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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I titolari di reti private possono accedere alle reti pubbliche di comunicazione elettronica, con il previo consenso del Ministero per chi dispone di diritti individuali di uso delle frequenze.
  • È consentita l'interconnessione tra reti private per motivi di pubblica utilità (sicurezza, protezione civile, navigazione portuale), previa domanda al Ministero corredata da progetto tecnico.
  • L'interconnessione tra reti private per utilità pubblica è sottoposta a valutazione delle condizioni da parte del Ministero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 122 D.Lgs. 259/2003 — Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. È consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

2. È consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico. articolo precedente articolo successivo

Commento

L'accesso delle reti private alle reti pubbliche

L'articolo 122 disciplina due fattispecie distinte ma collegate: l'accesso delle reti di comunicazione elettronica ad uso privato alle reti pubbliche di comunicazione (comma 1) e l'interconnessione tra reti private per motivi di pubblica utilità (comma 2). La norma si inserisce nel Titolo IV del Codice che regola le comunicazioni elettroniche ad uso privato, confermando che tale regime non equivale a un isolamento totale dal sistema pubblico delle comunicazioni: esistono fattispecie in cui il confine tra rete privata e rete pubblica può essere attraversato, ma solo a determinate condizioni.

Il principio generale: accesso consentito con consenso ministeriale per i titolari di diritti individuali

Il comma 1 stabilisce che ai soggetti autorizzati all'installazione e all'esercizio di reti private è consentito l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione, «ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1». La regola è quindi permissiva di default, salvo specifiche limitazioni. Tuttavia, il comma introduce un'importante eccezione: quando il soggetto privato è titolare di diritti individuali di uso delle frequenze (cioè ha ottenuto una concessione di frequenze specifiche ai sensi dell'articolo 126), è necessario il previo consenso del Ministero per l'accesso alla rete pubblica. La ratio di questa condizione aggiuntiva è quella di evitare che la convergenza tra rete privata con frequenze assegnate e rete pubblica possa alterare l'assetto delle frequenze o creare interferenze con altri titolari di diritti di uso.

L'interconnessione tra reti private per pubblica utilità

Il comma 2 disciplina una fattispecie più specifica: l'interconnessione tra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità. La norma elenca a titolo esemplificativo le ipotesi più significative: sicurezza, salvaguardia della vita umana, protezione dei beni e del territorio, gestione di reti infrastrutturali (elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti), protezione civile, difesa dell'ambiente e del territorio, sicurezza della navigazione in ambito portuale. Si tratta di casi in cui l'interesse pubblico alla continuità e all'efficienza di sistemi infrastrutturali critici giustifica la creazione di collegamenti tra reti che altrimenti rimarrebbero separate e autonome.

La procedura per l'interconnessione tra reti private

Per l'interconnessione tra reti private per pubblica utilità, la norma prevede che le condizioni siano valutate dal Ministero, al quale devono essere presentate apposite domande dalle parti interessate, corredate dal relativo progetto tecnico. Il progetto tecnico è elemento essenziale della domanda: consente al Ministero di valutare la compatibilità dell'interconnessione con l'assetto delle autorizzazioni esistenti e con il quadro pianificatorio delle frequenze. L'istruttoria ministeriale si conclude con una valutazione delle condizioni dell'interconnessione, che può includere prescrizioni tecniche e operative. Questo meccanismo garantisce che le interconnessioni tra reti private che interessano infrastrutture critiche avvengano in modo coordinato e trasparente.

Casi pratici

Caso 1: Accesso alla rete pubblica da parte di una rete radio privata

Alfa S.p.A., azienda di trasporti, dispone di una rete radio privata per la comunicazione con i propri autisti. L'azienda decide di collegare la rete radio privata alla rete telefonica pubblica commutata per consentire agli autisti di effettuare chiamate verso numeri esterni. Il responsabile tecnico Tizio verifica che l'autorizzazione prevede frequenze con diritti individuali di uso: pertanto, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, è necessario ottenere il previo consenso del Ministero per l'accesso alla rete pubblica. La richiesta viene presentata con descrizione tecnica del collegamento e il Ministero rilascia il consenso con alcune prescrizioni sulle modalità di interconnessione.

Caso 2: Interconnessione tra reti private di un consorzio idrico

Un consorzio di gestione di acquedotti dispone di una rete radio privata per il monitoraggio e il controllo degli impianti. Un gestore contiguo di una rete di gasdotti ha anch'esso una rete radio privata. Per esigenze di coordinamento in caso di emergenze (rotture di condotte, eventi atmosferici), le due aziende intendono interconnettere le proprie reti private. Caio, il responsabile tecnico del consorzio, presenta al Ministero una domanda congiunta con il gestore dei gasdotti, corredata del progetto tecnico dell'interconnessione. Il Ministero valuta le condizioni e autorizza l'interconnessione per motivi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 122, comma 2.

Caso 3: Interconnessione per la sicurezza della navigazione portuale

L'Autorità di sistema portuale di un grande porto industriale intende interconnettere le reti radio private dei principali operatori portuali (terminalisti, rimorchiatori, piloti) per migliorare il coordinamento della navigazione interna al porto. Sempronio, responsabile tecnico dell'Autorità, predispone un progetto tecnico dettagliato e presenta al Ministero una domanda di interconnessione per motivi di sicurezza della navigazione in ambito portuale, rientrante nelle fattispecie dell'articolo 122, comma 2. Il Ministero approva il progetto con prescrizioni sulle frequenze condivise e sulle procedure di accesso alla rete interconnessa.

Domande frequenti

Una rete radio privata può collegarsi alla rete telefonica pubblica?

Sì, ma se il titolare dispone di diritti individuali di uso delle frequenze, è necessario il previo consenso del Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 122. Per le reti private senza diritti individuali di uso, il collegamento alla rete pubblica è consentito nel rispetto delle limitazioni dell'articolo 101.

Due aziende con reti radio private possono collegarle tra loro?

L'interconnessione tra reti private è consentita per motivi di pubblica utilità (sicurezza, protezione civile, gestione di infrastrutture critiche). Occorre presentare domanda al Ministero con il progetto tecnico; il Ministero valuta le condizioni e può imporre prescrizioni.

Cosa deve contenere il progetto tecnico da allegare alla domanda di interconnessione?

Il progetto tecnico deve descrivere le caratteristiche delle reti da interconnettere, le modalità tecniche del collegamento (tipologia dell'interfaccia, frequenze coinvolte, punti di interconnessione) e le misure adottate per garantire la compatibilità con le autorizzazioni esistenti e la prevenzione delle interferenze.

Le interconnessioni tra reti private di pubblica utilità sono libere o soggette ad autorizzazione?

Sono soggette a valutazione e autorizzazione del Ministero. La domanda deve essere presentata dalle parti interessate e il Ministero può stabilire condizioni specifiche per l'interconnessione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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