Autore: Andrea Marton

  • Art. 81 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare Il

    Art. 81 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare Il

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento. Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

  • Art. 56 GDPR – Competenza dell’autorità di controllo capofila

    Articolo 56 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Competenza dell’autorità di controllo capofila.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio

    La malattia e l’infortunio sono eventi che il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina con attenzione, garantendo integrazioni economiche superiori al minimo legale e un periodo di comporto che tutela il lavoratore prima che il datore possa procedere al licenziamento. Questa guida illustra comporto, trattamento economico e obblighi di certificazione.

    In sintesi

    Il comporto è di 180 giorni nell’arco di 36 mesi (270 giorni per patologie gravi). Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione di fatto nei primi periodi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale aggiuntiva. Il certificato medico telematico deve essere inviato tempestivamente.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimenti normativi
    Art. 2110 c.c.; d.lgs. 151/2001 (maternità); d.P.R. 1124/1965 (INAIL); l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto

    Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2110 c.c.). Superato tale periodo, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    La legge non fissa una durata minima: è la contrattazione collettiva a determinarla. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede:

    • Comporto secco: 180 giorni calcolati nell’arco dei 36 mesi precedenti ogni singolo evento di malattia. Si tratta di un «comporto per sommatoria»: si contano tutte le giornate di assenza per malattia negli ultimi tre anni, non solo quelle dell’evento in corso;
    • Comporto per patologie gravi: per malattie oncologiche, patologie croniche degenerative e malattie rare riconosciute come tali dalle competenti autorità sanitarie, il CCNL estende il comporto a 270 giorni nell’arco di 36 mesi. È importante che il lavoratore comunichi tempestivamente la natura della patologia (con certificazione specialistica) per beneficiare del periodo esteso;
    • Infortunio sul lavoro: il comporto per infortunio è disciplinato separatamente. Il lavoratore infortunato non può essere licenziato per superamento del comporto relativo all’infortunio stesso: la disciplina speciale dell’INAIL e l’art. 2110 c.c. tutelano il posto durante l’intero periodo di inabilità temporanea.

    Trattamento economico durante la malattia

    Il trattamento economico durante la malattia si compone di due livelli: la tutela legale (indennità INPS) e l’integrazione contrattuale a carico del datore.

    Indennità INPS di malattia

    Per la malattia comune, l’INPS eroga:

    • Nessuna indennità per i primi 3 giorni («carenza»), a meno che il CCNL non la copra;
    • 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno;
    • 66,67% dal 21° giorno in poi.

    Integrazione contrattuale

    Il CCNL Distribuzione Cooperativa integra la prestazione INPS in modo che il lavoratore non subisca una riduzione di reddito nelle prime fasi della malattia. In linea con la struttura tipica del contratto:

    • per i primi eventi brevi (fino a 3 giorni di carenza): il CCNL copre i giorni di carenza, azzerando o riducendo il taglio retributivo;
    • nelle prime settimane di malattia: l’integrazione porta il trattamento complessivo (INPS + datore) fino al 100% della retribuzione di fatto;
    • per assenze più prolungate: la percentuale di integrazione può decrescere con il protrarsi dell’assenza (ad esempio all’80% o al 50% oltre determinate soglie di giorni); le percentuali esatte sono specificate nelle tabelle del CCNL.

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico malattia – CCNL Distribuzione Cooperativa (schema indicativo)
    Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione contrattuale Trattamento complessivo indicativo
    Giorni 1–3 (carenza) 0% Copertura contrattuale carenza Retribuzione garantita (vedi CCNL)
    Dal 4° al 20° giorno 50% Integrazione fino al 100% ~100% della retribuzione di fatto
    Dal 21° giorno in poi 66,67% Integrazione parziale (vedi CCNL) 100% o ridotto, secondo le soglie contrattuali
    Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) INAIL 60% (poi 75–100%) Integrazione CCNL a carico cooperativa Fino al 100% per i periodi contrattualmente coperti

    Nota: le percentuali di integrazione esatte, le soglie di durata e la copertura della carenza vanno verificate sulle tabelle allegate al testo del CCNL. I dati INPS sopra indicati sono quelli di legge (d.lgs. 151/2001 e normativa previdenziale vigente) e costituiscono il livello minimo garantito.

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore ammalato ha precisi obblighi di comportamento:

    • Certificato medico telematico: il medico curante del SSN (o del medico di guardia) deve rilasciare il certificato telematico all’INPS. Il lavoratore non è tenuto a consegnare alcun documento cartaceo alla cooperativa: il numero di protocollo del certificato telematico è sufficiente;
    • Comunicazione al responsabile: il lavoratore deve avvisare il proprio responsabile o l’ufficio HR entro l’inizio del turno (o entro il primo mattino), anche telefonicamente;
    • Reperibilità: il lavoratore è obbligato a rendersi reperibile per le visite di controllo INPS (art. 5 Stat. Lav.) nelle fasce orarie di reperibilità previste (di norma 10–12 e 17–19 per i dipendenti privati). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza;
    • Prolungamento: se la malattia si prolunga, occorre un nuovo certificato per ogni periodo; il numero di protocollo va comunicato alla cooperativa.

    Infortunio sul lavoro: peculiarità

    L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro (d.P.R. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000). La gestione è affidata all’INAIL, non all’INPS, e la copertura assicurativa è obbligatoria a carico del datore. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede:

    • la segnalazione immediata al responsabile e la compilazione del modulo di denuncia infortuni entro 2 giorni dall’evento (obbligo del datore);
    • il trattamento economico integrativo INAIL: il CCNL integra l’indennità INAIL per portare il trattamento complessivo a un livello vicino alla retribuzione di fatto;
    • il comporto speciale per infortunio: la malattia derivante da infortunio non si computa nel comporto ordinario per malattia comune, e il lavoratore non può essere licenziato per superamento del comporto relativo all’infortunio durante la prognosi INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, malattia ricorrente e comporto per sommatoria
    Tizio ha avuto 60 giorni di malattia nel 2023, 70 giorni nel 2024 e si ammala di nuovo a marzo 2025. La cooperativa verifica il comporto per sommatoria: negli ultimi 36 mesi Tizio ha totalizzato già 130 giorni di assenza; con l’evento in corso si avvicina a 180. Il datore non può ancora licenziarlo finché non supera la soglia. Quando la supera, Tizio riceve comunicazione formale del superamento del comporto e del diritto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso contrattuale o l’indennità sostitutiva.
    Caia – Addetta vendita, diagnosi oncologica e comporto esteso
    Caia riceve una diagnosi oncologica e sarà assente per chemioterapia e convalescenza. Informa la cooperativa con certificazione specialistica allegata. Il suo comporto passa da 180 a 270 giorni (norma contrattuale per patologie oncologiche). Caia beneficia dell’integrazione CCNL al trattamento INPS durante tutto il periodo. La cooperativa non può avviare la procedura di licenziamento fino al superamento dei 270 giorni nell’arco di 36 mesi, salvo diversa norma più favorevole di fonte aziendale.
    Sempronio – Magazziniere, infortunio sul lavoro e denuncia INAIL
    Sempronio cade da una scala durante le operazioni di magazzino e si frattura un polso. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni dalla cooperativa. Il medico prognosa 45 giorni di inabilità temporanea assoluta. Sempronio percepisce l’indennità INAIL (60% dal 4° giorno), integrata dalla cooperativa fino alla retribuzione di fatto per il periodo coperto dal CCNL. I 45 giorni di infortunio non si sommano al comporto per malattia comune già maturato da Sempronio.

    Domande frequenti

    Qual è il periodo di comporto nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il comporto ordinario è di 180 giorni nell’arco dei 36 mesi precedenti. Per patologie oncologiche, malattie croniche degenerative e malattie rare il contratto estende il comporto a 270 giorni. Superato il comporto il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.).
    La cooperativa copre i giorni di carenza della malattia?
    Sì, il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede l’integrazione contrattuale della carenza (i primi 3 giorni non coperti dall’INPS), totale o parziale a seconda delle soglie annuali di assenza. Le condizioni esatte vanno verificate sul testo contrattuale.
    Come si certifica la malattia?
    Il medico curante invia il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e deve comunicarlo alla cooperativa. Non è più necessario consegnare il certificato cartaceo. Occorre comunque avvisare il responsabile entro l’inizio del turno.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. L’infortunio è coperto dall’INAIL (non dall’INPS) e non si computa nel comporto per malattia comune. Il CCNL integra il trattamento INAIL. Il lavoratore infortunato non può essere licenziato per il superamento del comporto relativo all’infortunio durante la prognosi.
    Cosa succede se supero il comporto contrattuale?
    Il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennità sostitutiva. Il lavoratore ha sempre diritto al TFR e alle competenze di fine rapporto. Prima di licenziare, la cooperativa deve verificare se esistono mansioni compatibili con le residue capacità del lavoratore (obbligo di repêchage).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Le percentuali di integrazione e le soglie di comporto esatte vanno verificate sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali firmatarie. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 166 TUIR: Imposizione in uscita

    Art. 166 TUIR: Imposizione in uscita

    Art. 166 TUIR – Imposizione in uscita

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 2

    Nota:Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.

    “1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

    a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;

    b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;

    c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;

    d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;

    e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una societa’ fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o piu’ beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.

    2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entita’ separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita’, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivita’ si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:

    a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e passivita’ del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;

    b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all’estero;

    c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e passivita’ facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;

    d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;

    e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attivita’ e passivita’ che prima del perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

    4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

    5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresi’ assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresi’ assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione.

    6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.

    7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:

    a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza fiscale in Italia;

    b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all’estero;

    c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione;

    d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;

    e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto l’operazione.

    8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.

    9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, puo’ essere versata in cinque rate annuali di pari importo se:

    a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e’ trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;

    b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera a);

    c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione e’ trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);

    d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera a);

    e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la societa’ incorporante, la societa’ beneficiaria o la societa’ conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato di cui alla lettera a).

    10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.

    11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:

    a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;

    b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;

    c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;

    d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);

    e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo trasferimento della residenza fiscale della societa’ incorporante, della societa’ beneficiaria o della societa’ conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) di tale comma;

    f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attivita’ e passivita’ il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;

    g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera c);

    h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;

    i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;

    l) la cessione delle quote da parte dei soci delle societa’ di cui all’articolo 5.

    13. Per le imprese individuali e le societa’ di persone si applica l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

    14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una societa’ di capitali non comporta di per se’ alcuna imposizione dei soci di tale societa’.

    15. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalita’ di esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l’efficacia di tale opzione puo’ essere subordinata alla prestazione di garanzie e l’entita’ e la forma tecnica di tali garanzie, nonche’ le modalita’ di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.”

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  • Art. 11 L. 241/1990 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

    1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
    1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
    2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
  • Art. 73 GDPR – Presidente

    Articolo 73 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Presidente.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 110 RD 12/1941 – Applicazione dei magistrati

    Art. 110 RD 12/1941 – Applicazione dei magistrati

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello. (110a)

    2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell’ articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

    3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni. 3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

    4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

    5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’ articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

    6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

    7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’ art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

  • Art. 258 D.Lgs. 209/2005 – Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    Art. 258 D.Lgs. 209/2005 – Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

    2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS.

    3. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

    4. 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).

    4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.

    5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.

    6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 45 56 60 64

    6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.

  • Art. 15-ter D.Lgs. 502/1992 – Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura

    Art. 15-ter D.Lgs. 502/1992 – Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Gli incarichi di cui all’articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all’articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

    2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve

    3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.

    4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

    5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l’ articolo 2103, primo comma, del codice civile.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: ferie, permessi e ROL del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è inderogabile per legge e si applica integralmente al socio lavoratore di cooperativa, secondo le previsioni del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.

    In sintesi

    Il socio lavoratore matura ferie annuali non inferiori a 4 settimane (D.Lgs. 66/2003) e, se il CCNL di settore prevede di più, quelle maggiori. Permessi retribuiti, ROL ed ex festività si applicano secondo il CCNL. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto; alla cessazione del rapporto vengono liquidate.

    Dati contrattuali

    Ferie minime legali
    4 settimane/anno (D.Lgs. 66/2003, art.10); almeno 2 settimane consecutive
    Ferie da CCNL di settore
    Da 20 a 26 giorni lavorativi secondo il livello e l’anzianità
    Godimento obbligatorio
    Almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione; il residuo entro 18 mesi
    ROL / ex festività
    Come da CCNL di settore applicabile
    Norma di legge
    Art.36 Cost.; D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 9-10

    Il diritto alle ferie: fonte costituzionale e legale

    Il diritto alle ferie retribuite annuali è sancito dall’art.36, comma 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e disciplinato dal D.Lgs. 66/2003. Non è derogabile, né dal contratto collettivo né dal regolamento interno della cooperativa.

    Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, il diritto alle ferie si applica identicamente a quanto previsto per il lavoratore dipendente ordinario.

    Maturazione e godimento delle ferie

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo. Il CCNL di settore indica la base di calcolo (mesi interi, frazioni, assenze che non sospendono la maturazione). In generale:

    • Assenze per malattia, infortunio, maternità e paternità obbligatoria: non sospendono la maturazione delle ferie.
    • Assenze ingiustificate: possono sospendere la maturazione secondo il CCNL di settore.

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane di ferie vengano godute consecutivamente nel corso dell’anno di maturazione; le rimanenti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, pena il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da mancato riposo.

    ROL, permessi retribuiti ed ex festività

    Il CCNL di settore applicabile prevede, oltre alle ferie, ulteriori permessi retribuiti:

    • ROL (Riduzione Orario di Lavoro): ore accantonate a fronte della riduzione dell’orario contrattuale rispetto all’orario legale, da fruire entro l’anno o accantonate in banca ore.
    • Ex festività: giornate sostitutive delle festività soppresse, da fruire come permessi individuali secondo il CCNL.
    • Permessi per eventi familiari: matrimonio, lutto, grave infermità familiare, come previsto dal CCNL e dalla legge (D.Lgs. 151/2001).
    • Permessi sindacali: per i rappresentanti sindacali e RSA/RSU, secondo lo Statuto dei Lavoratori.

    La specificità cooperativistica: ferie durante la sospensione mutualistica

    Nel caso in cui la cooperativa abbia deliberato una riduzione temporanea dell’orario o la sospensione del rapporto di lavoro per crisi (L.142/2001, art.6), occorre verificare se il periodo di sospensione sospende anche la maturazione delle ferie. In mancanza di specifica previsione nel regolamento interno, si applicano le regole ordinarie del CCNL di settore, che generalmente non prevedono sospensione della maturazione ferie per riduzione oraria concordata.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel lavoro cooperativo: struttura generale
    Istituto Fonte Durata indicativa Monetizzabile?
    Ferie annuali D.Lgs. 66/2003 + CCNL di settore Min. 4 sett. legali; 20-26 gg lavorativi da CCNL Solo alla cessazione del rapporto
    ROL / riduzione orario CCNL di settore Come da CCNL applicabile (tipicamente 32-96 h/anno) Sì, se non fruiti entro l’anno secondo il CCNL
    Ex festività CCNL di settore Variabile (tipicamente 4 gg) Secondo le previsioni del CCNL
    Permesso per matrimonio CCNL di settore / legge 15 giorni (tipico da CCNL) No
    Permesso per lutto CCNL di settore / D.Lgs. 151/2001 3 giorni (tipico) No

    I valori indicativi variano da CCNL a CCNL. Verificare sempre il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute e cessazione del rapporto
    Tizio, socio lavoratore di una cooperativa metalmeccanica, cessa il rapporto in ottobre dopo 5 anni. Ha maturato 8 giorni di ferie residue dell’anno precedente (non fruite per impegni aziendali) e 14 giorni dell’anno corrente. La cooperativa liquida tutti i 22 giorni in busta paga nel saldo finale, al pari del TFR.
    Caia – Malattia durante le ferie programmate
    Caia aveva programmato 10 giorni di ferie in agosto, ma il terzo giorno si ammala con certificato medico. In applicazione del CCNL di settore (Multiservizi), la malattia documentata interrompe il decorso delle ferie: i giorni di malattia non si consumano come ferie e vengono riprogrammati in altra data entro i termini contrattuali.
    Sempronio – ROL e banca ore
    Il CCNL Logistica applicato dalla cooperativa di Sempronio prevede 56 ore annue di ROL. Sempronio ha fruito di 32 ore entro l’anno. Le rimanenti 24 ore, secondo le previsioni del CCNL, possono essere accantonate in banca ore per essere fruite nell’anno successivo oppure, se non fruite, monetizzate secondo le tariffe del CCNL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano al socio lavoratore di cooperativa?
    Il numero è quello previsto dal CCNL di settore applicabile, generalmente da 20 a 26 giorni lavorativi annui. Il minimo legale è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003).
    Le ferie possono essere monetizzate al socio lavoratore?
    No, in costanza di rapporto. Vengono liquidate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
    Il ROL matura anche durante la riduzione orario per crisi cooperativistica?
    In linea generale sì, salvo specifiche previsioni del regolamento interno. È opportuno verificare quanto previsto dalla cooperativa.
    Il socio lavoratore può usufruire dei permessi sindacali?
    Sì. Il socio lavoratore con rapporto subordinato ha diritto ai permessi sindacali previsti dalla L. 300/1970, nei limiti applicabili alla cooperativa.
    Le ferie non godute alla cessazione vengono liquidate?
    Sì. Al momento della cessazione del rapporto, ferie e permessi non goduti vengono monetizzati e liquidati nel saldo finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per il numero esatto di giorni di ferie e permessi occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 90 CAD – Oneri finanziari

    Art. 90 D.Lgs. 82/2005 CAD – Oneri finanziari

    In vigore dal 01/01/2006

    1. All'attuazione del ((presente Codice)) si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.(1)

  • Art. 20 D.Lgs. 286/1998 – Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, le misure di protezione temporanea da adottarsi.