Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 D.Lgs. 79/2011 – Turismo termale e del benessere

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.

2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
  • Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal Titolo III del Codice del turismo (contratti del turismo organizzato).
  • L'articolo funge da norma di raccordo tra il Codice del turismo e le leggi speciali di settore.
Indice dei contenuti

Il turismo termale e del benessere nel Codice del turismo

L'articolo 28 del Codice del turismo è una norma di raccordo che rinvia a due diverse discipline per altrettanti settori del turismo della salute: il turismo termale, che è disciplinato dalla legge speciale 24 ottobre 2000, n. 323, e il turismo del benessere, che segue la disciplina del Titolo III del Codice (contratti del turismo organizzato e pacchetti turistici). Si tratta di una norma breve ma importante per la comprensione del sistema normativo, che separa due filoni spesso confusi nella pratica.

Il turismo termale: una disciplina speciale

Il turismo termale è regolato dalla legge n. 323 del 2000, che ha riordinato l'intero settore delle terme in Italia. Quella legge distingue le cure termali a valenza sanitaria (rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, soggette a prescrizione medica e a convenzioni con le ASL) dalle prestazioni termali a carattere estetico-voluttuario (non rimborsabili, liberamente accessibili). Questa distinzione è fondamentale per la corretta classificazione dei servizi offerti dagli stabilimenti termali e per gli obblighi fiscali, sanitari e commerciali che ne derivano. Il Codice del turismo non disciplina nel dettaglio il settore termale, ma si limita a richiamare la legge speciale come norma di riferimento.

Il turismo del benessere: la sovrapposizione con il Codice del turismo

Il turismo del benessere - che comprende spa, centri di wellness, beauty farm, retreat yoga e simili attività che non hanno valenza terapeutica riconosciuta - è assoggettato alla disciplina del Titolo III del Codice del turismo, ossia alle norme sui contratti di pacchetto turistico. Se un operatore propone un «pacchetto benessere» che include alloggio, accesso alla spa, trattamenti estetici e pasti, il contratto è soggetto agli obblighi informativi, alle regole sulla modifica del prezzo e alla responsabilità dell'organizzatore previste dagli artt. 32-51 del Codice. Il turista che acquista quel pacchetto ha tutte le tutele del consumatore previste dalla direttiva 2015/2302 sui pacchetti turistici.

La zona grigia tra terme e benessere

Nella pratica, la linea di demarcazione tra turismo termale (legge n. 323/2000) e turismo del benessere (Titolo III del Codice) non è sempre netta. Molti stabilimenti termali offrono sia cure con valenza sanitaria (per le quali valgono le regole del SSN) sia trattamenti puramente estetici (per i quali valgono le regole del turismo del benessere). La classificazione dei singoli servizi è rilevante ai fini fiscali (aliquota IVA applicabile), sanitari (obblighi di autorizzazione) e contrattuali (tutele del consumatore).

Le residenze della salute e il rapporto con l'art. 9

L'art. 28 va letto in combinato con l'art. 9, comma 9, del Codice, che disciplina le «residenze della salute - beauty farm» come strutture ricettive alberghiere dotate di strutture specialistiche per trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. Queste strutture, che erogano prestazioni a cavallo tra cure termali e benessere, sono soggette contemporaneamente alla normativa ricettiva (per la componente alberghiera), alla legge n. 323/2000 (per le componenti termali con valenza sanitaria) e al Titolo III del Codice (per i pacchetti che combinano alloggio e trattamenti).

Casi pratici

Caso 1: Pacchetto benessere di un resort con spa

Il resort Alfa S.r.l. vende un pacchetto 'Settimana del benessere' che include cinque notti in camera doppia, accesso illimitato alla spa, tre massaggi inclusi e pensione completa. L'organizzatore si chiede quali norme si applicano al contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, il turismo del benessere segue il Titolo III del Codice del turismo: il pacchetto è soggetto agli obblighi di informazione precontrattuale (art. 34), alle regole sulla revisione del prezzo (art. 39) e alla responsabilità dell'organizzatore per il difetto di conformità (art. 42).

Caso 2: Struttura termale che offre cure SSN e trattamenti estetici

Lo stabilimento termale Beta S.p.A. eroga sia cure inalatorie convenzionate con il SSN (soggette alla legge n. 323/2000, con prescrizione medica e ticket) sia trattamenti estetici come fanghi estetici e massaggi benessere non a valenza terapeutica (soggetti al Titolo III del Codice del turismo se venduti in pacchetto). Un cliente chiede chiarimenti sui suoi diritti in caso di cancellazione del soggiorno che include entrambe le tipologie. Il legale dell'azienda distingue le due componenti: per le cure SSN valgono le norme sanitarie, per il pacchetto benessere valgono le norme del Titolo III.

Caso 3: Trattamenti termali spacciati come curativi senza autorizzazione sanitaria

Un centro wellness milanese pubblicizza i propri trattamenti con acque sulfuree come 'cure termali dermatologicamente efficaci', senza avere l'autorizzazione di stabilimento termale prevista dalla legge n. 323/2000. La ASL avvia una verifica: i trattamenti vengono qualificati come prestazioni a carattere estetico-voluttuario, non come cure termali, con conseguente inapplicabilità dei rimborsi SSN e delle agevolazioni fiscali previste per il settore termale. Il centro è diffidato dall'uso improprio della denominazione 'termale'.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra turismo termale e turismo del benessere?

Il turismo termale comprende le cure con valenza sanitaria erogate da stabilimenti termali autorizzati ai sensi della legge n. 323/2000, alcune delle quali sono rimborsabili dal SSN. Il turismo del benessere comprende trattamenti estetici e di relax (spa, massaggi, beauty farm) senza valenza terapeutica riconosciuta, soggetti alla disciplina del Titolo III del Codice del turismo se venduti in pacchetto.

Un pacchetto spa + hotel è soggetto alle norme sui pacchetti turistici?

Sì. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, il turismo del benessere segue la disciplina del Titolo III del Codice del turismo. Se il pacchetto combina alloggio e servizi di benessere (accesso alla spa, trattamenti), si applicano le norme sui contratti di pacchetto turistico: obblighi informativi, revisione del prezzo, responsabilità dell'organizzatore.

Le cure termali sono detraibili fiscalmente?

Le cure termali con prescrizione medica rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai fini IRPEF, ai sensi del TUIR. I trattamenti puramente estetici o di benessere non sono detraibili come spese sanitarie. La distinzione fiscale si basa sulla natura medica o estetica del trattamento, disciplinata dalla legge n. 323/2000.

Uno stabilimento termale può vendere pacchetti turistici?

Sì. Un stabilimento termale che combina cure termali con alloggio, pasti ed escursioni vende un pacchetto turistico soggetto al Titolo III del Codice del turismo. Per la componente delle cure termali si applicano anche le norme della legge n. 323/2000. È necessario rispettare entrambe le discipline.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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