Autore: Andrea Marton

  • Regime transitorio TUPI: casi pratici art. 69 D.Lgs. 165/2001

    L’art. 69 del D.Lgs. 165/2001 è la disposizione cardine del regime transitorio che ha governato il passaggio dal vecchio pubblico impiego pubblicistico al rapporto contrattualizzato. Questa pagina raccoglie i principali casi pratici utili a chi lavora nelle pubbliche amministrazioni o gestisce controversie legate a quel periodo di transizione. Per il testo e il commento sistematico dell’articolo si rimanda alla scheda di riferimento su Art. 69 TUPI – leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 69 del Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) chiude il cerchio della cosiddetta privatizzazione avviata dal D.Lgs. 29/1993 e portata a regime dal D.Lgs. 80/1998. La norma assolve a tre funzioni distinte: assicura la continuità regolatoria per il periodo anteriore ai CCNL 1998-2001, preserva il trattamento di fine rapporto per le categorie rimaste in regime pubblicistico, e cristallizza le qualifiche ad esaurimento dei dirigenti pre-riforma. Resta rilevante per ricostruire posizioni retributive storiche, risolvere controversie su mansioni superiori ante-contrattualizzazione e individuare il giudice competente.

    Ambito di applicazione e continuità delle fonti

    Il comma 1 stabilisce che gli accordi sindacali recepiti in DPR ai sensi della L. 93/1983, nonché le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13 gennaio 1994, continuano ad applicarsi in via residuale fino all’entrata in vigore dei CCNL del quadriennio 1998-2001. Si tratta di un meccanismo di ultrattività della fonte autoritativa. Le materie escluse sono quelle riservate alla legge ex art. 2, comma 1, lett. c) della L. 421/1992 (responsabilità disciplinare, incompatibilità e cessazione del rapporto), rette dalla disciplina legale anche nel periodo intermedio.

    Il comma 2 conserva la disciplina del trattamento di fine rapporto per i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco), in attesa di organica regolamentazione. Per costoro le vecchie regole TFR si applicano sino a diversa disposizione.

    Qualifiche ad esaurimento e riparto di giurisdizione

    Il comma 3 affronta il personale delle ex qualifiche direttive (artt. 60-61 DPR 748/1972) e dell’art. 15 L. 88/1989 (INPS), i cui ruoli sono stati soppressi dal 21 febbraio 1993. Questi dipendenti conservano ad personam la qualifica e possono essere assegnati a funzioni vicarie del dirigente, direzione di uffici non riservati alla dirigenza o compiti di studio, ricerca e vigilanza su delega. Il trattamento economico è rimesso ai CCNL di comparto.

    Il comma 7 fissa il riparto di giurisdizione su base temporale: controversie successive al 30 giugno 1998 appartengono al giudice ordinario del lavoro; quelle anteriori al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, con termine di decadenza al 15 settembre 2000.

    Caso 1: l’impiegato che rivendica differenze retributive ante-1998

    Scenario. Tizio, dipendente di un ministero, lamenta che nel periodo 1994-1998 gli siano state applicate indennità inferiori a quelle previste dal DPR 44/1990 (recepimento accordo sindacale ex L. 93/1983). Chiede le differenze al giudice ordinario del lavoro nel 2024.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 1 mantiene in vigore i DPR ex L. 93/1983 per il periodo transitorio; tuttavia il comma 7 riserva al giudice amministrativo (in giurisdizione esclusiva) le controversie relative a fatti anteriori al 30 giugno 1998 – a patto che siano state proposte entro il 15 settembre 2000. Tizio non ha agito entro quel termine: la pretesa è decaduta e il giudice ordinario deve dichiarare il difetto di giurisdizione.

    • Verificare la data di proposizione del ricorso originario rispetto al 15 settembre 2000.
    • Controllare se esiste un atto di costituzione in mora ante-decadenza che abbia interrotto il termine.
    • Valutare se la controversia riguardi un periodo parzialmente successivo al 30 giugno 1998, nel qual caso va operato il frazionamento dei petita davanti ai due giudici.
    • Verificare eventuali pronunce delle Sezioni Unite a regolamento di giurisdizione applicabili alla specifica categoria contrattuale.

    Caso 2: il dirigente con qualifica ad esaurimento che contesta l’assegnazione di mansioni

    Scenario. Caia è inquadrata nella ex qualifica direttiva superiore (DPR 748/1972) presso un ente pubblico economico; dopo la soppressione del ruolo viene assegnata a funzioni meramente esecutive senza alcuna delega di direzione o vicariato. Ritiene di aver diritto a mansioni coerenti con la qualifica conservata ad personam.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 3 garantisce alla lavoratrice la conservazione della qualifica ad personam e la individua come idonea a svolgere funzioni vicarie del dirigente, direzione di uffici non riservati alla dirigenza, oppure compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza su delega. L’assegnazione ad attività meramente esecutive costituisce demansionamento sindacabile davanti al giudice ordinario del lavoro (il fatto è successivo al 30 giugno 1998).

    • Acquisire la documentazione che attesta la qualifica ad esaurimento (decreto di inquadramento ante-1993).
    • Ricostruire le mansioni effettivamente svolte prima e dopo la soppressione del ruolo.
    • Verificare se il CCNL di comparto abbia previsto una corrispondenza tra la vecchia qualifica e le nuove fasce contrattuali.
    • Redigere formale contestazione scritta all’amministrazione documentando l’illegittimità dell’assegnazione.
    • Valutare l’azione ex art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis (post-contrattualizzazione) davanti al tribunale del lavoro.

    Caso 3: il dipendente in regime di diritto pubblico e il TFR

    Scenario. Sempronio è un ufficiale delle Forze di polizia a ordinamento civile. Al termine del servizio chiede la liquidazione secondo le regole del TFR privatistico (D.Lgs. 80/1998 e art. 2120 c.c.), sostenendo che la contrattualizzazione abbia esteso anche a lui la nuova disciplina.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 2 esclude espressamente i dipendenti in regime di diritto pubblico ex art. 2, comma 2 TUPI – tra cui le Forze di polizia – dalla contrattualizzazione del TFR. Per Sempronio resta ferma la disciplina pubblicistica previgente (buonuscita/indennità di fine servizio) fino a diversa regolamentazione contrattuale o legislativa. La pretesa ex art. 2120 c.c. è infondata.

    • Verificare la categoria di appartenenza rispetto all’elenco dell’art. 2, comma 2 TUPI (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco).
    • Individuare la normativa speciale di settore applicabile alla liquidazione (es. D.P.R. 1032/1973 per i civili dello Stato; normativa INPDAP/INPS per le diverse categorie).
    • Controllare se sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali di settore abbiano nel frattempo modificato il regime.

    Caso 4: l’ente che non ha ancora definito le dotazioni organiche e vuole assumere

    Scenario. Un comune di medie dimensioni non ha mai adottato la delibera di determinazione delle dotazioni organiche previo accertamento dei carichi di lavoro. L’ufficio del personale vuole avviare una procedura concorsuale per coprire posti vacanti.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 5 mantiene in vigore l’art. 22, commi 17 e 18, della L. 724/1994, che subordina ogni nuova assunzione alla previa determinazione delle dotazioni organiche attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro. Finché l’ente non ha completato tale adempimento, il bando concorsuale è illegittimo e il procedimento è viziato.

    • Verificare se l’ente abbia mai approvato il piano del fabbisogno del personale (oggi artt. 6 e 6-ter TUPI) che ha assorbito e aggiornato il vecchio meccanismo dei carichi di lavoro.
    • Controllare che la delibera di Giunta che approva il piano sia pubblicata sull’albo pretorio e nel portale dell’amministrazione trasparente.
    • Verificare i vincoli finanziari di spesa del personale ex art. 1, comma 557, L. 296/2006 e successive modifiche.
    • Solo dopo la delibera di approvazione, avviare le procedure selettive con provvedimento motivato che dia conto della copertura finanziaria.

    Caso 5: mansioni superiori svolte prima dell’entrata in vigore del CCNL 1998-2001

    Scenario. Tizia ha svolto mansioni di qualifica superiore presso un’azienda sanitaria dal 1995 al 1999. Chiede il riconoscimento della qualifica superiore e le differenze retributive per l’intero periodo.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 6 (rinvio all’art. 56, comma 1, ora art. 52 TUPI in materia di mansioni superiori) chiarisce che tale disciplina si applica solo a decorrere dall’entrata in vigore dei CCNL 1998-2001. Per il periodo 1995-1998 restano applicabili le vecchie regole pubblicistiche, che in linea di principio non attribuivano diritto al riconoscimento automatico della qualifica superiore. La parte relativa al periodo 1998-1999 dovrà invece essere esaminata alla luce del CCNL di comparto Sanità entrato in vigore in quel biennio.

    • Frazionare la richiesta nei due segmenti temporali (ante e post CCNL 1998-2001) con petita distinti.
    • Acquisire il CCNL di comparto applicabile con la relativa data di decorrenza.
    • Documentare con ordini di servizio, relazioni gerarchiche e buste paga le mansioni effettivamente svolte.
    • Verificare se il giudice ordinario abbia giurisdizione sull’intero periodo oppure se il segmento ante-1998 ricada ancora davanti al giudice amministrativo (e se il termine di decadenza al 15 settembre 2000 sia stato rispettato).

    Quando intervenire

    L’art. 69 rileva in tre scenari. Nella ricostruzione della carriera storica: per contesti 1993-2001 occorre verificare quale fonte – pubblicistica o contrattuale – fosse vigente al momento del fatto. Nel riparto di giurisdizione: prima di radicare una causa su fatti ante-30 giugno 1998, è essenziale accertare se il termine di decadenza del 15 settembre 2000 sia stato rispettato; un errore sul giudice competente produce difetto di giurisdizione. Nella gestione delle qualifiche ad esaurimento: le amministrazioni devono assegnare ai dipendenti ex DPR 748/1972 funzioni coerenti con il comma 3, pena l’esposizione ad azioni per demansionamento.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 – disposizioni transitorie T.U. pubblico impiego
    • D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – testo originario privatizzazione pubblico impiego
    • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – seconda fase privatizzazione
    • D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 – correttivi al D.Lgs. 80/1998
    • L. 29 marzo 1983, n. 93 – accordi sindacali recepiti in DPR
    • D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60-61 – qualifiche direttive ad esaurimento
    • L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15 – qualifiche INPS ad esaurimento
    • L. 28 dicembre 1994, n. 724, art. 22, commi 17-18 – dotazioni organiche e carichi di lavoro
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2 – personale in regime di diritto pubblico
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 (già art. 56) – mansioni superiori
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 – giurisdizione del giudice ordinario

    Domande frequenti

    Fino a quando sono applicabili i DPR ex L. 93/1983 agli impiegati pubblici contrattualizzati?

    I DPR recepiti ai sensi della L. 93/1983 trovano applicazione in via transitoria fino all’entrata in vigore dei CCNL del quadriennio 1998-2001 per il comparto di riferimento. Una volta sottoscritto e pubblicato il relativo contratto collettivo, la disciplina transitoria cessa di produrre effetti e prevale integralmente la fonte contrattuale.

    Il personale delle Forze di polizia ha diritto al TFR privatistico dopo la contrattualizzazione del 1998?

    No. L’art. 69, comma 2, mantiene ferma la disciplina previgente del trattamento di fine rapporto per i dipendenti che restano in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 2 TUPI (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco). Per tali categorie il TFR ex art. 2120 c.c. non trova applicazione, salvo diversa disposizione contrattuale o legislativa settoriale successivamente intervenuta.

    Un dipendente con qualifica ad esaurimento ex DPR 748/1972 può essere assegnato a qualunque mansione?

    No. Il comma 3 dell’art. 69 delimita le funzioni assegnabili: vicariato del dirigente, direzione di uffici non riservati esclusivamente alla dirigenza, oppure compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza su delega. L’assegnazione a mansioni puramente esecutive, estranee a queste categorie, integra demansionamento e può essere impugnata davanti al giudice ordinario del lavoro.

    Qual è il termine per proporre ricorso al giudice amministrativo per controversie anteriori al 30 giugno 1998?

    Il comma 7 dell’art. 69 fissa la decadenza al 15 settembre 2000. Le controversie relative a fatti anteriori al 30 giugno 1998 che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva) entro tale data sono irreversibilmente decadute. Non è possibile riproporre le stesse pretese né davanti al giudice ordinario né davanti a quello amministrativo.

  • Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: artt. 31-32 Statuto

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantiscono al lavoratore eletto a cariche pubbliche o sindacali il diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il rapporto è sospeso ma non il diritto al posto, alla qualifica e al computo dei periodi ai fini del TFR e dell’anzianità secondo la contrattazione collettiva.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), artt. 31 e 32

    Tabella riepilogativa

    Aspettativa per mandato pubblico/sindacale – schema normativo
    Aspetto Art. 31 (cariche sindacali) Art. 32 (cariche pubbliche)
    Diritto Aspettativa non retribuita per la durata del mandato Aspettativa non retribuita per la durata del mandato
    Cariche coperte Dirigenti sindacali chiamati a funzioni dirigenziali esterne Consiglieri comunali, provinciali, regionali; parlamentari; alcune altre cariche
    Durata Tutta la durata della carica (rinnovabile) Tutta la durata del mandato
    Retribuzione Non spetta dal datore Non spetta dal datore (eventuale indennità pubblica)
    Diritto al rientro Sì, stessa qualifica Sì, stessa qualifica
    Contribuzione Non matura ordinariamente Non matura ordinariamente

    Art. 31: i dirigenti sindacali

    L’art. 31 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali il diritto, quando necessario per l’espletamento del mandato, di essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata della carica. La norma copre la dirigenza sindacale esterna (non i semplici delegati RSU/RSA, la cui attività è coperta da permessi sindacali ordinari). Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore l’assunzione della carica e la data di inizio dell’aspettativa.

    Art. 32: le cariche pubbliche elettive

    L’art. 32 L. 300/1970 estende la stessa protezione ai lavoratori eletti a cariche pubbliche elettive: consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari e altre cariche previste dalla legge. Il lavoratore ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato e al rientro in azienda al termine dello stesso, con la stessa qualifica e la stessa posizione. Non può essere licenziato a causa dell’esercizio del mandato pubblico.

    Effetti su anzianità, TFR e contributi

    Durante l’aspettativa ex artt. 31-32:

    • Retribuzione: non spetta dal datore; il titolare di carica pubblica percepisce eventuale indennità dall’ente pubblico.
    • TFR: non matura durante l’aspettativa, salvo che il CCNL o un accordo aziendale preveda diversamente.
    • Contributi INPS: non maturano; il lavoratore può versare contributi volontari.
    • Anzianità: molti CCNL prevedono che il periodo sia computato ai fini degli scatti e dell’anzianità contrattuale, equiparandolo al servizio effettivo.

    Il lavoratore mantiene il diritto al rientro nel posto di lavoro, nella stessa qualifica, entro un termine breve dalla cessazione della carica.

    Casi pratici

    Tizio – eletto consigliere regionale

    Tizio viene eletto consigliere regionale: ha diritto all’aspettativa ex art. 32 L. 300/1970 per tutta la durata del mandato (5 anni). Il datore deve concederla senza possibilità di rifiuto. Al termine del mandato Tizio rientra nella stessa qualifica. Durante i 5 anni non riceve retribuzione dal datore, ma percepisce l’indennità regionale.

    Caia – dirigente sindacale nazionale

    Caia viene nominata segretaria di una categoria sindacale nazionale. L’incarico richiede dedizione a tempo pieno: ha diritto all’aspettativa ex art. 31 L. 300/1970. Il sindacato le corrisponde una retribuzione interna; il datore sospende il rapporto senza poter licenziarla. L’aspettativa dura fino alla fine del mandato sindacale.

    Sempronio – consigliere comunale part-time

    Sempronio è eletto consigliere comunale ma svolge il mandato part-time, compatibilmente con il lavoro: non richiede l’aspettativa ex art. 32 ma può usufruire dei permessi per adempimento mandato (artt. 78-80 D.Lgs. 267/2000) per le sedute di consiglio, con rimborso spese dall’ente locale.

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare l'aspettativa per mandato pubblico o sindacale?

    No. Gli artt. 31 e 32 L. 300/1970 attribuiscono un diritto soggettivo: il datore non può rifiutare l’aspettativa né può licenziare il lavoratore per l’esercizio del mandato. Il rifiuto è illecito e può essere impugnato.

    Al termine del mandato posso tornare al mio stesso posto?

    Sì. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione, qualifica e livello. Se la posizione è stata soppressa, il datore deve comunque ricollocare il lavoratore in una posizione equivalente.

    Durante l'aspettativa per mandato pubblico maturano le ferie?

    Di norma no, perché le ferie maturano sulla base della prestazione lavorativa. Alcuni CCNL, tuttavia, equiparano il periodo di aspettativa al servizio effettivo anche ai fini delle ferie: verificare il contratto collettivo applicato.

    L'art. 31 si applica anche ai delegati RSU/RSA?

    No. I delegati RSU/RSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970) e non retribuiti (art. 24), ma non all’aspettativa ex art. 31, che riguarda la dirigenza sindacale esterna chiamata a funzioni a tempo pieno fuori dall’azienda.

    Posso interrompere anticipatamente l'aspettativa se cesso la carica?

    Sì. Se la carica cessa prima del termine previsto (ad esempio scioglimento del consiglio comunale) il lavoratore può chiedere il rientro anticipato, di norma con un preavviso di 30 giorni al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 923 Codice della Navigazione – Determinazione dell’indennità

    Art. 923 Codice della Navigazione – Determinazione dell’indennità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative. A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 . Del rimpatrio

  • Norme transitorie: casi pratici art. 79 Cont. Tributario

    L’articolo 79 del D.Lgs. 546/1992 disciplina le norme transitorie e finali del processo tributario, regolando il raccordo tra il vecchio regime (D.P.R. 636/1972) e l’attuale sistema delle corti di giustizia tributaria. Per approfondire il testo e il commento sistematico, consulta la pagina dedicata a art. 79 Contenzioso Tributario. Questa guida illustra i casi concreti in cui la norma rileva ancora oggi per chi gestisce controversie tributarie pendenti o deve ricostruire la genesi processuale di un contenzioso.

    Quadro normativo

    L’articolo 79 chiude il corpo del D.Lgs. 546/1992 assicurando la continuità giurisdizionale nel passaggio tra i vecchi organi giudicanti (commissioni tributarie di primo e secondo grado ex D.P.R. 636/1972) e le nuove strutture introdotte dal decreto stesso. La norma stabilisce come trattare le controversie già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema, come valutare gli atti processuali già compiuti e come organizzare la riassunzione davanti ai nuovi giudici tributari. Il suo rilievo pratico è oggi prevalentemente storico, ma non è raro che un operatore debba consultarla per ricostruire la legittimità di atti emessi o di udienze tenutesi a cavallo dell’entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992.

    La L. 130/2022 ha istituito le corti di giustizia tributaria e introdotto la magistratura tributaria professionale; il D.Lgs. 220/2023 ha reso strutturale l’udienza a distanza e abrogato il reclamo-mediazione. L’art. 79 rimane il riferimento per ogni questione di diritto intertemporale processuale. Dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico della giustizia tributaria) recepirà l’intera disciplina senza modifiche sostanziali al contenuto transitorio.

    Ambito di applicazione

    L’art. 79 riguarda tre situazioni intertemporali: i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 (proseguono secondo il nuovo rito, salvo gli atti già compiuti che restano validi sotto il vecchio regime); la fase organizzativa degli uffici giudiziari (differimenti temporali per l’insediamento delle nuove commissioni); la riassunzione davanti ai nuovi giudici di cause annullate con rinvio o rimesse per incompetenza. Oggi la norma è invocata soprattutto in sede di impugnazione o ricorso per cassazione, quando si contestano vizi di procedura risalenti al periodo transitorio o si discute dell’applicabilità delle norme processuali ratione temporis.

    Profili operativi

    L’art. 79 non ha abrogato diritti sostanziali già maturati sotto il vecchio regime, ma ha definito le modalità processuali con cui tali diritti vengono fatti valere. Se un contribuente aveva già impugnato un avviso di accertamento dinanzi alla vecchia commissione tributaria, la causa è proseguita davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le forme del D.Lgs. 546/1992, con implicazioni su notifiche, termini di deposito e spese processuali. La stessa logica vale per le riforme successive: il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato il reclamo-mediazione con effetto immediato sui giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, mentre per i ricorsi già notificati continuava ad applicarsi la disciplina previgente.

    Caso 1: ricorso notificato sotto il vecchio regime D.P.R. 636/1972

    Scenario. Tizio ha impugnato nel 1993 un avviso di accertamento IRPEF dinanzi alla commissione tributaria di primo grado. Il giudizio non si è ancora concluso quando il D.Lgs. 546/1992 entra in vigore. La parte avversaria eccepisce la nullità del ricorso originario perché redatto secondo le forme del D.P.R. 636/1972, ritenendolo incompatibile con il nuovo rito.

    Come si legge l’art. 79. L’eccezione è infondata: l’art. 79 sancisce che gli atti già compiuti conservano la loro efficacia se validi secondo le norme vigenti al momento in cui sono stati posti in essere. Il ricorso di Tizio, conforme al D.P.R. 636/1972, resta valido e il giudizio prosegue secondo il nuovo rito solo per gli atti successivi all’entrata in vigore del decreto.

    • Verificare la data di notifica del ricorso originario rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992.
    • Raccogliere la documentazione che attesta la tempestività del ricorso sotto il vecchio regime.
    • Produrre in giudizio copia autentica del ricorso e delle relative ricevute di notifica.
    • Citare espressamente l’art. 79 e il principio tempus regit actum nella memoria difensiva.

    Caso 2: riassunzione dopo annullamento con rinvio in sede di appello transitorio

    Scenario. Caia ottiene l’annullamento con rinvio di una sentenza della vecchia commissione tributaria di secondo grado. Il giudice dell’impugnazione ordina la riassunzione davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. Caia si chiede entro quale termine deve riassumere e quale forma deve seguire il nuovo atto introduttivo.

    Come si legge l’art. 79. La riassunzione davanti ai nuovi giudici tributari segue le forme e i termini del D.Lgs. 546/1992 (art. 63 per la riassunzione dopo cassazione con rinvio), indipendentemente dal fatto che il giudizio abbia avuto origine sotto il vecchio regime. L’art. 79 garantisce la continuità degli effetti dell’atto introduttivo originario, ma il nuovo atto deve rispettare le prescrizioni formali del decreto vigente.

    • Calcolare il termine di riassunzione a partire dalla data di deposito della sentenza di annullamento.
    • Redigere l’atto di riassunzione nella forma del ricorso ex artt. 18-22 D.Lgs. 546/1992.
    • Depositare telematicamente tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).
    • Allegare copia della sentenza di annullamento e dell’atto introduttivo originario.
    • Verificare che la corte di destinazione sia quella competente per territorio secondo le norme vigenti.

    Caso 3: applicazione ratione temporis dopo la riforma L. 130/2022

    Scenario. Sempronio ha notificato ricorso in primo grado nel luglio 2022, prima dell’entrata in vigore della L. 130/2022 (settembre 2022). In udienza il giudice afferma di voler applicare le nuove regole sull’udienza a distanza introdotte dalla riforma. Sempronio chiede se tale applicazione retroattiva sia corretta.

    Come si legge l’art. 79. Il principio transitorio sancito dall’art. 79 – atti già compiuti restano validi secondo la legge del tempo – vale anche per le riforme successive al 1992. Tuttavia la L. 130/2022 ha previsto proprie disposizioni transitorie: l’udienza a distanza, resa strutturale dal D.Lgs. 220/2023, si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore delle rispettive norme, salvo richiesta delle parti. Sempronio può dunque opporsi all’applicazione della nuova forma di udienza se questa non era prevista al momento della notifica del ricorso, a meno che entrambe le parti non la richiedano.

    • Verificare la data di notifica del ricorso rispetto all’entrata in vigore della L. 130/2022 e del D.Lgs. 220/2023.
    • Leggere le disposizioni transitorie specifiche delle singole riforme.
    • Depositare istanza motivata se si intende opporsi all’applicazione delle nuove regole processuali.
    • Conservare copia di ogni comunicazione relativa alla modalità di svolgimento dell’udienza.

    Caso 4: verifica della legittimità di atti compiuti nel periodo di differimento organizzativo

    Scenario. Filano riceve una sentenza emessa da una commissione tributaria provinciale in un momento in cui, a suo dire, l’organo non era ancora formalmente insediato secondo le nuove norme. Eccepisce la nullità della sentenza per incompetenza dell’organo giudicante.

    Come si legge l’art. 79. L’art. 79 ha previsto differimenti specifici per consentire l’organizzazione delle nuove strutture giudiziarie. Se la commissione era stata regolarmente insediata ai sensi delle norme transitorie – anche se ancora nelle forme transitorie previste dal decreto -, la sentenza è valida. La nullità per incompetenza funzionale dell’organo è configurabile solo se il periodo di differimento non era ancora scaduto e l’organo aveva comunque deliberato.

    • Reperire il decreto ministeriale di insediamento della commissione tributaria provinciale competente.
    • Verificare la data di costituzione formale dell’organo giudicante rispetto alla data dell’udienza.
    • Valutare con un professionista abilitato se l’eccezione di nullità sia proponibile in appello o in cassazione.
    • Raccogliere la documentazione del fascicolo processuale di primo grado.

    Caso 5: ricostruzione della genesi normativa in sede di ricorso per cassazione

    Scenario. Mevia propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il ricorso si basa su un vizio procedurale risalente alla fase di primo grado, svoltasi nel 1995, in cui – a suo dire – non erano stati rispettati i termini del D.Lgs. 546/1992. La controparte eccepisce che il vizio è irrilevante perché il giudizio era ancora soggetto al vecchio regime.

    Come si legge l’art. 79. Per determinare quale regime processuale si applica a ciascun atto, occorre ricostruire cronologicamente ogni passaggio del giudizio a partire dall’art. 79. Gli atti posti in essere prima dell’entrata in vigore del decreto sono disciplinati dal D.P.R. 636/1972; quelli successivi seguono il D.Lgs. 546/1992. Mevia deve quindi dimostrare che il vizio eccepito si è verificato dopo l’entrata in vigore del nuovo rito e che l’atto è disciplinato dalle norme di quest’ultimo.

    • Ricostruire la cronologia del giudizio di primo grado con riferimento alle date di ciascun atto processuale.
    • Identificare la data esatta di entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 per il giudizio in questione.
    • Citare esplicitamente l’art. 79 e il principio tempus regit actum nel motivo di ricorso.
    • Allegare al fascicolo di legittimità copia degli atti processuali rilevanti con le relative date di deposito o notifica.

    Quando intervenire

    L’art. 79 va consultato in tre momenti: nella fase preliminare di analisi di fascicoli con origine anteriore al 1993 (per stabilire quale regime processuale governa ciascun atto); nella proposizione di eccezioni in appello o cassazione (il vizio deve essere dimostrato rispetto al regime applicabile all’atto contestato); nella redazione di atti di riassunzione dopo annullamento con rinvio (il nuovo atto segue le forme vigenti, ma il giudice deve riconoscere l’efficacia degli atti già compiuti sotto il vecchio rito). La parte interessata che gestisce fascicoli di questa complessità storica farà bene ad avvalersi di un professionista abilitato alla difesa tributaria.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79 – Norme transitorie e finali del processo tributario
    • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 – Revisione della disciplina del contenzioso tributario (previgente)
    • L. 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria: istituzione corti di giustizia tributaria e magistratura tributaria professionale
    • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – Completamento della riforma: abrogazione reclamo-mediazione, udienza a distanza strutturale, prova testimoniale scritta
    • D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo Unico della giustizia tributaria (in vigore dal 1° gennaio 2027)
    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 – Applicazione sussidiaria del codice di procedura civile
    • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 – Riassunzione dopo cassazione con rinvio
    • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – Garanzie del contribuente nel processo tributario
    • Costituzione, art. 111 – Giusto processo e ragionevole durata

    Domande frequenti

    L’art. 79 è ancora applicabile oggi o è solo storia del diritto?

    Ha ancora rilievo pratico per chi gestisce fascicoli con atti risalenti al periodo 1993-1995 o deve ricostruire la genesi di un contenzioso per un ricorso per cassazione. Il principio tempus regit actum codificato dall’art. 79 rimane il criterio guida per ogni questione di diritto intertemporale nel processo tributario.

    Un ricorso notificato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 è valido?

    Sì, se era conforme alle norme vigenti al momento della notifica (D.P.R. 636/1972). L’art. 79 sancisce espressamente che gli atti già compiuti conservano la loro efficacia. Il giudizio prosegue poi secondo il nuovo rito per tutti gli atti successivi all’entrata in vigore del decreto.

    Come si applica il principio dell’art. 79 alle riforme del 2022-2023?

    Il principio è lo stesso: la legge processuale nuova si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa. Ogni riforma va letta verificando se contiene una norma transitoria derogatoria.

    Dal 2027, con il Testo Unico della giustizia tributaria, cambierà qualcosa?

    Il D.Lgs. 175/2024 riordina sistematicamente l’intera materia recependo le riforme del 2022-2023, ma non modifica il contenuto sostanziale delle norme transitorie già codificate dall’art. 79. Dal 1° gennaio 2027 occorrerà fare riferimento al Testo Unico per la numerazione degli articoli, ma i principi intertemporali restano invariati.

  • Art. 255 DPR 495/1992 – Targhe provvisorie di circolazione

    Art. 255 DPR 495/1992 – Targhe provvisorie di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

    2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti: a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province; b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.

  • Art. 128 D.Lgs. 259/2003 – Risorsa di spettro radio

    Art. 128 D.Lgs. 259/2003 – Risorsa di spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 75-bis TULPS – Avviso al questore per commercio di supporti audiovisivi

    Art. 75-bis TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

    .

  • Art. 931 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    Art. 931 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.

  • Art. 14-quinquies L. 241/1990 – Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

    1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Art. 27 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso per lavoro in casi particolari

    1. Sono disciplinati dal presente articolo i casi particolari di ingresso per lavoro al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4.
  • Art. 241 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione

    Art. 241 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l' IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L' IVASS , verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.

    ((

    2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

    ))

    3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile , ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all' IVASS il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell' IVASS sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

    4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l' IVASS , con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Guida completa alla tutela economica e alla conservazione del posto in caso di malattia o infortunio per il personale aeroportuale di terra: periodi di comporto, integrazione dell’indennità INPS, aspettativa e tutele specifiche per lavoratori notturni e con disabilità.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto definito (generalmente 12 mesi in 24-36 mesi). Durante l’assenza il lavoratore riceve l’integrazione INPS più un’integrazione a carico del datore. Il rinnovo handlers 2023 ha introdotto 12 mesi aggiuntivi di aspettativa non retribuita per malattie gravi. L’infortunio sul lavoro (INAIL) ha un trattamento distinto e più favorevole.

    Dati contrattuali

    Comporto ordinario (indicativo)
    12 mesi nell’arco di 24-36 mesi
    Aspettativa non retribuita per malattie gravi
    Fino a 12 mesi aggiuntivi (handlers, rinnovo 2023)
    Integrazione INPS
    A carico del datore secondo le aliquote del CCNL
    Infortunio sul lavoro
    Disciplinato da D.P.R. 1124/1965 – gestione INAIL
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino 31 dicembre 2025

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

    Schema comporto e trattamento economico in malattia – CCNL Trasporto Aereo
    Periodo di assenza Fonte erogazione Trattamento economico
    1°-3° giorno (carenza) Datore (CCNL) Di norma integrazione contrattuale; la carenza INPS (primo giorno) è a carico datore per malattia oltre 4 giorni
    Dal 4° al 20° giorno INPS + integrazione datore INPS 50% + integrazione CCNL fino a quota piena (indicativamente 100% per i primi mesi)
    Dal 21° al 180° giorno INPS + integrazione datore INPS 66,67% + integrazione CCNL decrescente
    Fino al limite di comporto INPS + eventuale integrazione Integrazione ridotta o cessante secondo il CCNL
    Oltre il comporto Solo INPS (se indennità ancora dovuta) Conservazione del posto cessata; possibile licenziamento o aspettativa non retribuita

    Le percentuali di integrazione esatte variano tra la sezione Gestori e la sezione Handlers del CCNL. Consultare il testo contrattuale applicato per le aliquote precise. Le percentuali INPS indicate sono quelle previste dalla normativa generale (art. 74 R.D. 1827/1935 e L. 138/1943).

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superato questo termine senza guarigione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non è un licenziamento per giusta causa ma un recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

    Il comporto può essere secco (periodo continuativo unico) o per sommatoria (somma di più assenze in un determinato arco temporale). Il CCNL Trasporto Aereo prevede di norma il comporto per sommatoria su un periodo di 24 o 36 mesi. Questo significa che non è un’unica lunga malattia a far scattare il superamento del comporto, ma la somma di tutte le assenze per malattia nell’arco del periodo di riferimento.

    Nel calcolo del comporto non si computano: le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale, i congedi per maternità/paternità obbligatori, le assenze per donazione di sangue o midollo osseo.

    Aspettativa non retribuita per malattie gravi

    Il rinnovo della sezione Handlers del 25 ottobre 2023 ha introdotto un’importante novità: fino a 12 mesi aggiuntivi di aspettativa non retribuita per i lavoratori affetti da malattie gravi, invalidanti o oncologiche, al termine del normale periodo di comporto. Durante questo periodo il lavoratore non percepisce retribuzione ma conserva il posto di lavoro e la copertura previdenziale è sospesa. Il rinnovo dei gestori del 2025 ha introdotto a sua volta criteri differenziati per lavoratori con disabilità o patologie croniche.

    Infortunio sul lavoro: tutela INAIL e integrazione contrattuale

    L’infortunio sul lavoro (incluse le malattie professionali) è assicurato dall’INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore infortunato ha diritto a:

    • Indennità giornaliera INAIL: dal 4° giorno (i primi 3 sono a carico del datore) pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° in poi.
    • Integrazione contrattuale: il CCNL prevede un’integrazione da parte del datore per elevare il trattamento economico a una quota della retribuzione ordinaria.
    • Conservazione del posto: il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia comune. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
    • Rendita INAIL: in caso di invalidità permanente superiore al 16% del danno biologico, l’INAIL eroga una rendita.

    Gli aeroporti sono ambienti con rischi specifici (mezzi di rampa, bagagli pesanti, superfici scivolose, jet blast, agenti chimici per il de-icing). Il CCNL e la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) impongono misure preventive specifiche, formazione obbligatoria e dispositivi di protezione individuale.

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore assente per malattia deve: (1) comunicare tempestivamente l’assenza al datore entro l’inizio del turno; (2) far pervenire il certificato medico telematico all’INPS e al datore entro i termini di legge. L’INPS gestisce i certificati telematici e il datore può verificarne la ricezione. La visita di controllo fiscale (visite mediche INPS) è possibile nelle fasce di reperibilità previste dalla legge (in genere ore 10-12 e 17-19 per i lavoratori privati, salvo turni particolari). Il lavoratore con turni H24 deve rispettare le fasce in base all’orario contrattuale del giorno dell’assenza.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ricorrente: rischio comporto
    Tizio, addetto rampa al 4° livello, ha avuto negli ultimi 24 mesi numerose assenze brevi per malattia: 8 episodi per un totale di 45 giorni. Il CCNL prevede un comporto per sommatoria di 90 giorni in 24 mesi. Tizio si sta avvicinando al limite. Il delegato sindacale Filt-Cgil lo avvisa: se nei prossimi mesi si ammala per altri 45 giorni complessivi, il datore potrà avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, con preavviso. Tizio valuta di richiedere una visita con il medico competente aziendale per monitorare la situazione.
    Caia – Infortunio in rampa: iter INAIL
    Caia scivola su una superficie bagnata nel piazzale mentre movimenta un carrello bagagli. Riporta una distorsione alla caviglia e viene ricoverata 2 giorni. L’azienda denuncia l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dall’evento (obbligo di legge). Dall’4° giorno Caia percepisce l’indennità INAIL pari al 60% della retribuzione media giornaliera, integrata dal datore secondo il CCNL. I giorni di infortunio non vengono computati nel suo comporto per malattia comune.
    Sempronio – Malattia oncologica: aspettativa aggiuntiva
    Sempronio, handler al 3° livello, viene diagnosticato con una patologia oncologica e inizia le cure chemioterapiche. Dopo 12 mesi di comporto esaurisce la tutela ordinaria. Grazie al rinnovo contrattuale del 2023, può richiedere fino a 12 mesi aggiuntivi di aspettativa non retribuita per malattia grave. Conserva il posto di lavoro per un totale di 24 mesi dall’inizio della malattia, anche senza retribuzione nel periodo aggiuntivo.

    Domande frequenti

    Quanto a lungo il CCNL aeroportuali garantisce la conservazione del posto in malattia?
    Il CCNL prevede un periodo di comporto generalmente di 12 mesi in un arco di 24-36 mesi. Per malattie gravi il rinnovo handlers 2023 prevede fino a 12 mesi aggiuntivi di aspettativa non retribuita. Le durate esatte variano tra le sezioni Gestori e Handlers.
    Come viene integrata l’indennità INPS durante la malattia?
    L’INPS eroga il 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e il 66,67% dal 21° al 180° giorno. Il CCNL stabilisce l’integrazione a carico del datore per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria, con percentuali decrescenti al crescere della durata dell’assenza.
    L’infortunio sul lavoro si computa nel comporto?
    No. I giorni di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperti dall’INAIL) non si computano nel periodo di comporto per malattia comune. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea da infortunio.
    Cosa succede se supero il periodo di comporto?
    Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. Il lavoratore può evitarlo richiedendo il periodo di aspettativa non retribuita, qualora previsto dal CCNL e non ancora consumato.
    Il lavoratore notturno ha tutele sanitarie aggiuntive?
    Sì. Il D.Lgs. 66/2003 prevede per i lavoratori notturni abituali il diritto a visita medica preventiva e periodica a spese del datore e il diritto al trasferimento al turno diurno in caso di accertata incompatibilità con lo stato di salute.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le percentuali di integrazione esatte in caso di malattia sono contenute nei testi integrali del CCNL. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.