Autore: Andrea Marton

  • Art. 51 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di importazione

    Art. 51 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di importazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il premesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro. Torna al sommario

  • Art. 124 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del ricorso

    Art. 124 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché: a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 1) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; 2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell’ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale; b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale; c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

    2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finchè l’atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all’impugnativa.

  • Art. 49 T.U. Stupefacenti: ricerca e sperimentazione

    Art. 49 T.U. Stupefacenti – Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

    2. L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nome dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione governativa.

    3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

    4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotarle in apposito registro vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti indicazioni: a) gli estremi dell'atto di autorizzazione; b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza; c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita' residue.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amminsitrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione. Torna al sommario

  • Art. 4 L. 241/1990 – Unità organizzativa responsabile del procedimento

    1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
    2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
  • Art. 78 CAD – Articolo abrogato

    Art. 78 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 246 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

    Art. 246 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera g), dell'appendice V al presente titolo.

    2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.

  • Art. 103 TULPS – Obblighi del titolare di agenzia d’affari (abrogato)

    Art. 103 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Stress lavoro-correlato: valutazione e obblighi del datore

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Lo stress lavoro-correlato è un rischio che il datore è obbligato a valutare e inserire nel DVR al pari di tutti gli altri rischi. La valutazione segue un percorso in due fasi: una valutazione preliminare (indicatori oggettivi) e, se necessario, una valutazione approfondita (percezioni dei lavoratori). Se emergono criticità, il datore deve adottare misure correttive.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, art. 28; Indicazioni INAIL 2017

    Tabella riepilogativa

    Fasi della valutazione dello stress lavoro-correlato (Indicazioni INAIL 2017)
    Fase Contenuto Chi coinvolge
    Valutazione preliminare Indicatori oggettivi: eventi sentinella (infortuni, assenze, turnover), fattori di contenuto (carichi, orari, ambiente) e fattori di contesto (ruoli, autonomia, relazioni) Datore, RSPP, RLS
    Valutazione approfondita Solo se la fase preliminare evidenzia criticità: somministrazione di strumenti soggettivi (questionari, focus group) ai lavoratori Datore, RSPP, medico competente, RLS, lavoratori
    Piano di misure correttive Interventi organizzativi (carichi, turni, comunicazione) e/o individuali (supporto psicologico) Datore con eventuali esperti

    L'obbligo di valutazione nel DVR

    Dal 2010 lo stress lavoro-correlato è espressamente incluso nell’obbligo di valutazione di tutti i rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Non si tratta di una valutazione opzionale: il DVR deve contenere l’analisi di questo rischio per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore. La mancata valutazione espone il datore alle stesse sanzioni previste per l’omissione di altre valutazioni dei rischi.

    I fattori di rischio da esaminare

    Le indicazioni metodologiche distinguono fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, ambiente fisico, autonomia decisionale) e fattori di contesto organizzativo (chiarezza dei ruoli, relazioni con colleghi e superiori, sviluppo di carriera, comunicazione aziendale). Anche gli eventi sentinella – indici di malessere organizzativo come elevato assenteismo, alto turnover, aumento di infortuni o richieste di cambio mansione – sono indicatori da monitorare.

    Le misure correttive

    Se la valutazione evidenzia criticità, il datore deve elaborare un piano di misure correttive con tempi e responsabili definiti. Le misure possono essere organizzative (riduzione dei carichi, riorganizzazione dei turni, miglioramento della comunicazione interna, formazione dei dirigenti) o di supporto individuale. Il piano va inserito nel DVR e verificato nella sua efficacia dopo l’attuazione.

    Casi pratici

    Tizio – call center con obiettivi di vendita molto stringenti

    Tizio lavora in un call center con target giornalieri elevati e monitoraggio costante delle performance. Il datore, in fase di valutazione preliminare, deve rilevare i fattori di rischio da ritmo e carico di lavoro e da controllo eccessivo; se emergono criticità, deve passare alla fase approfondita e adottare misure (es. revisione degli obiettivi, pause regolamentate).

    Caia – manager con reperibilità continua

    Caia è una responsabile di progetto raggiungibile 24/7 via smartphone aziendale. Il fattore di rischio principale è il confine lavoro-vita privata. La valutazione deve registrare questo elemento; le misure correttive possono includere una policy aziendale sull’orario di reperibilità e il diritto alla disconnessione.

    Sempronio – reparto con alto tasso di assenteismo

    Nel reparto di Sempronio l’assenteismo è triplicato nell’ultimo anno. Questo è un «evento sentinella» che deve far scattare la valutazione approfondita dello stress. Il datore non può limitarsi alla valutazione preliminare se gli indicatori oggettivi segnalano criticità rilevanti.

    Domande frequenti

    Lo stress lavoro-correlato rientra nel DVR?

    Sì. Dal 2010 è obbligatorio includere nel DVR la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di tutti gli altri rischi presenti in azienda.

    Cosa sono gli «eventi sentinella»?

    Sono indicatori oggettivi di possibile malessere organizzativo: alto tasso di assenteismo, elevato turnover, frequenti richieste di cambio mansione, aumento degli infortuni, segnalazioni di molestie o conflitti. La loro presenza impone un approfondimento della valutazione.

    Il lavoratore può segnalare situazioni di stress al datore?

    Sì. Il lavoratore può segnalare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al medico competente o direttamente al datore le situazioni percepite come stressanti. Queste segnalazioni devono essere tenute in considerazione nella valutazione e nel piano di misure.

    La valutazione approfondita è sempre obbligatoria?

    No. La valutazione approfondita (questionari, focus group) scatta solo se la fase preliminare evidenzia criticità. Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio significativi, è sufficiente documentarla nel DVR e tenerla aggiornata.

    Chi conduce la valutazione dello stress lavoro-correlato?

    La valutazione è condotta dal datore con il coinvolgimento del RSPP, del medico competente (ove nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per la fase approfondita si può ricorrere a esperti in psicologia del lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Giudizio di inidoneità alla mansione: cosa succede al lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Quando il medico competente dichiara un lavoratore inidoneo alla mansione specifica, il datore è obbligato ad adottare le misure indicate nel giudizio: può significare modificare le condizioni di lavoro, adibire il lavoratore a una mansione compatibile o, solo come extrema ratio, valutare se esiste una causa di recesso. Il lavoratore può ricorrere all’Organo di Vigilanza entro 30 giorni.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, art. 42

    Tabella riepilogativa

    Tipi di giudizio e conseguenze (art. 41-42 D.Lgs. 81/2008)
    Giudizio Significato Obbligo del datore
    Idoneità piena Nessuna limitazione Nessuno specifico
    Idoneità con prescrizioni Idoneità subordinata a condizioni (es. peso max, orari ridotti) Applicare le prescrizioni
    Idoneità con limitazioni Alcune attività escluse Riorganizzare la mansione
    Inidoneità temporanea Non idoneo per un periodo determinato Ricollocazione temporanea o sospensione
    Inidoneità permanente Non idoneo in modo definitivo alla mansione Ricerca di mansioni compatibili; solo in assenza valutare altri provvedimenti

    L'obbligo di ricercare mansioni alternative

    Quando il giudizio è di inidoneità – temporanea o permanente – il datore non può limitarsi a prenderne atto e procedere al licenziamento. Il D.Lgs. 81/2008 (art. 42) impone di adottare le misure indicate dal medico e, in particolare, di verificare se esiste una mansione equivalente o anche inferiore compatibile con lo stato di salute del lavoratore. Solo ove dimostri l’impossibilità di ogni ricollocazione potrà valutare altri provvedimenti.

    Il ricorso avverso il giudizio

    Sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono ricorrere all’Organo di Vigilanza (ASL/ATS territorialmente competente) entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. L’Organo di Vigilanza dispone una nuova visita e il suo giudizio sostituisce quello del medico competente. Non vi è obbligo di sospendere l’adibizione alla mansione durante il periodo di ricorso, salvo diversa indicazione.

    Inidoneità e tutela del posto di lavoro

    La giurisprudenza ha chiarito che l’inidoneità alla mansione non equivale automaticamente a un giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il datore deve prima dimostrare di aver ricercato in modo concreto ed esaustivo soluzioni alternative (mansioni compatibili, anche dequalificanti con il consenso del lavoratore, riorganizzazione del reparto). Solo se tale ricerca risulta oggettivamente impossibile il recesso può essere giustificato.

    Casi pratici

    Tizio – inidoneità parziale alla movimentazione dei carichi

    Il medico dichiara Tizio inidoneo a sollevare pesi superiori a 10 kg. Il datore deve riorganizzare la mansione attribuendo a Tizio compiti compatibili (es. prelievo di colli leggeri, attività di controllo). Non può licenziarlo solo perché la mansione originaria prevedeva sollevamento di carichi pesanti.

    Caia – inidoneità permanente alla postazione al videoterminale

    Il medico dichiara Caia permanentemente inidonea all’uso del videoterminale per più di due ore consecutive. Il datore deve verificare se esistono mansioni nell’organizzazione aziendale che non richiedano uso prolungato dello schermo. Se la verifica è positiva, Caia va ricollocata; se negativa, il datore deve documentare l’impossibilità prima di ogni altra decisione.

    Sempronio – ricorso contro il giudizio di inidoneità

    Sempronio ritiene il giudizio di inidoneità non corretto. Entro 30 giorni dalla comunicazione presenta ricorso all’ASL competente. L’ASL dispone una nuova visita con il proprio medico; l’esito sostituisce il giudizio impugnato e sarà vincolante per entrambe le parti.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi se sono dichiarato inidoneo?

    Non automaticamente. Prima di procedere al licenziamento il datore deve ricercare mansioni alternative compatibili con lo stato di salute. Il licenziamento può essere giustificato solo se tale ricerca risulta concretamente impossibile, e deve essere documentato.

    Posso contestare il giudizio del medico competente?

    Sì. Entrambe le parti – lavoratore e datore – possono ricorrere all’Organo di Vigilanza (ASL/ATS) entro 30 giorni. Il giudizio dell’Organo di Vigilanza è definitivo e sostituisce quello del medico competente.

    Cosa significa idoneità con prescrizioni?

    Il lavoratore è idoneo alla mansione, ma a condizione che vengano rispettate le indicazioni del medico (ad esempio limitazione del peso sollevabile, pause obbligatorie, utilizzo di ausili specifici). Il datore è tenuto ad applicare le prescrizioni.

    Il cambio di mansione per inidoneità comporta una riduzione dello stipendio?

    La giurisprudenza tende a tutelare la retribuzione anche in caso di passaggio a mansioni inferiori imposto da ragioni di salute; tuttavia la questione può dipendere dalla specifica normativa applicabile e dal CCNL. È consigliabile verificare con un consulente del lavoro o il sindacato.

    L'inidoneità temporanea blocca il rapporto di lavoro?

    Non necessariamente. Il datore può adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni compatibili. Se non è possibile, si può ricorrere agli ammortizzatori sociali o alla sospensione concordata, a seconda della situazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 GDPR – Contitolari del trattamento

    Articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Contitolari del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto

    La tutela della salute del lavoratore artigiano si articola tra le garanzie di legge (INPS e INAIL) e le integrazioni contrattuali. Il rinnovo del 2024 ha ampliato il periodo di riferimento per il calcolo del comporto, rafforzando la stabilità del posto di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, calcolati nell’arco di riferimento di 24 mesi (aggiornato dal rinnovo 2024, prima era 21 mesi). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi. L’indennità INPS è integrata contrattualmente. L’infortunio INAIL non confluisce nel comporto per malattia comune.

    Dati contrattuali

    Conservazione del posto
    12 mesi complessivi nell’arco di 24 mesi
    Comporto disabili (L. 68/99)
    12 mesi + 90 giorni aggiuntivi
    Novità rinnovo 2024
    Arco di riferimento ampliato da 21 a 24 mesi
    Infortunio INAIL
    Non computato nel comporto per malattia comune
    Integrazione CCNL
    Sì, nei limiti previsti dalle tabelle contrattuali

    Tabella riepilogativa

    Schema del comporto e del trattamento economico – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Periodo malattia Trattamento legale (INPS) Integrazione CCNL Conservazione posto
    1°-3° giorno (carenza) Nessuna indennità INPS A carico del datore secondo le tabelle contrattuali
    4°-20° giorno 50% della retribuzione giornaliera (INPS) Integrazione contrattuale fino a percentuale più elevata
    21°-180° giorno 66,67% della retribuzione (INPS) Possibile ulteriore integrazione contrattuale Sì (entro il comporto)
    Oltre 180 giorni (entro comporto) 66,67% (INPS) Secondo tabelle contrattuali Sì (entro 12 mesi in 24)
    Superamento del comporto Indennità INPS fino a guarigione Cessa obbligo datoriale No: licenziamento possibile

    Nota: gli importi esatti dell’integrazione contrattuale sono definiti dalle tabelle allegate al CCNL. La base di calcolo dell’indennità INPS è la retribuzione media giornaliera convenzionale. Per le malattie oncologiche il CCNL può prevedere tutele aggiuntive: verificare il testo contrattuale aggiornato.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La legge non fissa una durata minima: la fonte principale è il contratto collettivo. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato, con il rinnovo del 16 luglio 2024, ha ampliato da 21 a 24 mesi l’arco di riferimento entro il quale si contano i periodi di malattia, mantenendo a 12 mesi la conservazione del posto.

    In concreto:

    • Si considerano tutti gli eventi di malattia verificatisi negli ultimi 24 mesi;
    • Se la somma complessiva di questi eventi supera i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto;
    • Gli eventi morbosi più vecchi di 24 mesi non vengono conteggiati (si prescrivono).

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    In caso di malattia il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione e certificazione:

    1. Comunicazione immediata: avvisare il datore di lavoro (di norma entro l’inizio del turno del primo giorno di assenza o appena possibile).
    2. Certificazione medica telematica: il medico curante trasmette telematicamente all’INPS il certificato; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
    3. Reperibilità: il lavoratore deve essere presente al proprio domicilio (o alla diversa dimora comunicata) nelle fasce orarie stabilite dalla legge per le visite fiscali INPS: 10-12 e 17-19.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi distinti dalla malattia comune e gestiti dall’INAIL:

    • Il giorno dell’infortunio è a carico del datore al 100%;
    • Dal 4° al 90° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera;
    • Dal 91° giorno in poi l’INAIL eroga il 75%.

    I periodi di assenza per infortunio INAIL non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

    Nel settore chimica-ceramica artigiano, la presenza di agenti chimici, polveri e rischi specifici rende particolarmente rilevante la prevenzione degli infortuni: il datore è obbligato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

    Tutele per i lavoratori con disabilità

    Il rinnovo del 2024 ha confermato la disposizione che riconosce ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99 un prolungamento del comporto di ulteriori 90 giorni, per un totale massimo di 12 mesi + 90 giorni di conservazione del posto nel periodo di riferimento di 24 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con episodi di malattia ricorrenti
    Tizio ha avuto malattie ricorrenti negli ultimi 2 anni: 3 mesi nel 2025 e 4 mesi nel primo semestre 2026 (totale 7 mesi in 24 mesi). È ancora ampiamente sotto il comporto di 12 mesi. Il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Tizio riceve l’integrazione CCNL sui giorni di carenza e l’indennità INPS sulle restanti giornate.
    Caia – Lavoratrice che supera il comporto
    Caia ha accumulato 13 mesi di malattia nei 24 mesi precedenti. Il datore le invia lettera di licenziamento per superamento del comporto con il preavviso previsto dal CCNL (o l’indennità sostitutiva). Caia si rivolge alla Femca-CISL per verificare se il computo sia corretto (il calcolo dei 24 mesi di riferimento è essenziale) e se siano stati esclusi correttamente i periodi di infortunio INAIL, che non si sommano al comporto.
    Sempronio – Infortunio sul lavoro in una ceramica artigiana
    Sempronio scivola su una superficie bagnata durante il lavoro e si frattura un polso: 45 giorni di inabilità temporanea totale. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione media dal 4° giorno. Il datore corrisponde il 100% per il giorno dell’infortunio. I 45 giorni di assenza per infortunio non vengono conteggiati nel comporto per malattia comune di Sempronio.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi il datore conserva il posto in caso di malattia?
    Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi complessivi, calcolati nell’arco di 24 mesi di riferimento (ampliato con il rinnovo 2024, prima era 21 mesi). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi.
    Come si certifica la malattia al datore di lavoro artigiano?
    Il medico curante trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato (o il codice fiscale per consentire la verifica). Deve anche comunicare tempestivamente l’assenza entro il primo giorno di malattia.
    L’infortunio sul lavoro conta nel comporto per malattia?
    No. I periodi di assenza per infortunio sul lavoro (INAIL) o malattia professionale non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea certificata dall’INAIL.
    Cosa succede dopo il superamento del comporto?
    Superati i 12 mesi di comporto nell’arco di 24 mesi, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (superamento del comporto), con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva secondo il livello e l’anzianità del lavoratore.
    Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
    Deve essere reperibile nelle fasce orarie per le visite fiscali INPS (10-12 e 17-19) al domicilio dichiarato. Può uscire per visite mediche documentate. Assenze ingiustificate in fascia di reperibilità possono comportare la sospensione dell’indennità INPS.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 63 T.U. Stupefacenti – Registro di lavorazione

    Art. 63 T.U. Stupefacenti – Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    psicotrope.

    1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.

    2. (Comma abrogato)

    3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro. Torna al sommario