Autore: Andrea Marton

  • Art. 102 TUIR: Ammortamento dei beni materiali

    Art. 102 TUIR: Ammortamento dei beni materiali

    Art. 102 TUIR – Ammortamento dei beni materiali (ex art.67)

    In vigore dal 01/01/2014

    Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

    Nota:Contiene anche le modifiche recate dall’art. 4-bis, comma 1 decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

    “1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene

    2. La deduzione e’ ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta’ per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi

    3. (Comma abrogato)

    4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e’ ammesso in deduzione.

    5. Per i beni il cui costo unitario non e’ superiore a 516,46 euro e’ consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.

    6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio. L’eccedenza e’ deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalita’ di deduzione. Resta ferma la deducibilita’ nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

    7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e’ ammessa per un periodo non inferiore alla meta’ del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attivita’ esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e’ ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita’ dei canoni di locazione finanziaria e’ ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e’ soggetta alle regole dell’articolo 96 (1).

    8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita’ del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita’ di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia’ dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia’ decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.

    9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e’ elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.”

    (1) Le disposizioni del presente comma, come sostituito dall’ art. 4-bis, comma 1, lettera b) decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 4-bis decreto-legge n. 16 del 2012.

  • Art. 11 GDPR – Trattamento che non richiede identificazione

    Articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento che non richiede identificazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 83 GDPR – Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

    Articolo 83 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni

    Art. 80 Codice Civile: Restituzione dei doni

    Art. 80 c.c. – Restituzione dei doni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

    La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

  • Casi pratici art. 80 D.P.R. 131/1986 imposta di registro

    L’art. 80 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 raccoglie le disposizioni residuali e di coordinamento del Testo Unico dell’imposta di registro. La norma si rivela decisiva nei casi in cui occorre raccordare la disciplina vigente con quella previgente e con la prossima riforma del 2027. In questa pagina esploriamo quattro scenari concreti che illustrano come leggere e applicare l’articolo: per il testo integrale e il commento sistematico consulta la scheda Art. 80 D.P.R. 131/1986.

    Quadro normativo

    Il D.P.R. 131/1986, noto come Testo Unico dell’imposta di registro (TUR), ha sostituito il precedente sistema basato sul r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. L’art. 80 assolve una funzione di chiusura: al primo comma disciplina gli effetti temporali dell’art. 21 comma 3 (accollo di debiti e oneri) per gli atti formati, pubblicati o presentati per la registrazione anteriormente all’entrata in vigore del TUR, quando alla stessa data sia ancora pendente una controversia o non siano decorsi i termini di decadenza. Al secondo comma regola il regime transitorio dell’imposta sulla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso sotto la vigenza del vecchio testo del 1923. In entrambi i casi la ratio è garantire continuità e uniformità di trattamento, evitando regolazioni difformi per fattispecie analoghe. Dal 2027 l’intera disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette previsto dal D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123.

    Ambito di applicazione

    La portata dell’art. 80 è circoscritta a due fattispecie specifiche, entrambe con connotazione transitoria. La prima riguarda gli accolli di debiti e oneri (rinvio all’art. 21 comma 3 TUR): la disposizione si applica retroattivamente agli atti pregressi, a condizione che alla data di entrata in vigore del TUR – il 1° gennaio 1987 – fosse ancora in corso una controversia o non fosse ancora spirato il termine di decadenza per l’accertamento dell’amministrazione finanziaria o per l’azione di rimborso del contribuente. La seconda fattispecie riguarda la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà: l’imposta scatta soltanto se la consolidazione si è verificata prima del 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del D.P.R. 634/1972 che aveva già riformato la materia. Per le consolidazioni successive, il meccanismo di tassazione ordinario dell’art. 36 TUR esclude l’imposta di registro sulla riunione, salvo deroghe espresse.

    Profili operativi e coordinamento sistematico

    Chi si occupa della registrazione di atti complessi deve tenere presente tre profili di coordinamento. Il primo è l’alternatività IVA-registro: quando l’atto è soggetto a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi dell’art. 40 TUR, rendendo irrilevante la tariffa ordinaria che sarebbe altrimenti applicabile. Il secondo è il regime delle imposte suppletiva e complementare: se l’Agenzia delle Entrate rettifica la base imponibile di un atto già registrato, la liquidazione suppletiva o complementare segue le regole degli artt. 42 e 43 TUR, che devono essere lette in combinato con l’art. 80 per i profili transitori. Il terzo riguarda le sanzioni: in presenza di omessa o tardiva registrazione di atti ricadenti nell’ambito dell’art. 80, si applica l’art. 69 TUR, con possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.

    Caso 1: atto stipulato nel 1985, controversia pendente al 1° gennaio 1987

    Scenario. Tizio e Caio stipulano nel novembre 1985 un contratto di vendita immobiliare con accollo del mutuo fondiario. Al 1° gennaio 1987 l’Ufficio del Registro aveva notificato un avviso di liquidazione supplementare impugnato da Tizio: la controversia era pendente.

    Come si legge l’art. 80. Il comma 1 dispone espressamente che la disciplina dell’art. 21 comma 3 si applica agli atti formati anteriormente al TUR per i quali, alla data di entrata in vigore, sia pendente controversia. La lite pendente al 1° gennaio 1987 soddisfa il presupposto: si applicano dunque le regole del TUR anche al rapporto nato nel 1985, con conseguente calcolo dell’imposta sull’accollo secondo i criteri dell’art. 21 comma 3.

    • Verificare la data di notifica dell’avviso di liquidazione e quella di proposizione del ricorso per confermare la pendenza della controversia al 1° gennaio 1987.
    • Acquisire copia del contratto del 1985 e del provvedimento dell’Ufficio impugnato.
    • Calcolare l’imposta sull’accollo secondo l’art. 21 comma 3 TUR applicando la tariffa vigente al momento della liquidazione definitiva.
    • Valutare se siano maturati interessi e sanzioni nel periodo intercorso tra la notifica e la definizione della controversia.

    Caso 2: termine di decadenza non ancora decorso alla data del TUR

    Scenario. Sempronia ha presentato per la registrazione una scrittura privata autenticata il 20 ottobre 1986, relativa a un accollo parziale di debito verso una banca. L’Ufficio non aveva ancora liquidato l’imposta suppletiva al 1° gennaio 1987 e il termine triennale di decadenza per l’accertamento scadrebbe il 20 ottobre 1989.

    Come si legge l’art. 80. Il comma 1 equipara la pendenza della controversia al mancato decorso del termine di decadenza: poiché al 1° gennaio 1987 il termine non era spirato, l’art. 21 comma 3 TUR si applica anche a questo atto pregresso.

    • Calcolare con precisione la data di scadenza del termine di decadenza applicabile ratione temporis.
    • Verificare che non vi sia stata interruzione o sospensione del termine per cause previste dalla legge.
    • In caso di accertamento, contestare eventuali vizi formali dell’avviso di liquidazione (competenza dell’ufficio, motivazione, termini).
    • Valutare il ravvedimento operoso se l’atto risulta non correttamente registrato.

    Caso 3: riunione di usufrutto su nuda proprietà trasferita a titolo oneroso ante 1972

    Scenario. Nel 1969 Caio aveva acquistato a titolo oneroso la nuda proprietà di un appartamento, con riserva di usufrutto in favore del venditore Mevio. Nel 1971 Mevio è deceduto, determinando la consolidazione dell’usufrutto in capo a Caio. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate ha riaperto la pratica per verificare se fosse dovuta un’imposta sulla riunione dell’usufrutto.

    Come si legge l’art. 80. Il comma 2 stabilisce che l’imposta sulla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso si applica solo se la consolidazione si è verificata anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 634/1972, cioè prima del 1° gennaio 1973. Nel caso di specie la consolidazione è avvenuta nel 1971: l’imposta è dunque dovuta secondo le regole dell’art. 80 comma 2.

    • Reperire l’atto di acquisto del 1969 e la documentazione del decesso di Mevio per fissare la data della consolidazione.
    • Calcolare la base imponibile e l’aliquota secondo la normativa vigente al momento della consolidazione (1971).
    • In caso di contestazione, produrre documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento o la non imponibilità ratione temporis.

    Caso 4: atto soggetto a IVA, alternatività e coordinamento con art. 40 TUR

    Scenario. La Alfa S.r.l. cede un capannone industriale soggetto a IVA (operazione non esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972). Il notaio rogante determina il trattamento ai fini del registro.

    Come si legge l’art. 80. La lettura sistematica dell’art. 80 con l’art. 40 TUR – che sancisce il principio di alternatività IVA-registro – è imprescindibile per comprendere la coerenza dell’impianto del Testo Unico. L’art. 40 dispone che per gli atti soggetti a IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa; l’art. 80 garantisce che tale coordinamento valga anche per gli atti pregressi rientranti nel suo campo. Per la cessione in esame il notaio applica dunque l’imposta fissa di registro (200 euro), più le imposte ipotecaria e catastale nelle misure previste.

    • Verificare che l’operazione non rientri nelle ipotesi di esenzione IVA dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e valutare l’eventuale opzione per l’imponibilità.
    • Accertare la corretta applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nelle misure vigenti per le cessioni soggette a IVA.
    • Documentare nell’atto notarile il regime IVA applicato e le aliquote utilizzate.
    • Conservare la fattura IVA relativa all’operazione per almeno dieci anni ai fini di eventuali controlli.

    Caso 5: atti a cavallo della riforma 2027 – D.Lgs. 123/2025

    Scenario. Tizio stipula nel dicembre 2026 un contratto di locazione commerciale con opzione di acquisto e accollo di oneri connessi all’immobile. La registrazione viene richiesta nel gennaio 2027, quando il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 sarà già in vigore.

    Come si legge l’art. 80. L’art. 80 TUR ha fungito da norma di raccordo tra il r.d. 3269/1923 e il TUR del 1986; la sua funzione transitoria è ora rispecchiata dalle disposizioni finali del D.Lgs. 123/2025. Per gli atti formati nel 2026 ma registrati nel 2027 occorrerà verificare le disposizioni transitorie del D.Lgs. 123/2025.

    • Monitorare i decreti attuativi del D.Lgs. 123/2025 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate sul regime transitorio.
    • Verificare se il contratto di locazione con opzione ricada nella nuova classificazione degli atti imponibili prevista dalla riforma.
    • Stimare l’imposta con entrambe le normative per confrontare i costi.
    • Inserire nell’atto una clausola che regoli contrattualmente il rischio fiscale derivante dal cambio normativo.

    Quando intervenire

    Il contribuente o la parte interessata deve attivarsi in relazione all’art. 80 principalmente in tre situazioni. La prima è la ricezione di un avviso di liquidazione o di accertamento su atti formati prima del 1° gennaio 1987: occorre verificare con un professionista abilitato se il rapporto ricada nell’ambito applicativo del comma 1 e se siano ancora integri i termini per la difesa. La seconda riguarda le successioni aperte prima del 1° gennaio 1973 in cui sia rimasto pendente il problema della riunione dell’usufrutto: i termini di decadenza possono essere molto risalenti ma occorre escludere l’esistenza di atti interruttivi. La terza è la stipula di contratti con accollo di debiti combinata con operazioni soggette a IVA: il coordinamento tra art. 40 e art. 80 TUR garantisce la corretta quantificazione dell’imposta.

    Norme e fonti

    • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – T.U. imposta di registro, artt. 21, 36, 40, 42, 43, 69, 76, 80
    • R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 – testo previgente (abrogato dal D.P.R. 634/1972)
    • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 – prima riforma organica dell’imposta di registro
    • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 – esenzioni IVA rilevanti ai fini dell’alternatività
    • D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – riordino delle imposte indirette (in vigore dal 2027)
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 – ravvedimento operoso

    Domande frequenti

    L’art. 80 TUR si applica ancora ad atti nuovi stipulati nel 2025?

    No: nelle sue fattispecie tipiche l’art. 80 ha carattere esclusivamente transitorio. Il comma 1 riguarda atti formati prima del 1° gennaio 1987 con controversie pendenti o termini non decorsi a quella data; il comma 2 riguarda consolidazioni di usufrutto avvenute prima del 1° gennaio 1973. Per i nuovi atti si applicano le norme ordinarie del TUR.

    Cosa succede se la controversia su un atto pregresso si è conclusa dopo il 1987?

    Il comma 1 dell’art. 80 prevede espressamente questa ipotesi: la controversia pendente al 1° gennaio 1987 (o il termine non ancora decorso) fa sì che si applichi la disciplina dell’art. 21 comma 3 TUR anche agli atti pregressi. La definizione della controversia dopo il 1987 avviene quindi sotto l’egida del TUR, con le relative regole di liquidazione, sanzioni e interessi.

    Il principio di alternatività IVA-registro dell’art. 40 è influenzato dall’art. 80?

    L’art. 80 non modifica il principio di alternatività, ma garantisce la sua applicazione uniforme anche agli atti transitori. Se un atto pregresso soggetto all’art. 80 era anche soggetto a IVA, il coordinamento con l’art. 40 fa sì che l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa, evitando una doppia imposizione.

    Con la riforma del 2027 l’art. 80 verrà abrogato?

    Il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 prevede la confluenza della disciplina nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette. Le disposizioni transitorie del nuovo testo dovrebbero assorbire le funzioni di raccordo dell’attuale art. 80, ma fino al 2027 l’articolo mantiene piena validità. È prudente monitorare i decreti attuativi per la gestione degli atti stipulati a cavallo delle due normative.

    Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro, Imposta di registro sul preliminare e Imposta di registro sull’acquisto della prima casa.

  • CCNL Terziario Confesercenti: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti classifica i lavoratori in otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati da 1° a 7°. Ogni livello è definito da una declaratoria che descrive autonomia, responsabilità e competenze tecniche richieste. Il passaggio di livello avviene per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c. o per accordo tra le parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Terziario Confesercenti – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro Direttore di funzione, responsabile di area in imprese strutturate Alta autonomia, gestione collaboratori, rilevanza strategica
    Capo settore, capo ufficio, capo magazzino con coordinamento Coordinamento di team, responsabilità funzionale ampia
    Impiegato specializzato, capo reparto, store manager PMI Autonomia operativa con responsabilità di processo
    Impiegato d’ordine qualificato, addetto vendita esperto, contabile Autonomia tecnica su mansioni qualificate
    Commesso specializzato, cassiere, magazziniere qualificato Mansioni qualificate con limitata autonomia decisionale
    Commesso, addetto vendita, fatturista Mansioni d’ordine con applicazione di procedure operative
    Operaio comune, addetto pulizie, banconista Mansioni semplici esecutive, supervisione diretta
    Ausiliario, mansioni elementari di supporto Mansioni elementari, nessuna autonomia decisionale

    La struttura di inquadramento: Quadro e sette livelli

    Il CCNL Terziario Confesercenti si applica ai dipendenti di imprese del commercio, della distribuzione e dei servizi associate a Confesercenti, la confederazione delle piccole e medie imprese del settore. Il contratto parallelo di riferimento è il CCNL Commercio Confcommercio, con cui condivide impianto strutturale e livelli, pur differenziandosi nella bilateralità e in alcune discipline di dettaglio tipiche del mondo della piccola impresa.

    L’inquadramento si articola in Quadro (vertice) e sette livelli numerati dal 1° al 7°. A ogni livello corrisponde una declaratoria contrattuale che definisce i requisiti di competenza professionale, autonomia operativa e responsabilità.

    La qualifica di Quadro

    La qualifica di Quadro è riconosciuta ai lavoratori che, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Esempi tipici nelle PMI Confesercenti: direttore commerciale di catena distributiva regionale, responsabile amministrativo e finanziario, responsabile sistemi informativi.

    I Quadri godono di tutele aggiuntive previste dalla L. 190/1985: assicurazione professionale, accesso prioritario alla formazione, contribuzione al fondo di previdenza complementare di settore.

    Dal 1° al 3° livello: figure specialistiche e di coordinamento

    Il 1° livello raggruppa lavoratori con responsabilità di coordinamento di altri dipendenti o di un’area funzionale: capo settore, capo ufficio, capo magazzino, vice-direttore di filiale nelle imprese di distribuzione.

    Il 2° livello identifica impiegati con elevate competenze tecniche oppure responsabili di reparto vendita con autonomia gestionale. Il 3° livello include impiegati d’ordine qualificati, addetti vendita esperti, contabili e operatori specializzati.

    Dal 4° al 7° livello: la gerarchia operativa

    Nei livelli dal 4° al 7° si concentra la grande maggioranza dei lavoratori del terziario delle PMI:

    • : commessi specializzati, cassieri, magazzinieri qualificati
    • : commessi, addetti vendita, fatturisti junior
    • : operai comuni, banconisti, addetti alle pulizie
    • : ausiliari, mansioni elementari

    Per i livelli 6° e 7° il contratto prevede possibili progressioni automatiche dopo periodi di permanenza prolungati, di norma 12-24 mesi di mansioni di fatto superiori.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio dal 5° al 4° livello
    Tizio lavora come addetto vendita di 5° livello in un negozio di abbigliamento associato a Confesercenti. Dopo 18 mesi inizia a gestire la formazione dei nuovi colleghi e l’allestimento dei reparti in autonomia. Il CCNL prevede il passaggio al 4° livello per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.). Tizio richiede il riconoscimento formale e ottiene il passaggio con un aumento di circa 120 euro lordi mensili.
    Caia – Riconoscimento della qualifica di Quadro
    Caia è impiegata di 1° livello come responsabile area commerciale di una catena di quattro negozi associata a Confesercenti. Le viene affidata la direzione operativa dell’intera rete distributiva regionale con coordinamento di otto dipendenti. Ricorrono i presupposti del CCNL per il riconoscimento della qualifica di Quadro. Caia ottiene il passaggio con aumento indicativo di 200-250 euro mensili e accesso al fondo di previdenza complementare di categoria.
    Sempronio – Contestazione del demansionamento
    Sempronio è inquadrato al 4° livello come commesso specializzato in una tabaccheria Confesercenti. Il titolare lo sposta a mansioni di 5° livello (addetto alle pulizie del locale) senza accordo scritto. Il Jobs Act (art. 2103 c.c. riformato) consente il demansionamento solo in presenza di ristrutturazione organizzativa documentata o accordo in sede protetta. Sempronio contesta il provvedimento e, con l’assistenza del sindacato, ottiene il reintegro nelle mansioni di 4° livello con il pagamento dei differenziali retributivi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    Otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati dal 1° al 7° in ordine decrescente di responsabilità. Ogni livello ha una declaratoria specifica nel testo contrattuale.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c., per accordo individuale scritto o per progressioni automatiche previste dal contratto tra i livelli inferiori.
    Cosa distingue il CCNL Confesercenti da quello Confcommercio?
    I due contratti hanno impianto molto simile. Le principali differenze riguardano la bilateralità (enti bilaterali Confesercenti distinti da EBT Confcommercio), alcune specificità sui fondi di assistenza sanitaria e la platea di riferimento (PMI e micro-imprese Confesercenti).
    Il livello incide sul periodo di prova?
    Sì: il periodo di prova è più lungo per i livelli superiori (Quadro e 1° livello fino a sei mesi) e più breve per i livelli operativi (4°-7° livello: 30-60 giorni).
    Posso essere assegnato a mansioni inferiori?
    Solo in casi tassativi previsti dalla legge e dal contratto: ristrutturazione organizzativa documentata, accordo individuale assistito in sede sindacale o amministrativa, o altre ipotesi eccezionali. Il demansionamento unilaterale ingiustificato è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 895 Codice della Navigazione – Formazione dell’equipaggio

    Art. 895 Codice della Navigazione – Formazione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'equipaggio è costituito dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile.

  • Art. 274-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

    Art. 274-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore: a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater; b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.

    ))

    2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

    72

    3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

    72

    ((

    4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

    5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

    6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

    7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.))

  • Art. 23 DPR 448/1988 – Custodia cautelare

    Art. 23 DPR 448/1988 – Custodia cautelare

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all’articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati,, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

    2. Il giudice può disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova; a-bis) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; b) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

    3. I termini previsti dall’ articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento.

  • Art. 39 T.U. Stupefacenti – Buoni acquisto

    Art. 39 T.U. Stupefacenti – Buoni acquisto

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso dal 20/05/2014 da: Decreto-legge del 20/03/2014 n. 36 Articolo 1

    1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

    2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

    3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

    4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita' regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. Torna al sommario

  • Art. 274 D.Lgs. 209/2005 – Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

    Art. 274 D.Lgs. 209/2005 – Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.

    2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.

    3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.

    4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

  • Art. 915 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita dell’aeromobile

    Art. 915 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando si presume che l'aeromobile sia perduto, il contratto di lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a quello al quale risalgono le ultime notizie.