Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 5 bis CAD – (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

    Art. 5 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

    3. ((AgID)) , anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma

    2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

  • CCNL Spettacolo: Welfare contrattuale

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Welfare specifico del settore: Mutua Spettacolo (sanità integrativa), ENPALS Gestione (pensione settoriale con regole favorevoli per discontinuità), polizza infortuni 24h, formazione tecnica continua (registi, montatori, fonici). Sussidi straordinari per attori in difficoltà.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale
    Voce Dettaglio
    Mutua Spettacolo

    Sanità integrativa di settore: rimborsi visite specialistiche, esami, ricoveri, dentista. Estesa a OTD se contratto >…

    ENPALS Gestione Spettacolo

    Gestione previdenziale specifica (ex-ENPALS, oggi INPS): aliquota maggiorata + diritto pensione con minor giornate (e…

    Polizza infortuni 24h

    €100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni anche tempo libero.

    Formazione tecnica

    Aggiornamento regia, montaggio, fotografia, suono. Aziende strutturate (RAI, Mediaset, Sky) hanno academy interne.

    Sussidi straordinari attori

    Mutua Spettacolo eroga sussidi per attori in difficoltà (per natura discontinua professione): spese sanitarie, gravi …

    Mutua Spettacolo

    Sanità integrativa di settore: rimborsi visite specialistiche, esami, ricoveri, dentista. Estesa a OTD se contratto >3 mesi.

    ENPALS Gestione Spettacolo

    Gestione previdenziale specifica (ex-ENPALS, oggi INPS): aliquota maggiorata + diritto pensione con minor giornate (es. 120 gg/anno vs 51 standard). Favorisce settore discontinuo.

    Polizza infortuni 24h

    €100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni anche tempo libero.

    Formazione tecnica

    Aggiornamento regia, montaggio, fotografia, suono. Aziende strutturate (RAI, Mediaset, Sky) hanno academy interne.

    Sussidi straordinari attori

    Mutua Spettacolo eroga sussidi per attori in difficoltà (per natura discontinua professione): spese sanitarie, gravi eventi familiari, periodi di inattività.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Welfare contrattuale 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica welfare contrattuale secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Welfare contrattuale 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce welfare contrattuale in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Welfare contrattuale 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali welfare contrattuale.

    Domande frequenti

    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.
    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.
    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.
    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 CTS – Raccolta fondi

    Art. 7 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Raccolta fondi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

    2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

  • Art. 3 L. 300/1970 – Personale di vigilanza

    Art. 3 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Personale di vigilanza

    In vigore dal 20/05/1970

    I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

  • Art. 4 D.Lgs. 231/2001 – Reati commessi all’estero

    Art. 4 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati commessi all’estero

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 10 del codice penale , gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

    2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. Nota all'art. 4: – Si riporta il testo degli articoli 7 , 8 , 9 e 10 del codice penale : "Art. 7 (Reati commessi all'estero). – È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.". "Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). – Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.". "Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.". "Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.".

  • Garanzia legale vs commerciale: differenze e tutele

    Quando si acquista un prodotto difettoso, la tutela cambia a seconda del rapporto. La garanzia legale protegge il consumatore per legge; la garanzia commerciale è un’aggiunta volontaria. Tra privati, invece, vale la più severa garanzia per i vizi del codice civile. Vediamo le differenze.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Garanzia legale di conformità Garanzia commerciale
    Norma di riferimento Codice del consumo, artt. 128-135 Codice del consumo, art. 135
    Obbligatorietà Obbligatoria Facoltativa
    Chi la presta Il venditore Venditore o produttore
    A chi spetta Al consumatore A chi acquista, secondo le condizioni offerte
    Durata 2 anni dalla consegna Libera, fissata da chi la offre
    Rimedi Riparazione o sostituzione, poi riduzione prezzo o risoluzione Secondo le condizioni della garanzia
    Rapporto tra le due Sempre dovuta Aggiuntiva, non sostituisce quella legale
    Vendite tra privati Non si applica: vale la garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.)

    Caratteristiche della garanzia legale di conformità

    La garanzia legale di conformità (Codice del consumo, artt. 128-135) è una tutela obbligatoria a favore del consumatore, dovuta dal venditore in ogni vendita di beni di consumo. Copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna del bene: il prodotto deve essere conforme a quanto pattuito nel contratto, idoneo all’uso a cui serve abitualmente, dotato delle qualità promesse e privo di difetti.

    I rimedi previsti per il consumatore sono gerarchici: ha diritto innanzitutto alla riparazione o alla sostituzione gratuite del bene non conforme, a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o sproporzionato. Solo quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, oppure non vengono eseguite in tempi ragionevoli, il consumatore può ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto pagato.

    Un aspetto centrale è l’inderogabilità: la garanzia legale non può essere esclusa né limitata da clausole contrattuali, che sarebbero nulle. Il venditore non può quindi liberarsi dell’obbligo con dichiarazioni del tipo “venduto senza garanzia”. Questa tutela rappresenta lo standard minimo di protezione che ogni consumatore può sempre far valere.

    Caratteristiche della garanzia commerciale

    La garanzia commerciale, detta anche convenzionale (art. 135 del Codice del consumo), è aggiuntiva e facoltativa. Può essere offerta dal venditore o dal produttore, a condizioni libere: durata, copertura, costi e modalità di intervento sono stabiliti da chi la concede e devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile, indicando anche che la garanzia legale resta impregiudicata.

    Il punto fondamentale è che la garanzia commerciale non sostituisce quella legale: si aggiunge a essa e ne amplia eventualmente la protezione. Anche quando la garanzia convenzionale è scaduta, è a pagamento o non copre un certo tipo di guasto, il consumatore può comunque far valere la garanzia legale di conformità finché è nei suoi termini biennali.

    La garanzia commerciale può prevedere vantaggi specifici, come la copertura di guasti non dipendenti da difetti di conformità, l’assistenza a domicilio, il prestito di un prodotto sostitutivo o l’estensione temporale oltre i due anni. È quindi un servizio aggiuntivo, da valutare per il suo contenuto concreto e non come alternativa alla tutela di legge.

    Quando conviene l’una e quando l’altra

    La garanzia legale è il presidio di base: spetta sempre al consumatore che acquista da un venditore professionale e va invocata per i difetti di conformità entro i 2 anni dalla consegna. È la tutela su cui contare in ogni caso, gratuita e inderogabile, da far valere segnalando il difetto al venditore.

    La garanzia commerciale conviene quando offre vantaggi ulteriori e concreti, come una durata più lunga, l’assistenza a domicilio o la copertura di guasti non riconducibili a difetti di conformità. Va valutata caso per caso, leggendo attentamente le condizioni e confrontando il costo con il beneficio, senza mai dimenticare che la garanzia legale resta comunque disponibile e prevale come livello minimo di tutela.

    In pratica, conviene partire sempre dalla garanzia legale per i difetti del prodotto e considerare la garanzia commerciale come un eventuale plus. Pagare per una garanzia commerciale che si limita a ripetere ciò che la legge già garantisce gratuitamente non ha senso: il valore sta solo negli elementi davvero aggiuntivi.

    La garanzia per i vizi tra privati

    Le garanzie del Codice del consumo presuppongono un acquisto da un venditore professionale a favore di un consumatore. Nelle vendite tra privati o comunque non rivolte a consumatori si applica invece la garanzia per i vizi del codice civile (art. 1490 c.c.), che obbliga il venditore a rispondere dei vizi che rendono il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

    I termini, però, sono più stretti rispetto alla garanzia legale di conformità (art. 1495 c.c.): l’acquirente deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza dalla garanzia, e l’azione si prescrive comunque entro 1 anno dalla consegna del bene. Sono termini brevi, che impongono di muoversi con tempestività.

    Per questo, ad esempio, chi compra un’auto usata da un privato deve agire con prontezza appena rileva un difetto, comunicando il vizio per iscritto entro pochi giorni. La diversa cornice giuridica spiega perché l’acquisto da un professionista offra una protezione più ampia e duratura rispetto a quello tra privati.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto dura la garanzia legale di conformità?

    La garanzia legale (Codice del consumo, artt. 128-135) copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna del bene ed è obbligatoria a carico del venditore.

    La garanzia commerciale sostituisce quella legale?

    No. La garanzia commerciale (art. 135) è aggiuntiva e facoltativa: si somma alla garanzia legale, che resta comunque dovuta al consumatore.

    Se compro da un privato che garanzia ho?

    Nelle vendite tra privati si applica la garanzia per i vizi del codice civile (art. 1490 c.c.), con termini stretti: denuncia entro 8 giorni e azione entro 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

    Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Omessa dichiarazione

    In vigore dal 15/04/2000

    1. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8))

    1-bis. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. ((8))

    2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (7)

  • Art. 5 CAD – Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    Art. 5 D.Lgs. 82/2005 CAD – Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

    2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 .

    2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .

    2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma

    2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , Capo III ((…)) .

    2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

    2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 .

    2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma

    2-sexies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

    5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 2 L. 300/1970 – Guardie giurate

    Art. 2 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Guardie giurate

    In vigore dal 20/05/1970

    Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

  • Art. 6 CTS – Attività diverse

    Art. 6 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attività diverse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 , a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1 , del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 )) .

  • Art. 3 D.Lgs. 231/2001 – Successione di leggi

    Art. 3 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Successione di leggi

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

    2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

  • Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

    Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Dichiarazione infedele

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (8) b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (4) (8)

    1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

    1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). ((8))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.