Autore: Andrea Marton

  • Art. 76-ter RD 12/1941

    Art. 76-ter RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 268 D.Lgs. 209/2005 – Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

    Art. 268 D.Lgs. 209/2005 – Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

    2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

  • Art. 33 L. 300/1970 – Collegio di conciliazione e arbitrato

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Modificato dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11; coordinato con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23

    Inquadramento: Disposizione tradizionalmente vigente sulla conciliazione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari, è stata oggetto di riforme procedurali successive. Per il rapporto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), il regime sanzionatorio disciplinare segue regole specifiche.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 33; D.Lgs. 124/2004; D.Lgs. 23/2015.

  • Disposizioni finali: casi pratici art. 43 revisione legale

    L’articolo 43 del D.Lgs. 39/2010 segna il punto di chiusura del decreto sulla revisione legale, disciplinando le abrogazioni delle norme previgenti e il regime transitorio per le situazioni giuridiche già costituite. Capire come si applica questa norma è essenziale per revisori iscritti, società revisionand e e operatori che hanno attraversato il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Questa pagina raccoglie i casi pratici più ricorrenti; per il testo e il commento dell’articolo consulta la scheda completa dell’art. 43 D.Lgs. 39/2010.

    Quadro normativo

    L’articolo 43 chiude il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2006/43/CE sull’audit legale, successivamente modificata dalla direttiva 2014/56/UE e integrata dal Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP). La norma abroga espressamente il D.Lgs. 88/1992 e le disposizioni del D.P.R. 99/1998 incompatibili con il nuovo assetto, stabilendo al contempo un regime di salvaguardia per i diritti quesiti: iscrizioni già effettuate nel Registro dei revisori legali, tirocini in corso e incarichi di revisione in essere alla data di entrata in vigore conservano la loro validità fino al naturale termine, con gli adeguamenti richiesti dai regolamenti attuativi del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). Il combinato disposto delle abrogazioni e delle clausole di salvaguardia determina dunque uno spazio normativo composito, in cui vecchia e nuova disciplina coesistono temporaneamente.

    Ambito di applicazione

    L’art. 43 riguarda tutti i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, erano titolari di posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla normativa abrogata: revisori iscritti nell’Albo tenuto dal MEF, società di revisione autorizzate, tirocinanti iscritti e società con incarichi di revisione in corso. L’ambito si estende anche alle pendenze sanzionatorie sorte prima dell’entrata in vigore: in base al principio di legalità della sanzione amministrativa (art. 1 L. 689/1981), le infrazioni commesse sotto la previgente disciplina continuano a essere valutate secondo le norme allora vigenti, a meno che quelle nuove risultino più favorevoli.

    Profili operativi della transizione

    Sul piano pratico, la transizione ha generato tre categorie di adempimenti. In primo luogo, la conferma dell’iscrizione nel Registro ex D.Lgs. 39/2010: i revisori già iscritti nell’Albo ex D.Lgs. 88/1992 sono stati automaticamente trasferiti, ma hanno dovuto completare specifici moduli di conferma e aggiornare i dati anagrafici e professionali. In secondo luogo, l’allineamento delle polizze assicurative ai nuovi massimali previsti dai regolamenti MEF. In terzo luogo, gli adempimenti formativi: il D.Lgs. 39/2010 introduce l’obbligo di aggiornamento professionale continuo (CPD) secondo standard armonizzati; i revisori che nella vecchia disciplina avevano crediti formativi in corso hanno dovuto raccordarsi con il nuovo sistema. Per gli incarichi in essere, la continuità è garantita fino alla scadenza contrattuale, ma i revisori sono tenuti ad applicare i nuovi principi di revisione ISA Italia già per le verifiche condotte dopo l’entrata in vigore.

    Caso 1: revisore iscritto nell’Albo ex D.Lgs. 88/1992 – conferma nel Registro

    Scenario. Tizio è revisore contabile iscritto nell’Albo tenuto dal MEF sin dal 2003, con incarichi attivi presso tre S.r.l. Al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sulla procedura di conferma.

    Come si legge l’art. 43. La clausola di salvaguardia preserva la validità dell’iscrizione di Tizio, che confluisce automaticamente nel nuovo Registro dei revisori legali senza soluzione di continuità. Tuttavia, l’automatismo non esime dall’onere di conferma formale nei termini fissati dal decreto attuativo MEF: l’omissione espone alla cancellazione d’ufficio per inadempimento.

    • Verificare la comunicazione MEF con le istruzioni per la procedura di conferma e i termini perentori.
    • Accedere al portale del Registro dei revisori legali e completare il modulo di conferma con aggiornamento dei dati.
    • Trasmettere copia della polizza assicurativa aggiornata ai nuovi massimali.
    • Conservare la ricevuta telematica di conferma come prova dell’adempimento.

    Caso 2: tirocinante con tirocinio avviato sotto il D.Lgs. 88/1992

    Scenario. Caia ha iniziato il tirocinio triennale nel 2009 presso uno studio di revisione. Il D.Lgs. 39/2010 entra in vigore quando ha completato 18 mesi su 36. Teme di dover ricominciare il percorso dall’inizio.

    Come si legge l’art. 43. L’articolo fa espressamente salvi i tirocini in corso: il periodo già maturato da Caia viene riconosciuto integralmente. Il completamento avviene secondo le regole nuove per la parte residua, con l’obbligo di aggiornare il libretto di tirocinio e comunicare il tutor responsabile al Registro secondo le nuove modalità.

    • Chiedere allo studio tutor la comunicazione formale al MEF della prosecuzione del tirocinio sotto la nuova disciplina.
    • Verificare che il periodo già maturato sia correttamente annotato nel nuovo registro telematico.
    • Completare la parte residua seguendo i programmi di tirocinio previsti dal D.Lgs. 39/2010 e dai relativi regolamenti attuativi.
    • Integrare, se richiesto, le ore di formazione teorica secondo i nuovi standard prima dell’esame di abilitazione.

    Caso 3: incarico di revisione in essere su una S.p.A. – continuità e nuovi obblighi

    Scenario. La società Beta S.p.A. ha conferito nel 2008 un incarico triennale di revisione a Sempronio (revisore individuale), con scadenza al 31 dicembre 2011. L’assemblea si chiede se debba revocare l’incarico e rinnovarlo secondo le nuove regole.

    Come si legge l’art. 43. La norma tutela gli incarichi in essere fino alla scadenza naturale: l’incarico di Sempronio prosegue senza interruzione fino al 31 dicembre 2011. Tuttavia, già per i bilanci chiusi dopo l’entrata in vigore del decreto, Sempronio è tenuto ad applicare i principi ISA Italia e a strutturare la relazione di revisione secondo il nuovo format previsto dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010.

    • Verificare la scadenza contrattuale: non è necessario alcun atto assembleare di conferma anticipata.
    • Applicare i principi ISA Italia già dalla prima revisione condotta dopo l’entrata in vigore del decreto.
    • Aggiornare la relazione di revisione al nuovo formato (giudizio, paragrafi enfasi, relazione su altre disposizioni di legge).
    • Al rinnovo, seguire integralmente le nuove procedure di nomina, accettazione e indipendenza previste dal D.Lgs. 39/2010.

    Caso 4: procedimento sanzionatorio avviato sotto la vecchia disciplina

    Scenario. Caio, revisore, ha subito nel 2009 una contestazione da parte del MEF per un presunto inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 88/1992. Il procedimento è ancora pendente quando entra in vigore il D.Lgs. 39/2010, che prevede una sanzione diversa per la stessa condotta.

    Come si legge l’art. 43. Le pendenze sanzionatorie restano regolate dalla disciplina vigente al momento dei fatti, in applicazione del principio di legalità della sanzione amministrativa. Tuttavia, se le nuove norme prevedono un regime più favorevole (sanzione di importo inferiore o procedimento meno gravoso), Caio può invocare l’applicazione del trattamento più favorevole, secondo i principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo.

    • Esaminare le disposizioni sanzionatorie sia del D.Lgs. 88/1992 sia del D.Lgs. 39/2010 per individuare il trattamento più favorevole.
    • Presentare apposita memoria nel procedimento in corso, richiamando l’art. 43 e i principi di cui alla L. 689/1981.
    • Raccogliere tutta la documentazione relativa alla condotta contestata, dimostrando il rispetto delle norme all’epoca vigenti.
    • Valutare con un professionista abilitato la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento in attesa dell’orientamento applicativo del MEF.

    Caso 5: adeguamento formativo e crediti CPD pregressi

    Scenario. Tizio ha accumulato nel 2009 crediti formativi secondo il vecchio sistema del CNDCEC. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 e del relativo regolamento MEF sulla formazione continua, si chiede se quei crediti siano riconoscibili nel nuovo sistema CPD.

    Come si legge l’art. 43. La norma transitoria rimette al MEF la definizione delle modalità di raccordo tra i diversi sistemi formativi. I regolamenti attuativi hanno generalmente ammesso il riconoscimento parziale dei crediti maturati nell’anno solare precedente l’entrata in vigore, a condizione che le attività formative riguardassero materie coerenti con quelle previste dal nuovo programma CPD (revisione, diritto societario, etica professionale, informatica applicata).

    • Raccogliere la documentazione attestante i crediti formativi maturati nel 2009 (attestati di partecipazione, certificazioni del CNDCEC).
    • Verificare il regolamento MEF sulla formazione continua per l’elenco delle materie riconoscibili e il limite di crediti trasferibili.
    • Inviare istanza di riconoscimento alla Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio del Registro dei revisori, allegando la documentazione.
    • Integrare il piano formativo per l’anno in corso con le eventuali lacune non coperte dai crediti riconosciuti.

    Quando intervenire

    Un revisore legale, una società di revisione o qualsiasi operatore coinvolto in un incarico di audit deve prestare attenzione all’art. 43 ogni volta che si trovi a valutare la validità di posizioni giuridiche sorte prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, o quando emergano questioni relative all’applicazione della normativa nel periodo transitorio. Ciò vale in particolare: al momento del rinnovo del primo mandato post-2010, quando occorre verificare se le formalità di transizione siano state correttamente adempiute; in caso di contestazioni da parte del MEF o della Consob che facciano riferimento a condotte risalenti al periodo di vigenza del D.Lgs. 88/1992; e in sede di due diligence su società la cui struttura di governance risale all’epoca pre-riforma.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – Revisione legale dei conti: art. 43 (abrogazioni e disposizioni transitorie)
    • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 – Attuazione della direttiva 84/253/CEE (abrogato dall’art. 43)
    • Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti
    • Direttiva 2014/56/UE – modifica della direttiva 2006/43/CE
    • Regolamento UE n. 537/2014 – requisiti specifici per la revisione legale degli enti di interesse pubblico
    • D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 – recepimento della direttiva 2014/56/UE e adeguamento al regolamento 537/2014
    • L. 24 novembre 1981, n. 689 – principi di legalità delle sanzioni amministrative (art. 1)
    • Regolamenti MEF in materia di formazione continua dei revisori legali

    Domande frequenti

    Un revisore iscritto prima del 2010 deve sostenere un nuovo esame di abilitazione?

    No. L’art. 43 fa salve le iscrizioni già esistenti: chi era regolarmente iscritto all’Albo ex D.Lgs. 88/1992 è transitato automaticamente nel nuovo Registro senza dover ripetere l’esame. L’obbligo di conferma formale riguardava solo la trasmissione dei dati aggiornati e della polizza assicurativa.

    Gli incarichi di revisione conferiti prima del 2010 conservano la durata originaria?

    Sì. La clausola di salvaguardia dell’art. 43 garantisce la continuità degli incarichi fino alla loro scadenza naturale. Tuttavia, già nel corso di questi incarichi il revisore è tenuto ad applicare i nuovi principi di revisione ISA Italia e a redigere la relazione secondo il formato previsto dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010.

    Le sanzioni inflitte prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 restano eseguibili?

    Sì, salvo che le nuove norme prevedano un trattamento più favorevole. In base ai principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo (L. 689/1981), per le condotte poste in essere sotto la previgente disciplina continua ad applicarsi la norma in vigore al momento del fatto, a meno che quella successiva sia più favorevole all’interessato.

    Il recepimento della CSRD modifica qualcosa rispetto all’art. 43?

    No direttamente. Il D.Lgs. 125/2024 di recepimento della CSRD ha introdotto l’attestazione legale della rendicontazione di sostenibilità, ma opera su un piano distinto rispetto alle disposizioni transitorie del D.Lgs. 39/2010. L’art. 43 esaurisce i suoi effetti nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime di revisione; le questioni CSRD sono regolate dalla nuova normativa specifica e dalle linee guida CEAOB e IAASB.

  • Art. 38 D.Lgs. 286/1998 – Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

    1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi.
  • Art. 849 Codice della Navigazione – Denuncia della costruzione al ENAC

    Art. 849 Codice della Navigazione – Denuncia della costruzione al ENAC

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre a fare la dichiarazione di cui all'articolo precedente, il costruttore, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve denunciare al ENAC l'intrapresa costruzione dell'aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull'aeromobile.

  • Art. 83 RD 12/1941 – Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero

    Art. 83 RD 12/1941 – Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: malattia e infortunio 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Malattia e infortunio nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Un operaio idraulico che si fa male su un argine o un impiegato tecnico colpito da una lunga malattia: il CCNL Consorzi di Bonifica garantisce la conservazione del posto e il sostegno al reddito attraverso il sistema INPS/INAIL integrato dal contratto collettivo.

    In sintesi

    Il CCNL Consorzi di Bonifica garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto (variabile per area e anzianità) e integra l’indennità INPS fino a garantire retribuzione piena o quasi piena. L’infortunio sul lavoro beneficia di tutele ancora più ampie con integrazione INAIL. Distinto dalla malattia, il periodo di prova si sospende durante l’assenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c. (conservazione posto); D.P.R. 1124/1965 (INAIL); D.Lgs. 151/2015; Circ. INPS per indennità malattia

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

    Schema di comporto e integrazione durante la malattia – CCNL Consorzi di Bonifica
    Istituto Base legge Miglioramento CCNL Note
    Conservazione del posto (comporto) Art. 2110 c.c.: periodo «adeguato» Il CCNL fissa la durata specifica per area (indicativamente da 6 a 12 mesi) La durata esatta per livello è nel testo integrale CCNL
    Indennità INPS giorni 1-3 Per legge: non coperta da INPS (carenza) A carico del consorzio al 100% della retribuzione Il CCNL elimina il «periodo di carenza» a carico del lavoratore
    Indennità INPS giorni 4-20 50% retribuzione media giornaliera Integrazione del consorzio fino al 100% Il lavoratore non subisce riduzione nei primi 20 gg
    Indennità INPS dal 21° giorno 66,67% retribuzione media giornaliera Integrazione del consorzio (entità nel CCNL) Proporzionata all’anzianità e all’area
    Infortunio sul lavoro (INAIL) 60% retrib. dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Integrazione del consorzio fino al 100% Durante inabilità temporanea assoluta

    Nota metodologica: La legge (art. 2110 c.c.) stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto e a un trattamento economico «adeguato», rimandando al CCNL la quantificazione. Il CCNL Consorzi di Bonifica migliora le indennità INPS (che da sole non coprono il 100% dello stipendio) tramite integrazioni a carico del datore di lavoro. Per le formule precise di calcolo dell’integrazione si rimanda al testo integrale CCNL.

    La malattia comune: obblighi del lavoratore

    Quando un dipendente del consorzio è impossibilitato a prestare servizio per malattia, è tenuto a rispettare precisi obblighi procedurali:

    1. Comunicazione tempestiva: avvisare il consorzio prima dell’orario di inizio del proprio turno (o comunque entro i termini stabiliti dal contratto individuale o dall’accordo integrativo). In mancanza, possono essere applicate le sanzioni disciplinari previste dal contratto.
    2. Certificato medico telematico: il medico curante è tenuto per legge (L. 183/2010) a inviare telematicamente all’INPS il certificato di malattia. Il lavoratore non deve più consegnare fisicamente il certificato al datore di lavoro, ma deve comunicare il numero di protocollo del certificato.
    3. Reperibilità per visite fiscali: nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 nei giorni feriali (e festivi, se il medico fiscale lo richiede). Il mancato rispetto della reperibilità senza giustificato motivo comporta la perdita del trattamento economico per i giorni di assenza e può dar luogo a sanzioni disciplinari.

    Il comporto: quando il consorzio può licenziare

    Durante la malattia il posto di lavoro è conservato per il periodo di comporto fissato dal CCNL. Al superamento del comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto (giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, L. 604/1966), con rispetto del preavviso.

    Elementi fondamentali sul comporto:

    • Il comporto si calcola nell’arco di un determinato periodo di riferimento (es. 36 mesi); le malattie che ricadono nel periodo si sommano.
    • Le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non rientrano nel conteggio del comporto ordinario.
    • La gravidanza non conta ai fini del comporto (art. 20, D.Lgs. 151/2001).
    • Il lavoratore che si ammala durante le ferie ha diritto alla sospensione delle ferie per la parte coincidente con la malattia documentata (Cass., orientamento consolidato).

    L’infortunio sul lavoro: la specificità del settore idraulico

    Gli operai dei consorzi di bonifica operano spesso in ambienti a rischio: lavori su argini e scarpate, manutenzione di impianti elettromeccanici, guida di mezzi pesanti, esposizione a condizioni climatiche estreme. Il rischio infortunistico è pertanto significativo.

    In caso di infortunio sul lavoro:

    • Dal primo giorno di assenza (se l’inabilità inizia subito) entra in gioco l’INAIL, che corrisponde l’indennità temporanea: 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni, il cosiddetto «periodo di carenza», sono a carico del datore di lavoro al 100% per legge); 75% dall’91° giorno.
    • Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede l’integrazione a carico del consorzio per portare il trattamento economico al 100% per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta.
    • Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea, senza limiti di comporto.
    • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL riconosce una rendita vitalizia. Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.

    L’infortunio deve essere denunciato all’INAIL entro 2 giorni dalla conoscenza dell’evento da parte del datore di lavoro.

    La sanità integrativa: il Fondo FIS

    Oltre alle tutele INPS e INAIL, i dipendenti dei consorzi di bonifica beneficiano del Fondo Integrativo Sanitario FIS (Fondo Integrativo Sanitario dei dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, gestito in service da ENPAIA). Il FIS offre prestazioni sanitarie integrative (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri) che completano la copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Per i dettagli sulle prestazioni si rimanda alla scheda «Welfare e sanità integrativa».

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico con frattura in servizio
    Tizio, operaio specializzato di area C, scivola sull’argine durante l’ispezione di un canale e si frattura un polso. L’infortunio è sul lavoro; il consorzio lo denuncia all’INAIL entro 2 giorni. I primi 3 giorni di assenza sono retribuiti al 100% dal consorzio. Dal 4° giorno entra l’indennità INAIL al 60%, integrata dal consorzio fino al 100%. Tizio guarisce in 60 giorni e rientra senza perdita di reddito. L’assenza non conta come comporto per malattia comune.
    Caia – Impiegata con malattia lunga, rischio comporto
    Caia, impiegata tecnica di area A, è assente per una patologia seria per 5 mesi nell’arco di 30 mesi. Il comporto del suo profilo è di 9 mesi nell’arco di 36 mesi. Caia non ha ancora superato il comporto, ma il consorzio le comunica formalmente che si sta avvicinando al limite. Caia si consulta con la FLAI-CGIL e valuta la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per preservare il posto oltre il comporto.
    Sempronio – Operaio comune non reperibile alla visita fiscale
    Sempronio, operaio comune di area D, è in malattia per lombalgia. Non è presente in casa durante la fascia di reperibilità pomeridiana. Non ha avvisato il consorzio né ha giustificato l’assenza. Il medico fiscale verbalizza l’irreperibilità. L’INPS può sospendere l’indennità di malattia per i giorni di mancata reperibilità; il consorzio può avviare una contestazione disciplinare. Sempronio avrebbe dovuto comunicare tempestivamente l’impossibilità di essere reperibile (es. visita medica programmata).

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto per malattia nel CCNL Consorzi di Bonifica?
    Il periodo di comporto varia in base all’area di inquadramento e all’anzianità. In via generale si va da un minimo di 6 mesi (per lavoratori con breve anzianità nelle aree più basse) fino a 12 mesi (per lavoratori con lunga anzianità nelle aree A e AQ). Per le durate esatte si rimanda al testo integrale del CCNL disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL o FILBI-UIL.
    Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
    Sì. L’INPS corrisponde ai lavoratori con malattia un’indennità giornaliera (50% per i primi 20 giorni, 66,67% dal 21°). Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede un’integrazione a carico del consorzio per garantire al lavoratore una retribuzione prossima al 100% per i primi periodi di assenza, eliminando di fatto il peso della carenza nei primi 3 giorni.
    Come si gestisce l’infortunio sul lavoro nei consorzi di bonifica?
    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, interviene l’INAIL con una rendita o indennità temporanea. Il CCNL prevede l’integrazione INAIL da parte del consorzio per le giornate di inabilità temporanea, garantendo al lavoratore infortunato una retribuzione sostanzialmente piena. Il posto è conservato durante tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta.
    Quali obblighi ha il lavoratore durante la malattia?
    Il lavoratore deve: (1) comunicare tempestivamente l’assenza al consorzio prima dell’orario di inizio lavoro; (2) inviare il certificato medico telematico tramite il medico curante; (3) essere reperibile nelle fasce orarie fissate per le visite fiscali (10-12 e 17-19 nei giorni feriali).
    Le malattie reiterate contano come un unico comporto?
    La questione dipende dalle clausole specifiche del CCNL: molti contratti prevedono un periodo di osservazione entro cui le malattie reiterate si sommano ai fini del comporto. Per i dettagli sul computo delle malattie brevi e frequenti nel CCNL Consorzi di Bonifica è necessario consultare il testo integrale o un consulente del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 126 D.Lgs. 259/2003 – Concessione dei diritti individuali di uso

    Art. 126 D.Lgs. 259/2003 – Concessione dei diritti individuali di uso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

    2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

    3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. articolo precedente articolo successivo

  • Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA: comporto, trattamento economico e tutele

    Il CCNL UNEBA disciplina le assenze per malattia e infortunio con garanzie specifiche per il settore socio-sanitario: periodo di comporto, integrazione dell'indennità INPS da parte del datore e assenza di comporto per infortuni sul lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA prevede la conservazione del posto durante la malattia (comporto) e un'integrazione economica che porta il trattamento INPS al 100% della retribuzione per i primi periodi. L'infortunio sul lavoro non ha comporto: il posto è conservato per tutta la durata dell'assenza certificata dall'INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Legge di riferimento (malattia)
    Art. 2110 c.c., d.lgs. 151/2001, regio decreto 1825/1924
    Legge di riferimento (infortuni)
    D.P.R. 1124/1965, TU infortuni — gestione INAIL

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico durante malattia e infortunio nel CCNL UNEBA
    Evento Periodo Quota INPS/INAIL Integrazione datoriale
    Malattia 1°-3° giorno (carenza) 0% (a carico datore) Integrazione contrattuale
    Malattia 4°-20° giorno 50% retribuzione (INPS) Integrazione al 100%
    Malattia Dal 21° giorno 66,66% retribuzione (INPS) Integrazione contrattuale
    Infortunio 1°-3° giorno 0% (a carico datore) Retribuzione piena
    Infortunio Dal 4° giorno 75% retribuzione (INAIL) Eventuale integrazione CCNL

    Nota: le percentuali di integrazione datoriale sono quelle tipiche del settore, in linea con altri CCNL del terzo settore. I valori esatti dell'integrazione contrattuale vanno verificati sul testo del CCNL UNEBA vigente, in quanto possono variare in funzione dell'anzianità e della durata dell'assenza.

    Il periodo di comporto: cos'è e come si calcola

    Il comporto (o periodo di conservazione del posto) è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia. È disciplinato dall'art. 2110 c.c. (norma di legge) e integrato dal CCNL.

    Nel CCNL UNEBA, il comporto varia indicativamente in base all'anzianità di servizio: i lavoratori con maggiore anzianità godono di un periodo di comporto più lungo. La durata esatta (in giorni o mesi) è definita dal testo contrattuale e si consiglia di verificarla sul CCNL vigente.

    Per il calcolo del comporto, i giorni di malattia si computano solitamente su un arco temporale mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Eventuali periodi di assenza per infortunio o per gravidanza non si computano nel comporto.

    Trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS, che è tuttavia inferiore alla retribuzione normale. Il CCNL UNEBA prevede che il datore integri la quota INPS per garantire al lavoratore una retribuzione sostanzialmente intera, almeno per i periodi iniziali di assenza:

    • Periodo di carenza (1°-3° giorno): per legge l'INPS non eroga l'indennità nei primi 3 giorni. Il CCNL UNEBA prevede che il datore integri o riconosca la retribuzione per questo periodo, a seconda dell'anzianità e delle condizioni contrattuali.
    • Dal 4° al 20° giorno: l'INPS eroga il 50% della retribuzione; il CCNL integra la differenza per portare il trattamento complessivo al 100%.
    • Dal 21° giorno in poi: l'INPS eleva l'indennità al 66,66%; il CCNL prevede un'ulteriore integrazione parziale, con percentuali che possono ridursi progressivamente per le assenze di lunga durata.

    Ai fini dell'indennità INPS, il lavoratore deve essere inquadrato come dipendente con contribuzione regolare e presentare il certificato medico online (tramite medico di medicina generale o specialista convenzionato) entro il termine di legge.

    Infortunio sul lavoro: tutele senza comporto

    L'infortunio sul lavoro è regolato dal d.P.R. 1124/1965 (TU infortuni) e gestito dall'INAIL. Per i lavoratori UNEBA è particolarmente rilevante in quanto operano in contesti ad elevato rischio fisico (movimentazione di ospiti non autosufficienti, rischi biologici, scivolamenti).

    Le principali differenze rispetto alla malattia ordinaria sono:

    • Nessun comporto: il posto è conservato per tutta la durata dell'assenza per infortunio, senza limiti di tempo, fino a guarigione certificata dall'INAIL.
    • Indennità INAIL: dal 4° giorno, l'INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, poi il 75% dal 91° giorno in poi.
    • Primo giorno a carico datore: i primi 3 giorni di inabilità sono a carico del datore di lavoro (retribuzione integrale).
    • Denuncia INAIL: il datore è obbligato a presentare denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, malattia prolungata di 45 giorni
    Tizio si ammala per 45 giorni consecutivi. Nei primi 3 giorni il datore integra la carenza INPS secondo il CCNL. Dal 4° al 20° giorno l'INPS eroga il 50% e il datore integra al 100%. Dal 21° al 45° giorno l'INPS eroga il 66,66% e il datore integra contrattualmente. Tizio riceve una busta paga sostanzialmente invariata per i primi 45 giorni. Il periodo è computato nel comporto dell'anno in corso.
    Caia — Educatrice, infortunio per scivolamento
    Caia scivola in cucina della struttura e si frattura un polso: è inabilità temporanea assoluta per 60 giorni. Il datore denuncia l'infortunio all'INAIL entro 2 giorni. Caia riceve dal 4° giorno l'indennità INAIL pari al 60% della retribuzione. Avendo il contratto UNEBA previsto eventuali integrazioni per infortuni, verifica con il proprio sindacato se spettino quote aggiuntive. Il posto è pienamente conservato, senza alcun decurtazione del comporto.
    Sempronio — Superamento del comporto
    Sempronio ha accumulato, negli ultimi 36 mesi, assenze per malattia che raggiungono il limite del comporto contrattuale. Il datore lo convoca per comunicargli il superamento del comporto e avvia la procedura di licenziamento. Si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo: non è disciplinare e Sempronio ha diritto al preavviso (o all'indennità sostitutiva) e al TFR completo. Può impugnare il licenziamento se ritiene che il calcolo del comporto sia errato.

    Domande frequenti

    Per quanti giorni il CCNL UNEBA conserva il posto in caso di malattia?
    Il CCNL UNEBA prevede un periodo di comporto la cui durata varia in base all'anzianità di servizio. Per la durata esatta si rinvia al testo contrattuale vigente, disponibile su www.uneba.org o presso le organizzazioni sindacali di categoria.
    Il datore integra l'indennità INPS durante la malattia?
    Sì. Il CCNL UNEBA prevede che il datore integri l'indennità di malattia erogata dall'INPS per garantire al lavoratore una retribuzione prossima al 100% per i primi periodi di assenza.
    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
    Il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto (giustificato motivo oggettivo). Il lavoratore ha diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva, al TFR e all'indennità di disoccupazione NASpI.
    L'infortunio sul lavoro ha un periodo di comporto?
    No. L'infortunio sul lavoro non ha comporto: il posto è conservato per tutta la durata dell'assenza certificata dall'INAIL, senza limiti di tempo.
    I giorni di malattia si azzerano dopo un certo periodo?
    Secondo la giurisprudenza, i giorni di malattia si calcolano su un arco temporale mobile (tipicamente 36 mesi). Trascorso tale periodo senza nuove assenze, il contatore si azzera. Le modalità precise dipendono dalla clausola contrattuale CCNL vigente.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 70 CAD – Articolo abrogato

    Art. 70 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • NASpI dopo un contratto a termine scaduto: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    La scadenza di un contratto a termine senza rinnovo è una forma di disoccupazione involontaria: se si hanno almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti si ha diritto alla NASpI. Il lavoratore a termine può aver accumulato contributi da più contratti, e tutti concorrono al calcolo di durata e importo.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015

    Tabella riepilogativa

    NASpI e contratti a termine – Punti chiave
    Aspetto Regola
    Causa della disoccupazione Scadenza del termine: disoccupazione involontaria a tutti gli effetti
    Requisito contributivo 13 settimane nei 4 anni precedenti (somma di tutti i contratti nel periodo)
    Durata NASpI Metà delle settimane contributive nei 4 anni (max 24 mesi)
    Importo Calcolato sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni (tutti i rapporti)
    Contratti stagionali Stesse regole; possibile accumulo di più stagioni nello stesso quadriennio
    Domanda Entro 68 giorni dalla scadenza del contratto

    La scadenza è disoccupazione involontaria

    Il lavoratore a termine che vede scadere il proprio contratto senza rinnovo si trova in uno stato di disoccupazione involontaria, esattamente come il licenziato. Non è necessaria alcuna «colpa» del datore: la semplice mancanza di rinnovo è sufficiente per accedere alla NASpI, purché siano rispettati i requisiti contributivi.

    Come si sommano i contributi di più contratti

    Il lavoratore precario che ha avuto più contratti a termine – anche con datori diversi – può sommare i periodi contributivi di ciascuno ai fini del raggiungimento delle 13 settimane minime e del calcolo della durata. La retribuzione media viene calcolata su tutti i redditi percepiti nel quadriennio, non solo sull’ultimo contratto.

    Contratti stagionali ripetuti

    I lavoratori stagionali che ripetono la stagione anno dopo anno accumulano settimane contributive in ogni stagione. Se nell’arco dei 4 anni hanno almeno 13 settimane totali, hanno diritto alla NASpI al termine di ogni stagione. La durata sarà proporzionata alle settimane accumulate nel quadriennio.

    Casi pratici

    Tizio – tre contratti a termine con tre datori diversi

    Tizio ha avuto 3 contratti a termine di circa 6 mesi ciascuno in 4 anni, con datori diversi. In totale ha circa 78 settimane contributive nel quadriennio: ha diritto alla NASpI per circa 39 settimane (9 mesi) calcolata sulla retribuzione media di tutti e tre i contratti.

    Caia – stagionale che ripete ogni estate

    Caia lavora come stagionale ogni estate per 3 mesi dall’anno scorso: ha accumulato circa 52 settimane in 4 anni. Al termine dell’ultima stagione può chiedere la NASpI per circa 26 settimane (6 mesi).

    Sempronio – contratto breve con solo 10 settimane

    Sempronio ha avuto un solo contratto a termine di 10 settimane nell’ultimo anno e non ha altri periodi lavorativi nei 4 anni precedenti: non raggiunge le 13 settimane minime e non ha diritto alla NASpI.

    Domande frequenti

    Se il contratto a termine non viene rinnovato ho diritto alla NASpI?

    Sì, la scadenza senza rinnovo è disoccupazione involontaria. Occorre avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e presentare domanda entro 68 giorni.

    I contributi di diversi contratti a termine si sommano?

    Sì. Tutti i periodi contributivi nei 4 anni precedenti la cessazione – anche da datori diversi – si sommano per raggiungere i requisiti di accesso e calcolare la durata della NASpI.

    Se ho rinnovato il contratto tante volte, cambia qualcosa?

    No. Ciò che conta è la data di cessazione definitiva e i contributi versati nel quadriennio precedente: il numero di rinnovi non influisce sul meccanismo di calcolo della NASpI.

    Il contratto a termine risolto anticipatamente dal datore dà diritto alla NASpI?

    Sì. La risoluzione anticipata da parte del datore equivale a un licenziamento: è disoccupazione involontaria e dà diritto alla NASpI con i requisiti ordinari.

    Posso chiedere la NASpI anche se trovo subito un nuovo contratto breve?

    Se il nuovo contratto inizia subito, la NASpI si sospende per la durata del contratto (se ≤ 6 mesi) o decade (se > 6 mesi o a tempo indeterminato). È comunque consigliabile presentare la domanda NASpI nei 68 giorni per poi gestire la sospensione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.