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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La dichiarazione (relativa all'esercizio dell'aeromobile) deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale e annotata sul certificato di immatricolazione.
  • L'annotazione sul certificato è eseguita dall'autorità competente del luogo in cui si trova o è diretto l'aeromobile, su comunicazione dell'ufficio che tiene il registro.
  • In caso di discordanza tra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato, prevalgono le risultanze del registro aeronautico.
  • La norma estende il sistema di doppia pubblicità (registro + certificato) alle dichiarazioni relative all'esercizio, garantendo certezza giuridica verso i terzi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 875 Codice della Navigazione — Pubblicità della dichiarazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione. L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale. In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.

Commento

Inquadramento sistematico: la dichiarazione di esercizio dell'aeromobile

L'articolo 875 del Codice della navigazione disciplina la pubblicità della 'dichiarazione' relativa all'aeromobile, collocandosi nell'ambito della sezione dedicata all'esercente e all'impresa di navigazione aerea. La dichiarazione cui la norma si riferisce è quella con cui il soggetto che intende esercitare l'aeromobile — l'esercente, che ai sensi dell'articolo 874 del codice è colui che utilizza il velivolo a proprio rischio e vantaggio — manifesta formalmente tale qualità e la fa constare presso le autorità aeronautiche. L'esercente può coincidere con il proprietario dell'aeromobile, ma può anche essere un soggetto diverso (ad esempio il locatario nell'ambito di un contratto di locazione o di leasing aeronautico). In tale secondo caso, la dichiarazione ha la funzione di rendere pubblica la dissociazione tra proprietà ed esercizio, con importanti riflessi in tema di responsabilità per i danni causati dall'attività aeronautica.

Il regime della doppia pubblicità: registro e certificato

La norma prevede, analogamente a quanto stabilito dagli articoli 865 e seguenti per gli atti relativi alla proprietà, che la dichiarazione di esercizio sia soggetta a un sistema di doppia pubblicità: trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione. La trascrizione nel registro è l'atto fondamentale, quello che produce effetti giuridici nei confronti dei terzi rendendola opponibile. L'annotazione sul certificato svolge una funzione complementare e documentale, consentendo una verifica immediata della situazione giuridica dell'aeromobile anche in contesti operativi (controlli in volo, operazioni aeroportuali, ecc.) senza necessità di consultare il registro.

Il meccanismo a distanza per l'annotazione sul certificato

L'articolo 875 prevede uno specifico meccanismo per l'annotazione sul certificato quando l'aeromobile non si trovi nel luogo dell'ufficio che tiene il registro. In questo caso, l'ufficio che ha eseguito la trascrizione nel registro comunica il fatto all'autorità competente del luogo in cui l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, affinché provveda all'annotazione sul certificato di immatricolazione. Il meccanismo rispecchia quello già previsto dall'articolo 869 per la pubblicità degli atti relativi alla proprietà, confermando la coerenza sistematica delle disposizioni sulla pubblicità aeronautica. L'autorità competente del luogo può essere l'autorità aeroportuale locale, il consolato italiano o altra autorità aeronautica designata.

La prevalenza del registro in caso di discordanza

Il terzo comma dell'articolo 875 riproduce la regola già sancita dall'articolo 871 in materia di trascrizioni: in caso di discordanza tra la trascrizione nel registro aeronautico e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro. La coerenza di questa regola nell'intero sistema della pubblicità aeronautica non è casuale: il registro è lo strumento pubblico ufficiale, tenuto dall'ENAC, che garantisce la certezza giuridica e la consultabilità da parte di chiunque vi abbia interesse. Il certificato è invece un documento di bordo a uso operativo che può subire aggiornamenti non contestuali rispetto al registro, per ragioni logistiche o burocratiche. La regola di prevalenza del registro elimina ogni incertezza circa la fonte di verità giuridica primaria.

Rilevanza pratica: responsabilità dell'esercente e tutela dei terzi

La pubblicità della dichiarazione di esercizio ha importanti riflessi sul piano della responsabilità. L'esercente, che ha reso pubblica la propria qualità attraverso la trascrizione nel registro, assume nei confronti dei terzi e delle vittime di eventuali danni causati dall'attività aeronautica la posizione di soggetto responsabile ai sensi degli articoli 965 e seguenti del codice della navigazione. La pubblicità della dichiarazione tutela quindi sia i terzi — che possono identificare con certezza il soggetto responsabile dell'attività aeronautica — sia lo stesso proprietario che non esercita il velivolo, il quale può dissociarsi dalla responsabilità per i danni causati da chi l'aeromobile lo gestisce effettivamente. In assenza di dichiarazione trascritta, si presume che l'esercente coincida con il proprietario iscritto nel registro.

Casi pratici

Caso 1: Dichiarazione di esercizio da parte del locatario

Tizio è proprietario di un aeromobile e lo concede in locazione a Caio per tre anni. Caio deposita la dichiarazione di esercizio, che viene trascritta nel registro aeronautico e annotata sul certificato di immatricolazione: in questo modo, in caso di danni causati dall'attività di Caio, i terzi potranno identificare Caio — e non Tizio — come il soggetto responsabile.

Caso 2: Annotazione sul certificato a distanza

Sempronio prende in gestione un aeromobile di Tizio e deposita la dichiarazione di esercizio mentre il velivolo è operativo a Barcellona. Il registro aeronautico viene aggiornato dall'ENAC, che comunica la variazione all'autorità aeronautica spagnola competente: quest'ultima provvede all'annotazione sul certificato di immatricolazione che accompagna il velivolo.

Caso 3: Conflitto tra registro e certificato sull'identità dell'esercente

Il registro aeronautico indica Caio come esercente di un aeromobile, ma per un ritardo burocratico il certificato di immatricolazione reca ancora il nome di Tizio. Un terzo che voglia agire in responsabilità per danni causati dall'aeromobile deve fare riferimento alle risultanze del registro, che ai sensi dell'articolo 875 prevalgono sul certificato, e indirizzare l'azione verso Caio.

Domande frequenti

Che cos'è la dichiarazione di esercizio dell'aeromobile e perché va trascritta?

È la dichiarazione con cui il soggetto che utilizza l'aeromobile a proprio rischio e vantaggio manifesta formalmente tale qualità. La trascrizione nel registro aeronautico la rende opponibile ai terzi e individua il soggetto responsabile per i danni causati dall'attività aeronautica.

Come viene annotata la dichiarazione sul certificato se l'aeromobile è lontano?

L'ENAC, dopo aver trascritto la dichiarazione nel registro, comunica la variazione all'autorità competente del luogo in cui si trova l'aeromobile, che provvede all'annotazione sul certificato di immatricolazione.

Se registro e certificato discordano sull'identità dell'esercente, quale prevale?

Prevalgono le risultanze del registro aeronautico nazionale, come dispone espressamente l'articolo 875, terzo comma, del Codice della navigazione. Il certificato ha funzione documentale complementare, non primaria.

Se l'esercente non deposita la dichiarazione, chi è considerato responsabile?

In assenza di dichiarazione trascritta nel registro, si presume che l'esercente coincida con il proprietario iscritto nel registro aeronautico, che risponde per i danni causati dall'attività aeronautica dell'aeromobile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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