Autore: Andrea Marton

  • Art. 115 RD 12/1941 – Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

    Art. 115 RD 12/1941 – Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all’ articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    2. L’esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

    3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un’anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

    4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo.

  • Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela

    Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela

    Art. 77 c.c. – Limite della parentela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

  • Art. 70 GDPR – Compiti del comitato

    Articolo 70 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Compiti del comitato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 58-ter L. 354/1975 – Persone che collaborano con la giustizia

    Art. 58-ter L. 354/1975 – Persone che collaborano con la giustizia

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: scatti di anzianita, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta prevede scatti di anzianita biennali o triennali (a seconda del livello) fino a un massimo di cinque o sei scatti complessivi. La tredicesima mensilita e corrisposta a dicembre in misura proporzionale ai mesi di servizio nell’anno. Il contratto nazionale non prevede una quattordicesima generalizzata, che puo essere introdotta solo da accordi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita CCNL Carta e Cartotecnica – valori indicativi 2026
    Livello Periodicita scatto Importo per scatto (indicativo) Max scatti
    Operai 1-2 Ogni 2 anni ~18 € lordi/mese 5
    Operai 3-4 Ogni 2 anni ~22 € lordi/mese 5
    Operai 5-6-7 Ogni 2 anni ~26 € lordi/mese 5
    Impiegati A-B Ogni 2 anni ~25 € lordi/mese 5
    Impiegati C-D Ogni 2 anni ~30 € lordi/mese 5
    Impiegato E Ogni 2 anni ~38 € lordi/mese 5

    Importi indicativi; gli importi esatti sono fissati dal testo contrattuale vigente. Gli scatti si sommano alla paga base e si computano in tredicesima e TFR.

    Scatti di anzianita: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianita ricompensano la fedelta aziendale: maturano automaticamente con il decorso del tempo, senza necessita di richiesta da parte del lavoratore. Nel CCNL Carta la periodicita e di norma biennale (ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore), per un massimo di cinque scatti complessivi (pari a dieci anni di anzianita per maturare il massimo).

    Il conteggio dell’anzianita ai fini degli scatti decorre dalla data di assunzione. In caso di passaggio diretto da un contratto a termine a uno a tempo indeterminato, l’anzianita si computa continuativamente dall’inizio del primo contratto.

    Gli scatti si sommano tra loro e vanno a incrementare la base retributiva mensile: un operaio di livello 5 con cinque scatti maturati aggiunge indicativamente ~130 euro lordi mensili al minimo tabellare.

    Computabilita degli scatti in tredicesima e TFR

    Gli scatti di anzianita sono una voce retributiva fissa e continuativa: entrano pertanto nella base di calcolo della tredicesima mensilita e nella retribuzione utile ai fini TFR. Questo significa che il lavoratore con piu scatti maturati beneficia di una tredicesima e di un TFR proporzionalmente piu elevati.

    In caso di passaggio di livello, il lavoratore conserva gli scatti maturati nel livello precedente; il nuovo livello parte da zero scatti ma con l’importo dei vecchi scatti gia acquisiti addizionato al nuovo minimo tabellare.

    Tredicesima mensilita

    La tredicesima mensilita e corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Il suo importo e pari a una mensilita di retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + contingenza + scatti di anzianita + indennita fisse continuative).

    Per i lavoratori che non hanno lavorato l’intero anno solare (assunzione o cessazione nel corso dell’anno), la tredicesima e calcolata pro rata temporis: si divide l’importo annuo per 12 e si moltiplica per i mesi effettivamente lavorati (le frazioni superiori a 15 giorni si contano come mese intero).

    La quattordicesima: accordi aziendali

    Il CCNL Carta e Cartotecnica nazionale non prevede una quattordicesima mensilita generalizzata (a differenza, ad esempio, del CCNL Commercio o di alcuni CCNL artigiani). La quattordicesima puo essere introdotta da contratti aziendali o accordi territoriali di secondo livello, come benefit aggiuntivo per attrarre e trattenere personale nelle grandi cartiere o nei gruppi industriali.

    Laddove prevista da accordo aziendale, la quattordicesima e solitamente corrisposta a luglio o ad agosto, con le stesse modalita di calcolo pro rata della tredicesima.

    Casi pratici

    Tizio – Cinque scatti maturati
    Tizio (operaio livello 5, 10 anni di anzianita) ha maturato cinque scatti da ~26 euro l’uno. Aggiunta agli scatti: 130 euro lordi mensili. Minimo tabellare ~1.800 + 130 scatti = ~1.930 euro. Tredicesima: ~1.930 euro (computando anche gli scatti). TFR annuo: ~1.930 x 13 / 13,5 = ~1.860 euro.
    Caia – Tredicesima pro rata
    Caia (impiegata livello C, ~1.950 euro + 90 euro scatti = 2.040 euro) viene assunta il 1° aprile. A dicembre matura 9 mesi di tredicesima. Tredicesima: 2.040 / 12 x 9 = ~1.530 euro lordi. I mesi da aprile a dicembre si contano tutti interi (9).
    Sempronio – Quattordicesima da accordo aziendale
    Sempronio lavora in una grande cartiera che, per accordo del contratto integrativo aziendale, eroga una quattordicesima di 800 euro lordi a luglio, pari a circa 15 giorni di retribuzione. L’importo e stabilito in misura fissa dall’accordo aziendale, non proporzionale al livello individuale.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianita nel CCNL Carta?
    Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di cinque scatti.
    Gli scatti si perdono cambiando azienda?
    Si: gli scatti sono legati all’anzianita presso lo stesso datore. Un nuovo rapporto riparte da zero scatti, indipendentemente dall’anzianita complessiva di settore.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 20 dicembre. Per i lavoratori part-year e calcolata pro rata temporis in dodicesimi.
    Il CCNL Carta prevede la quattordicesima?
    No: il contratto nazionale non la prevede. Puo essere introdotta da accordi aziendali o integrativi territoriali di secondo livello.
    Gli scatti rientrano nel calcolo del TFR?
    Si: sono una voce retributiva fissa e continuativa, quindi rientrano nella retribuzione utile ai fini TFR e nella base di calcolo della tredicesima.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46 D.Lgs. 141/2024 – Interessi sul pagamento dilazionato

    Art. 46 D.Lgs. 141/2024 – Interessi sul pagamento dilazionato

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’agevolazione del pagamento dilazionato di cui all’articolo 45, comma 2, comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

  • Art. 235 CPI – Decadenza per non uso

    Art. 235 CPI – Decadenza per non uso

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data. Nota all’art. 235: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all’art. 231.

  • Art. 36 D.Lgs. 198/2006 – Legittimazione processuale

    Art. 36 D.Lgs. 198/2006 – Legittimazione processuale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’ articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell’ articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente.

    2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 D.Lgs. 286/1998 – Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno

    1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.
  • Art. 93 TUIR: Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

    Art. 93 TUIR: Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

    Art. 93 TUIR – Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 9

    “1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

    2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

    Abrogato [ 3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento . ]

    4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

    Abrogato [ 5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi . ]

    6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

    Abrogato [ 7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio . ]”

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  • Art. 21-bis L. 241/1990 – Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

    1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
  • Art. 51 GDPR – Autorità di controllo

    Articolo 51 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.