Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 305 D.Lgs. 209/2005 – Attività abusivamente esercitata

    Art. 305 D.Lgs. 209/2005 – Attività abusivamente esercitata

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

    2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

    3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

    5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell' articolo 348 del codice penale .

  • Art. 22 L. 300/1970 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sin…

    Art. 22 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

    In vigore dal 20/05/1970

    Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

  • Art. 25 CTS – Competenze inderogabili dell’assemblea

    Art. 25 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Competenze inderogabili dell’assemblea

    In vigore dal 03/08/2017

    1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

    2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

    3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

  • Art. 22 D.Lgs. 231/2001 – Prescrizione

    Art. 22 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Prescrizione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

    2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo

    59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

    4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 238 D.Lgs. 209/2005 – Esclusività delle procedure di risanamento

    Art. 238 D.Lgs. 209/2005 – Esclusività delle procedure di risanamento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza . 56 60 64

    2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l' articolo 2409 del codice civile . Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

  • Art. 17 D.Lgs. 74/2000 – Interruzione della prescrizione

    Art. 17 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Interruzione della prescrizione

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell' articolo 160 del codice penale , dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. ((1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo)) ((4))

  • Art. 21 L. 300/1970 – Referendum

    Art. 21 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Referendum

    In vigore dal 20/05/1970

    Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

  • Art. 15 CAD – Digitalizzazione e riorganizzazione

    Art. 15 D.Lgs. 82/2005 CAD – Digitalizzazione e riorganizzazione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

    2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle ((Linee guida)) .

    2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

    2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell' articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e

    2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. ((

    2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . ))

    3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

  • Articolo 1634 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1634 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 24 CTS – Assemblea

    Art. 24 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Assemblea

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

    2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile , in quanto compatibile.

    3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile , in quanto compatibili. ((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza))

    5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile , in quanto compatibili.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

  • Art. 21 D.Lgs. 231/2001 – Pluralità di illeciti

    Art. 21 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Pluralità di illeciti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

  • Art. 16 D.Lgs. 74/2000 – Articolo abrogato

    Art. 16 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/04/2000

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.