 Primo anno Operaio specializzato nuovo assunto
    D 117 (nuovo) Specializzato impianti / videoscrittura Operaio su impianti specifici, addetto elaborazione dati
    D 116 / 115 Varie condizioni Operaio specializzato impianti senior, Conducente
    D 107 Standard Operaio qualificato, Personale ausiliario
    D 104 / 100 ≥12 mesi / nuovo assunto Operaio comune (non richiede formazione tecnica specifica)

    Il CCNL del 23 maggio 2023 ha introdotto tre nuovi profili con parametri 170 (area A), 122 (area C) e 117 (area D) per rispecchiare meglio la varietà delle mansioni consortili. Il passaggio da <6 anni a ≥6 anni (area A) è stato portato a 6 anni (da 7) a partire dal 1° gennaio 2025.

    Area AQ – I Quadri

    I Quadri sono lavoratori che, pur non rivestendo la qualifica di dirigente, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’ente consortile. La legge 13 maggio 1985, n. 190 attribuisce ai Quadri alcune tutele specifiche:

    • Diritto alla formazione professionale e all’aggiornamento.
    • Obbligo del datore di stipulare polizza assicurativa professionale per i rischi di responsabilità civile derivanti dall’esercizio delle funzioni.
    • Tutele in caso di trasferimento: il Quadro ha diritto a un preavviso adeguato.

    Il CCNL distingue tra Quadro di settore complesso (dirige un’area organizzativa ad ampio raggio, es. tutto il settore tecnico o amministrativo di un consorzio di medie dimensioni) e Quadro di settore semplice (responsabilità su una sotto-unità organizzativa).

    Area A – Personale di concetto e direttivo

    L’area A raccoglie impiegati con funzioni di concetto, iniziativa e autonomia operativa. Vi rientrano tipicamente:

    • Impiegati direttivi (par. 184, ≥6 anni): coordinano il lavoro di altri impiegati o di uffici interi, con potere di firma o di rappresentanza dell’ente su specifici atti.
    • Tecnici specialistici (par. 170, nuovo profilo 2023): ingegneri, agronomi, geologi con mansioni di progettazione idraulica, gestione opere, monitoraggio ambientale.
    • Personale tecnico-amministrativo (par. 157-159): contabili, segretari, addetti agli appalti, responsabili procedure informatiche.

    Il passaggio al parametro più alto avviene dopo 6 anni di permanenza continuativa nella posizione (ridotto da 7 anni dal 1° gennaio 2025). In caso di promozione, il lavoratore mantiene il trattamento economico più favorevole.

    Area B – Impiegati esecutivi, capi operai, operai polivalenti

    L’area B è la più eterogenea: comprende sia personale impiegatizio (area esecutiva) sia personale operaio con funzioni di coordinamento o di elevata specializzazione tecnica su impianti:

    • Impiegati esecutivi: svolgono compiti a carattere applicativo (protocollazione, inserimento dati, tenuta registri, cassa, front-office con gli utenti consortili).
    • Capi operai (par. 132): coordinano squadre di operai nella manutenzione di canali, manufatti idraulici o impianti di sollevamento. Hanno diritto all’indennità di funzione di 80 € mensili (14 mensilità).
    • Elettromeccanici impiantisti (par. 132): gestiscono la manutenzione elettrica e meccanica degli impianti idrovori, delle stazioni di pompaggio e delle opere speciali.
    • Operai polivalenti (par. 128-132): figure ibride con competenze in più settori (idraulica, elettrotecnica, meccanica), capaci di operare su diversi tipi di impianto consortile.

    Aree C e D – Gli operai: idraulici, specializzati e comuni

    Le aree C e D raggruppano la grande maggioranza della forza lavoro operaia dei consorzi, con mansioni che spaziano dalla custodia e manutenzione degli impianti all’esecuzione di lavori manuali:

    • Operai specializzati (area C): addetti alla custodia, esercizio e manutenzione delle opere idrauliche (idrovore, canali, cateratte, sifoni, impianti di irrigazione) con preparazione tecnica acquisita attraverso formazione pratica prolungata. Operano spesso in reperibilità per interventi urgenti in caso di piena o emergenza idraulica.
    • Operai su impianti specifici (par. 117, area D): nuovo profilo introdotto nel 2023 per chi opera su impianti tecnici particolari (es. impianti di trattamento acque, sistemi di controllo remoto).
    • Conducenti (par. 115, area D): autisti di mezzi pesanti o di sollevamento (escavatori, ruspe, autocarri) impiegati nella manutenzione delle opere consortili.
    • Operai qualificati e ausiliari (par. 107, area D): svolgono lavori di manutenzione ordinaria non richiedente preparazione tecnica specialistica (taglio erba arginale, pulitura canali, movimenti terra).
    • Operai comuni (par. 100-104, area D): mansioni di supporto non qualificate; il parametro sale da 100 a 104 dopo 12 mesi cumulativi di lavoro.

    La specificità del lavoro consortile: stagionalità e reperibilità

    Il settore dei consorzi di bonifica ha due caratteristiche che influenzano l’inquadramento e le condizioni di lavoro:

    1. Stagionalità: le attività di irrigazione si concentrano nei mesi estivi (campagna irrigua), mentre la manutenzione straordinaria degli impianti avviene prevalentemente in autunno-inverno. Il CCNL prevede la figura del lavoratore stagionale (assunto a ore per la durata della campagna), distinto dal dipendente a tempo indeterminato.
    2. Reperibilità per emergenze idrauliche: gli operai di area C e B possono essere chiamati in reperibilità anche per singole giornate, ma non oltre 6 giorni consecutivi, salvo nel periodo di esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori. Il consorzio è tenuto a informare preventivamente le RSA/RSU dei turni di reperibilità e a fornire ai lavoratori un recapito per essere rintracciati.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune che avanza ad area C
    Tizio è assunto come operaio comune (par. 100, area D) per la manutenzione degli argini. Dopo 12 mesi il suo parametro sale a 104 (automaticamente). Dopo 3 anni, avendo acquisito competenza specifica sulla conduzione di un impianto idrovoro e avendo frequentato un corso di formazione, il consorzio lo inquadra come operaio specializzato di area C (par. 118 nel primo anno, poi 122 dopo un anno e 127 dopo due anni). Il passaggio è documentato da una lettera di modifica del contratto individuale.
    Caio – Elettromeccanico impiantista che diventa capo operaio
    Caio è elettromeccanico impiantista di area B (par. 128) da 18 mesi. Al raggiungimento dei 24 mesi il suo parametro passa automaticamente a 132. Viene poi nominato capo operaio della squadra di manutenzione meccanica: mantiene il parametro 132 ma inizia a percepire l’indennità di funzione di 80 € mensili per 14 mensilità, pari a 1.120 € annui aggiuntivi.
    Sempronia – Impiegata tecnica in percorso verso il parametro 170
    Sempronia è ingegnera idraulica assunta come impiegata di area A (par. 134). Lavora nel settore progettazione interventi di bonifica. Il rinnovo 2023 ha introdotto il parametro 170 come nuova posizione intermedia per il personale tecnico con esperienza specialistica. Il consorzio, valutando le mansioni effettivamente svolte, la inquadra al parametro 170 anziché attendere i 6 anni per il parametro 157, con un beneficio retributivo immediato di circa 197 € mensili.

    Domande frequenti

    Quante aree di inquadramento prevede il CCNL Consorzi di Bonifica?
    Il CCNL prevede cinque aree: AQ (Quadri), A (impiegati di concetto e direttivi), B (impiegati esecutivi, capi operai e operai polivalenti), C (operai specializzati), D (operai qualificati, comuni e personale ausiliario). A ciascuna area corrispondono uno o più parametri retributivi.
    Chi sono gli operai idraulici e in quale area rientrano?
    Gli operai addetti alla custodia, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (idrovore, canali, manufatti idraulici) rientrano principalmente nelle aree C (operai specializzati) e D (operai qualificati e comuni). L’acquisizione di competenze tecniche specifiche sugli impianti consente il passaggio all’area B (operai polivalenti).
    Come si passa di area nel CCNL Consorzi di Bonifica?
    Il passaggio di area avviene quando il lavoratore viene adibito stabilmente a mansioni superiori. Dal 2025 il tempo di permanenza necessario per passare al parametro più alto all’interno dell’area A si è ridotto da 7 a 6 anni. Nei casi di promozione, il lavoratore mantiene il trattamento economico più favorevole.
    Cosa sono i Quadri nel CCNL Consorzi di Bonifica?
    I Quadri (area AQ) sono i lavoratori che dirigono un settore organizzativo, semplice o complesso, con autonomia decisionale e responsabilità verso l’ente consortile. Godono delle tutele della legge 13 maggio 1985, n. 190 (diritto alla formazione, all’aggiornamento, assicurazione professionale) oltre alle tutele CCNL.
    Cosa si intende per operaio polivalente?
    L’operaio polivalente di area B è un profilo che combina competenze di manutenzione idraulica, elettromeccanica e gestione impianti. Il CCNL lo prevede come livello B con parametro 128 (nei primi due anni) e 132 (dopo due anni). È una figura intermedia tra il semplice operaio specializzato e il capo operaio.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.