Autore: Andrea Marton

  • Art. 30 GDPR – Registri delle attività di trattamento

    Articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Registri delle attività di trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 21-sexies L. 241/1990 – Recesso dai contratti

    1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
  • Art. 860 Codice della Navigazione

    Art. 860 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 24 D.Lgs. 504/1995 – Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993

    Art. 24 D.Lgs. 504/1995 – Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all’aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

    2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell’imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall’art. 14.

  • Art. 111 TUIR: Imprese di assicurazioni

    Art. 111 TUIR: Imprese di assicurazioni

    Art. 111 TUIR – Imprese di assicurazioni (N.D.R.: ex art.103.)

    In vigore dal 01/01/2014

    Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi quanto disposto dal comma 13-ter, dell’art. 38 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

    “1. Nella determinazione del reddito delle societa’ e degli enti che esercitano attivita’ assicurative concorre a formare il reddito dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

    1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

    2. Gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche’ le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall’articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 i predetti utili si assumono nell’importo che in base all’articolo 89 concorre a formare il reddito.

    3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e’ deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui e’ iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E’ considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. (1)

    3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e’ attuata separatamente per ciascuno di essi.

    4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.”

    —–

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 82, comma 6 decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Vedasi quanto disposto dai successivi commi 7 e 8 dell’art. 82, D.L. n. 112 del 2008.

  • Bancarotta semplice: casi pratici art. 217 Legge Fallimentare

    L’art. 217 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) disciplina la bancarotta semplice, fattispecie penale che sanziona condotte imprudenti, negligenti o omissive sfociate nel dissesto. A differenza della bancarotta fraudolenta, non richiede dolo specifico: è sufficiente la colpa grave. Per il commento sistematico si rinvia alla scheda art. 217 Legge Fallimentare. In questa pagina si esaminano i casi pratici più ricorrenti nella prassi concorsuale.

    Quadro normativo

    L’art. 217 L. Fall. punisce l’imprenditore fallito con la reclusione da sei mesi a due anni quando ha posto in essere una delle condotte tipizzate ai numeri 1-5 del primo comma (bancarotta semplice patrimoniale) oppure ha tenuto in modo irregolare o incompleto le scritture contabili obbligatorie nei tre anni anteriori al fallimento (bancarotta documentale semplice, secondo comma). La condizione obiettiva di punibilità è la dichiarazione di fallimento. La norma è stata trasposta, con identica struttura e pene, nell’art. 323 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022); ai fatti commessi prima di tale data si applica ancora l’art. 217 L. Fall., salvo favor rei. Il discrimine rispetto alla bancarotta fraudolenta (art. 216 L. Fall.) risiede nell’elemento soggettivo: dolo specifico o generico per la fraudolenta, colpa grave o dolo generico per la semplice.

    Ambito di applicazione

    Sono soggetti attivi dell’art. 217 L. Fall. gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili di società di persone dichiarati falliti. Per le società di capitali, la responsabilità penale ricade sugli amministratori, sui direttori generali e sui liquidatori, in virtù del rinvio operato dall’art. 223 L. Fall. La norma presidia tre beni giuridici distinti: la garanzia patrimoniale dei creditori, la correttezza della gestione d’impresa nella fase di crisi e la regolarità della tenuta contabile. Le fattispecie patrimoniali (nn. 1-4) attengono alla condotta gestionale; la n. 5 riguarda l’inadempimento del concordato; il secondo comma colpisce le irregolarità documentali senza intento fraudolento.

    Profili operativi rilevanti

    Il procedimento penale è avviato su segnalazione del curatore, che nella relazione ex art. 33 L. Fall. (oggi art. 130 CCII) espone le cause del dissesto. La prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Per la bancarotta documentale semplice, la prova dell’irregolarità emerge dall’esame delle scritture contabili incrociate con le movimentazioni bancarie; il curatore deposita denuncia ex art. 331 c.p.p. ogniqualvolta emergono indizi di reato.

    Caso N. 1: spese personali eccessive che erodono il patrimonio aziendale

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa individuale di trasporti. Negli ultimi due anni prima del fallimento preleva mensilmente somme rilevanti dal conto corrente aziendale per coprire spese familiari (vacanze, acquisto di un’autovettura di lusso, ristrutturazione dell’abitazione privata). Quando viene dichiarato il fallimento, il patrimonio aziendale risulta quasi azzerato e i creditori restano largamente insoddisfatti.

    Come si legge l’art. 217. Rientra nel n. 1, comma 1: «ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in spese personali o familiari sproporzionate alla sua condizione economica». Non occorre la prova dell’intenzione fraudolenta: è sufficiente accertare l’entità dei prelievi, la loro destinazione extraziendale e il rapporto con le condizioni economiche nel periodo considerato.

    • Il curatore acquisisce gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni e ricostruisce i movimenti in uscita privi di giustificazione aziendale.
    • Confronta le spese con il tenore di vita documentato (dichiarazioni dei redditi, estratti carte di credito).
    • La difesa può allegare che le spese erano proporzionate al reddito al momento in cui sono state sostenute: il giudice valuta il dato ex ante.

    Caso N. 2: operazioni manifestamente imprudenti per «recuperare» la liquidità

    Scenario. Sempronia gestisce un piccolo laboratorio tessile in difficoltà finanziaria. Per tentare di ripianare i debiti, investe l’intero capitale circolante residuo in criptovalute ad alta volatilità e in quote di un fondo speculativo non regolamentato. L’investimento si azzera nel giro di pochi mesi; il fallimento viene dichiarato tre mesi dopo.

    Come si legge l’art. 217. La condotta ricade nel n. 2 (operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti). Il giudizio è oggettivo: si valuta se un operatore economico avveduto, nelle medesime condizioni, avrebbe adottato quella scelta. Impiegare risorse aziendali in strumenti speculativi ad alto rischio quando l’impresa è già in difficoltà è tendenzialmente considerato manifestamente imprudente.

    • Il curatore ricostruisce le operazioni finanziarie tramite documentazione bancaria e contratti di investimento.
    • La difesa può allegare il contesto di mercato e l’eventuale parere di un esperto consultato prima dell’operazione.
    • L’elemento soggettivo (colpa grave) va dimostrato considerando la preparazione imprenditoriale del soggetto e le informazioni disponibili al momento della scelta.

    Caso N. 3: tardiva richiesta del fallimento con aggravamento del dissesto

    Scenario. Caio amministra una S.r.l. che nel dicembre 2021 presenta uno stato di insolvenza conclamato: debiti verso fornitori scaduti da oltre sei mesi, linee di credito revocate, dipendenti in ritardo con gli stipendi. Caio, anziché depositare l’istanza di fallimento o accedere alla composizione negoziata, continua ad acquistare merci a credito e a contrarre nuovi debiti bancari sino a maggio 2022, aggravando il passivo di circa 400.000 euro. In luglio 2022 viene dichiarato il fallimento (poi liquidazione giudiziale ex CCII).

    Come si legge l’art. 217. Il n. 4 punisce chi «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa». È la fattispecie più applicata: l’imprenditore che, pur conoscendo l’insolvenza, prosegue l’attività scaricando il rischio sui nuovi creditori. Poiché i fatti sono anteriori al 15 luglio 2022, si applica l’art. 217; per i fatti successivi, l’art. 323 CCII con identica pena.

    • Il curatore quantifica il passivo maturato dopo il momento in cui l’insolvenza era oggettivamente conoscibile.
    • Acquisisce bilanci, situazioni infrannuali, comunicazioni bancarie e corrispondenza tra l’amministratore e i creditori.
    • La difesa può allegare trattative stragiudiziali in corso o l’avvio della composizione negoziata, documentando verbali e lettere di intenti.

    Caso N. 4: bancarotta documentale semplice per contabilità lacunosa

    Scenario. Mevio è titolare di un’impresa artigiana. Non ha mai istituito il libro giornale né tenuto regolarmente il registro degli inventari, limitandosi a conservare le fatture in modo disordinato. Non vi è alcuna prova che Mevio abbia voluto occultare beni o operazioni: la sua negligenza è attribuibile alla scarsa cultura gestionale e alla mancanza di un supporto contabile strutturato. Dopo il fallimento, il curatore non riesce a ricostruire la situazione patrimoniale perché le scritture sono incomplete.

    Come si legge l’art. 217. Il secondo comma punisce l’imprenditore fallito che «non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, ovvero li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta». Non è richiesta la finalità fraudolenta: è sufficiente la negligenza. La fattispecie si distingue dalla bancarotta documentale fraudolenta (art. 216, comma 1, n. 2) che esige il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di ostacolare la ricostruzione del patrimonio.

    • Il curatore redige una relazione dettagliata sullo stato delle scritture contabili, indicando i libri obbligatori mancanti e le lacune riscontrate.
    • Deposita denuncia ex art. 331 c.p.p. circoscrivendo temporalmente le irregolarità al triennio anteriore al fallimento.
    • La difesa può allegare che le irregolarità erano parziali e che la ricostruzione del patrimonio è comunque avvenuta attraverso altri documenti (estratti conto, fatture).
    • Il ricorso a un professionista abilitato per la tenuta della contabilità non esonera automaticamente l’imprenditore, ma è un elemento valutabile ai fini dell’elemento soggettivo.

    Caso N. 5: inadempimento del concordato preventivo omologato

    Scenario. Filano, titolare di una S.n.c., ottiene l’omologazione di un concordato preventivo con pagamento al 40% ai creditori chirografari in tre rate annuali. Paga la prima rata; le successive non vengono onorate perché Filano distoglie i flussi di cassa verso un’altra impresa di cui è socio. I creditori concordatari presentano istanza di risoluzione del concordato; il tribunale dichiara il fallimento.

    Come si legge l’art. 217. Il n. 5 sanziona chi «non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare». Non è richiesta la prova della frode, ma solo dell’inadempimento qualificato: obbligazioni omologate dal tribunale e poi non adempiute per ragioni imputabili all’imprenditore. Il dirottamento dei flussi verso altra impresa aggrava il quadro indiziario e può far scattare il concorso con la bancarotta fraudolenta (art. 216, n. 1).

    • Il curatore verifica il decreto di omologazione, il piano concordatario e i pagamenti eseguiti.
    • Acquisisce la documentazione bancaria per ricostruire i flussi successivi all’omologazione.
    • La difesa può allegare causa di forza maggiore o crisi economica imprevedibile sopravvenuta.

    Quando intervenire

    Per il curatore, l’obbligo di segnalazione sorge non appena emergono condotte tipizzate nell’art. 217: la denuncia ex art. 331 c.p.p. va depositata tempestivamente, senza attendere la chiusura della procedura. Per l’imprenditore in crisi, la norma ha valore preventivo: richiedere la procedura concorsuale o accedere alla composizione negoziata (artt. 12-17 CCII) prima che il dissesto si aggravi è l’unica difesa efficace contro una contestazione penale. Per l’amministratore di società, assetti organizzativi adeguati (art. 2086, comma 2, c.c.) e scritture contabili regolari sono le contromisure strutturali; il ricorso tempestivo a un professionista abilitato nelle fasi di crisi riduce significativamente il rischio.

    Norme e fonti

    • Art. 217, R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) – bancarotta semplice
    • Art. 216, R.D. 267/1942 – bancarotta fraudolenta (termine di confronto)
    • Art. 223, R.D. 267/1942 – estensione della responsabilità agli amministratori di società
    • Art. 323, D.Lgs. 14/2019 (CCII) – corrispondente vigente della bancarotta semplice
    • Art. 324, D.Lgs. 14/2019 (CCII) – esenzioni applicabili alla bancarotta semplice
    • Art. 2086, comma 2, c.c. – dovere di istituire assetti organizzativi adeguati
    • Artt. 2214-2220, c.c. – obbligo di tenuta delle scritture contabili
    • Artt. 12-17, D.Lgs. 14/2019 (CCII) – composizione negoziata della crisi
    • Art. 331, c.p.p. – obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

    Domande frequenti

    Qual è la differenza pratica tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta?

    La bancarotta fraudolenta (art. 216 L. Fall.) richiede il dolo: l’imprenditore deve aver agito con la consapevolezza e la volontà di danneggiare i creditori o di ostacolare la procedura. La bancarotta semplice (art. 217) è sufficiente che sia integrata da colpa grave o da dolo generico: non serve la prova di un’intenzione fraudolenta. Le pene sono più basse (reclusione da 6 mesi a 2 anni contro 3-10 anni), e il reato può essere estinto con la riabilitazione civile del fallito.

    L’art. 217 si applica ancora dopo il Codice della Crisi?

    Sì, ma solo per i fatti commessi prima del 15 luglio 2022, data di entrata in vigore dell’art. 323 CCII. Per i fatti successivi a quella data si applica l’art. 323 CCII, che riproduce la struttura e le pene dell’art. 217 L. Fall. aggiornando i riferimenti procedurali (liquidazione giudiziale al posto del fallimento). Poiché le fattispecie sono strutturalmente identiche, nella pratica non vi sono differenze di trattamento sanzionatorio.

    L’imprenditore può difendersi provando di aver tentato un accordo stragiudiziale prima del fallimento?

    Sì, soprattutto rispetto alla fattispecie del n. 4 (tardiva richiesta del fallimento). Se l’imprenditore dimostra di aver avviato in buona fede trattative con i creditori, di aver consultato un professionista abilitato della crisi o di aver presentato domanda di composizione negoziata ex art. 12 CCII, questi elementi possono escludere o attenuare la colpa grave richiesta dalla norma. È però indispensabile che le trattative siano documentate: comunicazioni scritte, verbali, proposte formali.

    Chi risponde per bancarotta semplice in una S.r.l. o S.p.A.?

    Per le società di capitali e di persone, la responsabilità penale per bancarotta semplice si estende agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci (per le condotte di loro competenza) e ai liquidatori, in virtù dell’art. 223 L. Fall. (e dell’art. 328 CCII per i fatti successivi al 15 luglio 2022). Non risponde il semplice socio che non abbia rivestito cariche gestorie. In caso di amministrazione di fatto, anche chi ha esercitato poteri gestori senza nomina formale può essere ritenuto responsabile.

  • Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 – Forum consultivo

    Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 – Forum consultivo

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. È istituito un forum consultivo per fornire consulenza e competenze tecniche al consiglio per l'IA e alla Commissione, nonché per contribuire ai loro compiti a norma del presente regolamento.

    2. La composizione del forum consultivo rappresenta una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui l'industria, le start-up, le PMI, la società civile e il mondo accademico. La composizione del forum consultivo è equilibrata per quanto riguarda gli interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, per quanto riguarda le PMI e le altre imprese.

    3. La Commissione nomina i membri del forum consultivo, conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2, tra i portatori di interessi con competenze riconosciute nel settore dell'IA.

    4. Il mandato dei membri del forum consultivo ha una durata di due anni, prorogabile fino a un massimo di quattro anni.

    5. L'Agenzia per i diritti fondamentali, l'ENISA, il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono membri permanenti del forum consultivo.

    6. Il forum consultivo redige il proprio regolamento interno. Esso elegge due copresidenti tra i suoi membri, conformemente ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il mandato dei copresidenti ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

    7. Il forum consultivo tiene riunioni almeno due volte all'anno. Il forum consultivo può invitare esperti e altri portatori di interessi alle sue riunioni.

    8. Il forum consultivo può elaborare pareri, raccomandazioni e contributi scritti su richiesta del consiglio per l'IA o della Commissione.

    9. Il forum consultivo può istituire sottogruppi permanenti o temporanei, se necessario, per esaminare questioni specifiche connesse agli obiettivi del presente regolamento.

    10. Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

  • Art. 100 D.Lgs. 259/2003 – Impianti di amministrazioni dello Stato

    Art. 100 D.Lgs. 259/2003 – Impianti di amministrazioni dello Stato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.

    2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.

    3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 48 GDPR – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione

    Articolo 48 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 49 GDPR – Deroghe in specifiche situazioni

    Articolo 49 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Deroghe in specifiche situazioni.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 274-ter D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-ter D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

    2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

    3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.

    4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

    5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

    ))

  • Art. 99 D.Lgs. 259/2003 – Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

    Art. 99 D.Lgs. 259/2003 – Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

    2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

    3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

    4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d’uso di frequenze.

    5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario possessore o detentore e sempre che non siano destinati all’uso pubblico. articolo precedente articolo successivo