leggeinchiaro.it

Art. 28 D.Lgs. 79/2011 — Turismo termale e del benessere

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 D.Lgs. 79/2011 — Turismo termale e del benessere

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.

2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice. articolo precedente articolo successivo