Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 L. 241/1990 – Accordi fra pubbliche amministrazioni

    1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
    2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
  • Art. 24 D.Lgs. 79/2011 – Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggi

    Art. 24 D.Lgs. 79/2011 – Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggi

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Nel rispetto dell’ articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 83 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri dei

    Art. 83 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri dei

    Art. 83 c.c. – Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

  • Art. 74 Reg. (UE) 2024/1689 – Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell’Unione

    Art. 74 Reg. (UE) 2024/1689 – Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell’Unione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai sistemi di IA disciplinati dal presente regolamento. Ai fini dell'efficace applicazione del presente regolamento:

    a) ogni riferimento a un operatore economico a norma del regolamento (UE) 2019/1020 si intende fatto anche a tutti gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;

    b) ogni riferimento a un prodotto a norma del regolamento (UE) 2019/1020 si intende fatto anche a tutti i sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    2. Nell'ambito dei loro obblighi in materia di segnalazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato comunicano annualmente alla Commissione e alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. Essi riferiscono inoltre annualmente alla Commissione in merito al ricorso a pratiche vietate verificatosi nel corso di tale anno e alle misure adottate.

    3. Per i sistemi di IA ad alto rischio collegati a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento è l'autorità responsabile delle attività di vigilanza del mercato designata a norma di tali atti giuridici. In deroga al primo comma e in determinate circostanze, gli Stati membri possono designare un’altra autorità pertinente che agisca in qualità di autorità di vigilanza del mercato, a condizione che garantiscano il coordinamento con le pertinenti autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell’esecuzione della normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell'allegato I.

    4. Le procedure di cui agli articoli da 79 a 83 del presente regolamento non si applicano ai sistemi di IA collegati a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, qualora tali atti giuridici prevedano già procedure che garantiscono un livello equivalente di protezione e aventi lo stesso obiettivo. In tali casi si applicano invece le pertinenti procedure settoriali.

    5. Fatti salvi i poteri delle autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di garantire l'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato possono esercitare i poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere d) e j), di tale regolamento a distanza, se del caso.

    6. Per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento è l'autorità nazionale pertinente responsabile della vigilanza finanziaria di tali enti ai sensi di tale diritto, nella misura in cui l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA siano direttamente collegati alla fornitura di tali servizi finanziari.

    7. In deroga al paragrafo 6, in determinate circostanze e a condizione che sia garantito il coordinamento, lo Stato membro può individuare un'altra autorità competente come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato che controllano gli enti creditizi disciplinati nel quadro della direttiva 2013/36/UE, che partecipano al meccanismo di vigilanza unico istituito dal regolamento (UE) n, 1024/2013, dovrebbero comunicare senza indugio alla Banca centrale europea qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per i compiti in materia di vigilanza prudenziale della Banca centrale europea specificati in tale regolamento.

    8. Per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del presente regolamento, punto 1, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del presente regolamento, punti 6, 7 e 8, gli Stati membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680 o qualsiasi altra autorità designata a norma delle stesse condizioni di cui agli articoli da 41 a 44 della direttiva (UE) 2016/680. Le attività di vigilanza del mercato non pregiudicano in alcun modo l'indipendenza delle autorità giudiziarie né interferiscono in altro modo con le loro attività nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

    9. Nei casi in cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati agisce in qualità di autorità di vigilanza del mercato, tranne nei confronti della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

    10. Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento e altre autorità o organismi nazionali pertinenti che controllano l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I o di altre disposizioni del diritto dell'Unione che potrebbero essere pertinenti per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.

    11. Le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione possono proporre attività congiunte, comprese indagini congiunte, che dovrebbero essere condotte dalle autorità di vigilanza del mercato o dalle autorità di vigilanza del mercato di concerto con la Commissione, al fine di promuovere la conformità, individuare casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione al presente regolamento riguardo a specifiche categorie di sistemi di IA ad alto rischio che si rileva presentino un rischio grave in due o più Stati membri conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020. L'ufficio per l'IA fornisce sostegno di coordinamento per le indagini congiunte.

    12. Fatti salvi i poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e se del caso e nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i fornitori concedono alle autorità di vigilanza del mercato pieno accesso alla documentazione nonché ai set di dati di addestramento, convalida e prova utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di IA ad alto rischio, anche, ove opportuno e fatte salve le garanzie di sicurezza, attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API) o altri mezzi e strumenti tecnici pertinenti che consentano l'accesso remoto.

    13. Alle autorità di vigilanza del mercato è concesso l'accesso al codice sorgente del sistema di IA ad alto rischio su richiesta motivata e solo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a) l'accesso al codice sorgente è necessario per valutare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo III, sezione 2; e

    b) le procedure di prova o di audit e le verifiche basate sui dati e sulla documentazione presentati dal fornitore sono state esaurite o si sono dimostrate insufficienti.

    14. Qualsiasi informazione o documentazione ottenuta dalle autorità di vigilanza del mercato è trattata in conformità degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 78.

  • Art. 105 RD 12/1941

    Art. 105 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Reclamo CICR contro Banca d’Italia: casi pratici art. 9 TUB

    Quando la Banca d’Italia adotta un provvedimento di vigilanza sfavorevole, l’intermediario o il soggetto interessato non e costretto a rivolgersi subito al giudice amministrativo: l’art. 9 del Testo Unico Bancario conserva una via amministrativa alternativa, il reclamo al CICR. In questa pagina raccogliamo cinque scenari operativi in cui la scelta tra reclamo gerarchico e ricorso al TAR diventa una decisione di strategia difensiva.

    Quadro normativo

    L’art. 9 del D.Lgs. 385/1993 ammette il reclamo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza. Il termine e di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 1199/1971 sui ricorsi amministrativi gerarchici. Il CICR decide previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti vigilati se la questione e ritenuta di interesse generale, secondo modalita stabilite dal Comitato stesso. Sistematicamente, il reclamo rappresenta un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale al TAR, di applicazione oggi residuale ma utile in alcuni contesti specifici.

    Ambito di applicazione

    Il reclamo riguarda i provvedimenti individuali di vigilanza: autorizzazioni, dinieghi, revoche, prescrizioni, ingiunzioni, sanzioni amministrative pecuniarie, misure straordinarie e provvedimenti di rimozione degli esponenti aziendali. Restano fuori dal perimetro gli atti generali (deliberazioni del CICR, regolamenti, circolari interpretative), che seguono il regime ordinario della normazione secondaria, e gli atti adottati dalla BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico, sottoposti al sistema di controllo europeo. Il rimedio si rivolge dunque al cuore della vigilanza domestica della Banca d’Italia, in particolare nei casi disciplinati dagli artt. 14, 19, 53, 53-bis e 144 TUB.

    Profili operativi

    Sul piano pratico, la scelta tra reclamo e ricorso al TAR e una decisione tecnica. Il reclamo offre il vantaggio del controllo non solo di legittimita ma anche di merito tecnico-politico da parte di un organo di alta direzione; il ricorso al TAR offre tempi di trattazione spesso piu rapidi e garanzie di terzieta proprie del giudice amministrativo. La presentazione del reclamo non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento impugnato; per la sospensione cautelare resta praticabile il ricorso al TAR, anche in pendenza di reclamo, secondo i principi generali. Il termine di trenta giorni e perentorio: la sua decorrenza inutile preclude entrambe le tutele.

    Caso N. 1: diniego di autorizzazione all’attivita bancaria

    Scenario. La banca Alfa S.p.A. presenta alla Banca d’Italia istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attivita bancaria ex art. 14 TUB. L’Autorita di vigilanza respinge l’istanza per insufficienza del programma di attivita e debolezze del piano patrimoniale prospettico. Tizio, in qualita di legale rappresentante della societa istante, valuta come reagire.

    Come si legge l’art. 9. Il diniego e un provvedimento individuale di vigilanza pienamente impugnabile con reclamo al CICR entro trenta giorni dalla notifica. Trattandosi di valutazioni tecniche sul programma di attivita, il reclamo consente al Comitato di esercitare un sindacato di merito che il TAR potrebbe svolgere solo nei limiti dell’eccesso di potere.

    Cosa fare in pratica.

    • Acquisire copia integrale del provvedimento e della relazione istruttoria della Banca d’Italia.
    • Predisporre memoria di reclamo focalizzata sui punti contestati del programma di attivita.
    • Notificare il reclamo al CICR e per conoscenza alla Banca d’Italia entro trenta giorni.
    • Valutare in parallelo l’opportunita di un ricorso cautelare al TAR se la tempistica e essenziale per l’avvio dell’attivita.
    • Documentare le integrazioni del piano patrimoniale gia disponibili al momento della decisione originaria.

    Caso N. 2: sanzione amministrativa pecuniaria a esponente aziendale

    Scenario. Caio, consigliere di amministrazione di una banca, riceve un provvedimento sanzionatorio ex art. 144 TUB per violazione delle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. La sanzione e di importo significativo e comporta riflessi reputazionali sulla sua attivita professionale.

    Come si legge l’art. 9. Per le sanzioni pecuniarie il TUB prevede un regime di impugnazione specifica davanti alla Corte d’Appello secondo le forme di legge; tuttavia, per la parte del provvedimento che incide sull’esercizio dei poteri di vigilanza in senso stretto (es. obbligo di adeguamento) il reclamo amministrativo conserva uno spazio. Occorre dunque distinguere accuratamente la natura di ciascun capo del provvedimento per identificare il giudice o l’organo competente.

    Cosa fare in pratica.

    • Mappare ciascuna disposizione del provvedimento e il regime impugnatorio applicabile.
    • Predisporre, ove necessario, opposizione alla sanzione davanti alla Corte d’Appello nel termine di legge.
    • Valutare reclamo al CICR esclusivamente per le statuizioni di vigilanza non sanzionatorie.
    • Conservare la corrispondenza istruttoria e le memorie difensive presentate in sede procedimentale.

    Caso N. 3: revoca di autorizzazione a partecipazione rilevante

    Scenario. La holding Beta S.r.l. detiene una partecipazione rilevante in una banca autorizzata ex art. 19 TUB. La Banca d’Italia revoca l’autorizzazione per il venir meno dei requisiti di onorabilita di uno dei soci. Sempronio, legale rappresentante della holding, riceve la comunicazione e dispone di trenta giorni per attivare le tutele.

    Come si legge l’art. 9. La revoca rientra nei provvedimenti di vigilanza impugnabili con reclamo al CICR. Trattandosi di una decisione fondata su valutazioni di onorabilita personale, il reclamo permette di portare al Comitato elementi documentali ulteriori che possono incidere sulla rivalutazione del requisito. Resta possibile, in alternativa, il ricorso al TAR per profili di legittimita procedurale.

    Cosa fare in pratica.

    • Verificare la motivazione del provvedimento e individuare gli elementi su cui la Banca d’Italia ha fondato il difetto di onorabilita.
    • Raccogliere documentazione integrativa idonea a contestare l’accertamento (sentenze penali definitive, certificati del casellario, atti del giudice civile).
    • Decidere se attivare reclamo al CICR (controllo anche di merito) o ricorso al TAR (tempi tipicamente piu rapidi).
    • Adempiere agli obblighi conseguenti alla revoca nelle more del procedimento, per non aggravare la posizione.

    Caso N. 4: ingiunzione di adeguamento organizzativo

    Scenario. Una banca riceve dalla Banca d’Italia, all’esito di una verifica ispettiva, un’ingiunzione di adeguamento del proprio sistema di controlli interni ex art. 53 TUB. L’ingiunzione prescrive misure organizzative ritenute particolarmente onerose dal consiglio di amministrazione.

    Come si legge l’art. 9. L’ingiunzione e un provvedimento individuale di vigilanza pienamente reclamabile. Trattandosi di prescrizioni tecnico-organizzative, il reclamo al CICR puo valorizzare argomenti di proporzionalita e adeguatezza che il TAR esamina con minore profondita rispetto al merito tecnico. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia dell’ingiunzione: i termini di adempimento continuano a decorrere.

    Cosa fare in pratica.

    • Predisporre un’analisi di impatto della misura prescritta e quantificare i costi di adeguamento.
    • Articolare il reclamo sui profili di proporzionalita e idoneita delle misure rispetto al rischio.
    • Avviare comunque l’attuazione delle misure non controverse per ridurre il rischio di sanzioni successive.
    • Valutare un’eventuale richiesta di sospensiva al TAR se i termini di adempimento sono molto stringenti.

    Caso N. 5: rimozione di esponente aziendale

    Scenario. Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una banca, riceve un provvedimento di rimozione ex art. 53-bis TUB, motivato dalla persistente compromissione della sana e prudente gestione. Il provvedimento ha effetti immediati e impone la cessazione dalla carica.

    Come si legge l’art. 9. Il provvedimento di rimozione e un atto di vigilanza individuale, soggetto a reclamo al CICR nei trenta giorni. Date le conseguenze sulla posizione personale e professionale dell’esponente, la scelta tra reclamo e ricorso al TAR si misura sulla rapidita: il giudice amministrativo offre la via cautelare per ottenere una sospensiva, mentre il reclamo amministrativo permette un riesame nel merito. Le due strade non sono incompatibili nelle rispettive sequenze.

    Cosa fare in pratica.

    • Acquisire immediatamente la motivazione completa del provvedimento e gli atti istruttori sottostanti.
    • Valutare con priorita il ricorso al TAR con istanza cautelare per ottenere la sospensiva.
    • Eventualmente affiancare reclamo al CICR per il riesame nel merito tecnico.
    • Documentare le iniziative gestionali assunte per ricondurre la situazione a sana e prudente gestione.
    • Coordinarsi con la societa per la transizione ordinata della carica.

    Quando intervenire

    Il momento utile per attivarsi e immediato. Il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento (per gli atti notificati) o dalla pubblicazione (per gli atti generali, qualora venissero ritenuti reclamabili in specifici contesti). E un termine perentorio: la sua decadenza preclude il reclamo amministrativo. La parte interessata deve quindi attivarsi rapidamente per acquisire il provvedimento integrale, valutare la natura dell’atto, ricostruire il fascicolo istruttorio e decidere tra reclamo al CICR e ricorso al TAR. Nei casi in cui la sospensione dell’efficacia sia essenziale per evitare un pregiudizio grave e irreparabile, la via giurisdizionale resta lo strumento di prima istanza, eventualmente affiancabile dal reclamo per i profili di merito.

    Norme e fonti

    • Art. 9 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) – reclamo al CICR
    • Artt. 2 e 3 D.Lgs. 385/1993 – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
    • Art. 4 D.Lgs. 385/1993 – Banca d’Italia come autorita di vigilanza
    • Artt. 14, 19, 53, 53-bis, 144 D.Lgs. 385/1993 – provvedimenti tipici di vigilanza
    • D.P.R. 1199/1971 – disciplina generale dei ricorsi amministrativi
    • D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) – ricorso al TAR

    Domande frequenti

    Il reclamo al CICR sospende l’efficacia del provvedimento impugnato?

    No. La presentazione del reclamo non comporta sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento. Per ottenere la sospensione e necessario rivolgersi al TAR con apposita istanza cautelare, anche in pendenza del reclamo amministrativo.

    Posso proporre reclamo al CICR e contemporaneamente ricorso al TAR?

    Le due tutele sono normativamente alternative ma nella prassi possono coesistere in fasi distinte, soprattutto quando il ricorso al TAR e finalizzato a ottenere una sospensiva rapida mentre il reclamo amministrativo punta al riesame nel merito tecnico. La scelta richiede una valutazione strategica caso per caso.

    Qual e il termine per presentare il reclamo?

    Trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento individuale o dalla pubblicazione dell’atto. Il termine e perentorio: il suo inutile decorso preclude la via amministrativa e, salvo rimessioni in termini, anche quella giurisdizionale.

    Tutti i provvedimenti della Banca d’Italia sono reclamabili al CICR?

    No. Sono reclamabili i provvedimenti individuali di vigilanza (autorizzazioni, dinieghi, revoche, prescrizioni, ingiunzioni). Restano fuori gli atti generali (regolamenti, circolari) e i provvedimenti adottati dalla BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico, soggetti al regime di controllo europeo.

  • Elenchi clienti e fornitori: casi pratici art. 29 TUIVA

    L’art. 29 D.P.R. 633/1972 disciplinava la compilazione annuale degli elenchi dei clienti e dei fornitori: uno strumento di trasparenza IVA in vigore dal 1973 e abrogato nel 1994. La sua eredità è visibile nell’attuale sistema SDI e nella precompilata IVA. Questa pagina esamina i casi pratici più rilevanti, con riferimento all’articolo 29 TUIVA.

    Quadro normativo

    L’art. 29 TUIVA, nella sua formulazione originaria, imponeva a ogni soggetto passivo IVA di redigere, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, due distinti elenchi: uno relativo ai clienti verso cui erano state emesse fatture nel corso dell’anno precedente, l’altro relativo ai fornitori da cui erano stati acquistati beni o servizi. L’obbligo era strumentale alla funzione di controllo incrociato dell’Agenzia delle Entrate, che poteva così verificare la coerenza tra i dati dichiarati da un contribuente e quelli comunicati dalle sue controparti commerciali. L’articolo è stato abrogato con il D.L. 357/1994, come parte di un piano di semplificazione degli adempimenti promosso dal governo Ciampi. Tuttavia, l’esigenza di trasparenza che esso incarnava non è mai venuta meno: il legislatore ha reintrodotto obblighi analoghi in forme successive (spesometro, comunicazione clienti-fornitori, esterometro) fino all’attuale sistema di fatturazione elettronica obbligatoria via SDI, entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

    Ambito di applicazione originario

    L’obbligo riguardava tutti i soggetti passivi IVA: imprese, professionisti e artisti in esercizio abituale, residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia. L’elenco clienti richiedeva, per ogni destinatario di fattura, l’indicazione di denominazione, partita IVA, domicilio e gli importi delle imposte addebitate distinti per operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. L’elenco fornitori era simmetrico, con i dati relativi alle imposte detraibili e ai corrispettivi delle operazioni passive. La collaborazione tra controparti era obbligatoria: il fornitore doveva comunicare i propri dati identificativi all’acquirente.

    Profili operativi: dal vecchio adempimento all’attuale SDI

    La logica dell’art. 29 – controllo incrociato delle operazioni IVA – si è trasfusa nel sistema di interscambio SDI. Dal 2019, ogni fattura transita per lo SDI, che acquisisce in tempo reale cedente, cessionario, imponibile, aliquota e imposta: nessun elenco separato è più necessario. La precompilata IVA, disponibile dal 2021, è la conseguenza diretta di questa evoluzione. La conoscenza storica dell’art. 29 resta utile per gestire contestazioni su periodi d’imposta anteriori al 2019 o per ricostruire la catena degli obblighi di comunicazione nelle operazioni straordinarie.

    Caso 1: La società che non presentava l’elenco clienti ante-1994

    Scenario. Tizio è l’amministratore di una piccola Srl costituita nel 1988. In sede di verifica fiscale per gli anni 1991-1993, gli ispettori contestano la mancata presentazione degli elenchi clienti e fornitori previsti dall’art. 29 TUIVA, con conseguente irrogazione di sanzioni.

    Come si legge l’art. 29. Nel periodo di imposta contestato, la norma era pienamente in vigore. La mancata compilazione degli elenchi costituiva una violazione formale dell’obbligo dichiarativo IVA, sanzionabile ai sensi del sistema punitivo allora vigente. La sanzione non era parametrata all’imposta evasa ma alla violazione dell’obbligo strumentale di comunicazione.

    • Verificare se gli anni oggetto di contestazione rientrano nel termine di decadenza dell’accertamento (ordinariamente cinque anni dalla dichiarazione, prorogabile in caso di omessa dichiarazione).
    • Accertare se la contestazione riguarda anni ancora aperti o già prescritti: per gli anni anteriori al 1994, la prescrizione è quasi certamente maturata.
    • Valutare l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso, se la contestazione è successiva alla notifica dell’atto.
    • Controllare se le operazioni commerciali sottostanti erano correttamente documentate da fatture regolari: la violazione formale dell’elenco non implica necessariamente irregolarità sostanziali IVA.

    Caso 2: Il professionista e lo spesometro come successore dell’art. 29

    Scenario. Caia è una professionista con studio individuale. Nel 2015 riceve un avviso di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate per omessa comunicazione dello spesometro relativo all’anno 2013. Non era a conoscenza dell’obbligo, introdotto dal D.L. 78/2010 come erede concettuale dell’art. 29 TUIVA.

    Come si legge l’art. 29. La norma originaria e lo spesometro perseguono la stessa finalità: rendere visibili all’Erario le transazioni commerciali tra soggetti IVA. Comprendere la ratio dell’art. 29 aiuta a interpretare correttamente gli obblighi del suo successore: la comunicazione non sostituisce la fattura ma la integra sul piano dei controlli incrociati.

    • Verificare se l’avviso di irregolarità è preceduto da una comunicazione ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 o se costituisce direttamente un atto impositivo.
    • Verificare le soglie rilevanti ai fini dello spesometro per il 2013 (operazioni superiori a 3.000 euro con IVA per i consumatori finali, senza soglia per le operazioni B2B).
    • Valutare il ricorso al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni prima della notifica dell’atto definitivo.
    • Acquisire la documentazione delle fatture emesse e ricevute nel periodo per dimostrare la correttezza sostanziale delle operazioni, anche in assenza della comunicazione formale.

    Caso 3: La startup e la fatturazione elettronica come erede dell’obbligo

    Scenario. Sempronio avvia una nuova attività commerciale nel 2020. Il suo intermediario fiscale gli spiega che non deve più predisporre alcun elenco di clienti e fornitori, in quanto la fatturazione elettronica obbligatoria via SDI assolve automaticamente questa funzione. Sempronio si chiede se vi siano casi in cui l’obbligo di comunicazione separata permanga.

    Come si legge l’art. 29. La logica originaria dell’art. 29 – rendere accessibili all’Erario i dati di tutte le operazioni IVA – è oggi realizzata in modo automatico e continuo dallo SDI. Tuttavia, l’erede parziale dell’obbligo permane per le operazioni con soggetti esteri (esterometro, ora anch’esso trasmesso via SDI), e per le operazioni con consumatori finali non documentate da fattura elettronica.

    • Per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (acquisti intracomunitari, importazioni, servizi ricevuti dall’estero), verificare gli obblighi di autofattura tramite SDI entro i termini previsti.
    • Per operazioni con consumatori finali documentate da corrispettivi telematici (non fattura), accertarsi che il registratore di cassa telematico trasmetta i dati correttamente all’Agenzia delle Entrate.
    • Conservare le fatture elettroniche ricevute tramite SDI per almeno dieci anni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
    • Controllare periodicamente il cassetto fiscale nel portale dell’Agenzia delle Entrate per verificare i dati acquisiti tramite SDI e segnalare eventuali anomalie.

    Caso 4: La ricostruzione storica per un contenzioso su anni ante-SDI

    Scenario. La società di Tizio e Caio è oggetto di un accertamento per gli anni 2014-2018. L’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa comunicazione di alcune operazioni rilevanti ai fini dello spesometro e utilizza i dati delle comunicazioni dei fornitori della società come elemento di prova incrociata. Il difensore deve ricostruire la storia degli adempimenti IVA di quegli anni.

    Come si legge l’art. 29. Il meccanismo di controllo incrociato usato dall’Agenzia delle Entrate nel caso concreto è il diretto discendente della logica dell’art. 29: i dati comunicati dai fornitori vengono confrontati con quelli dichiarati dalla società acquirente. La comprensione storica della norma aiuta il difensore a contestare eventuali errori nell’elaborazione incrociata dei dati.

    • Richiedere copia dei dati spesometro acquisiti dall’Agenzia delle Entrate relativi ai fornitori della società per gli anni in contestazione, tramite accesso agli atti ex L. 241/1990.
    • Confrontare i dati comunicati dai fornitori con le fatture passive registrate nei libri IVA della società per individuare eventuali difformità imputabili a errori di terzi.
    • Verificare se le operazioni contestate rientrano nelle categorie escluse dall’obbligo di comunicazione spesometro (es. operazioni già documentate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale al consumatore finale).
    • Produrre in giudizio la documentazione contabile primaria (fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche) per dimostrare la correttezza sostanziale delle operazioni al di là degli adempimenti formali di comunicazione.

    Caso 5: Il contribuente che scopre anomalie nella precompilata IVA

    Scenario. Sempronia gestisce una piccola impresa artigiana. Accedendo alla precompilata IVA sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nota che alcune fatture passive ricevute da un fornitore non compaiono tra i dati acquisiti tramite SDI, pur avendole correttamente registrate nel registro acquisti. Si interroga su come comportarsi.

    Come si legge l’art. 29. La precompilata IVA realizza oggi la stessa funzione che l’elenco fornitori dell’art. 29 svolgeva a livello dichiarativo: offre all’Erario una visione completa delle operazioni passive di ciascun soggetto passivo. L’anomalia segnalata da Sempronia – dati mancanti – può derivare da un errore di trasmissione SDI del fornitore, da una fattura emessa in formato non conforme o da un problema tecnico di elaborazione.

    • Contattare il fornitore per verificare se le fatture in questione siano state correttamente trasmesse allo SDI e se vi siano stati rifiuti o anomalie di recapito.
    • Accedere all’area riservata SDI del portale Fatture e Corrispettivi per verificare lo stato di ricezione delle singole fatture passive.
    • In caso di fattura non transitata per SDI per motivi tecnici, valutare se sia necessario emettere un’autofattura integrativa o segnalare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate tramite i canali di assistenza dedicati.
    • Non accettare la precompilata IVA senza aver verificato la corrispondenza con i propri registri contabili: la responsabilità della correttezza della dichiarazione rimane in capo al contribuente anche quando si utilizza la bozza precompilata.

    Quando intervenire

    La storia dell’art. 29 TUIVA è rilevante in tre contesti. Primo: contenziosi o verifiche su periodi anteriori al 2019, dove occorre mappare correttamente gli obblighi di comunicazione (spesometro, comunicazione clienti-fornitori) vigenti anno per anno. Secondo: gestione della precompilata IVA e del sistema SDI, per riconoscere la logica sottostante e individuare anomalie nei dati acquisiti dall’Erario. Terzo: operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni d’azienda) che incorporano passività fiscali di periodi molto risalenti. In tutti questi casi è opportuno il supporto di un professionista abilitato.

    Norme e fonti

    • Art. 29 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA) – testo originario, abrogato dal D.L. 357/1994
    • Art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (conv. L. 8 agosto 1994, n. 489) – norma abrogativa
    • Art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122) – introduzione dello spesometro
    • Art. 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – fatturazione elettronica e comunicazione dati IVA
    • Art. 1, commi 909-928, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – obbligo generalizzato fattura elettronica dal 2019
    • Art. 1, D.P.R. 633/1972 – ambito soggettivo dell’IVA
    • Art. 28, D.P.R. 633/1972 – dichiarazione annuale IVA

    Domande frequenti

    L’art. 29 TUIVA è ancora in vigore?

    No. L’art. 29 è stato abrogato dal D.L. 357/1994 con effetto dal 10 giugno 1994. Il D.Lgs. 10/2026 ne ha disposto la soppressione formale dal 1° gennaio 2027, ma si tratta di una conferma normativa di un’abrogazione già operante da oltre trent’anni. Non esiste dunque alcun obbligo attuale di compilazione degli elenchi clienti e fornitori ai sensi di tale articolo.

    Chi doveva compilare gli elenchi clienti e fornitori previsti dall’art. 29?

    L’obbligo riguardava tutti i soggetti passivi IVA: imprese, professionisti e artisti che esercitassero attività economica in modo abituale nel territorio dello Stato. Erano inclusi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Ne erano esclusi i consumatori finali, che non sono soggetti passivi IVA.

    Qual è oggi il successore dell’art. 29 TUIVA?

    Il successore funzionale è il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria tramite SDI (Sistema di Interscambio), in vigore per le operazioni B2B e B2C dal 1° gennaio 2019. Ogni fattura emessa transita per lo SDI, che acquisisce automaticamente i dati dell’operazione – cedente, cessionario, imponibile, aliquota, imposta – rendendo superfluo qualsiasi elenco separato. La precompilata IVA è il risultato pratico di questa acquisizione automatica dei dati.

    Posso ancora ricevere sanzioni per la mancata presentazione degli elenchi ante-1994?

    In linea generale no, perché i termini di decadenza dell’accertamento fiscale (ordinariamente cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, quattro in caso di dichiarazione presentata) sono ampiamente decorsi per tutti gli anni in cui l’obbligo era vigente (1973-1994). Tuttavia, in presenza di dichiarazione omessa o di reati tributari, i termini possono essere più lunghi. È comunque prudente consultare un professionista abilitato in caso di ricevimento di atti dell’Agenzia delle Entrate riferiti a periodi molto risalenti.

  • Art. 899 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo

    Art. 899 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali . . . . DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DI VOLO Della formazione del contratto

  • Art. 54 L. 354/1975 – Liberazione anticipata

    Art. 54 L. 354/1975 – Liberazione anticipata

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

    3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

    4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo.

  • Art. 21-quater L. 241/1990 – Efficacia ed esecutività del provvedimento

    1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
    2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
  • Art. 12 L. 40/2004 – Divieti generali e sanzioni

    Art. 12 L. 40/2004 – Divieti generali e sanzioni

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

    2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

    3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’ articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

    5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

    6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

    7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

    8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

    9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

    10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.

  • Art. 53 T.U. Stupefacenti – Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

    Art. 53 T.U. Stupefacenti – Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

    2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla boletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

    3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

    4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita' di cui al comma

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