Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: diritto e regime fiscale

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 1 CAD – Definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 82/2005 CAD – Definizioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all' articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ; a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; (( l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; )) m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; (( n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE , di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; )) (( n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica; )) o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; aa) titolare ((di firma elettronica)) : la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonché alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica; bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità; dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi; ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) (( ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo

    71. ))

    1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;

    1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)) .

  • Art. 214 Cod. Amb.: Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate

    Art. 214 Cod. Amb.: Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) 1.

    Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

    Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216.

    Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

    Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.

    In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 ; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale; d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

    Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n.

    161.

    L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006 .

    Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

    Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350 .All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

    L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 7-bis.

    In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

    Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

    Le province comunicano al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con ISPRA, … , accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa; c) sede dell'impianto; d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione; e) relative quantità; f) attività di gestione; g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

    10.

    La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

    11.

    Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale.

    I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso.

    Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e successive modificazioni.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Domanda concordato (anche in bianco) – casi pratici art. 161 L.Fall.

    L’art. 161 L.Fall. disciplinava la domanda di concordato preventivo: contenuto del ricorso, documenti da allegare, requisiti di ammissibilità e, dal 2012, la possibilità di depositare una domanda «in bianco» (o prenotativa) per congelare le azioni esecutive in attesa di costruire il piano. Era uno dei cardini procedurali della vecchia legge fallimentare, perché dalla sua presentazione decorrevano effetti protettivi immediati per il debitore e per la massa dei creditori. La norma articolava in modo dettagliato il contenuto minimo del ricorso, la documentazione obbligatoria, il ruolo del professionista indipendente attestatore e il regime degli atti di straordinaria amministrazione compiuti durante la fase prenotativa.

    Dal 15 luglio 2022 la norma è abrogata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), che ha riscritto la disciplina del concordato preventivo agli artt. 39-44 CCII. La procedura non è scomparsa: è stata riorganizzata, modernizzata e integrata con gli altri strumenti di regolazione della crisi, ma molti articoli, sentenze e commenti continuano a fare riferimento all’art. 161 L.Fall. perché le procedure aperte prima del 15/7/2022 restano regolate dalla legge previgente per tutta la loro durata residua, fino all’omologazione o alla chiusura.

    Quadro dell’abrogazione: cosa è cambiato

    L’art. 161 L.Fall. resta vivo solo come norma applicabile alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in virtù dell’art. 390 CCII (norme transitorie) che impone l’applicazione della legge previgente alle procedure pendenti. Significa che, a distanza di anni, i tribunali fallimentari italiani applicano ancora la legge fallimentare a centinaia di concordati pendenti, mentre tutte le nuove istanze seguono il CCII.

    Per le crisi che esplodono oggi, il riferimento operativo è il CCII:

    • Art. 39 CCII – obblighi di deposito documentale (bilanci, situazione patrimoniale, elenco creditori, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni IVA).
    • Art. 40 CCII – domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
    • Art. 44 CCII – domanda di accesso con riserva (l’erede diretto della «domanda in bianco»).
    • Art. 84 CCII – finalità e tipologie del concordato preventivo (in continuità o liquidatorio).

    La logica del legislatore del CCII è stata quella di unificare i punti di accesso alle procedure (un unico ricorso per tutte le procedure concorsuali) e di rafforzare la responsabilizzazione del debitore, anche con l’obbligo di adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.).

    La domanda «in bianco» (oggi domanda con riserva)

    Era lo strumento più usato negli ultimi dieci anni di vita dell’art. 161 L.Fall.: l’imprenditore depositava un ricorso minimale, riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale (60-120 giorni, prorogabile di ulteriori 60 in presenza di giustificati motivi). Dal momento del deposito scattavano gli effetti protettivi: blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, divieto di acquisire titoli di prelazione e cristallizzazione dei crediti anteriori.

    Lo strumento aveva permesso a molte imprese di sottrarsi a pignoramenti aggressivi mentre costruivano una proposta concordataria realistica, ma aveva anche generato abusi (uso meramente dilatorio): per questo nel 2015 il legislatore aveva irrigidito la disciplina, imponendo obblighi informativi periodici e poteri di controllo del commissario giudiziale provvisorio.

    Oggi la stessa funzione è assolta dalla domanda con riserva ex art. 44 CCII, che mantiene la logica della «protezione anticipata» ma la coordina con gli altri strumenti del Codice (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), prevedendo misure protettive richieste e confermate dal tribunale, con obblighi informativi rafforzati e un controllo più stringente sulla genuinità dell’iniziativa.

    I documenti obbligatori

    Sotto l’art. 161 L.Fall. la domanda di concordato «piena» richiedeva un corredo documentale stringente, oggi sostanzialmente confermato dall’art. 39 CCII:

    • bilanci degli ultimi tre esercizi e dichiarazioni dei redditi;
    • aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
    • elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
    • elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
    • valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
    • piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
    • relazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
    • idonea documentazione fiscale e contributiva, comprese le dichiarazioni IVA degli ultimi periodi.

    La centralità della relazione del professionista indipendente attestatore è rimasta inalterata anche nel CCII: si tratta del filtro tecnico che garantisce al tribunale e ai creditori che i numeri esposti dal debitore corrispondano alla realtà e che il piano sia, nella valutazione professionale, eseguibile.

    5 casi pratici

    1) SRL Alfa deposita ricorso ex art. 161 L.Fall. con piano completo

    SRL Alfa, indebitata per 4,2 milioni di euro con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate, predispone un piano di concordato in continuità aziendale: prosecuzione dell’attività produttiva, vendita di un capannone non strumentale, dismissione di una linea produttiva obsoleta e soddisfacimento dei chirografari al 28% in cinque anni. Deposita ricorso al tribunale fallimentare territorialmente competente con tutta la documentazione richiesta dall’art. 161, comprese le tre relazioni del professionista indipendente sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità del piano e sull’utilità della continuità rispetto all’alternativa liquidatoria. Il tribunale, verificata la completezza, dichiara aperta la procedura e nomina il commissario giudiziale, fissando l’adunanza dei creditori per il voto sulla proposta.

    2) Ditta individuale Beta deposita domanda in bianco per congelare i pignoramenti

    Beta, ditta individuale del settore edile, riceve in dieci giorni tre pignoramenti presso terzi su conti correnti e crediti verso committenti pubblici, per un controvalore complessivo di 380.000 euro. Non ha ancora un piano strutturato, ma teme la paralisi operativa e la perdita degli affidamenti bancari. Deposita una domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, L.Fall.: il tribunale fissa un termine di 90 giorni per il deposito del piano, dispone l’automatic stay e nomina un pre-commissario con poteri di vigilanza. I pignoramenti pendenti si sospendono, i nuovi sono inibiti e l’imprenditore guadagna il tempo necessario per costruire la proposta con il professionista, ricucendo i rapporti con i committenti pubblici e ridefinendo i flussi di cassa.

    3) Integrazione documentale richiesta dal tribunale

    SAS Gamma deposita il ricorso, ma la relazione del professionista indipendente è carente sui criteri di valutazione del magazzino e sulle assunzioni di scenario per i flussi di cassa prospettici. Il tribunale, ai sensi dell’art. 162 L.Fall., concede 15 giorni per integrare la documentazione, segnalando puntualmente le criticità. Il debitore, con il proprio consulente, riformula la relazione di stima, produce le perizie giurate sui beni strumentali e aggiorna i prospetti di tesoreria con un’analisi di sensibilità sui ricavi attesi. L’integrazione è ammessa, il tribunale ritiene superate le criticità e la procedura prosegue verso l’ammissione e la votazione dei creditori.

    4) Conversione del concordato in liquidazione giudiziale (già fallimento)

    SRL Delta deposita la domanda in bianco, ottiene la protezione e la nomina del pre-commissario, ma allo scadere dei 120 giorni – pur essendo intervenuta una proroga di 60 – non presenta il piano. Inoltre, dalle relazioni periodiche del pre-commissario emerge che il debitore ha compiuto atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, depauperando il patrimonio. Il tribunale, su istanza di un creditore qualificato, dichiara l’improcedibilità del concordato e, accertato lo stato di insolvenza, apre la liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento sotto il CCII). Sotto il vecchio regime sarebbe stato dichiarato il fallimento ex art. 162 L.Fall., con il conseguente passaggio al curatore di tutta l’attività di liquidazione dell’attivo.

    5) Transizione L.Fall. → CCII: procedura pendente al 15/7/2022

    SPA Epsilon aveva depositato la domanda di concordato il 30 giugno 2022. La procedura, regolarmente aperta sotto l’art. 161 L.Fall., al momento dell’entrata in vigore del CCII era pendente. Per effetto dell’art. 390 CCII continua a essere regolata dalla legge fallimentare fino alla sua naturale conclusione: l’omologazione del concordato avviene quindi ex art. 180 L.Fall., non secondo le regole del Codice della crisi. Anche le opposizioni dei creditori dissenzienti, le impugnazioni e l’eventuale esecuzione coattiva del concordato omologato seguiranno la disciplina previgente, con i relativi termini e poteri del commissario.

    Quando rileva oggi

    L’art. 161 L.Fall. rileva ancora oggi nei procedimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e nelle controversie giurisprudenziali che li riguardano, oltre che nelle azioni di responsabilità e revocatorie collegate a quelle procedure. Per le nuove crisi, l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza si rivolge agli artt. 40 e 44 CCII per accedere al concordato preventivo o alla domanda con riserva; il tribunale competente per territorio (luogo della sede principale dell’impresa) valuta la domanda; il commissario giudiziale (nominato dal tribunale) vigila sulla procedura, riferisce sulla fattibilità del piano e sulla condotta del debitore, esprime parere su atti di straordinaria amministrazione e relaziona ai creditori prima del voto. Il curatore entra in gioco soltanto in caso di conversione del concordato in liquidazione giudiziale, prendendo in carico l’attivo e procedendo alla sua liquidazione secondo il piano di ripartizione.

    Norme di riferimento

    • R.D. 267/1942, art. 161 (Legge Fallimentare) – abrogato dal 15/7/2022, applicabile alle procedure pendenti.
    • D.Lgs. 14/2019, artt. 39-44 CCII – disciplina vigente della domanda di concordato preventivo e della domanda con riserva.
    • D.Lgs. 14/2019, art. 84 CCII – finalità e tipologie di concordato preventivo (continuità e liquidatorio).
    • D.Lgs. 14/2019, art. 390 CCII – norma transitoria: alle procedure aperte prima del 15/7/2022 si applica la legge previgente.

    FAQ

    L’art. 161 L.Fall. è ancora applicabile?

    Sì, ma solo alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in forza dell’art. 390 CCII. Per le nuove domande si applicano gli artt. 39-44 CCII e, per la disciplina sostanziale, l’art. 84 CCII.

    Cosa è oggi la «domanda in bianco»?

    Si chiama domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII): consente di depositare una domanda minimale per ottenere subito gli effetti protettivi (blocco delle azioni esecutive e cautelari) e riservarsi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale, con obblighi informativi periodici verso il commissario.

    Quali documenti servono per la domanda «piena»?

    Bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori e diritti reali, piano analitico con tempi e modalità di adempimento, relazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano (art. 39 CCII, in continuità con l’art. 161 L.Fall.), oltre alle dichiarazioni fiscali e IVA recenti.

    Cosa succede se non si deposita il piano nei termini?

    Il tribunale dichiara improcedibile la domanda e, accertata l’insolvenza dell’imprenditore, può aprire la liquidazione giudiziale (già fallimento), nominando un curatore. È quindi cruciale rispettare i termini fissati dal tribunale al momento della concessione della riserva e mantenere un dialogo trasparente con il commissario nominato.

  • Formazione personale PA e SNA: casi pratici art. 7-bis TUPI

    L’art. 7-bis TUPI (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) disciplinava la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e il ruolo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La norma e’ stata abrogata dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che ha riordinato l’intero sistema della formazione dei dipendenti pubblici, concentrandolo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Capire la disciplina previgente serve comunque: molti regolamenti interni, contratti collettivi e atti di programmazione (PIAO) richiamano ancora il vecchio art. 7-bis TUPI o ne riproducono la logica, e diverse controversie pendenti riguardano periodi in cui la norma era in vigore. Per il dipendente PA e per il dirigente, la formazione non e’ piu’ una facolta’ marginale ma una leva di carriera, di responsabilita’ e di legittimita’ della spesa pubblica.

    Quadro abrogativo: cosa e’ cambiato dal 2013

    Prima del 2013 l’art. 7-bis TUPI imponeva alle amministrazioni statali di destinare almeno l’1% della spesa complessiva per il personale alla formazione, da svolgersi in via prioritaria presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) e le scuole di settore. Il D.P.R. 70/2013 ha riscritto l’architettura: la SSPA e’ confluita nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), e’ stato istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione e sono stati ridefiniti programmi, modalita’ di accesso e obblighi delle amministrazioni. L’attuale fonte primaria della formazione PA e’ quindi il D.P.R. 70/2013 letto insieme all’art. 7 TUPI sulla gestione delle risorse umane e all’art. 8 TUPI sul trattamento economico.

    Disciplina previgente vs disciplina attuale

    Sotto il regime previgente l’obbligo formativo era diffuso ma poco vincolante: l’1% della spesa per il personale era un tetto programmatico, raramente sanzionato. La Scuola superiore della pubblica amministrazione fungeva da hub centrale, ma le singole amministrazioni potevano organizzare percorsi propri con margini di discrezionalita’ ampi e tracciamento limitato. Con il D.P.R. 70/2013 e poi con il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (cd. decreto reclutamento PNRR), la formazione e’ diventata obbligatoria, programmata nel Piano integrato di attivita’ e organizzazione (PIAO) e correlata alla valutazione della performance e al riconoscimento di progressioni economiche. La SNA e’ l’unica scuola statale di riferimento; le amministrazioni possono comunque convenzionarsi con universita’ e altri enti formativi accreditati. Per il dirigente, in particolare, il rifiuto immotivato di partecipare ai percorsi previsti puo’ integrare inadempimento agli obblighi gestionali.

    PIAO e formazione obbligatoria

    Il Piano integrato di attivita’ e organizzazione, introdotto dall’art. 6 D.L. 80/2021, contiene la sezione “valore pubblico, performance e anticorruzione” e quella su “organizzazione e capitale umano”, dove va indicato il fabbisogno formativo del personale, i percorsi obbligatori e i destinatari. Le amministrazioni inadempienti rischiano il blocco delle assunzioni e dei meccanismi premiali. La SNA pubblica annualmente il catalogo dei corsi obbligatori per dirigenti e funzionari, dalla cybersicurezza alla gestione PNRR, dal procurement digitale alla valutazione della performance. Il dipendente PA che frequenta corsi obbligatori vede riconosciuti crediti formativi spendibili nella progressione economica orizzontale e, per il dirigente, nell’accesso a fasce superiori.

    Casi pratici

    Caso 1 – Dirigente in formazione obbligatoria

    Una dirigente di seconda fascia di un ministero viene inserita nel programma SNA “Leadership pubblica per il PNRR” (12 giornate non consecutive). Il PIAO la individua come destinataria, l’amministrazione concede il distacco e copre la quota di iscrizione. La partecipazione e’ considerata servizio a tutti gli effetti, con conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio. Il mancato superamento del test finale non determina sanzioni dirette, ma incide sulla scheda di valutazione annuale e puo’ precludere l’accesso a incarichi dirigenziali di livello superiore. Il previgente art. 7-bis TUPI prevedeva un meccanismo analogo ma meno strutturato: la mancata frequenza era priva di conseguenze concrete.

    Caso 2 – Corso SNA per neoassunti

    Un Comune capoluogo assume 30 funzionari amministrativi vincitori di concorso PNRR. Il D.P.R. 70/2013 impone un percorso formativo iniziale obbligatorio. La SNA eroga un modulo base di 80 ore (diritto amministrativo, contabilita’ pubblica, anticorruzione, digitalizzazione) entro i primi sei mesi. Il superamento e’ condizione per il completamento del periodo di prova. Sotto il vecchio art. 7-bis TUPI l’obbligo era genericamente previsto ma rimesso alle singole amministrazioni; oggi e’ standardizzato a livello nazionale e tracciato sul portale SNA.

    Caso 3 – Aggiornamento amministrativo dei dipendenti

    Una ASL pianifica nel PIAO 2026 un percorso di aggiornamento sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per 120 dipendenti dell’area acquisti. L’aggiornamento si svolge in modalita’ blended: 16 ore online sulla piattaforma SNA, 8 ore in presenza con docenti universitari convenzionati. La spesa rientra nel budget formazione (oggi non piu’ soggetto al tetto storico dell’1%, sostituito da indicatori di efficacia). Il previgente art. 7-bis TUPI avrebbe richiesto comunque di privilegiare la SSPA, ma con margini di flessibilita’ meno tracciabili.

    Caso 4 – Formazione PNRR e capacita’ amministrativa

    Un Comune medio (45.000 abitanti) e’ titolare di interventi PNRR per 18 milioni di euro. Il D.L. 80/2021 e i decreti attuativi prevedono percorsi specifici della SNA sulla gestione dei fondi europei, sulla rendicontazione e sui controlli. Sei funzionari vengono iscritti al corso “Project management PNRR” (40 ore). La frequenza e’ rendicontata come spesa ammissibile a carico della quota “capacity building” del progetto. La mancata partecipazione del Responsabile Unico del Procedimento puo’ incidere sulla validita’ dell’accreditamento del soggetto attuatore. La logica del previgente art. 7-bis TUPI non prevedeva uno strumento equivalente: la connessione tra formazione e gestione di fondi nazionali/europei e’ frutto della riforma del 2021.

    Caso 5 – Controllo della Corte dei conti sui costi della formazione

    La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti analizza i rendiconti di un ente pubblico non economico, rilevando che nel triennio 2018-2020 la spesa formativa era stata gonfiata con corsi affidati senza gara a una societa’ privata, in spregio sia all’art. 7-bis TUPI vigente all’epoca sia alle regole del D.P.R. 70/2013 sull’accreditamento. La Sezione segnala alla Procura regionale possibili profili di danno erariale per circa 180.000 euro. Nel giudizio di responsabilita’ il giudice contabile valuta sia la violazione delle regole sull’evidenza pubblica sia l’assenza di tracciabilita’ degli output formativi (registri presenze, test di apprendimento, ricadute organizzative). Il caso dimostra che, anche dopo l’abrogazione, l’art. 7-bis TUPI puo’ essere richiamato come parametro normativo per rapporti gestori chiusi prima del 2013 e che il dirigente firmatario degli atti rimane esposto a responsabilita’ patrimoniale anche a distanza di anni.

    Quando l’art. 7-bis TUPI rileva ancora

    Pur formalmente abrogato, l’art. 7-bis TUPI conserva rilievo applicativo in alcune ipotesi tipiche, in cui il dipendente PA, il dirigente o la stessa amministrazione devono fare i conti con la disciplina previgente. In primo luogo le controversie pensionistiche o disciplinari riferite a periodi anteriori al 2013, in cui si lamenta la mancata fruizione di percorsi formativi obbligatori o, viceversa, l’illegittimo distacco per formazione. In secondo luogo l’interpretazione di clausole dei contratti collettivi che riproducono testualmente il vecchio impianto: molti CCNL del comparto Funzioni centrali e Funzioni locali rinviano ancora a categorie elaborate sotto l’art. 7-bis TUPI. In terzo luogo gli atti di programmazione regionale che, in assenza di un richiamo aggiornato al D.P.R. 70/2013, continuano a citare l’art. 7-bis. Infine i giudizi di responsabilita’ erariale davanti alla Corte dei conti per spese formative pre-2013, dove la Sezione giurisdizionale ricostruisce la legittimita’ degli affidamenti applicando la norma vigente all’epoca. In tutti questi scenari il giudice applica il principio tempus regit actum: la norma abrogata regge i fatti compiuti sotto la sua vigenza. Per il dirigente che opera oggi su pratiche risalenti, il consiglio operativo e’ di verificare sempre la versione storica del TUPI al momento del fatto e di non sovrapporre acriticamente la SNA alla previgente SSPA.

    Norme rilevanti

    • art. 7-bis TUPI (D.Lgs. 165/2001) – formazione del personale e Scuola superiore PA (abrogato dal D.P.R. 70/2013, ma rilevante per fatti pregressi).
    • art. 8 TUPI (D.Lgs. 165/2001) – trattamento economico del personale e correlazione con la formazione.
    • D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 – Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
    • D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (decreto reclutamento PNRR), conv. L. 6 agosto 2021, n. 113 – formazione obbligatoria, PIAO, capacita’ amministrativa per il PNRR.

    FAQ

    L’art. 7-bis TUPI e’ ancora in vigore?

    No: e’ stato abrogato dal D.P.R. 70/2013. Rileva tuttavia per rapporti, controversie e responsabilita’ riferite a periodi in cui era ancora vigente, in base al principio tempus regit actum.

    Qual e’ oggi la scuola di riferimento per la formazione dei dipendenti pubblici?

    La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), istituita dal D.P.R. 70/2013 in luogo della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Gestisce reclutamento dirigenziale, formazione iniziale e aggiornamento continuo, anche per il PNRR.

    La formazione del dipendente PA e’ obbligatoria?

    Si’. Con il D.L. 80/2021 e il PIAO la formazione e’ obbligatoria, programmata annualmente e correlata alla valutazione della performance. Il mancato rispetto degli obblighi formativi puo’ precludere progressioni economiche e incidere sulla responsabilita’ dirigenziale.

    Chi controlla la spesa per la formazione?

    La Corte dei conti, attraverso le Sezioni regionali di controllo e la Sezione giurisdizionale per le responsabilita’ erariali. Anche se l’1% di spesa minima previsto dal vecchio art. 7-bis TUPI non e’ piu’ un parametro vincolante, i costi formativi devono essere coerenti con il PIAO, con i principi di economicita’ e con le regole sull’accreditamento dei soggetti formatori. Affidamenti diretti irrituali a societa’ private, sovrapprezzi rispetto al catalogo SNA e doppi rimborsi per la stessa giornata formativa sono tra le voci piu’ frequentemente contestate.

  • Registro MEF revisori legali: iscrizione e cancellazione – casi pratici art. 6 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 6 D.Lgs. 39/2010 istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Registro dei revisori legali, l’elenco pubblico al quale devono essere iscritti, a pena di nullita dell’incarico, sia le persone fisiche sia le societa che intendono esercitare la revisione legale dei conti in Italia. Senza l’iscrizione al Registro non si possono firmare relazioni di revisione su bilanci di SRL, SpA, enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI): l’incarico conferito a un soggetto non iscritto e radicalmente invalido e l’attivita svolta puo configurare esercizio abusivo della professione.

    Il quadro normativo del Registro

    Il Registro MEF e disciplinato dagli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 39/2010 (recante attuazione delle direttive europee in materia di revisione legale), dal D.M. 145/2012 (regolamento sul tirocinio), dal D.M. 144/2012 (regolamento sulle modalita di iscrizione e tenuta del Registro) e dal D.M. 146/2012 (esame di idoneita). La gestione operativa e affidata alla Ragioneria Generale dello Stato, che ne cura tenuta, aggiornamento e pubblicita.

    Il Registro e articolato in due sezioni: la sezione A – revisori attivi, che riunisce chi esercita effettivamente la revisione e versa il contributo annuale, e la sezione B – revisori inattivi, dedicata a chi mantiene l’iscrizione senza esercitare. Esiste inoltre il Registro del tirocinio, propedeutico all’iscrizione e disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010.

    Requisiti per l’iscrizione

    Per ottenere l’iscrizione come persona fisica servono cumulativamente: laurea almeno triennale in classi affini (economia, giurisprudenza, scienze politiche con percorso economico), tirocinio triennale presso un revisore o societa iscritti regolarmente registrato, superamento dell’esame di idoneita professionale presso il MEF (prove scritte e orale su contabilita, revisione, diritto, fiscalita), godimento dei diritti civili, onorabilita (assenza di condanne ostative per reati contro il patrimonio, la PA, l’economia pubblica, riciclaggio, di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010) e copertura assicurativa per responsabilita civile professionale adeguata al volume di incarichi previsti.

    Per le societa di revisione i requisiti sono organizzativi: maggioranza dei diritti di voto in capo a revisori o societa di revisione iscritte (anche di altri Stati UE), maggioranza degli amministratori revisori iscritti, organo di amministrazione che affidi la firma delle relazioni a un revisore iscritto come responsabile dell’incarico, polizza RC professionale, sede sociale in Italia o in altro Stato UE con stabile organizzazione in Italia.

    L’istanza di iscrizione si presenta telematicamente sul portale del Registro (revisionelegale.mef.gov.it) con marca da bollo elettronica, autocertificazioni dei requisiti, documentazione dei titoli di studio, certificazione del tirocinio e versamento del contributo annuale (D.M. 261/2012). L’iscrizione e efficace dalla data del provvedimento di accoglimento e pubblicazione sul portale.

    Cancellazione e sospensione

    L’art. 6 (in combinato con artt. 24-bis e 26 D.Lgs. 39/2010) prevede la cancellazione dal Registro nei casi di: perdita di uno dei requisiti di legge (cittadinanza UE non piu posseduta, perdita onorabilita per condanna definitiva ostativa, cessazione della polizza assicurativa senza rinnovo), rinuncia volontaria del revisore, mancato pagamento del contributo annuale per due anni consecutivi nonostante diffida, decesso della persona fisica, scioglimento e cancellazione dal Registro delle imprese della societa di revisione, irrogazione di sanzione disciplinare di cancellazione da parte del MEF (art. 24-bis).

    La sospensione, fino a tre anni, e prevista per irregolarita nello svolgimento degli incarichi accertate in sede di vigilanza CONSOB o MEF, mancato aggiornamento della formazione continua (20 crediti annui di cui 10 nelle materie caratterizzanti), partecipazione a procedimenti disciplinari. Durante la sospensione il revisore non puo accettare nuovi incarichi e deve rinunciare a quelli in corso non conclusi.

    Caso 1 – Laureato post-tirocinio si iscrive al Registro

    Giulia, laureata in Economia aziendale, completa il tirocinio triennale presso uno studio di revisione regolarmente registrato e supera l’esame di idoneita MEF nella sessione di novembre. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito presenta istanza telematica di iscrizione sul portale revisionelegale.mef.gov.it: allega laurea, attestato di compimento tirocinio, dichiarazione di onorabilita, polizza RC professionale con massimale 250.000 euro, versamento contributo annuale. Il MEF, verificata la documentazione, dispone l’iscrizione alla sezione A entro 60 giorni; Giulia compare nell’elenco pubblico e puo accettare incarichi di revisione.

    Caso 2 – Societa di revisione si iscrive

    Quattro revisori legali costituiscono una SRL denominata Alfa Audit srl per esercitare la revisione in forma associata. Per l’iscrizione al Registro come societa di revisione il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% da revisori iscritti (i quattro soci coprono il 100%), gli amministratori devono essere a maggioranza revisori (3 su 5 in CdA), la sede e stabilita a Milano, viene sottoscritta polizza RC societaria con massimale 1.000.000 euro. L’istanza viene presentata dal legale rappresentante con allegati statuto, visura camerale, elenco soci e amministratori con i rispettivi numeri di iscrizione personali. Il MEF iscrive la societa con un proprio numero, distinto da quelli dei singoli soci.

    Caso 3 – Aggiornamento polizza RC professionale

    Marco, revisore iscritto da 8 anni, riceve dalla compagnia disdetta della polizza RC al 31 dicembre per mancata adesione al nuovo piano tariffario. Per evitare la cancellazione d’ufficio dal Registro per cessazione della copertura assicurativa, entro la stessa data di scadenza Marco sottoscrive nuova polizza con altra compagnia (massimale invariato a 500.000 euro, retroattivita pari ad almeno la durata della prima polizza per coprire fatti pregressi) e comunica gli estremi al MEF tramite il portale entro 30 giorni. La continuita assicurativa preserva l’iscrizione senza interruzioni e gli incarichi in corso restano validi.

    Caso 4 – Cancellazione su istanza volontaria

    Anna, 67 anni, decide di cessare l’attivita di revisione legale per godere della pensione. Presenta istanza di cancellazione volontaria sul portale MEF allegando dichiarazione di rinuncia, comunicazione di chiusura degli incarichi in corso (recesso dai contratti pluriennali con preavviso secondo art. 13 D.Lgs. 39/2010), pagamento dei contributi maturati. Il MEF dispone la cancellazione dalla sezione A entro 30 giorni; Anna ottiene attestato di pregressa iscrizione e puo, se lo desidera, chiedere il passaggio alla sezione B inattivi mantenendo il numero originario per eventuale rientro futuro.

    Caso 5 – Cancellazione disciplinare

    Carlo, revisore titolare di studio individuale, viene attinto da provvedimento disciplinare del MEF a seguito di ispezione CONSOB che accerta gravi irregolarita nella revisione di una SpA: relazioni firmate senza adeguate procedure di audit, conflitto di interessi non dichiarato, mancata documentazione delle carte di lavoro. La Commissione Disciplinare, all’esito del procedimento garantito dal contraddittorio, irroga la sanzione di cancellazione dal Registro ex art. 24-bis D.Lgs. 39/2010. Carlo viene depennato; non potra chiedere nuova iscrizione prima di 6 anni e dovra in ogni caso ripresentare prove e requisiti come nuovo aspirante.

    Quando e come orientarsi

    Se sei un aspirante revisore, verifica titoli, tirocinio e onorabilita prima di iscriverti all’esame di idoneita; conserva traccia documentale di ogni semestre di tirocinio (relazioni periodiche caricate sul portale dal dominus). Se sei un revisore gia iscritto, monitora costantemente scadenze della polizza RC, versamento contributi annuali e crediti formativi: ogni anno comunica al MEF gli aggiornamenti rilevanti (cambio sede, indirizzo PEC, polizza, formazione continua). Se gestisci una societa di revisione, verifica che le modifiche di compagine sociale, organo amministrativo o sede non alterino i requisiti dimensionali e organizzativi: ogni variazione va comunicata al MEF entro 30 giorni. In caso di procedimento disciplinare, esercita le facolta difensive (memorie, audizione, documenti) entro i termini fissati dalla Commissione, valutando assistenza legale specializzata in vigilanza CONSOB-MEF. Il portale revisionelegale.mef.gov.it espone elenco pubblico aggiornato dei revisori attivi e inattivi, consultabile da chiunque per verificare la legittimazione di un professionista o societa prima di conferire un incarico.

    Norme di riferimento

    • Art. 6 D.Lgs. 39/2010 – Istituzione del Registro presso il MEF.
    • Art. 5 D.Lgs. 39/2010 – Esame di idoneita professionale.
    • Art. 2 D.Lgs. 39/2010 – Definizioni di revisore legale e societa di revisione.
    • Art. 3 D.Lgs. 39/2010 – Tirocinio.
    • Art. 8 D.Lgs. 39/2010 – Requisiti di onorabilita.
    • Art. 24-bis D.Lgs. 39/2010 – Procedimento disciplinare e cancellazione.
    • D.M. 144/2012 – Modalita di iscrizione e tenuta del Registro.
    • D.M. 145/2012 – Regolamento sul tirocinio.
    • D.M. 146/2012 – Esame di idoneita.
    • D.M. 261/2012 – Contributo annuale di iscrizione.

    FAQ

    Posso esercitare la revisione senza essere iscritto al Registro MEF?

    No. L’iscrizione al Registro e condizione di legittimazione: l’incarico conferito a soggetto non iscritto e nullo e puo integrare esercizio abusivo della professione. Anche un commercialista o esperto contabile non iscritto al Registro revisori non puo firmare relazioni di revisione legale.

    Qual e la differenza tra sezione A attivi e sezione B inattivi?

    La sezione A raccoglie i revisori che esercitano effettivamente e che, percio, devono mantenere polizza RC, formazione continua e versare il contributo pieno; la sezione B include chi mantiene l’iscrizione senza esercitare (es. dipendente di azienda, pensionato) con obblighi formativi e contributivi ridotti. Il passaggio da una sezione all’altra avviene su istanza tramite portale MEF.

    Quanto costa l’iscrizione e il mantenimento annuale?

    Il D.M. 261/2012 fissa il contributo annuale, periodicamente aggiornato (oggi circa 60-65 euro per inattivi e 170-180 euro per attivi). All’iscrizione iniziale si aggiungono marca da bollo elettronica e tassa di concessione governativa; la polizza RC professionale e a parte e dipende da massimale e classe di rischio (indicativamente 300-1500 euro/anno per professionisti singoli).

    Cosa succede se non pago il contributo annuale al Registro?

    Il MEF invia diffida; in caso di mancato pagamento per due annualita consecutive nonostante la diffida, dispone la cancellazione d’ufficio dal Registro. Per il rientro occorrera saldare gli arretrati con interessi e presentare nuova istanza di iscrizione con verifica dei requisiti attuali; in casi gravi, dopo cancellazione disciplinare, il rientro e ulteriormente irrigidito.

    Vedi anche: Registro revisori legali MEF, Chiudere l’impresa, Registro dei trattamenti, Registro delle Imprese, Sistema del prezzo-valore e Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione.

  • CCNL Elettrici: FISDE, Pegaso, polizze, sussidi

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Elettrici include FISDE (Fondo Integrazione Sanitaria Dipendenti Elettrici), Pegaso (fondo pensione complementare), polizza infortuni 24h fino €100.000, formazione tecnica continua, abbonamento trasporto pubblico, sussidi straordinari, borse di studio figli. Bollette agevolate per dipendenti del Gruppo Enel.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Elettrici
    Strumento Contributo Beneficio
    FISDE (sanità integrativa) €18 az + €6 lav/mese Rimborsi sanitari €2.000/anno
    Pegaso (fondo pensione) 1,55-2,5% + 1,55% + TFR Pensione complementare
    Polizza infortuni 24h Azienda €100.000 morte/invalidità
    Polizza vita Azienda (alcuni CCNL aziendali) €50.000-150.000 morte
    Bolletta agevolata dipendenti Sconto tariffario Risparmio ~30% bolletta
    Formazione tecnica continua Ente Bilaterale Aggiornamento PEI/PES/PAV
    Sussidi straordinari FISDE Max €5.000/anno per famiglia
    Borse di studio figli Ente Bilaterale Da €500 a €2.000 per merito

    FISDE: sanità integrativa

    Il FISDE (Fondo Integrazione Sanitaria Dipendenti Elettrici) è il fondo sanità integrativa del settore.

    Contributi:

    • €18/mese azienda
    • €6/mese lavoratore

    Prestazioni coperte (più generose del FASC TPL):

    • Visite specialistiche fino €2.000/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC, PET) fino €1.500
    • Ricoveri privati fino €25.000
    • Cure odontoiatriche fino €800/anno
    • Riabilitazione fisioterapica fino €1.000/anno
    • Maternità extra (ecografie, amniocentesi)
    • Telemedicina (consulti specialistici online)

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota €6-10/mese per familiare.

    Pegaso: fondo pensione

    Contribuzione standard 1,55% + 1,55% + TFR. Gruppo Enel: 2,5% azienda + 1,55% lavoratore + TFR.

    Contributi deducibili fino €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante fino 9%.

    Polizze: infortuni 24h + vita

    Polizza infortuni 24h €100.000 morte/invalidità. Alcuni CCNL aziendali (Enel, Terna) aggiungono polizza vita €50.000-150.000.

    Copertura cumulabile con INAIL. Anche tempo libero coperto.

    Bolletta agevolata e formazione

    Per dipendenti Gruppo Enel (e altri gestori storici): bolletta elettrica agevolata ~30% sconto.

    Formazione gratuita Ente Bilaterale:

    • Aggiornamento PEI/PES/PAV (ogni 3-5 anni obbligatorio)
    • Sicurezza D.Lgs. 81 annuale
    • Lavori in quota per tecnici AT
    • Sistemi elettrici nuovi (rinnovabili, smart grid)
    • Sostenibilità ambientale

    Sussidi e borse di studio figli

    Sussidi FISDE max €5.000/anno per famiglia: spese sanitarie, funebri, calamità, studio figli.

    Borse di studio Ente Bilaterale per figli dipendenti:

    • Scuola superiore: €500-1.000 (media ≥7,5)
    • Università: €1.500 (21 crediti/anno, media ≥27)
    • Laurea con lode: €2.000
    • Master/Dottorato: contributi specifici

    Casi pratici

    Tizio – RMN colonna FISDE
    Tizio (manutentore) fa RMN colonna per lombalgia, costo €450 privato. FISDE rimborsa €350 (max €1.500 esami/anno). Spesa effettiva €100.
    Caia – Bolletta agevolata Enel
    Caia (tecnica AT Enel) ha tariffa agevolata: bolletta media €60/mese vs €85 mercato libero. Risparmio €300/anno + risparmio per familiari del 2° grado.
    Sempronio – Borsa studio figlio Politecnico
    Sempronio (direttore esercizio) ha figlio Politecnico Milano con 28 crediti/anno media 28,5. Riceve €1.500 borsa Ente Bilaterale. Coperti anche parte tasse universitarie.

    Domande frequenti

    Cos'è il FISDE?
    È il Fondo Integrazione Sanitaria Dipendenti Elettrici. Costo €18 az + €6 lav/mese (più alto di altri settori). Rimborsi visite (€2.000/anno), esami (€1.500), ricoveri (€25.000), dentista (€800), riabilitazione (€1.000), telemedicina.
    I dipendenti Enel hanno bolletta scontata?
    Sì, tariffa agevolata storica: sconto ~30% su bolletta elettrica residenziale (dipendenti + familiari fino 2° grado + pensionati ex-Enel). Risparmio €300-500/anno. Eventuale fringe benefit fiscale.
    La polizza infortuni copre tutto?
    Sì, polizza CCNL Elettrici 24h fino €100.000 morte/invalidità. Cumulabile con INAIL. Coperti anche infortuni tempo libero (sport, casa, viaggi). Alcuni CCNL aziendali (Enel, Terna) aggiungono polizza vita €50-150.000.
    Ci sono borse di studio per i figli?
    Sì, Ente Bilaterale eroga borse: €500-1.000 scuola superiore (media ≥7,5), €1.500 università (21 crediti/anno + media ≥27), €2.000 laurea con lode, contributi master/dottorato. Domanda con documenti scolastici.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Registrazione volontaria: casi pratici art. 8 D.P.R. 131/1986

    L’articolo 8 del D.P.R. 131/1986 stabilisce un principio operativo molto utile nella pratica quotidiana: chiunque vi abbia interesse può chiedere in qualsiasi momento la registrazione di un atto, anche quando l’obbligo formale non sia ancora scaduto o ricada su un altro soggetto. La registrazione produce effetti immediati sul piano fiscale (riscossione dell’imposta secondo la tariffa applicabile) e su quello civilistico (attribuzione di data certa opponibile ai terzi). Questa guida raccoglie casi concreti per orientare le parti che si trovano a dover decidere se registrare un atto in via volontaria, con quali tempi e con quali conseguenze.

    Quadro normativo essenziale

    La materia ruota attorno a tre nuclei. Il primo è l’art. 8 D.P.R. 131/1986, che riconosce la facoltà di registrazione volontaria a chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali e con applicazione dell’imposta in tariffa. Il secondo è l’art. 1 dello stesso decreto, che individua gli atti soggetti a registrazione (in termine fisso o in caso d’uso) e quelli per i quali la registrazione è comunque ammessa in via volontaria. Il terzo è l’art. 9, che disciplina la registrazione a domanda quando l’atto non è espressamente previsto in tariffa.

    Sul versante sanzionatorio, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di sanare l’omessa o tardiva registrazione tramite ravvedimento operoso, con riduzione progressiva delle sanzioni in base al tempo trascorso e prima che l’amministrazione finanziaria avvii controlli formali.

    Volontaria o obbligatoria: due piani da non confondere

    Quando si parla di registrazione è importante distinguere due piani. La registrazione obbligatoria è quella imposta dalla legge entro un termine fisso (di regola 20 o 30 giorni dalla formazione dell’atto), oppure in caso d’uso, e grava su soggetti individuati (parti, notai, pubblici ufficiali). La sua omissione genera sanzioni proporzionali all’imposta dovuta.

    La registrazione volontaria, invece, è la registrazione richiesta al di fuori di un obbligo immediato dal soggetto che ha interesse a procurarsi data certa, opponibilità o effetti probatori particolari. Può riguardare atti per i quali non vi è alcun obbligo (ad esempio scritture private non autenticate in caso d’uso) oppure atti per i quali il termine non è ancora scaduto ma una delle parti vuole anticiparne gli effetti.

    I due piani possono sovrapporsi: chi registra volontariamente prima della scadenza non perde il diritto di farlo, anzi paga solo l’imposta in tariffa senza sanzioni. Se invece il termine è scaduto, la registrazione resta possibile in qualunque momento, ma diventa tardiva e va accompagnata da ravvedimento per ridurre le sanzioni.

    Gli effetti della data certa

    La registrazione fa acquisire all’atto data certa ai sensi dell’art. 2704 del codice civile: significa che la data della scrittura privata non autenticata diviene opponibile ai terzi a partire dal giorno della registrazione stessa. Questo aspetto è spesso il vero motore della scelta di registrare volontariamente: in caso di contestazioni successive (ad esempio fallimento di una delle parti, pignoramenti, contenziosi sulla titolarità di crediti o beni), la data certa diventa l’elemento decisivo per provare l’anteriorità dell’accordo.

    La data certa, peraltro, può essere ottenuta anche con strumenti alternativi (firma digitale con marca temporale, posta elettronica certificata con allegato, autenticazione notarile). La registrazione resta tuttavia lo strumento più completo perché unisce data certa, archiviazione presso l’Agenzia delle Entrate e versamento dell’imposta dovuta.

    Casi pratici

    Caso 1 – Registrazione tardiva volontaria per ottenere data certa

    Una scrittura privata di riconoscimento di debito firmata sei mesi prima non è mai stata registrata. La parte creditrice teme che il debitore, in difficoltà finanziarie, possa contestare la data del documento o che possa intervenire un sequestro su un bene del debitore. Può registrare volontariamente in qualunque momento.

    La parte presenta il modello di richiesta di registrazione presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, paga l’imposta di registro (3% per il riconoscimento di debito quando l’importo è determinato) più l’imposta di bollo. Trattandosi di registrazione fuori termine, vanno aggiunte sanzioni e interessi: applicando il ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a 1/9, entro un anno a 1/8, oltre l’anno a 1/7. Il documento acquisisce data certa dal giorno della registrazione, non retroattivamente: la parte ottiene comunque uno strumento opponibile da quel momento in avanti.

    Caso 2 – Ravvedimento operoso per registrazione tardiva

    Un contratto di locazione di un immobile commerciale è stato firmato il 1° marzo. La registrazione obbligatoria avrebbe dovuto avvenire entro 30 giorni, ma per dimenticanza la parte locatrice si attiva solo il 15 maggio (45 giorni di ritardo). L’imposta annuale di registro è di 1.200 euro.

    La parte calcola l’imposta dovuta, applica il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e versa imposta + sanzione ridotta + interessi legali. Essendo il ritardo entro 90 giorni, la sanzione del 120% dell’imposta (sanzione base per omessa registrazione) viene ridotta a 1/9, quindi al 13,33%. La parte deposita poi il modello RLI telematico indicando il codice tributo del ravvedimento. La regolarizzazione blocca l’azione dell’ufficio e mantiene l’agevolazione, evitando l’accertamento con sanzioni piene.

    Caso 3 – La controparte richiede la registrazione

    Due imprenditori firmano un preliminare di vendita di azienda. L’acquirente, dopo qualche settimana, decide di voler registrare l’atto per consolidare la propria posizione, ma il venditore non collabora. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, l’art. 8 consente alla parte interessata di procedere autonomamente.

    L’acquirente si presenta all’Agenzia delle Entrate con l’originale o copia autentica del preliminare, paga l’imposta proporzionale o fissa secondo la tariffa applicabile e ottiene la registrazione. L’imposta viene anticipata da chi ha richiesto la registrazione, salvo poi rivalersi pro quota nei rapporti interni con l’altra parte secondo le pattuizioni contrattuali. La registrazione diventa opponibile a entrambe le parti e ai terzi, e attribuisce data certa al preliminare a tutela dell’acquirente in caso di doppia vendita o di concorrenza tra creditori.

    Caso 4 – Scrittura privata e data certa anteriore al fallimento

    Un fornitore ha ottenuto da un cliente una scrittura privata di cessione di credito a garanzia di forniture. Il cliente entra in crisi e si paventa l’apertura di una procedura concorsuale. Per evitare che la cessione sia inopponibile alla massa per mancanza di data certa anteriore, il fornitore registra immediatamente la scrittura.

    La registrazione attribuisce data certa dal giorno in cui è effettuata: se avviene prima dell’apertura della procedura, la cessione è opponibile al curatore. Se invece la registrazione avviene dopo, la data certa decorre comunque dalla registrazione ma l’atto può essere soggetto ad azione revocatoria ordinaria o fallimentare nei termini previsti dalla legge. Il caso mostra come la tempestività della registrazione volontaria possa fare la differenza tra un credito chirografario nella procedura e una posizione garantita opponibile.

    Caso 5 – Atto formato all’estero e registrato in Italia

    Una parte residente in Italia stipula all’estero un contratto di mutuo con una società non residente. L’atto produce effetti anche in Italia (ad esempio, perché il denaro è destinato all’acquisto di un immobile sul territorio nazionale). La parte italiana ha interesse a registrare l’atto in Italia per acquisirne data certa nazionale e per consentirne l’utilizzo in eventuali contenziosi.

    Gli atti formati all’estero possono essere registrati in Italia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 131/1986 (richiamato dall’art. 8 sotto il profilo della facoltà di richiedere la registrazione). L’imposta viene applicata secondo la tariffa nazionale, considerando il valore del rapporto. La parte porta in Ufficio l’originale dell’atto con eventuale traduzione asseverata e paga imposta di registro + bollo. Da quel momento il documento entra nel circuito ufficiale italiano e acquisisce piena opponibilità.

    Quando conviene registrare volontariamente

    La decisione di anticipare la registrazione, o di promuoverla anche in assenza di obbligo, dipende da una valutazione concreta del rischio. La parte interessata dovrebbe registrare volontariamente quando:

    • esiste un’elevata probabilità di contestazioni future sulla data dell’atto;
    • una delle controparti versa in difficoltà economiche e si vuole anticipare la formazione della data certa rispetto a eventuali procedure concorsuali;
    • l’atto contiene clausole rilevanti che si vogliono opporre a terzi (ad esempio, prelazioni, cessioni di crediti, garanzie reali);
    • il contribuente vuole sanare una situazione di omessa registrazione approfittando della riduzione di sanzioni del ravvedimento operoso;
    • si avvicina la scadenza del termine ordinario e si vuole evitare di incorrere in sanzioni per tardività.

    Va ricordato che la registrazione volontaria comporta comunque il pagamento dell’imposta. La parte deve quindi mettere in conto il costo fiscale dell’operazione, che può essere proporzionale (con aliquote variabili a seconda del tipo di atto) o fissa (200 euro per gli atti privi di contenuto patrimoniale o per i casi previsti dalla tariffa). Una corretta lettura della tariffa è essenziale per evitare di pagare in eccesso o di trovarsi di fronte a una rettifica da parte dell’ufficio.

    Norme di riferimento

    • art. 8 D.P.R. 131/1986 – Facoltà di chiedere la registrazione: chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualunque momento la registrazione di un atto, pagando l’imposta secondo la tariffa applicabile.
    • art. 1 D.P.R. 131/1986 – Oggetto dell’imposta: individua gli atti soggetti a registrazione (in termine fisso o in caso d’uso) e quelli registrabili volontariamente.
    • art. 9 D.P.R. 131/1986 – Registrazione a domanda: ammette la registrazione di atti non espressamente previsti in tariffa con applicazione dell’imposta fissa.
    • art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare la tardiva registrazione con sanzioni ridotte in misura crescente in funzione del tempo trascorso, prima che l’amministrazione finanziaria avvii controlli o accertamenti.

    Domande frequenti

    La registrazione volontaria attribuisce data certa retroattiva?

    No. La data certa decorre dal giorno della registrazione e non retroagisce alla data di formazione dell’atto. Significa che, per ottenere l’opponibilità a un terzo che è intervenuto prima della registrazione (ad esempio un creditore pignorante), la registrazione anteriore al suo intervento è condizione indispensabile.

    Quanto costa registrare volontariamente un atto?

    Dipende dal tipo di atto e dalla tariffa applicabile. Le casistiche più comuni: atti privi di contenuto patrimoniale o ricognizioni 200 euro di imposta fissa; ricognizioni di debito 3% sul valore; locazioni 2% annuo sui canoni residenziali (con possibilità di cedolare secca); cessioni di crediti 0,5%. Si aggiungono l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate o ogni 100 righe) e, in caso di registrazione tardiva, sanzioni ridotte da ravvedimento operoso e interessi legali.

    Posso registrare un atto se l’altra parte non collabora?

    Sì. L’art. 8 D.P.R. 131/1986 consente la registrazione a chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dal consenso degli altri contraenti. Basta presentarsi all’ufficio territoriale con l’originale dell’atto o copia autentica, modulistica compilata e pagamento dell’imposta. La parte che paga può poi rivalersi nei rapporti interni secondo le previsioni contrattuali o, in mancanza, secondo le regole generali sull’arricchimento e sui rapporti di mandato.

    Cosa succede se non registro mai un atto soggetto a registrazione obbligatoria?

    L’omessa registrazione comporta sanzioni che possono arrivare al 120% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi e all’imposta stessa. Inoltre l’atto non registrato non può essere utilizzato come prova in giudizio (con eccezioni limitate) e non gode di data certa, esponendo la parte a rischi rilevanti in caso di contenzioso o di concorso con altri creditori. La via dell’autocorrezione tramite registrazione volontaria con ravvedimento è sempre preferibile rispetto all’attesa di un accertamento d’ufficio, che azzera ogni possibilità di riduzione delle sanzioni.

  • Art. 293 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta

    Art. 293 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

    2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

    3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

  • Formazione continua revisore: crediti e materie – casi pratici art. 5 D.Lgs. 39/2010

    L’iscrizione nel Registro dei revisori legali non si esaurisce con il superamento dell’esame di abilitazione e con l’iscrizione formale: la qualifica si conserva solo a condizione che il revisore aggiorni in modo continuativo la propria preparazione tecnica. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 impone infatti un obbligo strutturale di formazione continua, articolato in crediti formativi annuali, con una quota dedicata alle materie caratterizzanti la revisione legale. Il MEF, attraverso decreti attuativi e programmi annuali, fissa l’elenco delle materie, i soggetti autorizzati a erogare i corsi e i criteri di calcolo dei crediti. Il mancato adempimento non è una mera irregolarità: apre un procedimento disciplinare che può sfociare in sanzioni fino alla cancellazione dal Registro. Vediamo nel concreto come funziona, attraverso casi pratici tratti dall’esperienza quotidiana di studi e società di revisione.

    Il quadro normativo della formazione continua del revisore

    L’obbligo di formazione continua poggia su tre pilastri normativi. Il primo è l’art. 5 D.Lgs. 39/2010, che stabilisce il principio: i revisori legali e le società di revisione devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale al fine di mantenere adeguate conoscenze teoriche e capacità di applicazione pratica. Il secondo è costituito dall’art. 1 del medesimo decreto, che definisce i soggetti destinatari (revisori iscritti, anche se inattivi) e i concetti di “materie caratterizzanti” e “non caratterizzanti”. Il terzo è l’art. 4, che disciplina l’iscrizione nel Registro e collega esplicitamente la permanenza nel Registro al rispetto degli obblighi formativi. A questi si aggiungono i decreti ministeriali attuativi del MEF (in particolare il D.M. 8 luglio 2016 e i successivi programmi annuali), che individuano materie, crediti e modalità di erogazione.

    L’obbligo formativo è annuale e si misura in crediti formativi professionali. Ogni revisore deve maturare almeno 20 crediti per anno solare, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione (principi di revisione nazionali e internazionali, deontologia, indipendenza, controllo qualità, disciplina della revisione, contabilità e bilancio, gestione del rischio). I restanti 10 crediti possono essere acquisiti in materie non caratterizzanti, purché attinenti all’esercizio dell’attività professionale (diritto societario, fiscale, finanza aziendale, organizzazione). L’arco temporale di riferimento è triennale: nel triennio il revisore deve totalizzare almeno 60 crediti complessivi, di cui 30 caratterizzanti.

    L’obbligo di formazione continua nella pratica

    L’adempimento non si limita alla partecipazione passiva a un corso. Il revisore deve scegliere percorsi formativi erogati da soggetti iscritti nell’elenco MEF degli enti autorizzati, conservare gli attestati di partecipazione, comunicare i crediti maturati e mantenere traccia documentale per i controlli. Il sistema è costruito sulla responsabilità individuale: è il revisore, non l’ente formatore, a rispondere in caso di insufficienza dei crediti dichiarati.

    I corsi possono essere svolti in aula, in modalità e-learning sincrona o asincrona, in convegni accreditati o tramite docenze e pubblicazioni (con peso specifico ridotto). Il MEF pubblica annualmente, di norma entro il 31 gennaio, il programma con le materie caratterizzanti dell’anno e l’elenco aggiornato degli enti accreditati a erogare la formazione. Solo i corsi inseriti nel programma ufficiale generano crediti validi: una formazione di qualità ma non accreditata non produce alcun effetto ai fini dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010.

    Caso 1 – Revisore con piano formativo annuale

    Una commercialista, iscritta nel Registro dei revisori legali da otto anni, gestisce in autonomia il proprio aggiornamento. A gennaio scarica dal sito del MEF il programma annuale e individua le materie caratterizzanti dell’anno (per esempio: principio di revisione internazionale ISA Italia 315 sulla valutazione del rischio, deontologia post-aggiornamento del Codice Etico). Pianifica due moduli e-learning da 5 crediti ciascuno entro giugno (10 crediti caratterizzanti già acquisiti) e prenota un corso in aula su finanza aziendale a settembre per 10 crediti non caratterizzanti. A dicembre ha 20 crediti dichiarati e regolarmente registrati nel sistema MEF. Pratica corretta: programmazione anticipata, fonti accreditate, conservazione attestati, comunicazione tempestiva.

    Caso 2 – Recupero di crediti mancanti

    Un revisore, particolarmente impegnato in incarichi di revisione su una società quotata, chiude l’anno con soli 12 crediti maturati, di cui 8 caratterizzanti. Si accorge del deficit a gennaio dell’anno successivo. La buona notizia è che il sistema è triennale: i crediti mancanti possono essere recuperati negli anni successivi, purché entro il triennio si totalizzino almeno 60 crediti complessivi e 30 caratterizzanti. Il revisore aderisce a un corso intensivo di 8 crediti caratterizzanti a febbraio e pianifica ulteriori 8 crediti non caratterizzanti entro l’estate. Riporta così la propria posizione in pari, ma la lacuna del singolo anno resta tracciata e potrebbe essere valutata in caso di controllo MEF. Suggerimento operativo: in presenza di deficit, è opportuno documentare gli incarichi che hanno generato l’impedimento e dimostrare il rapido rientro.

    Caso 3 – Scelta di corsi e-learning autorizzati

    Un giovane revisore, iscritto da due anni e residente in una città dove l’offerta in presenza è limitata, decide di assolvere l’intero obbligo formativo annuale tramite corsi e-learning. Prima di iscriversi verifica due elementi: che il provider sia presente nell’elenco MEF degli enti accreditati e che lo specifico corso sia inserito nel programma annuale come generatore di crediti caratterizzanti o non caratterizzanti. Sceglie 4 moduli asincroni con test finale obbligatorio, ciascuno da 5 crediti, per un totale di 20. Conserva gli attestati in formato PDF firmato digitalmente dal provider. La sua posizione è regolare al pari di chi frequenta in aula: la modalità erogativa non incide sulla validità dei crediti, purché il corso sia accreditato e preveda verifica di apprendimento.

    Caso 4 – Controllo MEF sull’esposizione dei crediti

    Il MEF, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e l’Ispettorato per la revisione legale, svolge controlli periodici sui revisori. A campione, viene chiesto a un revisore di esibire entro 30 giorni gli attestati di tutti i corsi dichiarati nel triennio precedente. Il revisore dispone di una cartella organizzata per anno con: PDF degli attestati, fatture dei corsi a pagamento, screenshot delle iscrizioni ai corsi gratuiti, eventuale comunicazione di esonero per maternità o malattia documentata. La risposta tempestiva e ordinata chiude il controllo senza rilievi. Lezione operativa: la documentazione va conservata almeno per cinque anni e va organizzata pensando al controllo, non solo all’adempimento.

    Caso 5 – Sanzione per mancata formazione

    Un revisore, iscritto ma inattivo da anni, omette completamente la formazione continua per un intero triennio. Il MEF, rilevato l’inadempimento, avvia un procedimento disciplinare. Le conseguenze possibili sono graduate: richiamo scritto nei casi più lievi e con piano di rientro, sospensione dal Registro per un periodo determinato nei casi medi, cancellazione dal Registro nei casi più gravi o recidivi. Il revisore può presentare memorie difensive e documentare le ragioni dell’inadempimento (esempio: lunga malattia, periodo di inattività con cancellazione richiesta non andata a buon fine). Se non vi sono cause giustificative, la cancellazione è probabile. La riammissione richiede una nuova domanda di iscrizione, con verifica dei requisiti e, in alcuni casi, prove integrative.

    Quando e come adempiere

    Il revisore deve programmare la formazione a inizio anno solare, dopo la pubblicazione del programma annuale MEF. Le scadenze rilevanti sono tre. Prima scadenza: entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il revisore comunica al MEF, tramite la piattaforma telematica dedicata, i crediti maturati nell’anno precedente, con indicazione del provider, del corso e degli attestati. Seconda scadenza: al termine di ogni triennio, il sistema verifica automaticamente il raggiungimento dei 60 crediti complessivi e dei 30 caratterizzanti. Terza scadenza: in caso di richiesta MEF, esibizione documentale entro i termini fissati nella comunicazione (di norma 30 giorni).

    Le società di revisione hanno un ruolo organizzativo aggiuntivo: pur essendo l’obbligo personale del singolo revisore, le società più strutturate predispongono piani formativi interni, finanziano corsi accreditati per i propri professionisti e monitorano i crediti maturati dai partner e dai dipendenti revisori. In caso di carenza di crediti del singolo revisore, le società rischiano riflessi reputazionali e organizzativi, anche se la sanzione formale resta in capo all’iscritto.

    Norme di riferimento

    La disciplina si trova negli articoli di apertura del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 contiene la regola sostanziale dell’obbligo di formazione continua. L’art. 1 fornisce le definizioni, inclusi i concetti di materie caratterizzanti e non caratterizzanti. L’art. 4 disciplina l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, presupposto e corollario dell’obbligo formativo. Sul piano attuativo, rilevano il D.M. 8 luglio 2016 (Regolamento sulla formazione continua), i programmi annuali pubblicati dal MEF e le determinazioni periodiche dell’Ispettorato per la revisione legale presso la Ragioneria Generale dello Stato.

    Domande frequenti

    Un revisore inattivo deve comunque assolvere la formazione continua?

    Sì. L’obbligo formativo dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010 è legato all’iscrizione nel Registro, non all’effettivo esercizio dell’attività. Anche il revisore iscritto nella sezione “inattivi” deve maturare i crediti formativi annuali, salvo richiesta formale di cancellazione dal Registro. L’inattività di fatto, senza cancellazione, non esonera dagli obblighi: è una causa frequente di procedimenti disciplinari per revisori che si erano “dimenticati” della propria iscrizione.

    Cosa succede se non raggiungo i 30 crediti caratterizzanti nel triennio anche se ho 60 crediti totali?

    L’inadempimento si configura comunque. Il MEF richiede entrambe le condizioni: 60 crediti complessivi e almeno 30 in materie caratterizzanti. Se nel triennio si totalizzano 60 crediti ma solo 20 caratterizzanti, la posizione è irregolare e si apre il procedimento disciplinare. La struttura dell’obbligo riflette la finalità: garantire che il revisore aggiorni soprattutto le competenze tecniche specifiche della revisione legale, non solo competenze generaliste.

    I crediti maturati come docente o autore di pubblicazioni valgono ai fini della formazione continua?

    Sì, ma con peso specifico ridotto e limiti quantitativi. I decreti attuativi MEF prevedono che la docenza in corsi accreditati e la pubblicazione di articoli scientifici o monografie su materie caratterizzanti generino crediti, ma con coefficienti diversi rispetto alla partecipazione passiva. Esiste inoltre un tetto massimo annuale: di norma non si possono coprire più di un certo numero di crediti con attività di docenza o pubblicazione. Il programma annuale specifica i criteri esatti.

    In caso di malattia o maternità prolungata, posso ottenere un esonero dalla formazione?

    Sono previste cause di sospensione o riduzione dell’obbligo. Eventi documentati come malattia grave, maternità, infortunio o altre cause di impedimento prolungato possono giustificare la riduzione proporzionale dei crediti richiesti o la sospensione dell’obbligo per il periodo interessato. La richiesta va presentata al MEF con documentazione medica o giustificativa. Non si tratta di un automatismo: il MEF valuta caso per caso. È buona prassi presentare l’istanza tempestivamente, non a procedimento disciplinare già avviato.

  • Art. 1 septies L. 190/2012 – Tracciabilità flussi finanziari e SUA

    Art. 1 (cc. 44-52) L. 190/2012 – Tracciabilità flussi e stazioni uniche appaltanti

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    44. L’ articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , è sostituito dal seguente: «Art.

    45. I codici di cui all’ articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    46. Dopo l’ articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è inserito il seguente: «Art.

    47. All’ articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3».

    48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni; b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi; c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

    49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

    50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

    51. Dopo l’ articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è inserito il seguente: «Art.

    52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’ articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 . La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

  • Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile

    Art. 59 L. 184/1983 – Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".

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