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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Oltre ai beni generalmente impignorabili ex c.p.c. e leggi speciali, non possono essere sequestrati né pignorati gli indumenti del personale di volo necessari per i servizi di bordo.
  • Sono parimenti impignorabili gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo e destinati all'esercizio della professione.
  • La protezione opera per qualsiasi titolo di credito, senza eccezioni legate alla natura del debito.
  • La norma tutela la funzionalità operativa del personale navigante, preservandone la capacità professionale.
  • La disposizione si affianca alle norme generali del codice di procedura civile sull'impignorabilità dei beni necessari all'esercizio della professione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 931 Codice della Navigazione — Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.

Commento

Ratio e fondamento della norma

L'articolo 931 del Codice della navigazione introduce una protezione speciale per alcune categorie di beni del personale di volo, sottraendoli alla possibilità di sequestro e pignoramento. La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di tutele di cui gode il lavoratore aeronautico e risponde a una duplice esigenza: garantire al lavoratore la possibilità di continuare a esercitare la propria attività professionale anche in presenza di debiti, e assicurare la continuità operativa dei servizi di bordo, che dipende dall'equipaggiamento adeguato del personale.

Il fondamento logico-giuridico di questa impignorabilità è analogo a quello previsto per gli strumenti del lavoro in generale: l'art. 514, n. 4, del codice di procedura civile esenta da pignoramento «le cose che il debitore ha bisogno per la propria professione, arte o mestiere». L'articolo 931 del Codice della navigazione costituisce una norma speciale settoriale, che specifica e integra questa previsione generale con riferimento all'ambito dell'aviazione civile.

Le categorie di beni protetti

La norma individua due distinte categorie di beni impignorabili.

La prima categoria comprende gli indumenti necessari per i servizi di bordo. Si tratta delle divise, delle uniformi e di ogni altro capo di abbigliamento che il personale di volo è tenuto a indossare nell'esercizio delle proprie funzioni. Il criterio della «necessarietà» è essenziale: non tutti gli indumenti del lavoratore godono di protezione, ma solo quelli funzionalmente collegati allo svolgimento del servizio di volo. La divisa ufficiale del comandante, le uniformi delle assistenti di volo, gli indumenti tecnici del personale di manutenzione imbarcato rientrano nella categoria; abiti personali di uso comune no.

La seconda categoria include gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo e destinati all'esercizio della professione. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo: le cuffie e gli apparati di comunicazione personali, gli strumenti di navigazione, i manuali tecnici e le pubblicazioni aeronautiche di proprietà del lavoratore, i dispositivi informatici utilizzati per la gestione del volo. Il criterio della «destinazione professionale» è determinante: l'oggetto deve essere effettivamente utilizzato nell'esercizio delle funzioni di volo, non semplicemente posseduto da un membro dell'equipaggio.

Il coordinamento con la disciplina generale

L'articolo 931 opera in aggiunta alle altre ipotesi di impignorabilità previste dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. La norma esordisce espressamente con «oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento», chiarendo che non sostituisce bensì integra il sistema generale. Le esenzioni di diritto comune — tra cui i beni strettamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia, gli strumenti di lavoro in senso lato, i libri e gli strumenti delle professioni intellettuali (art. 514-515 c.p.c.) — restano applicabili al personale navigante aeronautico come a qualsiasi altro lavoratore.

Va anche considerato il coordinamento con l'articolo 930, secondo comma, del medesimo Codice della navigazione, che estende l'impignorabilità alle somme dovute per rimpatrio e spese di cura. Il sistema complessivo delinea una protezione articolata, che copre sia i beni materiali del lavoratore strumentali all'esercizio della professione, sia i crediti pecuniari di natura esistenziale.

L'ampiezza della protezione: 'per alcun titolo'

Una caratteristica significativa della norma è che l'impignorabilità opera «per alcun titolo»: non vi è alcuna eccezione legata alla natura del credito azionato. Anche i crediti privilegiati — come quelli alimentari, che in generale consentono deroghe ai limiti di pignorabilità — non possono essere soddisfatti attraverso il pignoramento degli indumenti di bordo o degli strumenti professionali del personale di volo. Si tratta di un'impignorabilità assoluta, che il legislatore ha ritenuto necessaria per garantire la funzionalità professionale del lavoratore senza eccezioni.

Profili pratici

In sede esecutiva, il lavoratore che intenda opporre l'impignorabilità di determinati beni deve dimostrare la riconducibilità di tali beni alle categorie protette dall'articolo 931. La prova può essere fornita tramite documentazione (certificati aziendali, specifiche tecniche, inventari di dotazione), testimonianza o altri mezzi. L'opposizione all'esecuzione si propone ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione può sospendere il pignoramento e verificare d'ufficio la natura impignorabile dei beni contestati.

Casi pratici

Caso 1: Pignoramento della divisa di volo

Tizio, comandante di aeromobile con debiti verso un creditore privato, subisce un pignoramento che include la sua divisa ufficiale e le cuffie professionali. Il giudice dell'esecuzione, su opposizione di Tizio, dichiara l'impignorabilità di tali beni ai sensi dell'art. 931, riconoscendo che si tratta di indumenti necessari per i servizi di bordo e di strumenti destinati all'esercizio della professione.

Caso 2: Strumenti di navigazione personali del pilota

Caio, pilota, ha acquistato di tasca propria un tablet con software di navigazione aeronautica che utilizza abitualmente nei voli. Un creditore tenta di pignorare il dispositivo: l'art. 931 protegge il bene in quanto strumento destinato all'esercizio della professione, indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia stato effettuato dal lavoratore e non dall'esercente.

Caso 3: Distinzione tra beni professionali e beni personali

Sempronio, assistente di volo, possiede una collezione di orologi di valore custoditi nella borsa che porta a bordo insieme agli effetti personali. Il creditore che pignora la borsa può legittimamente aggredire gli orologi, ma non la divisa di servizio o gli strumenti tecnici di bordo: solo questi ultimi sono coperti dall'impignorabilità dell'art. 931.

Domande frequenti

Quali beni del personale di volo sono impignorabili ai sensi dell'art. 931?

Sono impignorabili gli indumenti necessari per i servizi di bordo (divise, uniformi tecniche) e gli strumenti o oggetti appartenenti al personale di volo e destinati all'esercizio della professione, come apparati di comunicazione, strumenti di navigazione e manuali tecnici.

L'impignorabilità degli strumenti professionali del personale di volo opera anche per i crediti alimentari?

Sì. L'art. 931 stabilisce l'impignorabilità 'per alcun titolo', senza eccezioni. Anche i crediti alimentari, che in via ordinaria possono giustificare deroghe ai limiti di pignorabilità, non consentono di aggredire gli indumenti e gli strumenti professionali del personale navigante.

L'art. 931 si aggiunge o sostituisce le esenzioni del codice di procedura civile?

Si aggiunge. La norma specifica espressamente che opera 'oltre' alle esenzioni già previste dal c.p.c. e dalle leggi speciali, ampliando il catalogo dei beni impignorabili del personale aeronautico.

Come si dimostra che un bene rientra nella protezione dell'art. 931?

Il lavoratore deve dimostrare che il bene è funzionalmente destinato all'esercizio della professione di volo. La prova può essere fornita con documentazione aziendale, specifiche tecniche o testimonianza, nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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