Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 bis T.U.IVA: Percentuale di detrazione

    Art. 19 bis T.U.IVA: Percentuale di detrazione

    Art. 19 bis T.U.IVA – Percentuale di detrazione. (NdR: Ai sensi dell’ art. 30, comma 4: “l’indetraibilita’ dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001.”)

    In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 30

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Art. 16.2 modificato dall’art. 4 dl 415/95 (conv. in L. 507/95).”1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, e’ determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno
    diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato
    delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di
    detrazione e’ arrotondata all’unita’ superiore o inferiore a seconda che la
    parte decimale superi o meno i cinque decimi.
    2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si
    tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui
    all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo 2, terzo
    comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo
    10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto
    dell’attivita’ propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
    imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del
    predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita’ dell’imposta relativa
    ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime
    operazioni.”

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  • Art. 274-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette; c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

    2. 2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a: a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto; d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

    3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.

    4. 4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa: a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

    5. Finchè il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

    ))

  • CCNL Carta e Cartotecnica: particolarita del settore, ciclo continuo, packaging e sicurezza

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il settore carta e cartotecnica presenta specificita produttive e di sicurezza uniche: le cartiere industriali operano in ciclo continuo 24h/7gg, con rischi specifici legati agli impianti ad alta temperatura, ai prodotti chimici e al rumore. La cartotecnica e il packaging in carta sono in forte crescita per effetto dell’e-commerce. Il CCNL disciplina le indennita di rischio, la sorveglianza sanitaria e i diritti delle RSU in materia di sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Rischi specifici e tutele CCNL Carta e Cartotecnica
    Rischio/Area Normativa Tutela contrattuale
    Rumore (>80 dB(A)) D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII Sorveglianza audiometrica, DPI, limiti esposizione
    Agenti chimici (biocidi, collanti, patinanti) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX Schede sicurezza, DPI, formazione specifica
    Calore (impianti essiccazione carta) D.Lgs. 81/2008 Indumenti protettivi, pause tecniche, sorveglianza
    Rischio biologico (acque di processo) D.Lgs. 81/2008, Tit. X Monitoraggio microbiologico, DPI
    Movimentazione manuale carichi (cartotecnica) D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Formazione, ausili meccanici, rotazione mansioni
    Turni notturni e fatica D.Lgs. 66/2003 Sorveglianza sanitaria periodica, trasferimento diurno

    Cartiere a ciclo continuo: specificita produttive

    Le cartiere industriali (produttrici di carta da stampa, cartone ondulato, tissue, carta kraft) sono impianti ad alta intensita di capitale che operano in ciclo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’interruzione della macchina continua comporta costi di fermo elevati e rischi di danneggiamento degli impianti (solidificazione degli impasti, problemi agli essiccatori).

    Le conseguenze per i lavoratori sono dirette:

    • Turnistica 3×8 obbligatoria per tutto il personale di produzione, con rotazione continua su turni mattino-pomeriggio-notte.
    • Lavoro domenicale e festivo strutturale, non eccezionale, con le indennita contrattuali previste.
    • Esposizione a rischi specifici legati al processo: alte temperature negli essiccatori, prodotti chimici nel ciclo di produzione della carta (biocidi, coloranti, agenti di patinatura), rumore elevato nelle sale macchine.

    Cartotecnica e packaging: il settore in crescita

    La cartotecnica e la trasformazione (packaging in carta, scatole, contenitori, etichette) rappresentano la componente piu dinamica del settore, trainata dalla crescita dell’e-commerce e dalla transizione verso imballaggi sostenibili in sostituzione della plastica (Direttiva UE SUP 2019/904).

    Le aziende di cartotecnica presentano caratteristiche diverse dalle cartiere:

    • Dimensioni mediamente piu ridotte (molte PMI).
    • Assenza di ciclo continuo: orari standard o su due turni.
    • Forte componente di lavorazioni manuali e semi-automatizzate (fustellatura, piega-incolla, stampa).
    • Crescente automazione e robotica per l’imballaggio.

    Il CCNL Assografici si applica specificamente alle aziende di cartotecnica non aderenti ad Assocarta, con alcune varianti rispetto alla cartiera pura.

    Sicurezza sul lavoro: obblighi e RSU

    Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi (DVR), la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

    Nel settore carta i rischi specifici piu rilevanti da valutare includono:

    • Rumore: le sale macchine delle cartiere spesso superano gli 85 dB(A), con obbligo di sorveglianza audiometrica periodica e uso obbligatorio dei DPI auditivi.
    • Agenti chimici: biocidi nelle acque di processo, collanti e patinanti nella fase di finitura, solventi nella cartotecnica da stampa.
    • Rischio di caduta e intrappolamento: macchinari in movimento continuo, bobine di carta di grande peso, nastri trasportatori.

    Il CCNL prevede la formazione obbligatoria in materia di sicurezza per tutti i lavoratori (Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) e la partecipazione della RSU alle riunioni periodiche di sicurezza (almeno una volta all’anno, art. 35 D.Lgs. 81/2008).

    Indennita di rischio e visite mediche

    Il CCNL Carta e Cartotecnica prevede indennita specifiche per i lavoratori esposti a rischi particolari, quali:

    • Indennita di rischio per esposizione ad agenti chimici nocivi.
    • Indennita per lavori in ambienti ad alta temperatura (es. vicinanza agli essiccatori).
    • Indennita di disagio per turni notturni strutturali in ciclo continuo.

    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi specifici: visita preventiva all’assunzione, visite periodiche (cadenza annuale o biennale secondo il profilo di rischio), visita al rientro da assenza superiore a 60 giorni per malattia o infortunio. Il medico competente aziendale rilascia il giudizio di idoneita alla mansione specifica.

    Casi pratici

    Tizio – Esposizione al rumore in sala macchine
    Tizio (conduttore livello 6) lavora in una sala macchine con livello di rumore medio di 87 dB(A). Il datore ha l’obbligo di sorveglianza audiometrica annuale, fornitura di DPI auditivi adeguati (riduzione a <80 dB(A)) e formazione specifica. Tizio riceve l'indennita di rischio rumore prevista dal contratto integrativo aziendale.
    Caia – Cambio mansione per inidoneita parziale
    Caia (operaia livello 5, turnista notturna) ottiene dal medico competente un giudizio di idoneita parziale per problemi dorso-lombari che impediscono la movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg. L’azienda e tenuta a reperire una mansione compatibile con la limitazione; Caia viene trasferita al controllo qualita (stessa categoria, senza decurtazione retributiva).
    Sempronio – Formazione sicurezza per neo-assunti
    Sempronio e assunto come operaio livello 2 nella sezione cartotecnica. Prima di iniziare a operare sui macchinari deve completare: 4 ore di formazione generale sulla sicurezza (Accordo Stato-Regioni) + 8 ore di formazione specifica per il settore manifatturiero ad alto rischio. La formazione e a carico del datore e avviene durante l’orario di lavoro retribuito.

    Domande frequenti

    Le cartiere sono obbligate al ciclo continuo?
    Non per legge, ma la natura del processo produttivo (macchina continua) rende il ciclo continuo 24/7 economicamente necessario. Il CCNL e gli accordi aziendali ne disciplinano le condizioni.
    I lavoratori della cartotecnica hanno gli stessi diritti dei cartieri?
    Si, entrambi rientrano nel CCNL Carta e Cartotecnica (Assocarta/Assografici). Le eventuali differenze riguardano l’indennita di turno (assente in aziende su due turni) e alcune indennita di rischio specifiche delle cartiere.
    Cosa e il DVR?
    E il Documento di Valutazione dei Rischi: il datore e obbligato a redigerlo per tutti i rischi presenti in azienda (D.Lgs. 81/2008, art. 28). Il RLS ha diritto a consultarlo.
    Quante visite mediche deve fare un turnista notturno?
    Almeno una visita di sorveglianza sanitaria annuale (o con frequenza maggiore se il medico competente lo ritiene necessario). Include valutazione specifica per i rischi del turno notturno.
    Il packaging e-commerce e coperto dal CCNL Carta?
    Si: le aziende di packaging in carta aderenti ad Assografici applicano il CCNL Carta e Cartotecnica. E uno dei segmenti a piu rapida crescita del settore, trainato dalla domanda e-commerce e dalla sostituzione degli imballaggi in plastica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 258 DPR 495/1992 – Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    Art. 258 DPR 495/1992 – Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm X 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi: 1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); 44 c) targhe ripetitrici per carrelli appendice,: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); 44 d) targhe di immatricolazione… dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig…. III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s,… III.4/u); 44 e) targhe di immatricolazione, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig., III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v). e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).

  • Art. 120 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze

    Art. 120 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

  • Tariffa IpoCat: casi pratici art. 21 D.Lgs. 347/1990

    L’art. 21 del D.Lgs. 347/1990 segna l’entrata in vigore del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale e richiama la tariffa allegata, che costituisce il vero riferimento operativo per la liquidazione di ogni formalità. Capire come si applica la tariffa nei casi concreti – compravendita di prima casa, mutuo ipotecario, cessione di immobile strumentale – è essenziale per ogni contribuente che si accinga a stipulare un atto immobiliare. L’articolo di riferimento su leggeinchiaro.it è consultabile alla pagina Art. 21 D.Lgs. 347/1990.

    Quadro normativo

    Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, entrato in vigore il 1° gennaio 1991, ha unificato in un unico testo la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, sostituendo la normativa frammentaria preesistente. L’art. 21 è la norma di chiusura del testo, che rinvia alla tariffa allegata per la determinazione delle imposte dovute su ogni singola formalità. La tariffa distingue tra imposta in misura fissa – pari a 200 euro nella generalità dei casi, ridotta a 50 euro per talune compravendite tra privati di abitazioni – e imposta proporzionale, con aliquote variabili a seconda della formalità richiesta: 2% per le trascrizioni di trasferimenti a titolo oneroso (base imponibile: valore dichiarato o valore catastale rivalutato se applicabile), 3% per i trasferimenti di immobili strumentali soggetti a IVA, 2% per le iscrizioni di ipoteca, 1% per le loro rinnovazioni. Il sistema si intreccia strettamente con il principio di alternatività IVA/registro, che determina l’applicazione della misura fissa o proporzionale a seconda del regime IVA dell’operazione.

    Ambito di applicazione della tariffa

    La tariffa allegata all’art. 21 si applica a tutte le formalità eseguite presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie) e presso gli Uffici Provinciali del Territorio per le volture catastali. Le categorie principali sono: trascrizioni di atti traslativi o costitutivi di diritti reali; iscrizioni di ipoteche volontarie, giudiziali e legali; annotazioni varie (cancellazioni, restrizioni, surrogazioni). La base imponibile per le formalità proporzionali è il corrispettivo pattuito; per le iscrizioni ipotecarie, l’importo del credito garantito comprensivo degli accessori.

    Profili operativi: misura fissa o proporzionale

    La distinzione dipende dalla natura dell’operazione e dal regime IVA. Per i trasferimenti tra privati l’ipotecaria è proporzionale al 2% (catastale 1%), salvo agevolazione prima casa (ipo/cat fisse a 200 euro ciascuna). Per i trasferimenti soggetti a IVA relativi ad abitazioni le ipo/cat sono fisse a 200 euro – principio di alternatività. Per gli immobili strumentali in regime IVA, invece, le ipo/cat tornano proporzionali (3% + 1%) mentre il registro rimane fisso: un’asimmetria che genera frequenti errori di liquidazione.

    Caso 1: Compravendita di prima casa tra privati

    Scenario. Tizio acquista da Caio un appartamento in categoria A/2 nel comune di Milano, dove intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’atto. Nessuna delle parti è soggetto IVA; il prezzo convenuto è 280.000 euro.

    Come si legge l’art. 21. L’operazione non è soggetta a IVA: si applica la tariffa proporzionale. Tuttavia, ricorrono le condizioni della nota II-bis alla tariffa parte prima del TUR (residenza nel comune, immobile non di lusso, dichiarazione in atto); di conseguenza l’imposta di registro è al 2% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute ciascuna in misura fissa di 200 euro (dopo la modifica del D.L. 104/2013). Totale ipo/cat: 400 euro.

    • Verificare che l’immobile non rientri nelle categorie catastali escluse dall’agevolazione (A/1, A/8, A/9).
    • Inserire nell’atto la dichiarazione di prima casa con l’impegno al trasferimento della residenza entro 18 mesi.
    • Liquidare registro: 280.000 × 2% = 5.600 euro; ipo: 200 euro; cat: 200 euro.
    • Conservare copia dell’atto e della ricevuta di pagamento delle imposte per eventuali controlli.

    Caso 2: Acquisto di abitazione nuova dal costruttore (regime IVA)

    Scenario. Sempronia acquista un appartamento in categoria A/3 direttamente dalla società costruttrice, che ha ultimato i lavori 18 mesi prima della stipula. Il prezzo è 320.000 euro; l’operazione è soggetta a IVA al 10% (prima casa).

    Come si legge l’art. 21. Il trasferimento rientra nell’ipotesi di “atto soggetto all’imposta sul valore aggiunto” contemplata dalla tariffa. In applicazione del principio di alternatività IVA/imposte indirette, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna. L’imposta di registro è fissa a 200 euro. L’IVA (al 10% = 32.000 euro) è il vero onere fiscale del trasferimento.

    • Verificare che la costruzione o la ristrutturazione sia avvenuta entro 5 anni dalla data dell’atto (oltre tale termine la cessione è esente IVA con possibile opzione per l’imponibilità).
    • Accertare che la categoria catastale consenta l’aliquota IVA agevolata al 4% per prima casa o al 10% per seconda casa.
    • Liquidare: IVA 10% su 320.000 = 32.000 euro; registro 200 euro; ipo 200 euro; cat 200 euro.
    • Richiedere al notaio evidenza del regime IVA applicato nell’atto per poter esercitare, se del caso, la detrazione IVA (se acquirente soggetto passivo).

    Caso 3: Iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia di mutuo

    Scenario. Tizio stipula con una banca un contratto di mutuo ipotecario di 200.000 euro per l’acquisto della prima casa. L’ipoteca viene iscritta per un importo pari a 300.000 euro (capitale + interessi + accessori, convenzionalmente fissati al 150% del capitale).

    Come si legge l’art. 21. L’iscrizione di ipoteca è una formalità soggetta a imposta proporzionale ai sensi della voce corrispondente della tariffa. L’aliquota è 2% sull’importo per cui l’ipoteca viene iscritta. Tuttavia, per i mutui ipotecari fondiari finalizzati all’acquisto di prima casa, trova applicazione l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/1973 (0,25% sul capitale erogato), che sostituisce registro, bollo, ipo/cat e ogni altra imposta indiretta sull’atto. In tal caso, le imposte ipo/cat non sono liquidate separatamente.

    • Verificare se il mutuo rientra nel credito fondiario (art. 38 TUB) o in altra forma tecnica, poiché solo nel primo caso opera l’imposta sostitutiva.
    • Se il mutuo non è fondiario, calcolare l’ipotecaria: 300.000 × 2% = 6.000 euro; catastale non dovuta per la sola iscrizione.
    • Conservare la nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall’Ufficio di Pubblicità Immobiliare per documentare l’esistenza e il grado dell’ipoteca.
    • In caso di mutuo fondiario prima casa, verificare che la banca applichi lo 0,25% (non lo 0,50% previsto per seconda casa o mutui non agevolati).

    Caso 4: Cessione di immobile strumentale in regime IVA (capannone)

    Scenario. La Alfa S.r.l. cede alla Beta S.r.l. un capannone industriale (categoria D/1) al prezzo di 500.000 euro. Entrambe le società sono soggetti passivi IVA. La cedente ha esercitato l’opzione per l’imponibilità IVA ai sensi dell’art. 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972.

    Come si legge l’art. 21. Per gli immobili strumentali, la tariffa allegata all’art. 21 prevede una disciplina specifica: a differenza delle abitazioni, il trasferimento soggetto a IVA non comporta l’applicazione della misura fissa per le ipo/cat, bensì quella proporzionale (3% per l’ipotecaria, 1% per la catastale). L’imposta di registro è invece fissa a 200 euro. La norma riflette una scelta legislativa di tassazione più gravosa sugli strumentali rispetto alle abitazioni.

    • Calcolare l’IVA: 500.000 × 22% = 110.000 euro (salvo reverse charge se acquirente soggetto passivo).
    • Calcolare l’imposta ipotecaria: 500.000 × 3% = 15.000 euro.
    • Calcolare l’imposta catastale: 500.000 × 1% = 5.000 euro.
    • Verificare l’applicabilità del reverse charge IVA (art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972) e documentare l’opzione per l’imponibilità nell’atto.
    • Tenere presente che la base imponibile per ipo/cat coincide con il corrispettivo pattuito, non con la rendita catastale rivalutata (la quale è riservata ai soli trasferimenti di abitazioni tra privati).

    Caso 5: Cancellazione di ipoteca e annotazione di restrizione

    Scenario. Caio ha estinto il mutuo ipotecario che gravava sulla propria abitazione. La banca rilascia la quietanza e presta il consenso alla cancellazione. In un caso parallelo, Sempronio ottiene la parziale liberazione di uno degli immobili ipotecati per un credito di 150.000 euro: l’immobile liberato vale 80.000 euro.

    Come si legge l’art. 21. Per la cancellazione totale dell’ipoteca, la tariffa prevede un’imposta fissa di 35 euro (voce “cancellazione di ipoteca”, cosiddetta tassa ipotecaria). Per l’annotazione di restrizione (liberazione parziale di un bene dall’ipoteca), l’imposta è proporzionale allo 0,50% sul minore tra il credito garantito e il valore degli immobili liberati: nel caso di Sempronio, min(150.000; 80.000) = 80.000, quindi 80.000 × 0,50% = 400 euro.

    • Per la cancellazione: presentare all’Ufficio di Pubblicità Immobiliare l’atto notarile di consenso alla cancellazione o la comunicazione della banca (procedura semplificata ex L. 40/2007 “Bersani” per i mutui fondiari estinti).
    • Liquidare l’imposta ipotecaria fissa di 35 euro per la cancellazione totale.
    • Per la restrizione: calcolare la base imponibile come descritto e versare 400 euro tramite modello F24.
    • Conservare l’annotazione rilasciata dall’Ufficio come prova dell’avvenuta cancellazione o restrizione per eventuali atti successivi.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve verificare la corretta applicazione della tariffa IpoCat prima della firma del compromesso (per stimare i costi totali), al momento della predisposizione dell’atto definitivo (per controllare la liquidazione) e dopo l’atto, per eventuali annotazioni o cancellazioni. Attenzione particolare va prestata al confine tra regime IVA e regime di registro, agli immobili strumentali e alle agevolazioni prima casa: i requisiti devono sussistere al momento della stipula, pena la decadenza dal beneficio con applicazione delle imposte ordinarie, sanzioni e interessi.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 21 e tariffa allegata – entrata in vigore e misure dell’imposta ipotecaria e catastale.
    • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa parte prima, nota II-bis – condizioni per l’agevolazione prima casa e relativa riduzione delle ipo/cat.
    • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 36 e ss. – per la determinazione della base imponibile nei trasferimenti d’impresa.
    • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 8-ter – esenzione IVA con opzione per l’imponibilità degli immobili strumentali.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15-17 – imposta sostitutiva sui mutui fondiari.
    • D.L. 31 agosto 2013, n. 104, convertito con L. 128/2013 – aggiornamento degli importi fissi della tariffa IpoCat a 200 euro.
    • L. 2 aprile 2007, n. 40 (“Bersani”), art. 7 – procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca su mutui fondiari estinti.

    Domande frequenti

    Quanto si paga di imposte ipo/cat per l’acquisto della prima casa da privato?

    Per la compravendita di prima casa tra privati (entrambe le parti non soggetti IVA), le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna, per un totale di 400 euro, a condizione che ricorrano le condizioni della nota II-bis alla tariffa parte prima del TUR (residenza nel comune, immobile in categoria non di lusso, dichiarazione in atto).

    Le ipo/cat si pagano anche quando l’acquisto è soggetto a IVA?

    Sì, ma in misura fissa. Per i trasferimenti soggetti a IVA che riguardano abitazioni (es. acquisto da costruttore entro 5 anni), le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per gli immobili strumentali soggetti a IVA, invece, le ipo/cat tornano proporzionali (3% + 1%), mentre l’imposta di registro rimane fissa a 200 euro.

    Come si calcola l’imposta ipotecaria sull’iscrizione di un’ipoteca?

    L’imposta ipotecaria sull’iscrizione si calcola applicando l’aliquota del 2% all’importo per cui l’ipoteca viene iscritta, che di norma include capitale, interessi e accessori (generalmente 150-200% del capitale erogato). Tuttavia, per i mutui fondiari destinati all’acquisto della prima casa si applica l’imposta sostitutiva dello 0,25% sul capitale (art. 15 D.P.R. 601/1973), che assorbe tutte le imposte indirette sull’atto.

    Cosa si paga per cancellare un’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo?

    La cancellazione totale di un’ipoteca sconta un’imposta fissa di 35 euro (cosiddetta tassa ipotecaria di cancellazione). Per i mutui fondiari estinti, la L. 40/2007 prevede una procedura semplificata diretta tra banca e Agenzia delle Entrate, senza necessità di atto notarile, a costo ridotto per il debitore.

  • Agevolazioni successioni: casi pratici art. 62 D.Lgs. 346/1990

    L’art. 62 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) è una norma di chiusura di soli 19 parole, ma di peso sistematico notevole: stabilisce che restano ferme tutte le agevolazioni previste da disposizioni di legge diverse dal TU. Nella pratica, questa clausola di salvezza interagisce con situazioni concrete molto frequenti – dal passaggio generazionale dell’azienda di famiglia ai trasferimenti a favore di enti del Terzo settore. Qui di seguito analizziamo i casi pratici più rilevanti, con riferimento all’art. 62 D.Lgs. 346/1990 e alle norme speciali che la clausola preserva.

    Quadro normativo

    L’art. 62 del D.Lgs. 346/1990 è collocato nel Titolo IV, dedicato alle disposizioni transitorie e finali. Il suo testo è laconico: «Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge». La norma ha una doppia funzione. In senso retrospettivo, ha evitato che la riforma organica del 1990 travolgesse tacitamente i regimi agevolativi già operanti in fonti esterne al TU. In senso prospettico, costituisce un raccordo permanente con le agevolazioni introdotte da leggi successive, senza che ogni nuova norma speciale debba espressamente derogare al TU. Il principio è quello dell’integrazione tra regime ordinario (TU) e regimi speciali (leggi settoriali), non della sostituzione. La riforma del D.Lgs. 139/2024, che ha modificato altri articoli del TU in modo significativo, ha lasciato intatto l’art. 62, confermandone la valenza di clausola di chiusura stabile nel sistema.

    Ambito di applicazione

    La clausola dell’art. 62 opera ogni volta che una legge speciale – anteriore o successiva al 1990 – preveda un regime agevolato per trasferimenti per causa di morte o per atti liberali. Copre agevolazioni di natura civilistica-societaria (passaggio generazionale d’azienda), no-profit (Terzo settore), tributaria speciale (debito pubblico, beni agricoli montani) e dei beni culturali. Il contribuente non è tenuto a invocare espressamente l’art. 62: la clausola opera come rinvio implicito automatico. Spetta comunque verificare che l’agevolazione speciale sia ancora vigente e che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi della norma di favore.

    Profili operativi

    L’art. 62 pone due questioni pratiche. La prima riguarda il coordinamento temporale: la clausola richiama la norma speciale nella sua versione vigente al momento dell’applicazione, non in quella del 1990; se la legge speciale è stata modificata nel frattempo, si applica il testo aggiornato. La seconda riguarda le condizioni risolutive: alcune agevolazioni (come il quinquennio nel passaggio generazionale) impongono un monitoraggio successivo al trasferimento; la decadenza comporta riliquidazione dell’imposta, interessi e sanzioni.

    Caso N. 1: Donazione della quota di SRL al figlio – esenzione per passaggio generazionale

    Scenario. Tizio detiene il 60% delle quote di Alfa SRL, società di famiglia esercente attività manifatturiera, del valore complessivo di 4 milioni di euro. Intende donare l’intera quota al figlio Caio, che già lavora in azienda e ne assumerà la guida. Senza agevolazioni, l’imposta di donazione ammonterebbe a 90.000 euro (aliquota 4% sulla franchigia eccedente 1 milione). Tizio si chiede se possa azzerare l’imposta.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva l’operatività dell’art. 3, comma 4-ter del TU (introdotto dalla L. 296/2006, da ultimo modificato dal D.Lgs. 139/2024). Tale norma esenta dall’imposta di donazione i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote o azioni a favore di discendenti o coniuge, purché il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. e si impegni a mantenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

    • Verificare che la quota donata conferisca a Caio il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria).
    • Inserire nell’atto la dichiarazione espressa di Caio di continuare l’esercizio dell’attività d’impresa e mantenere il controllo per cinque anni.
    • Registrare l’atto con applicazione dell’esenzione, indicando l’art. 3, comma 4-ter TU richiamato dall’art. 62.
    • Conservare verbali assembleari e visure camerali per il quinquennio successivo.

    Caso N. 2: Successione in un fondo agricolo montano – agevolazioni DPR 601/1973

    Scenario. Caio muore lasciando in eredità al figlio Sempronio un fondo agricolo di 15 ettari situato in un comune montano classificato come svantaggiato ai sensi della L. 97/1994. Il valore catastale del fondo, rivalutato, ammonta a 120.000 euro. Sempronio vuole sapere se siano dovute imposte di successione.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva le agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani previste dal DPR 601/1973 e dalla L. 97/1994. Per questi trasferimenti, l’imposta di successione è ridotta o azzerata a seconda che il beneficiario sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola. La clausola di salvezza consente di applicare queste disposizioni speciali anche dopo la riforma del TU, senza che sia necessaria una deroga espressa.

    • Verificare la classificazione comunale del territorio come zona montana o svantaggiata (elenchi ISTAT e decreto ministeriale di riferimento).
    • Accertare la qualifica di Sempronio come coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale), rilevante ai fini della misura dell’agevolazione.
    • Compilare la dichiarazione di successione indicando il regime agevolato applicabile, con riferimento alle norme speciali richiamate dall’art. 62 TU.
    • Allegare documentazione attestante la qualifica agricola e la localizzazione del fondo.

    Caso N. 3: Donazione a un’associazione di promozione sociale – esenzione Terzo settore

    Scenario. Tizia, pensionata, intende donare un immobile del valore di 300.000 euro a un’associazione di promozione sociale (APS) regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si chiede se la donazione sia soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva l’operatività dell’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che esonera dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore di enti del Terzo Settore non commerciali. L’APS iscritta nel RUNTS rientra in questa categoria. La donazione risulta pertanto esente, indipendentemente dal valore del bene trasferito e senza necessità di franchigia.

    • Verificare l’iscrizione dell’APS nel RUNTS e la sua qualifica di ente non commerciale.
    • Indicare nell’atto di donazione il riferimento all’art. 82 D.Lgs. 117/2017 come norma agevolativa operante per effetto dell’art. 62 TU.
    • Richiedere all’APS copia del provvedimento di iscrizione nel RUNTS da allegare all’atto.
    • Verificare che l’ente non abbia perso nel frattempo la qualifica ETS (es. a seguito di cancellazione dal RUNTS), condizione necessaria per mantenere l’esenzione.

    Caso N. 4: Successione con titoli del debito pubblico – esclusione dall’asse ereditario

    Scenario. Sempronio muore lasciando un patrimonio composto da un appartamento, un conto corrente e un portafoglio titoli contenente BTP per 200.000 euro di valore nominale. Gli eredi si chiedono se i BTP debbano essere inclusi nell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva le disposizioni speciali che escludono i titoli del debito pubblico dall’asse imponibile. In particolare, l’art. 12, comma 1, lett. h) e i) del TU stesso esclude dall’attivo ereditario i titoli del debito pubblico, inclusi i BTP, CCT e BOT. Questa esclusione è una delle agevolazioni «interne» al TU che l’art. 62 raccorda con eventuali ulteriori esenzioni previste da leggi speciali successive. Il risultato pratico è che i BTP per 200.000 euro non entrano nella base imponibile dell’imposta di successione.

    • Verificare la natura dei titoli: solo i titoli qualificati come debito pubblico statale godono dell’esclusione; i titoli corporate non sono esclusi.
    • Indicare i BTP nella dichiarazione di successione nella sezione dei beni esclusi dall’attivo ereditario, con riferimento all’art. 12 TU.
    • Conservare l’estratto conto titoli alla data del decesso come documentazione di supporto.
    • Verificare se vi siano ulteriori leggi speciali che estendono l’esclusione ad altre categorie di titoli pubblici o garantiti dallo Stato.

    Caso N. 5: Passaggio generazionale tramite patto di famiglia – effetti del D.Lgs. 139/2024

    Scenario. Tizio vuole trasferire la propria azienda individuale alla figlia Caia tramite un patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), liquidando il fratello di Caia con una somma in denaro a titolo di compensazione. Il valore dell’azienda è stimato in 2 milioni di euro. Tizio chiede se l’operazione sia esente da imposta di successione e donazione.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter TU, nella versione modificata dal D.Lgs. 139/2024, che ha espressamente incluso i patti di famiglia tra le ipotesi di trasferimento esente. Il trasferimento dell’azienda individuale a Caia tramite patto di famiglia è quindi esente da imposta, a condizione che Caia prosegua l’attività d’impresa per almeno cinque anni. La compensazione liquidata al fratello di Caia è un atto interno al patto di famiglia tra discendenti e non è assoggettata a imposta separata se liquidata nell’ambito del medesimo atto.

    • Stipulare il patto di famiglia in forma di atto pubblico davanti al notaio, con intervento di tutti i legittimari.
    • Inserire la dichiarazione espressa di Caia di continuare l’attività d’impresa per almeno cinque anni.
    • Corredare il patto di una perizia di stima indipendente del valore dell’azienda.
    • Registrare l’atto con esenzione ex art. 3, comma 4-ter TU (richiamato dall’art. 62) e monitorare il quinquennio.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve valutare l’applicabilità delle agevolazioni richiamate dall’art. 62 già nella fase di pianificazione del trasferimento, non solo al momento dell’atto. Per il passaggio generazionale, la scelta della forma giuridica (donazione, patto di famiglia, conferimento) incide direttamente sull’applicabilità dell’esenzione. Per le successioni mortis causa, le agevolazioni vanno indicate nella dichiarazione di successione, da presentare entro dodici mesi dall’apertura della successione (art. 31 TU). Le condizioni di mantenimento del beneficio – primo tra tutti il quinquennio nel passaggio generazionale – richiedono un monitoraggio successivo; la decadenza va comunicata spontaneamente all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del ravvedimento operoso.

    Norme e fonti

    • Art. 62, D.Lgs. 29 ottobre 1990, n. 346 – clausola generale di salvezza delle agevolazioni
    • Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (L. 296/2006; mod. D.Lgs. 139/2024) – esenzione passaggio generazionale aziende e partecipazioni
    • Art. 12, comma 1, lett. h) e i), D.Lgs. 346/1990 – esclusione titoli del debito pubblico dall’attivo ereditario
    • Art. 82, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – esenzione per trasferimenti a favore di ETS non commerciali
    • DPR 601/1973 e L. 97/1994 – agevolazioni per fondi rustici in zone montane
    • Artt. 768-bis ss. e art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile – patto di famiglia e controllo societario
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025 – chiarimenti post-riforma 2024

    Domande frequenti

    L’art. 62 si applica anche alle agevolazioni introdotte dopo il 1990?

    Sì. La clausola non cristallizza il contenuto delle norme speciali vigenti nel 1990, ma garantisce il raccordo con tutte le agevolazioni successivamente introdotte o modificate. La norma speciale si applica sempre nella sua versione vigente al momento del trasferimento.

    Per l’esenzione nel passaggio generazionale è sufficiente la partecipazione di maggioranza?

    No. L’art. 3, comma 4-ter TU richiede il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e l’impegno scritto a mantenerlo per almeno cinque anni. Una partecipazione di minoranza, anche qualificata, non consente di accedere all’esenzione.

    Cosa succede se l’ente del Terzo Settore viene cancellato dal RUNTS dopo la donazione?

    La cancellazione successiva rileva se dovuta a irregolarità preesistenti alla donazione. In tal caso l’Agenzia delle Entrate può contestare l’esenzione. È prudente verificare la regolarità dell’iscrizione al RUNTS prima della stipula dell’atto.

    La decadenza dal beneficio del passaggio generazionale comporta sempre sanzioni?

    Non necessariamente. La comunicazione spontanea della decadenza e il versamento dell’imposta entro i termini consentono di accedere al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. Se invece l’Agenzia delle Entrate accerta la decadenza d’ufficio, si applicano le sanzioni ordinarie per infedele dichiarazione.

  • Art. 13 L. 40/2004 – Sperimentazione sugli embrioni umani

    Art. 13 L. 40/2004 – Sperimentazione sugli embrioni umani

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

    2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

    3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

    4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

    5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

  • Art. 148 D.Lgs. 42/2004 – Commissioni locali per il paesaggio

    Art. 148 D.Lgs. 42/2004 – Commissioni locali per il paesaggio

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 .

    2. Le commissioni . . . sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

    3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

    4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .

  • Art. 247-bis DPR 495/1992 – Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

    Art. 247-bis DPR 495/1992 – Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

    2. 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi; b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto; c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto; d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo; e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

  • Art. 14 T.U.IVA: Determinazione del valore normale

    Art. 14 T.U.IVA: Determinazione del valore normale

    Art. 14 T.U.IVA – Determinazione del valore normale (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il comma 8 dell’art.24 legge 7 luglio 2009 n.88.)

    In vigore dal 29/07/2009 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 07/07/2009 n. 88 Articolo 24

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui
    avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
    condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente
    per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale
    cessione o prestazione.
    2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
    analoghe, per valore normale si intende:
    a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni
    simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
    effettuano tali operazioni;
    b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
    passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
    3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi
    criteri per l’individuazione del valore normale.”

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  • Art. 24 T.U.IVA: Registrazione dei corrispettivi

    Art. 24 T.U.IVA: Registrazione dei corrispettivi

    Art. 24 T.U.IVA – Registrazione dei corrispettivi.

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonche’ l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

    Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell’art. 17, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.

    Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze puo’ consentire, stabilendo le modalita’ da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

    I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l’attivita’ di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attivita’ di vendita. Le relative modalita’ sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.”

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