Autore: Andrea Marton

  • Art. 58 GDPR – Poteri

    Articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Poteri.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 11 D.Lgs. 502/1992 – Versamento contributi assistenziali

    Art. 11 D.Lgs. 502/1992 – Versamento contributi assistenziali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all’I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.

    2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all’I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all’I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.

    4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione.

    5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell’ articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

    6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.

    7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l’ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993.

    8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.

    9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall’iscritto al Servizio sanitario nazionale.

    10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall’I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l’accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l’I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

    11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive.

    12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell’articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l’ articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l’ articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

    13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.

    14. Per l’anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell’entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.

    15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.

    16. In deroga a quanto previsto dall’ art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell’anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all’ultimo trimestre dell’anno 1992.

    17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.

    18. È abrogato l’ art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

    19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.

    20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: livelli, qualifiche e mansioni

    Dall’operaio comune che lucida semilavorati al quadro responsabile di produzione: il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri articola l’inquadramento in sette livelli, ciascuno con declaratorie precise che definiscono competenze, autonomia e responsabilità.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede 7 livelli di inquadramento (2-7, più il 7Q per i quadri). Il livello 2 copre le mansioni esecutive di base; il livello 7 le figure di alta specializzazione e coordinamento. Il primo livello è stato abolito nel 2021 con confluenza automatica nel secondo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Ambito
    Industria orafa, argentiera, gioielleria, posateria in metalli preziosi, bigiotteria

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Struttura dei livelli – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Livello Categoria Profili tipici Minimo mensile (giu. 2025)
    7Q Quadro Responsabile di produzione, responsabile qualità, direttore di distretto 2.519,58 € (incl. ind. funzione)
    7 Alta specializzazione Incisore master, modellista CAD senior, capo reparto con responsabilità tecnica 2.464,97 € (incl. ind. funzione)
    6 Specializzato superiore Incassatore di pietre, cesellatore esperto, impiegato tecnico senior, programmatore CNC 2.212,40 €
    5S Specializzato super Lavoratore con competenze specializzate riconosciute, livello intermedio tra 5 e 6 2.058,07 €
    5 Specializzato Orafo specializzato, fonditore a cera persa, trafilatore, impiegato tecnico, addetto CNC 1.928,22 €
    4 Qualificato Montatore, pulitore esperto, addetto al controllo qualità, impiegato d’ordine qualificato 1.804,87 €
    3 Qualificato base Operaio qualificato su mansioni ripetitive complesse, impiegato d’ordine 1.734,59 €
    2 Comune Addetto a operazioni semplici e ausiliarie, manovale, fattorino interno 1.574,39 €

    Il primo livello è stato soppresso con il rinnovo del 23 dicembre 2021. I lavoratori già inquadrati in prima categoria sono stati automaticamente riclassificati in seconda categoria a decorrere dal 1° giugno 2022.

    Come funziona l’inquadramento contrattuale

    L’inquadramento nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri segue le declaratorie contenute nel contratto: descrizioni analitiche dei requisiti di ciascun livello in termini di competenze tecniche, grado di autonomia, responsabilità e complessità delle mansioni. Il datore di lavoro è tenuto ad assegnare il lavoratore al livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, indipendentemente dal titolo di studio o dall’anzianità.

    I criteri di inquadramento tengono conto di:

    • Complessità tecnica: grado di difficoltà delle lavorazioni su metalli e pietre preziose.
    • Autonomia operativa: capacità di lavorare senza supervisione continua e di risolvere problemi in autonomia.
    • Responsabilità: gestione di materiali preziosi, coordinamento di altri lavoratori, contatto con clientela.
    • Formazione: percorsi scolastici, apprendistato completato, corsi specialistici riconosciuti.

    Figure professionali specifiche del settore

    Il settore orafo-argentiero-gioielliero presenta figure professionali peculiari, spesso radicate nella tradizione artigianale dei distretti:

    • Incassatore di pietre: tecnico che monta le pietre preziose o semipreziose nelle montature metalliche con tecniche quali castoni, griffe, pavé. Generalmente inquadrato al livello 6.
    • Cesellatore: artigiano che lavorazione a mano le superfici metalliche con bulini e scalpelli per creare rilievi decorativi. Livelli 5-6 a seconda dell’esperienza.
    • Fonditore a cera persa: specialista della tecnica di fusione in cui un modello in cera viene sostituito dal metallo fuso. Livello 5.
    • Modellista CAD/CAM: progettista che utilizza software 3D per la creazione di modelli destinati alla stampa o fresatura CNC. Livelli 5-7 a seconda dell’autonomia progettuale.
    • Incisore: maestro incisore manuale o su pantografo. Livelli 6-7 per le competenze più elevate.
    • Trafilatore: addetto alla trafilatura di fili e lamine preziose su macchine specializzate. Livello 4-5.
    • Addetto al controllo qualità: verifica le caratteristiche dimensionali, di finitura e di purezza del metallo. Livello 4-5.

    Distinzione tra operai e impiegati

    Il CCNL mantiene la distinzione tra la categoria degli operai (lavoratori prevalentemente manuali, addetti alla lavorazione diretta dei metalli preziosi) e quella degli impiegati (lavoratori con mansioni amministrative, commerciali, tecniche o direzionali). Entrambe le categorie possono essere inquadrate nei livelli da 2 a 7, con declaratorie specifiche.

    La distinzione ha rilevanza pratica su alcuni istituti, tra cui:

    • La durata del periodo di prova, tradizionalmente espressa in settimane per gli operai e in mesi per gli impiegati.
    • Il trattamento di malattia, con regole sul periodo di comporto differenziate.
    • Alcune modalità di calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso.

    Casi pratici

    Tizio — Orafo con esperienza pregressa, inquadramento contestato
    Tizio è stato assunto come «addetto alle lavorazioni di base» (livello 3), ma di fatto svolge da subito mansioni di incassatura di pietre (livello 6). Dopo tre mesi di lavoro effettivo sulle stesse mansioni, Tizio può rivendicare il trattamento economico e normativo del livello 6, con effetto retroattivo dal primo giorno di svolgimento delle mansioni superiori. Il sindacato FIM-CISL o FIOM-CGIL può supportarlo nel reclamo all’azienda o in sede conciliativa.
    Caia — Modellista CAD promossa al livello 7
    Caia è modellista CAD/CAM, inizialmente inquadrata al livello 5. Dopo due anni di progettazione in autonomia e la responsabilità della formazione di due colleghi junior, l’azienda le riconosce il passaggio al livello 7 con la relativa indennità di funzione (59,39 €/mese). La promozione decorre dal mese successivo alla comunicazione scritta e comporta l’adeguamento del minimo tabellare e degli scatti di anzianità.
    Sempronio — Ex apprendista inquadrato al livello 2
    Sempronio ha completato l’apprendistato professionalizzante per la qualifica di «addetto alle lavorazioni di base» ed è stato confermato a tempo indeterminato al livello 2 (il livello di approdo dell’apprendistato). Dopo 18 mesi di servizio, valutate le sue competenze crescenti, l’azienda gli propone il passaggio al livello 3. La promozione implica un incremento retributivo di circa 160 € mensili lordi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli di inquadramento prevede il CCNL Orafi Argentieri?
    Il contratto prevede 7 livelli: 2, 3, 4, 5, 5S (super), 6 e 7, più la posizione di quadro (7Q). Il primo livello è stato soppresso con il rinnovo del 2021: i lavoratori che vi erano inquadrati sono stati automaticamente promossi al livello 2 dal 1° giugno 2022.
    Come si distingue un operaio qualificato da uno specializzato nel settore orafo?
    Il lavoratore qualificato (livelli 3-4) svolge mansioni che richiedono competenze tecnico-pratiche acquisite con formazione specifica. Lo specializzato (livelli 5-6) possiede autonomia operativa, capacità di valutazione qualitativa e padronanza di tecniche complesse (cesellatura manuale, incassatura pietre, modellazione CAD).
    Chi può essere inquadrato come quadro (7Q)?
    Il quadro è il lavoratore con funzioni direttive, coordinamento di unità produttive o reparti, e responsabilità significative sull’attività aziendale. Nell’industria orafa sono tipicamente quadri i responsabili di produzione, i responsabili qualità e i responsabili di distretto commerciale. Ricevono un’indennità di funzione di 114 € mensili.
    Il CCNL distingue operai e impiegati?
    Sì. Il contratto mantiene la tradizionale distinzione tra operai (prevalentemente mansioni manuali) e impiegati (mansioni amministrative, commerciali, tecniche). Entrambe le categorie accedono agli stessi livelli (2-7), con declaratorie specifiche per ciascuna figura.
    Cosa succede se le mansioni cambiano rispetto all’inquadramento iniziale?
    Se il lavoratore svolge in modo continuativo mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, ha diritto al trattamento economico del livello superiore per tutto il periodo in cui le esercita (art. 2103 c.c.). Dopo un periodo definito dalla legge, l’adibizione stabile a mansioni superiori dà diritto alla promozione definitiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 D.Lgs. 286/1998 – Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

    1. Ai lavoratori stagionali si applica l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’assicurazione di maternità.
  • Art. 83 TULPS – Licenze per fiere e mercati (abrogato)

    Art. 83 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112

  • Art. 6 bis T.U.IVA: Definizione di buono-corrispettivo

    Art. 6 bis T.U.IVA: Definizione di buono-corrispettivo

    Art. 6 bis T.U.IVA – Definizione di buono-corrispettivo

    In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita’ dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.”

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  • Casi pratici: disposizioni attuative art. 215 TUF

    L’art. 215 del T.U. Finanza (D.Lgs. 58/1998) regola le disposizioni di prima attuazione: stabilisce il termine di sei mesi entro il quale le autorità di vigilanza dovevano adottare i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale necessari a dare piena operatività al TUF. Sebbene si tratti di una norma transitoria ormai esaurita nei suoi effetti diretti, la sua portata sistematica continua a rilevare per comprendere il quadro regolamentare del mercato finanziario italiano e le vicende dei provvedimenti secondari adottati in quella stagione.

    Quadro normativo

    L’art. 215 TUF si colloca nelle disposizioni finali e transitorie del Testo Unico della Finanza, accanto agli artt. 214 (abrogazioni) e 216 (entrata in vigore). La norma nasce da un’esigenza tecnica ineludibile: il TUF contiene centinaia di rinvii a provvedimenti di secondo livello – regolamenti Consob, istruzioni e disposizioni della Banca d’Italia, decreti del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) – senza i quali molte prescrizioni primarie sarebbero rimaste prive di concreta applicazione. Il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (1° luglio 1998) aveva natura sollecitatoria: il legislatore delegato indicava un orizzonte temporale di riferimento, pur senza sanzionare espressamente l’eventuale inosservanza con l’inefficacia del TUF stesso. In pratica, durante il periodo transitorio, le disposizioni previgenti – derivanti dal D.Lgs. 415/1996 (c.d. decreto Eurosim) e dalla legge 1/1991 sulle SIM – continuarono a essere applicate nelle materie non ancora coperte dai nuovi provvedimenti secondari.

    Ambito di applicazione

    La previsione di cui all’art. 215 TUF riguarda tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale previsti dal TUF in capo alle autorità di vigilanza e al Ministero competente. Rientrano in questo perimetro, tra gli altri: il Regolamento Intermediari Consob (poi sfociato nel Regolamento n. 11522/1998 e nelle successive versioni aggiornate), il Regolamento Emittenti Consob, il Regolamento Mercati Consob, le Istruzioni di Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio e sui servizi bancari connessi con l’intermediazione finanziaria, nonché i decreti ministeriali in materia di requisiti patrimoniali degli intermediari. La norma non riguarda invece i provvedimenti individuali – autorizzazioni, sanzioni, atti di vigilanza su soggetti specifici – che seguono le procedure ordinarie previste dai rispettivi articoli del TUF.

    Profili operativi e continuità regolatoria

    Il meccanismo transitorio previsto dall’art. 215 TUF ha consentito al mercato di operare senza soluzioni di continuità durante il passaggio dal regime pre-TUF al nuovo assetto regolamentare. Le autorità di vigilanza adottarono i provvedimenti di prima attuazione in sequenza. Alcuni regolamenti furono adottati entro il termine semestrale, altri con ritardo: l’assenza di conseguenze sanzionatorie esplicite rese gestibile questa difformità temporale. Per gli operatori, la rilevanza dell’art. 215 TUF si manifesta nell’interpretazione del diritto intertemporale: quando si analizzano vicende sorte nel periodo luglio 1998-fine 1999, occorre verificare quale provvedimento secondario fosse in vigore al momento dei fatti, poiché la successione tra vecchio e nuovo regime non è stata simultanea per tutti i comparti.

    Caso 1: SIM che operava con il vecchio regolamento nel luglio 1998

    Scenario. Alfa SIM S.p.A., autorizzata ai sensi della legge 1/1991, aveva in essere contratti di gestione patrimoniale individuale con la propria clientela. Al 1° luglio 1998 – data di entrata in vigore del TUF – il nuovo Regolamento Intermediari Consob non era ancora stato adottato. La società si interrogava su quale disciplina applicare alle comunicazioni periodiche e ai rendiconti da inviare ai clienti nei mesi immediatamente successivi.

    Come si legge l’art. 215 TUF. La norma conferma che, in assenza del nuovo provvedimento secondario, restano in vigore le disposizioni previgenti (quelle del D.Lgs. 415/1996 e della legge 1/1991). Alfa SIM è tenuta a rispettare i vecchi standard informativi fino all’entrata in vigore del Regolamento Intermediari Consob n. 11522, adottato entro il termine semestrale.

    • Verificare la data esatta di pubblicazione in G.U. del nuovo Regolamento Intermediari per individuare il momento di transizione tra i due regimi.
    • Documentare le comunicazioni inviate nel periodo di vacatio con riferimento al regime applicato, a fini di futura verifica ispettiva.
    • Adeguare contratti e rendiconti al nuovo standard a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
    • Conservare la documentazione del periodo transitorio per almeno cinque anni, in caso di contestazioni o accertamenti Consob.

    Caso 2: SGR di nuova costituzione in attesa delle Istruzioni BdI

    Scenario. Tizio e Caio, soci fondatori di Beta SGR S.p.A., presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia nell’agosto 1998. La BdI, in attesa di adottare le nuove Istruzioni di vigilanza per le SGR previste dal TUF, valuta quali requisiti patrimoniali e organizzativi applicare all’istanza.

    Come si legge l’art. 215 TUF. Poiché le Istruzioni di vigilanza per le SGR non sono ancora state adottate entro la data dell’istanza, la Banca d’Italia applica in via transitoria i criteri desumibili dalla normativa previgente sui fondi comuni di investimento (legge 77/1983 e relativi provvedimenti di attuazione). L’art. 215 TUF legittima questa continuità applicativa per il periodo di vacanza normativa.

    • Predisporre la domanda di autorizzazione includendo la documentazione richiesta dalla normativa previgente sui fondi comuni.
    • Monitorare la G.U. per l’adozione delle nuove Istruzioni BdI, integrando eventualmente la domanda già presentata.
    • Mantenere i requisiti di capitale minimo previsti dal vecchio regime fino alla diversa comunicazione della BdI.
    • Designare un referente interno per il coordinamento con la BdI durante il periodo istruttorio transitorio.

    Caso 3: Controversia su contratto stipulato nel periodo transitorio

    Scenario. Sempronia ha stipulato un contratto di gestione di portafogli con Gamma SIM nel settembre 1998. La SIM aveva adottato un modello contrattuale conforme al Regolamento Intermediari n. 11522/1998 appena entrato in vigore. Sempronia contesta che alcune clausole informative non fossero adeguate agli standard del TUF e chiede che sia dichiarata la nullità del contratto.

    Come si legge l’art. 215 TUF. Poiché il Regolamento Intermediari era stato adottato entro il termine semestrale previsto dall’art. 215 TUF, al contratto si applica pienamente il nuovo regime. La SIM non può invocare l’art. 215 per sostenere la vigenza del vecchio regime: l’adozione del Regolamento ha esaurito la funzione transitoria della norma a quella data.

    • Verificare la data di stipula del contratto in relazione alla data di pubblicazione in G.U. del Regolamento Intermediari.
    • Confrontare le clausole contestate con il testo del Regolamento vigente alla data di stipula.
    • In caso di controversia, produrre in giudizio la G.U. con la pubblicazione del Regolamento come prova del regime applicabile.
    • Verificare se le clausole contestate erano già previste dal regime previgente o introdotte ex novo dal Regolamento n. 11522.

    Caso 4: Procedimento sanzionatorio Consob e diritto intertemporale

    Scenario. Delta SIM riceve nel novembre 1999 un atto di contestazione Consob per presunte violazioni di obblighi informativi commesse nell’ottobre 1998. L’intermediario eccepisce che, all’epoca dei fatti, il Regolamento Intermediari era appena entrato in vigore e le strutture interne non avevano avuto tempo adeguato per adeguarsi completamente.

    Come si legge l’art. 215 TUF. L’art. 215 non introduce un regime di tolleranza per gli intermediari che non si siano tempestivamente adeguati al nuovo Regolamento: riguarda i tempi di adozione dei provvedimenti secondari da parte delle autorità, non i tempi di adeguamento degli operatori privati. Dal giorno di entrata in vigore del Regolamento, tutti gli intermediari sono tenuti a osservarlo senza periodi di grazia aggiuntivi.

    • Documentare le misure adottate internamente per l’adeguamento al Regolamento e le relative date di implementazione.
    • Verificare se la violazione contestata riguarda obblighi già previsti dal regime previgente o solo quelli introdotti ex novo dal TUF.
    • Produrre le circolari interne e i verbali CDA attestanti il recepimento del nuovo Regolamento come elemento valutabile ai fini della sanzione.
    • Verificare i termini di prescrizione dell’azione sanzionatoria Consob applicabili al caso specifico.

    Caso 5: Ricerca archivistica su operazioni del biennio 1998-1999

    Scenario. Un operatore istituzionale deve ricostruire il quadro normativo applicabile a operazioni compiute nel primo semestre 1999. Deve verificare quali provvedimenti secondari fossero già in vigore a quella data e quali fossero ancora in fase di adozione da parte delle autorità.

    Come si legge l’art. 215 TUF. L’art. 215 TUF è il punto di partenza per la ricerca: indica che i provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati entro il 1° gennaio 1999. La ricerca deve quindi coprire le G.U. del secondo semestre 1998 e i primi mesi del 1999 per mappare quali regolamenti erano stati adottati e in quale sequenza.

    • Consultare l’archivio storico della G.U. per il periodo luglio 1998-marzo 1999, filtrando per autorità emanante (Consob, Banca d’Italia, Ministero del Tesoro).
    • Verificare sul sito Consob la sezione «Normativa storica» per i regolamenti adottati nel periodo.
    • Per i provvedimenti BdI, consultare il Bollettino di Vigilanza dell’epoca disponibile sul sito della Banca d’Italia.
    • Documentare la catena di successione normativa per ciascun comparto di mercato rilevante ai fini della ricostruzione.

    Quando intervenire

    La rilevanza pratica dell’art. 215 TUF si manifesta in tre contesti principali. Il primo è la ricostruzione storica del quadro normativo applicabile a operazioni o contratti stipulati nel biennio 1998-1999: chiunque debba analizzare vicende di quel periodo – in sede giudiziale, arbitrale o di audit – deve verificare quale provvedimento secondario fosse in vigore alla data dei fatti. Il secondo è la ricerca dottrinale e comparativa sul modello di recepimento della normativa europea sui mercati finanziari in Italia: l’art. 215 documenta la tecnica legislativa con cui il legislatore delegato ha gestito il passaggio al nuovo regime. Il terzo contesto è la formazione specialistica nel settore finanziario: comprendere la struttura originaria del TUF e il suo regime transitorio è utile per interpretare correttamente le disposizioni vigenti, che in molti casi discendono direttamente dai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 215. Chi si trovi in una di queste situazioni e abbia dubbi sull’individuazione della disciplina applicabile a un momento specifico dovrebbe rivolgersi a un professionista abilitato con competenza nel diritto dei mercati finanziari e verificare direttamente le fonti normative primarie.

    Norme e fonti

    • Art. 215 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni di prima attuazione
    • Art. 214 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abrogazioni
    • Art. 216 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Entrata in vigore
    • Art. 6 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri regolamentari di Consob e Banca d’Italia
    • D.Lgs. 415/1996 (decreto Eurosim) – normativa previgente al TUF
    • Legge 1/1991 – disciplina delle SIM anteriore al TUF
    • Legge 77/1983 – fondi comuni di investimento, normativa previgente alle SGR
    • Regolamento Consob n. 11522/1998 – primo Regolamento Intermediari adottato ai sensi del TUF

    Domande frequenti

    Cosa succedeva se le autorità non adottavano il regolamento entro i sei mesi?

    Il termine aveva natura sollecitatoria e non perentoria. Il mancato rispetto non determinava l’inefficacia del TUF: nelle materie prive di nuova regolamentazione secondaria continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti fino all’adozione del provvedimento atteso.

    L’art. 215 TUF ha ancora rilevanza oggi?

    Gli effetti diretti si sono esauriti tra il 1998 e il 1999. La norma mantiene rilievo storico-sistematico per la ricostruzione del diritto intertemporale applicabile a operazioni di quel periodo e per comprendere la genesi dell’attuale impianto regolamentare del mercato finanziario italiano.

    Come si individua quale regolamento era in vigore in una data specifica del 1998-1999?

    La verifica si compie consultando l’archivio storico della Gazzetta Ufficiale per il secondo semestre 1998 e i primi mesi del 1999, filtrando per autorità emanante. Il sito Consob offre una sezione «Normativa storica» e il sito della Banca d’Italia conserva i Bollettini di Vigilanza dell’epoca. In caso di contestazione, la data di pubblicazione in G.U. è l’elemento decisivo.

    I contratti stipulati prima dell’adozione dei regolamenti attuativi erano validi?

    Sì, a condizione di essere conformi alle disposizioni previgenti applicabili in quel momento. L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari non travolgeva retroattivamente i contratti già conclusi, salvo specifici obblighi di adeguamento espressamente previsti dal Regolamento stesso per talune clausole informative minime.

  • Art. 103 TUIR: Ammortamento dei beni immateriali

    Art. 103 TUIR: Ammortamento dei beni immateriali

    Art. 103 TUIR – Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68)

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Nota:Per il 2026, in deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, si veda l’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.
    2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
    3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
    3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento e’ ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
    4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102.”

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  • Art. 82 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

    Art. 82 Codice del Processo Amministrativo – Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

    2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

  • Art. 122 D.Lgs. 259/2003 – Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

    Art. 122 D.Lgs. 259/2003 – Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

    2. È consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17 D.Lgs. 286/1998 – Allontanamento dal territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell’Unione europea

    1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quelle eventualmente più favorevoli.
  • CCNL Calzaturiero Industria: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    Il sistema di classificazione del CCNL Calzaturiero Industria articola i lavoratori in 10 posizioni – 8 livelli ordinari e 2 «super» – valorizzando la progressione di competenza dall’operaio comune ai quadri aziendali. Conoscere il proprio livello significa capire retribuzione, preavviso e diritti nel distretto calzaturiero.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria articola l’inquadramento in 8 livelli principali più due livelli «super» (2S e 3S), dalla prima assunzione (1°) ai quadri (8°). Le mansioni tipiche – orlatura, montaggio, taglio, finissaggio – ricadono tra il 2° e il 4° livello a seconda della complessità e dell’autonomia richiesta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Settore
    Industria delle calzature (non tessile-abbigliamento)

    Tabella riepilogativa dei livelli e delle mansioni

    Struttura classificatoria CCNL Calzaturiero Industria
    Livello Categoria Profili e mansioni tipiche Minimo (ago 2025)
    Operai comuni Lavoratori di prima assunzione, mansioni ausiliarie semplici, addetti al confezionamento di scatole, pulizia locali produttivi 1.530,00 €
    Operai comuni / impiegati d’ordine Operai con mansioni semplici ripetitive (incollaggio, applicazione suole standard, imbustatrice), impiegati d’ordine con attività esecutiva 1.751,40 €
    2° Super Operai qualificati base Addetti scarnitura tomaia, ripiegatura tomaia a macchina, sviluppo modelli a macchina, personale di magazzino, aiuto-meccanici, autisti, carrellisti, centralinisti 1.787,21 €
    Operai qualificati / impiegati d’ordine Orlatori su tomaie standard, cucitori, addetti al montaggio su forme, inserimento e controllo qualità base, impiegati d’ordine con attività più articolata 1.843,95 €
    3° Super Operai qualificati specializzati Taglio delle parti principali della tomaia, ripiegatura manuale di tomaie in pellame pregiato, modellisti, preparatori di clichés e stampi 1.884,57 €
    Operai specializzati / intermedi Montatori specializzati, addetti alla finissaggio e rifinitura di lusso, tacchettisti, operai autonomi su macchinari complessi, impiegati intermedi 1.930,50 €
    Impiegati di concetto Impiegati con autonomia operativa, addetti ufficio tecnico, acquisti, pianificazione produzione, capi-squadra con responsabilità diretta 2.002,93 €
    Impiegati di concetto superiori Responsabili di funzione operativa, stilisti, modellisti senior, responsabili logistica, contabili con autonomia decisionale 2.109,29 €
    Funzioni direttive Responsabili di reparto o funzione aziendale con potere di coordinamento, capi area commerciale, responsabili HR, direttori di stabilimento 2.295,70 €
    Quadri Figure con alta professionalità e autonomia gestionale, elevata incidenza sulle strategie aziendali; beneficiano di tutela ex L. 190/1985 2.488,94 €

    I livelli «super» (2S e 3S) non sono una categoria separata ma posizioni intermedie all’interno della scala, che riconoscono specializzazioni tecnico-artigianali tipiche del distretto calzaturiero.

    Le mansioni tipiche del distretto calzaturiero

    La produzione di una calzatura industriale si articola in fasi distinte, ognuna con figure professionali specifiche che il CCNL inquadra in livelli precisi:

    • Taglio (tomaia e fodera): il tagliatore delle parti principali della tomaia è figura di rilievo, inquadrata al 3° Super per la capacità di valorizzare il materiale e minimizzare gli scarti. Il taglio delle parti secondarie (fodera, protezioni interne) ricade al 3° livello.
    • Orlatura e cucitura: l’orlatore su tomaie semplici è al 3° livello; la lavorazione su pellami pregiati o con finiture particolari può giustificare il passaggio al 3° Super o al 4°.
    • Montaggio su forma: l’addetto al montaggio che assembla la tomaia sulla soletta (durkato, incollaggio, premontaggio) è tipicamente al 3°-4° livello secondo l’autonomia e la complessità del processo.
    • Finissaggio e rifinitura: le lavorazioni di finitura (lucidatura, applicazione tacco, rifinitura lusso) richiedono abilità manuale elevata e sono inquadrate al 4° livello nelle produzioni di qualità.
    • Controllo qualità e magazzino: la figura del controllore qualità in uscita linea è collocata al 4°-5° livello, quella del magazziniere al 2° Super.

    Distretto calzaturiero: aree e specificità

    Il CCNL Calzaturiero Industria si applica ai lavoratori delle aziende che fabbricano calzature a carattere industriale, presenti principalmente nei distretti di Fermo-Macerata (Marche), Vigevano e Parabiago (Lombardia), Stra e Riviera del Brenta (Veneto), Montegranaro e Porto Sant’Elpidio. Si tratta di un contratto distinto rispetto al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda (che si applica ai laboratori di confezione, maglierie, filature) e al CCNL Pelletteria-Valigeria.

    La parte datoriale è rappresentata da Assocalzaturifici, associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta le imprese industriali calzaturiere, distinguendosi dalle organizzazioni della piccola e media industria e dell’artigianato calzaturiero.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    L’art. 2103 del Codice Civile, modificato dal D.Lgs. 81/2015, disciplina l’assegnazione a mansioni diverse. Il lavoratore può essere adibito a mansioni superiori in caso di vacanza di posto o sostituzione di lavoratore assente; se l’assegnazione dura oltre 6 mesi continuativi (o 6 mesi cumulati nel biennio, salvo diversa previsione contrattuale), ha diritto all’inquadramento definitivo nel livello corrispondente. Fa eccezione il caso in cui la superiore assegnazione sia disposta per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa sindacale).

    Il CCNL consente altresì l’assegnazione a mansioni inferiori solo in specifici casi di riorganizzazione aziendale previsti dalla legge, con conservazione del livello retributivo acquisito.

    Casi pratici

    Tizio – Tagliatore inquadrato al livello sbagliato
    Tizio è assunto come tagliatore delle tomaie in pellame nabuk e viene inquadrato al 3° livello. Dopo alcune settimane si accorge che il CCNL prevede il 3° Super per il «taglio delle parti principali della tomaia». Chiede al datore di lavoro la rettifica dell’inquadramento con decorrenza dall’assunzione. Il datore, verificata la mansione, corregge il livello e recupera le differenze retributive. La differenza è di circa 40,62 € mensili (1.884,57 € vs 1.843,95 €).
    Caia – Passaggio da operaia a intermedia
    Caia lavora come orlatrice (3° livello) da 7 anni. L’azienda la incarica di coordinare la linea di orlatura, con responsabilità sul controllo qualità e sull’addestramento delle nuove assunte. Dopo 8 mesi in questo ruolo, Caia chiede al sindacato (Filctem-Cgil) di essere inquadrata al 5° livello, corrispondente alla figura di «capoverso con responsabilità di coordinamento». L’azienda, dopo un confronto, riconosce il passaggio al 4° livello come primo step, con impegno a rivalutare dopo ulteriori 6 mesi.
    Sempronio – Magazziniere o 2° Super?
    Sempronio è assunto come magazziniere e il datore lo inquadra al 2° livello. Sempronio verifica che il CCNL cita esplicitamente il «personale di magazzino» tra le mansioni del 2° Super, con un minimo di 1.787,21 € anziché 1.751,40 €. La differenza è di 35,81 € mensili. Sempronio presenta istanza scritta e ottiene la rettifica con recupero delle differenze maturate nei mesi precedenti.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Calzaturiero Industria?
    Il CCNL prevede 8 livelli principali numerati dall’1° all’8°, con due livelli intermedi «super»: il 2° Super e il 3° Super. In totale si contano quindi 10 posizioni classificatorie distinte.
    A che livello si inquadra un orlatore di tomaie?
    L’orlatura di tomaie rientra tipicamente nel 2°-3° livello a seconda della complessità del lavoro. La ripiegatura manuale di tomaie in pellame pregiato è esplicitamente citata tra le mansioni del 3° Super.
    Qual è la differenza tra operaio comune e operaio qualificato?
    L’operaio comune (1°-2° livello) svolge mansioni esecutive che non richiedono formazione specifica. L’operaio qualificato (3°-3°S) possiede una preparazione tecnica che gli consente di operare con maggiore autonomia su lavorazioni più complesse.
    Un impiegato amministrativo a che livello viene inquadrato?
    Gli impiegati d’ordine con compiti esecutivi rientrano nel 2°-3° livello. Gli impiegati di concetto con autonomia decisionale occupano il 5°-6° livello. Ruoli con funzioni direttive appartengono al 7°, i quadri all’8°.
    Come si cambia livello di inquadramento?
    Il passaggio di livello avviene quando il lavoratore viene adibito in modo stabile a mansioni corrispondenti al livello superiore. Dopo 6 mesi continuativi (o 6 mesi cumulati nel biennio) lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto all’inquadramento nel livello corrispondente (art. 2103 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le declaratorie di mansione riportate sono indicative: per la verifica del proprio inquadramento è consigliabile consultare il testo integrale del contratto, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil), l’associazione Assocalzaturifici o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.