Autore: Andrea Marton

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il sistema di classificazione del personale è il cuore del contratto collettivo: dalla declaratoria del proprio livello dipendono il minimo retributivo, il periodo di prova, il preavviso e la progressione di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede due sistemi di classificazione distinti: otto livelli (da 1°S a 6°) per le imprese alimentari artigiane e dieci livelli (A1S-A4 per la produzione, B1-B4 per vendita e amministrazione) per i panifici. La declaratoria determina il livello di inquadramento e, di conseguenza, il minimo retributivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI (datoriali) · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    6 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese artigiane alimentari e artigiane di panificazione (panifici, pasticcerie artigiane, gelaterie, pastifici artigiani, ecc.)

    Tabella riepilogativa: i livelli del settore alimentare artigiano

    Classificazione del personale – Imprese Alimentari Artigiane
    Livello Qualifica prevalente Declaratoria sintetica Minimo apr. 2026
    1°S Quadri Lavoratori con funzioni direttive e discrezionalità ampia; coordinano unità organizzative di rilevante complessità. 2.506,56 €
    Impiegato tecnico/amm. direttivo Impiegati con funzioni direttive e facoltà di iniziativa nei limiti delle direttive del titolare o del livello 1°S. 2.250,48 €
    Impiegato tecnico/amm. con autonomia Impiegati con funzioni di concetto e compiti di controllo/coordinamento, iniziativa e autonomia. Viaggiatori/piazzisti di 1ª cat. 2.060,22 €
    3°A Operaio autonomo / impiegato avanzato Operai che realizzano tutti i prodotti finiti su indicazioni generiche. Impiegati con autonomia operativa in mansioni complesse. 1.919,85 €
    Operaio qualificato Operai specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico-pratiche. Impiegati con attività esecutive specializzate. 1.815,90 €
    Operaio specializzato Operai che svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o normale addestramento pratico. 1.741,84 €
    Operaio comune specializzato Operai che svolgono attività inerenti al processo produttivo, sufficienti a seguito di un periodo di pratica. 1.661,41 €
    Operaio generico Operai che svolgono attività per cui è sufficiente un periodo di pratica senza conoscenze professionali. Dopo 12 mesi passano al 5°. 1.554,41 €

    La classificazione nel settore panificazione artigianato

    Il settore panificazione ha una classificazione propria, articolata in due gruppi:

    • Gruppo A: lavoratori addetti alla panificazione o ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere (impastatori, panettieri, pasticcieri di panificio, confezionatori del pane).
    • Gruppo B: personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione (commessi, cassieri, magazzinieri, autisti, fattorini).
    Classificazione del personale – Imprese di Panificazione Artigianato
    Livello Gruppo Profilo professionale Minimo apr. 2026
    A1S A (produzione) Responsabile del ciclo produttivo: coordina e dirige l’opera di altri lavoratori, in assenza del titolare, con piena responsabilità. 2.117,37 €
    A1 A (produzione) Operaio specializzato senior: svolge autonomamente o coadiuvato mansioni relative a una fase di lavorazione del ciclo produttivo. 1.968,43 €
    A2 A (produzione) Operaio qualificato di 1ª cat.: esegue direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretto dal titolare o superiori. 1.843,54 €
    A3 A (produzione) Operaio qualificato di 2ª cat.: esegue mansioni per le quali è necessaria un’esperienza pratica, sotto il controllo dei superiori. 1.688,09 €
    A4 A (produzione) Operaio generico/comune: addetto ad attività che non richiedono particolare esperienza. 1.599,37 €
    B1 B (vendita/amm.) Gerente, gestore, direttore: ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell’esercizio. 2.073,04 €
    B2 B (vendita/amm.) Commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista. 1.703,08 €
    B3S B (vendita/amm.) Addetto che collabora all’esposizione dei prodotti e alla vendita in ausilio alle figure superiori. 1.657,48 €
    B3 B (vendita/amm.) Aiuto commesso, confezionatore per la vendita. 1.603,43 €
    B4 B (vendita/amm.) Personale di fatica o fattorini. 1.520,67 €

    Come avviene l’inquadramento in pratica

    L’inquadramento è stabilito nella lettera di assunzione e deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte. L’assegnazione di un livello inferiore rispetto alle mansioni reali costituisce una violazione contrattuale, e il lavoratore può richiedere la rettifica anche attraverso il sindacato o l’Ispettorato del Lavoro.

    Criteri da valutare per l’inquadramento:

    • Autonomia operativa: il lavoratore opera su indicazioni generiche (livello superiore) o sotto stretto controllo (livello inferiore)?
    • Complessità delle mansioni: svolge una singola fase produttiva o l’intero ciclo?
    • Coordinamento di altri: ha responsabilità di supervisione su altri lavoratori?
    • Preparazione professionale: il ruolo richiede formazione specifica o è accessibile con un breve tirocinio?

    Passaggi di livello e promozioni

    Il CCNL prevede due tipi di progressione:

    1. Passaggio automatico da livello 6° a livello 5° dopo 12 mesi di servizio continuativo (settore alimentare artigiano), indipendentemente da valutazioni discrezionali del datore.
    2. Passaggio per modifica delle mansioni: se il lavoratore viene stabilmente adibito a mansioni superiori, ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente entro i termini previsti dalla legge (art. 2103 cod. civ.).

    In caso di passaggio a livello superiore, gli scatti di anzianità già maturati vengono rivalutati agli importi previsti per il nuovo livello, e la frazione di biennio in corso è utile per la maturazione del successivo scatto.

    La commissione di aggiornamento classificazione (2024-2026)

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha istituito una commissione tecnica paritetica, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione firmataria, con il mandato di aggiornare le declaratorie del CCNL entro il 30 giugno 2026. L’obiettivo è adeguare la classificazione ai processi di trasformazione tecnologica (digitalizzazione, nuove attrezzature di panificazione) e far emergere le nuove figure professionali del settore. I risultati saranno sottoposti alle parti firmatarie per l’eventuale integrazione nel successivo rinnovo contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere di primo impiego, inquadramento corretto
    Tizio viene assunto in un panificio artigianale senza esperienza precedente. Il datore lo inquadra al livello A4 (operaio generico). Dopo sei mesi, Tizio è in grado di svolgere autonomamente impasto, formatura e cottura su indicazione del titolare: le sue mansioni corrispondono al livello A3 (operaio qualificato di 2ª cat.). Può richiedere il passaggio di livello al datore di lavoro; in caso di diniego, può rivolgersi al sindacato (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) per una verifica.
    Caia – Commessa di panificio, corretta sezione contrattuale
    Caia lavora esclusivamente alla vendita nel punto vendita di un panificio artigianale. Il suo inquadramento rientra nel Gruppo B, livello B2 (commessa). Non è soggetta alla classificazione del Gruppo A (produzione) anche se il panificio appartiene allo stesso contratto collettivo. Il suo minimo tabellare dal 1° aprile 2026 è 1.703,08 €, diverso da quello delle colleghe che lavorano al forno.
    Sempronio – Responsabile di laboratorio, livello A1S
    Sempronio è il responsabile del laboratorio di produzione di una grande pasticceria artigianale con 8 dipendenti. Organizza i turni, coordina la squadra e risponde direttamente al titolare in sua assenza. Le sue mansioni corrispondono al livello A1S: minimo 2.117,37 € più indennità speciale. Il datore, che lo aveva inquadrato come A1, viene invitato dal consulente del lavoro ad adeguare l’inquadramento al rinnovo contrattuale.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Alimentari Artigianato?
    Il CCNL prevede due classificazioni separate. Il settore alimentare artigiano ha 8 livelli (dal 1°S al 6°). Il settore panificazione artigianato ha 10 livelli: 5 del Gruppo A (produzione: A1S, A1, A2, A3, A4) e 5 del Gruppo B (vendita/amministrazione: B1, B2, B3S, B3, B4).
    Cosa distingue il livello 3A dal livello 3° nel settore alimentare?
    Il livello 3°A (3° Alto) è intermedio tra il 2° e il 3°. Vi appartengono i lavoratori che, su indicazioni generiche del datore di lavoro, realizzano in autonomia tutti i prodotti finiti. Hanno maggiore autonomia rispetto al 3° ordinario e una retribuzione superiore (1.919,85 € a regime, contro 1.815,90 €).
    Chi rientra nel livello A1S della panificazione artigianato?
    Il livello A1S (il più alto della produzione) comprende i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità del livello A1 e un’esperienza prolungata, sono espressamente incaricati della direzione dell’intero ciclo produttivo con responsabilità di coordinare altri lavoratori, in assenza e per incarico del titolare.
    Un pasticcere artigianale viene inquadrato nel settore alimentare o nella panificazione?
    In linea generale, le pasticcerie artigianali rientrano nel settore alimentare artigiano (livelli da 1°S a 6°). Le imprese di panificazione artigianato (panifici) seguono la classificazione A/B. Alcune imprese miste possono applicare la sezione più appropriata alle specifiche mansioni, ma il criterio prevalente è l’attività principale dell’azienda.
    Come si inquadra un operaio generico alla prima assunzione?
    Un operaio che svolge attività non specializzate entra al livello 6° (settore alimentare) o A4/B4 (panificazione). Nel settore alimentare, dopo 12 mesi al livello 6°, il lavoratore viene promosso automaticamente al livello 5°. Il passaggio successivo dipende dall’acquisizione di competenze specifiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Periodo di comporto, trattamento economico e ruolo del Fondo malattia per portieri e custodi.

    In sintesi

    In caso di malattia e infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto e a un trattamento economico integrato dal datore. Nel settore opera un Fondo malattia dedicato (Cassa portieri). Il rinnovo 2025 ha aumentato le percentuali dell’indennità di malattia.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Conservazione del posto: il comporto

    Durante la malattia o l’infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo detto comporto, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio. Superato il comporto, il datore può recedere; entro il comporto il licenziamento per malattia è illegittimo. Per i portieri con alloggio, la malattia non fa venire meno il diritto all’alloggio durante il comporto.

    Trattamento economico

    Il trattamento economico di malattia è composto, secondo i casi, da una quota a carico dell’INPS e da una integrazione a carico del datore di lavoro o del Fondo di settore, fino a raggiungere le percentuali della retribuzione previste dal contratto. Il rinnovo 2025 ha incrementato le percentuali dell’indennità di malattia, migliorando la copertura rispetto al passato.

    Il Fondo malattia di settore

    Nel comparto opera una cassa/fondo di settore (la cosiddetta Cassa portieri) che gestisce, secondo il proprio regolamento, prestazioni e integrazioni a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricati, in particolare per i profili non coperti dall’assicurazione obbligatoria INPS nella forma ordinaria. Le condizioni di accesso e le misure sono definite dal regolamento del fondo.

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio: cosa spetta
    Aspetto Disciplina
    Conservazione posto (comporto) periodo massimo crescente con l’anzianità
    Trattamento economico malattia quota INPS + integrazione datore/Fondo; percentuali aumentate dal rinnovo 2025
    Infortunio sul lavoro copertura INAIL + integrazione contrattuale
    Fondo di settore Cassa portieri: prestazioni secondo regolamento
    Certificazione certificato medico telematico; obbligo di comunicazione tempestiva

    Nota: la durata esatta del comporto e le percentuali del trattamento economico sono fissate dagli articoli del CCNL e dal regolamento del Fondo. Vanno verificate sul testo vigente.

    Obblighi del lavoratore

    Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e far pervenire il certificato medico (inviato telematicamente dal medico all’INPS). Deve inoltre rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo. Per l’infortunio sul lavoro opera la copertura INAIL, con integrazione contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio – malattia entro il comporto
    Tizio, portiere con 8 anni di anzianità, si ammala per alcune settimane. Finché resta entro il periodo di comporto, conserva il posto e (per i profili con alloggio) l’alloggio; percepisce il trattamento economico di malattia con le percentuali aumentate dal rinnovo 2025.
    Caia – infortunio sul lavoro
    Caia, addetta alle pulizie, cade dalle scale durante il servizio. Si tratta di infortunio sul lavoro: interviene la copertura INAIL, integrata dal trattamento contrattuale, e il periodo è tutelato ai fini della conservazione del posto.
    Sempronio – mancato rispetto delle fasce di reperibilità
    Sempronio è in malattia ma si assenta durante la fascia di reperibilità per la visita di controllo, senza giustificato motivo. Rischia la perdita dell’indennità per i giorni contestati: le fasce di reperibilità vanno sempre rispettate.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo conservo il posto in malattia?
    Per la durata del periodo di comporto, che cresce con l’anzianità di servizio. Entro il comporto il licenziamento per malattia è illegittimo; superato il comporto il datore può recedere. La durata esatta è fissata dal CCNL.
    Quanto vengo pagato durante la malattia?
    Il trattamento somma la quota INPS e l’integrazione a carico del datore o del Fondo di settore, fino alle percentuali della retribuzione previste dal contratto. Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha aumentato tali percentuali.
    Cos’è la Cassa portieri / Fondo malattia?
    È il fondo di settore che gestisce prestazioni e integrazioni di malattia a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, secondo il proprio regolamento, in particolare per i profili non coperti in via ordinaria dall’assicurazione obbligatoria.
    Cosa devo fare quando mi ammalo?
    Devi comunicare tempestivamente l’assenza al datore e far inviare dal medico il certificato telematico all’INPS, rispettando poi le fasce di reperibilità per le visite di controllo.
    L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
    No: l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL, con integrazione contrattuale, e il periodo è tutelato ai fini della conservazione del posto. La disciplina è distinta da quella della malattia comune.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 37 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione al commercio all’ingrosso

    Art. 37 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione al commercio all’ingrosso

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.

    2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

    3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

    4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare: a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante; b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali; d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si intende commerciare.

    5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie. Torna al sommario

  • Art. 87 DPR 230/2000 – Uso di abiti civili nelle traduzioni

    Art. 87 DPR 230/2000 – Uso di abiti civili nelle traduzioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.

  • Art. 66 GDPR – Procedura d’urgenza

    Articolo 66 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Procedura d’urgenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Procedimentalmente modificato dall’art. 1, comma 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) e dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Inquadramento: L’articolo 28, sostanzialmente vigente nella formulazione che riconosce al giudice il potere di ordinare la cessazione del comportamento antisindacale, ha visto modificato il proprio assetto processuale dal D.Lgs. 150/2011 (art. 28-bis introdotto dalla L. 92/2012). Il rito speciale è oggi disciplinato dall’art. 28 stesso, integrato dalle norme generali sul rito del lavoro.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 28 vigente; D.Lgs. 150/2011; L. 92/2012 art. 1 c. 47.

  • Art. 49 D.Lgs. 141/2024 – Interessi per il ritardato pagamento

    Art. 49 D.Lgs. 141/2024 – Interessi per il ritardato pagamento

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ferma restando l’applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.

  • Art. 77 D.Lgs. 231/2001 – Esecuzione delle sanzioni interdittive

    Art. 77 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Esecuzione delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

    2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: malattia e infortunio

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024; nuova disciplina malattia dal 1° gennaio 2025
    Riferimento
    Artt. 95-98 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.P.R. 1124/1965

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico per malattia
    Anzianità di servizio Comporto (periodo di riferimento) Trattamento economico
    Meno di 5 anni 245 giorni su 24 mesi 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi
    5 anni o più 365 giorni su 36 mesi 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi
    Ricovero / malattia grave Come sopra per il comporto 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità)

    Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.

    Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):

    • con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
    • con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.

    Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.

    Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL

    La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.

    Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:

    • Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
    • Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.

    Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:

    • Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
    • Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.

    Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri

    Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:

    • ricovero ospedaliero;
    • day hospital;
    • emodialisi;
    • patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);

    il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.

    Gli obblighi di comunicazione

    Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:

    1. Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
    2. Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata con meno di 5 anni di anzianità
    Tizio (3° livello, 3 anni di servizio) si ammala e rimane assente per 4 mesi. Nel primo periodo (3 mesi) percepisce il 100% della retribuzione globale grazie all’integrazione CCNL. Nel 4° mese percepisce il 50%. Complessivamente ha utilizzato 122 giorni dei 245 del comporto biennale. Rientrato, il contatore viene azzerato solo dopo 24 mesi dalla prima assenza. Se si riammala prima del reset, i nuovi giorni si sommano ai precedenti.
    Caia – Ricovero ospedaliero
    Caia (autista, 2 anni di servizio) subisce un intervento chirurgico con 30 giorni di ricovero seguito da 60 giorni di convalescenza. Nonostante abbia meno di 5 anni di anzianità, il CCNL le garantisce l’integrazione al 100% della retribuzione per tutti i 90 giorni perché il ricovero rientra nella categoria delle malattie gravi con trattamento speciale (100% fino a 240 giorni). Il fondo Sanilog può coprire ulteriori costi sanitari non coperti dal SSN.
    Sempronio – Mancato certificato e assenza ingiustificata
    Sempronio si sente male il lunedì mattina e non va al lavoro, avvisando solo via messaggio WhatsApp a un collega (non all’ufficio HR). Non trasmette il certificato medico per 3 giorni. L’azienda considera l’assenza ingiustificata per i primi 2 giorni (mancata comunicazione nei tempi e mancato certificato). Il CCNL prevede che la mancata certificazione entro 2 giorni renda l’assenza ingiustificata: Sempronio non percepisce la retribuzione per quei giorni e può ricevere una lettera di contestazione disciplinare.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
    Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni: 245 giorni nell’arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio: 365 giorni nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza preavviso.
    Quanto percepisce un lavoratore malato?
    Con anzianità sotto 5 anni: retribuzione al 100% per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi. L’integrazione CCNL copre la differenza tra la retribuzione globale e l’indennità INPS.
    Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
    Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Il lavoratore deve inoltre avvisare l’azienda entro 2 ore dall’inizio del turno (4 ore per il personale viaggiante). La mancata trasmissione entro 2 giorni rende l’assenza ingiustificata.
    Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
    Per l’infortunio sul lavoro interviene l’INAIL, non l’INPS. L’INAIL corrisponde il 60% della retribuzione dal 2° al 4° giorno e il 75% dal 5° giorno in poi. Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive a carico del datore.
    Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
    Sì. Per ricoveri, day hospital, emodialisi e patologie gravi (circ. INPS 95/2016) il trattamento è al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dall’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 86 CAD – Articolo abrogato

    Art. 86 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 89 GDPR – Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

    Articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: malattia e infortunio del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Malattia e infortunio nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio lavoratore di cooperativa gode delle stesse tutele in caso di malattia e infortunio previste per il lavoratore dipendente: comporto, integrazione INPS, copertura INAIL e sospensione del rapporto di lavoro — non del rapporto associativo.

    In sintesi

    In caso di malattia il socio lavoratore conserva il posto durante il comporto previsto dal CCNL di settore. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa. Per l’infortunio opera la copertura INAIL. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio mantiene il suo status.

    Dati contrattuali

    Comporto ordinario
    Come da CCNL di settore (tipicamente da 6 a 12 mesi in un triennio)
    Integrazione malattia
    Come da CCNL di settore (integrazione a carico cooperativa fino all’80-100% della retrib.)
    Copertura infortuni
    INAIL obbligatorio; integrazione CCNL ove prevista
    Carenza
    3 giorni di carenza (INPS non paga i primi 3 gg); il CCNL può eliminare la carenza
    Sospensione rapporto associativo
    No; la malattia non sospende la qualità di socio

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. È fissato dal CCNL di settore applicabile (di norma tra 6 e 12 mesi, con varianti per malattie gravi o oncologiche). Durante il comporto la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro.

    Per i soci lavoratori con rapporto subordinato il comporto funziona esattamente come per i dipendenti ordinari. Al superamento del comporto la cooperativa può risolvere il rapporto di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL. La cessazione del rapporto di lavoro, in questo caso, può determinare anche la perdita della qualità di socio, se lo statuto non prevede categorie di soci non lavoratori.

    Trattamento economico durante la malattia

    La disciplina economica della malattia è su due livelli:

    1. Indennità INPS (di legge): dal 4° giorno di malattia, INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno nell’anno solare.
    2. Integrazione contrattuale: il CCNL di settore applicabile prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa tale da portare il trattamento complessivo a una percentuale più alta della retribuzione ordinaria (tipicamente dall’80% al 100% per i primi periodi di malattia). Le specifiche variano da CCNL a CCNL.

    I primi tre giorni di carenza non sono pagati dall’INPS; il CCNL di settore può prevedere che la cooperativa li integri parzialmente o totalmente, secondo le proprie previsioni.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Il socio lavoratore con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi INAIL sono a carico della cooperativa come datore di lavoro. In caso di infortunio:

    • L’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni a carico della cooperativa al 60% della retribuzione).
    • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL corrisponde una rendita.
    • Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa.

    La specificità cooperativistica: sospensione lavorativa senza perdita qualità di socio

    La malattia e l’infortunio sospendono il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio lavoratore malato continua ad essere membro della cooperativa a pieno titolo: conserva il diritto di voto in assemblea, può partecipare alle decisioni societarie e non perde la propria quota associativa.

    Questa è una delle tutele aggiuntive del socio rispetto al semplice lavoratore dipendente: la qualità di socio non è condizionata all’attività lavorativa corrente.

    Tabella riepilogativa

    Tutele economiche in caso di malattia e infortunio — schema generale
    Evento Erogatore Misura base (legge) Integrazione CCNL
    Malattia (giorni 1-3) Nessuno (carenza) / CCNL 0% (carenza INPS) Il CCNL può prevedere integrazione parziale o totale
    Malattia (giorni 4-20) INPS 50% retrib. media giornaliera Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 80-100%)
    Malattia (giorni 21-180) INPS 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 100%)
    Infortunio (giorni 1-3) Cooperativa 60% retrib. giornaliera (legge INAIL) Possibile integrazione CCNL
    Infortunio (dal 4° giorno) INAIL 60-75% retrib. media (INAIL) Integrazione CCNL ove prevista

    Le percentuali di integrazione contrattuale variano da CCNL a CCNL. Per i valori esatti verificare il testo del CCNL di settore applicabile.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e comporto
    Tizio, socio lavoratore di livello 4° in una cooperativa logistica, si ammala gravemente e è assente per 9 mesi continuativi. Il CCNL Logistica prevede un comporto di 12 mesi nel triennio. Tizio è quindi ancora nel comporto: la cooperativa non può risolvere il rapporto. INPS eroga l’indennità fino al 180° giorno; oltre tale limite scatta il comporto senza indennità INPS ma con conservazione del posto.
    Caia – Infortunio sul lavoro
    Caia, socia lavoratrice in una cooperativa edile, subisce un infortunio sul cantiere che la rende inabile al lavoro per 45 giorni. L’INAIL avvia la pratica: i primi 3 giorni li paga la cooperativa al 60%; dal 4° giorno interviene l’INAIL con la rendita giornaliera. Il CCNL Edilizia Cooperative prevede un’integrazione a carico della cooperativa. La qualità di socia di Caia rimane intatta.
    Sempronio – Malattie reiterate e comporto per sommatoria
    Sempronio ha accumulato in tre anni diverse malattie brevi per un totale di 7 mesi. Il CCNL Metalmeccaniche Cooperative prevede che per il calcolo del comporto si sommi tutte le assenze per malattia nel triennio precedente: Sempronio si avvicina al limite. La cooperativa lo informa per iscritto dell’avvicinarsi al comporto massimo, come previsto da alcune prassi di buona gestione HR.

    Domande frequenti

    Il socio lavoratore malato può essere licenziato?
    No, durante il comporto non può essere licenziato per motivi connessi alla malattia. Solo al superamento del comporto la cooperativa può recedere.
    Chi paga la malattia al socio lavoratore?
    L’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno; il CCNL di settore prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa.
    L’infortunio del socio lavoratore è coperto da INAIL?
    Sì. Il socio con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente INAIL come qualsiasi dipendente.
    Durante la malattia il rapporto associativo si sospende?
    No. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio conserva il diritto di voto e la qualità di membro della cooperativa.
    Come si certifica la malattia?
    Il medico invia il certificato telematicamente all’INPS. Il socio lavoratore comunica alla cooperativa il numero di protocollo del certificato entro i termini del CCNL di settore (di norma il primo o il secondo giorno di assenza).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti del comporto e le percentuali di integrazione occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.