Autore: Andrea Marton

  • Art. 817 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate o pericolose

    Art. 817 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate o pericolose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

  • Art. 21 T.U.IVA: Fatturazione delle operazioni

    Art. 21 T.U.IVA: Fatturazione delle operazioni

    Art. 21 T.U.IVA – Fatturazione delle operazioni.

    In vigore dal 30/06/2019 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 ter

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita’, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e’ stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e’ subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e’ consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purche’ il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attivita’ da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

    2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

    g) natura, qualita’ e quantita’ dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

    g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)

    h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

    i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

    l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

    m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    n) annotazione che la stessa e’ emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

    3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo’ essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu’ fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche’ per ogni fattura sia accessibile la totalita’ delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticita’ dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilita’ della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita’ dell’origine ed integrita’ del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

    4. La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

    a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

    b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

    c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

    d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

    6. La fattura e’ emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

    a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”;

    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile”;

    c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”;

    d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;

    e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.

    6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;

    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

    6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.

    7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita’ non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.”

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  • Art. 239 DPR 495/1992 – (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

    Art. 239 DPR 495/1992 – (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

    2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2;b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

    3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

    4. 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m2; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;… e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

    4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.

    5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).

    6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

  • Art. 146 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione

    Art. 146 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

    3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

    4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

    5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

    7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

    8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

    9. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 . Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20 , comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

    10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

    11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

    12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

    13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

    14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

    15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106 .

    16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24

  • Art. 1297 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    Art. 1297 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all’entrata in vigore del codice se l’opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l’azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.

  • Entrata in vigore: casi pratici art. 80 Contenzioso Tributario

    L’art. 80 del D.Lgs. 546/1992 fissa la data di entrata in vigore del processo tributario riformato al 1° aprile 1996, separando in modo netto i giudizi disciplinati dal nuovo regime da quelli ancora soggetti alle norme previgenti. Benché sia una norma di diritto transitorio, il suo peso pratico rimane elevato ogni volta che occorre determinare quale procedura si applica a una controversia in ragione della data di introduzione del giudizio. Per il quadro sistematico si rimanda alla lettura integrale dell’art. 80 D.Lgs. 546/1992 sul sito.

    Quadro normativo

    Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha introdotto un processo tributario interamente rinnovato rispetto al sistema previgente fondato sui decreti presidenziali degli anni Settanta. L’art. 80 ha concluso l’articolato fissando il momento a partire dal quale le nuove regole sarebbero diventate operative: il 1° aprile 1996. Per le controversie già pendenti a quella data erano stati predisposti gli artt. 72-79, che costituiscono le norme di diritto intertemporale e disciplinano il regime transitorio. L’art. 80 è pertanto il perno cronologico dell’intero sistema: individua la linea di confine oltre la quale il nuovo rito trovava applicazione esclusiva. Questa funzione si è conservata nel tempo, perché la corretta individuazione del regime applicabile dipende ancora oggi, in talune fattispecie, dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado.

    Ambito di applicazione

    Il criterio discriminante è la data di introduzione del ricorso: le controversie introdotte dal 1° aprile 1996 in poi seguono interamente il D.Lgs. 546/1992; quelle instaurate in data anteriore restavano soggette al vecchio regime, salvo le disposizioni di raccordo degli artt. 72-79. Questo principio si proietta anche sulle riforme successive: la L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ha introdotto le proprie disposizioni transitorie senza modificare l’art. 80, che rimane il riferimento per la stratificazione storica del processo tributario. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – che dal 1° gennaio 2027 raccoglierà in un Testo Unico l’intera materia – recepirà la norma senza alterarne la sostanza.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 80 rileva principalmente in tre situazioni: ricostruzione storica di giudizi pluriennali che hanno attraversato il cambio di regime; accertamento del rito applicabile a controversie instaurate in prossimità del 1° aprile 1996; verifica dell’efficacia di atti processuali compiuti sotto il vecchio rito nelle cause transitorie. La crescente digitalizzazione del Processo Tributario Telematico (PTT), obbligatorio dal 2023, non ha scalfito questa rilevanza per le cause storiche che producono ancora effetti concreti. Il professionista abilitato deve sempre verificare a quale regime appartiene la controversia prima di valutare la correttezza degli atti già compiuti.

    Caso N. 1: accertamento del rito in una controversia pendente da decenni

    Scenario. Tizio riceve dalla parte avversaria una memoria difensiva che richiama disposizioni del D.Lgs. 546/1992 in una causa avviata con ricorso notificato il 15 febbraio 1996. Il giudizio è stato sospeso più volte e ha subito rinvii, ed è ora ripreso dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

    Come si legge l’art. 80. Il ricorso è stato introdotto prima del 1° aprile 1996: il giudizio è soggetto al regime transitorio previsto dagli artt. 72-79 del medesimo decreto, non al regime ordinario. Le norme del D.Lgs. 546/1992 si applicano solo nella misura in cui gli artt. 72-79 lo prevedano espressamente o la disposizione in esame non deroghi al regime previgente.

    Cosa fare in pratica

    • Reperire copia del ricorso introduttivo con data certa di notifica o presentazione per verificare se cade prima o dopo il 1° aprile 1996.
    • Leggere gli artt. 72-79 D.Lgs. 546/1992 per stabilire quali disposizioni del nuovo rito si applicano anche al giudizio transitorio.
    • Segnalare alla corte, in apposita memoria, il regime processuale corretto se la controparte ha applicato norme non pertinenti.
    • Conservare i verbali di udienza storici che attestano l’andamento processuale sotto il vecchio rito.

    Caso N. 2: verifica della validità di un atto compiuto prima del 1° aprile 1996

    Scenario. Caio contesta la nullità di un deposito di documenti effettuato dalla controparte nel febbraio 1996 secondo modalità previste dal vecchio regime, in un giudizio che – ricostruito dal fascicolo – risulta essere stato introdotto il 10 marzo 1996.

    Come si legge l’art. 80. L’art. 80 fissa il confine al 1° aprile 1996. Il giudizio è stato instaurato il 10 marzo 1996: si applica il regime transitorio. Il deposito effettuato a febbraio 1996 è stato compiuto quando era ancora vigente il vecchio rito; la sua validità va valutata alla luce delle norme previgenti, non del D.Lgs. 546/1992.

    Cosa fare in pratica

    • Individuare il regime processuale al momento dell’atto (ante 1° aprile 1996 = vecchio rito).
    • Consultare le norme del previgente D.P.R. 636/1972 o del D.P.R. 739/1981 secondo il tipo di imposta controversa.
    • Verificare se l’art. 72 o seguenti del D.Lgs. 546/1992 abbiano sanato gli atti del vecchio rito o richiedano ratifica.
    • Documentare la ricostruzione cronologica in una memoria tecnica allegata al fascicolo.

    Caso N. 3: impugnazione di una sentenza emessa prima del 1° aprile 1996

    Scenario. Sempronia riceve nel 2026 una sentenza di appello che riforma una decisione di primo grado pronunciata nel 1994. Il giudizio di appello era stato introdotto nel 1995, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992. Sempronia vuole ricorrere in Cassazione e si chiede quali regole si applicano al giudizio di legittimità.

    Come si legge l’art. 80. Il giudizio d’appello è stato introdotto nel 1995, prima del 1° aprile 1996. Tuttavia, il ricorso per Cassazione sarà proposto dopo tale data: le disposizioni del D.Lgs. 546/1992 sul giudizio di cassazione (artt. 62-65) si applicano ai ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore, anche se il grado precedente era disciplinato dal vecchio rito, salvo diversa previsione delle norme transitorie.

    Cosa fare in pratica

    • Verificare se le norme transitorie degli artt. 72-79 dettano una disciplina speciale per il ricorso in Cassazione nei giudizi sorti prima del 1° aprile 1996.
    • Redigere il ricorso nel rispetto dei requisiti formali del D.Lgs. 546/1992 (artt. 62-65), salvo eccezioni transitorie.
    • Controllare i termini di impugnazione applicabili in base al regime di notifica della sentenza impugnata.
    • Depositare tempestivamente il ricorso tramite il Processo Tributario Telematico (PTT), ormai obbligatorio.

    Caso N. 4: impatto della riforma L. 130/2022 su controversie ante 1996

    Scenario. Il legale di Tizio deve presentare istanza di trattazione di una causa risalente al 1995 dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado (già commissione tributaria provinciale). Si chiede se possa richiedere la trattazione da remoto introdotta dal D.Lgs. 220/2023.

    Come si legge l’art. 80. L’art. 80 fissa il 1° aprile 1996 come data di operatività del D.Lgs. 546/1992. Le riforme successive (L. 130/2022 e D.Lgs. 220/2023) hanno innovato disposizioni del decreto del 1992, ma si innestano su di esso. Le cause transitorie soggette agli artt. 72-79 devono essere valutate caso per caso: le regole sull’udienza da remoto sono disposizioni processuali ordinamentali che, salvo deroga espressa, trovano applicazione anche ai procedimenti pendenti, indipendentemente dalla data di introduzione.

    Cosa fare in pratica

    • Presentare istanza di trattazione da remoto nei termini previsti dalle norme vigenti al momento dell’udienza.
    • Verificare che la causa risulti regolarmente iscritta a ruolo e che il fascicolo sia stato telematizzato (PTT).
    • Accertarsi che le norme transitorie degli artt. 72-79 non escludano espressamente l’applicazione della regola richiesta.

    Caso N. 5: testo unico 2027 e cause storiche ancora pendenti

    Scenario. Nel 2027, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico della giustizia tributaria), la corte deve decidere quale disciplina applicare a una causa tributaria introdotta nel 1997 – quindi nel regime del D.Lgs. 546/1992 – che è ancora pendente in Cassazione.

    Come si legge l’art. 80. La causa è stata introdotta nel 1997, quindi rientra pienamente nel regime del D.Lgs. 546/1992. Il Testo Unico del 2024 conterrà proprie norme transitorie; per le cause già pendenti nel regime del D.Lgs. 546/1992, l’art. 80 di quest’ultimo ha già assolto la sua funzione di rito di riferimento. Sarà necessario fare rinvio alle disposizioni transitorie del D.Lgs. 175/2024 per stabilire il rito applicabile dal 1° gennaio 2027 in poi, analogamente a quanto avvenuto nel 1996 con le cause pendenti passate al nuovo regime.

    Cosa fare in pratica

    • Monitorare le disposizioni transitorie del D.Lgs. 175/2024 via Gazzetta Ufficiale e normattiva.it per identificare il regime applicabile alle cause pendenti dal 1° gennaio 2027.
    • Verificare se il Testo Unico introduce nuove forme di deposito o nuovi termini che modificano le scadenze già decorrenti.
    • Aggiornare i sistemi di fascicolo e calendario processuale alla luce del cambio di riferimento normativo.
    • Predisporre una nota riepilogativa sul regime storico della causa per le udienze successive al 1° gennaio 2027.

    Quando intervenire

    La rilevanza pratica dell’art. 80 emerge in due momenti. Il primo è l’avvio della consulenza processuale: prima di impostare la strategia difensiva, occorre stabilire sotto quale regime è nata la controversia. Se il ricorso risale a prima del 1° aprile 1996, bisogna analizzare gli artt. 72-79. Il secondo momento è la preparazione degli atti nelle cause storiche ancora vive: memorie o ricorsi redatti senza tenere conto del regime applicabile rischiano di essere dichiarati inammissibili. La parte interessata deve inoltre verificare, ad ogni riforma processuale successiva, se le nuove disposizioni si estendono automaticamente ai procedimenti pendenti.

    Norme e fonti

    • Art. 80 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Entrata in vigore del processo tributario riformato
    • Artt. 72-79 D.Lgs. 546/1992 – Norme transitorie per le controversie pendenti al 1° aprile 1996
    • Art. 1 D.Lgs. 546/1992 – Richiamo al codice di procedura civile come fonte integrativa
    • L. 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria: corti di giustizia tributaria e magistratura professionale
    • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – Abrogazione reclamo-mediazione, prova testimoniale, udienza da remoto strutturale
    • D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo Unico della giustizia tributaria (vigore dal 1° gennaio 2027)
    • L. 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente
    • Art. 111 Costituzione – Principi del giusto processo applicabili al processo tributario

    Domande frequenti

    L’art. 80 D.Lgs. 546/1992 è ancora rilevante nel 2026?

    Sì. Pur essendo una norma di diritto transitorio entrata in vigore trent’anni fa, l’art. 80 continua a essere rilevante ogni volta che si deve stabilire il regime processuale applicabile a una controversia storica ancora pendente o che produce effetti giuridici attuali (rimborsi, sentenze definitive, pignoramenti su crediti tributari antichi).

    Cosa succede a una causa introdotta prima del 1° aprile 1996 che è ancora in piedi?

    La causa è soggetta al regime transitorio degli artt. 72-79 D.Lgs. 546/1992. Alcune disposizioni del rito ordinario si applicano anche a queste cause (ad esempio le regole sulle udienze introdotte da riforme successive), ma la verifica va fatta caso per caso, leggendo le norme transitorie in modo sistematico.

    Il Testo Unico del 2027 abroga l’art. 80 D.Lgs. 546/1992?

    Il D.Lgs. 175/2024 riordina sistematicamente la materia e dal 1° gennaio 2027 diventa il riferimento normativo principale. L’art. 80 del D.Lgs. 546/1992 ha però già esaurito la sua funzione dispositiva, nel senso che il confine del 1° aprile 1996 rimane un fatto storico incorporato nel sistema: le proprie disposizioni transitorie del Testo Unico 2027 si occuperanno delle cause pendenti al momento del nuovo cambio di regime.

    Come si individua il rito applicabile a una controversia pendente?

    Il criterio principale è la data di notifica o presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Se tale data è anteriore al 1° aprile 1996 si applica il regime transitorio; se è successiva si applica il rito ordinario del D.Lgs. 546/1992. Per i gradi successivi (appello, Cassazione) occorre poi verificare se le relative norme transitorie dettano regole specifiche per i giudizi sorti sotto il vecchio rito.

  • Preavviso non lavorato: l’indennità sostitutiva

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Se il lavoratore si dimette senza lavorare il preavviso previsto dal CCNL, deve corrispondere al datore un’indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore di solito la trattiene dalla liquidazione finale. Se invece è il datore a esonerare il lavoratore dal preavviso, l’indennità va pagata dal datore al lavoratore.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Indennità sostitutiva del preavviso – chi paga a chi
    Situazione Chi paga A chi
    Lavoratore si dimette senza preavviso Lavoratore Datore di lavoro
    Datore dispensa dal preavviso Datore di lavoro Lavoratore
    Accordo di riduzione del preavviso Nessuna indennità o parziale
    Giusta causa di dimissioni Nessuna indennità a carico del lavoratore

    Come si calcola l'indennità

    L’indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato il preavviso. La «retribuzione globale di fatto» comprende non solo la paga base ma anche tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione: superminimi, assegni fissi, indennità continuative previste dal CCNL. Non si includono invece gli elementi variabili o occasionali.

    L’indennità è generalmente trattenuta dalla liquidazione finale (TFR, ferie, ratei): se la liquidazione è insufficiente, il datore può rivalersi nelle sedi competenti.

    Quando il datore dispensa dal preavviso

    Il datore può, a sua scelta, decidere di esonerare il lavoratore dimissionario dall’obbligo di lavorare il preavviso. In questo caso il rapporto cessa immediatamente, ma è il datore a dover corrispondere l’indennità al lavoratore: questi ha diritto a ricevere la retribuzione come se avesse lavorato il preavviso. La dispensa è un atto unilaterale del datore, non richiede l’accordo del lavoratore.

    Giusta causa e assenza di indennità

    Se il lavoratore si dimette per giusta causa (grave inadempienza del datore), non è tenuto a lavorare il preavviso a corrispondere l’indennità sostitutiva. È la conseguenza diretta della responsabilità del datore per l’inadempienza che ha provocato le dimissioni. Il lavoratore deve tuttavia essere in grado di documentare la giusta causa, specialmente se il datore contesta il mancato preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – se ne va senza lavorare i 30 giorni

    Tizio ha un preavviso di 30 giorni ma parte immediatamente per un nuovo impiego. Il datore trattiene dalla liquidazione finale l’indennità corrispondente a 30 giorni di retribuzione globale. Se la liquidazione non basta a coprire l’importo, il datore può agire in via stragiudiziale o giudiziaria per il residuo.

    Caia – il datore la dispensa

    Caia si dimette con preavviso di 60 giorni, ma il datore preferisce che smetta subito di lavorare. La dispensa è unilaterale: Caia ha diritto a ricevere 60 giorni di retribuzione nella liquidazione finale, come se avesse lavorato l’intero preavviso.

    Sempronio – accordo per ridurre il preavviso

    Sempronio ha un preavviso di 45 giorni ma si accorda con il datore per terminare dopo 20 giorni. Le parti siglano un accordo scritto: per i 25 giorni ridotti non si deve alcuna indennità, perché entrambi hanno rinunciato al periodo eccedente.

    Domande frequenti

    Come si calcola l'indennità sostitutiva del preavviso?

    È pari alla retribuzione globale di fatto (paga base più elementi fissi e continuativi) moltiplicata per i giorni di preavviso non lavorati. Non si includono voci variabili o occasionali.

    Il datore può rifiutarsi di trattenere l'indennità dalla liquidazione?

    No: la compensazione tra il credito del datore (indennità) e il credito del lavoratore (liquidazione) è prassi consolidata e generalmente applicata automaticamente nella busta paga finale.

    Se me ne vado per giusta causa devo comunque pagare l'indennità?

    No. Le dimissioni per giusta causa esonerano il lavoratore sia dall’obbligo di preavviso sia dall’indennità sostitutiva corrispondente.

    L'indennità sostitutiva del preavviso è tassata come reddito?

    Sì. L’indennità sostitutiva del preavviso, sia quella a carico del lavoratore sia quella a carico del datore, è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria.

    Se la liquidazione non copre l'indennità, il datore può chiedermi il resto?

    Sì, il datore ha un credito nei confronti del lavoratore per la parte non coperta. Può recuperarlo in via stragiudiziale o, in mancanza di accordo, tramite azione giudiziaria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la

    Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la

    Art. 70 c.c. Successione alla quale sarebbe chiamata la

    In vigore

    persona di cui si ignora l'esistenza Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.

  • Art. 12 T.U.IVA: Cessioni e prestazioni accessorie

    Art. 12 T.U.IVA: Cessioni e prestazioni accessorie

    Art. 12 T.U.IVA – Cessioni e prestazioni accessorie.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la
    fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni
    accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
    effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a
    sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le
    parti dell’operazione principale.
    Se la cessione o prestazione principale e’ soggetta all’imposta, i
    corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono
    a formarne la base imponibile.”

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  • Art. 901 Codice della Navigazione – Capacità dei minori degli anni diciotto

    Art. 901 Codice della Navigazione – Capacità dei minori degli anni diciotto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.

  • Art. 90 RD 12/1941 – Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario

    Art. 90 RD 12/1941 – Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario. I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni. Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro. 110a

  • Art. 65 D.Lgs. 231/2001 – Termine per provvedere alla riparazione delle conseg…

    Art. 65 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.