Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 202 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione o revoca della licenza di esercizio

    Art. 202 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione o revoca della licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 D.Lgs. 74/2000 – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel…

    Art. 14 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

    2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell' articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

    3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

    4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo

    12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo

    13. 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. Nota all'art. 14: – Il testo dell' art. 135 del codice penale è il seguente: "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

  • Art. 17 L. 300/1970 – Sindacati di comodo

    Art. 17 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Sindacati di comodo

    In vigore dal 20/05/1970

    È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

  • Art. 1218 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulle segnalazioni

    Art. 1218 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulle segnalazioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire cento a duemila.

  • Art. 21 CTS – Atto costitutivo e statuto

    Art. 21 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Atto costitutivo e statuto

    In vigore dal 03/08/2017

    1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

    2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

  • Art. 13 bis CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti

    Art. 13 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti

    In vigore dal 01/01/2006

    1. 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, ((sentiti l'AgID)) e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. ((2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica))

    3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)) , singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti. 4.Nella realizzazione ((e nello sviluppo)) dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, ((dati e informazioni necessari)) allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.

    5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

  • Art. 18 D.Lgs. 231/2001 – Pubblicazione della sentenza di condanna

    Art. 18 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Pubblicazione della sentenza di condanna

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. ((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell' articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))

    3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

  • Sostituto d’imposta: chi è e cosa fa

    In sintesi

    • Chi è il sostituto d’imposta: datori di lavoro, committenti, enti, condomini – chi paga somme soggette a ritenuta.
    • Trattiene e versa: il sostituto detrae l’imposta dal pagamento e la versa allo Stato al posto del percettore, con F24 entro il 16 del mese successivo.
    • Certifica con la CU: la Certificazione Unica riepiloga i redditi corrisposti e le ritenute operate; confluisce nella dichiarazione precompilata.
    • Dichiara con il 770: il modello 770 è la dichiarazione del sostituto, presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo.
    • Ritenuta a titolo d’acconto vs d’imposta: l’acconto si conguaglia in dichiarazione; quella d’imposta è definitiva e non va più dichiarata dal percettore.

    Il sostituto d'imposta in parole semplici

    Quando ricevi lo stipendio, il tuo datore di lavoro non ti paga l’intera somma lorda: ne trattiene una parte e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate. Quel datore di lavoro si chiama sostituto d’imposta, perché si ‘sostituisce’ a te nel pagare l’imposta allo Stato.

    Non è un privilegio del lavoro dipendente: anche un’azienda che commissiona una consulenza a un professionista, un condominio che paga una ditta di pulizie o una piattaforma di affitti brevi che incassa i canoni per conto del proprietario sono sostituti d’imposta. Ogni volta che la legge lo prevede, chi paga la somma deve trattenere una quota e versarla al fisco.

    Il meccanismo serve a riscuotere l’imposta in modo capillare e tempestivo, prima ancora che il contribuente presenti la propria dichiarazione dei redditi. Per il percettore, la ritenuta subita è quasi sempre un anticipo: verrà poi confrontata con l’imposta effettivamente dovuta a fine anno e, se risulta in eccesso, darà diritto a un rimborso.

    Capire come funziona il sostituto d’imposta è utile per leggere correttamente la busta paga, interpretare la fattura di un professionista, compilare la dichiarazione e sapere cosa aspettarsi dalla Certificazione Unica che arriva ogni anno.

    Chi è il sostituto d'imposta e cosa certifica
    Soggetto Ritenuta applicata Documento rilasciato
    Datore di lavoro (dipendenti) IRPEF progressiva su busta paga (acconto, conguaglio fine anno) CU Lavoro Dipendente
    Committente (professionisti/autonomi) 20% sul compenso imponibile (acconto) CU Lavoro Autonomo
    Committente (prestazioni occasionali) 20% sul compenso (acconto) CU Redditi Diversi
    Condominio (appalti di opere/servizi) 4% sui corrispettivi (acconto) CU / attestazione ritenuta
    Intermediario affitti brevi 21% sui canoni (acconto o imposta) CU Locazioni Brevi

    Esempio pratico

    • Alfa Srl commissiona a Tizio, commercialista, una consulenza da 1.000 euro. Alfa trattiene 200 euro (20% di 1.000) e ne versa 800 a Tizio. Entro il 16 del mese successivo Alfa versa i 200 euro all’Erario con F24 (codice tributo 1040). A marzo dell’anno seguente rilascia a Tizio la CU con ‘compenso erogato: 1.000 euro; ritenuta operata: 200 euro’. Tizio inserisce quei dati nel modello Redditi, calcola la sua IRPEF totale e detrae i 200 euro già versati da Alfa: se l’IRPEF dovuta è 350 euro, ne paga solo altri 150; se è 180 euro, riceve 20 euro di rimborso.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto d’imposta
    • Buste paga o prospetti di liquidazione del compenso
    • Ricevute F24 dei versamenti ritenute (disponibili sul cassetto fiscale)
    • Modello 770 del sostituto (per verifiche e controlli incrociati)
    • Fatture o note di parcella con indicazione della ritenuta d’acconto

    Caso 1 – Tizio, lavoratore dipendente

    Scenario. Tizio è assunto a tempo indeterminato da una piccola impresa. Ogni mese riceve la busta paga con la retribuzione lorda, l’IRPEF trattenuta e il netto accreditato.

    Come si applica. Il datore di lavoro è il sostituto d’imposta di Tizio. Applica le aliquote IRPEF progressive, riconosce le detrazioni per lavoro dipendente e, a dicembre, effettua il conguaglio di fine anno: se ha trattenuto troppo, rimborsa la differenza in busta paga; se ha trattenuto poco, integra la trattenuta. A marzo rilascia la CU con il totale dei redditi e delle ritenute dell’anno; quei dati confluiscono automaticamente nella dichiarazione precompilata di Tizio sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Tizio non deve versare nulla di tasca propria: ci pensa il datore.
    • La CU arriva di norma entro il 16 marzo ed è già precaricata nel 730 precompilato.
    • Se Tizio ha altri redditi (es. affitto), il conguaglio finale avviene con il 730 o il modello Redditi.

    Caso 2 – Caio, professionista con partita IVA

    Scenario. Caio è un avvocato che emette una parcella da 2.000 euro + IVA a una società cliente. In fattura indica la ritenuta d’acconto del 20%.

    Come si applica. La società cliente è il sostituto d’imposta di Caio. Trattiene 400 euro (20% di 2.000), paga a Caio 1.600 euro (più IVA separata che non è colpita dalla ritenuta) e versa i 400 euro al fisco entro il 16 del mese successivo con F24 codice 1040. A fine anno rilascia a Caio la CU con compenso 2.000 euro e ritenuta 400 euro. Caio usa questo dato per scomputare i 400 euro dall’IRPEF dovuta nel modello Redditi.

    In pratica

    • La ritenuta non si applica all’IVA: riguarda solo il compenso imponibile.
    • Se Caio ha più clienti sostituti, somma tutte le ritenute certificate nelle rispettive CU.
    • Se la ritenuta subita supera l’IRPEF calcolata, Caio ha diritto a rimborso o può usarla in compensazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è obbligato ad agire come sostituto d'imposta?

    Chiunque eroghi somme soggette a ritenuta per legge: datori di lavoro, società, enti pubblici e privati, condomini, intermediari di affitti brevi. Anche i privati che assumono collaboratori domestici sono sostituti, ma con regole semplificate.

    Entro quando il sostituto deve versare le ritenute?

    Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato il pagamento. Il versamento avviene con modello F24 usando il codice tributo specifico per ogni tipo di ritenuta (es. 1040 per lavoro autonomo, 1001 per lavoro dipendente).

    Quando arriva la Certificazione Unica?

    Di norma entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. Per le CU di soli redditi di lavoro autonomo non rilevanti per la precompilata, il termine è più ampio. Il sostituto la trasmette anche all’Agenzia delle Entrate.

    Cosa succede se il sostituto non versa le ritenute?

    Il sostituto rischia sanzioni per omesso o tardivo versamento. Può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando la ritenuta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta in base al ritardo, il tutto tramite F24.

    La ritenuta a titolo d'imposta è sempre definitiva?

    Sì. La ritenuta a titolo d’imposta esaurisce il prelievo fiscale su quel reddito: il percettore non la dichiara né la conguaglia. Ne è un esempio la cedolare secca sugli affitti brevi (21%) quando il locatore ha scelto quell’opzione.

    Il modello 770 riguarda anche me come lavoratore?

    No: il 770 è presentato dal sostituto d’imposta, non dal lavoratore o dal professionista. Il contribuente usa la CU ricevuta dal sostituto per compilare la propria dichiarazione (730 o Redditi PF).

  • Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 – Circostanze del reato

    Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanze del reato

    In vigore dal 15/04/2000

    ((1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.)) ((13)) ((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.)) ((13))

    2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ((, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,)) ((il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto,)) , nonché ((quando ricorre)) il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e

    2. 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

  • Art. 16 L. 300/1970 – Trattamenti economici collettivi discriminatori

    Art. 16 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Trattamenti economici collettivi discriminatori

    In vigore dal 20/05/1970

    È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo

    15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

  • Art. 13 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici

    Art. 13 D.Lgs. 82/2005 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .

    1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

  • Art. 20 CTS – Ambito di applicazione

    Art. 20 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Ambito di applicazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.