Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 224 CPI – Risorse finanziarie

    Art. 224 CPI – Risorse finanziarie

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

    2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260 .

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

  • Art. 17 D.Lgs. 231/2001 – Riparazione delle conseguenze del reato

    Art. 17 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Riparazione delle conseguenze del reato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. ((

    1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. ))

  • Art. 318 quinquies Cod. Amb. – Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore)

    Art. 318 Quinquies Cod. Amb. – Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e

    318-quater. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

  • Art. 13 D.Lgs. 74/2000 – Cause di non punibilità. Pagamento del debito tribut…

    Art. 13 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

    2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (8)

    3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, ((…)) è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. ((

    3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

    3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale , il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .))

  • Art. 15 L. 300/1970 – Atti discriminatori

    Art. 15 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Atti discriminatori

    In vigore dal 20/05/1970

    È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età ((, di nazionalità)) o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

  • Regime IVA per cassa: come funziona e a chi conviene

    In sintesi

    • Opzione su volume d’affari fino a 2 milioni: possono aderire le imprese e i professionisti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nell’anno precedente.
    • IVA esigibile all’incasso: l’IVA sulle vendite va versata solo quando il cliente paga effettivamente, non alla data della fattura.
    • Detrazione all’atto del pagamento: anche l’IVA sugli acquisti diventa detraibile solo quando si paga il fornitore.
    • Differimento massimo di un anno: anche se il cliente non paga, l’IVA diventa comunque esigibile dopo un anno dall’emissione della fattura (salvo procedura concorsuale).
    • Vantaggio finanziario: si evita di versare IVA all’Erario prima di averla incassata, riducendo il fabbisogno di liquidità.

    Come funziona l'IVA per cassa

    Nel regime IVA ordinario, l’imposta sulle vendite diventa esigibile – cioè va versata all’Erario – nel momento in cui si emette la fattura, indipendentemente da quando il cliente paga. Questo può creare un problema di liquidità: chi vende con pagamenti dilazionati deve versare l’IVA prima di averla incassata.

    Il regime IVA per cassa, disciplinato dall’articolo 32-bis del decreto legge 83/2012, risolve questo problema: l’IVA sulle vendite diventa esigibile solo quando il corrispettivo viene effettivamente incassato, e quella sugli acquisti diventa detraibile solo quando la fattura viene effettivamente pagata. In sostanza, il momento fiscalmente rilevante si sposta dalla data della fattura alla data del movimento di cassa.

    Il regime è opzionale e riservato ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. L’opzione si esercita nella dichiarazione IVA annuale e vale per l’intero anno. Esiste però un limite temporale di sicurezza: se il cliente non paga entro un anno dall’emissione della fattura, l’IVA diventa comunque esigibile (salvo il caso in cui il cliente sia assoggettato a procedura concorsuale, come fallimento o concordato).

    Regime ordinario vs regime per cassa: confronto
    Aspetto Regime ordinario Regime per cassa
    IVA sulle vendite esigibile Alla data della fattura Alla data dell'incasso
    IVA sugli acquisti detraibile Alla data della fattura ricevuta Alla data del pagamento al fornitore
    Limite temporale Nessuno Max 1 anno dall'emissione della fattura
    Volume d'affari massimo Nessun limite Non superiore a 2 milioni di euro
    Obbligo di annotazione Standard Deve risultare dai registri la data dell'incasso/pagamento

    Esempio pratico

    • Tizio è un artigiano idraulico con volume d’affari di 300.000 euro. A marzo emette una fattura a Caio (un privato) di 5.000 euro + IVA al 22% (1.100 euro). Caio paga a luglio. Nel regime ordinario Tizio avrebbe dovuto versare i 1.100 euro nella liquidazione di marzo (entro il 16 aprile). Con il regime per cassa, l’IVA diventa esigibile solo a luglio e Tizio la versa nella liquidazione di luglio (entro il 16 agosto). Se Caio non paga affatto, dopo un anno dall’emissione (cioè da marzo dell’anno successivo) l’IVA diventa comunque esigibile e Tizio deve versarla anche senza aver incassato il corrispettivo.

    Documenti necessari

    • Dichiarazione IVA annuale con esercizio dell’opzione per il regime per cassa
    • Fatture emesse (con annotazione della data di incasso nei registri)
    • Fatture ricevute dai fornitori (con annotazione della data di pagamento)
    • Estratti conto bancari o ricevute di pagamento (prova delle date di incasso e pagamento)
    • Registro IVA vendite e registro IVA acquisti aggiornati con le date di incasso/pagamento

    Fornitore con clienti che pagano a 90 giorni

    Scenario. Alfa Srl, piccola impresa di servizi grafici con volume d’affari di 800.000 euro, lavora quasi esclusivamente con aziende che pagano a 90 giorni. Emette fatture per 50.000 euro a gennaio.

    Come si applica. Nel regime ordinario Alfa Srl dovrebbe versare l’IVA (22%, cioè 11.000 euro) entro il 16 febbraio, pur non avendo ancora incassato nulla. Con il regime per cassa, l’IVA diventa esigibile solo quando i clienti pagano, presumibilmente ad aprile. Alfa Srl non deve anticipare denaro al Fisco: versa l’IVA nella liquidazione del mese in cui arriva effettivamente il pagamento. Questo migliora sensibilmente il flusso di cassa.

    In pratica

    • Alfa Srl deve annotare nei registri IVA non solo la data della fattura ma anche la data dell’incasso effettivo, per documentare il momento in cui l’IVA diventa esigibile.
    • Se un cliente non paga entro un anno dall’emissione della fattura, l’IVA va versata comunque: il regime per cassa non è una protezione contro i crediti inesigibili.

    Artigiano che acquista materiali a credito

    Scenario. Caio è un falegname che acquista legno e attrezzatura da fornitori con pagamento a 60 giorni. Riceve fatture per materiali a febbraio (IVA 22%) ma paga i fornitori ad aprile.

    Come si applica. Nel regime ordinario Caio potrebbe detrarre l’IVA sugli acquisti già a febbraio, nella liquidazione di quel mese. Con il regime per cassa, la detrazione scatta solo ad aprile, quando paga effettivamente i fornitori. In questo caso il regime è leggermente svantaggioso per la detrazione sugli acquisti, ma vantaggioso per l’IVA sulle proprie vendite se i suoi clienti pagano anch’essi a dilazione. Il beneficio netto va valutato considerando l’intero ciclo incassi-pagamenti.

    In pratica

    • Il regime per cassa conviene davvero quando i tempi di incasso dai clienti sono più lunghi dei tempi di pagamento ai fornitori: in quel caso si evita di anticipare IVA al Fisco.
    • Se invece si incassa prima di pagare i fornitori, il vantaggio si riduce o scompare: il regime ordinario potrebbe essere più semplice da gestire.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può aderire al regime IVA per cassa?

    Possono aderire i soggetti passivi IVA (imprese e professionisti) con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nell’anno solare precedente. L’opzione si esercita nella dichiarazione IVA annuale.

    L'IVA va versata anche se il cliente non paga mai?

    Sì. Anche senza incasso, l’IVA diventa esigibile al massimo entro un anno dalla data di emissione della fattura. Fa eccezione il caso in cui il cliente sia assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato, ecc.): in quel caso il termine decorre dalla chiusura della procedura.

    Il regime per cassa vale anche per le vendite verso la PA in split payment?

    No. Le operazioni soggette a split payment seguono le proprie regole: l’IVA è versata dall’ente acquirente all’Erario indipendentemente dal regime IVA del fornitore.

    Si può uscire dal regime per cassa una volta scelto?

    Sì, l’opzione può essere revocata. In genere la revoca opera dall’anno successivo ed è indicata nella dichiarazione IVA annuale. Verificare le modalità operative nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate dell’anno in corso.

    Come va annotata la data di incasso nei registri IVA?

    I registri IVA devono riportare, per ogni operazione, sia la data della fattura sia la data dell’effettivo incasso (o pagamento per gli acquisti). In assenza di questa annotazione, il Fisco potrebbe presumere che l’IVA fosse esigibile dalla data della fattura.

    Il regime per cassa si applica a tutte le fatture emesse?

    In linea di principio sì, una volta esercitata l’opzione. Esistono tuttavia operazioni escluse per natura (ad esempio le operazioni intracomunitarie e quelle con inversione contabile seguono le proprie regole di esigibilità): per i dettagli verificare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Spettacoli e intrattenimenti, Regime IVA editoria, Regime IVA agricoltura, Agenzie di viaggio, Associazioni e legge 398 e Regime del margine.

  • Art. 12 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’infor…

    Art. 12 D.Lgs. 82/2005 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

    1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

    1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

    2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida. (28)

    3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

    3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)) .

    3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81 , assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)) .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 19 CTS – Promozione della cultura del volontariato

    Art. 19 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Promozione della cultura del volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

    3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

    4. All' articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate». Note all'art. 19: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art.

    4. – Si riporta l' art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): «Art. 10 (Benefici culturali e professionali). –

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».

  • Art. 274 TUEL – Articolo 274

    Art. 274 TUEL – Articolo 274

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651 ; c) articoli 2, commi 1 , 2 e 3 , e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122 ; d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ; e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l’applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell’ articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72 , commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 ; f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371 ; g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444 ; h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ; i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ; k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 ; l) legge 23 aprile 1981, n. 154 , fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali; m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93 ; n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ; o) legge 27 dicembre 1985, n. 816 ; p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ; q) legge 8 giugno 1990, n. 142 ; r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 ; s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ; t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 ; u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 ; v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 ; w) articolo 12 commi 1 , 3 , 4 , 5 , 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane; y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ; aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120 ; cc) legge 25 marzo 1993, n. 81 , limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31; dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 ; ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108 ; ff) articoli 1 , 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 ; gg) articolo 4, commi 2 , 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 ; hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ; ii) articolo 5, commi 8 , 8-bis , 8-ter , 9 , 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 ; jj) articolo 1, comma 89 , ed articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ; kk) legge 15 maggio 1997, n. 127 , limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l’applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86; ll) articolo 2, commi 12 , 13 , 15 , 16 , 29 , 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ; mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415 ; nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75 ; oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50 ; pp) articoli 2 , 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120 ; qq) legge 3 agosto 1999, n. 265 , limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33; rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475 , ad eccezione dell’articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

  • Art. 16 D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

    Art. 16 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

    2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

  • Codice EORI: cos’è e come si richiede

    In sintesi

    • Identificativo doganale europeo: il codice EORI (Economic Operators Registration and Identification) identifica in modo univoco l’operatore in tutte le operazioni doganali dell’Unione Europea.
    • Obbligatorio per importare ed esportare: chiunque presenti dichiarazioni doganali nell’UE deve essere in possesso di un codice EORI valido.
    • Richiesta una tantum: il codice si ottiene con una singola domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non scade.
    • Collegato alla partita IVA: per i soggetti italiani il codice EORI è costruito a partire dalla partita IVA, con il prefisso del Paese (IT seguito dai 11 cifre della P.IVA).
    • Valido in tutta l’UE: una volta registrato in un Paese membro, il codice EORI è riconosciuto e utilizzabile in tutti gli altri Stati dell’Unione.

    Che cos'è il codice EORI e a chi serve

    Ogni volta che una merce attraversa la frontiera doganale dell’Unione Europea, le autorità doganali devono sapere chi è il soggetto che effettua l’operazione: l’importatore che riceve la merce o l’esportatore che la invia all’estero. A questo scopo esiste il codice EORI, acronimo di Economic Operators Registration and Identification.

    Il codice EORI è un numero di identificazione univoco assegnato a ciascun operatore economico (impresa, professionista, ente) che svolge operazioni doganali nell’Unione Europea. Viene registrato in una banca dati europea condivisa da tutte le dogane degli Stati membri: inserendo il codice, qualsiasi dogana UE può immediatamente identificare l’operatore.

    Per i soggetti italiani, il codice EORI è direttamente collegato alla partita IVA: è composto dal prefisso ‘IT’ seguito dalle 11 cifre della partita IVA (es. IT12345678901). Non è un codice separato da ricordare o gestire: se si conosce la propria partita IVA, si conosce anche la struttura del proprio codice EORI.

    Il codice EORI è obbligatorio per chiunque presenti o faccia presentare dichiarazioni doganali nell’UE, anche tramite uno spedizioniere doganale. Senza di esso non è possibile effettuare operazioni di import o export. La buona notizia è che si ottiene con una procedura semplice, si richiede una volta sola e non scade.

    Caratteristiche principali del codice EORI
    Caratteristica Dettaglio
    Formato per soggetti italiani IT + 11 cifre della partita IVA (es. IT12345678901)
    Chi deve richiederlo Chiunque effettui operazioni doganali di import/export nell'UE
    Dove si richiede (Italia) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sportello o portale telematico)
    Validità Tempo indeterminato (non scade); valido in tutta l'UE
    Costo Nessun costo per la registrazione
    Banca dati Registrato nel sistema europeo EORI condiviso fra tutti gli Stati membri

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, con partita IVA 02345678901, decide di iniziare a importare materie prime dalla Turchia. Prima di presentare la prima dichiarazione doganale, l’amministratore verifica se la società è già registrata nel sistema EORI. Dopo la registrazione, il codice EORI di Alfa Srl sarà IT02345678901. D’ora in poi, ogni dichiarazione doganale presentata in Italia o in qualsiasi altro Paese UE riporterà questo codice, che identifica Alfa Srl senza ambiguità di fronte a tutte le dogane europee.

    Documenti necessari

    • Modulo di richiesta di attribuzione del codice EORI (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
    • Partita IVA del soggetto richiedente (per persone giuridiche: visura camerale aggiornata)
    • Documento di identità del legale rappresentante (per le imprese)
    • Codice fiscale del richiedente (per persone fisiche che effettuano operazioni doganali)

    Caso 1 – Alfa Srl: prima importazione extra-UE

    Scenario. Alfa Srl è una piccola impresa manifatturiera che ha sempre acquistato materie prime da fornitori europei. Decide per la prima volta di importare un componente dalla Corea del Sud.

    Come si applica. Prima di procedere, Alfa Srl deve verificare di avere un codice EORI. Poiché non ha mai effettuato operazioni doganali, non è ancora registrata. L’amministratore presenta la domanda all’Agenzia delle Dogane tramite il portale telematico, allegando la visura camerale. L’Agenzia attribuisce il codice EORI, che per i soggetti italiani corrisponde a IT + partita IVA. Da quel momento Alfa Srl può presentare dichiarazioni doganali in Italia e in qualsiasi altro Paese UE utilizzando lo stesso codice.

    In pratica

    • Il codice EORI di Alfa Srl viene registrato nella banca dati europea: qualsiasi dogana UE può verificarlo.
    • Alfa Srl non dovrà richiedere un nuovo codice se in futuro vorrà anche esportare o operare in un altro Paese UE.
    • Lo spedizioniere doganale che gestisce l’operazione per conto di Alfa Srl inserirà il codice EORI nella dichiarazione doganale.

    Caso 2 – Tizio: professionista con acquisti da Paesi terzi

    Scenario. Tizio è un professionista che acquista occasionalmente attrezzature specializzate da un fornitore extra-UE per la propria attività.

    Come si applica. Anche una persona fisica che effettua operazioni doganali ha bisogno del codice EORI. Tizio presenta la richiesta all’Agenzia delle Dogane indicando il proprio codice fiscale e partita IVA. Il codice EORI attribuito sarà IT + partita IVA (se Tizio è titolare di partita IVA) oppure sarà basato sul codice fiscale nelle casistiche previste dall’Agenzia. Una volta ottenuto, Tizio potrà effettuare operazioni doganali senza dover ripetere la procedura di registrazione.

    In pratica

    • Anche i liberi professionisti e le ditte individuali devono registrarsi nel sistema EORI prima di effettuare operazioni doganali.
    • La registrazione è gratuita e ha effetto immediato o in tempi brevi dopo la verifica dei dati.
    • Il codice è personale: non si può usare il codice EORI di un altro soggetto per le proprie operazioni doganali.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il codice EORI è obbligatorio anche per chi esporta solo occasionalmente?

    Sì. L’obbligo di possedere un codice EORI si applica a qualsiasi soggetto che presenti dichiarazioni doganali nell’UE, indipendentemente dalla frequenza delle operazioni. Chi effettua anche una sola importazione o esportazione extra-UE ne ha bisogno.

    Come si verifica se si è già in possesso di un codice EORI?

    È possibile consultare la banca dati pubblica EORI sul sito della Commissione Europea (ec.europa.eu), inserendo il proprio codice fiscale o partita IVA preceduti dal prefisso IT. In questo modo si verifica in pochi secondi se la registrazione è già avvenuta.

    Quanto tempo ci vuole per ottenere il codice EORI?

    L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assegna il codice EORI in tempi relativamente rapidi dopo la presentazione della domanda completa. In molti casi la registrazione avviene in pochi giorni lavorativi.

    Il codice EORI ha una data di scadenza?

    No. Una volta registrato, il codice EORI è valido a tempo indeterminato. Viene cancellato solo se l’operatore cessa l’attività o ne fa richiesta esplicita.

    Lo spedizioniere doganale può usare il proprio codice EORI al posto di quello dell'importatore?

    No. Il codice EORI identifica il soggetto che effettua l’operazione doganale (l’importatore o l’esportatore). Lo spedizioniere doganale che agisce per conto del cliente inserisce il codice EORI del cliente nella dichiarazione, non il proprio. Solo nei casi di rappresentanza indiretta lo spedizioniere appare come dichiarante, ma il codice EORI del rappresentato rimane nell’operazione.

    Un'impresa con sede in un Paese UE deve registrarsi di nuovo se effettua operazioni doganali in un altro Paese UE?

    No. Il codice EORI è riconosciuto in tutta l’Unione Europea. Un’impresa italiana con codice EORI italiano può effettuare operazioni doganali in Francia, Germania o qualsiasi altro Stato membro senza dover ottenere un nuovo codice.

  • Dichiarazione IVA a debito: come si versa il saldo

    In sintesi

    • Codice tributo 6099: il saldo IVA annuale si versa con il modello F24 usando il codice tributo 6099, indicando come anno di riferimento il periodo d’imposta.
    • Acconto già versato: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre (codice tributo 6013) riduce il saldo annuale; nel quadro VL viene portato in detrazione dai versamenti periodici.
    • Rateizzazione possibile: il saldo IVA annuale può essere versato in rate mensili, con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.
    • Tre metodi per l’acconto: storico (88% del versamento dell’anno precedente), previsionale (88% di quanto si stima di dover versare) o analitico (100% delle operazioni fino al 20 dicembre).
    • Saldo a credito: se dalla dichiarazione emerge un credito, si può riportarlo, compensarlo in F24 o chiederne il rimborso – non si versa nulla con 6099.

    Quando la dichiarazione IVA chiude a debito: cosa fare

    Quando dalla dichiarazione IVA annuale emerge un saldo a debito – cioè quando l’IVA sulle vendite supera l’IVA detraibile sugli acquisti, al netto di tutti i versamenti periodici già effettuati – occorre versare la differenza all’Erario. Capire come funziona questo versamento, con quale strumento e in quale misura, è fondamentale per evitare errori e sanzioni.

    Lo strumento è il modello F24: il modulo unificato che si usa per pagare la grande maggioranza dei tributi italiani. Per il saldo IVA annuale il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6099. Come anno di riferimento va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione (ad esempio, se si versa il saldo per l’anno 2025, si indica 2025). Il codice 6099 è stabile e non cambia di anno in anno.

    Un elemento che alleggerisce spesso il saldo finale è l’acconto IVA, versato entro il 27 dicembre dell’anno di riferimento. Chi ha già versato l’acconto – con il codice tributo 6013 – ha già anticipato una parte dell’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno. In sede di dichiarazione annuale, questo importo viene considerato tra i versamenti già effettuati e va quindi a ridurre il saldo residuo. Solo la differenza eventualmente ancora dovuta viene versata con il codice 6099.

    È importante non confondere il saldo annuale con le liquidazioni periodiche: i versamenti mensili (codici 6001-6012) e trimestrali (codici 6031-6034) riguardano i singoli periodi dell’anno e vengono già effettuati nel corso dell’anno stesso. La dichiarazione annuale verifica che il totale dei versamenti periodici copra effettivamente il debito complessivo e, in caso di differenza, richiede il versamento del saldo residuo.

    Codici tributo F24 per i versamenti IVA
    Tipo di versamento Codice tributo F24
    Versamenti mensili IVA (gennaio-dicembre) 6001-6012
    Versamenti trimestrali IVA (1°-4° trimestre) 6031-6034
    Acconto IVA (versamento entro 27 dicembre) 6013
    Saldo IVA annuale da dichiarazione 6099

    Esempio pratico

    • Caio è un commerciante che liquida l’IVA trimestralmente. Nel corso del 2025 ha versato tre liquidazioni trimestrali per un totale di 9.000 euro (codici 6031-6033) e a dicembre ha versato un acconto di 1.800 euro (codice 6013) calcolato con il metodo storico: 88% del versamento del 4° trimestre dell’anno precedente. Dalla dichiarazione IVA annuale risulta un debito complessivo di 12.500 euro. Sottraendo i 9.000 euro delle liquidazioni periodiche e i 1.800 euro di acconto, il saldo residuo è 12.500 – 9.000 – 1.800 = 1.700 euro. Caio versa questi 1.700 euro con F24 codice 6099, indicando 2025 come anno di riferimento.

    Documenti necessari

    • Quadro VX della dichiarazione IVA (indica il saldo a debito o a credito)
    • Modelli F24 delle liquidazioni periodiche versate nel corso dell’anno (codici 6001-6012 o 6031-6034)
    • Modello F24 dell’acconto IVA versato a dicembre (codice tributo 6013)
    • Eventuale prospetto di rateizzazione se si sceglie il versamento dilazionato
    • Documentazione di supporto al metodo di calcolo dell’acconto (storico, previsionale o analitico)

    Caso 1 – Tizio, professionista che sceglie la rateizzazione del saldo

    Scenario. Tizio è un architetto. Dalla sua dichiarazione IVA annuale emerge un saldo a debito di 4.200 euro. Avendo disponibilità di cassa ridotta nel periodo, Tizio valuta se sia possibile rateizzare questo importo invece di versarlo in un’unica soluzione.

    Come si applica. Il saldo IVA annuale può essere versato in rate mensili. La prima rata va versata entro il termine ordinario previsto per il saldo; le rate successive si versano entro il 16 di ciascun mese e scontano l’applicazione di interessi. Tizio deve stare attento al fatto che la rateizzazione non elimina il debito ma lo dilaziona con un costo aggiuntivo (gli interessi). Se intende rateizzare, deve pianificare con anticipo e indicare correttamente il numero di rate nella delega F24, sempre con il codice 6099. In ogni caso è opportuno verificare le modalità e i termini esatti con le istruzioni ufficiali dell’anno in corso o con il proprio commercialista.

    In pratica

    • La rateizzazione è una facoltà, non un obbligo: conviene valutarla solo se il costo degli interessi è inferiore al costo di un finanziamento alternativo o alla difficoltà di liquidità immediata.
    • Il codice tributo da usare rimane 6099 anche per le rate; cambiano solo le indicazioni sul numero di rata e sull’importo degli interessi separato dalla quota capitale.

    Caso 2 – Caio, imprenditore che ha versato l'acconto con il metodo previsionale

    Scenario. Caio gestisce un negozio di elettronica. A dicembre 2025 ha stimato che il suo debito IVA per l’ultimo periodo sarebbe stato basso perché si aspettava un calo delle vendite. Ha quindi calcolato l’acconto con il metodo previsionale: 88% del debito IVA che prevedeva di dover versare per l’ultimo periodo.

    Come si applica. Se la previsione di Caio si rivela corretta – o addirittura prudente – e il debito effettivo del 4° trimestre è inferiore o uguale a quanto previsto, l’acconto versato copre la quota dovuta e il saldo finale risulta minimo o nullo. Se invece le vendite di dicembre sono state superiori alle previsioni e il debito reale è maggiore, Caio si trova con un acconto insufficiente: dovrà versare la differenza con il codice 6099. La scelta del metodo previsionale è rischiosa se le stime sono ottimistiche: in caso di acconto insufficiente possono applicarsi sanzioni e interessi sull’importo non versato nei termini. Il metodo storico (88% dell’anno precedente) è di norma più sicuro perché si basa su dati certi.

    In pratica

    • Il metodo previsionale è conveniente se si è ragionevolmente certi che il debito dell’ultimo periodo sarà inferiore a quello dell’anno precedente; in caso di errore si pagano sanzioni e interessi.
    • Il metodo storico (88% del versamento dell’anno precedente) è più prudente e viene utilizzato dalla maggioranza dei contribuenti proprio per la sua semplicità e certezza.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il codice tributo F24 per il saldo IVA annuale?

    Il codice tributo da usare nel modello F24 per il saldo IVA annuale è il 6099. Come anno di riferimento va indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione (es. 2025 per la dichiarazione presentata nel 2026).

    Come si calcola l'acconto IVA di dicembre?

    Ci sono tre metodi alternativi: storico (88% del versamento dell’ultimo periodo dell’anno precedente), previsionale (88% di quanto si stima di dover versare per l’ultimo periodo) e analitico (100% del debito risultante dalle operazioni effettuate fino al 20 dicembre). Si sceglie il metodo più conveniente.

    L'acconto IVA versato a dicembre va dichiarato nella dichiarazione annuale?

    Sì. L’acconto IVA (codice tributo 6013) versato entro il 27 dicembre viene riportato tra i versamenti effettuati nel quadro VL della dichiarazione annuale e riduce di conseguenza il saldo residuo da versare con il codice 6099.

    Si può rateizzare il saldo IVA annuale?

    Sì. Il saldo IVA annuale può essere versato in rate mensili. La prima rata va versata entro il termine ordinario; le rate successive scontano l’applicazione di interessi. La rateizzazione va pianificata e dichiarata correttamente nel modello F24.

    Cosa succede se il saldo IVA annuale risulta a credito?

    Se dal quadro VX emerge un credito IVA, non si versa nulla con il codice 6099. Il credito può essere: riportato in detrazione nell’anno successivo, usato in compensazione orizzontale in F24 (con visto di conformità se supera 5.000 euro annui), oppure chiesto a rimborso nei casi tassativi previsti dalla legge.

    Qual è la soglia minima sotto la quale l'acconto IVA non è dovuto?

    È prevista una soglia minima al di sotto della quale l’acconto non è dovuto. La soglia va verificata in base alla normativa vigente nell’anno di riferimento, poiché storicamente è stata fissata attorno a poche decine di euro ma può essere modificata da disposizioni di legge.

    Cosa succede se non si versa il saldo IVA nei termini?

    L’omesso o tardivo versamento del saldo IVA comporta l’applicazione di sanzioni e interessi. È possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), che riduce la sanzione in proporzione al ritardo con cui si provvede al pagamento spontaneo.

    Vedi anche: IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva e Dichiarazione IVA integrativa.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.