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Testo dell'articoloVigente
Art. 14 L. 40/2004 – Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
In sintesi
L'articolo 14 della L. 40/2004 disciplina i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni. Nella sua formulazione originaria vietava la crioconservazione degli embrioni e imponeva un limite massimo di tre embrioni da produrre e impiantare contestualmente. La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui fissava il tetto di tre embrioni, e del comma 3, nella parte in cui non consentiva che il trasferimento in utero fosse effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. Per effetto di tale pronuncia il numero di embrioni producibili è rimesso alla valutazione clinica del medico, e la crioconservazione degli embrioni non trasferiti per cause documentate di forza maggiore relative alla salute della donna è oggi consentita. Rimangono fermi il divieto di soppressione degli embrioni, il divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime salvo i casi previsti dalla L. 194/1978, e l'obbligo di informare la coppia sul numero e, su richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti. La crioconservazione dei gameti maschili e femminili è invece sempre ammessa, previo consenso informato e scritto.Indice dei contenuti
Il testo originario e la sua logica
L'articolo 14 della L. 40/2004 rappresentava, nella versione approvata dal Parlamento, uno dei nuclei più controversi dell'intera disciplina. Il legislatore aveva scelto di tutelare l'embrione umano attribuendogli una posizione di rilevanza giuridica tale da vietarne sia la soppressione sia la crioconservazione. Ne derivava un vincolo operativo preciso: le tecniche di fecondazione in vitro potevano produrre al massimo tre embrioni, tutti da impiantare in un unico e contemporaneo trasferimento in utero. La ratio era quella di evitare la formazione di embrioni soprannumerari destinati a rimanere indefinitamente congelati o, peggio, ad essere distrutti. Tale impostazione rifletteva una precisa scelta bioetica del legislatore, ispirata al principio - richiamato anche nell'articolo 1 della stessa legge - della tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, «compreso il concepito».
La sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 14 - nella parte in cui imponeva il limite di tre embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo impianto - e del comma 3, nella parte in cui non contemplava che il trasferimento in utero potesse essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte ha rilevato la violazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione: da un lato l'irragionevolezza di un limite numerico fisso, indifferente alle condizioni cliniche della singola paziente; dall'altro la lesione del diritto alla salute della donna, costretta a subire l'impianto di un numero di embrioni potenzialmente eccedente rispetto alla sua condizione fisica. Per effetto della pronuncia, il numero degli embrioni producibili è diventato una questione rimessa alla valutazione medica, da determinarsi caso per caso in ragione delle esigenze cliniche, e la crioconservazione degli embrioni non trasferiti per cause di forza maggiore legate alla salute della donna è diventata pienamente lecita.
Il regime attuale della crioconservazione degli embrioni
Dopo la sentenza n. 151/2009 il quadro normativo dell'articolo 14 si è profondamente trasformato. Il divieto di crioconservazione degli embrioni - che era la norma-cardine del comma 1 - sopravvive formalmente nel testo, ma la sua portata pratica è stata ridimensionata dall'intervento della Corte: la crioconservazione degli embrioni non trasferiti è ora consentita ogni volta che il trasferimento non sia possibile per una grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione. In tali casi gli embrioni vengono conservati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. Il divieto assoluto di soppressione degli embrioni rimane invece intatto: non è ammessa in alcun caso la distruzione deliberata dell'embrione, a differenza di quanto previsto in molti altri ordinamenti europei.
Il divieto di riduzione embrionaria e l'informazione alla coppia
Il comma 4 dell'articolo 14 vieta la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194, ossia la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Tale divieto si raccorda con la tutela dell'embrione perseguita dalla legge: la riduzione selettiva del numero di feti in una gravidanza plurima è ammessa soltanto nel perimetro della disciplina sull'aborto terapeutico, non come tecnica ordinaria di gestione delle gravidanze plurigemellari insorte in seguito a PMA. Il comma 5 prevede invece un obbligo di informazione a favore della coppia: i soggetti di cui all'articolo 5 - cioè i richiedenti - hanno diritto a essere informati sul numero degli embrioni prodotti e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni da trasferire. Si tratta di un corollario del più generale principio del consenso informato che percorre l'intera legge.
La crioconservazione dei gameti
Il comma 8 dell'articolo 14 introduce una disciplina autonoma per la crioconservazione dei gameti maschili e femminili, distinta da quella degli embrioni. La conservazione dei gameti - ovuli e spermatozoi - è sempre consentita, a prescindere dalla situazione di forza maggiore richiesta per gli embrioni, ma subordinatamente al consenso informato e scritto del soggetto interessato. Questa disposizione ha assunto rilevanza pratica crescente anche in relazione alla cosiddetta «preservazione della fertilità», ossia la crioconservazione preventiva dei gameti in favore di pazienti che devono sottoporsi a terapie potenzialmente gonadotossiche, come la chemioterapia. La violazione delle disposizioni sul consenso informato per la crioconservazione dei gameti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (comma 9).
Il sistema sanzionatorio
L'articolo 14 prevede un doppio binario sanzionatorio. Le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui ai commi da 1 a 7 - tra cui il divieto di soppressione degli embrioni e il divieto di riduzione embrionaria non consentita - sono punite con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro (comma 6). La violazione specifica delle disposizioni sul consenso informato per la crioconservazione dei gameti è invece assoggettata a una sanzione meramente amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (comma 9). In entrambi i casi, l'esercente una professione sanitaria condannato subisce la sospensione fino a un anno dall'esercizio professionale (comma 7). Il doppio regime - penale per le violazioni più gravi, amministrativo per quelle meno severe - riflette la graduazione di disvalore operata dal legislatore tra le diverse fattispecie.
Il contesto comparato e le questioni aperte
Il regime dell'articolo 14 rimane tra i più restrittivi nel panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda il divieto di soppressione degli embrioni soprannumerari. In numerosi ordinamenti - Gran Bretagna, Spagna, Belgio - gli embrioni crioconservati non utilizzati possono essere donati alla ricerca o distrutti dopo un periodo di conservazione definito per legge. In Italia questa possibilità non esiste, il che ha prodotto la cosiddetta questione degli «embrioni orfani» o «embrioni abbandonati»: embrioni crioconservati nei centri di PMA la cui coppia non può o non vuole più ricorrere al trasferimento. Il dibattito su questa problematica - che coinvolge il destino degli embrioni, i costi di conservazione e i diritti delle coppie - rimane aperto, in assenza di un intervento legislativo risolutore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 151/2009
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della L. 40/2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», e del comma 3 nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La fissazione legislativa rigida del numero di embrioni e dell'obbligo di unico impianto è stata ritenuta irragionevole e lesiva della salute della donna (artt. 3 e 32 Cost.), perché sostituiva alla valutazione clinica del medico una regola astratta e uniforme. Resta fermo il principio di non creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quanti embrioni si possono produrre con la fecondazione in vitro dopo la sentenza della Corte costituzionale?
A seguito della sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il limite di tre embrioni fissato dal comma 2 dell'articolo 14, il numero di embrioni producibili non è più determinato per legge ma è rimesso alla valutazione clinica del medico, in base alle condizioni della singola paziente.
È possibile congelare gli embrioni non trasferiti?
Sì, ma solo in presenza di una grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione. In tal caso gli embrioni non trasferiti possono essere crioconservati fino alla data del trasferimento, da effettuare non appena possibile.
È possibile congelare ovuli o spermatozoi prima di iniziare un ciclo di PMA?
Sì. Il comma 8 dell'articolo 14 consente la crioconservazione dei gameti maschili e femminili, previo consenso informato e scritto del soggetto. Non è richiesta la condizione di forza maggiore prevista per gli embrioni.
È vietato distruggere gli embrioni in Italia?
Sì. Il divieto di soppressione degli embrioni previsto dal comma 1 dell'articolo 14 non è stato toccato dalla sentenza n. 151/2009 ed è tuttora vigente. La violazione è punita con la reclusione fino a tre anni.
Cosa succede agli embrioni crioconservati se la coppia non vuole più procedere al trasferimento?
La legge italiana non prevede la possibilità di distruggere gli embrioni soprannumerari o di destinarli alla ricerca. Gli embrioni cosiddetti 'abbandonati' rimangono conservati presso i centri di PMA: si tratta di una questione giuridicamente irrisolta, in assenza di una disciplina legislativa specifica sul loro destino.