Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale garantito a tutti i dipendenti delle emittenti locali: ecco come si calcola, quando viene pagata e cosa accade alla cessazione del rapporto.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo garantisce la tredicesima mensilità a dicembre, calcolata sulla retribuzione mensile normale. Il contratto non prevede una quattordicesima generalizzata: eventuali premi di risultato o gratifiche aggiuntive dipendono dalla contrattazione aziendale di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Mensilità aggiuntive CCNL
    Tredicesima (garantita); quattordicesima non prevista a livello nazionale

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima: calcolo per livello indicativo (radio, febbraio 2026)
    Livello Minimo tabellare (febbraio 2026) Tredicesima (12 mesi interi) Tredicesima pro rata (6 mesi)
    Quadro B (radio) 1.561,33 € 1.561,33 € 780,67 €
    1° livello (radio) 1.387,84 € 1.387,84 € 693,92 €
    2° livello (radio) 1.272,20 € 1.272,20 € 636,10 €
    3° livello (radio) 1.185,47 € 1.185,47 € 592,74 €
    4° livello (radio) 1.133,85 € 1.133,85 € 566,93 €

    La tredicesima è calcolata sulla retribuzione mensile normale comprensiva degli scatti di anzianità maturati. Gli importi nella tabella si riferiscono al solo minimo tabellare per il settore radiofonico; per il settore televisivo i valori sono superiori. Gli importi sono al lordo di IRPEF e contributi previdenziali.

    La tredicesima mensilità: il diritto contrattuale

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un emolumento contrattuale garantito dal CCNL Aeranti-Corallo a tutti i dipendenti delle emittenti locali, a prescindere dal livello di inquadramento e dall’anzianità. Viene erogata entro il mese di dicembre, generalmente con il cedolino di fine mese o in un’anticipazione a metà dicembre, a seconda della prassi aziendale.

    La tredicesima non è imposta dalla legge in quanto tale (non c’è una norma di legge universale che la obblighi in tutti i rapporti di lavoro), ma è un diritto contrattuale consolidato che si applica obbligatoriamente per tutti i datori che applicano il CCNL Aeranti-Corallo. Non può essere rinunciata né monetizzata in forma diversa, salvo accordo integrativo aziendale che ne modifichi le modalità di erogazione.

    Calcolo della tredicesima

    La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione normale, composta da:

    • Minimo tabellare del livello di inquadramento.
    • Scatti di anzianità maturati.
    • Eventuali superminimi fissi concordati individualmente.
    • Eventuale indennità di funzione per i Quadri.

    Non concorrono al calcolo della tredicesima le voci variabili come le maggiorazioni per straordinario, i compensi per turni o i rimborsi spese. Per chi non ha lavorato l’intero anno solare (assunzione o cessazione nel corso dell’anno), la tredicesima si calcola in dodicesimi: 1/12 per ogni mese intero lavorato, con le frazioni di mese superiori a 15 giorni che vengono conteggiate come mese intero.

    Quattordicesima: assente a livello nazionale

    Il CCNL Aeranti-Corallo non prevede una quattordicesima mensilità a livello di contratto nazionale. A differenza di altri settori (ad esempio il commercio o il turismo), nel settore radiotelevisivo locale non è previsto un secondo emolumento aggiuntivo fisso. Eventuali gratifiche estive o premi straordinari possono essere introdotti solo dalla contrattazione aziendale di secondo livello (accordi sindacali aziendali) o da clausole individuali nel contratto di assunzione.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL prevede la possibilità (non l’obbligo) di sviluppare una contrattazione aziendale di secondo livello che introduca premi collegati ai risultati dell’emittente (ascolti, fatturato pubblicitario, performance editoriale). Tali premi beneficiano, entro certi limiti normativi (D.Lgs. 50/2017 e successive modifiche), di un’aliquota IRPEF sostitutiva agevolata del 10% (tassazione separata), purché siano legati a parametri di misurazione certi e oggettivi.

    Il limite annuo per la tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi (elevato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente.

    Tredicesima e cessazione del rapporto

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (dimissioni, licenziamento, scadenza a termine, pensionamento), la quota di tredicesima maturata nell’anno in corso viene liquidata insieme alle altre competenze di fine rapporto. Non è possibile per il datore trattenerla come forma di penalità, salvo il caso di licenziamento per giusta causa in cui vi sia un danno documentato da risarcire (ma ciò richiede apposita pronuncia giudiziale).

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico assunto a luglio che riceve la prima tredicesima
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 al 3° livello (radio) con minimo tabellare di 1.185,47 euro. A dicembre 2026 matura la tredicesima per 6 mesi (luglio-dicembre). Il calcolo: 1.185,47 euro ÷ 12 mesi × 6 mesi = 592,74 euro lordi. Tizio riceve questa quota nel cedolino di dicembre, soggetta a ritenute IRPEF e contributi.
    Caia – Speaker che si dimette a ottobre
    Caia, speaker al 4° livello, si dimette il 31 ottobre 2026. Al momento della cessazione ha maturato 10 mesi di tredicesima (gennaio-ottobre). Le spettano 10/12 del minimo tabellare più gli scatti maturati, insieme alle ferie residue e al TFR. Il datore liquida tutto nel «conguaglio di fine rapporto» entro i termini stabiliti dalla legge.
    Sempronio – Quadro B in un’emittente con contrattazione integrativa
    L’emittente dove lavora Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale che introduce un premio di risultato annuo legato agli ascolti. Sempronio riceve il premio (ad es. 1.500 euro) con tassazione agevolata al 10% invece dell’aliquota ordinaria IRPEF. Il premio si aggiunge alla tredicesima e non la sostituisce.

    Domande frequenti

    La tredicesima mensilità è obbligatoria nel CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
    Sì. Il CCNL Aeranti-Corallo prevede la tredicesima come emolumento contrattuale obbligatorio, erogata entro dicembre.
    Come si calcola la tredicesima?
    Pari a una mensilità della retribuzione normale (minimo tabellare + scatti). Per chi non ha lavorato tutto l’anno si calcola in dodicesimi (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni lavorati).
    Esiste la quattordicesima nel contratto Aeranti-Corallo?
    No. Il CCNL Aeranti-Corallo non prevede una quattordicesima nazionale. Può essere introdotta dalla contrattazione aziendale di secondo livello.
    Cosa succede alla tredicesima se si viene licenziati a novembre?
    La tredicesima viene liquidata pro rata: spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi lavorati nell’anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero).
    La tredicesima è soggetta a contributi e tasse?
    Sì. È reddito da lavoro dipendente soggetto a INPS e IRPEF ordinaria. I premi di risultato aziendali, invece, beneficiano di un’aliquota sostitutiva del 10% entro certi limiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21 D.Lgs. 74/2000 – Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute p…

    Art. 21 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. L'ufficio competente irroga ((…)) le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

    2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale ((sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento)) con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. ((Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e

    21-ter. I termini)) per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. ((

    2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell' articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . ))

    3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa ((pecuniaria)) per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

  • Art. 44 L. 633/1941

    Art. 44 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico . (53)

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 19 CAD – Articolo abrogato

    Art. 19 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 29 CTS – Denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di…

    Art. 29 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di controllo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell' articolo 2409 del codice civile , in quanto compatibile.

    2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell' articolo 2408, secondo comma, del codice civile .

    3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma

    3. Note all'art. 29: – Si riportano gli articoli 2408 e 2409 del codice civile : «Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). – Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.». «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). – Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'art.

    2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».

  • Articolo 99 TU Giustizia Tributaria: Conciliazione fuori udienza

    Art. 99 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione fuori udienza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

    2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

    3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

    4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

  • Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 – (Delitti di criminalità organizzata)

    Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti di criminalità organizzata)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale , ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all' articolo 416 del codice penale , ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407 , comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale , si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))

  • Art. 273 TUEL – Articolo 273

    Art. 273 TUEL – Articolo 273

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 10, comma 3 , e dall’ articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonché quanto disposto dall’articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

    2. Resta fermo altresì quanto previsto dall’ articolo 5 1, commi 3- ter e 3- quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , fino all’applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il ’31 marzo e il Ì aprile 1999 limitamente a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.

    3. La disposizione di cui all’articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120 .

    4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell’ articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell’ articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 .

    5. Fino all’entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell’ articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , resta fermo il disposto dell’articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l’ordinamento vigente.

    6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della – legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , si applicano fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

    7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

  • Art. 20 D.Lgs. 74/2000 – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

    Art. 20 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. ((

    1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. ))

  • Art. 325-quater D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo)

    Art. 325-quater D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

    ))

    2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del Capo VI del presente Titolo . (45)

  • Art. 28 CTS – Responsabilità

    Art. 28 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Responsabilità

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli amministratori, i direttori ((generali)) , i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392 , 2393 , 2393-bis , 2394 , 2394-bis , 2395 , 2396 e 2407 del codice civile e dell' articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , in quanto compatibili.

  • Art. 18 bis CAD – Violazione degli obblighi di transizione digitale

    Art. 18 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Violazione degli obblighi di transizione digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

    2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

    3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

    4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall' articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall' articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all' articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

    6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma , e 120, secondo comma, della Costituzione , ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .

    7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

    8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. ((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge))

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