Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 10 bis L. 212/2000 – (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

    Art. 10 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

    2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

    3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

    4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. ((

    5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. ))

    6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23)

    7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (23)

    8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma

    6. (23)

    9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e

    2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma

    3. (23)

    10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e, successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (23)

    11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. (23)

    12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

    13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. (23)

  • Art. 10 L. 212/2000 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del co…

    Art. 10 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

    In vigore dal 01/08/2000

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. ((Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.)) ((22))

    3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

  • Accertamento imposte sostitutive: casi pratici comma 12 LB 2026

    Il comma 12 LB 2026 chiude il pacchetto delle imposte sostitutive su premi e tredicesime introducendo una clausola di rinvio: per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso delle imposte sostitutive previste ai commi 7, 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di IRPEF. La norma non disegna un sistema autonomo: aggancia il prelievo agevolato alla cassetta degli attrezzi già collaudata dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con i limiti tipici delle clausole di rinvio.

    Quadro normativo: una clausola di rinvio, non un regime separato

    Il legislatore della legge di bilancio 2026 ha scelto la tecnica del rinvio per ragioni di economia normativa. Le imposte sostitutive sulle componenti aggiuntive di retribuzione (premi di risultato, tredicesime, lavoro notturno e festivo dei dipendenti del comparto turistico-ricettivo) restano imposte sul reddito per natura: cambiano l’aliquota e la modalità di calcolo, ma non la fonte economica. Per questo motivo, per le fasi patologiche del rapporto tributario, il comma 12 rinvia in blocco alle norme IRPEF.

    Le disposizioni richiamate sono principalmente quelle del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (sanzioni amministrative tributarie) e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario). Il limite della compatibilità serve a evitare cortocircuiti: laddove la disciplina IRPEF presuppone meccanismi (per esempio la progressività per scaglioni o le detrazioni per lavoro dipendente) che con la sostitutiva non hanno senso, le relative norme non si applicano.

    La clausola “in quanto compatibili”: cosa significa in concreto

    La formula non è di stile. Significa che il contribuente o il sostituto d’imposta che riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate riferito a una sostitutiva del comma 7, 10 o 11 deve sempre porsi due domande: prima, quale norma IRPEF sarebbe applicabile alla fattispecie; poi, se quella norma è compatibile con la natura proporzionale e definitiva del prelievo sostitutivo. Sono compatibili, di regola, le norme su termini di decadenza, motivazione dell’avviso, contraddittorio preventivo, riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ravvedimento operoso. Sono spesso incompatibili le norme che presuppongono il cumulo con altri redditi (perché la sostitutiva, per definizione, esce dalla base imponibile ordinaria).

    I limiti applicativi della disciplina IRPEF

    Tre sono i terreni in cui la compatibilità va testata con attenzione. Primo: la base imponibile. Eventuali rettifiche dell’AdE non possono trascinare nell’imponibile sostitutivo costi o oneri deducibili pensati per il reddito complessivo IRPEF. Secondo: le aliquote. La sostitutiva è proporzionale; in sede di accertamento non si applica la progressività, ma l’aliquota fissa di legge sull’importo recuperato. Terzo: le detrazioni. Le detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e oneri non spettano sulla sostitutiva, perché sono strutturalmente legate all’IRPEF ordinaria. Su questi punti la clausola di rinvio è soft, non hard.

    Caso 1 – Avviso di accertamento sulla sostitutiva sulla tredicesima

    Il sostituto d’imposta di una società del comparto ricettivo applica per errore l’aliquota sostitutiva del 5% prevista dal comma 11 a una mensilità aggiuntiva che non rientra nel perimetro normativo (per esempio una quattordicesima contrattuale). L’AdE notifica al datore di lavoro un avviso di accertamento ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 con cui recupera la differenza fra l’aliquota sostitutiva applicata e la tassazione IRPEF ordinaria che sarebbe spettata. L’atto deve essere motivato in fatto e diritto e notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto. Il rinvio del comma 12 rende pienamente applicabile la disciplina IRPEF sui termini di decadenza, sulla motivazione e sull’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ove previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.

    Caso 2 – Contenzioso davanti alla Corte di giustizia tributaria

    Un contribuente impugna l’avviso ricevuto dal sostituto sostenendo che la mensilità contestata rientri nella nozione di tredicesima rilevante ai fini del comma 11. Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, secondo le regole del D.Lgs. 546/1992 richiamato dal comma 12. Le fasi processuali (mediazione fino alla soglia rilevante, sospensione cautelare, udienza pubblica, deposito sentenza) seguono la disciplina ordinaria del processo tributario: la natura sostitutiva del tributo non incide sui ritmi processuali, né sul regime delle spese di lite.

    Caso 3 – Iscrizione a ruolo e riscossione frazionata

    Se il contribuente non paga la maggiore imposta sostitutiva recuperata con l’avviso e non ottiene la sospensione, l’AdE procede all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio. In pendenza di giudizio di primo grado, ai sensi del rinvio operato dal comma 12 alle norme IRPEF, è iscrivibile a ruolo un terzo delle maggiori imposte accertate. Dopo la sentenza di primo grado favorevole all’AdE, la quota iscrivibile cresce secondo i meccanismi del D.P.R. 602/1973. La cartella esattoriale è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria per vizi propri.

    Caso 4 – Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

    Il sostituto d’imposta che omette di dichiarare nella propria dichiarazione (modello 770 o equivalente) le ritenute a titolo di imposta sostitutiva versate o dovute incorre nelle sanzioni del D.Lgs. 471/1997 così come modulate per la materia delle imposte sui redditi, rese applicabili dalla clausola del comma 12. In caso di infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa proporzionale colpisce la maggiore imposta sostitutiva non dichiarata; in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è più gravosa e parte dal minimo fisso, salvo riduzione se la dichiarazione tardiva è presentata entro 90 giorni.

    Caso 5 – Ravvedimento operoso sulla sostitutiva

    Il sostituto d’imposta si accorge di non aver versato per tempo l’imposta sostitutiva del comma 11 trattenuta sulla tredicesima erogata a un dipendente. Può regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, applicabile in forza del rinvio del comma 12. Il versamento integrativo include imposta, interessi legali calcolati pro die e sanzione ridotta in misura graduata in base al tempo trascorso (un decimo del minimo entro 30 giorni, un nono entro 90 giorni, un ottavo entro un anno, e così via). Il ravvedimento è precluso solo dopo la notifica di un atto di liquidazione o accertamento.

    Quando e come orientarsi

    Davanti a un atto AdE che riguarda una imposta sostitutiva di cui ai commi 7, 10 o 11, il primo passo per il contribuente o per il sostituto è verificare quale norma IRPEF il funzionario ha applicato in concreto e se quella norma è compatibile con la natura proporzionale e separata del prelievo. La lettura combinata dell’avviso con il rinvio del comma 12 consente di individuare subito i punti deboli della motivazione: aliquota progressiva applicata al posto della sostitutiva, recupero di detrazioni mai spettanti, applicazione di norme antielusive pensate per l’imponibile complessivo.

    Termini di decadenza, ravvedimento, contraddittorio, riscossione frazionata e processo tributario seguono invece il binario ordinario IRPEF: chi si trova a gestire la fase contenziosa può muoversi con sicurezza usando gli istituti già conosciuti, senza dover ricostruire un sistema autonomo. La clausola di rinvio è pensata proprio per questo: evitare incertezze e dare al contribuente e al sostituto le stesse garanzie procedimentali e processuali dell’IRPEF.

    Norme di riferimento

    • Art. 1, comma 12, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) – clausola di rinvio per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso delle imposte sostitutive dei commi 7, 10 e 11.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 – sanzioni amministrative tributarie e principi generali.
    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – disciplina del processo tributario davanti alle Corti di giustizia tributaria.

    Domande frequenti

    Le sanzioni IRPEF si applicano in modo identico anche alle imposte sostitutive del comma 11?

    Si applicano nella struttura (omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, omesso versamento) ma con il limite della compatibilità: la base di calcolo è la maggiore imposta sostitutiva non dichiarata o non versata, non il differenziale IRPEF teorico, perché il tributo dovuto resta quello proporzionale.

    Posso usare il ravvedimento operoso anche per la sostitutiva sulla tredicesima del comma 11?

    Sì. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 è richiamato in via generale dal rinvio del comma 12 ed è pienamente compatibile con la natura della sostitutiva. Il contribuente o il sostituto può ravvedersi finché non riceve un atto di liquidazione, accertamento o una comunicazione di irregolarità conseguente al controllo automatizzato.

    Il contenzioso sulla sostitutiva può arrivare in Cassazione?

    Sì. Il rinvio del comma 12 al D.Lgs. 546/1992 implica che il giudizio segue i tre gradi del processo tributario: Corte di giustizia tributaria di primo grado, Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ricorso per cassazione nei limiti dei vizi denunciabili dall’art. 360 c.p.c.

    Cosa significa esattamente “in quanto compatibili” nella clausola di rinvio?

    Significa che le norme IRPEF si applicano alla sostitutiva solo dove non contraddicono la struttura del prelievo. Le regole su termini, motivazione, contraddittorio, riscossione frazionata, sanzioni e processo si applicano integralmente; le regole su progressività, detrazioni e cumulo con altri redditi sono di regola incompatibili e non si applicano.

  • Art. 9 ter L. 212/2000 – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    Art. 9 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

    2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))

  • Art. 9 bis L. 212/2000 – (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    Art. 9 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))

  • Art. 9 L. 212/2000 – Rimessione in termini

    Art. 9 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Rimessione in termini

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. ((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall' articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 ))

  • Art. 8 L. 212/2000 – Tutela dell’integrità patrimoniale

    Art. 8 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Tutela dell’integrità patrimoniale

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. (15) (21)

    2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

    3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile .

    4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

    5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti ((, incluse le scritture contabili)) , stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione ((o utilizzazione)) . ((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.))

    6. Con decreto del Ministro ((dell'economia e)) delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((…)) sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

    7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall' articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

    8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

  • Art. 7 sexies L. 212/2000 – (Vizi delle notificazioni)

    Art. 7 sexies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Vizi delle notificazioni)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, semprechè l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

    2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati. ))

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente è uno dei contratti che prevede 14 mensilità: oltre alla retribuzione mensile ordinaria, i lavoratori percepiscono due mensilità aggiuntive nel corso dell’anno. A queste si aggiungono eventuali premi di risultato aziendali e l’Elemento Retributivo di Garanzia (ERG) per le aziende prive di contrattazione di secondo livello.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno). Entrambe sono pari a una mensilità intera e maturano per dodicesimi. L’ERG (Elemento Retributivo di Garanzia) è riconosciuto ai lavoratori in assenza di accordi di secondo livello. Tredicesima e quattordicesima concorrono alla base di calcolo del TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    CCNL 6 ottobre 2022, art. dedicati a tredicesima, quattordicesima e ERG
    Mensilità totali
    14 (12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Istituto Scadenza pagamento Importo Note
    Tredicesima (gratifica natalizia) Dicembre 1 mensilità intera (o proporzionale) Matura per dodicesimi; entra nel TFR
    Quattordicesima Giugno 1 mensilità intera (o proporzionale) Matura per dodicesimi; entra nel TFR
    ERG (Elemento Retributivo di Garanzia) Ottobre (di norma) Importo stabilito dal CCNL Solo per aziende senza contrattazione di 2° livello
    Premio di risultato aziendale Definita dall’accordo aziendale Variabile per azienda Negoziato a livello aziendale/territoriale

    La tredicesima: cos’è e come si calcola

    La tredicesima (o gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva erogata entro il mese di dicembre. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria in godimento al momento dell’erogazione, comprendente:

    • il minimo tabellare;
    • la contingenza;
    • l’EDR base;
    • gli scatti di anzianità maturati;
    • gli eventuali superminimi individuali non assorbibili.

    La tredicesima matura per dodicesimi: per ogni mese di servizio prestato nell’anno matura un dodicesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero. In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, al lavoratore viene liquidata la quota di tredicesima maturata fino alla data di uscita.

    La quattordicesima: specificità del settore

    La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva prevista dal CCNL Noleggio Autobus con Conducente, pagata entro il mese di giugno. Nel settore del noleggio turistico, il pagamento a giugno coincide con l’avvio dell’alta stagione estiva, permettendo ai lavoratori di disporre di una entrata aggiuntiva proprio nei mesi di maggiore attività.

    Come la tredicesima, anche la quattordicesima matura per dodicesimi e concorre alla base di calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto), secondo le regole dell’art. 2120 del codice civile.

    L’ERG: Elemento Retributivo di Garanzia

    Il CCNL prevede un meccanismo di garanzia per i lavoratori dipendenti da aziende che non hanno sottoscritto accordi di secondo livello (contrattazione aziendale o territoriale) entro i termini stabiliti. In questi casi, al lavoratore viene riconosciuto un Elemento Retributivo di Garanzia (ERG), il cui importo è definito dal CCNL.

    L’ERG:

    • è erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione con specifici requisiti di anzianità;
    • non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali;
    • non entra nella base di calcolo di TFR, tredicesima, quattordicesima e contributi previdenziali (salvo specifica previsione contrattuale).

    L’ERG è strutturalmente diverso dall’EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione) introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025. L’EDR 2025 è parte integrante della retribuzione mensile e si applica a tutti i lavoratori; l’ERG è un elemento di garanzia residuale per le aziende senza second level bargaining.

    Il premio di risultato aziendale

    Il premio di risultato è uno strumento di contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale). Non è garantito da tutti i lavoratori del settore: dipende dall’esistenza di un accordo specifico tra l’impresa e le rappresentanze sindacali. Nelle imprese con accordo di secondo livello, il premio viene erogato secondo i parametri e le scadenze stabilite dall’accordo medesimo (tipicamente una volta all’anno).

    I premi di risultato negoziati beneficiano, dal lato del lavoratore, di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10% fino a 3.000 € lordi annui, ai sensi delle vigenti leggi di bilancio) a determinate condizioni.

    Casi pratici

    Tizio – Autista B2, calcolo della quattordicesima a giugno
    Tizio è autista B2 con retribuzione ordinaria mensile di 1.935 € lordi (TEC luglio 2025 + EDR 2025). A giugno riceve la quattordicesima pari a 1.935 € lordi. Questa viene assoggettata a IRPEF come la retribuzione ordinaria. Contestualmente, la quattordicesima contribuisce alla base di calcolo del TFR: l’azienda accantona il rateo aggiuntivo del 6,91% della quattordicesima.
    Caia – Assunta a luglio, calcolo della tredicesima proporzionale
    Caia viene assunta il 1° luglio 2025 al livello C1. A dicembre matura una tredicesima proporzionale: 6 mesi su 12, pari al 50% della mensilità ordinaria. Con un TEC di 1.809 €, la tredicesima proporzionale è di circa 905 € lordi. Non percepisce nulla a giugno 2025 (la quattordicesima matura da luglio in poi, quindi a giugno 2026 riceverà la quattordicesima maturata da luglio 2025 a giugno 2026).
    Sempronio – Azienda senza accordo di secondo livello, ERG
    L’azienda di Sempronio non ha sottoscritto alcun accordo di contrattazione aziendale entro i termini previsti dal CCNL. Sempronio ha diritto all’ERG nella misura stabilita dal contratto nazionale, erogato di norma a ottobre. L’ERG non sostituisce la tredicesima o la quattordicesima, ma si aggiunge come elemento di garanzia in assenza di premi di risultato aziendali.

    Domande frequenti

    Quando vengono pagate la tredicesima e la quattordicesima nel CCNL Noleggio Autobus?
    La tredicesima viene corrisposta entro dicembre; la quattordicesima entro giugno. Entrambe sono pari a una mensilità intera di retribuzione ordinaria e maturano per dodicesimi.
    Come si calcola la tredicesima se sono stato assunto a metà anno?
    Maturano per dodicesimi: per ogni mese intero di servizio matura un dodicesimo. La frazione superiore a 15 giorni vale come mese intero. Chi è assunto il 1° luglio matura 6/12 di tredicesima.
    Cosa è l’ERG nel CCNL Noleggio Autobus?
    L’ERG (Elemento Retributivo di Garanzia) è un importo riconosciuto ai lavoratori di aziende che non hanno sottoscritto accordi di secondo livello entro i termini del CCNL. Sostituisce il premio di risultato aziendale quando non è stato negoziato.
    La tredicesima e la quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. Entrambe rientrano nella retribuzione ai fini del TFR (art. 2120 c.c.), in proporzione ai dodicesimi maturati nell’anno.
    Il premio di risultato è previsto per tutti i lavoratori?
    No. Il premio di risultato è negoziato a livello aziendale o territoriale. Non tutte le imprese di noleggio autobus hanno accordi di secondo livello. In assenza, il CCNL prevede l’ERG come elemento sostitutivo minimo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 quinquies L. 212/2000 – (Vizi dell’attività istruttoria)

    Art. 7 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Vizi dell’attività istruttoria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge. ))

  • Art. 7 quater L. 212/2000 – (Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 quater L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità. ))

  • Art. 396 DPR 495/1992 – Fermo amministrativo del veicolo

    Art. 396 DPR 495/1992 – Fermo amministrativo del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo

    394. 2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa è effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo è custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale. 3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilità di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente è autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.

    4. La restituzione del ciclomotore è effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.