Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 6 ter CAD – Indice dei domicili digitali delle pubbliche amminis…

    Art. 6 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.

    1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell' articolo 1, commi 209 , 210 , 211 , 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 .

    2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche , incluso l'elenco di cui all' articolo 1, comma 3, ((della)) legge 31 dicembre 2009, n. 196

    2-bis. L'iscrizione ((nell'Indice di cui al comma 1)) avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo

    6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo

    50-ter. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice ((di cui al medesimo comma 1)) tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.

  • CCNL Elettrici: orario 38h, turni 24/7, reperibilità

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Elettrici è 38 ore settimanali. Centrali termo/idroelettriche operano 24/7 con turni a 3×8h o 6×6,33h. Tecnici di rete in reperibilità H24 per ripristini guasti. Straordinario maggiorato +25% feriale, +50% notturno, +60% festivo. Riposo settimanale 24h con compensazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Elettrici
    Tipologia Limite
    Orario settimanale 38h
    Distribuzione tipica 5 gg × 7,6h o 6 gg × 6,33h
    Multiperiodale Fino a 12 mesi con accordo
    Massimo settimanale 48h incluso straordinario
    Riposo settimanale 24h continuative
    Riposo tra turni 11h
    Turni centrali 24/7 3×8h o 4×6h o 6×6,33h
    Reperibilità rete H24 con squadre rotanti
    Straordinario feriale +25%
    Straordinario notturno (22-6) +50%
    Straordinario festivo +60%
    Lavoro notturno ordinario +25% + €5/h indennità

    Orario 38h settimanale

    L’orario di lavoro full-time è di 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.

    Distribuzione tipica:

    • 5 giorni × 7,6h (lun-ven, riposo sabato/domenica)
    • 6 giorni × 6,33h (lun-sab, riposo domenica)
    • Turni rotanti 3×8h per centrali

    Centrali 24/7: turni rotanti

    Le centrali elettriche (termoelettriche, idroelettriche, eoliche, solari, biomasse) operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Possibili schemi turni:

    • 3×8h: turno mattino (6-14), pomeriggio (14-22), notte (22-6)
    • 4×6h: meno comune, più riposo
    • Roteazione 5-7: 5-7 settimane di rotazione per equilibrare turni mattutini, pomeridiani, notturni, riposi

    Riposo tra turni: 11 ore. Riposo settimanale: 24h continuative (compensazione su 4-7 settimane).

    Reperibilità H24 per rete

    I tecnici di rete (linee MT/AT, sottostazioni) sono in reperibilità H24:

    • Squadre rotanti su tutto il territorio gestito
    • Indennità reperibilità: €25-40/giorno feriale, €40-60/giorno festivo
    • Chiamata: ore lavorate pagate come straordinario notturno (+50%) + indennità chiamata €30
    • Reperibile deve raggiungere posto entro 45-60 minuti

    Cause tipiche di chiamata: guasti, tempeste (folgori, vento), incidenti (collisioni con pali), nevicate.

    Straordinario e maggiorazioni

    Maggiorazioni favorevoli:

    • Feriale fino a 4h/sett: +25%
    • Festivo: +60%
    • Notturno feriale: +50%
    • Notturno festivo: +75%
    • Riposo settimanale lavorato: +50% + compensativo

    Banca ore con maggiorazione 25%.

    Lavoro notturno e protezioni

    Il lavoro notturno (22-6) ha disciplina specifica:

    • Indennità ordinaria: +25% + €5/h fissa
    • Massimo 8 ore consecutive
    • Visita medica obbligatoria annuale (medico competente)
    • Esonero per donne in gravidanza fino a 1 anno dal parto
    • Esonero genitori unici di figli ≤8 anni
    • Esonero per chi assiste familiari L.104

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale turno notturno
    Tizio fa turno notte 22-6 in centrale termoelettrica. Base €13/h + indennità notturna €5/h = €18/h × 8h = €144/notte. 7 notti/mese = €1.008 extra.
    Caia – Tecnica rete reperibilità weekend
    Caia tecnica MT reperibile weekend (sab-dom). Indennità €40 × 2 gg = €80. Chiamata domenica notte per guasto: 5h lavorate × €14/h × 1,75 (notturno festivo) + €30 chiamata = €152,50.
    Sempronio – Operatore centrale roteazione 5 sett
    Sempronio fa roteazione 5 settimane in centrale idroelettrica: 1 sett mattino, 1 pomeriggio, 1 notte, 1 misto, 1 riposo. 38h sett medie. Indennità turno €350/mese + notturni variabili.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano nel settore Elettrico?
    38 ore standard. Per centrali 24/7: turni 3×8h o 4×6h o 6×6,33h con roteazione 5-7 settimane. Compensazione su 4-7 settimane. Massimo 48h/sett incluso straordinario.
    Cosa è la reperibilità nei tecnici di rete?
    Squadre H24 di tecnici di rete per ripristino guasti. Indennità €25-40 feriale/€40-60 festivo. Chiamata: ore lavorate al +50% notturno + €30 chiamata. Tempo arrivo 45-60 min. Cause: guasti, tempeste, incidenti, nevicate.
    Lo straordinario notturno come è retribuito?
    +50% feriale (es. €13 base diventa €19,50), +75% festivo. In più €5/h fissa indennità notturno per tutte le ore notte. Massimo 8h consecutive notte. Banca ore con +25%.
    Posso essere esonerato dai turni notturni?
    Sì per: gravidanza fino 1 anno post-parto, genitori unici figli ≤8 anni, assistenza familiari L.104, patologie specifiche con certificato medico. Il datore organizza turni diurni con mantenimento retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 310-bis D.Lgs. 209/2005 – (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre)

    Art. 310-bis D.Lgs. 209/2005 – (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

    2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.))

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  • Art. 6 L. 300/1970 – Visite personali di controllo

    Art. 6 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Visite personali di controllo

    In vigore dal 20/05/1970

    Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

  • Articolo 6 L. 184/1983: Requisiti degli adottanti

    Art. 6 L. 184/1983 – Requisiti degli adottanti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

    2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

    3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

    4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

    5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

    6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche
    adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

    7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

    8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

  • Art. 10 CTS – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    Art. 10 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile . Note all'art. 10: – Si riportano gli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile : «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.». «Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). – La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.». «Art. 2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). – La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'art.

    2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.».

  • Art. 7 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli d…

    Art. 7 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

    2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

    3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

    4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

  • Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazion…

    Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ((8))

    2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. ((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)

  • Art. 260 RD 12/1941

    Art. 260 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 6 bis CAD – Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese…

    Art. 6 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

    2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . ((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.)) I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. 2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma

    2-sexies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

    5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali ((nonché le pubbliche amministrazioni)) comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

    6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Art. 43 L. 633/1941

    Art. 43 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 309 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 309 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.