Art. 76-ter RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Modificato dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11; coordinato con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23
Inquadramento: Disposizione tradizionalmente vigente sulla conciliazione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari, è stata oggetto di riforme procedurali successive. Per il rapporto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), il regime sanzionatorio disciplinare segue regole specifiche.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 33; D.Lgs. 124/2004; D.Lgs. 23/2015.
L’articolo 43 chiude il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2006/43/CE sull’audit legale, successivamente modificata dalla direttiva 2014/56/UE e integrata dal Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP). La norma abroga espressamente il D.Lgs. 88/1992 e le disposizioni del D.P.R. 99/1998 incompatibili con il nuovo assetto, stabilendo al contempo un regime di salvaguardia per i diritti quesiti: iscrizioni già effettuate nel Registro dei revisori legali, tirocini in corso e incarichi di revisione in essere alla data di entrata in vigore conservano la loro validità fino al naturale termine, con gli adeguamenti richiesti dai regolamenti attuativi del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). Il combinato disposto delle abrogazioni e delle clausole di salvaguardia determina dunque uno spazio normativo composito, in cui vecchia e nuova disciplina coesistono temporaneamente.
L’art. 43 riguarda tutti i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, erano titolari di posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla normativa abrogata: revisori iscritti nell’Albo tenuto dal MEF, società di revisione autorizzate, tirocinanti iscritti e società con incarichi di revisione in corso. L’ambito si estende anche alle pendenze sanzionatorie sorte prima dell’entrata in vigore: in base al principio di legalità della sanzione amministrativa (art. 1 L. 689/1981), le infrazioni commesse sotto la previgente disciplina continuano a essere valutate secondo le norme allora vigenti, a meno che quelle nuove risultino più favorevoli.
Sul piano pratico, la transizione ha generato tre categorie di adempimenti. In primo luogo, la conferma dell’iscrizione nel Registro ex D.Lgs. 39/2010: i revisori già iscritti nell’Albo ex D.Lgs. 88/1992 sono stati automaticamente trasferiti, ma hanno dovuto completare specifici moduli di conferma e aggiornare i dati anagrafici e professionali. In secondo luogo, l’allineamento delle polizze assicurative ai nuovi massimali previsti dai regolamenti MEF. In terzo luogo, gli adempimenti formativi: il D.Lgs. 39/2010 introduce l’obbligo di aggiornamento professionale continuo (CPD) secondo standard armonizzati; i revisori che nella vecchia disciplina avevano crediti formativi in corso hanno dovuto raccordarsi con il nuovo sistema. Per gli incarichi in essere, la continuità è garantita fino alla scadenza contrattuale, ma i revisori sono tenuti ad applicare i nuovi principi di revisione ISA Italia già per le verifiche condotte dopo l’entrata in vigore.
Scenario. Tizio è revisore contabile iscritto nell’Albo tenuto dal MEF sin dal 2003, con incarichi attivi presso tre S.r.l. Al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sulla procedura di conferma.
Come si legge l’art. 43. La clausola di salvaguardia preserva la validità dell’iscrizione di Tizio, che confluisce automaticamente nel nuovo Registro dei revisori legali senza soluzione di continuità. Tuttavia, l’automatismo non esime dall’onere di conferma formale nei termini fissati dal decreto attuativo MEF: l’omissione espone alla cancellazione d’ufficio per inadempimento.
Scenario. Caia ha iniziato il tirocinio triennale nel 2009 presso uno studio di revisione. Il D.Lgs. 39/2010 entra in vigore quando ha completato 18 mesi su 36. Teme di dover ricominciare il percorso dall’inizio.
Come si legge l’art. 43. L’articolo fa espressamente salvi i tirocini in corso: il periodo già maturato da Caia viene riconosciuto integralmente. Il completamento avviene secondo le regole nuove per la parte residua, con l’obbligo di aggiornare il libretto di tirocinio e comunicare il tutor responsabile al Registro secondo le nuove modalità.
Scenario. La società Beta S.p.A. ha conferito nel 2008 un incarico triennale di revisione a Sempronio (revisore individuale), con scadenza al 31 dicembre 2011. L’assemblea si chiede se debba revocare l’incarico e rinnovarlo secondo le nuove regole.
Come si legge l’art. 43. La norma tutela gli incarichi in essere fino alla scadenza naturale: l’incarico di Sempronio prosegue senza interruzione fino al 31 dicembre 2011. Tuttavia, già per i bilanci chiusi dopo l’entrata in vigore del decreto, Sempronio è tenuto ad applicare i principi ISA Italia e a strutturare la relazione di revisione secondo il nuovo format previsto dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010.
Scenario. Caio, revisore, ha subito nel 2009 una contestazione da parte del MEF per un presunto inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 88/1992. Il procedimento è ancora pendente quando entra in vigore il D.Lgs. 39/2010, che prevede una sanzione diversa per la stessa condotta.
Come si legge l’art. 43. Le pendenze sanzionatorie restano regolate dalla disciplina vigente al momento dei fatti, in applicazione del principio di legalità della sanzione amministrativa. Tuttavia, se le nuove norme prevedono un regime più favorevole (sanzione di importo inferiore o procedimento meno gravoso), Caio può invocare l’applicazione del trattamento più favorevole, secondo i principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo.
Scenario. Tizio ha accumulato nel 2009 crediti formativi secondo il vecchio sistema del CNDCEC. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 e del relativo regolamento MEF sulla formazione continua, si chiede se quei crediti siano riconoscibili nel nuovo sistema CPD.
Come si legge l’art. 43. La norma transitoria rimette al MEF la definizione delle modalità di raccordo tra i diversi sistemi formativi. I regolamenti attuativi hanno generalmente ammesso il riconoscimento parziale dei crediti maturati nell’anno solare precedente l’entrata in vigore, a condizione che le attività formative riguardassero materie coerenti con quelle previste dal nuovo programma CPD (revisione, diritto societario, etica professionale, informatica applicata).
Un revisore legale, una società di revisione o qualsiasi operatore coinvolto in un incarico di audit deve prestare attenzione all’art. 43 ogni volta che si trovi a valutare la validità di posizioni giuridiche sorte prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, o quando emergano questioni relative all’applicazione della normativa nel periodo transitorio. Ciò vale in particolare: al momento del rinnovo del primo mandato post-2010, quando occorre verificare se le formalità di transizione siano state correttamente adempiute; in caso di contestazioni da parte del MEF o della Consob che facciano riferimento a condotte risalenti al periodo di vigenza del D.Lgs. 88/1992; e in sede di due diligence su società la cui struttura di governance risale all’epoca pre-riforma.
No. L’art. 43 fa salve le iscrizioni già esistenti: chi era regolarmente iscritto all’Albo ex D.Lgs. 88/1992 è transitato automaticamente nel nuovo Registro senza dover ripetere l’esame. L’obbligo di conferma formale riguardava solo la trasmissione dei dati aggiornati e della polizza assicurativa.
Sì. La clausola di salvaguardia dell’art. 43 garantisce la continuità degli incarichi fino alla loro scadenza naturale. Tuttavia, già nel corso di questi incarichi il revisore è tenuto ad applicare i nuovi principi di revisione ISA Italia e a redigere la relazione secondo il formato previsto dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010.
Sì, salvo che le nuove norme prevedano un trattamento più favorevole. In base ai principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo (L. 689/1981), per le condotte poste in essere sotto la previgente disciplina continua ad applicarsi la norma in vigore al momento del fatto, a meno che quella successiva sia più favorevole all’interessato.
No direttamente. Il D.Lgs. 125/2024 di recepimento della CSRD ha introdotto l’attestazione legale della rendicontazione di sostenibilità, ma opera su un piano distinto rispetto alle disposizioni transitorie del D.Lgs. 39/2010. L’art. 43 esaurisce i suoi effetti nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime di revisione; le questioni CSRD sono regolate dalla nuova normativa specifica e dalle linee guida CEAOB e IAASB.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Oltre a fare la dichiarazione di cui all'articolo precedente, il costruttore, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve denunciare al ENAC l'intrapresa costruzione dell'aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull'aeromobile.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.
Un operaio idraulico che si fa male su un argine o un impiegato tecnico colpito da una lunga malattia: il CCNL Consorzi di Bonifica garantisce la conservazione del posto e il sostegno al reddito attraverso il sistema INPS/INAIL integrato dal contratto collettivo.
Il CCNL Consorzi di Bonifica garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto (variabile per area e anzianità) e integra l’indennità INPS fino a garantire retribuzione piena o quasi piena. L’infortunio sul lavoro beneficia di tutele ancora più ampie con integrazione INAIL. Distinto dalla malattia, il periodo di prova si sospende durante l’assenza.
| Istituto | Base legge | Miglioramento CCNL | Note |
|---|---|---|---|
| Conservazione del posto (comporto) | Art. 2110 c.c.: periodo «adeguato» | Il CCNL fissa la durata specifica per area (indicativamente da 6 a 12 mesi) | La durata esatta per livello è nel testo integrale CCNL |
| Indennità INPS giorni 1-3 | Per legge: non coperta da INPS (carenza) | A carico del consorzio al 100% della retribuzione | Il CCNL elimina il «periodo di carenza» a carico del lavoratore |
| Indennità INPS giorni 4-20 | 50% retribuzione media giornaliera | Integrazione del consorzio fino al 100% | Il lavoratore non subisce riduzione nei primi 20 gg |
| Indennità INPS dal 21° giorno | 66,67% retribuzione media giornaliera | Integrazione del consorzio (entità nel CCNL) | Proporzionata all’anzianità e all’area |
| Infortunio sul lavoro (INAIL) | 60% retrib. dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno | Integrazione del consorzio fino al 100% | Durante inabilità temporanea assoluta |
Nota metodologica: La legge (art. 2110 c.c.) stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto e a un trattamento economico «adeguato», rimandando al CCNL la quantificazione. Il CCNL Consorzi di Bonifica migliora le indennità INPS (che da sole non coprono il 100% dello stipendio) tramite integrazioni a carico del datore di lavoro. Per le formule precise di calcolo dell’integrazione si rimanda al testo integrale CCNL.
Quando un dipendente del consorzio è impossibilitato a prestare servizio per malattia, è tenuto a rispettare precisi obblighi procedurali:
Durante la malattia il posto di lavoro è conservato per il periodo di comporto fissato dal CCNL. Al superamento del comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto (giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, L. 604/1966), con rispetto del preavviso.
Elementi fondamentali sul comporto:
Gli operai dei consorzi di bonifica operano spesso in ambienti a rischio: lavori su argini e scarpate, manutenzione di impianti elettromeccanici, guida di mezzi pesanti, esposizione a condizioni climatiche estreme. Il rischio infortunistico è pertanto significativo.
In caso di infortunio sul lavoro:
L’infortunio deve essere denunciato all’INAIL entro 2 giorni dalla conoscenza dell’evento da parte del datore di lavoro.
Oltre alle tutele INPS e INAIL, i dipendenti dei consorzi di bonifica beneficiano del Fondo Integrativo Sanitario FIS (Fondo Integrativo Sanitario dei dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, gestito in service da ENPAIA). Il FIS offre prestazioni sanitarie integrative (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri) che completano la copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Per i dettagli sulle prestazioni si rimanda alla scheda «Welfare e sanità integrativa».
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. articolo precedente articolo successivo
Il CCNL UNEBA disciplina le assenze per malattia e infortunio con garanzie specifiche per il settore socio-sanitario: periodo di comporto, integrazione dell'indennità INPS da parte del datore e assenza di comporto per infortuni sul lavoro.
Il CCNL UNEBA prevede la conservazione del posto durante la malattia (comporto) e un'integrazione economica che porta il trattamento INPS al 100% della retribuzione per i primi periodi. L'infortunio sul lavoro non ha comporto: il posto è conservato per tutta la durata dell'assenza certificata dall'INAIL.
| Evento | Periodo | Quota INPS/INAIL | Integrazione datoriale |
|---|---|---|---|
| Malattia | 1°-3° giorno (carenza) | 0% (a carico datore) | Integrazione contrattuale |
| Malattia | 4°-20° giorno | 50% retribuzione (INPS) | Integrazione al 100% |
| Malattia | Dal 21° giorno | 66,66% retribuzione (INPS) | Integrazione contrattuale |
| Infortunio | 1°-3° giorno | 0% (a carico datore) | Retribuzione piena |
| Infortunio | Dal 4° giorno | 75% retribuzione (INAIL) | Eventuale integrazione CCNL |
Nota: le percentuali di integrazione datoriale sono quelle tipiche del settore, in linea con altri CCNL del terzo settore. I valori esatti dell'integrazione contrattuale vanno verificati sul testo del CCNL UNEBA vigente, in quanto possono variare in funzione dell'anzianità e della durata dell'assenza.
Il comporto (o periodo di conservazione del posto) è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia. È disciplinato dall'art. 2110 c.c. (norma di legge) e integrato dal CCNL.
Nel CCNL UNEBA, il comporto varia indicativamente in base all'anzianità di servizio: i lavoratori con maggiore anzianità godono di un periodo di comporto più lungo. La durata esatta (in giorni o mesi) è definita dal testo contrattuale e si consiglia di verificarla sul CCNL vigente.
Per il calcolo del comporto, i giorni di malattia si computano solitamente su un arco temporale mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Eventuali periodi di assenza per infortunio o per gravidanza non si computano nel comporto.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS, che è tuttavia inferiore alla retribuzione normale. Il CCNL UNEBA prevede che il datore integri la quota INPS per garantire al lavoratore una retribuzione sostanzialmente intera, almeno per i periodi iniziali di assenza:
Ai fini dell'indennità INPS, il lavoratore deve essere inquadrato come dipendente con contribuzione regolare e presentare il certificato medico online (tramite medico di medicina generale o specialista convenzionato) entro il termine di legge.
L'infortunio sul lavoro è regolato dal d.P.R. 1124/1965 (TU infortuni) e gestito dall'INAIL. Per i lavoratori UNEBA è particolarmente rilevante in quanto operano in contesti ad elevato rischio fisico (movimentazione di ospiti non autosufficienti, rischi biologici, scivolamenti).
Le principali differenze rispetto alla malattia ordinaria sono:
Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
La scadenza di un contratto a termine senza rinnovo è una forma di disoccupazione involontaria: se si hanno almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti si ha diritto alla NASpI. Il lavoratore a termine può aver accumulato contributi da più contratti, e tutti concorrono al calcolo di durata e importo.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Causa della disoccupazione | Scadenza del termine: disoccupazione involontaria a tutti gli effetti |
| Requisito contributivo | 13 settimane nei 4 anni precedenti (somma di tutti i contratti nel periodo) |
| Durata NASpI | Metà delle settimane contributive nei 4 anni (max 24 mesi) |
| Importo | Calcolato sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni (tutti i rapporti) |
| Contratti stagionali | Stesse regole; possibile accumulo di più stagioni nello stesso quadriennio |
| Domanda | Entro 68 giorni dalla scadenza del contratto |
Il lavoratore a termine che vede scadere il proprio contratto senza rinnovo si trova in uno stato di disoccupazione involontaria, esattamente come il licenziato. Non è necessaria alcuna «colpa» del datore: la semplice mancanza di rinnovo è sufficiente per accedere alla NASpI, purché siano rispettati i requisiti contributivi.
Il lavoratore precario che ha avuto più contratti a termine – anche con datori diversi – può sommare i periodi contributivi di ciascuno ai fini del raggiungimento delle 13 settimane minime e del calcolo della durata. La retribuzione media viene calcolata su tutti i redditi percepiti nel quadriennio, non solo sull’ultimo contratto.
I lavoratori stagionali che ripetono la stagione anno dopo anno accumulano settimane contributive in ogni stagione. Se nell’arco dei 4 anni hanno almeno 13 settimane totali, hanno diritto alla NASpI al termine di ogni stagione. La durata sarà proporzionata alle settimane accumulate nel quadriennio.
Tizio ha avuto 3 contratti a termine di circa 6 mesi ciascuno in 4 anni, con datori diversi. In totale ha circa 78 settimane contributive nel quadriennio: ha diritto alla NASpI per circa 39 settimane (9 mesi) calcolata sulla retribuzione media di tutti e tre i contratti.
Caia lavora come stagionale ogni estate per 3 mesi dall’anno scorso: ha accumulato circa 52 settimane in 4 anni. Al termine dell’ultima stagione può chiedere la NASpI per circa 26 settimane (6 mesi).
Sempronio ha avuto un solo contratto a termine di 10 settimane nell’ultimo anno e non ha altri periodi lavorativi nei 4 anni precedenti: non raggiunge le 13 settimane minime e non ha diritto alla NASpI.
Sì, la scadenza senza rinnovo è disoccupazione involontaria. Occorre avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e presentare domanda entro 68 giorni.
Sì. Tutti i periodi contributivi nei 4 anni precedenti la cessazione – anche da datori diversi – si sommano per raggiungere i requisiti di accesso e calcolare la durata della NASpI.
No. Ciò che conta è la data di cessazione definitiva e i contributi versati nel quadriennio precedente: il numero di rinnovi non influisce sul meccanismo di calcolo della NASpI.
Sì. La risoluzione anticipata da parte del datore equivale a un licenziamento: è disoccupazione involontaria e dà diritto alla NASpI con i requisiti ordinari.
Se il nuovo contratto inizia subito, la NASpI si sospende per la durata del contratto (se ≤ 6 mesi) o decade (se > 6 mesi o a tempo indeterminato). È comunque consigliabile presentare la domanda NASpI nei 68 giorni per poi gestire la sospensione.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.