Art. 109 D.Lgs. 259/2003 — Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell’articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un’apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) l’uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi; b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza; c) l’esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo; d) l’esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica; e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall’esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione generale o revocarla; f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all’estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica. articolo precedente articolo successivo
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