Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 53 D.Lgs. 33/2013 – Abrogazione espressa di norme primarie
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni; c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni; g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; h) articolo 21, comma 1 , art. 23, commi 1 , 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ; l) articolo 6, comma 1, lettera b) , e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ; o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ; p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 ; q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180 ; r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228 ; s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ; u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
Art. 17 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Volontario e attività di volontariato
In vigore dal 03/08/2017
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. ((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all' articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 , della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all' articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , della Provincia autonoma di Trento.))
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. ((
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. ))
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74
Dimissioni nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: preavviso, modulo telematico, giusta causa
Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.
In sintesi
Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
Modalità
Come
In autonomia
Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario
Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso: a cosa serve e quanto dura
Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.
Se non lavoro il preavviso
Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.
Decorrenza
Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
Aspetto
Dimissioni volontarie
Dimissioni per giusta causa
Riferimento
Art. 2118 c.c.
Art. 2119 c.c.
Preavviso
Dovuto, secondo il CCNL
Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
Sì
Sì
NASpI
Di regola no
Sì, spetta
Esempi tipici
Nuovo impiego, scelta personale
Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.
Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
In sintesi
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni: come ragionano i contratti
La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:
Tipo di prestazione
Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno
Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo
Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale
Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno
Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
Riposo
Durata minima di legge
Fonte
Riposo giornaliero
11 ore consecutive ogni 24 ore
Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale
24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica
Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: l’art. 2103 c.c.
Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.
In sintesi
L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.
Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
Riferimenti
Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL
Il jus variandi: cosa può cambiare il datore
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Mansioni superiori: quando scatta la promozione
Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).
Il demansionamento «da riorganizzazione»
L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.
Il trasferimento a un’altra sede
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
Tutele rafforzate
chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.
L’accordo per cambiare mansioni
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Casi pratici
Tizio — mansioni superiori e promozione
Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
Caia — trasferimento senza ragioni provate
Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Domande frequenti
Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
Posso rifiutare un trasferimento?
Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Scatti di anzianità nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: come maturano e quanto valgono
Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.
In sintesi
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.
La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.
Quanti scatti e ogni quanto: la struttura
Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:
Variabile
Come funziona di norma
Cadenza
Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
Numero massimo
Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
Importo
Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.
Cosa succede con il passaggio di livello
Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.
Decorrenza, irreversibilità e calcolo
Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:
decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.
Casi pratici
Tizio — il primo scatto
Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
Caia — scatti e TFR
Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.
Domande frequenti
Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.
Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Aliquota del 3% sull’importo condannato per sentenze e decreti ingiuntivi di condanna al pagamento di somme.
Imposta fissa (200 euro) per tutti gli altri provvedimenti giudiziari non di condanna pecuniaria.
Obbligo solidale: l’imposta è dovuta in solido da entrambe le parti del giudizio.
Chi anticipa il pagamento è di norma chi ha interesse a far valere il provvedimento, cioè il creditore vincitore.
Registrazione obbligatoria per rendere l’atto opponibile e avviare l’esecuzione forzata.
Come funziona l'imposta di registro sugli atti giudiziari
Quando un giudice emette un decreto ingiuntivo o una sentenza che condanna qualcuno a pagare una somma di denaro, quell’atto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione – cioè il deposito ufficiale dell’atto – è il passaggio che rende il provvedimento pienamente valido e consente di avviare il recupero forzato del credito.
Sull’atto registrato si paga l’imposta di registro. Per i provvedimenti che condannano al pagamento di somme, l’imposta è proporzionale: il 3% dell’importo indicato nel decreto o nella sentenza. Se invece il provvedimento non ha contenuto pecuniario – per esempio un decreto che ordina un fare o un non fare – si applica l’imposta fissa, pari a 200 euro.
L’imposta è dovuta in solido da tutte le parti del giudizio: creditore e debitore sono entrambi responsabili verso l’Erario. Nella pratica, però, è quasi sempre il creditore – la parte che ha vinto la causa e vuole far valere il provvedimento – a occuparsi della registrazione e ad anticipare l’imposta. In seguito, se lo desidera, può rivalersi sul debitore per la quota di sua spettanza.
Imposta di registro: atti giudiziari a confronto
Tipo di provvedimento
Imposta applicabile
Sentenza o decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme
Proporzionale 3% sull'importo
Altri provvedimenti giudiziari (contenuto non pecuniario)
Fissa 200 euro
Base imponibile (condanna pecuniaria)
Importo della somma oggetto di condanna
Esempio pratico
Tizio ottiene un decreto ingiuntivo che condanna Caio a pagargli 15.000 euro per una fornitura non saldata. Per registrare il decreto, Tizio deve versare l’imposta di registro al 3% su 15.000 euro: 450 euro. Anticipati da Tizio al momento della registrazione, questi 450 euro possono poi essere recuperati – insieme al credito principale – nell’azione esecutiva contro Caio.
Documenti necessari
Originale o copia autentica del decreto ingiuntivo o della sentenza
Documento di identità del richiedente la registrazione
Modello F24 per il versamento dell’imposta di registro
Eventuale nota di registrazione (per atti da presentare in ufficio)
Caso 1 – Decreto ingiuntivo per un credito commerciale
Scenario. Tizio è un artigiano che ha eseguito lavori di ristrutturazione per 8.000 euro. Il committente non ha pagato. Tizio ottiene un decreto ingiuntivo di condanna.
Come si applica. Il decreto ingiuntivo condanna il committente a pagare una somma determinata: si applica l’aliquota proporzionale del 3%. L’imposta è 3% × 8.000 = 240 euro. Tizio, quale creditore con interesse a far valere il provvedimento, anticipa i 240 euro al momento della registrazione. L’imposta è però dovuta in solido: se Tizio non pagasse, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere i 240 euro anche al debitore.
In pratica
Calcola il 3% sulla somma indicata nel decreto: è l’imposta da versare con F24.
Registra prima di procedere all’esecuzione: senza registrazione il titolo non è efficace.
Conserva la ricevuta di registrazione: ti servirà davanti all’ufficiale giudiziario.
Caso 2 – Sentenza di condanna per risarcimento danni
Scenario. Caio ha subito danni a causa di un sinistro stradale. Dopo un lungo processo, la sentenza condanna il responsabile a pagargli 22.000 euro a titolo di risarcimento.
Come si applica. La sentenza ha contenuto pecuniario (condanna al pagamento di una somma): si applica il 3% su 22.000 euro, pari a 660 euro. Caio, che vuole procedere all’esecuzione, anticipa il pagamento. Se il convenuto avesse invece ricevuto una sentenza che lo obbligava solo a rimuovere un’opera abusiva (senza condanna pecuniaria), l’imposta sarebbe stata fissa a 200 euro.
In pratica
Distingui il dispositivo: solo la condanna al pagamento di somme attira il 3%; le altre condanne restano a 200 euro fissi.
Se la sentenza condanna a somme diverse (es. capitale + rivalutazione), verifica l’importo complessivo su cui si calcola il 3%.
Il vincitore anticipa, ma può aggiungere l’imposta di registro alle spese da recuperare dal soccombente.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Chi deve pagare l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo?
L’imposta è dovuta in solido da entrambe le parti. Nella pratica la anticipa il creditore, cioè chi ha ottenuto il provvedimento e vuole usarlo per recuperare il credito.
Quanto si paga di registro su un decreto ingiuntivo da 10.000 euro?
Il 3% di 10.000 euro: 300 euro. L’aliquota del 3% si applica all’intero importo oggetto di condanna.
Cosa succede se il provvedimento non riguarda una somma di denaro?
Se il provvedimento non condanna al pagamento di somme (ad esempio ordina un fare o un non fare), si applica l’imposta fissa di 200 euro invece del 3% proporzionale.
Posso recuperare dal debitore l'imposta di registro che ho anticipato?
Sì. L’imposta è dovuta in solido, quindi il creditore che ha anticipato il pagamento può rivalersi sul debitore per la quota di sua competenza, anche inserendola tra le spese dell’azione esecutiva.
Entro quanto tempo va registrato un decreto ingiuntivo o una sentenza?
Il termine ordinario per la registrazione degli atti giudiziari è di 20 giorni. La registrazione avviene in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Il 3% si calcola solo sul capitale o anche sugli interessi?
Il 3% si applica all’importo complessivo oggetto di condanna, come indicato nel provvedimento. Se il dispositivo specifica capitale e interessi separatamente, occorre verificare la formulazione concreta del titolo.
Art. 14 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
In vigore dal 04/07/2001
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell' articolo 36 del codice penale .
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma
3. ((2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all' articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro)) ((4))
Art. 227 D.Lgs. 209/2005 – (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell'IVASS, la società di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
3. L'IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.
5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Il Quadro VL calcola il saldo IVA annuale: IVA a debito meno IVA detraibile meno versamenti periodici già effettuati.
Il risultato può essere un debito residuo da versare con F24 (codice 6099) o un credito da utilizzare.
Il Quadro VH riepiloga le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e i versamenti effettuati nell’anno.
Il Quadro VX indica la destinazione del saldo: rimborso, compensazione orizzontale o riporto all’anno successivo.
La compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede il visto di conformità sulla dichiarazione.
L’acconto di dicembre versato entro il 27 dicembre si include tra i versamenti e concorre alla liquidazione annuale.
Come funziona la liquidazione IVA annuale nel Quadro VL
Il Quadro VL è il cuore della dichiarazione IVA: è qui che si tira la somma di tutto ciò che è accaduto nell’anno e si determina se, alla fine dei conti, hai ancora qualcosa da versare allo Stato o se puoi vantare un credito. La logica è semplice: l’IVA che hai incassato dai tuoi clienti (IVA a debito, calcolata nel Quadro VE) meno l’IVA che hai pagato ai tuoi fornitori e che puoi detrarre (IVA a credito, calcolata nel Quadro VF), meno tutti i versamenti periodici che hai già fatto nel corso dell’anno.
I versamenti periodici sono quelli effettuati mensilmente o trimestralmente durante l’anno: ogni mese (o ogni trimestre) si calcola la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti del periodo, e si versa l’eventuale saldo. Nel Quadro VH si riepilogano tutte queste liquidazioni intermedie – gli importi a debito versati e gli eventuali crediti maturati in certi periodi. Questi dati entrano nel VL per riconciliare la posizione annuale.
Va ricordato anche l’acconto IVA di dicembre: entro il 27 dicembre si versa un acconto calcolato con uno dei tre metodi previsti (storico, previsionale o analitico), che si include tra i versamenti dell’anno e riduce il saldo residuo in dichiarazione. Anche questo importo confluisce nel Quadro VL.
Il saldo finale – credito o debito residuo – viene poi gestito nel Quadro VX: se hai un debito, lo versi con il codice tributo 6099; se hai un credito, scegli se riportarlo all’anno successivo, compensarlo con altri tributi in F24, o chiederne il rimborso.
Schema di liquidazione nel Quadro VL
Voce
Segno
Provenienza
IVA a debito (sulle vendite)
+ A
Quadro VE
IVA detraibile (sugli acquisti)
– B
Quadro VF
Versamenti periodici (mensili/trimestrali)
– C
Quadro VH
Acconto dicembre (entro il 27 dicembre)
– D
Incluso in VH
Crediti IVA anni precedenti riportati
– E
Anno precedente
Saldo annuale (A – B – C – D – E)
= Debito o Credito
Confluisce in VX
Esempio pratico
Alfa Srl ha IVA a debito annuale (Quadro VE) di 80.000 euro e IVA detraibile (Quadro VF) di 55.000 euro. Nel corso dell’anno ha versato liquidazioni periodiche per 22.000 euro (Quadro VH) e un acconto di dicembre di 2.000 euro. Saldo VL: 80.000 – 55.000 – 22.000 – 2.000 = 1.000 euro a debito. Alfa Srl verserà 1.000 euro con F24, codice tributo 6099, entro il termine della dichiarazione.
Documenti necessari
Prospetti delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) dell’anno
Ricevute dei versamenti F24 effettuati durante l’anno (codici 6001-6012 mensili o 6031-6034 trimestrali)
Ricevuta del versamento dell’acconto IVA di dicembre (codice 6013)
Dichiarazione IVA dell’anno precedente (per il credito riportato)
Comunicazioni LIPE trasmesse nel corso dell’anno
Tizio: liquidatore trimestrale con saldo a debito
Scenario. Tizio è un commerciante con volume d’affari annuo inferiore a 800.000 euro, quindi ha optato per la liquidazione trimestrale. Ha versato i tre trimestri regolarmente e l’acconto di dicembre. A fine anno deve riconciliare la posizione nel Quadro VL.
Come si applica. Nel Quadro VL Tizio inserisce: IVA a debito annuale 40.000 euro (da VE), IVA detraibile 28.000 euro (da VF), versamenti trimestrali 10.500 euro (da VH, inclusa la maggiorazione dell’1% per i trimestri), acconto dicembre 1.400 euro. Saldo: 40.000 – 28.000 – 10.500 – 1.400 = 100 euro a debito. Tizio versa 100 euro con F24 codice 6099. Da notare: i trimestrali versano con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi rispetto ai mensili.
In pratica
I versamenti trimestrali includono già la maggiorazione dell’1% di interessi.
L’acconto di dicembre (codice 6013) si deduce come un normale versamento periodico.
Il saldo residuo è spesso modesto perché i versamenti periodici coprono la maggior parte del debito.
Caio: liquidatore mensile con credito annuale
Scenario. Caio è un esportatore abituale. Nei mesi di bassa stagione ha effettuato molti acquisti ma poche vendite, accumulando crediti IVA mensili che ha riportato. A fine anno il Quadro VL mostra un saldo a credito.
Come si applica. Nel Quadro VL Caio ha IVA a debito annuale 60.000 euro e IVA detraibile 75.000 euro (acquisti molto elevati per l’attività di import-export). Non ha versato nulla nei mesi in cui era a credito (correttamente: non si versa se il saldo periodico è a credito). Il saldo annuale è 60.000 – 75.000 = -15.000 euro (credito). Nel Quadro VX Caio sceglie: compensazione in F24, rimborso (se ne ha diritto per la prevalenza di operazioni non imponibili), o riporto all’anno successivo.
In pratica
Un saldo annuale a credito non si versa: si gestisce nel Quadro VX.
Il rimborso del credito IVA spetta in casi tassativi (es. prevalenza di operazioni non imponibili).
La compensazione oltre 5.000 euro richiede il visto di conformità sulla dichiarazione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il saldo IVA a debito risultante dal Quadro VL si versa con F24, codice tributo 6099, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA. La dichiarazione si presenta di norma tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo: è prudente verificare la scadenza puntuale per l’anno di interesse.
Cosa succede se ho versato troppo durante l'anno?
Se dai versamenti periodici risulta un eccedenza rispetto al saldo annuale, emerge un credito IVA nel Quadro VL. Questo credito va poi gestito nel Quadro VX: puoi riportarlo all’anno successivo, compensarlo con altri tributi in F24 (con le regole sul visto di conformità oltre 5.000 euro) o chiederne il rimborso se ne hai diritto.
Qual è la differenza tra Quadro VL e Quadro VX?
Il Quadro VL calcola il saldo annuale attraverso la matematica della liquidazione. Il Quadro VX prende il risultato del VL e indica cosa farne: se è un debito, come e quando versarlo; se è un credito, quale destinazione scegli (riporto, compensazione o rimborso). Sono due fasi successive dello stesso processo.
L'acconto IVA di dicembre entra nel Quadro VL?
Sì. L’acconto versato entro il 27 dicembre – con codice tributo 6013 – si riepiloga nel Quadro VH insieme agli altri versamenti periodici e confluisce nel Quadro VL come deduzione dall’IVA a debito annuale. Riduce quindi il saldo residuo da versare con il conguaglio annuale.
Cosa indica il Quadro VH nella dichiarazione IVA?
Il Quadro VH riepiloga le liquidazioni periodiche dell’anno: per ogni mese (o trimestre) si indica l’importo a debito versato o il credito maturato. È il raccordo tra i versamenti già effettuati durante l’anno e la posizione annuale definitiva che si calcola nel Quadro VL.
Se il saldo annuale è inferiore a una certa soglia, devo comunque versarlo?
In linea di principio sì, se c’è un debito va versato. Tuttavia, importi molto piccoli possono in concreto risultare trascurabili rispetto alle soglie minime di versamento. È comunque buona prassi versare qualsiasi importo risultante dal Quadro VL per evitare sanzioni.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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