Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 L. 40/2004 – Sperimentazione sugli embrioni umani

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

In sintesi

L'articolo 13 della legge 40/2004 stabilisce il regime giuridico della sperimentazione sugli embrioni umani. Il comma 1 sancisce il divieto generale di qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. Il comma 2 introduce un'eccezione terapeutica e diagnostica: è ammessa la ricerca clinica e sperimentale con finalità esclusivamente terapeutiche o diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, a condizione che non siano disponibili metodologie alternative. Il comma 3 elenca analiticamente le condotte assolutamente vietate: produzione di embrioni a fini di ricerca, selezione eugenetica, clonazione, fecondazione interspecifica e produzione di ibridi o chimere. Le violazioni sono punite con sanzioni penali severe, aggravate in caso di violazione dei divieti assoluti.
Indice dei contenuti

Il divieto generale di sperimentazione e la sua ratio

Il comma 1 dell'articolo 13 enuncia in modo assoluto il divieto di «qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano». La formula è intenzionalmente ampia: il riferimento a «qualsiasi» sperimentazione mira a coprire ogni forma di intervento sull'embrione che non persegua un fine terapeutico diretto nei confronti dell'embrione medesimo. La ratio della disposizione si ricollega alla tutela dell'embrione come soggetto giuridicamente rilevante, già richiamata nell'articolo 1 della stessa legge 40/2004. Il legislatore italiano ha scelto un approccio più restrittivo rispetto ad altri ordinamenti europei, che ammettono la ricerca sugli embrioni soprannumerari entro determinati limiti temporali di sviluppo. Questa impostazione ha dato luogo a un significativo contenzioso costituzionale, in particolare in materia di diagnosi genetica preimpianto.

La ricerca terapeutica e diagnostica consentita

Il comma 2 introduce l'eccezione strutturale al divieto generale: la ricerca clinica e sperimentale è ammessa purché persegua finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche collegate allo sviluppo o alla tutela della salute dell'embrione, e a condizione che non siano disponibili metodologie alternative. I due requisiti sono cumulativi: non basta che la ricerca sia in astratto benefica per l'embrione, occorre anche dimostrare l'assenza di metodi sostitutivi di pari efficacia. Questa impostazione riflette il principio di sussidiarietà della ricerca invasiva, secondo cui ogni intervento sull'embrione deve essere giustificato dall'impossibilità di raggiungere il medesimo risultato con strumenti meno lesivi. La diagnosi genetica preimpianto rientra in linea di principio nell'eccezione di cui al comma 2, nella misura in cui mira a tutelare la salute dell'embrione e del nascituro identificando patologie genetiche trasmissibili.

I divieti assoluti del comma 3: produzione di embrioni a fini di ricerca

Il comma 3, lettera a), vieta la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o a fini diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa previsione è complementare all'eccezione di cui al comma 2: anche qualora si voglia svolgere una ricerca terapeutica ammissibile, non è consentito creare embrioni appositamente per tale scopo. La norma non vieta di eseguire ricerche sugli embrioni soprannumerari già esistenti (purché rispettando le condizioni del comma 2), ma impedisce che la domanda di ricerca determini una produzione intenzionale di embrioni destinati ab origine alla sperimentazione. Il confine tra ricerca su embrione soprannumerario e produzione di embrione a fini di ricerca è uno dei profili più delicati della norma.

I divieti assoluti del comma 3: selezione eugenetica e manipolazione genetica

La lettera b) del comma 3 vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, nonché gli interventi che, attraverso tecniche di selezione, manipolazione o procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o a predeterminarne caratteristiche genetiche. La norma fa salva la sola eccezione degli interventi con finalità diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 2. La Corte costituzionale è intervenuta su questo profilo, in particolare riguardo alla disciplina della diagnosi genetica preimpianto e alla selezione degli embrioni affetti da malattie genetiche gravi: senza citare estremi specifici, il giudice delle leggi ha chiarito che il divieto di selezione eugenetica non impedisce la diagnosi finalizzata a informare la coppia sullo stato di salute degli embrioni, purché la selezione non risponda a criteri di potenziamento genetico ma di tutela della salute.

La clonazione, la fecondazione interspecifica e gli ibridi

Le lettere c) e d) del comma 3 vietano le tipologie di intervento più radicalmente incompatibili con la tutela della dignità umana: la clonazione mediante trasferimento di nucleo o scissione precoce dell'embrione (sia a fini procreativi sia di ricerca), l'ectogenesi, la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o chimere. Questi divieti, di natura assoluta, non ammettono eccezioni neppure per finalità terapeutiche: la clonazione a fini di ricerca (cosiddetta «clonazione terapeutica») è proibita alla stessa stregua di quella a fini procreativi. La norma si allinea agli standard internazionali in materia, in particolare alla Convenzione di Oviedo del 1997 sul divieto di clonazione di esseri umani, anche se l'Italia non ha ratificato la Convenzione nella sua totalità.

Il regime penale e le sanzioni accessorie

Il comma 4 articola le pene su due livelli. La violazione del divieto generale di sperimentazione di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. La violazione dei divieti assoluti del comma 3 (selezione eugenetica, clonazione, produzione di ibridi) comporta un aggravamento della pena. Una previsione particolarmente severa riguarda il concorso di attenuanti: le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti del comma 3, il che rende la pena effettivamente più elevata anche in caso di riconoscimento di attenuanti. Il comma 5 aggiunge la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale per gli esercenti professioni sanitarie condannati per uno degli illeciti del presente articolo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La diagnosi genetica preimpianto è consentita dalla legge 40/2004?

La legge 40/2004 non disciplina espressamente la diagnosi genetica preimpianto (DGP). Il comma 2 dell'articolo 13 ammette la ricerca diagnostica sull'embrione purché miri alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso e non vi siano metodologie alternative. La Corte costituzionale è intervenuta sul tema, chiarendo che il divieto di selezione eugenetica non può impedire diagnosi finalizzate a informare la coppia sullo stato di salute degli embrioni in presenza di patologie genetiche gravi.

La clonazione a scopo terapeutico è diversamente trattata rispetto a quella riproduttiva?

No. L'articolo 13, comma 3, lettera c), vieta gli interventi di clonazione sia a fini procreativi sia di ricerca. La «clonazione terapeutica», intesa come creazione di embrioni clonati per ricavarne cellule staminali, è dunque parimenti vietata dalla legge italiana.

Quali pene sono previste per chi viola il divieto di sperimentazione?

La violazione del divieto generale di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e la multa da 50.000 a 150.000 euro. La violazione dei divieti assoluti del comma 3 comporta un aumento di pena, e le circostanze attenuanti non possono prevalere sulle aggravanti. Il professionista sanitario condannato subisce inoltre la sospensione professionale da uno a tre anni.

Un ricercatore straniero che conduce esperimenti vietati su embrioni in Italia è perseguibile?

Sì. La legge 40/2004 si applica a chiunque commetta le condotte vietate sul territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità. Il ricercatore straniero che violi l'articolo 13 in Italia è soggetto alle stesse sanzioni penali applicabili al cittadino italiano.

È vietata anche la ricerca sugli embrioni soprannumerari non più destinati all'impianto?

La legge 40/2004 non prevede espressamente la possibilità di utilizzare per la ricerca embrioni soprannumerari crioconservati e non più destinabili all'impianto. Il divieto del comma 1 si riferisce genericamente a «ciascun embrione umano», senza distinzioni. La questione degli embrioni soprannumerari è rimasta oggetto di dibattito e di possibili sviluppi legislativi, ma allo stato attuale il quadro normativo non autorizza esplicitamente tale ricerca.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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