Art. 93 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni. articolo precedente articolo successivo
Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie struttura il personale dipendente in sei categorie (A-F) con posizioni economiche progressive. Questa guida spiega le declaratorie per categoria, i principali profili professionali e le regole di inquadramento e progressione.
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede 6 categorie (A-F), ciascuna con fino a 6 posizioni economiche. La categoria B include autisti e soccorritori; la C gli OSS e gli amministrativi; la D infermieri e fisioterapisti; la E i professionisti sanitari con funzioni direttive; la F i coordinatori apicali. Ricorda: questi livelli riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti, non i volontari.
| Categoria | Caratteristiche | Profili principali | Posizioni economiche |
|---|---|---|---|
| A | Lavori semplici, mansioni ausiliarie senza autonomia | Addetto pulizie, ausiliario, commesso, addetto mensa | A1 – A6 |
| B | Mansioni qualificate con autonomia esecutiva, attività operative | Autista, autista soccorritore, ausiliario trasporti sanitari, centralinista, aiuto cuoco | B1 – B6 |
| C | Conoscenze di base teoriche e tecniche, esecuzione qualificata | OSS, animatore sociale, impiegato amministrativo, cuoco, operatore specializzato | C1 – C6 |
| D | Conoscenze specialistiche elevate, funzioni di coordinamento operativo | Infermiere, fisioterapista, assistente sociale, tecnico sanitario, ragioniere, geometra | D1 – D6 |
| E | Elevate conoscenze plurispecialistiche, funzioni direttive di unità | Direttore unità operativa, medico, psicologo, pedagogista, responsabile servizi | E1 – E6 |
| F | Posizione apicale con piena autonomia organizzativa e gestionale | Coordinatore amministrativo, coordinatore sanitario/tecnico, dirigente, responsabile di struttura | F1 – F6 (4 pos.) |
Nota: la categoria F ha storicamente 4 posizioni economiche anziché 6. L’inquadramento corretto spetta al datore di lavoro sulla base delle declaratorie del CCNL e delle mansioni effettivamente svolte.
La categoria A comprende i lavoratori impiegati in mansioni semplici e ausiliarie, che non richiedono specifiche competenze tecniche o conoscenze specializzate. Il contenuto professionale è limitato all’esecuzione di operazioni elementari, con istruzioni dettagliate e supervisione continua.
Profili tipici: addetto alle pulizie e sanificazione degli ambienti, ausiliario di supporto, commesso, portiere, addetto alla mensa. L’autista di veicoli non sanitari (es. furgone per trasporto materiali) può rientrare in categoria A se le mansioni non hanno contenuto sanitario.
La categoria B è quella più rilevante per le attività caratteristiche di Misericordie e ANPAS. Include i profili con autonomia esecutiva nelle operazioni di trasporto sanitario e soccorso:
L’autista soccorritore è una figura dipendente: il suo rapporto di lavoro è regolato dal CCNL. Il soccorritore volontario, invece, opera ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e non ha diritto a retribuzione. Nella stessa ambulanza possono coesistere un autista dipendente e uno o più soccorritori volontari.
La categoria C raggruppa figure con conoscenze di base teoriche e tecniche, che eseguono operazioni qualificate con un certo grado di autonomia:
La categoria D richiede conoscenze specialistiche elevate e comprende i profili per i quali è necessario un titolo di studio specifico o l’iscrizione ad un albo professionale:
La categoria E include profili con elevate conoscenze plurispecialistiche e funzioni direttive di unità operativa: medici, psicologi, pedagogisti, responsabili di servizi complessi. La categoria F è la posizione apicale con piena autonomia organizzativa e gestionale: coordinatori amministrativi, coordinatori sanitari o tecnici, dirigenti. Per questi profili il CCNL prevede una struttura con 4 posizioni economiche anziché 6.
All’interno di ogni categoria, il lavoratore avanza nelle posizioni economiche (da 1 a 6) in funzione dell’anzianità contrattuale maturata nella stessa categoria. La progressione è automatica al raggiungimento dei requisiti stabiliti dal CCNL: di norma ogni 3 anni di servizio continuativo si acquisisce la posizione successiva, con conseguente adeguamento del minimo tabellare. Il salto di categoria (promozione), invece, non è automatico: richiede che il lavoratore svolga stabilmente mansioni della categoria superiore per un periodo continuativo di 90 giorni, dopo di che il datore di lavoro ha l’obbligo di riconoscere l’inquadramento superiore, anche retroattivamente.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le declaratorie di dettaglio per ciascun profilo professionale sono contenute nel testo integrale del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo .
Nel settore edile il meccanismo delle ferie è unico nel panorama contrattuale italiano: per gli operai passa integralmente attraverso la Cassa Edile, con accantonamenti mensili e liquidazioni semestrali che non compaiono come tale in busta paga.
Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce a operai e impiegati 4 settimane di ferie (160 ore) e 88 ore annue di ROL. Per gli operai le ferie sono gestite tramite la Cassa Edile (accantonamento 8,50%); per gli impiegati sono retribuite direttamente dall’azienda. La malattia con ricovero oltre 3 giorni sospende le ferie.
| Istituto | Operai | Impiegati | Note |
|---|---|---|---|
| Ferie annue | 160 ore (4 settimane) | 160 ore (4 settimane) | Pro-rata: 13,33 h/mese |
| Maturazione ferie | Tramite Cassa Edile (8,50% accantonamento) | Diretta dall’azienda | — |
| ROL (riduzione orario lavoro) | 88 ore/anno | 88 ore/anno (o equivalenti) | 1 h ogni 20 h lavorate |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario | 15 giorni di calendario | Retribuito |
| Permessi studio | Fino a 150 ore nel triennio | Fino a 150 ore nel triennio | Per corsi riconosciuti |
| Fruizione minima nell’anno | 2 settimane (80 h) | 2 settimane | Preferibilmente in agosto |
| Utilizzo residuo ferie | Entro 18 mesi dall’anno di maturazione | Entro 24 mesi | Monetizzazione vietata |
Il sistema delle ferie per gli operai edili è uno dei tratti più caratteristici del settore. L’operaio non riceve in busta paga un autonomo importo mensile a titolo di ferie: invece, ogni mese la cooperativa accoantona alla Cassa Edile l’8,50% della retribuzione oraria (calcolato su paga base + contingenza + EDR + ITS) a titolo di trattamento di ferie.
Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa gli anticipa l’importo come se stesse lavorando (stessa paga oraria delle giornate ordinarie), e successivamente si rivalsa sulle somme accantonate alla Cassa Edile. Le liquidazioni semestrali avvengono:
Questo sistema garantisce all’operaio di ricevere le ferie anche se ha lavorato per più datori di lavoro diversi nel corso dell’anno: la Cassa Edile conserva gli accantonamenti indipendentemente da quante cooperative abbiano denunciato il lavoratore.
Per gli impiegati il meccanismo è più tradizionale: l’azienda retribuisce direttamente le ferie nel cedolino del mese in cui vengono fruite. L’art. 62 del CCNL prevede quattro settimane di calendario di ferie annue per ogni anno di servizio, con pro-rata per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno. Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.
I ROL sono 88 ore annue di permessi maturati nella misura di una ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Sono distinti dalle ferie e rappresentano la risposta contrattuale alla riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore settimanali avvenuta storicamente. I ROL possono essere:
Il CCNL Edilizia Cooperative prevede ulteriori permessi retribuiti:
La malattia insorta durante le ferie non sospende automaticamente il godimento delle ferie. La sospensione è riconosciuta solo in presenza di due condizioni alternative:
In questi casi, previa presentazione della documentazione al datore di lavoro, i giorni di ferie coincidenti con la malattia non si scalano dal monte ferie e possono essere riprogrammati.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Dall’operaio comune di cava al capo reparto di lavorazione, la classificazione del CCNL Lapidei Industria è strutturata in 9 categorie. Conoscere il proprio livello è determinante per retribuzione, periodo di prova, preavviso e diritti contrattuali.
Il CCNL Lapidei Industria articola il personale in 8 livelli (F, E, D, C, CS, B, A, AS) più i Quadri. Il livello F è per gli operai comuni, il livello C per gli operai specializzati di cava e segagione, il livello B per gli impiegati tecnici, il livello AS per capi reparto e specialisti di alta qualificazione.
| Livello | Categoria | Qualifiche tipo | Minimo mensile (lug. 2025) |
|---|---|---|---|
| F | Operaio comune | Manovale, addetto alle pulizie, facchino, addetto al carico/scarico non qualificato | 1.695,30 € |
| E | Operaio semi-qualificato | Aiuto addetto a macchine semplici, trasportatore con mezzi meccanici semplici, addetto a operazioni elementari di cava | 1.900,84 € |
| D | Operaio qualificato | Addetto a macchine di taglio o segagione, operatore di fresa o levigatrice, conducente di pale e ruspe di cava | 2.019,40 € |
| C | Operaio specializzato | Operatore di filo diamantato, addetto a sistemi di perforazione complessi, lucidatore specializzato, operaio polivalente con esperienza pluriennale | 2.111,34 € |
| CS | Operaio/impiegato specializzato di grado superiore | Capo squadra, scalpellino-sbozzatore con competenze artistiche, modellista, figurista, capo muta di cava | 2.206,18 € |
| B | Impiegato tecnico / intermedio superiore | Disegnatore CAD, geometra di cantiere, contabile, addetto commerciale, capo reparto di lavorazione | 2.277,09 € |
| A | Impiegato di concetto / tecnico specializzato | Ingegnere/geologo di cava, responsabile qualità, responsabile commerciale, responsabile amministrativo | 2.679,37 € |
| AS | Alta specializzazione | Direttore tecnico di cava, responsabile di produzione, specialista informatico senior, figura con responsabilità organizzativa di rilievo | 2.868,81 € |
I Quadri (legge 190/1985) ricevono una specifica indennità di funzione e beneficiano di tutele assicurative aggiuntive; il minimo retributivo è pari o superiore al livello AS.
Ogni livello è definito da una declaratoria: la descrizione ufficiale delle caratteristiche professionali richieste. L’inquadramento non dipende dal titolo formale né dal nome del ruolo, ma dalla concreta attività svolta in modo prevalente e continuativo.
Il CCNL Lapidei Industria distingue tre grandi aree professionali:
Il settore dell’estrazione e lavorazione di marmo, granito e pietre naturali ha figure professionali specifiche, alcune delle quali normata da disposizioni di sicurezza pubbliche:
Il CCNL disciplina i passaggi di livello. La norma di riferimento è l’art. 2103 del Codice Civile: il lavoratore adibito a mansioni superiori alla propria qualifica ha diritto alla retribuzione del livello superiore. Se l’adibizione a mansioni superiori dura più di 6 mesi consecutivi (salvo sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto), scatta il diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore.
Il CCNL Lapidei prevede anche accordi specifici per i passaggi di qualifica, che regolano le modalità di riconoscimento e i criteri di valutazione delle competenze acquisite (accordo del 31 maggio 2018 in materia di classificazione del personale).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 14 luglio 2025 (parte normativa). La classificazione del personale fa riferimento all’art. 5 del CCNL e all’accordo del 31 maggio 2018. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
4. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
5. L’estinzione del processo non estingue l’azione.
6. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
L’articolo 66 del D.Lgs. 446/1997 è la norma di chiusura del decreto istitutivo dell’IRAP: fissa le coordinate temporali – data di entrata in vigore, decorrenza delle disposizioni IRPEF del Titolo II e trattamento degli emolumenti arretrati – che governano l’intera riforma fiscale del 1997. Comprenderne il funzionamento è essenziale per chiunque debba ricostruire quale regime si applica a periodi d’imposta a cavallo del 1998. Per il testo integrale dell’articolo si rinvia alla scheda Art. 66 IRAP – Entrata in vigore.
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, Supplemento Ordinario n. 252. L’articolo 66 assolve la funzione di «orologio normativo» dell’intero provvedimento: al comma 1 stabilisce l’entrata in vigore al 1° gennaio 1998 e precisa che le disposizioni del Titolo II – recante modifiche all’IRPEF – hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1997. Il comma 2 introduce una deroga per la revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF (art. 46), posticipandone la decorrenza ai periodi d’imposta con inizio dopo il 31 dicembre 1999 limitatamente agli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata. La scelta del 1° gennaio 1998 come data di decorrenza generale – con soli otto giorni di vacatio legis dalla pubblicazione – riflette l’esigenza di allineamento con l’anno fiscale, evitando periodi spezzati fin dal primo esercizio di applicazione dell’IRAP.
L’art. 66 si rivolge a tutti i soggetti passivi che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. 446/1997: imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali, professionisti e lavoratori autonomi in forma associata. La norma opera su un doppio piano: individua il momento a partire dal quale il decreto nel suo complesso produce effetti giuridici (1° gennaio 1998) e regola separatamente la decorrenza delle disposizioni del Titolo II, che seguono la logica del «periodo d’imposta successivo» – criterio coerente con quello adottato in materia di modifiche alle imposte sui redditi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entrambe le coordinate temporali collimano con il 1° gennaio 1998; per i soggetti con esercizio non coincidente, la decorrenza si sposta al primo periodo d’imposta avente inizio nel 1998.
Sul piano operativo, l’art. 66 rileva in tre scenari principali. Il primo riguarda la determinazione dell’anno d’imposta da cui scatta l’obbligo IRAP: qualunque soggetto con periodo d’imposta aperto dopo il 31 dicembre 1997 è soggetto all’IRAP per quell’esercizio. Il secondo attiene alle modifiche IRPEF del Titolo II – detrazioni, scaglioni, imposta sostitutiva su alcune categorie di reddito – che seguono la medesima regola. Il terzo, disciplinato dal comma 2, riguarda gli emolumenti arretrati: per questi, la nuova struttura delle aliquote e degli scaglioni (art. 46) si applica solo ai periodi d’imposta iniziati dopo il 31 dicembre 1999, lasciando il vecchio regime in vigore per le somme maturate in anni precedenti ma liquidate dopo il 1998. Questa stratificazione temporale richiede attenzione nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi nei periodi transitori 1998-2000.
Scenario. Alfa S.r.l. ha l’esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno. L’esercizio aperto il 1° luglio 1997 si chiude il 30 giugno 1998. Il rappresentante legale si chiede da quale esercizio scatta l’obbligo di dichiarare e versare l’IRAP.
Come si legge l’art. 66. Il comma 1 stabilisce che il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998 e che le disposizioni hanno effetto «per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997». L’esercizio 1° luglio 1997 – 30 giugno 1998 è iniziato prima del 1° gennaio 1998, quindi non rientra nel primo anno di applicazione dell’IRAP. Il primo periodo d’imposta soggetto all’IRAP per Alfa S.r.l. è quello aperto il 1° luglio 1998 e chiuso il 30 giugno 1999.
Cosa fare in pratica:
Scenario. Tizio, avvocato con studio individuale, ha prestato attività nel 1996 e nel 1997 per un cliente che ha pagato il compenso residuo di 15.000.000 di lire soltanto nel marzo 1999. L’importo è soggetto a tassazione separata come emolumento arretrato. Tizio si chiede quale struttura di aliquote IRPEF applicare.
Come si legge l’art. 66. Il comma 2 stabilisce che la revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di cui all’art. 46 «ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999» per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata. Poiché il compenso è percepito nel 1999 – periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 1999 e dunque non dopo il 31 dicembre 1999 – si applica ancora il regime ante-riforma (vecchi scaglioni) per la tassazione separata di quell’arretrato.
Cosa fare in pratica:
Scenario. Un’associazione culturale riconosciuta ha esercizio coincidente con l’anno solare. Al momento della pubblicazione del D.Lgs. 446/1997 non è chiaro se dovesse versare un acconto IRAP per il 1997 o se il primo obbligo scattasse dal 1998. Il tesoriere vuole chiarire il punto prima di una verifica fiscale.
Come si legge l’art. 66. L’entrata in vigore al 1° gennaio 1998 è netta: nessun effetto retroattivo al 1997. Il primo periodo d’imposta IRAP per l’associazione è l’anno 1998. Non esisteva dunque alcun obbligo di acconto per il 1997, né per la parte di anno trascorsa prima del 31 dicembre 1997.
Cosa fare in pratica:
Scenario. L’Amministrazione finanziaria notifica a Caio, imprenditore individuale, un avviso di accertamento IRAP relativo all’anno 1997, assumendo che alcune attività commerciali svolte a partire dal luglio 1997 fossero già soggette al tributo. Caio intende eccepire l’inapplicabilità dell’IRAP per quell’anno.
Come si legge l’art. 66. La norma è inequivoca: il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Qualunque periodo d’imposta che abbia avuto inizio – o si sia chiuso – prima di tale data è estraneo all’IRAP. L’accertamento IRAP per il 1997 è radicalmente privo di base normativa, indipendentemente dalla natura delle attività esercitate.
Cosa fare in pratica:
Scenario. Sempronio, dipendente di un ente pubblico, riceve nel 2001 arretrati maturati negli anni 1995-1997 a seguito di una sentenza del giudice del lavoro. Il sostituto d’imposta deve applicare la tassazione separata e si chiede quale regime di aliquote utilizzare.
Come si legge l’art. 66. Il comma 2 prevede che la nuova struttura di aliquote e scaglioni dell’art. 46 si applichi agli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata a partire dai «periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999». Il 2001 è un periodo d’imposta iniziato dopo tale data: si applica dunque la nuova struttura IRPEF (art. 46, D.Lgs. 446/1997) per la tassazione separata degli arretrati liquidati nel 2001, anche se riferiti ad anni precedenti alla riforma.
Cosa fare in pratica:
La questione della decorrenza dell’art. 66 rileva in quattro situazioni concrete. La prima è la ricostruzione storica di periodi d’imposta a cavallo del 1998, quando occorre stabilire con precisione se l’IRAP o le modifiche IRPEF del Titolo II si applicano già o meno. La seconda riguarda la tassazione separata di emolumenti arretrati per i periodi 1998-2000, in cui occorre verificare se si applica il vecchio o il nuovo regime di aliquote. La terza è il contenzioso tributario su atti di accertamento che contestino obblighi IRAP per anni anteriori al 1998: l’art. 66 è il fondamento normativo diretto per eccepire l’inesistenza del presupposto. La quarta concerne i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali la determinazione del «primo periodo d’imposta» IRAP richiede un’analisi caso per caso della data di apertura dell’esercizio. In tutti questi scenari, la lettura dell’art. 66 deve precedere qualsiasi calcolo o dichiarazione.
Il primo anno d’imposta soggetto all’IRAP è il 1998. L’art. 66, comma 1, D.Lgs. 446/1997 fissa l’entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 1998: nessun obbligo IRAP sorge per periodi d’imposta anteriori a tale data, indipendentemente dall’attività svolta.
Per questi soggetti il primo periodo d’imposta IRAP è quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1997. Se l’esercizio è aperto, ad esempio, il 1° luglio, il primo anno IRAP è il periodo 1° luglio 1998 – 30 giugno 1999, non quello aperto il 1° luglio 1997 (che ha avuto inizio prima del 1° gennaio 1998).
Per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata percepiti in un periodo d’imposta iniziato entro il 31 dicembre 1999, si applica ancora il vecchio regime di aliquote e scaglioni ante-riforma. La nuova struttura dell’art. 46 D.Lgs. 446/1997 si applica soltanto ai periodi d’imposta iniziati dopo il 31 dicembre 1999 (quindi dal 2000 in poi per i soggetti con esercizio solare).
No. L’art. 66, comma 1, D.Lgs. 446/1997 stabilisce in modo inequivoco che il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Un atto impositivo che pretenda il versamento dell’IRAP per l’anno 1997 è privo di base normativa e può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria, o contestato in autotutela, citando direttamente l’art. 66 come fondamento dell’eccezione.
Vedi anche: IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile, IRAP deducibile dall’IRES e Variazioni di bilancio IRAP.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto. . L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile , compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.
Quanti giorni di ferie spettano a un operatore di call center, quando si maturano e come si fruiscono: la guida completa al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO su ferie, permessi retribuiti ed ex festività dopo il rinnovo 2025.
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO riconosce 24 giorni lavorativi di ferie annuali (25 dal 10° anno), 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, permessi retribuiti per lutto (3 gg), matrimonio (15 gg) ed esami. Il rinnovo 2025 ha esteso i permessi per bisogni educativi speciali (125 ore annue) e per genitori di figli ricoverati fino ai 18 anni.
| Istituto | Durata/quantità | Note |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 24 giorni lavorativi | 25 giorni dal 10° anno di servizio |
| Ex festività soppresse | 4 giornate annue | Maturano per ogni anno di servizio |
| Permesso per lutto/malattia grave | 3 giorni retribuiti | Familiari entro il 2° grado |
| Permesso matrimonio | 15 giorni retribuiti | Anche per unione civile |
| Permessi per esami | 1 giorno + preparazione | Studenti lavoratori (legge 300/1970) |
| Bisogni educativi speciali (figli) | 125 ore annue | Novità rinnovo 2025 |
| Figli ricoverati (fino a 18 anni) | Permesso specifico | Novità rinnovo 2025 |
| Congedo paterno | 10 giorni (20 per gemelli) | Retribuito, obbligatorio per legge + integrazioni CCNL |
Il CCNL Telecomunicazioni riconosce a ciascun lavoratore 24 giorni lavorativi di ferie annuali (pari a 4 settimane lavorative), che salgono a 25 giorni per chi ha maturato più di 10 anni di servizio. Le ferie:
Il datore di lavoro ha facoltà di programmare i periodi di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può imporre la fruizione in periodi di bassa attività in modo da svuotare il diritto del lavoratore alla scelta del periodo.
Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso annuo corrispondenti alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (es. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). Tali permessi maturano per ogni anno di servizio e possono essere fruiti in giornate singole, salvo diverse intese aziendali. Per i dipendenti a tempo parziale il numero è proporzionato.
Il CCNL prevede i seguenti permessi retribuiti a carico del datore:
Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto importanti novità in materia di permessi e congedi:
La gestione delle ferie nei call center presenta complessità legate all’organizzazione su turni e alla necessità di garantire la copertura del servizio. Le aziende predispongono di norma un piano ferie annuale da condividere con i dipendenti entro il primo trimestre dell’anno. I lavoratori su turni notturni o festivi maturano le stesse ferie degli altri, ma la pianificazione deve tenere conto del ciclo di turni.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.