Autore: Andrea Marton

  • Art. 93 TULPS – Comunicazione ospiti negli alberghi (comma abrogato)

    Art. 93 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Art. 45 L. 218/1995 – Obbligazioni alimentari nella famiglia

    Art. 45 L. 218/1995 – Obbligazioni alimentari nella famiglia

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Misericordie ANPAS: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie struttura il personale dipendente in sei categorie (A-F) con posizioni economiche progressive. Questa guida spiega le declaratorie per categoria, i principali profili professionali e le regole di inquadramento e progressione.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede 6 categorie (A-F), ciascuna con fino a 6 posizioni economiche. La categoria B include autisti e soccorritori; la C gli OSS e gli amministrativi; la D infermieri e fisioterapisti; la E i professionisti sanitari con funzioni direttive; la F i coordinatori apicali. Ricorda: questi livelli riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti, non i volontari.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (prorogato tacitamente)
    Ambito
    Personale dipendente non dirigente di enti socio-sanitari, trasporto sanitario, emergenza-urgenza extraospedaliera

    Tabella riepilogativa

    Struttura dei livelli – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Categoria Caratteristiche Profili principali Posizioni economiche
    A Lavori semplici, mansioni ausiliarie senza autonomia Addetto pulizie, ausiliario, commesso, addetto mensa A1 – A6
    B Mansioni qualificate con autonomia esecutiva, attività operative Autista, autista soccorritore, ausiliario trasporti sanitari, centralinista, aiuto cuoco B1 – B6
    C Conoscenze di base teoriche e tecniche, esecuzione qualificata OSS, animatore sociale, impiegato amministrativo, cuoco, operatore specializzato C1 – C6
    D Conoscenze specialistiche elevate, funzioni di coordinamento operativo Infermiere, fisioterapista, assistente sociale, tecnico sanitario, ragioniere, geometra D1 – D6
    E Elevate conoscenze plurispecialistiche, funzioni direttive di unità Direttore unità operativa, medico, psicologo, pedagogista, responsabile servizi E1 – E6
    F Posizione apicale con piena autonomia organizzativa e gestionale Coordinatore amministrativo, coordinatore sanitario/tecnico, dirigente, responsabile di struttura F1 – F6 (4 pos.)

    Nota: la categoria F ha storicamente 4 posizioni economiche anziché 6. L’inquadramento corretto spetta al datore di lavoro sulla base delle declaratorie del CCNL e delle mansioni effettivamente svolte.

    Categoria A: personale ausiliario

    La categoria A comprende i lavoratori impiegati in mansioni semplici e ausiliarie, che non richiedono specifiche competenze tecniche o conoscenze specializzate. Il contenuto professionale è limitato all’esecuzione di operazioni elementari, con istruzioni dettagliate e supervisione continua.

    Profili tipici: addetto alle pulizie e sanificazione degli ambienti, ausiliario di supporto, commesso, portiere, addetto alla mensa. L’autista di veicoli non sanitari (es. furgone per trasporto materiali) può rientrare in categoria A se le mansioni non hanno contenuto sanitario.

    Categoria B: operatori e autisti soccorritori

    La categoria B è quella più rilevante per le attività caratteristiche di Misericordie e ANPAS. Include i profili con autonomia esecutiva nelle operazioni di trasporto sanitario e soccorso:

    • Autista: conduce veicoli sanitari (ambulanze, mezzi di trasporto infermi) con patente idonea e attestazioni di formazione.
    • Autista soccorritore: oltre alla guida, partecipa attivamente alle manovre di soccorso pre-ospedaliero, con formazione specifica (es. corso BLS-D, BLSD, attestato regionale soccorritore). Il CCNL storico delle Misericordie prevedeva esplicitamente questo profilo.
    • Ausiliario dei trasporti socio-sanitari: collabora al trasporto di persone fragili (anziani, disabili) in contesti non emergenziali.
    • Centralinista: gestisce le comunicazioni radio e telefoniche della centrale operativa.

    L’autista soccorritore è una figura dipendente: il suo rapporto di lavoro è regolato dal CCNL. Il soccorritore volontario, invece, opera ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e non ha diritto a retribuzione. Nella stessa ambulanza possono coesistere un autista dipendente e uno o più soccorritori volontari.

    Categoria C: operatori socio-sanitari e amministrativi

    La categoria C raggruppa figure con conoscenze di base teoriche e tecniche, che eseguono operazioni qualificate con un certo grado di autonomia:

    • Operatore socio-sanitario (OSS): presta assistenza diretta alla persona (igiene, mobilizzazione, supporto nelle attività quotidiane) in strutture residenziali, semi-residenziali o nel trasporto sanitario.
    • Animatore sociale: conduce attività ricreative e di socializzazione per utenti anziani o disabili.
    • Impiegato amministrativo: gestisce pratiche burocratiche, contabilità di base, corrispondenza, fascicoli degli assistiti.
    • Cuoco: prepara i pasti nelle mense delle strutture assistenziali.

    Categoria D: professionisti sanitari e tecnici

    La categoria D richiede conoscenze specialistiche elevate e comprende i profili per i quali è necessario un titolo di studio specifico o l’iscrizione ad un albo professionale:

    • Infermiere (laureato, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche): presta assistenza infermieristica in ambulanza medicalizzata, in strutture di cura o nel trasporto sanitario avanzato.
    • Fisioterapista (iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP): svolge trattamenti riabilitativi.
    • Assistente sociale: effettua valutazioni sociali, gestisce casi, coordina la rete dei servizi.
    • Tecnico sanitario: tecnico di radiologia, di laboratorio, ecc.
    • Economo, ragioniere, geometra: figure tecniche con competenza specifica nelle funzioni amministrative o di manutenzione.

    Categorie E e F: professionisti con funzioni direttive e apicali

    La categoria E include profili con elevate conoscenze plurispecialistiche e funzioni direttive di unità operativa: medici, psicologi, pedagogisti, responsabili di servizi complessi. La categoria F è la posizione apicale con piena autonomia organizzativa e gestionale: coordinatori amministrativi, coordinatori sanitari o tecnici, dirigenti. Per questi profili il CCNL prevede una struttura con 4 posizioni economiche anziché 6.

    Come avviene la progressione economica

    All’interno di ogni categoria, il lavoratore avanza nelle posizioni economiche (da 1 a 6) in funzione dell’anzianità contrattuale maturata nella stessa categoria. La progressione è automatica al raggiungimento dei requisiti stabiliti dal CCNL: di norma ogni 3 anni di servizio continuativo si acquisisce la posizione successiva, con conseguente adeguamento del minimo tabellare. Il salto di categoria (promozione), invece, non è automatico: richiede che il lavoratore svolga stabilmente mansioni della categoria superiore per un periodo continuativo di 90 giorni, dopo di che il datore di lavoro ha l’obbligo di riconoscere l’inquadramento superiore, anche retroattivamente.

    Casi pratici

    Tizio – Soccorritore dipendente e volontario nella stessa sede
    Tizio è assunto come autista soccorritore dipendente (categoria B3) da una Misericordia. Il sabato sera presta anche servizio di volontariato nella stessa organizzazione. Nei turni come dipendente percepisce la retribuzione prevista dal CCNL; nei turni come volontario opera gratuitamente con rimborso spese ai sensi del D.Lgs. 117/2017. I due rapporti sono giuridicamente distinti e non si possono confondere.
    Caia – OSS promossa a infermiera
    Caia è stata OSS (C4) per 8 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Infermieristica e l’iscrizione all’Ordine, inizia a svolgere mansioni infermieristiche. Dopo 90 giorni continuativi nelle nuove mansioni, matura il diritto all’inquadramento in categoria D. L’organizzazione le riconosce D1, con un aumento tabellare da 1.732,61 € a 1.732,61 € (D1). La differenza rispetto a C4 è nella progressione economica futura e nei diritti connessi alla categoria.
    Sempronio – Amministrativo con mansioni superiori
    Sempronio è un impiegato amministrativo in categoria C2 che, per sei mesi, sostituisce il coordinatore amministrativo assente (categoria F). Al termine dei 90 giorni ha diritto al trattamento economico della categoria F per il periodo di sostituzione. Se la sostituzione si prolunga ulteriormente, può chiedere il riconoscimento formale dell’inquadramento superiore.

    Domande frequenti

    In quale categoria viene inquadrato un autista soccorritore?
    L’autista soccorritore rientra nella categoria B, che comprende le mansioni qualificate con autonomia esecutiva nel settore del trasporto sanitario e dell’emergenza extraospedaliera. La posizione economica (B1-B6) dipende dall’anzianità maturata.
    Qual è la differenza tra categoria C e categoria D?
    La categoria C include profili con conoscenze di base teoriche e tecniche (animatori, impiegati amministrativi, OSS, cuochi), mentre la categoria D richiede conoscenze specialistiche elevate con funzioni di coordinamento o esecuzione autonoma (infermieri laureati, fisioterapisti, assistenti sociali).
    Un OSS in quale livello viene inquadrato?
    L’OSS rientra normalmente nella categoria C del CCNL ANPAS-Misericordie, in posizione variabile da C1 a C6 a seconda dell’anzianità maturata e delle mansioni specifiche svolte all’interno dell’organizzazione.
    Come avviene il passaggio di categoria?
    Il passaggio di categoria richiede che il lavoratore svolga stabilmente mansioni proprie della categoria superiore per almeno 90 giorni continuativi. Trascorso tale termine, il datore ha l’obbligo di riconoscere l’inquadramento superiore. La progressione economica all’interno della stessa categoria è invece automatica ogni circa 3 anni.
    Un volontario può essere inquadrato in questo sistema?
    No. Il sistema di inquadramento del CCNL si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Il volontario opera in base al D.Lgs. 117/2017 e non ha diritto a retribuzione né a inquadramento contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le declaratorie di dettaglio per ciascun profilo professionale sono contenute nel testo integrale del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 84 Codice Civile: Età

    Art. 84 Codice Civile: Età

    Art. 84 c.c. – Età

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I minori di età non possono contrarre matrimonio.

    Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

    Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

    Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

    La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

    Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo .

  • CCNL Edilizia Cooperative: ferie, permessi e ROL per operai e impiegati

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: ferie, permessi e ROL per operai e impiegati

    Nel settore edile il meccanismo delle ferie è unico nel panorama contrattuale italiano: per gli operai passa integralmente attraverso la Cassa Edile, con accantonamenti mensili e liquidazioni semestrali che non compaiono come tale in busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce a operai e impiegati 4 settimane di ferie (160 ore) e 88 ore annue di ROL. Per gli operai le ferie sono gestite tramite la Cassa Edile (accantonamento 8,50%); per gli impiegati sono retribuite direttamente dall’azienda. La malattia con ricovero oltre 3 giorni sospende le ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e permessi – CCNL Edilizia Cooperative
    Istituto Operai Impiegati Note
    Ferie annue 160 ore (4 settimane) 160 ore (4 settimane) Pro-rata: 13,33 h/mese
    Maturazione ferie Tramite Cassa Edile (8,50% accantonamento) Diretta dall’azienda
    ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore/anno 88 ore/anno (o equivalenti) 1 h ogni 20 h lavorate
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario Retribuito
    Permessi studio Fino a 150 ore nel triennio Fino a 150 ore nel triennio Per corsi riconosciuti
    Fruizione minima nell’anno 2 settimane (80 h) 2 settimane Preferibilmente in agosto
    Utilizzo residuo ferie Entro 18 mesi dall’anno di maturazione Entro 24 mesi Monetizzazione vietata

    Le ferie degli operai: il meccanismo Cassa Edile

    Il sistema delle ferie per gli operai edili è uno dei tratti più caratteristici del settore. L’operaio non riceve in busta paga un autonomo importo mensile a titolo di ferie: invece, ogni mese la cooperativa accoantona alla Cassa Edile l’8,50% della retribuzione oraria (calcolato su paga base + contingenza + EDR + ITS) a titolo di trattamento di ferie.

    Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa gli anticipa l’importo come se stesse lavorando (stessa paga oraria delle giornate ordinarie), e successivamente si rivalsa sulle somme accantonate alla Cassa Edile. Le liquidazioni semestrali avvengono:

    • A luglio: per le competenze accumulate da ottobre a marzo;
    • A dicembre: per le competenze accumulate da aprile a settembre.

    Questo sistema garantisce all’operaio di ricevere le ferie anche se ha lavorato per più datori di lavoro diversi nel corso dell’anno: la Cassa Edile conserva gli accantonamenti indipendentemente da quante cooperative abbiano denunciato il lavoratore.

    Le ferie degli impiegati

    Per gli impiegati il meccanismo è più tradizionale: l’azienda retribuisce direttamente le ferie nel cedolino del mese in cui vengono fruite. L’art. 62 del CCNL prevede quattro settimane di calendario di ferie annue per ogni anno di servizio, con pro-rata per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno. Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.

    I ROL (Riduzione Orario di Lavoro)

    I ROL sono 88 ore annue di permessi maturati nella misura di una ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Sono distinti dalle ferie e rappresentano la risposta contrattuale alla riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore settimanali avvenuta storicamente. I ROL possono essere:

    • Fruiti come riposi individuali, preventivamente concordati con il datore di lavoro;
    • In alcune realtà aziendali, per accordo, monetizzati (convertiti in retribuzione) in quota parte;
    • Cumulati nel corso dell’anno e goduti in periodi di minor carico di lavoro.

    Permessi retribuiti e congedi speciali

    Il CCNL Edilizia Cooperative prevede ulteriori permessi retribuiti:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario consecutivi, retribuiti, per matrimonio o unione civile;
    • Permessi per donazione sangue: secondo le disposizioni di legge (L. 584/1967);
    • Permessi per lutto: per la perdita di un familiare stretto, con durata variabile (di norma 3 giorni per coniuge, figli, genitori);
    • Permessi studio: fino a 150 ore nel triennio per lavoratori che frequentano corsi di studio riconosciuti, con requisito minimo di ore lavorate nell’anno precedente;
    • Permessi per visite mediche: in molte realtà territoriali regolati da accordi di secondo livello.

    Malattia durante le ferie: quando si sospendono

    La malattia insorta durante le ferie non sospende automaticamente il godimento delle ferie. La sospensione è riconosciuta solo in presenza di due condizioni alternative:

    1. Ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi;
    2. Prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario.

    In questi casi, previa presentazione della documentazione al datore di lavoro, i giorni di ferie coincidenti con la malattia non si scalano dal monte ferie e possono essere riprogrammati.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che cambia cooperativa durante l’anno
    Tizio lavora da gennaio ad aprile per la Cooperativa Alfa (accantonamento ferie: 4 × 13,33 ore = 53,33 ore), poi passa alla Cooperativa Beta. In agosto fruisce di 2 settimane di ferie: la Cooperativa Beta gli anticipa la paga, ma può rivalersi sulla Cassa Edile solo per le ore maturate con Beta. Le ferie maturate con Alfa sono già accantonate alla Cassa Edile e verranno liquidate a luglio o dicembre. Tizio non perde le ferie maturate con il precedente datore.
    Caia – Impiegata con malattia durante le ferie
    Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto viene ricoverata in ospedale per appendicite e dimessa il 12 agosto (7 giorni di ricovero). Avendo superato la soglia dei 3 giorni di ricovero, i 7 giorni di ferie coincidenti con l’ospedalizzazione sono sospesi. Caia ne informa per iscritto la cooperativa e può recuperare quei 7 giorni di ferie entro i successivi 18 mesi.
    Sempronio – Ferie non godute alla cessazione del rapporto
    Sempronio si dimette a settembre dopo 8 mesi di lavoro nell’anno. Ha maturato 106,64 ore di ferie (8 × 13,33) ma ne ha fruite solo 40. Le restanti 66,64 ore vengono liquidate in busta paga nell’ultima mensilità, calcolate sulla paga oraria complessiva del giorno della cessazione. È l’unico caso in cui la monetizzazione delle ferie è consentita.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un operaio edile?
    Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce agli operai 4 settimane di ferie all’anno, pari a 160 ore per chi lavora 40 ore settimanali. Il diritto matura progressivamente: 13,33 ore al mese. Le ferie sono finanziate tramite l’accantonamento alla Cassa Edile (8,50% della retribuzione).
    Come funziona la gestione delle ferie tramite Cassa Edile?
    Ogni mese la cooperativa versa alla Cassa Edile l’8,50% della retribuzione oraria dell’operaio a titolo di accantonamento ferie. Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa anticipa l’importo e si rivalsa successivamente sulla Cassa Edile. Le liquidazioni semestrali avvengono a luglio e dicembre.
    Cosa sono i ROL nel settore edile?
    I ROL sono 88 ore annue di permessi aggiuntivi, distinti dalle ferie. Maturano nella misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo e possono essere fruiti come riposi singoli o in blocchi.
    La malattia durante le ferie le sospende?
    Sì, ma solo se c’è ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi oppure prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario, con idonea documentazione. In questi casi le ferie si sospendono e i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie.
    Entro quando devono essere fruite le ferie?
    Almeno 2 settimane (80 ore) devono essere usufruite nell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro i 18 mesi (operai) o 24 mesi (impiegati) successivi alla fine dell’anno di maturazione. La monetizzazione è vietata tranne che alla cessazione del rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: livelli, qualifiche e mansioni

    Dall’operaio comune di cava al capo reparto di lavorazione, la classificazione del CCNL Lapidei Industria è strutturata in 9 categorie. Conoscere il proprio livello è determinante per retribuzione, periodo di prova, preavviso e diritti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria articola il personale in 8 livelli (F, E, D, C, CS, B, A, AS) più i Quadri. Il livello F è per gli operai comuni, il livello C per gli operai specializzati di cava e segagione, il livello B per gli impiegati tecnici, il livello AS per capi reparto e specialisti di alta qualificazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Numero di livelli
    8 livelli (F-AS) + Quadri
    Riferimento normativo
    Art. 5 CCNL Lapidei Industria (classificazione del personale)

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – CCNL Lapidei Industria
    Livello Categoria Qualifiche tipo Minimo mensile (lug. 2025)
    F Operaio comune Manovale, addetto alle pulizie, facchino, addetto al carico/scarico non qualificato 1.695,30 €
    E Operaio semi-qualificato Aiuto addetto a macchine semplici, trasportatore con mezzi meccanici semplici, addetto a operazioni elementari di cava 1.900,84 €
    D Operaio qualificato Addetto a macchine di taglio o segagione, operatore di fresa o levigatrice, conducente di pale e ruspe di cava 2.019,40 €
    C Operaio specializzato Operatore di filo diamantato, addetto a sistemi di perforazione complessi, lucidatore specializzato, operaio polivalente con esperienza pluriennale 2.111,34 €
    CS Operaio/impiegato specializzato di grado superiore Capo squadra, scalpellino-sbozzatore con competenze artistiche, modellista, figurista, capo muta di cava 2.206,18 €
    B Impiegato tecnico / intermedio superiore Disegnatore CAD, geometra di cantiere, contabile, addetto commerciale, capo reparto di lavorazione 2.277,09 €
    A Impiegato di concetto / tecnico specializzato Ingegnere/geologo di cava, responsabile qualità, responsabile commerciale, responsabile amministrativo 2.679,37 €
    AS Alta specializzazione Direttore tecnico di cava, responsabile di produzione, specialista informatico senior, figura con responsabilità organizzativa di rilievo 2.868,81 €

    I Quadri (legge 190/1985) ricevono una specifica indennità di funzione e beneficiano di tutele assicurative aggiuntive; il minimo retributivo è pari o superiore al livello AS.

    Le declaratorie di categoria

    Ogni livello è definito da una declaratoria: la descrizione ufficiale delle caratteristiche professionali richieste. L’inquadramento non dipende dal titolo formale né dal nome del ruolo, ma dalla concreta attività svolta in modo prevalente e continuativo.

    Il CCNL Lapidei Industria distingue tre grandi aree professionali:

    • Area operaia (F, E, D, C, CS): lavoratori che svolgono mansioni esecutive manuali o con macchinari, dall’operazione più semplice (cava, trasporto) alla lavorazione artistica e specializzata (scultura, filo diamantato).
    • Area impiegatizia/intermedia (B, A, AS): lavoratori con prevalente attività intellettuale, tecnica o amministrativa, inclusi tecnici di cava, disegnatori, contabili, responsabili di funzione.
    • Quadri: figure con funzioni direttive di rilievo nell’organizzazione aziendale, tutelate dalla legge 190/1985.

    Qualifiche tipiche del settore lapideo

    Il settore dell’estrazione e lavorazione di marmo, granito e pietre naturali ha figure professionali specifiche, alcune delle quali normata da disposizioni di sicurezza pubbliche:

    • Sorvegliante di cava: figura prevista dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (sicurezza nelle cave), con funzioni di supervisione e primo intervento di sicurezza. Inquadrato tipicamente al livello B o CS.
    • Direttore dei lavori minerari: figura tecnica responsabile della conduzione tecnica della cava. Richiede abilitazione specifica e è normalmente inquadrata al livello A o AS.
    • Operatore di filo diamantato: tecnico specializzato nell’uso delle macchine di taglio a filo, la tecnologia oggi più diffusa nelle cave di marmo. Livello C o CS.
    • Scalpellino e figurista: lavoratori della tradizione artigianale artistica, operanti su pietra con utensili manuali o semi-automatici. Tradizionalmente presenti nei distretti di Carrara e Pietrasanta. Livello CS o B in relazione alla complessità.
    • Addetto alle macchine di elaborazione CNC: figura emergente, con competenze su centri di lavoro computerizzati per la lavorazione di lastre e blocchi. Inquadrato al livello C o B a seconda dell’autonomia.

    Passaggi di qualifica

    Il CCNL disciplina i passaggi di livello. La norma di riferimento è l’art. 2103 del Codice Civile: il lavoratore adibito a mansioni superiori alla propria qualifica ha diritto alla retribuzione del livello superiore. Se l’adibizione a mansioni superiori dura più di 6 mesi consecutivi (salvo sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto), scatta il diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore.

    Il CCNL Lapidei prevede anche accordi specifici per i passaggi di qualifica, che regolano le modalità di riconoscimento e i criteri di valutazione delle competenze acquisite (accordo del 31 maggio 2018 in materia di classificazione del personale).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di cava, richiesta di riclassificazione
    Tizio è stato assunto come operaio E (semi-qualificato) ma da otto mesi guida quotidianamente una pala meccanica di cava. L’utilizzo continuativo e autonomo di macchine operatrici corrisponde alla declaratoria del livello D. Tizio può chiedere per iscritto la riclassificazione al livello D, forte della norma dell’art. 2103 c.c. e del superamento dei 6 mesi in mansioni superiori. Se il datore non risponde, può rivolgersi alla Fillea-CGIL, alla Filca-CISL o alla Feneal-UIL per una conciliazione.
    Caia – Impiegata, dubbio sull’inquadramento iniziale
    Caia viene assunta come disegnatrice e addetta alla gestione ordini in uno stabilimento di lavorazione del travertino. Il datore la inquadra al livello C (operaio specializzato). Caia svolge però mansioni prevalentemente impiegatizie (uso di software CAD, gestione documentale, comunicazione con clienti). La declaratoria corretta è il livello B (impiegato tecnico). Può contestare l’inquadramento sin dall’assunzione e, in caso di mancata risposta, agire in giudizio entro i termini di prescrizione.
    Sempronio – Scalpellino artistico, valutazione del livello CS
    Sempronio è uno scalpellino di Carrara con venticinque anni di esperienza che esegue lavori di scultura su commissione per il mercato dell’arte. L’azienda lo inquadra al livello C. L’accordo del 31 maggio 2018 sulla classificazione del personale prevede che i lavoratori con competenze artistiche avanzate possano essere inquadrati al livello CS. Sempronio documenta le lavorazioni eseguite e avanza istanza di passaggio a CS, ottenendo un incremento di circa 95 € mensili lordi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Lapidei Industria?
    Il contratto prevede 8 livelli (F, E, D, C, CS, B, A, AS) più la categoria Quadri. I livelli vanno dalla manodopera comune (F) fino all’alta specializzazione tecnico-gestionale (AS e Quadri).
    Quale livello corrisponde a un operaio di cava?
    Un operaio comune di cava non qualificato è al livello E o F. Un operaio qualificato che usa macchine di perforazione o taglio è al livello D o C. Il sorvegliante di cava (D.P.R. 128/1959) è tipicamente al livello B o CS.
    Chi è un «Quadro» nel CCNL Lapidei?
    I Quadri hanno funzioni direttive di rilievo ai sensi della legge 190/1985. Ricevono un’indennità di funzione aggiuntiva. Nel settore lapideo si tratta tipicamente di direttori di stabilimento e responsabili di produzione.
    Cosa distingue il livello C dal livello CS?
    Il livello CS («C Super») è intermedio tra C e B. Vi rientrano lavoratori con competenze tecniche superiori alla media del livello C, come operai specializzati con autonomia esecutiva o lavoratori artigianali di pregio (scalpellini, figuristi).
    Dopo quanti mesi in mansioni superiori scatta il diritto alla riclassificazione?
    Dopo 6 mesi consecutivi in mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore ha diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 14 luglio 2025 (parte normativa). La classificazione del personale fa riferimento all’art. 5 del CCNL e all’accordo del 31 maggio 2018. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 906 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    Art. 906 Codice della Navigazione – Caricazione abusiva di merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

  • Art. 111 D.Lgs. 174/2016 – Estinzione del processo

    Art. 111 D.Lgs. 174/2016 – Estinzione del processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

    2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.

    3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.

    4. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

    5. L’estinzione del processo non estingue l’azione.

    6. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

    7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 95, comma 3.

    8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

  • Art. 265 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

    Art. 265 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.

    2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

    3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Entrata in vigore IRAP: casi pratici art. 66 D.Lgs. 446/1997

    L’articolo 66 del D.Lgs. 446/1997 è la norma di chiusura del decreto istitutivo dell’IRAP: fissa le coordinate temporali – data di entrata in vigore, decorrenza delle disposizioni IRPEF del Titolo II e trattamento degli emolumenti arretrati – che governano l’intera riforma fiscale del 1997. Comprenderne il funzionamento è essenziale per chiunque debba ricostruire quale regime si applica a periodi d’imposta a cavallo del 1998. Per il testo integrale dell’articolo si rinvia alla scheda Art. 66 IRAP – Entrata in vigore.

    Quadro normativo

    Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, Supplemento Ordinario n. 252. L’articolo 66 assolve la funzione di «orologio normativo» dell’intero provvedimento: al comma 1 stabilisce l’entrata in vigore al 1° gennaio 1998 e precisa che le disposizioni del Titolo II – recante modifiche all’IRPEF – hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1997. Il comma 2 introduce una deroga per la revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF (art. 46), posticipandone la decorrenza ai periodi d’imposta con inizio dopo il 31 dicembre 1999 limitatamente agli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata. La scelta del 1° gennaio 1998 come data di decorrenza generale – con soli otto giorni di vacatio legis dalla pubblicazione – riflette l’esigenza di allineamento con l’anno fiscale, evitando periodi spezzati fin dal primo esercizio di applicazione dell’IRAP.

    Ambito di applicazione

    L’art. 66 si rivolge a tutti i soggetti passivi che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. 446/1997: imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali, professionisti e lavoratori autonomi in forma associata. La norma opera su un doppio piano: individua il momento a partire dal quale il decreto nel suo complesso produce effetti giuridici (1° gennaio 1998) e regola separatamente la decorrenza delle disposizioni del Titolo II, che seguono la logica del «periodo d’imposta successivo» – criterio coerente con quello adottato in materia di modifiche alle imposte sui redditi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entrambe le coordinate temporali collimano con il 1° gennaio 1998; per i soggetti con esercizio non coincidente, la decorrenza si sposta al primo periodo d’imposta avente inizio nel 1998.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 66 rileva in tre scenari principali. Il primo riguarda la determinazione dell’anno d’imposta da cui scatta l’obbligo IRAP: qualunque soggetto con periodo d’imposta aperto dopo il 31 dicembre 1997 è soggetto all’IRAP per quell’esercizio. Il secondo attiene alle modifiche IRPEF del Titolo II – detrazioni, scaglioni, imposta sostitutiva su alcune categorie di reddito – che seguono la medesima regola. Il terzo, disciplinato dal comma 2, riguarda gli emolumenti arretrati: per questi, la nuova struttura delle aliquote e degli scaglioni (art. 46) si applica solo ai periodi d’imposta iniziati dopo il 31 dicembre 1999, lasciando il vecchio regime in vigore per le somme maturate in anni precedenti ma liquidate dopo il 1998. Questa stratificazione temporale richiede attenzione nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi nei periodi transitori 1998-2000.

    Caso N. 1: società con esercizio non coincidente con l’anno solare

    Scenario. Alfa S.r.l. ha l’esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno. L’esercizio aperto il 1° luglio 1997 si chiude il 30 giugno 1998. Il rappresentante legale si chiede da quale esercizio scatta l’obbligo di dichiarare e versare l’IRAP.

    Come si legge l’art. 66. Il comma 1 stabilisce che il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998 e che le disposizioni hanno effetto «per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997». L’esercizio 1° luglio 1997 – 30 giugno 1998 è iniziato prima del 1° gennaio 1998, quindi non rientra nel primo anno di applicazione dell’IRAP. Il primo periodo d’imposta soggetto all’IRAP per Alfa S.r.l. è quello aperto il 1° luglio 1998 e chiuso il 30 giugno 1999.

    Cosa fare in pratica:

    • Verificare la data di inizio del periodo d’imposta nell’atto costitutivo e nello statuto societario.
    • Escludere dall’obbligo IRAP l’esercizio 1° luglio 1997 – 30 giugno 1998.
    • Predisporre la prima dichiarazione IRAP per il periodo 1° luglio 1998 – 30 giugno 1999 (modello IRAP 1999).
    • Conservare documentazione che attesti la data di apertura dell’esercizio sociale in caso di controllo.

    Caso N. 2: professionista con arretrati di compenso liquidati nel 1999

    Scenario. Tizio, avvocato con studio individuale, ha prestato attività nel 1996 e nel 1997 per un cliente che ha pagato il compenso residuo di 15.000.000 di lire soltanto nel marzo 1999. L’importo è soggetto a tassazione separata come emolumento arretrato. Tizio si chiede quale struttura di aliquote IRPEF applicare.

    Come si legge l’art. 66. Il comma 2 stabilisce che la revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di cui all’art. 46 «ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999» per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata. Poiché il compenso è percepito nel 1999 – periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 1999 e dunque non dopo il 31 dicembre 1999 – si applica ancora il regime ante-riforma (vecchi scaglioni) per la tassazione separata di quell’arretrato.

    Cosa fare in pratica:

    • Identificare la natura del compenso come emolumento arretrato e verificare se è soggetto a tassazione separata.
    • Applicare gli scaglioni e le aliquote IRPEF vigenti prima della riforma dell’art. 46, per la tassazione separata relativa al 1999.
    • Compilare il quadro RM (tassazione separata) della dichiarazione dei redditi 1999 utilizzando le tabelle ante-riforma.
    • Conservare la documentazione contrattuale che attesti la maturazione del credito negli anni 1996-1997.

    Caso N. 3: ente non commerciale e primo versamento IRAP

    Scenario. Un’associazione culturale riconosciuta ha esercizio coincidente con l’anno solare. Al momento della pubblicazione del D.Lgs. 446/1997 non è chiaro se dovesse versare un acconto IRAP per il 1997 o se il primo obbligo scattasse dal 1998. Il tesoriere vuole chiarire il punto prima di una verifica fiscale.

    Come si legge l’art. 66. L’entrata in vigore al 1° gennaio 1998 è netta: nessun effetto retroattivo al 1997. Il primo periodo d’imposta IRAP per l’associazione è l’anno 1998. Non esisteva dunque alcun obbligo di acconto per il 1997, né per la parte di anno trascorsa prima del 31 dicembre 1997.

    Cosa fare in pratica:

    • Escludere qualsiasi obbligo IRAP per l’anno d’imposta 1997.
    • Verificare che nelle scritture contabili dell’associazione non siano stati erroneamente accantonati fondi per IRAP 1997.
    • Predisporre la prima dichiarazione IRAP (modello IRAP 1998) con riferimento al periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1998.
    • In caso di verifica, esibire copia del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 66 comma 1 come fondamento normativo dell’esonero per il 1997.

    Caso N. 4: ricostruzione di una vertenza su periodi d’imposta pre-1998

    Scenario. L’Amministrazione finanziaria notifica a Caio, imprenditore individuale, un avviso di accertamento IRAP relativo all’anno 1997, assumendo che alcune attività commerciali svolte a partire dal luglio 1997 fossero già soggette al tributo. Caio intende eccepire l’inapplicabilità dell’IRAP per quell’anno.

    Come si legge l’art. 66. La norma è inequivoca: il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Qualunque periodo d’imposta che abbia avuto inizio – o si sia chiuso – prima di tale data è estraneo all’IRAP. L’accertamento IRAP per il 1997 è radicalmente privo di base normativa, indipendentemente dalla natura delle attività esercitate.

    Cosa fare in pratica:

    • Presentare osservazioni o ricorso in Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) contestando l’illegittimità dell’atto per erronea individuazione del presupposto temporale.
    • Allegare il testo dell’art. 66, comma 1, D.Lgs. 446/1997 come fonte normativa diretta.
    • Richiedere l’annullamento dell’avviso in autotutela, citando l’entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 1998.
    • Verificare che non siano stati effettuati versamenti spontanei per IRAP 1997 da chiedere a rimborso.

    Caso N. 5: emolumenti arretrati liquidati dopo il 2000

    Scenario. Sempronio, dipendente di un ente pubblico, riceve nel 2001 arretrati maturati negli anni 1995-1997 a seguito di una sentenza del giudice del lavoro. Il sostituto d’imposta deve applicare la tassazione separata e si chiede quale regime di aliquote utilizzare.

    Come si legge l’art. 66. Il comma 2 prevede che la nuova struttura di aliquote e scaglioni dell’art. 46 si applichi agli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata a partire dai «periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999». Il 2001 è un periodo d’imposta iniziato dopo tale data: si applica dunque la nuova struttura IRPEF (art. 46, D.Lgs. 446/1997) per la tassazione separata degli arretrati liquidati nel 2001, anche se riferiti ad anni precedenti alla riforma.

    Cosa fare in pratica:

    • Applicare la struttura di aliquote e scaglioni riformata (art. 46) per la tassazione separata degli arretrati liquidati nel 2001.
    • Calcolare l’aliquota media sulla base del reddito complessivo del contribuente nel biennio precedente, secondo le regole ordinarie della tassazione separata.
    • Versare la ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% e rilasciare la certificazione CUD con indicazione separata degli arretrati.
    • Conservare la sentenza o il verbale di accordo che documenta la maturazione degli arretrati negli anni indicati.

    Quando intervenire

    La questione della decorrenza dell’art. 66 rileva in quattro situazioni concrete. La prima è la ricostruzione storica di periodi d’imposta a cavallo del 1998, quando occorre stabilire con precisione se l’IRAP o le modifiche IRPEF del Titolo II si applicano già o meno. La seconda riguarda la tassazione separata di emolumenti arretrati per i periodi 1998-2000, in cui occorre verificare se si applica il vecchio o il nuovo regime di aliquote. La terza è il contenzioso tributario su atti di accertamento che contestino obblighi IRAP per anni anteriori al 1998: l’art. 66 è il fondamento normativo diretto per eccepire l’inesistenza del presupposto. La quarta concerne i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali la determinazione del «primo periodo d’imposta» IRAP richiede un’analisi caso per caso della data di apertura dell’esercizio. In tutti questi scenari, la lettura dell’art. 66 deve precedere qualsiasi calcolo o dichiarazione.

    Norme e fonti

    • Art. 66, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Entrata in vigore
    • Art. 46, D.Lgs. 446/1997 – Revisione aliquote e scaglioni IRPEF
    • Art. 48, D.Lgs. 446/1997 – Detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
    • Art. 1, D.Lgs. 446/1997 – Istituzione e presupposto dell’IRAP
    • Art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Tassazione separata
    • Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, S.O. n. 252 – Pubblicazione del D.Lgs. 446/1997

    Domande frequenti

    Da quale anno d’imposta un contribuente con esercizio solare è soggetto per la prima volta all’IRAP?

    Il primo anno d’imposta soggetto all’IRAP è il 1998. L’art. 66, comma 1, D.Lgs. 446/1997 fissa l’entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 1998: nessun obbligo IRAP sorge per periodi d’imposta anteriori a tale data, indipendentemente dall’attività svolta.

    Come funziona la decorrenza per un soggetto con esercizio non coincidente con l’anno solare?

    Per questi soggetti il primo periodo d’imposta IRAP è quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1997. Se l’esercizio è aperto, ad esempio, il 1° luglio, il primo anno IRAP è il periodo 1° luglio 1998 – 30 giugno 1999, non quello aperto il 1° luglio 1997 (che ha avuto inizio prima del 1° gennaio 1998).

    Quale regime di aliquote IRPEF si applica agli arretrati soggetti a tassazione separata percepiti nel 1999?

    Per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata percepiti in un periodo d’imposta iniziato entro il 31 dicembre 1999, si applica ancora il vecchio regime di aliquote e scaglioni ante-riforma. La nuova struttura dell’art. 46 D.Lgs. 446/1997 si applica soltanto ai periodi d’imposta iniziati dopo il 31 dicembre 1999 (quindi dal 2000 in poi per i soggetti con esercizio solare).

    Un avviso di accertamento IRAP relativo all’anno 1997 è legittimo?

    No. L’art. 66, comma 1, D.Lgs. 446/1997 stabilisce in modo inequivoco che il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Un atto impositivo che pretenda il versamento dell’IRAP per l’anno 1997 è privo di base normativa e può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria, o contestato in autotutela, citando direttamente l’art. 66 come fondamento dell’eccezione.

    Vedi anche: IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile, IRAP deducibile dall’IRES e Variazioni di bilancio IRAP.

  • Art. 834 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    Art. 834 Codice della Navigazione – Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. . L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile , compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.

  • CCNL Call Center e BPO: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: ferie, permessi e ROL 2026

    Quanti giorni di ferie spettano a un operatore di call center, quando si maturano e come si fruiscono: la guida completa al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO su ferie, permessi retribuiti ed ex festività dopo il rinnovo 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO riconosce 24 giorni lavorativi di ferie annuali (25 dal 10° anno), 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, permessi retribuiti per lutto (3 gg), matrimonio (15 gg) ed esami. Il rinnovo 2025 ha esteso i permessi per bisogni educativi speciali (125 ore annue) e per genitori di figli ricoverati fino ai 18 anni.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi ed ex festività – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Istituto Durata/quantità Note
    Ferie annuali 24 giorni lavorativi 25 giorni dal 10° anno di servizio
    Ex festività soppresse 4 giornate annue Maturano per ogni anno di servizio
    Permesso per lutto/malattia grave 3 giorni retribuiti Familiari entro il 2° grado
    Permesso matrimonio 15 giorni retribuiti Anche per unione civile
    Permessi per esami 1 giorno + preparazione Studenti lavoratori (legge 300/1970)
    Bisogni educativi speciali (figli) 125 ore annue Novità rinnovo 2025
    Figli ricoverati (fino a 18 anni) Permesso specifico Novità rinnovo 2025
    Congedo paterno 10 giorni (20 per gemelli) Retribuito, obbligatorio per legge + integrazioni CCNL

    Le ferie: maturazione, godimento e divieto di monetizzazione

    Il CCNL Telecomunicazioni riconosce a ciascun lavoratore 24 giorni lavorativi di ferie annuali (pari a 4 settimane lavorative), che salgono a 25 giorni per chi ha maturato più di 10 anni di servizio. Le ferie:

    • maturano mensilmente per dodicesimi durante l’anno di servizio;
    • devono essere godute almeno per 2 settimane in modo continuativo su richiesta del lavoratore, preferibilmente nel periodo estivo o in quello concordato;
    • le restanti 2 settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
    • non possono essere monetizzate in costanza di rapporto (art. 36 Cost. e d.lgs. 66/2003).

    Il datore di lavoro ha facoltà di programmare i periodi di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può imporre la fruizione in periodi di bassa attività in modo da svuotare il diritto del lavoratore alla scelta del periodo.

    Permessi per ex festività soppresse

    Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso annuo corrispondenti alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (es. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). Tali permessi maturano per ogni anno di servizio e possono essere fruiti in giornate singole, salvo diverse intese aziendali. Per i dipendenti a tempo parziale il numero è proporzionato.

    Permessi retribuiti per eventi e cause particolari

    Il CCNL prevede i seguenti permessi retribuiti a carico del datore:

    • Lutto o grave malattia: 3 giorni di permesso retribuito per decesso o ricovero ospedaliero di coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti);
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni continuativi di congedo retribuito;
    • Esami: i lavoratori-studenti hanno diritto a permessi per sostenere gli esami universitari o di scuola media superiore;
    • Visite mediche e terapie: la legge e il CCNL prevedono tutele per i lavoratori che devono sottoporsi a terapie salvavita o visite specialistiche.

    Le novità del rinnovo 2025: nuovi permessi e tutele

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto importanti novità in materia di permessi e congedi:

    • Permessi per genitori di figli ricoverati: possibilità di permesso per i genitori di figli ricoverati in ospedale, estesa fino ai 18 anni di età del figlio (in precedenza il limite era più basso);
    • 125 ore annue per bisogni educativi speciali: i lavoratori genitori di figli con bisogni educativi speciali documentati hanno diritto a 125 ore di permesso annuo;
    • Congedo paterno potenziato: 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito alla nascita (20 giorni in caso di parto plurimo), in linea con l’evoluzione normativa del d.lgs. 105/2022;
    • Tutele per vittime di violenza di genere: permessi specifici per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati dai Centri antiviolenza.

    Ferie e turni: specificità del settore call center

    La gestione delle ferie nei call center presenta complessità legate all’organizzazione su turni e alla necessità di garantire la copertura del servizio. Le aziende predispongono di norma un piano ferie annuale da condividere con i dipendenti entro il primo trimestre dell’anno. I lavoratori su turni notturni o festivi maturano le stesse ferie degli altri, ma la pianificazione deve tenere conto del ciclo di turni.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute a fine anno
    Tizio al 31 dicembre 2026 ha ancora 8 giorni di ferie non fruiti. Il CCNL consente di riportarle nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tizio potrà quindi godere quelle ferie entro giugno 2028. Se il rapporto cessa prima, ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non fruiti. Il datore non può obbligarlo a rinunciare alle ferie né monetizzarle mentre il rapporto è in corso.
    Caia – Permesso per lutto del nonno
    Caia perde il nonno materno. Il nonno è un parente di 2° grado, quindi rientra nella fattispecie del CCNL: Caia ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Presenta la documentazione (certificato di morte) all’ufficio HR e fruisce del permesso senza alcuna decurtazione della retribuzione.
    Sempronio – Genitore di figlio con bisogni educativi speciali
    Sempronio ha un figlio con bisogni educativi speciali certificati dalla ASL di competenza. Grazie alla novità contrattuale del rinnovo 2025, ha diritto a 125 ore annue di permesso retribuito per partecipare alle attività di supporto scolastico, terapeutiche e di integrazione del figlio. Presenta la documentazione sanitaria al responsabile HR e concorda il piano di fruizione delle ore.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    Spettano 24 giorni lavorativi di ferie annuali; 25 giorni per chi ha più di 10 anni di servizio. Le ferie sono irrinunciabili: non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.
    Quante giornate di permesso per ex festività?
    Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, che maturano ogni anno di servizio.
    Quali permessi retribuiti sono previsti per eventi familiari?
    3 giorni per lutto/malattia grave di familiari entro il 2° grado; 15 giorni per matrimonio; permessi per esami studenti-lavoratori. Il rinnovo 2025 ha aggiunto permessi per figli ricoverati (fino a 18 anni) e 125 ore per bisogni educativi speciali.
    Quando si possono godere le ferie?
    Almeno 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore, le restanti entro i 18 mesi dall’anno di maturazione. Il datore programma le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative.
    Le ferie non godute possono essere monetizzate?
    No, in costanza di rapporto le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Solo alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.