Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Autore: Andrea Marton
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Art. 88 GDPR – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro
Articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro. -
Art. 108 D.Lgs. 259/2003 – Reciprocità
Art. 108 D.Lgs. 259/2003 – Reciprocità
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il rilascio di autorizzazione per l’impianto e l’uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell’impianto e dell’esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato. articolo precedente articolo successivo
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Art. 55 TUIR: Redditi d’impresa
Art. 55 TUIR – Redditi d’impresa
In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1994
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Nota:Contiene anche le modifiche di cui all’art. 1 del DL n. 554/93. “1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attivita’ indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attivita’ organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attivita’ di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice nonche’ alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita’ di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita’ commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita’ indicate nel presente articolo.”Commento del professionista
sull’art. 55 del TUIR, la prima cosa che emerge è che il legislatore vuole dare una definizione molto ampia di reddito d’impresa. Non si limita a dire “è impresa chi è imprenditore nel codice civile”, ma costruisce una nozione autonoma fiscale. Il punto di partenza è semplice: è reddito d’impresa tutto ciò che deriva dall’esercizio di un’impresa commerciale. Però subito dopo questa affermazione apparentemente lineare, il legislatore la amplia moltissimo.
Infatti, per “impresa commerciale” non si guarda tanto alla forma, ma al tipo di attività svolta e al modo in cui viene svolta. Viene richiamato l’art. 2195 del codice civile, quindi tutte le attività classiche: produzione, commercio, trasporti, banche, assicurazioni, attività ausiliarie. Però il passaggio cruciale è che, ai fini fiscali, queste attività generano reddito d’impresa anche se non sono organizzate formalmente come impresa. Questo è uno scarto enorme rispetto al diritto civile: il fisco abbassa la soglia.
Poi il legislatore fa un passo ulteriore: inserisce dentro il reddito d’impresa anche altre situazioni che non rientrano perfettamente nello schema civilistico. Ad esempio, i servizi che non sono nell’art. 2195 diventano impresa se sono organizzati, oppure lo sfruttamento di miniere e simili è sempre impresa, e ancora, attività agricole che normalmente sarebbero reddito agrario diventano reddito d’impresa se svolte da certe società. Qui si vede chiaramente una logica: quando c’è struttura, organizzazione o forma societaria, il fisco tende a qualificare tutto come impresa.
E infatti arriva uno dei principi più importanti: quello di “attrazione”. Le società commerciali producono sempre reddito d’impresa, indipendentemente da cosa fanno concretamente. Questo è un punto che nella pratica pesa tantissimo, perché significa che la forma giuridica può determinare la qualificazione fiscale più della sostanza dell’attività. Una SRL agricola, ad esempio, per il fisco è comunque impresa, salvo regimi particolari.
A questo punto il testo si ferma a chiarire che la nozione fiscale di impresa si regge su tre pilastri: l’oggetto dell’attività, l’organizzazione e la professionalità, cioè l’abitualità. Però introduce anche una distinzione molto importante tra una nozione oggettiva (basata su come si svolge l’attività) e una soggettiva (legata al tipo di soggetto, come le società). Questo doppio livello è ciò che rende la materia complessa.
Un altro passaggio interessante è che il reddito d’impresa diventa una categoria “centrale” nel sistema: serve a distinguere tutte le altre categorie. Se c’è organizzazione si esce dal lavoro autonomo e si entra nell’impresa; se manca abitualità si finisce nei redditi diversi; se si superano certi limiti si esce dal reddito agrario. Quindi non è solo una categoria tra le altre, è quella che delimita tutto il sistema.
Poi il documento insiste su un concetto molto importante: il fisco ha volutamente ampliato l’area dell’impresa rispetto al diritto civile. Questo non è casuale, ma serve a tassare meglio e in modo più preciso, perché il reddito d’impresa si determina con criteri analitico-contabili. In altre parole, qualificarti come impresa permette all’amministrazione di controllarti meglio.
Subito dopo, però, si chiarisce che questa nozione non è sempre uniforme: ci sono deroghe. Ad esempio, per alcune agevolazioni o per enti non commerciali, un’attività che sarebbe commerciale secondo l’art. 55 può non esserlo. Questo è un punto delicato: non esiste una definizione unica valida sempre, ma dipende dalla norma che stai applicando.
Un passaggio che spesso sorprende è quello sulle attività illecite: anche quelle producono reddito d’impresa se hanno le caratteristiche richieste. Il principio è molto chiaro: il fatto che l’attività sia illegale non incide sull’obbligo fiscale.
Entrando nella parte più economica, il testo introduce il requisito dell’economicità. L’attività deve essere rivolta al mercato e deve almeno tendere a coprire i costi. Se è strutturalmente in perdita e vive solo di contributi o sovvenzioni, allora manca questo requisito e non si può parlare di impresa. Però, ed è fondamentale, non serve che ci sia un utile: non è necessario il lucro soggettivo. Basta che l’attività sia organizzata per funzionare economicamente. Questo è un altro punto chiave: l’impresa è definita in modo oggettivo, non psicologico.
Poi si affronta il tema della fase iniziale, la start-up. Qui il problema è capire quando nasce l’impresa. Il documento dice che, in molti casi, anche le attività preparatorie possono essere considerate già esercizio d’impresa, soprattutto se sono chiaramente orientate a un’attività economica futura. La giurisprudenza, sia italiana che europea, tende ad includere questi atti preparatori, perché fanno parte del processo imprenditoriale. Tuttavia, l’amministrazione è più prudente e valuta caso per caso. Quindi qui c’è già una tensione interpretativa: da un lato una visione ampia, dall’altro una più restrittiva.
Infine, arrivando alla parte sulle attività dell’art. 2195 e sul requisito dell’abitualità, si chiarisce che per essere impresa l’attività deve essere stabile e sistematica. Non serve che sia continua tutto l’anno, ma deve avere una certa regolarità. Anche un solo affare può essere impresa, però solo se è complesso, organizzato e di rilevanza economica. Questo è molto importante nella pratica, ad esempio nelle operazioni immobiliari: anche un’operazione unica può trasformarti in imprenditore.
Si insiste molto sul fatto che l’abitualità non è solo una questione di frequenza, ma anche di organizzazione e rilevanza economica. Attività piccole richiedono più ripetizione per essere considerate impresa; attività grandi possono bastare da sole. Questo rende la valutazione sempre concreta e caso per caso.
Un esempio molto attuale è quello delle locazioni brevi: il legislatore ha introdotto una presunzione per cui, sopra un certo numero di immobili, l’attività si considera automaticamente imprenditoriale. Qui si vede chiaramente un altro trend: il fisco tende a trasformare attività “di confine” in impresa per semplificare e controllare meglio.
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Art. 66 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente
Art. 66 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente
In vigore dal 04/07/2001
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
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Art. 10-bis L. 241/1990 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. -
Art. 38 D.Lgs. 171/2005 – Ruolino di equipaggio
Art. 38 D.Lgs. 171/2005 – Ruolino di equipaggio
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità. articolo precedente articolo successivo
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Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
Art. 64 c.c. – Immissione nel possesso e inventario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60.
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Art. 43 D.Lgs. 171/2005 – Scadenza del contratto
Art. 43 D.Lgs. 171/2005 – Scadenza del contratto
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso. articolo precedente articolo successivo
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Art. 9 L. 91/1992
Art. 9 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza
1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Art. 875 Codice della Navigazione – Pubblicità della dichiarazione
Art. 875 Codice della Navigazione – Pubblicità della dichiarazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione. L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale. In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
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Art. 28 D.Lgs. 79/2011 – Turismo termale e del benessere
Art. 28 D.Lgs. 79/2011 – Turismo termale e del benessere
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice. articolo precedente articolo successivo
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Art. 76 TULPS – articolo abrogato
Art. 76 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112