Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 230 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per la gestione provvisoria

    Art. 230 D.Lgs. 209/2005 – Commissario per la gestione provvisoria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L' IVASS può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

    3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.

    4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

  • Art. 299 D.Lgs. 209/2005 – Rimborsi tra organismi di indennizzo

    Art. 299 D.Lgs. 209/2005 – Rimborsi tra organismi di indennizzo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.

    2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.

    3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

  • Art. 10 octies L. 212/2000 – Consulenza giuridica

    Art. 10 octies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Consulenza giuridica

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici ((…)) , alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

    2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

    3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del presente articolo.

  • Art. 10 septies L. 212/2000 – (Circolari)

    Art. 10 septies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Circolari)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire: a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità; d) istruzioni operative ai suoi uffici.

    2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c). ))

  • Articolo 1633 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1633 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 10 sexies L. 212/2000 – (Documenti di prassi)

    Art. 10 sexies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Documenti di prassi)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. L'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante: a) circolari interpretative e applicative; b) consulenza giuridica; c) interpello; d) consultazione semplificata. ))

  • Art. 10 quinquies L. 212/2000 – (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

    Art. 10 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

    2. Si applica il comma 3 dell'articolo

    10-quater. ))

  • Computo lavoratori soglie sicurezza: casi pratici art. 4 T.U. Sicurezza

    Sapere quanti lavoratori si computano ai fini della normativa di sicurezza non e un dettaglio formale: da quel numero dipendono obblighi rilevanti come la nomina di un RSPP esterno, l’obbligo di medico competente, la sorveglianza sanitaria e perfino la riunione periodica di prevenzione. L’art. 4 T.U. Sicurezza indica chi entra nel conteggio e chi resta fuori, con regole che spesso sorprendono piccoli imprenditori, studi professionali e cooperative. In questi casi pratici vediamo come applicare correttamente le esclusioni, evitando sia il sovra-conteggio (con costi inutili) sia il sotto-conteggio (con rischio sanzionatorio).

    Il quadro normativo: cosa dice davvero l’art. 4

    L’art. 4 T.U. Sicurezza non definisce chi e “lavoratore” (compito riservato all’art. 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008), ma stabilisce in negativo quali soggetti, pur presenti in azienda, non si computano quando una norma fissa una soglia numerica. La logica: alcune categorie hanno un legame con il datore di lavoro talmente sporadico, familiare o formativo da non incidere sulla “dimensione organizzativa” rilevante per la prevenzione.

    Tra i soggetti esclusi dal computo rientrano i collaboratori familiari ex art. 230-bis c.c., i prestatori occasionali, i lavoratori a domicilio (salvo norme speciali), i tirocinanti e gli stagisti, i soggetti beneficiari di percorsi di reinserimento, i volontari (con eccezioni), i lavoratori utilizzati per prestazioni di durata non superiore a 50 giornate nell’anno solare e altre figure tassativamente indicate. Si computano invece i dipendenti a tempo indeterminato e determinato sopra soglia temporale, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con vincolo subordinato e i somministrati nel cumulo presso l’utilizzatore.

    Le soglie che fanno scattare gli obblighi

    Per orientarsi nel calcolo conviene tenere a mente le principali soglie del D.Lgs. 81/2008 collegate al numero dei lavoratori computati:

    • Fino a 5 lavoratori: il datore di lavoro puo svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione previa formazione adeguata.
    • Fino a 30 lavoratori (con eccezioni per attivita a rischio elevato): possibilita di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP.
    • Oltre i 15 lavoratori: obbligo di riunione periodica di prevenzione almeno annuale (art. 35) e diritto alla elezione del RLS aziendale.
    • Oltre i 10 lavoratori: necessita di medico competente e sorveglianza sanitaria quando sono presenti rischi che la richiedono.
    • Imprese con piu di 50 dipendenti o ad alto rischio: regimi documentali e organizzativi piu intensi (modelli organizzativi, eventuali obblighi di audit).

    Capire chi va incluso nel conteggio diventa quindi una scelta che incide su costi, organizzazione e responsabilita.

    Caso 1 – Artigiano con familiari conviventi

    Marco gestisce una falegnameria artigiana: lavora con il figlio (collaboratore familiare ex art. 230-bis c.c.), il fratello (anch’egli familiare convivente che presta opera saltuaria) e ha 4 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Si chiede se deve nominare l’RSPP esterno o se puo continuare a svolgere direttamente i compiti.

    Applicando l’art. 4 T.U. Sicurezza, i due familiari non si computano: rimangono dunque 4 lavoratori. Marco rientra nei limiti per svolgere direttamente i compiti di RSPP, a condizione di aver frequentato il corso di formazione previsto dall’Accordo Stato-Regioni e di aggiornarlo periodicamente. Resta comunque obbligato a redigere il DVR, a nominare gli addetti emergenze e a tutelare anche i familiari, che pur non computati hanno diritto alla protezione antinfortunistica.

    Caso 2 – Impresa stagionale balneare

    La Lido Sole s.r.l. impiega da maggio a settembre 12 lavoratori a termine, di cui 4 con contratti di durata inferiore a 50 giornate complessive nell’anno solare. La titolare vuole capire se e obbligata alla riunione periodica e al medico competente.

    I 4 lavoratori con prestazione non superiore a 50 giornate sono esclusi dal computo ai sensi dell’art. 4. Restano 8 lavoratori computati: l’azienda non supera quindi la soglia di 15 per la riunione periodica obbligatoria. Quanto al medico competente, la presenza dell’obbligo dipende dal rischio specifico (es. esposizione a sole, MMC, rumore): se la valutazione lo richiede, il medico va comunque nominato a prescindere dal numero. Va inoltre formato un addetto al primo soccorso e uno alla prevenzione incendi, anche per attivita stagionali.

    Caso 3 – Studio con tirocinanti universitari

    Uno studio tecnico ha 14 dipendenti e ospita stabilmente 3 tirocinanti curriculari in convenzione con l’universita. Il titolare teme di aver superato la soglia dei 15 lavoratori.

    I tirocinanti sono esclusi dal computo ai fini delle soglie ex art. 4, in quanto non lavoratori subordinati ma soggetti in formazione. Lo studio resta dunque a 14 lavoratori computati: non scatta l’obbligo di riunione periodica annuale ne quello di elezione obbligatoria del RLS aziendale (i lavoratori conservano il diritto al RLS territoriale). Attenzione pero: i tirocinanti vanno equiparati ai lavoratori sotto il profilo della tutela (art. 2, c. 1, lett. a), quindi richiedono formazione specifica, informazione sui rischi e DPI se necessari. Non si computano per la soglia, ma vanno protetti come tutti.

    Caso 4 – Somministrati a tempo presso utilizzatore

    Una ditta di trasporti utilizza 8 dipendenti diretti e 3 lavoratori somministrati da agenzia per missioni di lunga durata (oltre 6 mesi). Il consulente del lavoro suggerisce di non computarli perche “non sono dipendenti”. La verifica all’art. 4 T.U. Sicurezza mostra il contrario.

    I somministrati si computano presso l’utilizzatore quando la missione non e occasionale, perche il rischio organizzativo grava su chi li impiega in concreto. L’azienda raggiunge quindi 11 lavoratori computati: scatta la possibile rilevanza per medico competente in funzione del rischio (autisti soggetti a sorveglianza sanitaria), formazione antincendio e primo soccorso adeguata. Sopra i 15 anche la riunione periodica sarebbe obbligatoria. Il consulente sbagliava: si deve fare riferimento all’art. 4 e all’art. 3, c. 5, D.Lgs. 81/2008 sulla somministrazione.

    Caso 5 – Cooperativa con soci lavoratori

    La Cooperativa Logistica Sud conta 9 soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e 3 collaboratori occasionali utilizzati per picchi inferiori a 30 giornate ciascuno. Il direttore vuole sapere se serve il medico competente.

    I soci lavoratori con vincolo subordinato si computano come dipendenti; i 3 occasionali sotto soglia non si computano. L’azienda ha 9 lavoratori. La soglia formale per il medico competente non e legata a un numero fisso ma alla presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria (movimentazione manuale carichi, agenti chimici, videoterminali oltre 20 ore settimanali). Nel settore logistico la sorveglianza e quasi sempre dovuta: il medico va nominato a prescindere dalla taglia.

    Quando e come computare: i passi pratici

    Per evitare errori, il processo va seguito in modo strutturato e affidato al datore di lavoro con il supporto del RSPP, non al consulente esterno in autonomia (che puo orientare ma non assume la responsabilita prevenzionistica). Le fasi:

    1. Censimento di tutti i presenti in azienda: dipendenti, soci, somministrati, tirocinanti, familiari, occasionali, volontari, collaboratori a progetto residui.
    2. Classificazione giuridica di ciascuno: tipo di contratto, durata, regime di subordinazione, vincolo familiare.
    3. Verifica delle esclusioni ex art. 4 caso per caso, con attenzione al limite delle 50 giornate annue per gli occasionali.
    4. Calcolo della media annua dei lavoratori computati: per le soglie si guarda alla forza occupazionale ordinaria, non al picco di un singolo giorno.
    5. Documentazione interna: il conteggio va tracciato in un allegato al DVR, con motivazione delle esclusioni applicate. In caso di ispezione e cio che fa la differenza.

    Errore tipico: affidarsi solo al “numero dei contratti attivi a una data”. Le soglie del D.Lgs. 81/2008 ragionano in termini sostanziali, non statici.

    Le norme rilevanti

    La materia ruota su tre articoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

    • Art. 4 T.U. Sicurezza – elenca le categorie escluse dal computo ai fini delle soglie.
    • Art. 2, c. 1, lett. a – definisce il “lavoratore” in senso ampio, includendo soggetti formalmente non subordinati ma equiparati ai fini della tutela.
    • Art. 1 – delimita campo di applicazione, oggetto e finalita del Testo Unico, presupposto interpretativo dell’art. 4.

    Le tre disposizioni vanno lette insieme: chi e escluso dal computo non e necessariamente escluso dalla tutela, e viceversa. La logica delle soglie misura la complessita organizzativa, non i diritti individuali.

    Domande frequenti

    I familiari conviventi che lavorano gratis si computano?

    No. I collaboratori familiari ex art. 230-bis c.c. sono espressamente esclusi dal computo dall’art. 4 T.U. Sicurezza. Vanno comunque tutelati sotto il profilo della sicurezza: il datore deve formarli, informarli sui rischi e fornire DPI se necessari.

    I tirocinanti contano per la soglia dei 15 lavoratori?

    No, i tirocinanti e stagisti non sono computati ai fini delle soglie del D.Lgs. 81/2008. Sono pero equiparati ai lavoratori per quanto riguarda formazione, informazione e sorveglianza sanitaria se richiesta dal rischio specifico della mansione assegnata in tirocinio.

    I lavoratori somministrati vanno computati dall’utilizzatore o dall’agenzia?

    I somministrati con missioni non occasionali si computano presso l’utilizzatore, perche e la realta organizzativa in cui operano concretamente a determinare i rischi e le tutele prevenzionistiche. L’agenzia conserva alcuni obblighi formativi generali, ma le soglie del D.Lgs. 81/2008 scattano in capo all’impresa utilizzatrice.

    Cosa rischia chi sbaglia il conteggio?

    Il sotto-conteggio puo determinare l’omessa nomina di figure obbligatorie (RSPP esterno, medico competente) con sanzioni pesanti (ammende e arresti per il datore di lavoro), oltre al rischio di responsabilita aggravata in caso di infortunio. Il sovra-conteggio non e sanzionato ma genera costi e adempimenti non dovuti. Documentare l’analisi ex art. 4 nel DVR e la migliore difesa preventiva.

  • Art. 10 quater L. 212/2000 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

    Art. 10 quater L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ((o sanzionatori)) ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

    3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.))

  • Art. 10 ter L. 212/2000 – (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)

    Art. 10 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

    2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

    3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie. ))

  • Art. 88 L. 354/1975 – Attuazione dei ruoli del personale

    Art. 88 L. 354/1975 – Attuazione dei ruoli del personale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    L’istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l’ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l’istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l’ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

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    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.