Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 79/2011 – Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggi
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Nel rispetto dell’ articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il turismo culturale come strumento di valorizzazione del patrimonio
L'articolo 24 del Codice del turismo istituisce un meccanismo di coordinamento tra le politiche turistiche e quelle di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. La norma riconosce un dato fondamentale: l'Italia è una delle prime destinazioni culturali al mondo, con la più alta concentrazione di patrimonio UNESCO e una varietà di beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici che non ha eguali. Il turismo culturale è quindi non solo un segmento rilevante del mercato, ma un'opportunità per finanziare - indirettamente - la tutela e la valorizzazione di beni che richiedono ingenti risorse.
Il doppio ancoraggio normativo: Costituzione e Codice dei beni culturali
La norma si colloca all'intersezione di due discipline diverse. L'art. 9 della Costituzione assegna alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) disciplina nel dettaglio la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. L'art. 24 del Codice del turismo introduce una terza dimensione: la promozione turistica dei beni culturali e paesaggistici come leva per la loro valorizzazione. Il raccordo tra le tre discipline è reso operativo dal requisito del concerto del Ministro per i beni e le attività culturali: nessuna iniziativa di promozione turistica del patrimonio può essere avviata senza l'assenso di chi è responsabile della sua tutela.
Il bilanciamento tra promozione e tutela
Il turismo culturale di massa pone il delicato problema dell'equilibrio tra promozione e tutela: troppi visitatori possono danneggiare i siti, provocare sovraffollamento e degrado delle strutture. Il Codice del turismo non affronta esplicitamente questa tensione nell'art. 24, ma il presupposto del concerto con il Ministro per i beni culturali è il meccanismo attraverso cui essa viene gestita: le iniziative turistiche devono essere preventivamente verificate nella loro compatibilità con la tutela dei beni promossi. La norma si inserisce nel dibattito attuale sulla gestione dei flussi nei siti overturism (Venezia, Firenze, Cinque Terre) che ha portato all'adozione di misure di contingentamento dei visitatori.
La clausola di invarianza finanziaria
Come per altre norme del Codice, le iniziative si realizzano «utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica». Questa clausola, divenuta quasi un ritornello nel Codice del turismo, limita la portata pratica delle disposizioni: senza risorse dedicate, le iniziative dipendono dalla capacità di reperire fondi esistenti o cofinanziamenti privati. Il PNRR ha in parte colmato questa lacuna per il settore del turismo culturale, finanziando iniziative di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio.
Casi pratici
Caso 1: Programma di promozione turistica dei borghi storici minori
Il Ministero del turismo, di concerto con il MiC (Ministero della cultura), lancia un programma di promozione turistica dei borghi storici italiani con meno di 5.000 abitanti, che ospitano patrimoni storici e architettonici di valore ma sono scarsamente frequentati dai turisti. Il programma prevede campagne di comunicazione digitale, pacchetti offerti in accordo con tour operator specializzati e un marchio di qualità per i borghi che rispettano standard di accoglienza e conservazione. Le iniziative si svolgono ai sensi dell'art. 24, nel rispetto del Codice dei beni culturali.
Caso 2: Iniziativa turistica che rischia di danneggiare un sito archeologico
Il Ministero del turismo propone un programma di promozione del sito di Pompei che prevede aperture notturne con migliaia di visitatori e installazioni artistiche temporanee nelle aree degli scavi. Il MiC, chiamato a esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 24, richiede una valutazione di impatto sul patrimonio prima di approvare le iniziative con flussi di visitatori superiori a determinate soglie. Alcune installazioni vengono modificate o ridimensionate per garantire la compatibilità con le esigenze conservative del sito.
Caso 3: Valorizzazione turistica di un parco paesaggistico
Una Regione meridionale vuole inserire un parco nazionale di valore paesaggistico in un circuito di turismo naturalistico con guida, escursioni e pernottamenti nelle strutture del parco. Poiché il territorio è vincolato dal Codice dei beni culturali, l'iniziativa richiede il concerto del Ministero della cultura per le parti che riguardano il paesaggio tutelato. Il Ministro del turismo e il Ministro della cultura adottano conjointamente un piano di sviluppo turistico compatibile con i vincoli di tutela paesaggistica.
Domande frequenti
Il Ministero del turismo può promuovere iniziative sui siti culturali senza il Ministero della cultura?
No. L'art. 24 richiede il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali per tutte le iniziative turistiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico. Il concerto è un meccanismo di co-decisione: entrambi i ministeri devono approvare l'iniziativa.
Quali beni sono coperti dall'art. 24?
Il patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano, nel rispetto del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004). Rientrano i monumenti, i siti UNESCO, le aree di interesse paesaggistico vincolate, i complessi storici di interesse artistico.
L'art. 24 può essere usato per affrontare il problema dell'overtourism?
Il meccanismo del concerto con il MiC consente di bilanciare le esigenze promozionali con quelle conservative, potenzialmente limitando iniziative che genererebbero flussi eccessivi incompatibili con la tutela del bene. Tuttavia, la norma non disciplina direttamente la gestione dei flussi: quella è affidata alle specifiche normative di settore e alle misure adottate dai singoli enti gestori.
Come si finanziano le iniziative previste dall'art. 24?
La norma impone la clausola di invarianza finanziaria: le iniziative si realizzano con le risorse disponibili, senza nuovi oneri. In pratica, il finanziamento proviene da fondi già stanziati (bilancio del Ministero del turismo, fondi regionali, fondi UE) o da partenariati pubblico-privati con operatori del settore.