Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 311-septies D.Lgs. 209/2005 – (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale)

    Art. 311-septies D.Lgs. 209/2005 – (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

    2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

    3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

    4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

    5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo . I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.))

    45

  • Art. 4 CAD – Articolo abrogato

    Art. 4 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • CCNL Autoferrotranvieri: FASC, Priamo, polizze

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il welfare contrattuale CCNL Autoferrotranvieri include FASC (Fondo Assistenza Sanitaria CARO TPL), Priamo (fondo pensione complementare), polizza infortuni 24h, formazione tecnica continua, abbonamento trasporti gratuito ai dipendenti e familiari in molte aziende, sussidi straordinari fino €3.000/anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Autoferrotranvieri
    Strumento Contributo Beneficio
    FASC (sanità integrativa) €15 az + €5 lav/mese Rimborsi sanitari €1.500/anno
    Priamo (fondo pensione) 1,55% + 1,55% + TFR Pensione complementare
    Polizza infortuni 24h Azienda €100.000 morte/invalidità
    Abbonamento trasporti Variabile aziendale Gratuito o agevolato (dipendente + familiari)
    Formazione tecnica continua Ente bilaterale Aggiornamento CQC, patentini
    Sussidi straordinari Fondo bilaterale Max €3.000/anno
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno Esenti IRPEF
    Polizza RC professionale Azienda Copertura incidenti in servizio

    FASC: sanità integrativa

    Il FASC (Fondo Assistenza Sanitaria Caro TPL) è il fondo sanitario integrativo del settore.

    Contributi:

    • €15/mese azienda
    • €5/mese lavoratore

    Prestazioni coperte:

    • Visite specialistiche fino €1.500/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC) fino €1.000
    • Ricoveri privati fino €15.000
    • Cure odontoiatriche fino €500/anno
    • Riabilitazione fisioterapica fino €700/anno (cruciale per autisti con lombalgie)
    • Maternità extra

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota €4-6/mese.

    Priamo: fondo pensione TPL e ferroviario

    Priamo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore TPL e ferroviario.

    Contribuzione:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario)
    • + TFR maturando

    Vantaggi fiscali: contributi deducibili €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante.

    Polizza infortuni 24h

    Polizza aziendale a copertura totale:

    • Massimale €100.000 morte/invalidità permanente
    • Copertura 24h (anche tempo libero)
    • Cumulabile con INAIL

    L’INAIL copre infortuni sul lavoro; la polizza estende a sport, casa, viaggi.

    Abbonamento trasporti dipendente e familiari

    Specificità del settore: abbonamento trasporti gratuito o agevolato:

    • ATAC Roma: abbonamento metro/bus gratuito dipendenti + 2 familiari
    • ATM Milano: abbonamento gratuito + familiari (1 parente convivente)
    • Trenord: abbonamento gratuito regionale dipendenti, sconto per familiari
    • FS Trenitalia: tessera ferroviaria con sconti elevati

    Welfare consolidato (esente IRPEF entro limiti TUIR per abbonamento trasporti).

    Formazione tecnica continua

    L’Ente Bilaterale Nazionale eroga formazione gratuita:

    • Aggiornamento CQC obbligatorio (ogni 5 anni)
    • Sicurezza D.Lgs. 81/2008 annuale
    • Guida sicura (autisti)
    • Sistemi elettrici nuovi mezzi (autobus elettrici, ibridi)
    • Customer service e gestione utenti difficili
    • Lingua e informatica base

    Casi pratici

    Tizio – Riabilitazione lombalgia FASC
    Tizio (autista urbano) sviluppa lombalgia. FASC rimborsa 20 sedute fisioterapiche €700 totale (max riabilitazione anno). Spesa effettiva €100.
    Caia – Abbonamento gratuito famiglia
    Caia (conducente ATM Milano) ha abbonamento gratuito + 1 familiare convivente (compagno). Risparmio €600/anno per la famiglia.
    Sempronio – Polizza infortuni weekend
    Sempronio (macchinista) si frattura caviglia sciando. Polizza CCNL paga €5.000 invalidità temporanea (oltre INAIL che non copre tempo libero).

    Domande frequenti

    Cos'è il FASC?
    Il Fondo Assistenza Sanitaria Caro TPL: €15 az + €5 lav/mese. Rimborsa visite (€1.500/anno), esami (€1.000), ricoveri (€15.000), dentista (€500), riabilitazione fisioterapica (€700, cruciale per autisti).
    I dipendenti TPL hanno abbonamenti gratuiti?
    Sì, in molte aziende. ATAC Roma: dipendente + 2 familiari gratuiti. ATM Milano: dipendente + 1 familiare convivente. Trenord: dipendente gratuito + sconti familiari. FS: tessera ferroviaria con sconti. Welfare esente IRPEF.
    La polizza infortuni copre il tempo libero?
    Sì, la polizza CCNL Autoferrotranvieri è 24h: copre infortuni anche fuori orario (sport, casa, viaggi) fino €100.000 (morte o invalidità permanente). Cumulabile con INAIL.
    La formazione tecnica è obbligatoria?
    Sì, l’aggiornamento CQC è obbligatorio ogni 5 anni per autisti. Sicurezza D.Lgs. 81/2008 annuale. La formazione è gratuita tramite Ente Bilaterale Nazionale. Include guida sicura, nuovi mezzi elettrici/ibridi, gestione utenti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 L. 300/1970 – Libertà di opinione

    Art. 1 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Libertà di opinione

    In vigore dal 20/05/1970

    I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

  • Art. 2 L. 190/2012 – Clausola di invarianza

    Art. 2 L. 190/2012 – Clausola di invarianza

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato

    1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 5 CTS – Attività di interesse generale

    Art. 5 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attività di interesse generale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 , e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 , e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 , nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 )) ;; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 , e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e i gruppi di acquisto solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

    2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

  • Art. 1 quater L. 190/2012 – Trasparenza dell’attività amministrativa

    Art. 1 (cc. 15-25) L. 190/2012 – Obblighi di trasparenza e pubblicazione

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , secondo quanto previsto all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

    16. Fermo restando quanto stabilito nell’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’ articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, nell’ articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e successive modificazioni, e nell’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009 .

    17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

    18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.

    19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

  • Art. 2 D.Lgs. 231/2001 – Principio di legalità

    Art. 2 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Principio di legalità

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

  • Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

    Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

    2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

    3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

  • Art. 3 ter CAD – Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strume…

    Art. 3 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo

    62. 2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente ((aggiornati)) dai gestori degli strumenti stessi: a) le identità digitali di cui al ((sistema della carta di identità elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) )) e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater; b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter; c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo

    3-bis. 3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ((l'ANPR)) è integrata e costantemente ((aggiornata)) con le seguenti informazioni: a) tipologia di strumento digitale; b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore; c) natura del gestore, se pubblico o privato; d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente; e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile; f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto; g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno; h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno; i) nel caso ((della piattaforma per la gestione delle deleghe)) : i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

    4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione ((digitale e con il)) Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ((informazioni ulteriori)) rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma

    2. 5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente ((aggiornati)) dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo

    50-ter. In caso di mancata registrazione e ((aggiornamento)) nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo

    18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante ((aggiornamento)) dei dati di cui ai commi 3 e

    4. 6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

    7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

    8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite ((la piattaforma di cui all'articolo 50-ter)) e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

    9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio ((delle stesse)) ; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

    10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

    11. La società di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , incaricata della realizzazione delle funzionalità ((dell'ANPR)) e della gestione ((della sezione)) di cui al comma 2 ((del presente articolo)) , è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .

    12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, ((i dati nella sezione dell'ANPR)) di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 .

    13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR ((per la durata massima)) di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e

    9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 , oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma

    2. 14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.

  • Art. 4 CTS – Enti del Terzo settore

    Art. 4 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma

    4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990 , e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 , in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

    3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e alle fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ,)) le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo

    13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e le fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge n. 222 del 1985 )) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto ((o della fabbriceria)) non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

  • Art. 1 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti

    Art. 1 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

    2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

    3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: – Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione : "Art.

    76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". – L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 14 (Decreti legislativi). –

    1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". – Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre

    1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica): "Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) . -1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale ; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale ; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma; g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta; h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale; i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente; l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi; 7) pubblicazione della sentenza; m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i ) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a ), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo; n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata; o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti; p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o); q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale , assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i ) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a ), b) c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile ; s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma; t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile ; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia; u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q ), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità; v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

    2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

    3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.". "Art. 14 (Esercizio delle deleghe). –

    1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.".

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