Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 GDPR – Ambito di applicazione territoriale

    Articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Ambito di applicazione territoriale.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 109 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

    Art. 109 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell’articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un’apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) l’uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi; b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza; c) l’esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo; d) l’esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica; e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall’esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione generale o revocarla; f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.

    2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all’estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 91 Bis TUIR: Detrazione di imposta per oneri. NDR:; or

    Art. 91 Bis TUIR: Detrazione di imposta per oneri. NDR:; or

    Art. 91 Bis TUIR – Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: “Le modifiche introdotte dall’art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000”. )

    In vigore dal 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 37

    Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467.”1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche’ dalle societa’ ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa’ o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta’, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter). 2. (Comma abrogato)”

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  • Art. 231 CPI – Domande anteriori

    Art. 231 CPI – Domande anteriori

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti. Nota all’art. 231: – Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , concernente «Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 , recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1992, n. 295, supplemento ordinario.

  • Art. 13 L. 241/1990 – Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

    1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
  • CCNL Animazione Turistica: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: ferie, permessi e ROL

    Quante ferie matura un animatore in una stagione di 4 mesi? Come funzionano i ROL? Il datore può imporre il periodo di ferie? Questa guida risponde in base al CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) e alla legge, con particolare attenzione alla stagionalità del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo prevede almeno 26 giorni lavorativi di ferie annuali. Nei contratti stagionali le ferie si maturano pro rata e vengono solitamente liquidate a fine rapporto. I ROL (ore da ex festività soppresse) si fruiscono durante la bassa stagione. È vietato per legge monetizzare le ferie durante il rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie minime (legge)
    4 settimane annuali (D.Lgs. 66/2003, art. 10)

    Le ferie nel CCNL Turismo: quanti giorni spettano

    Il D.Lgs. 66/2003 fissa un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie annuali retribuite. Questo minimo di legge equivale a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana, oppure a 24 giorni per chi lavora 6 giorni, o ancora a 28 giorni per chi opera 7 giorni su 7 come accade spesso nell’animazione turistica.

    Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) migliora il minimo legale, riconoscendo indicativamente 26 giorni lavorativi di ferie annuali, con un incremento che può essere legato all’anzianità di servizio. Consultare il testo contrattuale vigente per i valori esatti per livello e anzianità.

    Tabella riepilogativa

    Istituti di riposo e permesso — CCNL Turismo e legge
    Istituto Previsione Come si fruisce nell’animazione
    Ferie annuali Almeno 26 gg lavorativi (CCNL); minimo legale 4 settimane Spesso in bassa stagione o liquidate a fine rapporto stagionale
    ROL / Ex festivity soppresse 32 ore annuali (indicative; verificare il CCNL vigente) Fruizione singola concordata con la direzione
    Permessi brevi Ore a recupero o retribuite secondo il CCNL Concessi per esigenze personali documentate
    Permessi studio Fino a 150 ore annuali per accordo (L. 300/1970) Su richiesta con prova di iscrizione e frequenza
    Festività nazionali 12 giorni l’anno (legge); se lavorate, maggiorazione o riposo comp. Nel settore ricettivo quasi sempre lavorate

    Nota: i valori indicati sono orientativi. Il monte ore ROL esatto e le condizioni di fruizione delle ferie sono stabiliti nel testo del CCNL Turismo vigente e possono essere integrati da accordi aziendali.

    Ferie nei contratti stagionali: maturazione pro rata

    La quasi totalità degli animatori turistici lavora con contratti a tempo determinato stagionali. In questi contratti le ferie si maturano in proporzione ai mesi di servizio effettuati:

    • per ogni mese lavorato matura circa 1/12 del rateo annuo;
    • su una stagione di 4 mesi (es. giugno-settembre), l’animatore matura circa 4/12 delle ferie annuali, ossia circa 8-9 giorni lavorativi;
    • se le ferie non sono fruite durante il rapporto (ad esempio perché la struttura non può concederle in alta stagione), vengono liquidate in busta paga con l’indennità sostitutiva di ferie al momento della cessazione del rapporto.

    La liquidazione monetaria delle ferie residue a fine rapporto è lecita e normale nel lavoro stagionale; è invece vietata durante il corso del rapporto (non si possono «vendere» le ferie al datore per continuare a lavorare).

    I ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e le ex festività soppresse

    I ROL sono ore di permesso retribuito che il CCNL riconosce in aggiunta alle ferie, come compensazione per le quattro festività nazionali soppresse dalla L. 54/1977: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo (29 giugno). Queste giornate, non più festive per legge, sono state trasformate in ore di permesso retribuito da frui secondo le previsioni del CCNL.

    Nel settore del turismo i ROL vengono solitamente fruiti in bassa stagione, in giornate concordate individualmente con la direzione, oppure vengono liquidati a fine rapporto come le ferie non godute.

    Malattia e ferie: l’interruzione del periodo

    Per legge (come confermato dalla Corte di Giustizia UE e recepito dalla giurisprudenza italiana), la malattia insorta durante le ferie interrompe il decorso delle ferie stesse e le trasforma in malattia. I giorni di malattia devono essere recuperati come ferie in un periodo successivo. Il lavoratore deve dare tempestiva comunicazione della malattia e inviare il certificato medico anche durante il periodo feriale.

    Casi pratici

    Tizio — Stagione estiva di 4 mesi e liquidazione ferie
    Tizio lavora come animatore dal 1° giugno al 30 settembre 2026 (4 mesi). Le ferie annuali previste dal CCNL Turismo sono 26 giorni lavorativi. Pro rata su 4 mesi: 4/12 × 26 = circa 8,7 giorni. La struttura non concede ferie in alta stagione. Al termine del contratto Tizio riceve in busta paga l’indennità sostitutiva di ferie per circa 9 giorni, calcolata sulla retribuzione giornaliera.
    Caia — Contratto a tempo indeterminato, ferie in bassa stagione
    Caia è assunta a tempo indeterminato come responsabile mini club. Lavora tutto l’anno nella struttura. Il CCNL le riconosce 26 giorni di ferie annuali. La direzione pianifica il calendario ferie: 15 giorni a novembre (chiusura parziale della struttura) e 11 giorni tra dicembre e gennaio. Caia deve fruire almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione (obbligo di legge).
    Sempronio — Si ammala durante le ferie
    Sempronio è in ferie dal 10 al 24 novembre. Il 13 novembre si ammala con febbre alta e va dal medico che gli certifica l’infermità. Sempronio invia il certificato all’azienda e all’INPS. I giorni dal 13 al 17 novembre (5 giorni di malattia) si trasformano in malattia: le relative ferie devono essere recuperate in un periodo successivo concordato con la struttura.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un animatore turistico?
    Il CCNL Turismo prevede indicativamente almeno 26 giorni lavorativi di ferie annuali. Nei contratti stagionali le ferie si maturano pro rata (circa 1/12 per ogni mese lavorato) e vengono liquidate a fine rapporto se non fruite.
    Nei contratti stagionali le ferie si maturano ugualmente?
    Sì. Le ferie maturano in proporzione ai mesi di servizio. A fine rapporto stagionale le ferie residue vengono liquidate con l’indennità sostitutiva di ferie nella busta paga di fine rapporto.
    Il datore può imporre le ferie durante la bassa stagione?
    Sì, nel rispetto del CCNL. Il datore stabilisce il periodo tenendo conto delle esigenze aziendali. Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003).
    Cosa sono i ROL e come si usano nell’animazione turistica?
    I ROL sono ore di permesso retribuito maturate in sostituzione delle ex festività soppresse (4 giornate). Si fruiscono di norma durante la bassa stagione in giornate singole concordate, oppure si liquidano a fine rapporto.
    Le ferie possono essere monetizzate durante il rapporto?
    No. Le ferie devono essere effettivamente fruite (art. 10, D.Lgs. 66/2003). La monetizzazione è ammessa solo al momento della cessazione del rapporto, per le ferie residue non godute.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. I valori esatti di ferie e ROL vanno verificati nel testo contrattuale vigente pubblicato da Federalberghi o Faita. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 53 D.Lgs. 141/2024 – Rimborsi e sgravi

    Art. 53 D.Lgs. 141/2024 – Rimborsi e sgravi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il competente ufficio dell’Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

  • Art. 92 TUIR: Variazioni delle rimanenze

    Art. 92 TUIR: Variazioni delle rimanenze

    Art. 92 TUIR – Variazioni delle rimanenze.

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 9

    “1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

    2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità.

    3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

    4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato.

    5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

    6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l’articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

    7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo.

    8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa.”

  • Art. 95 CTS – Vigilanza

    Art. 95 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Vigilanza

    In vigore dal 03/08/2017

    1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

    2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

    3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

    4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma

    1. 5. La vigilanza sugli enti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all' articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Note all'art. 95: – Si riporta l' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art. 1 (Finalità). –

    1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma

    2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

    3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.». – Si riporta il testo dell'art. 2, comma 466, della citata n. 244 del 2007: «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). –

    466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 , è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'art. 2 della medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi.».

  • Art. 130 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio

    Art. 130 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".

  • Art. 18-bis L. 241/1990 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

    1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: ferie, permessi e PAR

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: ferie, permessi e PAR

    Ferie annue, permessi retribuiti PAR (ex ROL) e diritti connessi nel CCNL Unionmeccanica Confapi: quante spettano, come si maturano, quando si fruiscono e cosa succede alle ferie non godute.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi garantisce 4 settimane di ferie annue (con giornate aggiuntive per anzianità) e 104 ore di permessi PAR. Le ferie collettive sono stabilite dal datore entro fine maggio. Il mancato godimento delle ferie non comporta la loro perdita: alla cessazione del rapporto maturano l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ferie annue base
    4 settimane (+ 1 giorno dopo 10 anni; + 1 settimana dopo 18 anni)
    Permessi PAR
    104 ore annue
    Piano ferie collettive
    Comunicato dal datore entro fine maggio di ogni anno

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi PAR per anzianità – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Anzianità di servizio Ferie annue Permessi PAR annui
    Da 0 a 9 anni 4 settimane (20 gg lavorativi su sett. di 5 gg) 104 ore
    Da 10 a 17 anni 4 settimane + 1 giorno (21 gg lavorativi) 104 ore
    18 anni e oltre 5 settimane (25 gg lavorativi) 104 ore

    Le ferie si maturano proporzionalmente per i rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno. Il calcolo avviene in dodicesimi per i mesi interi; le frazioni di mese superiori a 15 giorni si arrotondano a un intero. I permessi PAR si maturano allo stesso modo.

    Ferie: diritto minimo di legge e miglioria contrattuale

    Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo di 4 settimane annue per legge, di cui almeno 2 continuative nel corso dell’anno. Il CCNL Unionmeccanica Confapi si allinea al minimo legale per l’anzianità fino a 9 anni, migliorandolo per i lavoratori con anzianità maggiore (giorno aggiuntivo dopo 10 anni, settimana aggiuntiva dopo 18 anni): questa è una miglioria contrattuale rispetto alla legge.

    Le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria durante il rapporto di lavoro in corso, salvo espressa autorizzazione normativa (es. ferie eccedenti le 4 settimane minime, con accordo). Alla cessazione del rapporto, le ferie non godute si liquidano come indennità sostitutiva.

    Permessi PAR (ex ROL): come funzionano

    I PAR (Permessi Aggiuntivi Retribuiti) nel CCNL Unionmeccanica Confapi corrispondono a quanto nel CCNL Federmeccanica sono denominati ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro). Il monte ore annuo di 104 ore include le ex festività soppresse dalla L. 54/1977 (4 giornate equivalenti, pari a circa 32 ore su settimana di 5 giorni) più le ore di permesso retribuito aggiuntivo.

    I PAR si fruiscono:

    • A ore singole: il lavoratore comunica il giorno prima (salvo urgenza) la fruizione di alcune ore di permesso.
    • A giornate intere: previa comunicazione con ragionevole preavviso, tenuto conto delle esigenze produttive.
    • Come chiusure collettive: alcune aziende programmano le chiusure di agosto o ponte prelevando ore dai PAR dei dipendenti.

    I PAR non fruiti entro l’anno di maturazione possono essere, in base agli accordi aziendali, riportati all’anno successivo oppure liquidati in busta paga. In assenza di accordo specifico, la prassi più diffusa è la liquidazione.

    Piano ferie e obblighi del datore

    Il CCNL prevede che il piano ferie collettivo sia comunicato ai lavoratori normalmente entro la fine di maggio dell’anno di riferimento, con l’obiettivo di conciliare le esigenze produttive aziendali con i desiderata dei lavoratori. La programmazione deve garantire la fruizione delle ferie nell’anno di maturazione.

    Il datore di lavoro che non consente ai lavoratori di fruire delle ferie maturate è esposto a:

    • Obbligo di pagare l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
    • Sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 66/2003 per violazione degli obblighi di pianificazione delle ferie.
    • Possibile risarcimento del danno alla salute del lavoratore, se il mancato riposo ha causato pregiudizi documentabili.

    Casi pratici

    Tizio – Piano ferie collettive in agosto
    L’azienda comunica entro maggio il piano ferie: 3 settimane di chiusura collettiva ad agosto (15 giorni lavorativi). Tizio ha maturato 20 giorni di ferie nell’anno. Dopo le ferie collettive restano 5 giorni da fruire individualmente entro dicembre, più i 104 ore PAR che può utilizzare durante l’anno per permessi e ponti. Il datore approva le richieste di Tizio compatibilmente con la produzione.
    Caia – Anzianità superiore a 18 anni, 5 settimane di ferie
    Caia lavora nella stessa azienda da 20 anni. Ha diritto a 5 settimane di ferie annue (25 giorni lavorativi) invece delle 4 base. Questo giorno aggiuntivo è una miglioria contrattuale CCNL rispetto al minimo di legge. Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie maturate e non godute saranno liquidate come indennità.
    Sempronio – Utilizzo dei PAR per ponti e permessi
    Sempronio ha 104 ore PAR da consumare entro l’anno. L’azienda chiude il giorno del ponte del 2 giugno (festività nazionale) e preleva 8 ore dai PAR. Restano 96 ore da usare. Sempronio ne usa altre 16 per due ponti a novembre. Le 80 ore residue sono liquidate nel cedolino di dicembre secondo la prassi aziendale, poiché l’accordo non prevede il riporto.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    4 settimane annue (20 giorni su settimana di 5 giorni) fino a 9 anni di anzianità. Dopo 10 anni si aggiunge 1 giorno; dopo 18 anni le ferie salgono a 5 settimane (25 giorni). Le ferie sono proporzionali per assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno.
    Cosa sono i permessi PAR nel CCNL PMI Confapi?
    I PAR (Permessi Aggiuntivi Retribuiti) corrispondono ai ROL del CCNL Industria. Ammontano a 104 ore annue e includono le ex festività. Si fruiscono a ore o giornate, con preavviso, compatibilmente con le esigenze produttive.
    Le ferie non godute si perdono?
    No. Le ferie maturate non si perdono. La direttiva europea 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE tutelano il diritto alle ferie. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute si liquidano come indennità sostitutiva.
    Quando va comunicato al datore il piano ferie?
    Il datore deve comunicare il piano ferie collettive entro la fine di maggio. Le richieste individuali vanno presentate con ragionevole preavviso; il datore le approva tenendo conto delle esigenze produttive.
    I permessi per ex festività sono inclusi nei PAR?
    Sì. Le 4 giornate di ex festività abolite dalla legge sono state trasformate in permessi retribuiti e sono comprese nel monte ore PAR di 104 ore. Non si tratta quindi di un monte ore separato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.