Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 246 CPI – Disposizioni abrogative

    Art. 246 CPI – Disposizioni abrogative

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 ; c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 ; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 ; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 ; g) l’ articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 ; i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , fatto salvo l’articolo 18; m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977; n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 ; o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ; p) la legge 3 maggio 1985, n. 194 ; q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620 ; r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986; s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60 ; t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ; u) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989; v) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 1991; z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349 ; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 ; la legge 26 luglio 1993, n. 302 ; aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595 ; bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360 ; cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391 ; dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890 ; ee) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995; ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 ; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 ; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447 ; gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 ; hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 ; ii) l’ articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ; ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26 ; mm) i commi 8 , 8-bis , 8-ter ed 8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ; nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002 ; oo) l’ articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; pp) i commi 72 , 73 , 79 , 80 e 81 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .

  • Art. 1 sexies L. 190/2012 – Disposizioni su contratti pubblici

    Art. 1 (cc. 36-43) L. 190/2012 – Misure su contratti pubblici e appalti

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

    37. All’ articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

    38. All’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

    39. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

    40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

    41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art.

    42. All’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»; c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; d) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»; f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L’elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»; l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

    43. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Art. 9 L. 300/1970 – Tutela della salute e dell’integrità fisica

    Art. 9 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Tutela della salute e dell’integrità fisica

    In vigore dal 20/05/1970

    I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

  • Art. 13 CTS – Scritture contabili e bilancio

    Art. 13 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Scritture contabili e bilancio

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

    2. Il bilancio degli enti del Terzo settore ((privi di personalità giuridica)) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate ((non superiori a 300.000)) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. ((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata)) ((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia))

    4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all' articolo 2214 del codice civile .

    5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile . ((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3)) .

    6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

    7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

  • Pignoramento dello stipendio: limiti e quota impignorabile

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Lo stipendio è pignorabile nei limiti fissati dall’art. 545 c.p.c.: di norma un quinto per debiti ordinari, con limiti cumulativi in caso di pignoramenti concorrenti. Esiste una quota minima impignorabile commisurata all’assegno sociale aumentato della metà, a tutela del minimo vitale del lavoratore.

    Riferimento normativo

    Art. 545 Codice di Procedura Civile

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

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    Tabella riepilogativa

    Limiti di pignoramento dello stipendio (art. 545 c.p.c.)
    Tipo di credito Quota pignorabile massima
    Crediti alimentari (assegno di mantenimento) Misura autorizzata dal giudice, di norma entro 1/3
    Crediti dello Stato (tributi, ecc.) 1/5 della retribuzione netta
    Debiti ordinari (banche, fornitori, ecc.) 1/5 della retribuzione netta
    Pignoramento cumulativo (più creditori) Massimo 1/2 della retribuzione netta (con limiti specifici per la combinazione)
    Quota impignorabile minima Assegno sociale + 50% (a protezione del minimo vitale)

    La regola del quinto e la quota impignorabile

    L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o retribuzione assimilata sono pignorabili nei limiti del quinto (20%) per i crediti ordinari. La trattenuta si applica sulla retribuzione netta (dopo le ritenute fiscali e previdenziali). È però garantita una quota minima impignorabile pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà: se la retribuzione netta è prossima a tale soglia, il pignorabile si riduce di conseguenza.

    Pignoramenti concorrenti: il limite cumulativo

    Quando più creditori promuovono pignoramenti sullo stesso stipendio, si applicano limiti cumulativi per evitare che la somma delle trattenute superi determinate percentuali. La legge coordina le diverse pretese in modo che il lavoratore riceva in ogni caso una quota minima. In caso di conflitto tra un pignoramento per crediti alimentari e uno per crediti ordinari, il credito alimentare è prioritario.

    Come opera il pignoramento: notifica e obbligo del datore

    Il creditore notifica il pignoramento al datore di lavoro come terzo pignorato: il datore è obbligato a effettuare le trattenute mensili e a versarle nelle casse del creditore (o al giudice dell’esecuzione). Il lavoratore riceve copia dell’atto; può fare opposizione se ritiene che il limite sia superato o che l’importo pignorabile sia stato calcolato in modo errato. Il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto del pignoramento.

    Casi pratici

    Tizio – pignoramento da banca per prestito insoluto

    Tizio ha una retribuzione netta di 1.800 € mensili. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo e pignora lo stipendio: la trattenuta mensile massima è 1.800 × 20% = 360 €. Se 1.800 € supera la soglia dell’assegno sociale aumentato della metà, il calcolo resta invariato; se fosse inferiore, la trattenuta si ridurrebbe per garantire il minimo vitale.

    Caia – pignoramento cumulativo: banca e Agenzia Entrate Riscossione

    Caia ha due pignoramenti attivi: uno per un debito bancario (1/5) e uno per cartelle esattoriali (1/5). La legge prevede limiti cumulativi che fissano un massimale complessivo delle trattenute: Caia non può essere privata di più di una determinata quota della retribuzione netta, da verificare nella specifica combinazione dei titoli esecutivi.

    Sempronio – pignoramento per assegno di mantenimento

    Il tribunale autorizza il pignoramento dello stipendio di Sempronio per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli. I crediti alimentari hanno un regime speciale: la quota trattenibile è fissata dal giudice, di norma entro un terzo, ma può essere maggiore in caso di inadempimento reiterato.

    Domande frequenti

    Quanta parte dello stipendio può essere pignorata?

    Di norma fino a un quinto (20%) della retribuzione netta per i debiti ordinari. Esistono limiti cumulativi se ci sono più pignoramenti contemporanei e una quota minima impignorabile a tutela del minimo vitale.

    Il datore può licenziarmi perché ho un pignoramento?

    No: il licenziamento motivato esclusivamente dal pignoramento dello stipendio è illecito. Il datore è obbligato a effettuare le trattenute come terzo pignorato.

    Cosa si intende per quota minima impignorabile?

    È la soglia al di sotto della quale il lavoratore non può essere trattenuto: corrisponde all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 50%. Se la retribuzione netta è inferiore a tale soglia, il pignoramento non può essere eseguito.

    Il TFR è pignorabile?

    Sì, in parte: il TFR maturato è pignorabile nella misura del quinto al momento della liquidazione, con le stesse regole della retribuzione. Mentre è in godimento (accantonato) è soggetto a limitazioni più stringenti.

    Posso fare opposizione al pignoramento?

    Sì: il lavoratore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il titolo esecutivo, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se eccepisce vizi formali del procedimento o errori nel calcolo delle trattenute.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Registri IVA: come si tengono vendite e acquisti

    In sintesi

    • Registro delle fatture emesse: annota tutte le fatture attive (vendite) in ordine cronologico con data, numero, cliente, base imponibile e IVA per aliquota.
    • Registro degli acquisti: annota le fatture passive (acquisti) con i dati del fornitore, base imponibile e IVA detraibile (o indetraibile per legge o pro-rata).
    • Registro dei corrispettivi: per commercio al minuto e attività assimilate; oggi sostituito in buona parte dalla trasmissione telematica tramite registratore telematico.
    • Termini di annotazione: le fatture emesse vanno registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale; gli acquisti vanno annotati entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui sorge il diritto a detrazione.
    • Bozze precompilate AdE: per chi usa la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i registri e le bozze precompilate con i dati transitati dallo SdI.
    • Funzione dei registri: alimentano le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), la LIPE e la dichiarazione IVA annuale.

    Perché i registri IVA sono obbligatori e a cosa servono

    Chi ha una partita IVA e svolge attività d’impresa o professionale è obbligato a tenere i registri IVA. Non si tratta di adempimenti burocratici fini a sé stessi: i registri sono lo strumento con cui si tiene traccia di tutta l’IVA incassata sui clienti (a debito) e di tutta l’IVA pagata ai fornitori (a credito). La differenza tra le due determina quanto si deve versare all’Erario oppure quanto si può recuperare.

    Esistono due registri principali obbligatori per quasi tutti i soggetti IVA: il registro delle fatture emesse (o registro vendite) e il registro degli acquisti. A questi si affianca, per chi vende direttamente al pubblico, il registro dei corrispettivi, che raccoglie gli incassi giornalieri invece delle singole fatture.

    Con la diffusione della fatturazione elettronica obbligatoria tramite il Sistema di Interscambio (SdI), il lavoro di tenuta dei registri si è molto semplificato per molti contribuenti. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione registri precompilati e bozze che recepiscono automaticamente i dati delle fatture elettroniche transitate dallo SdI. Il contribuente (o il suo commercialista) può validarli, integrarli con eventuali operazioni manuali e usarli come base per le liquidazioni.

    Tenere i registri in modo corretto e nei termini non è solo un obbligo formale: errori o ritardi nelle annotazioni possono comportare sanzioni e complicare la determinazione del saldo IVA nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale.

    I principali registri IVA obbligatori
    Registro Chi lo tiene Cosa contiene
    Fatture emesse (vendite) Tutti i soggetti IVA che emettono fatture Fatture attive con data, numero, cliente, imponibile, IVA per aliquota
    Acquisti Tutti i soggetti IVA che ricevono fatture passive Fatture passive con fornitore, imponibile, IVA detraibile/indetraibile
    Corrispettivi Commercianti al minuto e assimilati Incassi giornalieri al lordo IVA (suddivisi per aliquota)
    Bozze precompilate AdE Chi usa fatturazione elettronica via SdI Dati pre-popolati dall'Agenzia con le fatture transitate dallo SdI

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Alfa Srl, un’azienda di servizi che liquida l’IVA trimestralmente, chiude il primo trimestre con le seguenti annotazioni nei registri. Registro vendite: fatture emesse per 50.000 euro di imponibile con IVA al 22% = 11.000 euro a debito. Registro acquisti: fatture passive per 30.000 euro di imponibile con IVA al 22% = 6.600 euro a credito (tutto detraibile, nessuna indetraibilità). Liquidazione del primo trimestre: 11.000 – 6.600 = 4.400 euro di IVA da versare entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (con maggiorazione dell’1%, pari a 44 euro), per un totale di 4.444 euro tramite F24, codice tributo 6031.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o stampa/export del registro precompilato AdE validato)
    • Registro degli acquisti (con evidenza delle quote indetraibili, se presenti)
    • Fatture attive e passive (cartacee o XML per le elettroniche) conservate in ordine
    • Ricevute F24 dei versamenti periodici IVA (codici 6001-6012 mensili o 6031-6034 trimestrali)
    • Comunicazioni LIPE inviate telematicamente per ciascun trimestre

    Tizio, libero professionista, tiene il registro acquisti e vendite

    Scenario. Tizio è un avvocato con studio individuale. Emette fatture ai clienti con IVA al 22% e riceve fatture per i propri acquisti (cancelleria, software, formazione). Liquida l’IVA trimestralmente avendo un volume d’affari nell’anno precedente inferiore alla soglia prevista per le prestazioni di servizi.

    Come si applica. Ogni fattura emessa viene annotata nel registro vendite con data di emissione, numero progressivo, nome del cliente, imponibile e IVA. Ogni fattura ricevuta viene annotata nel registro acquisti con i dati del fornitore e l’IVA detraibile. A fine trimestre, Tizio (o il suo commercialista) somma l’IVA a debito dal registro vendite e quella a credito dal registro acquisti. Il saldo positivo (debito) viene versato con F24 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, applicando la maggiorazione dell’1% prevista per i trimestrali. Contemporaneamente, invia la comunicazione LIPE con i dati del trimestre.

    In pratica

    • I registri possono essere tenuti su software gestionale, su foglio elettronico o con il registro precompilato AdE: l’importante è che siano completi e nei termini.
    • Per i professionisti, le autofatture per acquisti dall’estero (TD17) vanno annotate sia nel registro vendite sia nel registro acquisti.
    • La maggiorazione dell’1% sui versamenti trimestrali non è una sanzione ma un interesse forfettario previsto dalla norma.

    Beta Snc, commercio al dettaglio, gestisce i corrispettivi con registratore telematico

    Scenario. Beta Snc gestisce un negozio di abbigliamento e vende direttamente al pubblico (consumatori privati) senza emettere fattura per ogni singola transazione. Gli incassi vengono registrati con il registratore telematico.

    Come si applica. Il registratore telematico di Beta Snc memorizza ogni giorno gli incassi totali (corrispettivi) e li trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate. Questo sostituisce il vecchio registro dei corrispettivi cartaceo. I corrispettivi sono già al lordo dell’IVA: la società scorpora l’IVA per aliquota (22% su abbigliamento standard, aliquote diverse per eventuali articoli a tassazione ridotta) e la inserisce nella liquidazione periodica. Non è necessario emettere fattura per ogni cliente privato, salvo che il cliente la richieda espressamente. In quel caso la fattura va annotata anche nel registro vendite.

    In pratica

    • Il registratore telematico trasmette i corrispettivi all’AdE: non occorre un registro cartaceo separato.
    • Se un cliente chiede la fattura, questa va registrata nel registro vendite e scalata dai corrispettivi del giorno per evitare doppie contabilizzazioni.
    • I dati dei corrispettivi telematici confluiscono nelle bozze precompilate AdE e nella dichiarazione IVA annuale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando vanno annotate le fatture emesse nel registro vendite?

    Le fatture emesse devono essere registrate entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di emissione. Per le fatture usate nelle liquidazioni periodiche, l’annotazione deve avvenire entro il termine della liquidazione in cui confluiscono.

    Entro quando vanno annotate le fatture passive nel registro acquisti?

    Gli acquisti vanno annotati entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui sorge il diritto a detrazione, che di norma coincide con l’anno di ricezione della fattura. Il diritto si esercita al più tardi entro quella scadenza.

    Chi usa la fattura elettronica deve comunque tenere i registri?

    Sì, l’obbligo di tenuta dei registri IVA rimane. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i registri precompilati con i dati delle fatture transitate via SdI. Il contribuente può validarli o integrarli, semplificando notevolmente il lavoro.

    I registri IVA vanno vidimati o stampati su carta?

    No: i registri IVA non richiedono più vidimazione né stampa obbligatoria su carta. Possono essere tenuti in formato digitale. Vanno però conservati per almeno cinque anni (in generale) e resi disponibili in caso di verifica fiscale.

    Cosa succede se dimentico di annotare una fattura nel registro?

    L’omessa o tardiva annotazione è una violazione formale. Se non ha causato danni all’Erario (ad esempio perché l’IVA era stata comunque versata) la sanzione è ridotta. In caso contrario si applicano sanzioni più pesanti. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.

    Il registro dei corrispettivi serve ancora con il registratore telematico?

    Il registratore telematico (RT) sostituisce il registro dei corrispettivi cartaceo: i dati vengono memorizzati elettronicamente e trasmessi automaticamente all’AdE. Il registro cartaceo non è più obbligatorio per chi ha l’RT attivo e funzionante.

    Vedi anche: Regime OSS, Corrispettivi telematici, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Detrazione IVA 50% acquisto abitazione classe A o B e Detrazione IVA sugli acquisti.

  • Art. 10 D.Lgs. 231/2001 – Sanzione amministrativa pecuniaria

    Art. 10 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzione amministrativa pecuniaria

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

    2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

    3. ((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

    3-bis. ((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.))

    4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

  • Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 – (Omesso versamento di ritenute certificate)

    Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Omesso versamento di ritenute certificate)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro. ))

  • Art. 397 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

    Art. 397 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.

    2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.

    3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.

    4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

  • Riforma Fornero e pensioni: l’equivoco e cosa è cambiato davvero

    Quando si parla di «riforma Fornero» molti pensano alle pensioni. E un equivoco diffuso, ma utile da chiarire: la riforma delle pensioni non e la Legge 92/2012 (che riguarda il mercato del lavoro), bensi l’articolo 24 del decreto «Salva Italia», il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 214/2011. Entrambe portano il nome del ministro Elsa Fornero, ma sono provvedimenti distinti. Vediamo cosa ha cambiato davvero la riforma previdenziale e cosa, di quel disegno, e ancora in piedi oggi.

    Due riforme, un solo nome

    Il Governo Monti, a fine 2011, varo due interventi destinati a restare legati al nome di Elsa Fornero:

    • la riforma delle pensioni, contenuta nell’articolo 24 del D.L. 201/2011 («Salva Italia»), convertito nella L. 214/2011, in vigore dal 2012;
    • la riforma del mercato del lavoro, la L. 92/2012, di cui parliamo nelle altre guide del cluster.

    Quando nel linguaggio comune si dice «la legge Fornero sulle pensioni» si intende la prima. La confusione e comprensibile, ma ha conseguenze pratiche: chi cerca le regole previdenziali nella L. 92/2012 non le trova, perche stanno nell’art. 24 del «Salva Italia».

    Provvedimento Materia Norma
    Riforma Fornero pensioni Previdenza, requisiti di accesso Art. 24 D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011
    Riforma Fornero lavoro Mercato del lavoro, licenziamenti, ammortizzatori L. 92/2012

    Il sistema contributivo per tutti

    La novita piu strutturale della riforma previdenziale e stata l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori, con il criterio del pro rata: le anzianita maturate fino al 31 dicembre 2011 restano calcolate con le regole precedenti (in molti casi il piu favorevole metodo retributivo), mentre le quote successive sono calcolate con il sistema contributivo. L’importo della pensione e cosi legato in misura crescente ai contributi effettivamente versati nell’arco della vita lavorativa, e non piu solo alle ultime retribuzioni. E un cambiamento che resta pienamente in vigore: e la spina dorsale del sistema attuale.

    Eta, requisiti e adeguamento alla speranza di vita

    La riforma ha innalzato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione e ha rafforzato il meccanismo di adeguamento automatico alla speranza di vita: i requisiti si spostano periodicamente in avanti seguendo l’aumento dell’aspettativa media di vita certificato dall’ISTAT. Per questo motivo le soglie esatte di eta e di anzianita cambiano nel tempo e vanno verificate alla data in cui si maturano: indicare qui una cifra fissa sarebbe fuorviante. Cio che conta capire e il meccanismo: piu cresce l’aspettativa di vita, piu in la slitta il traguardo.

    E stata inoltre rivista la pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianita, con requisiti contributivi elevati e penalizzazioni sull’uscita anticipata, poi in parte attenuate da interventi successivi.

    L’abolizione delle finestre mobili

    Con il nuovo sistema sono state superate le precedenti finestre mobili, cioe i periodi di attesa tra la maturazione del diritto e l’effettiva decorrenza dell’assegno: il loro effetto e stato in sostanza incorporato direttamente nei nuovi requisiti di eta e anzianita. Il diritto e la decorrenza, nella logica della riforma, tendono a coincidere.

    Il nodo degli esodati

    L’effetto collaterale piu noto della riforma e stato il problema dei cosiddetti esodati: lavoratori che avevano lasciato il lavoro (o vi erano stati indotti tramite accordi di esodo) contando sulle vecchie regole, e che si sono trovati senza stipendio e ancora lontani dai nuovi requisiti pensionistici. La brusca entrata in vigore, senza un regime transitorio sufficientemente ampio, ha generato una platea di soggetti scoperti. Per gestire la transizione il legislatore e dovuto intervenire con una lunga serie di provvedimenti di «salvaguardia», che hanno progressivamente tutelato diverse categorie rimaste senza ne stipendio ne pensione.

    Le misure di flessibilita arrivate dopo

    Negli anni successivi sono stati introdotti istituti pensati per ammorbidire la rigidita della riforma del 2011: tra questi l’APE sociale, Quota 100 e le successive «quote» (Quota 102, Quota 103) e l’Opzione donna. Si tratta di misure temporanee e sperimentali, spesso prorogate o modificate di anno in anno con la legge di bilancio: non hanno abolito l’impianto Fornero, ma vi hanno aperto canali di uscita anticipata a tempo. Proprio perche cambiano di continuo, per i requisiti aggiornati e sempre opportuno verificare la normativa vigente e gli strumenti INPS, evitando di affidarsi a soglie lette anni prima.

    Cosa e ancora in vigore e cosa e stato superato

    • In vigore: calcolo contributivo pro rata, adeguamento alla speranza di vita, pensione anticipata come canale ordinario al posto della pensione di anzianita.
    • Modificato o superato: le finestre mobili pre-2011; l’assenza di flessibilita, attenuata dalle quote e dall’APE sociale; le penalizzazioni sull’anticipata, ridimensionate da interventi successivi.
    • Chiuso (gestione transitoria): il fronte esodati, affrontato con le salvaguardie via via approvate.

    Spunti pratici

    • Cerca le regole nel posto giusto. Pensioni = art. 24 D.L. 201/2011 (L. 214/2011); lavoro = L. 92/2012.
    • Non fidarti di cifre fisse. Eta e anzianita si adeguano alla speranza di vita: verifica la soglia alla data in cui maturerai il diritto.
    • Distingui canale ordinario e misure-ponte. Vecchiaia e anticipata sono strutturali; quote, APE sociale e Opzione donna sono temporanee e da ricontrollare ogni anno.
    • Usa il simulatore INPS con il tuo estratto conto contributivo: e l’unico modo per avere una stima personalizzata e aggiornata.

    Esempio. Tizio ha versato contributi dal 2000: la sua pensione sara calcolata pro rata, con metodo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi. Caio, uscito nel 2012 con un accordo di esodo contando sulle vecchie finestre, e finito tra gli esodati e ha dovuto attendere una salvaguardia. Sempronia valuta l’uscita anticipata: prima di decidere verifica al portale INPS quale misura (anticipata ordinaria o una delle quote in vigore quell’anno) le conviene, perche le condizioni variano di anno in anno.

    Errori frequenti

    • Cercare le regole pensionistiche nella L. 92/2012: sono nell’art. 24 del D.L. 201/2011.
    • Dare per validi requisiti letti anni prima: l’adeguamento alla speranza di vita li sposta nel tempo.
    • Considerare Quota 100 o Opzione donna come diritti stabili: sono misure a termine, soggette a proroghe e modifiche.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un patronato.

  • Art. 6 quinquies CAD – Consultazione e accesso

    Art. 6 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD – Consultazione e accesso

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

    2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

    3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 )) .

    4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

  • Art. 8 L. 300/1970 – Divieto di indagini sulle opinioni

    Art. 8 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Divieto di indagini sulle opinioni

    In vigore dal 20/05/1970

    È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.