Autore: Andrea Marton

  • Art. 33 D.Lgs. 79/2011 – Definizioni

    Art. 33 D.Lgs. 79/2011 – Definizioni

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente Capo s’intende per: a) “servizio turistico”: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo; b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; e) “inizio del pacchetto”: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico; g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente Capo; h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); l) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’ articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; q) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni; r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

    2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

    3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

    4. Non costituisce un servizio turistico collegato l’acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Gomma Plastica: TFR – maturazione, anticipazione e destinazione

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura nella misura di 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato annualmente con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori del settore possono destinare il TFR al Fondo Gomma Plastica (previdenza complementare di settore) o al Fondo Pensione. L’anticipazione del TFR è possibile dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR annuo – esempi per livello (CCNL Gomma Plastica, 2026)
    Livello Retribuzione annua lorda (13 mens.) Quota TFR annua (÷13,5) TFR accantonato dopo 10 anni
    OC1 (operaio comune) ~20.150 € ~1.493 € ~15.900 € (ante rivalutazione)
    OQ1 (operaio qualificato) ~22.360 € ~1.656 € ~17.650 € (ante rivalutazione)
    OS (operaio specializzato) ~25.610 € ~1.897 € ~20.200 € (ante rivalutazione)
    Impiegato 2° cat. ~25.870 € ~1.916 € ~20.400 € (ante rivalutazione)
    Impiegato 1° cat. ~28.340 € ~2.099 € ~22.350 € (ante rivalutazione)
    Quadro ~31.850 € ~2.359 € ~25.120 € (ante rivalutazione)

    Importi indicativi basati sui minimi tabellari maggio 2026 (13 mensilità). La rivalutazione annua dell’1,5% fisso più 75% ISTAT (storicamente 2-4% negli anni 2022-2024) può incrementare significativamente il montante effettivo. Il TFR destinato a Fondo Pensione è soggetto a diversa tassazione (15% scalabile sino a 9% per anzianità contributiva ≥ 15 anni).

    Calcolo della quota annua di TFR

    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la quota annua di TFR si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (incluse tutte le voci retributive continuative: minimo tabellare, scatti, tredicesima, indennità di turno) per 13,5. Il risultato è la somma accantonata virtualmente ciascun anno.

    La rivalutazione del TFR accantonato avviene al 31 dicembre di ogni anno con il tasso: 1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Negli anni di alta inflazione (2022-2023) la rivalutazione ha superato il 5%; negli anni di bassa inflazione si avvicina all’1,5% minimo garantito.

    TFR in azienda vs destinazione a Fondo Pensione

    I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 (dopo la riforma previdenziale D.Lgs. 252/2005) devono scegliere entro 6 mesi dall’assunzione se:

    • Destinare il TFR al Fondo Pensione di settore (Fondo Gomma Plastica o altro fondo collettivo); oppure
    • Lasciare il TFR in azienda (o, per aziende con più di 49 dipendenti, al Fondo di Tesoreria INPS).

    Il silenzio-assenso comporta la destinazione automatica al Fondo Pensione. Chi destina il TFR al Fondo Pensione beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL (vedi articolo su previdenza complementare).

    Anticipazione del TFR

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato fino al 70% del montante per:

    • Acquisto prima casa per sé o per i figli;
    • Spese sanitarie straordinarie per sé o per i familiari (terapie e interventi di elevato costo);
    • Ulteriori causali previste da contratti collettivi o aziendali (es. ampliamento, ristrutturazione prima casa).

    L’anticipazione è tassata con ritenuta a titolo definitivo del 23% (aliquota fissa, non IRPEF ordinaria). Riduce il montante finale e non è ripetibile se non decorsi altri 8 anni dall’anticipazione precedente.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR erogato alla fine del rapporto è tassato con la cosiddetta tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola un’aliquota media IRPEF basata sul reddito medio degli ultimi 5 anni. L’aliquota effettiva è spesso inferiore a quella marginale IRPEF, rendendo il TFR una forma di risparmio fiscalmente efficiente.

    Il TFR destinato a Fondo Pensione è invece tassato al 15% sull’imponibile, con riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 9%.

    Casi pratici

    Tizio – Anticipazione TFR per prima casa
    Tizio (OS, 9 anni di anzianità, TFR maturato ~18.000 €) chiede anticipazione del 70% per acquisto prima casa = 12.600 €. La tassazione è 23% fisso: 12.600 × 23% = 2.898 € di ritenuta. Tizio riceve netti circa 9.702 €. Il montante residuo scende a ~5.400 €, su cui continuerà a maturare TFR per gli anni successivi.
    Caia – Silenzio-assenso e Fondo Gomma Plastica
    Caia è assunta in gennaio. Non risponde alla scheda TFR entro 6 mesi. Per silenzio-assenso il suo TFR confluisce al Fondo Gomma Plastica. L’azienda versa il TFR + il contributo datoriale aggiuntivo del CCNL (es. 1% della retribuzione). In 20 anni Caia accumula nel Fondo una posizione significativamente superiore a quanto avrebbe ottenuto lasciando il TFR in azienda (con la diversa rivalutazione finanziaria del Fondo).
    Sempronio – TFR alla cessazione
    Sempronio si dimette dopo 12 anni (impiegato 2° cat.). TFR maturato indicativo (ante rivalutazione): 1.916 € × 12 = ~22.990 €. Con rivalutazione cumulata (ipotesi media 2,5%/anno): ~25.500 €. Tassazione separata: aliquota media stimata 17-20%. Netto stimato: ~20.400-21.200 €.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Gomma Plastica?
    Retribuzione annua lorda (inclusa tredicesima e indennità continuative) diviso 13,5. La quota annua è poi rivalutata ogni 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% ISTAT.
    Cosa succede al TFR se lo destino al Fondo Pensione?
    Il datore versa il TFR mensile al Fondo Gomma Plastica o ad altro fondo scelto, più il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. La tassazione finale è al 15% (scalabile fino al 9%), più favorevole della tassazione separata ordinaria.
    Posso chiedere l'anticipazione del TFR in qualsiasi momento?
    No. Servono almeno 8 anni di servizio continuativo, la causale deve rientrare tra quelle ammesse (prima casa, spese sanitarie) e l’anticipazione non può superare il 70% del montante. Il numero massimo di anticipazioni nella vita lavorativa è generalmente uno (salvo accordi aziendali più favorevoli).
    Il TFR è cumulabile con la liquidazione aziendale?
    Il TFR è l’unica liquidazione prevista dalla legge italiana per i dipendenti (ad eccezione dei dirigenti che possono avere clausole aggiuntive). Non esiste una liquidazione aziendale separata, salvo che accordi individuali o aziendali non prevedano indennità supplementari.
    Se l'azienda fallisce, perdo il TFR?
    No. Per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR è versato al Fondo di Tesoreria INPS e non è esposto al rischio di insolvenza aziendale. Per le aziende più piccole, il Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982) interviene a tutela del TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 91 CTS – Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei co…

    Art. 91 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

    2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

    3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

    4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo

    45. 5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  • Art. 841 Codice della Navigazione

    Art. 841 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 25 D.Lgs. 504/1995 – Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 – Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970

    Art. 25 D.Lgs. 504/1995 – Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 – Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

    2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.

    3. Sono esentate dall’obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

    4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell’ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell’intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 4-ter. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l’accesso presso l’impianto per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l’impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile.

    5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso.

    6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l’esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall’art. 4. 6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell’esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell’articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.

    7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell’amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell’esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell’impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza.

    8. Gli prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall’art. 12. Sono esclusi da tale obbligo… i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.

  • Art. 21-octies L. 241/1990 – Annullabilità del provvedimento

    1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
    2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
  • Art. 8 bis T.U.IVA: Operazioni assimilate alle cessioni all’espo

    Art. 8 bis T.U.IVA: Operazioni assimilate alle cessioni all’espo

    Art. 8 bis T.U.IVA – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

    In vigore dal 01/01/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attivita’ commerciali o della pesca nonche’ le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita’ da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50;

    a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica;

    c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

    d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

    e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche’ le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

    e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

    Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa.

    Ai fini dell’applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e’ superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo’ riguardare anche piu’ operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.”

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  • Art. 89 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate

    Art. 89 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

    2. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

    3. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

    a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

    b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

    4. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

    5. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

    a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

    b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente, dell’offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;

    c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure

    d) è coinvolto in attività criminali.

    Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

    6. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

  • Art. 6 T.U.IVA: Effettuazione delle operazioni

    Art. 6 T.U.IVA: Effettuazione delle operazioni

    Art. 6 T.U.IVA – Effettuazione delle operazioni.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. a) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

    In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:

    a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita’ e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;

    b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

    c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;

    d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

    d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta’ divisa, alla data del rogito notarile;

    d-ter) (lettera abrogata).

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

    Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

    L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata con le modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonche’ per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

    In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

    In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 2-bis, nonche’ le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui e’ accettato il pagamento del corrispettivo.”

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  • Art. 18 T.U.IVA: Rivalsa

    Art. 18 T.U.IVA: Rivalsa

    Art. 18 T.U.IVA – Rivalsa.

    In vigore dal 10/08/1995 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/02/1995 n. 41 Articolo 16 bis

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedasi art. 4 DL 324/95 (non conv.) modificativo dell’art. 16-bis.”Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
    Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27.
    La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.
    È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.”

    Commento del professionista
    Cos’è la rivalsa IVA e perché è fondamentale

    Quando un professionista emette fattura o un’impresa vende un bene, l’IVA non resta a suo carico: la “scarica” sul cliente. Questo meccanismo si chiama rivalsa ed è disciplinato dall’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il testo unico IVA).

    Attenzione: non si tratta di una semplice facoltà. La rivalsa è un obbligo di legge. Chi effettua un’operazione imponibile deve addebitare al cessionario o al committente l’IVA corrispondente. Non farlo non è una cortesia nei confronti del cliente: è una violazione che espone a sanzioni.

    Nota bene: con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo Unico IVA), l’art. 18 è destinato ad essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, per effetto della clausola di rinvio di cui all’art. 170, comma 3, del medesimo Testo Unico, i riferimenti normativi all’art. 18 si intendono automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. La sostanza della disciplina resta invariata.

    La struttura plurifase dell’IVA: rivalsa e detrazione come ingranaggi dello stesso meccanismo

    L’IVA è un’imposta sui consumi, ma funziona attraverso una catena di soggetti intermedi – produttori, grossisti, dettaglianti – ciascuno dei quali:

    1. addebita l’IVA al proprio cliente (rivalsa, art. 18);

    2. detrae l’IVA pagata ai propri fornitori (detrazione, art. 19).

    Il risultato è che ogni operatore versa all’erario solo la differenza tra IVA a debito e IVA a credito, mentre l’onere complessivo ricade sul consumatore finale, che non può detrarre nulla.

    Questo schema – denominato in dottrina “meccanismo plurifase con detrazione” – è la ragione per cui l’IVA si definisce “neutrale” per i soggetti passivi: almeno sul piano giuridico, essi non dovrebbero restare incisi dall’imposta. Sul piano economico, come vedremo, la neutralità non è garantita.

    Il comma 1: l’obbligo di rivalsa

    Il primo comma dell’art. 18 è lapidario: chi effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile deve addebitare l’IVA al cessionario o committente.

    Il soggetto obbligato è il cedente o prestatore (il soggetto passivo di diritto ai sensi dell’art. 17). Fanno eccezione le ipotesi di inversione contabile (reverse charge), in cui è il cessionario/committente a versare l’imposta direttamente all’erario: in questo caso la rivalsa non opera perché è il meccanismo stesso del reverse charge a “spostare” il debito d’imposta.

    L’importo da addebitare

    La somma da indicare in fattura a titolo di rivalsa è quella prevista dalla legge per quella specifica operazione. Errori in eccesso o in difetto producono conseguenze diverse:

    • IVA addebitata in eccesso (es. aliquota sbagliata o operazione esente trattata come imponibile): il sovrappiù è un indebito. Il cessionario può chiederne la restituzione e il cedente deve procedere a nota di credito e, se del caso, a rimborso all’erario.

    • IVA addebitata in difetto: il cedente può esercitare una rivalsa tardiva (v. oltre), fermo restando il rischio di sanzioni per errata fatturazione.

    Rivalsa e fattura: un binomio inscindibile

    Un punto spesso sottovalutato nella pratica: la rivalsa nasce con l’emissione della fattura, non con il semplice verificarsi dell’operazione. La Cassazione ha ormai consolidato questo orientamento, affermando che il credito di rivalsa sorge per effetto di una fattispecie complessa cui concorrono sia il presupposto oggettivo (l’operazione imponibile) sia l’atto formale (la fattura).

    Conseguenza pratica: se l’emissione della fattura è obbligatoria ma il cedente non la emette, non sorge alcun diritto di rivalsa nei confronti del cessionario (Cass. n. 20537/2020; Cass. n. 17876/2023).

    Il comma 2: operazioni senza obbligo di fattura

    Per le operazioni per le quali la fattura non è obbligatoria (tipicamente le cessioni al minuto e le prestazioni in locali aperti al pubblico ex art. 22), il prezzo si presume comprensivo di IVA. In pratica, il negoziante che espone un prezzo in vetrina si intende già aver incluso l’imposta.

    Se però il cliente chiede la fattura, il cedente deve effettuare lo “scorporo” dell’IVA dalla somma complessiva, applicando le percentuali di riduzione previste dall’art. 27 del D.P.R. 633/1972.

    Implicazioni per la neutralità concorrenziale

    Il diritto europeo impone che l’IVA non distorca la concorrenza tra operatori (cfr. Direttiva 2006/112/CE). Il punto di riferimento per valutare eventuali discriminazioni è il consumatore finale, in quanto soggetto che sopporta economicamente il tributo (CGUE, cause C-454/12 e C-406/20).

    Il comma 3: casi in cui la rivalsa è facoltativa

    In deroga alla regola generale, la rivalsa non è obbligatoria nelle seguenti ipotesi:

    • Cessioni gratuite di beni (art. 2, comma 2, n. 4): quando un’impresa regala beni a clienti o partner, l’IVA è dovuta ma non c’è un corrispettivo su cui scaricarla.

    • Autoconsumo (art. 2, comma 2, n. 5): destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

    • Prestazioni di servizi gratuite per finalità estranee all’impresa o per uso personale o familiare (art. 3, comma 3).

    In questi casi, mancando un vero negozio traslativo a titolo oneroso, il legislatore ha ritenuto che non vi sia quella manifestazione di ricchezza che giustifica la traslazione del tributo sull’acquirente. Il cedente può scegliere se addebitare l’IVA o meno.

    Il comma 4: nullità dei patti contrari

    Il quarto comma sancisce la nullità assoluta di qualsiasi accordo che escluda o limiti l’esercizio della rivalsa. La norma ha natura di ordine pubblico: non è derogabile nemmeno con il consenso delle parti.

    Cosa è vietato e cosa è lecito

    La giurisprudenza interpreta il divieto in modo restrittivo:

    • Vietato (nullo): il patto che escluda espressamente l’addebito dell’IVA.

    • Lecito: il patto che conviene un prezzo “tutto compreso” (IVA inclusa). In questo caso il cedente non può pretendere l’IVA in aggiunta al prezzo pattuito: dovrà semplicemente scorporarla dalla somma globale e indicarla separatamente in fattura (Cass. n. 24543/2018; Cass. n. 3123/2018; Cass. n. 11267/1998).

    • Lecito: la transazione o la compensazione aventi a oggetto il credito di rivalsa già sorto, poiché a quel punto il credito è entrato nel patrimonio del cedente e può essere oggetto di atti dispositivi (Cass. n. 24642/2022; Cass. n. 1406/1986).

    • Lecito: la ricognizione del debito di rivalsa ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 17861/2003).

    La rivalsa tardiva (art. 60)

    Se il cedente ha omesso, in tutto o in parte, di applicare l’IVA e viene successivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria, la fonte del diritto di rivalsa non è più l’art. 18 bensì l’art. 60 del D.P.R. 633/1972. La rivalsa tardiva è esercitabile solo dopo che il cedente ha pagato all’erario l’imposta (o la maggiore imposta), gli interessi e le sanzioni.

    Una complicazione pratica riguarda il coordinamento con l’autofatturazione: se il cessionario ha già emesso autofattura e versato l’imposta all’erario (ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997), può opporre l’avvenuto versamento all’eventuale azione di rivalsa tardiva del cedente.

    Il privilegio del credito di rivalsa (comma 5)

    Il legislatore ha voluto che il credito di rivalsa godesse di una tutela analoga a quella dell’erario sul credito IVA. Il comma 5 attribuisce al credito di rivalsa un privilegio speciale sui beni oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio (artt. 2758 e 2772 c.c.).

    Lo stato attuale

    In seguito all’abrogazione degli articoli del codice civile espressamente richiamati dalla norma originaria (riforma del 1975) e alla dichiarazione di abrogazione del comma 5 da parte della Cassazione (Cass. n. 6120/1979, confermata da Corte Cost. n. 25/1984), la materia è oggi disciplinata esclusivamente dal codice civile:

    • Privilegio speciale sui beni mobili e immobili oggetto della cessione o ai quali il servizio si riferisce (artt. 2758 e 2772 c.c.).

    • Privilegio generale sui mobili: riconosciuto al credito di rivalsa IVA connesso alle retribuzioni dei professionisti e prestatori d’opera per gli ultimi 2 anni di prestazione (art. 2751-bis, n. 2, c.c., come modificato dalla L. 205/2017). La Corte Costituzionale (sent. n. 167/2022) ha esteso tale privilegio anche al credito di rivalsa degli agenti di commercio che svolgano prestazione d’opera prevalentemente personale, colmando un vuoto normativo censurato come irragionevole.

    • Non spetta alle società di capitali (Corte Cost. n. 1/2000).

    Quando il servizio non può riferirsi ad alcun bene specifico (si pensi alle forniture di energia), il credito di rivalsa è chirografario e concorre in posizione paritaria con gli altri creditori. La Corte Costituzionale ha ritenuto questa asimmetria non contraria all’art. 3 Cost., rimettendo la scelta alla discrezionalità del legislatore.

    Lo split payment: una deroga parziale alla rivalsa

    L’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti) prevede che per le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici e delle altre PA indicate dalla norma, l’IVA venga versata direttamente dall’acquirente pubblico, anziché concorrere alla liquidazione periodica del fornitore.

    In pratica: il fornitore espone l’IVA in fattura ma non la incassa. L’ente pubblico la versa direttamente all’erario. Questo meccanismo deroga parzialmente all’art. 18: l’addebito in fattura non genera il consueto credito di rivalsa, ma è sufficiente a far sorgere il diritto di detrazione in capo all’acquirente pubblico (ove spettante).

    Il contenzioso sulla rivalsa: giurisdizione e rischi per il cedente
    Tre rapporti che non si “parlano”

    La rivalsa genera tre rapporti distinti:

    1. Cedente ↔ Erario: rapporto d’imposta (giurisdizione tributaria).

    2. Cedente ↔ Cessionario: rapporto di rivalsa (giurisdizione ordinaria).

    3. Cessionario ↔ Erario: rapporto di detrazione (giurisdizione tributaria).

    La Cassazione (da ultimo, Cass. Sez. trib. n. 35830/2022 e n. 24194/2023) ribadisce che questi tre rapporti, pur collegati, non interferiscono tra loro: il cedente non può opporre al cessionario che agisce in restituzione il fatto di aver già versato l’imposta all’erario, e viceversa.

    Il rischio della doppia soccombenza

    Questa rigida separazione espone il cedente a scenari scomodi:

    • Il cessionario agisce in sede civile per la restituzione dell’IVA indebitamente applicata (termine: 10 anni, ex art. 2033 c.c.).

    • Il cedente deve agire in sede tributaria per il rimborso verso l’erario (termine: 2 anni dal versamento, ex art. 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972).

    • Se i termini tributari sono nel frattempo scaduti, il cedente rimborsa il cessionario ma non recupera nulla dall’erario.

    Le soluzioni normative introdotte nel 2017

    Per porre rimedio a queste storture – anche in esecuzione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia UE (CGUE, causa C-35/05, Reemtsma; causa C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta) – il legislatore è intervenuto su due fronti:

    1. Art. 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972: il cedente che abbia rimborsato l’IVA al cessionario per effetto di un accertamento definitivo può chiedere il rimborso all’erario entro 2 anni dall’avvenuta restituzione (e non più dal versamento originario).

    2. Art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997: il cessionario può detrarre l’IVA erroneamente addebitata e assolta dal cedente, pagando una sanzione in misura fissa, purché non vi sia frode fiscale e – per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 – purché la violazione non abbia determinato una dichiarazione infedele (modifica introdotta dall’art. 2, D.Lgs. 87/2024).

    La rivalsa nelle procedure concorsuali

    Un tema delicato riguarda le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito: in quale momento sorge il diritto di rivalsa e il relativo credito è prededucibile o concorsuale?

    La risposta della Cassazione, ormai consolidata, è che il fatto generatore della rivalsa è l’effettuazione dell’operazione (cioè la prestazione svolta nei confronti del fallito), non l’emissione della fattura nel corso della procedura. Ne consegue che il credito di rivalsa è concorsuale e non prededucibile (tra le tante, Cass. n. 1034/2017; Cass. n. 18837/2020), anche se la fattura viene emessa dopo l’apertura del fallimento.

    La procedura, dal canto suo, può comunque portare in detrazione l’IVA indicata nella fattura: ciò non costituisce indebito arricchimento, ma è la naturale conseguenza del meccanismo contabile del tributo.

    Checklist pratica per non sbagliare

    Per il cedente/prestatore:

    • Verificare sempre che l’operazione sia imponibile, esente o fuori campo IVA prima di emettere fattura.

    • Applicare l’aliquota corretta: un errore in eccesso crea un indebito, uno in difetto espone a rivalsa tardiva e sanzioni.

    • Non pattuire mai contrattualmente l’esonero dall’IVA (patto nullo): è lecito pattuire un prezzo “IVA inclusa”, ma l’imposta va comunque scorporata e indicata in fattura.

    • In caso di contestazione con il cessionario, attivarsi tempestivamente per il rimborso all’erario entro i termini di decadenza (2 anni dal versamento).

    • Nei rapporti con enti pubblici, verificare se si applica lo split payment.

    Per il cessionario/committente:

    • L’IVA addebitata in fattura è detraibile anche se non ancora pagata al cedente (e anche se il cedente non ha ancora versato all’erario).

    • In caso di IVA indebitamente addebitata, il rimborso va chiesto al cedente (non all’erario), salvo insolvenza dello stesso.

    • Dal 1° settembre 2024, è possibile detrarre l’IVA erroneamente applicata (con sanzione fissa), a condizione che non si verta in fattispecie di frode e che non sia stata presentata una dichiarazione infedele.

    Conclusioni

    L’art. 18 del D.P.R. 633/1972 è molto più di una norma tecnica sulla fatturazione: è il cardine attorno al quale ruota l’intera neutralità dell’IVA nel sistema plurifase. Comprendere la rivalsa significa comprendere il funzionamento profondo dell’imposta – non solo per rispettare gli adempimenti formali, ma per tutelarsi efficacemente nei rapporti con clienti, fornitori e amministrazione finanziaria.

    Con l’entrata in vigore del Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027, le disposizioni sostanziali resteranno invariate, ma sarà importante monitorare l’eventuale riordino dei rinvii normativi e le istruzioni operative dell’Amministrazione finanziaria.

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  • Art. 888 Codice della Navigazione – Atti di stato civile e testamenti

    Art. 888 Codice della Navigazione – Atti di stato civile e testamenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante dell'aeromobile esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice, e riceve i testamenti a norma dell'articolo 616 del codice civile.

  • Art. 55 D.Lgs. 231/2001 – Annotazione dell’illecito amministrativo

    Art. 55 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Annotazione dell’illecito amministrativo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale , gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

    2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito. Nota all'art. 55: – Si riporta il testo dell' art. 335 del codice di procedura penale : "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.".