Autore: Andrea Marton

  • CCNL Gomma Plastica: orario di lavoro, turni e straordinario

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica fissa l’orario contrattuale a 40 ore settimanali. Il settore è caratterizzato dal ciclo continuo con turni 3×8 (compresi sabato, domenica e festivi). Lo straordinario è remunerato con maggiorazioni che variano dal 15% al 50% a seconda della tipologia. Le aziende possono istituire banche ore per la gestione della flessibilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orario – CCNL Gomma Plastica
    Tipologia di prestazione Maggiorazione Base di calcolo
    Straordinario diurno feriale (oltre 40h sett.) +15% Quota oraria globale di fatto
    Straordinario festivo o domenicale +30% Quota oraria globale di fatto
    Straordinario notturno (22:00-06:00) +50% Quota oraria globale di fatto
    Lavoro notturno ordinario (in turno regolare) +10-15% Indennità di turno notturno
    Lavoro domenicale in ciclo continuo Riposo compensativo + maggiorazione contrattuale Vedi art. CCNL ciclo continuo
    Lavoro festivo infrasettimanale +30% oppure riposo compensativo A scelta del lavoratore (accordo)

    Le maggiorazioni si applicano sulla quota oraria globale di fatto (retribuzione mensile / ore contrattuali mensili). Non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole.

    Orario contrattuale e distribuzione settimanale

    L’orario normale di lavoro è fissato dal CCNL Gomma Plastica in 40 ore settimanali. La distribuzione standard è su 5 giorni (8 ore/giorno, lunedì-venerdì), ma il settore conosce ampiamente la distribuzione su 6 giorni o su turni continui. L’art. 4 del D.Lgs. 66/2003 fissa il limite di 48 ore medie settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su un periodo di 4 mesi, estensibile a 6 o 12 mesi da accordo collettivo.

    Il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive tra una prestazione e l’altra è garantito anche nei regimi di turno, con le deroghe ammesse per il ciclo continuo previste dall’art. 17 D.Lgs. 66/2003.

    Ciclo continuo e turni 3×8

    Una delle peculiarità del CCNL Gomma Plastica è la diffusa organizzazione del lavoro in ciclo continuo: gli impianti di vulcanizzazione, di mescola e di estrusione non possono essere fermati senza danni tecnici o perdite di produzione significative, quindi operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questi contesti si adotta la turnazione 3×8 (tre squadre, ognuna con turno di 8 ore, a rotazione su mattina/pomeriggio/notte).

    Il lavoro domenicale nei cicli continui è compensato con un giorno di riposo compensativo nel corso della settimana. Il lavoro nelle festività infrasettimanali in ciclo continuo comporta invece una maggiorazione retributiva aggiuntiva o riposo compensativo, secondo quanto previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    Straordinario: limiti e procedure

    Il CCNL fissa il limite individuale di straordinario a 200 ore annue. Lo straordinario deve essere autorizzato preventivamente dal datore di lavoro; il lavoratore non può in linea di principio rifiutarsi di prestarlo per esigenze aziendali documentate, salvo giustificati motivi personali. Superato il limite contrattuale, lo straordinario è ammesso solo per accordo individuale o sindacale con comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

    In alternativa alla monetizzazione, le ore di straordinario possono essere accantonate nella banca ore (ove prevista da accordo aziendale), con recupero come riposo compensativo entro 12 mesi.

    Flessibilità e regimi di orario speciali

    Il CCNL Gomma Plastica prevede la possibilità di istituire regimi di orario plurisettimanale: durante i periodi di punta produttiva (tipicamente il lancio di nuovi pneumatici) l’orario può superare le 40 ore settimanali, con compensazione nelle settimane di calo produttivo. Il saldo deve essere azzerato entro il trimestre o semestre di riferimento, pena la conversione delle ore eccedenti in straordinario retribuito.

    Il lavoro a part-time è ammesso in tutte le articolazioni (orizzontale, verticale, misto) con le tutele previste dal D.Lgs. 81/2015. Il lavoro supplementare nel part-time è maggiorato del 10%.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario notturno non autorizzato
    Tizio (OQ, turno pomeriggio 14-22) viene trattenuto dal capo reparto per un’ora aggiuntiva senza autorizzazione scritta preventiva. L’ora (22-23) cade in fascia notturna: maggiorazione 50% sulla quota oraria. Se il CCNL aziendale prevede la forma scritta come requisito, Tizio può eccepire il rifiuto, ma in pratica ha il diritto alla maggiorazione notturna in ogni caso perché la prestazione è stata comunque resa.
    Caia – Ciclo continuo e domenica
    Caia lavora in ciclo continuo 3×8 in uno stabilimento di pneumatici. Il turno del lunedì può includere il lavoro domenicale in rotazione. Ogni domenica lavorata dà diritto a un giorno di riposo compensativo entro la settimana successiva (art. CCNL ciclo continuo). Se il riposo compensativo non viene fruito, matura il diritto alla maggiorazione festiva del 30%.
    Sempronio – Banca ore e recupero
    Sempronio (OS) ha accumulato 30 ore in banca ore nei mesi di settembre-ottobre (picco produttivo). A dicembre, periodo di calo, fruisce di 3 giornate di riposo compensativo (8 ore × 3 = 24 ore) e riceve le 6 ore residue in busta paga con maggiorazione del 15% come straordinario diurno feriale.

    Domande frequenti

    Quante ore di straordinario sono consentite nel CCNL Gomma Plastica?
    Il limite contrattuale è di 200 ore annue per lavoratore. Superato questo limite, lo straordinario richiede accordo individuale o sindacale.
    Come funziona il ciclo continuo?
    L’impianto opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con 3 squadre in rotazione su turni di 8 ore (mattino, pomeriggio, notte). Il lavoro domenicale e festivo è compensato con riposo compensativo o maggiorazione contrattuale.
    La maggiorazione notturna e quella festiva sono cumulabili?
    No. Il CCNL prevede che le maggiorazioni non siano cumulabili: si applica la più favorevole tra straordinario notturno (50%), festivo (30%) e diurno feriale (15%).
    Cos'è la banca ore?
    Un istituto contrattuale (di norma introdotto da accordo aziendale) che consente di accumulare le ore di straordinario anziché monetizzarle, per recuperarle come riposo compensativo entro 12 mesi.
    Il lavoratore può rifiutare lo straordinario?
    In linea di principio no, se richiesto per esigenze aziendali documentate. Può rifiutarlo per giustificati motivi personali (es. obblighi familiari, salute). Il rifiuto ingiustificato reiterato può configurare inadempimento contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 100 RD 12/1941

    Art. 100 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: ferie, permessi retribuiti e ROL

    Quanti giorni di ferie spettano al lavoratore del vetro? Come si gestisce il ROL e le ex festività? Una guida completa anche per chi lavora su turni a ciclo continuo.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade garantisce 20-25 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianità e al sotto-settore. I lavoratori del settore trasformazione e lampade maturano 64 ore di ROL annue; quelli del meccanizzato circa 56. Le ex festività soppresse sono gestite come permessi individuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2109 c.c.; art. 10 d.lgs. 66/2003 (minimo 4 settimane ferie)

    Le ferie: diritto irrinunciabile, ma non senza regole

    Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e disciplinato dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003. Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annue per legge, ma il CCNL Vetro e Lampade può migliorare questo minimo in funzione dell’anzianità aziendale e del sotto-settore. Le ferie sono retribuite e non possono essere sostituite da compenso economico, salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Una norma essenziale: almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro i 18 mesi successivi. Il datore che non consente di godere le ferie entro tali termini non può far scadere il diritto, ma anzi è tenuto a monetizzarle.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex festività — CCNL Vetro e Lampade (indicativo per sotto-settore)
    Sotto-settore Ferie annue ROL annuo Ex festività
    Meccanizzato 20 giorni lavorativi (base) – fino a 25 con anzianità Circa 56 ore 4 giorni (permessi individuali)
    Trasformazione 4-5 settimane calendario Circa 64 ore 4 giorni (permessi individuali)
    Soffiatura/semiautomatico 4-5 settimane calendario Circa 64 ore 4 giorni (permessi individuali)
    Lampade e display 4-5 settimane calendario Circa 64 ore 4 giorni (permessi individuali)

    I valori sopra indicati sono orientativi. Per i giorni e le ore precise per livello e anzianità si faccia riferimento al testo integrale del CCNL.

    Il ROL: cos’è e come si accumula

    Il ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) è un monte ore di permessi retribuiti che nasce dalla contrattazione collettiva come strumento per ridurre l’orario di lavoro effettivo a fronte di un orario contrattuale rimasto formalmente a 40 ore. Si accumula proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno (per cui chi è assunto a metà anno matura solo metà delle ore annue).

    Le ore ROL possono essere utilizzate:

    • su richiesta del lavoratore, con preavviso concordato con l’azienda (di norma qualche giorno);
    • in modo programmato, inserite nel piano ferie o in accordo con il responsabile;
    • in blocchi interi (mezza giornata o giornata intera) o, in alcuni accordi, anche a ore.

    Le ex festività soppresse

    Con il decreto-legge n. 792 del 1977 e successive modifiche, alcune festività civili e religiose furono soppresse come giorni festivi nazionali. Il CCNL Vetro e Lampade, come la maggioranza dei contratti industriali, riconosce a ogni lavoratore 4 giornate di permesso individuale annuo in sostituzione di queste ex festività. Tali permessi sono retribuiti, si accumulano nell’anno e devono essere fruiti entro l’anno stesso, pena la decadenza (salvo diversi accordi aziendali).

    Ferie e turni a ciclo continuo

    Per i lavoratori del ciclo continuo la gestione delle ferie è più complessa di quella dei reparti ordinari. L’azienda deve garantire la copertura del processo produttivo anche durante le ferie estive, per cui:

    • il piano ferie viene costruito su base annuale, tenendo conto della rotazione delle squadre;
    • le ferie estive possono essere scaglionate per gruppo/turno anziché in blocco;
    • in alcuni stabilimenti l’accordo aziendale prevede una settimana di chiusura collettiva estiva (di norma ad agosto) come ferie collettive.

    Casi pratici

    Tizio — Turnista con 8 anni di anzianità
    Tizio lavora nel settore meccanizzato da 8 anni. Ha maturato il diritto a più giorni di ferie rispetto al minimo grazie all’anzianità. A luglio richiede 2 settimane di ferie estive. L’azienda le approva nel piano ferie. Tizio ha ancora da godere 1 settimana entro il 30 giugno dell’anno successivo e 56 ore di ROL da utilizzare entro dicembre o da discutere con il responsabile per la banca ore.
    Caia — Nuova assunta da 6 mesi
    Caia è stata assunta il 1° luglio 2026. Avendo lavorato solo 6 mesi nell’anno, matura la metà delle ferie annue (circa 10 giorni lavorativi) e la metà del ROL (circa 28-32 ore). Può richiedere ferie nei mesi di novembre-dicembre per smaltire quanto maturato. Le ex festività sono proporzionali: maturando da luglio, ha diritto a 2 dei 4 giorni annui.
    Sempronio — ROL non goduto
    Sempronio ha accumulato 64 ore di ROL nell’anno ma, per via del carico lavorativo, non è riuscito a goderne neanche 20. A fine anno chiede al responsabile il piano di smaltimento. L’azienda non può far scadere le ore senza consentirne la fruizione: devono essere smaltite entro un termine concordato o, se l’accordo aziendale lo prevede, accantonate nella banca ore individuale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Vetro e Lampade?
    Le ferie variano da 20 a 25 giorni lavorativi per anno in base al sotto-settore e all’anzianità aziendale. Il minimo di legge è 4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003).
    Quando le ferie non godute scadono?
    Almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi. Le ferie non godute per impossibilità imputabile al datore devono essere monetizzate.
    Cos’è il ROL e come funziona nel settore vetro?
    Il ROL è un monte ore annuo di permessi retribuiti: circa 56 ore nel meccanizzato e 64 ore negli altri sotto-settori. Si accumula proporzionalmente ai mesi lavorati e si fruisce su richiesta con preavviso.
    Come funzionano le ferie per i turnisti a ciclo continuo?
    I turnisti godono le ferie come tutti, ma la pianificazione tiene conto della rotazione delle squadre. L’azienda predispone il piano ferie annuale compatibilmente con le esigenze del ciclo produttivo.
    Posso cumulare ROL non goduto?
    Il ROL non goduto può essere accantonato in banca ore (se previsto dall’accordo aziendale) o deve essere smaltito entro i termini contrattuali. Il datore non può far scadere le ore senza consentirne la fruizione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i valori precisi di ferie e ROL per livello e anzianità si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 823 Codice della Navigazione – Sorvolo di proprietà private

    Art. 823 Codice della Navigazione – Sorvolo di proprietà private

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l'interesse del proprietario del fondo.

  • Art. 119 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti delle apparecchiature

    Art. 119 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti delle apparecchiature

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.

  • Art. 262 TUEL – Articolo 262

    Art. 262 TUEL – Articolo 262

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, o l’emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell’interno integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

    2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all’articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

  • Art. 21-novies L. 241/1990 – Annullamento d’ufficio

    1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Una guida pratica all’inquadramento professionale nelle piccole imprese artigiane del tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavorazioni a mano: 7 livelli, declaratorie e mansioni tipiche.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato prevede 7 livelli di inquadramento (da 1 a 6S) che distinguono operai generici, qualificati, specializzati, impiegati, intermedi, direttivi e quadri. L’inquadramento corretto determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova e i termini di preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese artigiane: tessile, abbigliamento, calzaturiero, lavorazioni a mano, pulitintolavanderie, occhialeria

    Tabella riepilogativa dei livelli di inquadramento

    Livelli di inquadramento – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Livello Categoria Mansioni tipiche Minimo (ott. 2025)
    6S Quadri Direzione e coordinamento con autonomia gestionale rilevante, responsabilità di funzioni aziendali 2.039,91 € + 20,66 € ind.
    6 Impiegati direttivi Responsabile di reparto, coordinamento impiegati e operai, funzioni amministrative/commerciali di alto profilo 1.910,15 €
    5 Impiegati/intermedi specializzati Capo squadra, sorvegliante di linea, impiegato tecnico specializzato, modellista senior 1.751,06 €
    4 Operai specializzati / Impiegati qualificati Operatore macchine complesse (taglio automatico, ricamo industriale), addetto amministrativo qualificato, tecnico manutentore 1.617,92 €
    3 Operai qualificati Cucitore su macchina specifica, addetto stiro, orlatore, operatore su macchine tessili standard 1.551,03 €
    2 Operai comuni Addetto a lavorazioni semplici e ripetitive, ausilio a operatori qualificati, imballaggio e movimentazione 1.485,39 €
    1 Operai generici Pulizia locali produttivi, carico/scarico merci, mansioni ausiliarie e di supporto logistico 1.404,41 €

    Nota: Le declaratorie complete per ciascun livello sono contenute nel testo integrale del CCNL. I valori retributivi si riferiscono al sottosettore Abbigliamento da ottobre 2025. Il sottosettore Tessile Calzaturiero presenta minimi analoghi ma con valori leggermente differenti per effetto di specifiche tabelle di settore.

    Come si articola il sistema di classificazione

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato adotta un sistema di classificazione del personale articolato in sette livelli (dal livello 1 al livello 6S), organizzati per grado crescente di professionalità, autonomia e responsabilità. La struttura accorpa in un unico schema classificatorio le tradizionali categorie di operai, intermedi, impiegati e quadri, eliminate come categorie giuridiche distinte dall’art. 2095 c.c. per effetto della contrattazione collettiva moderna.

    Il sistema di classificazione distingue sostanzialmente tre macro-aree:

    • Area operativa (livelli 1-4): lavoratori che svolgono mansioni esecutive, dalla semplice pulizia ai lavori tecnici qualificati su macchinari specifici.
    • Area tecnica e impiegatizia (livelli 4-5): lavoratori con compiti di coordinamento, amministrazione o tecnici di media complessità.
    • Area direttiva e manageriale (livelli 6 e 6S): figure con responsabilità gestionali o di direzione, compresi i quadri.

    Declaratorie principali per livello

    Livello 1 – Operaio generico

    Appartengono al livello 1 i lavoratori che svolgono mansioni semplici e ripetitive che non richiedono specifiche conoscenze professionali né addestramento tecnico. Rientrano in questo livello: addetti alle pulizie dei locali produttivi, facchini, addetti alla movimentazione materiale, aiutanti generici. È il livello di ingresso per chi non ha alcuna esperienza nel settore.

    Livello 2 – Operaio comune

    Il livello 2 comprende lavoratori che, dopo un breve periodo di affiancamento, sono in grado di svolgere mansioni operative elementari: imballaggio e confezionamento capi, stiratura di base, etichettatura, ausilio a operatori di macchine. Si distingue dal livello 1 per la presenza di un minimo di addestramento pratico specifico al settore tessile-abbigliamento.

    Livello 3 – Operaio qualificato

    Al livello 3 appartengono gli operai che, dopo adeguato periodo di formazione, sono in grado di operare autonomamente su macchine e processi standard del settore: cuciture su macchine piane o overlock, stiratura a pressa, orlatura, assemblaggi standard. È il livello più numeroso nel comparto artigiano del tessile.

    Livello 4 – Operaio specializzato / Impiegato qualificato

    Il livello 4 raggruppa sia operai con specializzazione tecnica avanzata (operatori di macchine da taglio automatico, ricamatori su macchine specifiche, manutentori di primo livello) sia impiegati con mansioni amministrative, commerciali o di design di base. È un livello «cerniera» che accorpa figure operaie e impiegatizie di pari complessità professionale.

    Livello 5 – Impiegato/intermedio specializzato

    Al livello 5 appartengono i capi reparto, i sorveglianti di linea, i modellisti senior, gli impiegati tecnici con responsabilità specifiche e gli amministrativi con autonomia operativa. È il livello degli «intermedi» del vecchio ordinamento: figure che coordinano gruppi di operai o gestiscono processi tecnici complessi in autonomia.

    Livello 6 – Impiegato direttivo

    Il livello 6 è riservato agli impiegati con funzioni direttive che richiedono ampia autonomia gestionale: responsabili amministrativi, responsabili di produzione, commerciali con delega. Nelle piccole imprese artigiane questa figura coincide spesso con un collaboratore di stretta fiducia del titolare.

    Livello 6S – Quadri

    Il livello 6 super identifica i Quadri, categoria disciplinata dalla L. n. 190/1985 e recepita dal CCNL. Si tratta di lavoratori che svolgono funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, con ampia autonomia decisionale e responsabilità gestionale. Percepiscono un’indennità di funzione aggiuntiva di 20,66 € mensili (da ottobre 2025).

    Il principio di effettività delle mansioni

    L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo di studio o alla qualifica formale. L’art. 2103 c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015) stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale. Il CCNL non deroga a questo principio. Il datore di lavoro che assegna sistematicamente mansioni di livello superiore senza adeguare l’inquadramento incorre nell’obbligo di corrispondere le differenze retributive.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto al taglio con specializziazione: quale livello?
    Tizio opera in un laboratorio artigiano di abbigliamento come addetto al taglio automatico: regola i parametri della macchina, gestisce i piani di taglio e controlla la qualità del risultato in autonomia. Il datore lo ha inizialmente inquadrato al livello 3. Dopo sei mesi, il sindacato (Femca-CISL) rileva che le mansioni corrispondono al livello 4 (operaio specializzato su macchine complesse). Tizio riceve l’inquadramento aggiornato con decorrenza dall’inizio delle nuove mansioni e le relative differenze retributive.
    Caia – Impiegata amministrativa in una piccola sartoria
    Caia gestisce la fatturazione, i rapporti con i fornitori e tiene la prima nota contabile di una piccola sartoria artigiana con quattro dipendenti. Il datore la inquadra al livello 4 (impiegata qualificata). Caia rivendica il livello 5 sostenendo di operare con piena autonomia e senza supervisione. Dopo un confronto sindacale, le parti concordano il livello 5 trattandosi di responsabilità amministrativa completa senza affiancamento direttivo.
    Sempronio – Capo reparto in una tintoria artigiana
    Sempronio coordina tre operai in una tintoria artigiana, gestisce i tempi di lavorazione e risponde direttamente al titolare. Il contratto lo inquadra al livello 5 (intermedio). Il titolare valuta se riconoscergli il livello 6, considerato il ruolo di responsabile di reparto con delega sulle scelte tecniche. Trattandosi di piccola impresa artigiana con meno di dieci dipendenti, il salto al livello 6 richiede una verifica attenta delle declaratorie contrattuali, poiché il livello 6 richiede funzioni direttive con ampia autonomia gestionale.

    Domande frequenti

    Chi decide il livello di inquadramento nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    L’inquadramento spetta al datore di lavoro sulla base delle mansioni effettivamente svolte, verificate rispetto alle declaratorie contrattuali. Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni superiori può richiedere la revisione al sindacato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Un addetto al taglio automatico a quale livello appartiene?
    Dipende dal grado di autonomia. Un addetto che regola i parametri e gestisce il piano di taglio autonomamente è generalmente di livello 4. Se svolge operazioni ripetitive su macchina già preimpostata, rientra nel livello 3.
    Il livello 6S si applica anche nelle piccole imprese artigiane?
    Sì, il livello 6S (Quadri) è previsto dal CCNL anche per le imprese artigiane. È statisticamente raro nelle micro-imprese, ma si applica ogni volta che le funzioni svolte rientrano nella declaratoria: autonomia gestionale rilevante e responsabilità per gli obiettivi aziendali.
    Come si procede per il passaggio a un livello superiore?
    Non esiste un avanzamento automatico di livello basato sull’anzianità. Il lavoratore che stabilmente svolge mansioni di livello superiore ha diritto al riconoscimento del livello più alto con decorrenza dall’inizio della nuova assegnazione. È consigliabile formalizzare la richiesta per iscritto, anche tramite il sindacato.
    L’intermedio è una categoria separata?
    Sì. Il CCNL prevede lavoratori «intermedi» che svolgono funzioni di raccordo tra la direzione e la produzione: capi reparto, sorveglianti, coordinatori di linea. Sono inquadrati prevalentemente ai livelli 4 e 5.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 quater T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative a

    Art. 7 quater T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative a

    Art. 7 quater T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

    a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile e’ situato nel territorio dello Stato;

    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

    c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

    d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, se il luogo di partenza del trasporto e’ situato nel territorio dello Stato;

    e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita’ e sono utilizzati nel territorio dello Stato.(1)”

    __________________________

    (1) Vedi comma 725 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

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  • Art. 21 GDPR – Diritto di opposizione

    Articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto di opposizione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 64 CAD – Sistema pubblico per la gestione delle identità digi…

    Art. 64 D.Lgs. 82/2005 CAD – Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). (28)

    2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

    2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma

    2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma

    01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .

    2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; (28) d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; (28) e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

    2-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    2-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

    2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . ((La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici)) . L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ((ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,)) secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 . (11)

    3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. ((3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo

    50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi))

  • CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL

    Ferie, permessi retribuiti e ROL sono istituti fondamentali per chi lavora nella distribuzione cooperativa. Il CCNL Distribuzione Cooperativa garantisce standard superiori al minimo legale, con un numero di giorni di ferie che cresce con l’anzianità e un monte ore ROL per la riduzione dell’orario. Questa guida spiega durate, maturazione e regole di fruizione.

    In sintesi

    Le ferie annuali vanno da 22 a 26 giorni lavorativi secondo l’anzianità. I permessi ROL ammontano a circa 32–40 ore annue. Le ferie non godute non si perdono ma devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il datore può fissare il periodo feriale in base all’organizzazione, ma deve garantire almeno due settimane consecutive estive.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Ambito
    Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati, punti vendita Coop e Conad cooperative)

    Le ferie annuali: durata e maturazione

    Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a ogni lavoratore a tempo pieno un periodo di ferie annuali retribuite che cresce con l’anzianità di servizio. Il contratto parte da una base superiore al minimo legale di 4 settimane (20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni) garantito dal d.lgs. 66/2003:

    • nelle prime fasce di anzianità: circa 22 giorni lavorativi annui;
    • con anzianità intermedia (indicativamente da 5 o 10 anni, secondo le tabelle contrattuali): 24 giorni;
    • con anzianità elevata (indicativamente oltre 10 o 15 anni): 26 giorni.

    Le ferie si maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Per i lavoratori part-time si applicano le stesse regole in proporzione all’orario contrattuale. Sono computate le assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e donazione del sangue; non sono di norma computate le assenze ingiustificate prolungate.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi ROL – CCNL Distribuzione Cooperativa (valori indicativi per anzianità)
    Anzianità di servizio Ferie annuali (gg lavorativi) Permessi ROL indicativi (ore) Note
    Fino a 4–5 anni 22 giorni 32 ore Valori di ingresso
    Da 5–10 anni 24 giorni 36 ore Soglie da verificare sul testo contrattuale
    Oltre 10–15 anni 26 giorni 40 ore Massimo contrattuale
    Ex festività soppresse 32 ore (4 gg × 8 ore) Incluse nel monte ROL o gestite separatamente

    Nota: i valori riportati sono orientativi e coerenti con la struttura del CCNL. Le soglie di anzianità esatte e il monte ROL preciso per livello vanno verificati sulle tabelle allegate al testo del rinnovo 2024 disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

    I permessi ROL: cosa sono e come si fruiscono

    Il ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) è un istituto nato dalla contrattazione collettiva per gestire la differenza tra l’orario contrattuale (38 ore settimanali nel CCNL Distribuzione Cooperativa) e il precedente orario standard. Il monte ore ROL annuo comprende anche le ore derivanti dalle ex festività soppresse (legge 5 marzo 1977 n. 54, che ha abolito 4 festività nazionali), convertite in permessi retribuiti.

    Le modalità di fruizione del ROL sono le seguenti:

    • A ore: il lavoratore può richiedere la fruizione in blocchi di ore singole o metà giornata;
    • A giornata intera: possibile per permessi più lunghi, compatibilmente con le esigenze di servizio;
    • Preavviso: di norma il lavoratore deve preavvisare il responsabile con almeno 2–3 giorni di anticipo (il contratto può prevedere un preavviso diverso). La cooperativa può posticipare la fruizione per esigenze organizzative motivate;
    • Scadenza: il ROL non fruito entro l’anno di maturazione deve essere liquidato con la retribuzione di dicembre o, al più tardi, alla cessazione del rapporto.

    Ferie e malattia: interferenze

    La legge e la contrattazione collettiva stabiliscono alcune regole importanti sull’interazione tra ferie e malattia:

    • Malattia insorta durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale e presenta regolare certificato medico, le giornate di malattia certificata sospendono le ferie. Il lavoratore potrà fruire le ferie sospese in un momento successivo;
    • Malattia prima delle ferie programmate: se la malattia insorge prima dell’inizio del periodo feriale già autorizzato, il datore deve posticipare le ferie a una data compatibile con il rientro del lavoratore;
    • Gravidanza e ferie: il congedo di maternità obbligatoria non consuma le ferie maturate, che restano disponibili per la fruizione successiva.

    Permessi retribuiti per motivi personali e familiari

    Oltre alle ferie e al ROL, il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce permessi retribuiti per specifiche situazioni:

    • Matrimonio (o unione civile): 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale retribuito;
    • Lutto: permessi retribuiti per il decesso di familiari stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle), di norma 3 giorni per evento;
    • Donazione del sangue: la giornata della donazione è retribuita per legge (l. 584/1967) e non si computa nelle ferie;
    • Visite mediche e terapie: i permessi per visite specialistiche sono disciplinati dalla legge e possono essere coperti parzialmente dal ROL su accordo individuale.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, malattia durante le ferie estive
    Tizio ottiene le ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e il medico certifica 7 giorni di malattia. Tizio invia il certificato alla cooperativa. Le 7 giornate di malattia sospendono le ferie: Tizio ha diritto di fruire quei 7 giorni come ferie in data successiva, da concordare col datore entro i termini contrattualmente previsti. Non perde i giorni di ferie «consumati» dalla malattia.
    Caia – Addetta vendita, monte ROL non fruito a fine anno
    Caia ha maturato 36 ore di ROL nel corso dell’anno ma ne ha fruite solo 20. Le 16 ore residue non vengono perse: la cooperativa è tenuta a liquidarle con la retribuzione di dicembre (o, se il contratto aziendale lo prevede, a consentirne il recupero entro i primi mesi dell’anno successivo). In caso di cessazione del rapporto, le ore ROL non fruite sono retribuite nelle competenze di fine rapporto.
    Sempronio – Caporeparto, congedo matrimoniale e ferie
    Sempronio si sposa a giugno. Ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito, che non si computa nelle ferie annuali. Sempronio può quindi godere del congedo matrimoniale in giugno e delle ferie estive in agosto separatamente. Entrambi i periodi sono retribuiti con la retribuzione di fatto (paga base, contingenza, terzo elemento).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il contratto garantisce da 22 a 26 giorni lavorativi annui in base all’anzianità. Il minimo legale è di 4 settimane (d.lgs. 66/2003): il CCNL è più favorevole. Le ferie si maturano proporzionalmente nell’anno di assunzione e cessazione.
    Cosa sono i permessi ROL e a quanto ammontano?
    I permessi ROL sono ore di riposo retribuito aggiuntive alle ferie, nate dalla riduzione dell’orario di lavoro. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa ammontano indicativamente a 32–40 ore annue, comprensive delle ex festività soppresse. Le ore non fruite devono essere liquidate entro l’anno.
    Le ferie non godute entro l’anno si perdono?
    No. La parte eccedente le due settimane minime di legge può essere fruita entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. In caso di cessazione del rapporto, le ferie non godute sono sempre liquidate monetariamente nelle competenze finali.
    Il datore può imporre le ferie?
    Sì, ma deve garantire almeno due settimane consecutive nel periodo estivo e avvisare il lavoratore con congruo anticipo. Il lavoratore può esprimere preferenze, che il datore tiene in considerazione compatibilmente con le esigenze operative.
    La malattia durante le ferie sospende il periodo feriale?
    Sì, se il lavoratore si ammala durante le ferie e presenta regolare certificato medico, le giornate di malattia certificata sospendono le ferie. I giorni di ferie interrotti potranno essere fruiti in data successiva concordata con il datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Il monte ore ROL esatto e le soglie di anzianità per le ferie vanno verificati sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.