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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando un'indennità del Codice della navigazione è commisurata alla retribuzione contrattuale, si includono nel computo lo stipendio o paga base e le indennità di carattere fisso e continuativo, come indicate nelle norme corporative.
  • La norma fornisce la base di calcolo uniforme per tutte le indennità rinviate alla retribuzione, evitando incertezze sull'inclusione di voci retributive variabili.
  • A partire dal 1° febbraio 1977, gli aumenti dell'indennità di contingenza e degli emolumenti analoghi maturati dopo il 31 gennaio 1977 sono esclusi dal calcolo delle indennità ex artt. 919 e 920.
  • La limitazione del 1977 riflette un intervento di politica economica volto a contenere la spirale salariale-inflazionistica del decennio.
  • Il raccordo con le norme corporative (oggi contrattazione collettiva) permette di aggiornare dinamicamente le voci incluse nel calcolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 923 Codice della Navigazione — Determinazione dell’indennità

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative. A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 . Del rimpatrio

Commento

Funzione e collocazione sistematica

L'art. 923 del Codice della navigazione assolve una funzione definitoria e di raccordo: fissa il criterio di determinazione della 'retribuzione' rilevante ogniqualvolta il codice commisuri un'indennità alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro. La disposizione non disciplina una fattispecie autonoma, ma fornisce la chiave di lettura per l'applicazione degli artt. 918-922 e di tutte le altre norme che richiamano la retribuzione contrattuale come base di calcolo delle indennità spettanti al personale aeronautico.

La scelta di centralizzare in un unico articolo la definizione di retribuzione rilevante ai fini indennitari risponde a esigenze di uniformità e certezza: senza questa norma, ciascuna disposizione avrebbe potuto dare adito a interpretazioni divergenti circa l'inclusione o esclusione di determinate voci retributive, con conseguenti controversie sulla quantificazione delle spettanze di fine rapporto.

Le voci incluse: stipendio base e indennità fisse

L'art. 923 identifica due categorie di voci retributive rilevanti: lo 'stipendio o la paga base' e 'le altre indennità di carattere fisso e continuativo' indicate nelle norme corporative (oggi contrattazione collettiva). La distinzione tra stipendio base e indennità fisse riflette la struttura tipica della retribuzione del personale aeronautico, composta da un elemento fisso principale (lo stipendio mensile) e da una serie di elementi accessori che possono assumere carattere fisso (ad es. indennità di mansione, indennità di sede, superminimi individuali consolidati).

Il requisito della 'continuità' e della 'fissità' serve a distinguere le voci strutturali della retribuzione da quelle variabili o occasionali: le indennità di volo legate alle ore effettive di servizio, i premi di produzione variabili e i rimborsi spese non hanno carattere fisso e continuativo e sono quindi esclusi dalla base di calcolo. Questa esclusione ha conseguenze pratiche significative: per il personale aeronautico ad alta intensità di volo, le indennità variabili possono essere sostanziali, e la loro esclusione dal calcolo riduce notevolmente l'ammontare delle indennità di fine rapporto.

La deroga del 1977: esclusione degli aumenti di contingenza

Il secondo periodo dell'art. 923 contiene una disposizione di carattere transitorio ma di grande importanza storica: a partire dal 1° febbraio 1977, gli aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti analoghi maturati dopo il 31 gennaio 1977 non possono essere computati nel calcolo delle indennità ex artt. 919 e 920. La 'contingenza' era un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione all'inflazione (scala mobile), che nel periodo dell'alta inflazione degli anni settanta produceva incrementi retributivi molto frequenti e significativi.

La norma rispecchia un orientamento di politica economica degli anni settanta volto a 'congelare' la base di calcolo delle indennità di fine rapporto per limitare l'impatto fiscale e finanziario dell'inflazione sulle imprese di navigazione aerea. L'esclusione vale solo per gli 'ulteriori aumenti' posteriori al 31 gennaio 1977: la contingenza già incorporata nella retribuzione a quella data restava inclusa nel calcolo.

Raccordo con la contrattazione collettiva

Il rinvio alle norme corporative — oggi contrattazione collettiva di settore — per l'indicazione delle indennità fisse e continuative rilevanti ai fini del calcolo opera come meccanismo di aggiornamento dinamico: le parti sociali possono modificare nel tempo l'elenco delle voci retributive rilevanti, adeguandolo alla struttura retributiva effettiva del settore. I contratti collettivi del trasporto aereo tipicamente elencano in modo analitico le voci che compongono la base di calcolo del TFR (oggi rilevante in luogo delle indennità codicistiche per effetto della L. 297/1982) e delle altre indennità, evitando incertezze interpretative.

Il coordinamento con il TFR ex art. 2120 cod. civ. — che ha la propria base di calcolo nella 'retribuzione annua' comprensiva di tutte le voci erogate nell'anno, salvo eccezioni tassative — può determinare divergenze rispetto alla base di calcolo dell'art. 923 cod. nav. In linea di principio, il TFR utilizza una base di calcolo più ampia, includendo anche alcuni emolumenti che l'art. 923 escluderebbe, a meno che il contratto collettivo non preveda espressamente limitazioni analoghe.

Profili pratici: individuazione della retribuzione di riferimento

In caso di controversia sulla quantificazione di un'indennità, il giudice del lavoro dovrà: (a) identificare quali voci della retribuzione abbiano il carattere di fissità e continuità; (b) verificare se il contratto collettivo le elenca espressamente come rilevanti; (c) escludere gli incrementi di contingenza posteriori al 31 gennaio 1977 per le indennità ex artt. 919 e 920; (d) applicare il tasso retributivo risultante al numero di giornate o di mesi rilevanti per l'indennità in questione. La difficoltà pratica maggiore riguarda la qualificazione delle indennità di posizione e delle maggiorazioni periodiche, il cui carattere fisso o variabile dipende spesso dalla prassi aziendale consolidata e dalla contrattazione individuale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio con paga base e indennità di mansione: calcolo dell'indennità

Tizio percepisce 3.000 euro mensili di stipendio base e 500 euro di indennità di mansione a carattere fisso: la retribuzione rilevante ex art. 923 è 3.500 euro mensili, mentre le indennità di volo variabili che percepisce non entrano nel calcolo delle indennità di fine rapporto.

Caso 2: Caio assunto prima del 1977: contingenza parzialmente esclusa

Caio è stato assunto negli anni sessanta e ha maturato aumenti di contingenza sia prima sia dopo il 31 gennaio 1977: per il calcolo delle indennità ex artt. 919 e 920, si considera la contingenza già acquisita alla data del 31 gennaio 1977, mentre gli ulteriori aumenti successivi sono esclusi per espressa disposizione dell'art. 923.

Caso 3: Sempronio con superminimo individuale: inclusione nel calcolo

Sempronio ha negoziato un superminimo individuale di 300 euro mensili, erogato in modo stabile e continuativo da oltre un anno: il contratto collettivo lo qualifica come indennità fissa e continuativa, quindi rientra nella base di calcolo delle indennità ex art. 923 cod. nav.

Domande frequenti

Quali voci retributive si usano per calcolare le indennità del Codice della navigazione?

Si includono lo stipendio o paga base e le indennità di carattere fisso e continuativo indicate dalla contrattazione collettiva. Le voci variabili come le indennità di volo legate alle ore effettive sono escluse.

Le indennità di volo entrano nel calcolo del TFR per il personale aeronautico?

Dipende: nel regime dell'art. 923 cod. nav. le voci variabili sono escluse. Nel regime TFR ex art. 2120 cod. civ. (applicabile per effetto della L. 297/1982) la base di calcolo è più ampia e può includere alcune indennità variabili, salvo diversa previsione del contratto collettivo.

Cosa sono gli 'aumenti di contingenza' esclusi dall'art. 923 dopo il 1977?

La contingenza era la scala mobile, un meccanismo che adeguava automaticamente la retribuzione all'inflazione. Gli aumenti maturati dopo il 31 gennaio 1977 non si computano per le indennità ex artt. 919 e 920, per limitare l'impatto dell'inflazione sulla liquidazione.

Chi decide quali voci retributive sono 'fisse e continuative'?

Il contratto collettivo nazionale di settore. Esso elenca tipicamente le voci rilevanti per il calcolo delle indennità, vincolando sia il datore di lavoro sia il lavoratore nella quantificazione delle spettanze.

Il criterio dell'art. 923 vale anche per l'indennità sostitutiva del preavviso?

Sì. L'art. 922 commisura l'indennità sostitutiva alla 'giornata di retribuzione', e per la determinazione di tale giornata si applicano i criteri dell'art. 923: stipendio base e indennità fisse, divisi per il numero di giorni lavorativi del mese o dell'anno.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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