Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 D.Lgs. 79/2011 – Definizioni

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Ai fini del presente Capo s’intende per: a) “servizio turistico”: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo; b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; e) “inizio del pacchetto”: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico; g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente Capo; h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); l) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’ articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; q) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni; r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l’acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'art. 33 definisce le nozioni chiave del sistema dei pacchetti turistici: servizio turistico (trasporto, alloggio, noleggio veicoli, altri servizi), pacchetto, servizio turistico collegato, organizzatore, venditore, viaggiatore, supporto durevole, difetto di conformità e circostanze inevitabili e straordinarie.
  • Un pacchetto è la combinazione di almeno due servizi turistici diversi per lo stesso viaggio, quando si verifica almeno una delle condizioni indicate (combinazione pre-conclusa, prezzo forfettario, unico punto vendita, sistema click-through).
  • La fatturazione separata degli elementi di un pacchetto non fa venire meno gli obblighi dell'organizzatore.
  • I servizi integrativi (bagaglio, parcheggio, pasti inclusi nell'alloggio, uso di biciclette, accesso a piscina) non costituiscono servizi turistici autonomi se non raggiungono il 25% del valore del pacchetto.
Indice dei contenuti

Le definizioni: la grammatica del contratto di pacchetto turistico

L'articolo 33 del Codice del turismo è la norma-dizionario del Titolo III: fornisce le definizioni di tutte le nozioni chiave del sistema dei contratti di pacchetto turistico, mutuate dalla Direttiva (UE) 2015/2302. La comprensione di queste definizioni è essenziale per l'applicazione corretta di tutte le norme successive (informazione precontrattuale, contenuto del contratto, revisione del prezzo, recesso, responsabilità, garanzie). Una definizione sbagliata o approssimativa può fare la differenza tra la protezione piena del viaggiatore e la sua esclusione dalle tutele del Titolo III.

La nozione di servizio turistico

Il comma 1, lett. a definisce il «servizio turistico» nelle sue quattro componenti: il trasporto di passeggeri (qualsiasi mezzo), l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto (escluso quindi il pernottamento su nave, treno o aereo), il noleggio di auto, altri veicoli a motore e motocicli con patente di categoria A, e «qualunque altro servizio turistico» non rientrante nelle prime tre categorie e non finanziario o assicurativo. Quest'ultima categoria residuale è ampia: può includere biglietti per concerti, musei, parchi tematici, corsi di cucina, escursioni guidate, trattamenti benessere, purché non siano integrativi di uno degli altri tre servizi principali.

La nozione di pacchetto: le cinque modalità di combinazione

La lett. c definisce il «pacchetto» come la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici per lo stesso viaggio, quando si verifica almeno una di cinque condizioni: (1) i servizi sono combinati da un unico professionista prima del contratto; (2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima del pagamento; (2.2) offerti a un prezzo forfettario o globale; (2.3) pubblicizzati o venduti come «pacchetto»; (2.4) combinati attraverso processi di prenotazione online collegati (click-through), con trasmissione dei dati del viaggiatore entro 24 ore. Questa definizione ampia cattura anche le combinazioni online che la previgente direttiva non riusciva a inquadrare.

I servizi turistici collegati: una nuova categoria

La lett. f introduce la figura del «servizio turistico collegato», che non è un pacchetto ma si avvicina: almeno due servizi per lo stesso viaggio, con contratti distinti con fornitori diversi, in cui un professionista agevola (a uno sportello unico o tramite link online) la selezione separata. I servizi turistici collegati sono soggetti a obblighi informativi e garanzie di insolvenza (art. 47), ma non alle tutele complete dei pacchetti. La distinzione rilevante tra pacchetto e servizio collegato è nella presenza o assenza di un unico contratto o di un processo di combinazione da parte del professionista.

Il difetto di conformità e le circostanze inevitabili e straordinarie

Le definizioni di «difetto di conformità» (lett. p: inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto) e di «circostanze inevitabili e straordinarie» (lett. o: situazione fuori dal controllo della parte che la invoca, con conseguenze non evitabili) sono fondamentali per la disciplina della responsabilità dell'organizzatore e dei diritti di recesso. La prima è il presupposto del diritto al rimedio contrattuale; la seconda è la causa di forza maggiore che può giustificare la risoluzione del contratto senza penali.

Il supporto durevole

La definizione di «supporto durevole» (lett. n) è particolarmente rilevante nell'era del digitale: «ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato e che consente la riproduzione identica». Email, PDF, pagine web di account personali con storico ordini soddisfano il requisito; un semplice messaggio verbale o un SMS che può essere cancellato no. Il requisito del supporto durevole è presupposto per molti obblighi informativi del Titolo III.

Casi pratici

Caso 1: Combinazione online: pacchetto o servizio collegato?

Tizio prenota un volo su un sito di compagnia aerea. Al termine della prenotazione, il sito mostra offerte di hotel nella destinazione, con possibilità di prenotarli cliccando su un link. Tizio clicca, prenota l'hotel su un secondo sito entro 20 ore dal volo, e i suoi dati vengono trasmessi automaticamente. Il suo legale verifica: la combinazione rientra nell'art. 33, lett. c, n. 2.4 (click-through entro 24 ore con trasmissione dati): è un pacchetto. L'organizzatore (la compagnia aerea che ha trasmesso i dati) è soggetto agli obblighi del Titolo III.

Caso 2: Presto prezzo forfettario per volo + hotel: è un pacchetto?

Un'agenzia di viaggio pubblica sul proprio sito un'offerta 'Volo + hotel Roma 3 notti €399 a persona', con un unico prezzo forfettario. Il viaggiatore acquista e paga l'offerta. Il viaggio presenta un difetto (l'hotel è diverso da quello promesso). L'agenzia sostiene che si trattasse di due prenotazioni separate. Il viaggiatore richiama l'art. 33, lett. c, n. 2.2: la combinazione è pubblicizzata e venduta a un prezzo forfettario, quindi è un pacchetto. Si applicano le tutele del Titolo III, inclusa la responsabilità dell'organizzatore per il difetto di conformità.

Caso 3: Servizio aggiuntivo: supera la soglia del 25%?

Un pacchetto volo + hotel da 800 euro include anche un'escursione in barca al costo di 150 euro (inclusa nel prezzo totale). L'escursione costituisce il 18,75% del valore totale del pacchetto. Ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 4, un servizio della categoria 'qualunque altro servizio turistico' (lett. a, n. 4) che non raggiunga il 25% del valore del pacchetto e non sia pubblicizzato come elemento essenziale può non qualificare come servizio autonomo che trasforma la combinazione in pacchetto. L'agenzia deve valutare se l'escursione sia 'elemento essenziale' della proposta commerciale o un semplice extra.

Domande frequenti

Quando una prenotazione online diventa un 'pacchetto turistico'?

Quando si combinano almeno due servizi diversi (es. volo + hotel) per lo stesso viaggio, anche se acquistati in momenti diversi, purché: siano offerti da un unico professionista a prezzo forfettario, siano acquistati presso un unico punto vendita, siano pubblicizzati come pacchetto, oppure siano combinati tramite un processo click-through con trasmissione dati entro 24 ore.

Qual è la differenza tra pacchetto e servizio turistico collegato?

Nel pacchetto i servizi sono combinati da un professionista che ne assume la responsabilità contrattuale unitaria. Nel servizio collegato i servizi sono acquistati separatamente da fornitori distinti, ma con l'agevolazione di un unico operatore che facilita la selezione. I servizi collegati godono di tutele più limitate rispetto ai pacchetti.

Cos'è un 'difetto di conformità' in un pacchetto turistico?

È l'inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto rispetto a quanto contrattualmente promesso: un hotel di categoria inferiore a quella prenotata, un volo cancellato senza sostituzione, un'escursione non effettuata. Il difetto di conformità è il presupposto del diritto del viaggiatore ai rimedi (rimborso, riduzione del prezzo, risarcimento).

Il supporto durevole può essere una email?

Sì. Un'email che il viaggiatore riceve nella propria casella di posta e può archiviare, salvare o stampare soddisfa il requisito del 'supporto durevole' (art. 33, lett. n), purché consenta la conservazione e la riproduzione identica delle informazioni per un periodo adeguato. Una comunicazione verbale o un SMS destinato a sparire non soddisfano il requisito.

Cosa si intende per 'circostanze inevitabili e straordinarie'?

Sono eventi fuori dal controllo della parte che li invoca, le cui conseguenze non sarebbero state evitabili nemmeno con tutte le ragionevoli precauzioni. Esempi tipici: epidemie, guerre, calamità naturali, atti terroristici, restrizioni governative ai viaggi. Queste circostanze possono giustificare il recesso senza penali da parte del viaggiatore o dell'organizzatore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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