Autore: Andrea Marton

  • Art. 29 D.Lgs. 79/2011 – Turismo della natura e faunistico

    Art. 29 D.Lgs. 79/2011 – Turismo della natura e faunistico

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’agriturismo è disciplinato dall’ articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

    2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice. articolo precedente articolo successivo

  • Questioni pregiudiziali: casi pratici art. 3 c.p.p.

    L’articolo 3 del Codice di Procedura Penale disciplina la sospensione del giudizio penale in presenza di questioni pregiudiziali relative allo stato civile o alla cittadinanza. Questa pagina illustra, attraverso casi pratici, come opera concretamente la norma nei procedimenti in cui la decisione penale dipende dall’esito di una controversia civile già pendente. Per il testo e il commento sistematico si rinvia alla pagina dedicata all’art. 3 c.p.p..

    Quadro normativo

    L’art. 3 c.p.p. introduce nel sistema processuale penale un’eccezione al principio di cognizione autonoma del giudice penale sancito dall’art. 2 c.p.p. In linea generale, il giudice penale conosce incidentalmente di ogni questione civile, amministrativa o penale rilevante per la decisione, senza essere vincolato all’esito di altri giudizi. L’art. 3 deroga a questa regola in un perimetro assai circoscritto: quando la decisione del processo penale dipende dalla risoluzione di una controversia seria in materia di stato di famiglia o cittadinanza, già devoluta all’autorità civile, il giudice penale può sospendere il procedimento. La sospensione è facoltativa, non automatica; è disposta con ordinanza impugnabile in Cassazione; gli atti urgenti restano praticabili; e la sentenza civile irrevocabile vincola il giudice penale nell’esame successivo della questione pregiudicata. Si tratta di un meccanismo di coordinamento inter-giurisdizionale finalizzato a prevenire decisioni contraddittorie tra ordini giudiziari diversi su questioni di stato che incidono sull’identità giuridica delle persone.

    Ambito di applicazione

    La norma richiede il concorso di tre condizioni cumulative. Prima: la questione civile deve riguardare lo stato di famiglia (filiazione, adozione, separazione, divorzio, potestà genitoriale) oppure la cittadinanza. Seconda: la controversia deve essere già pendente davanti al giudice civile competente al momento della richiesta di sospensione; non è sufficiente che la questione sia astrattamente controvertibile. Terza: la questione deve essere «seria», ossia non manifestamente infondata o irrilevante rispetto al thema decidendum penale. Il giudice penale esercita un potere discrezionale di valutazione della serietà e della dipendenza causale: se la questione civile è meramente accessoria o se la decisione penale può essere assunta prescindendo dal suo esito, la sospensione non è necessaria. In concreto, l’applicazione è rara perché i giudici penali tendono a risolvere incidentalmente le questioni di stato, avvalendosi della cognizione piena ex art. 2.

    Profili operativi

    La sospensione è chiesta con istanza di parte o disposta d’ufficio. Il giudice provvede con ordinanza motivata, ricorribile in Cassazione per violazione di legge. Durante la sospensione, gli atti urgenti – perquisizioni, sequestri, misure cautelari già disposte – continuano a essere eseguiti. I termini di fase della custodia cautelare rimangono sospesi. Una volta irrevocabile la sentenza civile, il giudice penale è vincolato all’accertamento dello status ivi contenuto, conservando piena autonomia su ogni altro elemento del fatto. Se il giudice civile non si pronuncia in tempi ragionevoli, l’ordinanza di sospensione può essere revocata e la questione decisa incidentalmente.

    Caso 1: accertamento di paternità e reato di omessa assistenza familiare

    Scenario. Tizio è imputato per omessa assistenza familiare ex art. 570 c.p. nei confronti di un minore che l’accusa afferma essere suo figlio. Tizio contesta la paternità e ha già proposto davanti al Tribunale civile un’azione di disconoscimento di paternità. La sentenza civile di primo grado è ancora pendente.

    Come si legge l’art. 3. La decisione penale dipende in modo diretto dallo status di padre di Tizio: se il disconoscimento viene accolto, viene meno l’obbligo di assistenza e quindi il fatto tipico. La questione è seria (non manifestamente infondata, essendovi un giudizio civile già aperto) e riguarda lo stato di famiglia. Il giudice penale può sospendere il procedimento in attesa della sentenza civile passata in giudicato.

    • Verificare che il giudizio civile di disconoscimento sia effettivamente pendente (produrre copia dell’atto di citazione con data di iscrizione a ruolo).
    • Depositare istanza di sospensione ex art. 3 c.p.p. con documentazione del procedimento civile.
    • Sollecitare la definizione rapida del giudizio civile per evitare eccessiva dilazione del processo penale.
    • Monitorare i termini di custodia cautelare eventualmente in corso, che restano sospesi.
    • Dopo il giudicato civile, depositare tempestivamente la sentenza nel fascicolo penale per aggiornare il giudice.

    Caso 2: cittadinanza controversa e reato applicabile solo agli stranieri

    Scenario. Caio è imputato per un reato per il quale la legge prevede una pena aggravata in ragione della qualità di straniero privo di permesso di soggiorno regolare. Caio sostiene di avere acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione e ha impugnato davanti al TAR il provvedimento che nega il riconoscimento della cittadinanza, con giudizio amministrativo pendente.

    Come si legge l’art. 3. L’art. 3 menziona espressamente la cittadinanza tra le questioni pregiudiziali che legittimano la sospensione. La pendenza del giudizio amministrativo (che è comunque un giudizio «già proposto davanti all’autorità competente») sulla cittadinanza è seria e determina direttamente l’applicabilità della fattispecie aggravata. Il giudice penale può sospendere, ma può anche risolvere la questione incidentalmente ex art. 2 se ritiene di avere elementi sufficienti.

    • Produrre al giudice penale la documentazione del ricorso TAR con numero di registro generale e udienza già fissata.
    • Illustrare la dipendenza causale tra l’esito del ricorso e la qualificazione giuridica del fatto penale.
    • Valutare se chiedere misure cautelari urgenti in sede amministrativa per accelerare la definizione del giudizio.
    • In alternativa alla sospensione, proporre al giudice penale di risolvere incidentalmente la questione di cittadinanza producendo tutta la documentazione disponibile.

    Caso 3: stato coniugale e movente in processo per reati contro la famiglia

    Scenario. Sempronia è imputata per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. nei confronti del coniuge. La difesa eccepisce che il matrimonio è già oggetto di un giudizio di nullità davanti al Tribunale ecclesiastico con efficacia civile (delibazione in corso), e che l’assenza di un valido vincolo matrimoniale escluderebbe la qualità di «familiare» richiesta dalla norma penale.

    Come si legge l’art. 3. La validità del matrimonio rientra nello «stato di famiglia». Se il giudizio di delibazione è già pendente e la questione è seria – ovvero la nullità non è manifestamente infondata – il giudice penale può sospendere. Tuttavia, è frequente che il giudice penale risolva incidentalmente tale questione, ritenendo che la coabitazione e la relazione di fatto integrino comunque il presupposto della «convivenza» rilevante ex art. 572.

    • Verificare lo stato del procedimento di delibazione e produrre documentazione aggiornata.
    • Argomentare sulla dipendenza causale: il giudice penale deve essere convinto che l’esito civile modifichi sostanzialmente il thema decidendum.
    • Tenere presente che in assenza di sospensione il giudice penale potrà decidere incidentalmente, e la sentenza penale non sarà vincolata dall’eventuale successivo giudicato civile.
    • Valutare l’opportunità di un’istanza subordinata di ricognizione dello stato ex art. 2, qualora la sospensione venga negata.

    Caso 4: filiazione e reato di lesioni gravissime in ambito familiare

    Scenario. Mevio è imputato per lesioni gravissime ai danni di un soggetto che si dichiara suo figlio adottivo. Mevio contesta che l’adozione sia stata dichiarata nulla con sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato, mentre è pendente il giudizio d’appello. Il rapporto di filiazione adottiva è rilevante per la circostanza aggravante dei rapporti di famiglia ex art. 577 c.p.

    Come si legge l’art. 3. La questione di stato (validità dell’adozione) è seria, già devoluta all’autorità civile, e incide direttamente sulla qualificazione del fatto penale. La sospensione è qui particolarmente giustificata perché la sentenza civile di primo grado ha già pronunciato sulla nullità, rendendo la questione tutt’altro che manifestamente infondata. Il giudice penale può sospendere in attesa del giudicato d’appello.

    • Produrre la sentenza civile di primo grado che ha dichiarato la nullità dell’adozione.
    • Depositare la documentazione comprovante la pendenza del giudizio d’appello civile.
    • Richiedere la sospensione con ordinanza motivata e, se negata, valutare ricorso in Cassazione ex art. 3 comma 2.
    • Verificare se durante la sospensione siano pendenti misure cautelari personali e monitorare i termini di fase.

    Caso 5: questione di cittadinanza in diritto internazionale privato

    Scenario. Filano, cittadino di Paese X, è imputato per un reato. Sostiene di avere acquisito la cittadinanza italiana per discendenza (art. 1 L. 91/1992) e ha pendente davanti al giudice civile un’azione di accertamento della cittadinanza. La questione è complessa, richiedendo l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato del Paese di origine per stabilire se la discendenza fosse valida ai fini del diritto italiano.

    Come si legge l’art. 3. Le questioni di cittadinanza che implicano l’applicazione del diritto internazionale privato e di leggi straniere sono tipicamente «serie» ai sensi dell’art. 3: non sono risolvibili in modo sommario incidentalmente. La pendenza del giudizio civile di accertamento è un presupposto sufficiente. Il giudice penale ha validi motivi per sospendere, evitando di pronunciarsi su una questione tecnica che può ricevere risposta più adeguata dal giudice civile specializzato.

    • Produrre documentazione del giudizio civile di accertamento della cittadinanza (iscrizione a ruolo, udienza già fissata).
    • Allegare la documentazione anagrafica e genealogica a supporto della serietà della questione.
    • Valutare se richiedere un’udienza accelerata nel giudizio civile, data la pendenza del processo penale.
    • In sede penale, illustrare dettagliatamente le norme di diritto internazionale privato rilevanti per dimostrare la complessità non risolvibile in via incidentale.

    Quando intervenire

    L’istanza di sospensione va proposta non appena si profila la rilevanza di una questione di stato o cittadinanza già pendente in sede civile, preferibilmente nell’udienza preliminare o prima dell’apertura del dibattimento. In caso di diniego, è ammesso ricorso in Cassazione ex art. 3 comma 2. In alternativa alla sospensione, la parte può scegliere di difendersi sulla questione di stato direttamente in sede penale, producendo tutta la documentazione civile disponibile: è la strada più frequentemente percorsa dai giudici penali, che preferiscono esercitare la cognizione incidentale ex art. 2 per contenere i tempi processuali.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di Procedura Penale (questioni pregiudiziali)
    • Art. 2 c.p.p. – Cognizione del giudice penale sulle questioni civili e amministrative
    • Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    • Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
    • Art. 577 c.p. – Circostanze aggravanti comuni in delitti contro la persona
    • Art. 1 L. 5 febbraio 1992, n. 91 – Cittadinanza italiana per discendenza
    • Artt. 24 e 102 Costituzione – Diritto alla difesa e autonomia della giurisdizione
    • Artt. 48-50 c.p.c. – Litispendenza e pregiudizialità civile

    Domande frequenti

    La sospensione ex art. 3 c.p.p. è obbligatoria o discrezionale?

    È discrezionale. Il giudice penale può sospendere il processo, ma non è obbligato a farlo. Può sempre decidere incidentalmente la questione di stato ex art. 2 c.p.p., senza attendere la pronuncia civile. La sospensione è opportuna quando la questione è complessa e già pendente, ma la scelta resta affidata al giudizio del magistrato.

    Cosa succede alle misure cautelari durante la sospensione?

    Gli atti urgenti non sono bloccati dalla sospensione. I provvedimenti cautelari personali (arresti, misure interdittive) già disposti continuano a essere eseguiti. I termini di fase della custodia cautelare restano però sospesi per la durata della sospensione del processo, con conseguente slittamento della scadenza massima.

    La sentenza civile vincola sempre il giudice penale?

    Sì, ma solo se il processo penale era sospeso in attesa di quella sentenza. In quel caso, la sentenza civile irrevocabile vincola il giudice penale sull’accertamento dello stato o della cittadinanza. Se invece il giudice penale aveva deciso incidentalmente la questione senza sospendere, la successiva sentenza civile non ha efficacia vincolante nel processo penale già definito.

    Chi può chiedere la sospensione e in quale fase del processo?

    L’istanza può essere proposta da qualsiasi parte del procedimento penale (imputato, pubblico ministero, parte civile) oppure disposta d’ufficio dal giudice. Non esiste un termine perentorio, ma è opportuno presentarla prima dell’apertura del dibattimento o, al più tardi, nella fase istruttoria. Presentarla a dibattimento avanzato può essere considerata tardiva e inopportuna dal giudice.

  • Art. 274-quater D.Lgs. 209/2005 – (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-quater D.Lgs. 209/2005 – (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

    2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

    3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

    4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

    ))

  • Art. 123 RD 12/1941

    Art. 123 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Giurisdizione penale: casi pratici art. 1 c.p.p.

    L’articolo 1 del codice di procedura penale apre il sistema processuale fissando una regola tanto breve quanto strutturale: la giurisdizione penale spetta ai giudici ordinari, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario e del codice stesso. In questa pagina si raccolgono casi pratici applicati che mostrano come quella regola decide chi giudica, in quale sede e con quali eccezioni costituzionali, sciogliendo dubbi ricorrenti per chi riceve un atto giudiziario o assiste a una procedura penale. Per il quadro teorico completo si rinvia all’articolo 1 c.p.p. – giurisdizione penale sul portale.

    Quadro normativo

    L’art. 1 c.p.p. realizza l’unicità della giurisdizione penale, in coerenza con l’art. 102, comma 1 della Costituzione. La regola affida ai giudici ordinari il potere di accertare reati e responsabilità penali: giudice di pace, tribunale (monocratico o collegiale), corte d’assise, corte d’appello, corte d’assise d’appello e Corte di cassazione. Il richiamo «secondo le norme di questo codice» significa che le forme del procedimento, le garanzie, i mezzi di prova e le impugnazioni sono governate in modo esclusivo dal codice di procedura penale, salve le leggi speciali.

    Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria sono soltanto quelle previste in Costituzione: i tribunali militari per i reati militari commessi in tempo di pace (art. 103, comma 3 Cost.); la procedura speciale per i reati ministeriali davanti al Tribunale dei Ministri, su autorizzazione delle Camere (art. 96 Cost. e L. cost. 1/1989); il giudizio della Corte costituzionale per i reati del Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.). Fuori da questi casi, la giurisdizione penale è ordinaria, indisponibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Ambito di applicazione

    La giurisdizione si determina al momento dell’esercizio dell’azione penale (art. 50 c.p.p.) e si combina con le regole di competenza per materia (artt. 4-7 c.p.p.) e per territorio (artt. 8-11 c.p.p.). Mentre la giurisdizione risponde alla domanda «chi è chiamato a giudicare nel sistema italiano?», la competenza risponde alla domanda «quale dei giudici ordinari, in concreto, è chiamato a giudicare?». La distinzione conta: il difetto di giurisdizione produce annullamento e trasmissione degli atti al giudice munito di giurisdizione, mentre il difetto di competenza segue regole proprie di trasmissione.

    Profili operativi

    Per chi riceve una notifica (informazione di garanzia, avviso di conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio) la prima verifica è quale autorità giudiziaria ha emesso l’atto: Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, Procura militare, Procura presso la Corte d’appello per il Tribunale dei Ministri. È un controllo banale solo in apparenza, perché orienta tutto il seguito: scelta del difensore, sede di accesso agli atti, regole sulle impugnazioni. Le questioni di giurisdizione tra giudice ordinario e tribunali militari sono decise in ultima istanza dalla Corte di cassazione.

    Caso N. 1: querela per ingiuria aggravata contro un privato

    Scenario. Tizio sporge querela nei confronti di Caio per minacce gravi e lesioni avvenute durante una lite tra vicini di casa. Riceve dopo alcuni mesi un’informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio.

    Come si legge l’art. 1. Il fatto è un reato comune, non militare e non ministeriale; la giurisdizione penale è ordinaria. Il riparto interno tra i giudici ordinari (tribunale monocratico o collegiale) dipende dalla pena edittale e dalle regole degli artt. 5-6 c.p.p., ma non scalfisce il principio dell’art. 1.

    Cosa fare in pratica.

    • Verificare l’intestazione dell’atto: deve provenire da una Procura ordinaria, non militare.
    • Annotare numero di procedimento (R.G.N.R.) per le successive richieste di accesso agli atti.
    • Nominare un difensore abilitato e valutare la possibilità di nomina come persona offesa o costituzione di parte civile in udienza preliminare.
    • Conservare ogni documento (referto medico, messaggi, testimonianze) utile alla parte civile.

    Caso N. 2: militare in servizio che colpisce un commilitone in caserma

    Scenario. Sempronio, militare in servizio attivo, durante un’esercitazione percuote un commilitone. La condotta integra un reato militare previsto dal codice penale militare di pace. Si tratta di stabilire quale autorità giudiziaria sia competente.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 1 c.p.p. richiama l’eccezione costituzionale dell’art. 103, comma 3 Cost.: in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione esclusivamente per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Se il fatto è qualificato come reato militare puro, la giurisdizione spetta al tribunale militare; se concorre un reato comune connesso, può aprirsi una questione di giurisdizione risolta dalla Cassazione.

    Cosa fare in pratica.

    • Identificare la natura militare o comune del fatto e la qualifica soggettiva di chi agisce.
    • Verificare se il procedimento è stato avviato dalla Procura militare o dalla Procura ordinaria.
    • Valutare con un difensore abilitato in materia militare la possibilità di sollevare difetto di giurisdizione.
    • Conservare comunicazioni di servizio e relazioni interne che possono qualificare il fatto.

    Caso N. 3: presunto reato commesso da un Ministro nell’esercizio delle funzioni

    Scenario. Viene segnalata, da un esposto, una possibile condotta penalmente rilevante posta in essere da un Ministro in carica nell’esercizio delle proprie funzioni. La Procura della Repubblica riceve la notizia di reato e deve stabilire come procedere.

    Come si legge l’art. 1. Per i reati ministeriali la giurisdizione resta ordinaria, ma in forma speciale: gli atti sono trasmessi al Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale del capoluogo di distretto, secondo le regole della L. cost. 1/1989. Per procedere occorre l’autorizzazione della Camera competente (art. 96 Cost.). L’art. 1 c.p.p. opera quindi come norma di apertura, mentre la disciplina speciale governa il procedimento.

    Cosa fare in pratica.

    • Distinguere se il fatto è connesso all’esercizio delle funzioni o estraneo: solo nel primo caso si applica il binario speciale.
    • Per la parte offesa, predisporre denuncia documentata e seguire gli atti del Collegio per i reati ministeriali.
    • Valutare con un professionista abilitato la possibilità di costituzione di parte civile nelle forme previste.
    • Monitorare le decisioni dell’Assemblea sulla concessione dell’autorizzazione.

    Caso N. 4: questione di giurisdizione tra giudice ordinario e tribunale militare

    Scenario. In un procedimento avviato dal tribunale ordinario per lesioni personali, la difesa sostiene che il fatto è in realtà un reato militare commesso da militari in tempo di pace e chiede la trasmissione degli atti alla Procura militare. Si apre una questione di giurisdizione.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 1 c.p.p., letto con l’art. 103 Cost., individua la giurisdizione ordinaria come regola e quella militare come eccezione. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato in ogni stato e grado e, in caso di contrasto, la Corte di cassazione decide in via definitiva. Il giudice dichiarato privo di giurisdizione dispone la trasmissione degli atti al giudice munito di giurisdizione.

    Cosa fare in pratica.

    • Sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione con apposita memoria motivata.
    • Indicare la qualifica soggettiva delle parti e la natura militare o comune del fatto.
    • Conservare e produrre la documentazione di servizio (ordini, fogli matricolari, relazioni).
    • Preparare la richiesta di intervento della Cassazione qualora il giudice respinga l’eccezione.

    Caso N. 5: parte offesa che riceve un decreto di archiviazione

    Scenario. Tizia, persona offesa in un procedimento per minacce, riceve dal giudice per le indagini preliminari un decreto di archiviazione. Vuole comprendere se il giudice che ha provveduto fosse quello «giusto» e se possa impugnare il provvedimento.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 1 c.p.p. garantisce che il procedimento sia condotto da un giudice ordinario individuato in base alle leggi sull’ordinamento giudiziario e nel rispetto del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.). Verificata la giurisdizione, la parte offesa può attivare gli strumenti previsti dal codice (opposizione all’archiviazione, reclamo) nel rispetto delle forme.

    Cosa fare in pratica.

    • Controllare che l’autorità emittente sia un giudice ordinario presso il tribunale competente.
    • Annotare il termine per proporre opposizione e attivarsi nei tempi.
    • Predisporre, con l’assistenza di un difensore, una memoria che indichi nuove indagini possibili.
    • Conservare la copia notificata del provvedimento e l’avviso di deposito.

    Quando intervenire

    L’art. 1 c.p.p. non impone in sé adempimenti al privato, ma orienta il momento utile per attivarsi. La parte offesa o l’indagato dovrebbe verificare l’autorità procedente non appena riceve il primo atto formale (avviso di garanzia, decreto di citazione, decreto di archiviazione, perquisizione, sequestro): in quel momento si capisce se si è di fronte a una procura ordinaria, militare o davanti a un Collegio per i reati ministeriali, e si può programmare la strategia difensiva o di parte civile. Eccezioni di difetto di giurisdizione vanno sollevate il prima possibile, anche se il codice consente il rilievo in ogni stato e grado, perché un’eccezione tardiva può produrre nullità derivata e dispersione di attività difensiva. Per la parte offesa è essenziale presentare denuncia/querela presso un’autorità competente; un errore di sede non pregiudica la procedibilità (gli atti vengono trasmessi), ma può ritardare l’azione penale.

    Norme e fonti

    • Art. 1 c.p.p. – Giurisdizione penale.
    • Artt. 4-7 c.p.p. – Regole di competenza per materia.
    • Artt. 8-11 c.p.p. – Competenza per territorio.
    • Artt. 16-22 c.p.p. – Connessione e riunione di procedimenti.
    • Art. 50 c.p.p. – Esercizio dell’azione penale.
    • Art. 25 Cost. – Giudice naturale precostituito per legge.
    • Art. 90 Cost. – Reati del Presidente della Repubblica.
    • Art. 96 Cost. – Reati ministeriali.
    • Art. 102, comma 1 Cost. – Giurisdizione ordinaria.
    • Art. 103, comma 3 Cost. – Tribunali militari in tempo di pace.
    • Art. 111 Cost. – Giusto processo.
    • Legge costituzionale 1/1989 – Norme sui reati ministeriali.
    • Art. 4 D.Lgs. 274/2000 – Giudice di pace in materia penale.
    • R.D. 12/1941 – Ordinamento giudiziario.

    Domande frequenti

    Cosa significa che la giurisdizione penale è ordinaria?

    Significa che, salvo le eccezioni previste dalla Costituzione, i reati sono giudicati da magistrati ordinari, organizzati secondo l’ordinamento giudiziario. Il principio garantisce uniformità di trattamento, indipendenza del giudice e applicazione di un unico modello procedimentale, quello del codice di procedura penale.

    Quando interviene il tribunale militare?

    Il tribunale militare ha giurisdizione, in tempo di pace, soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (art. 103, comma 3 Cost.). In tempo di guerra le sue competenze sono ampliate dalla legge. Per i reati comuni, anche se commessi da militari, resta competente il giudice ordinario.

    Come si solleva il difetto di giurisdizione?

    Con apposita eccezione motivata, anche in udienza, con indicazione della qualifica soggettiva delle parti e della natura del fatto. L’eccezione può essere proposta in ogni stato e grado e, se respinta, la decisione finale spetta alla Corte di cassazione. Conviene comunque sollevarla appena possibile.

    Chi giudica i reati commessi da un Ministro?

    I reati ministeriali sono giudicati dal Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale del capoluogo di distretto, previa autorizzazione della Camera competente (art. 96 Cost. e L. cost. 1/1989). Se il reato non è connesso all’esercizio delle funzioni si applicano le regole ordinarie.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio

    Comporto, trattamento economico integrativo CCNL, regole per il lavoro stagionale e le specificità del rischio infortunistico nel settore ortofrutticolo e agrumario.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni. Il trattamento economico integra l’indennità INPS: 60% per i primi 3 giorni (fino a 4 eventi/anno), 75% dal 4° al 45° giorno, 100% per patologie gravi per un massimo di 180 giorni. Per l’infortunio sul lavoro: 75% giorni 1-90 e 100% giorni 91-180, con INAIL che subentra dal 4° giorno. I lavoratori stagionali beneficiano di queste tutele per il periodo contrattuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Comporto
    180 giorni (malattia e infortunio)

    Tabella riepilogativa del trattamento economico

    Trattamento economico durante malattia e infortunio – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Evento Periodo % retribuzione Limite
    Malattia ordinaria (carenza) Giorni 1-3 60% Max 4 eventi morbosi/anno
    Malattia ordinaria Dal 4° al 45° giorno 75% Max 45 giorni integrabili
    Patologie gravi certificate Fino a 180 giorni/anno 100% Richiede certificazione specialistica
    Infortunio sul lavoro Giorni 1-3 (a carico datore) 75%
    Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 4° al 90° giorno 75% (integrazione a carico datore)
    Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 91° al 180° giorno 100% Conservazione posto: 180 gg

    Il trattamento CCNL si aggiunge (o integra) l’indennità INPS per malattia o INAIL per infortunio. La somma dei due trattamenti non può superare il 100% della retribuzione. Per le patologie gravi, è necessaria la certificazione del medico specialista del SSN.

    Obbligo di comunicazione e certificazione

    In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a:

    1. Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile diretto), di norma prima dell’inizio del turno o entro la prima ora lavorativa.
    2. Inviare telematicamente il certificato medico all’INPS tramite il medico curante (il certificato online viene trasmesso automaticamente al datore tramite il sistema INPS).
    3. In caso di prolungamento della malattia, ogni nuovo certificato deve essere inviato prima della scadenza del precedente.

    Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite fiscali INPS per verificare lo stato di malattia. Il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, salvo diversa indicazione normativa).

    Il periodo di comporto

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi per malattia conservando il diritto al posto di lavoro. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari il comporto è fissato in 180 giorni, sia per malattia ordinaria che per infortunio. Alcune precisazioni:

    • Il computo del comporto può essere per sommatoria (si sommano tutte le assenze nell’arco di un periodo di riferimento, di norma l’anno solare o un arco più lungo fissato dal CCNL) o per evento.
    • Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale si computano nel comporto, ma alcuni CCNL le escludono: verificare la disciplina specifica.
    • Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, pagando anche il TFR e le spettanze maturate. Il licenziamento per superamento del comporto è un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966).

    Infortunio sul lavoro: specificità del settore

    Il settore ortofrutticolo e agrumario presenta rischi infortunistici specifici legati alle attività di:

    • Movimentazione manuale dei carichi (cassette, pallet) con rischio di lesioni muscolo-scheletriche;
    • Utilizzo di macchinari di lavorazione (calibratrici, selezionatrici ottiche, nastri trasportatori) con rischio di incidenti meccanici;
    • Esposizione a basse temperature nelle celle frigorifere (rischio ipotermia, geloni, patologie respiratorie);
    • Scivolamenti e cadute su superfici bagnate (merce fresca, lavaggi).

    In tutti questi casi, l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), al quale il datore deve denunciare ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni. Il trattamento CCNL integra la rendita INAIL per garantire i livelli percentuali sopra indicati.

    Malattia e infortunio per i lavoratori stagionali

    I lavoratori stagionali a tempo determinato godono delle stesse tutele durante il contratto:

    • L’integrazione economica CCNL si applica per il periodo di malattia compreso nella durata del contratto.
    • La malattia non prolunga automaticamente il contratto a termine: alla sua scadenza il rapporto cessa, salvo accordo tra le parti.
    • In caso di infortunio sul lavoro durante il contratto stagionale, il lavoratore mantiene il diritto INAIL anche dopo la scadenza del contratto, per la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 5 giorni: calcolo del trattamento
    Tizio (livello 5, 1.674,95 € mensili, quota giornaliera ≈ 79,52 €) si assenta 5 giorni per influenza. Non è il primo evento morboso dell’anno. Giorni 1-3: indennità INPS pari a circa il 50% + integrazione CCNL per arrivare al 60% = circa 47,71 €/giorno. Giorni 4-5: integrazione CCNL all’75% = circa 59,64 €/giorno. Totale giorni 1-5 circa 262,13 € lordi (vs 397,60 € di retribuzione piena).
    Caia – Infortunio su nastro trasportatore
    Caia (livello 6) si infortuna alla mano su un nastro trasportatore. Prognosi 20 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del datore al 75%. Dal 4° giorno interviene l’INAIL con l’indennità temporanea (60% della retribuzione media giornaliera), integrata dal datore tramite CCNL fino al 75%. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
    Sempronio – Patologia cronica grave, trattamento al 100%
    Sempronio (livello 3, tempo indeterminato) è colpito da una patologia oncologica certificata da specialista del SSN. Il CCNL gli garantisce il 100% della retribuzione per un massimo di 180 giorni all’anno, grazie all’integrazione per patologie gravi. Se le assenze superano i 180 giorni, il datore potrà valutare il recesso per superamento del comporto, con preavviso e liquidazione delle spettanze.

    Domande frequenti

    Per quanti giorni si conserva il posto durante la malattia?
    Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni (comporto). Superato questo limite, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.
    Quanto prende un lavoratore ortofrutticolo durante la malattia?
    60% per i primi 3 giorni (fino a 4 eventi/anno), 75% dal 4° al 45° giorno, 100% per patologie gravi certificate fino a 180 giorni/anno.
    Un lavoratore stagionale ha diritto all’integrazione di malattia?
    Sì, durante il contratto stagionale. La malattia non prolunga il contratto a termine: alla scadenza il rapporto cessa naturalmente.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    INAIL copre dal 4° giorno; il datore integra al 75% per i giorni 1-90 e al 100% per i giorni 91-180. La conservazione del posto è garantita per 180 giorni.
    Il datore può fare visita fiscale durante la malattia?
    Sì, il datore può richiedere all’INPS la visita fiscale. Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Base imponibile IRPEF: casi pratici art. 3 TUIR

    L’art. 3 del TUIR (D.P.R. 917/1986) è il perno dell’IRPEF: stabilisce quali redditi confluiscono nella base imponibile e secondo quale logica si sommano o si escludono. In questa pagina si esaminano i casi pratici più frequenti legati alla base imponibile IRPEF ex art. 3 TUIR, con riferimento alle situazioni tipiche del contribuente persona fisica – residente o non residente – che deve determinare correttamente il proprio reddito complessivo netto.

    Quadro normativo

    L’art. 3 del TUIR fissa la struttura di calcolo dell’IRPEF secondo uno schema a cascata: il reddito complessivo lordo è la somma algebrica delle categorie reddituali elencate all’art. 6 TUIR (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa, diversi); da questo si sottraggono gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR per ottenere il reddito complessivo netto, che costituisce la vera base imponibile su cui si applicano le aliquote progressive per scaglioni (art. 11 TUIR). L’imposta lorda così calcolata si riduce poi delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), per tipologia di reddito (art. 13) e per oneri (art. 15), fino all’imposta netta dovuta. L’art. 3 non è quindi una norma isolata: è il raccordo sistematico che unisce la definizione del soggetto passivo (art. 2) con le singole discipline delle categorie reddituali (artt. 6-71 TUIR).

    Ambito di applicazione: residenti e non residenti

    L’art. 3 distingue nettamente tra residenti fiscali in Italia e non residenti. I residenti sono soggetti alla tassazione mondiale (worldwide taxation): qualunque reddito prodotto nel mondo confluisce nel reddito complessivo italiano, salvo esenzioni o crediti d’imposta previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI). I non residenti versano l’IRPEF solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 TUIR. Verificare correttamente la propria residenza fiscale – secondo i criteri dell’art. 2 TUIR – è il primo passo per applicare correttamente l’art. 3.

    Profili operativi: inclusioni ed esclusioni dalla base imponibile

    Non tutti i proventi percepiti nell’anno finiscono nella base imponibile ordinaria. L’art. 3, comma 3, TUIR esclude i redditi tassati alla fonte in via definitiva – interessi bancari al 26%, dividendi da partecipazioni non qualificate – e quelli assoggettati a imposta sostitutiva, come i canoni soggetti a cedolare secca. Alcuni proventi sono per legge esenti (es. risarcimenti del danno alla persona ex art. 6, comma 2, TUIR). La compensazione tra perdite e redditi positivi è circoscritta: le perdite d’impresa in contabilità ordinaria si compensano con altri redditi dello stesso anno, mentre le minusvalenze da partecipazioni qualificate si compensano solo con plusvalenze della stessa categoria.

    Caso N. 1: Lavoratore dipendente con conto deposito vincolato

    Scenario. Tizio percepisce uno stipendio netto di 28.000 euro lordi annui e incassa 600 euro di interessi su un conto deposito vincolato presso la sua banca. A fine anno si chiede se gli interessi concorrano alla formazione del suo reddito complessivo IRPEF.

    Come si legge l’art. 3. Gli interessi bancari sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 26% (art. 26 D.P.R. 600/1973). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 3, TUIR, non confluiscono nel reddito complessivo ordinario: la ritenuta subita esaurisce l’obbligo tributario. Tizio non deve indicare i 600 euro di interessi nel quadro RL del modello 730, né aggiungerli al reddito di lavoro dipendente.

    Cosa fare in pratica:

    • Verificare la certificazione bancaria annuale (CU o estratto conto) che attesti la ritenuta del 26% già operata.
    • Non inserire gli interessi nel quadro RL del 730 o nel quadro RM del modello Redditi PF.
    • Conservare la documentazione bancaria per eventuale controllo.
    • Se la ritenuta non risulta applicata (caso raro), l’interesse va invece dichiarato nel quadro RL.

    Caso N. 2: Residente italiano con stipendio percepito in Germania

    Scenario. Caia è residente fiscale in Italia (iscrizione all’anagrafe, domicilio e famiglia in Italia) e lavora per un’azienda tedesca in smart working dalla propria abitazione italiana. Percepisce 38.000 euro lordi all’anno. La società tedesca ha operato ritenute in Germania. Caia si chiede se debba dichiarare quel reddito anche in Italia.

    Come si legge l’art. 3. Essendo residente fiscale in Italia, Caia è soggetta alla tassazione mondiale: il reddito di lavoro dipendente prodotto in Germania rientra nel reddito complessivo ai sensi dell’art. 3, comma 1, TUIR. Tuttavia, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania (CDI) stabilisce criteri di attribuzione della potestà impositiva: se il lavoro è svolto in Italia (da remoto), la tassazione spetta prevalentemente all’Italia. Le imposte già pagate in Germania danno diritto al credito d’imposta ex art. 165 TUIR, evitando la doppia imposizione.

    Cosa fare in pratica:

    • Dichiarare il reddito tedesco nel quadro C o RC del modello di dichiarazione.
    • Richiedere alla società estera la certificazione delle imposte trattenute in Germania.
    • Compilare il quadro CE (credito per imposte estere) per portare in detrazione le ritenute tedesche.
    • Valutare con un professionista abilitato l’applicazione della CDI Italia-Germania e il calcolo del credito d’imposta.
    • Verificare la corretta residenza fiscale applicando i criteri dell’art. 2 TUIR.

    Caso N. 3: Locatore che opta per la cedolare secca

    Scenario. Sempronio possiede due appartamenti: uno locato con cedolare secca al 21% per un canone di 12.000 euro annui, l’altro locato con contratto ordinario per 6.000 euro annui (reddito fondiario nella base imponibile IRPEF). Sempronio vuole capire come si costruisce la sua base imponibile.

    Come si legge l’art. 3. I canoni soggetti a cedolare secca sono esclusi dal reddito complessivo ordinario (art. 3, comma 3, TUIR), poiché la cedolare è un’imposta sostitutiva che assorbe IRPEF e addizionali. Solo il canone ordinario di 6.000 euro (ridotto della deduzione del 5% per usi, al netto del 95%: 5.700 euro) confluisce nel reddito complessivo e concorre alla determinazione dell’aliquota progressiva. La cedolare secca di 2.520 euro (21% × 12.000) viene liquidata separatamente.

    Cosa fare in pratica:

    • Indicare il canone in cedolare secca nel quadro RB del modello Redditi PF o nel quadro B del 730, con opzione cedolare confermata.
    • Non sommare il canone in cedolare secca al reddito complessivo IRPEF.
    • Calcolare il reddito fondiario ordinario con la riduzione del 5% (art. 37, comma 4-bis, TUIR).
    • Liquidare la cedolare secca separatamente nelle sezioni dedicate del modello.

    Caso N. 4: Contribuente con perdite di lavoro autonomo e altri redditi

    Scenario. Tizia esercita attività di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) e nell’anno ha realizzato una perdita di 4.000 euro (spese superiori ai compensi). Ha anche 22.000 euro di reddito da lavoro dipendente part-time. Si chiede se la perdita del lavoro autonomo si compensi con il reddito di lavoro dipendente.

    Come si legge l’art. 3. Le perdite di lavoro autonomo non si compensano con redditi di altra categoria: l’art. 54, comma 6, TUIR stabilisce che le perdite non sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo e non si riportano agli esercizi successivi (diversamente dalle perdite d’impresa). Il reddito complessivo di Tizia sarà quindi pari a 22.000 euro (solo il lavoro dipendente), senza riduzione per la perdita autonoma. La perdita è sostanzialmente definitivamente irrecuperabile sul piano dell’IRPEF.

    Cosa fare in pratica:

    • Compilare il quadro RE indicando la perdita, ma non operare alcuna compensazione con il quadro RC.
    • Verificare che tutte le spese dedotte nel lavoro autonomo siano inerenti e documentate.
    • Non riportare la perdita agli anni successivi (diversamente da quanto avviene per le perdite d’impresa in contabilità semplificata nel primo anno).
    • Valutare con un professionista abilitato se l’attività possa configurarsi come impresa, con regole di perdita diverse.

    Caso N. 5: Non residente con immobile in Italia

    Scenario. Caio è un cittadino italiano emigrato in Svizzera, non più iscritto all’AIRE in Italia, ma di fatto con domicilio e residenza in Svizzera. Possiede un appartamento a Milano che affitta per 9.600 euro annui. Si chiede se debba pagare l’IRPEF in Italia.

    Come si legge l’art. 3. Per i non residenti, l’art. 3 TUIR limita l’imponibilità ai redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 TUIR. Il reddito fondiario da immobile sito in Italia rientra tra questi (art. 23, comma 1, lett. a), TUIR). Caio deve presentare il modello Redditi PF non residenti e assoggettare il canone all’IRPEF italiana, con possibilità di optare per la cedolare secca. Va verificata la residenza fiscale ex art. 2 TUIR e l’eventuale CDI Italia-Svizzera.

    Cosa fare in pratica:

    • Verificare la residenza fiscale ex art. 2 TUIR (domicilio, residenza anagrafica, presenza oltre 183 giorni).
    • Presentare il modello Redditi PF non residenti indicando il reddito fondiario nel quadro RB.
    • Valutare l’opzione cedolare secca (disponibile anche per non residenti).
    • Verificare l’applicabilità della CDI Italia-Svizzera per evitare doppia imposizione.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve riesaminare la propria base imponibile ex art. 3 TUIR ogni volta che: percepisce redditi esteri (obbligo di verifica residenza fiscale e CDI applicabile); opera in più categorie reddituali (regole di inclusione diverse per categoria); sceglie un regime sostitutivo come cedolare secca o forfetario (modifica strutturale della base imponibile); registra perdite in una categoria (verificare se compensabili o perse definitivamente). Nei casi più complessi è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato, poiché un errore nella costruzione del reddito complessivo si ripercuote sull’intera liquidazione IRPEF.

    Norme e fonti

    • Art. 3 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) – Base imponibile IRPEF
    • Art. 2 TUIR – Soggetti passivi e residenza fiscale
    • Art. 6 TUIR – Classificazione dei redditi
    • Art. 10 TUIR – Oneri deducibili
    • Art. 11 TUIR – Aliquote e scaglioni IRPEF
    • Art. 23 TUIR – Redditi prodotti nel territorio dello Stato (non residenti)
    • Art. 54, comma 6, TUIR – Perdite di lavoro autonomo
    • Art. 165 TUIR – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
    • Art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Ritenuta sugli interessi
    • Art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Cedolare secca sulle locazioni

    Domande frequenti

    Gli interessi del conto corrente bancario aumentano la base imponibile IRPEF?

    No. Gli interessi su conti correnti e depositi bancari sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 26%, operata direttamente dalla banca. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, TUIR, non confluiscono nel reddito complessivo ordinario: la ritenuta esaurisce l’obbligazione tributaria e il contribuente non deve indicarli nella dichiarazione dei redditi.

    Un italiano residente all’estero deve dichiarare in Italia il canone dell’appartamento che possiede a Roma?

    Sì. Per i non residenti, l’art. 3 TUIR, in combinato disposto con l’art. 23 TUIR, prevede l’imponibilità in Italia dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, tra cui i redditi fondiari da immobili situati in Italia. Il contribuente non residente deve presentare il modello Redditi PF e dichiarare il canone, potendo eventualmente optare per la cedolare secca. Occorre anche verificare le eventuali convenzioni contro la doppia imposizione applicabili.

    La perdita di lavoro autonomo può ridurre il reddito da lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi?

    No. Le perdite derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo (arti e professioni) non sono compensabili con i redditi di altre categorie. L’art. 54, comma 6, TUIR le considera irrilevanti ai fini del reddito complessivo e non riportabili agli anni successivi. La base imponibile IRPEF non si riduce per effetto di una perdita del lavoro autonomo: il contribuente continuerà a pagare l’imposta sull’intero reddito da lavoro dipendente.

    Come si tratta nella base imponibile IRPEF un reddito estero già tassato all’estero?

    Il reddito estero percepito da un residente fiscale italiano entra nella base imponibile IRPEF in base al principio di tassazione mondiale (art. 3 TUIR). Per evitare la doppia imposizione, l’art. 165 TUIR riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sullo stesso reddito, nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero. Il meccanismo va verificato rispetto alla specifica Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese fonte del reddito.

  • Art. 168 TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere collegate

    Art. 168 TUIR: Disposizioni in materia di imprese estere collegate

    Art. 168 TUIR – Disposizioni in materia di imprese estere collegate (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell’abrogazione del presente articolo vedasi l’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147).

    In vigore dal 01/07/2009 al 07/10/2015

    Modificato da: Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 Articolo 13

    Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 8

    “1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; tale percentuale e’ ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di societa’ quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.

    2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

    a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

    b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

    3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

    a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

    b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

    c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

    4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 26 T.U.IVA: Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

    Art. 26 T.U.IVA: Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

    Art. 26 T.U.IVA – Variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

    In vigore dal 25/07/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 18

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’ emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

    2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.(1)

    3. La disposizione di cui al comma 2 non puo’ essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo’ essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

    3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

    a) a partire dalla data in cui quest’ultimo e? assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

    4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta’ di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia’ registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. (1) L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).

    5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

    6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalita’ devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

    8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

    9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta’ di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

    10. La facolta’ di cui al comma 2 puo’ essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

    10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

    12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

    a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

    b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilita’ di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita’;

    c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita’.”

    ———————(1) Vedi anche il comma 394 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

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  • Art. 912 Codice della Navigazione – Proroga del contratto

    Art. 912 Codice della Navigazione – Proroga del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s'intende prorogato fino a quando l'aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza. L'esercente tuttavia può sbarcare il personale in uno approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s'intende prorogato fino al giorno d'arrivo al luogo di partenza.

  • Art. 72 Reg. (UE) 2024/1689 – Monitoraggio successivo all’immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 72 Reg. (UE) 2024/1689 – Monitoraggio successivo all’immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori istituiscono e documentano un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato che sia proporzionato alla natura delle tecnologie di IA e ai rischi del sistema di IA ad alto rischio.

    2. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato raccoglie, documenta e analizza attivamente e sistematicamente i dati pertinenti che possono essere forniti dai deployer o che possono essere raccolti tramite altre fonti sulle prestazioni dei sistemi di IA ad alto rischio per tutta la durata del loro ciclo di vita e consente al fornitore di valutare la costante conformità dei sistemi di IA ai requisiti di cui al capo III, sezione 2. Se del caso, il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato include un'analisi dell'interazione con altri sistemi di IA. Tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili dei deployer che sono autorità di contrasto.

    3. Il sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato si basa su un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato fa parte della documentazione tecnica di cui all'allegato IV. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate in cui si definisce un modello per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e un elenco di elementi da includere nel piano entro il 2 febbraio 2026. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

    4. Per i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, qualora tale normativa preveda già un sistema e un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, al fine di garantire la coerenza, evitare duplicazioni e ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi, i fornitori possono scegliere di integrare, se del caso, i necessari elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 utilizzando il modello di cui al paragrafo 3 nei sistemi e nei piani già esistenti in virtù di tale normativa, a condizione che consegua un livello di protezione equivalente. Il primo comma del presente paragrafo si applica anche ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, immessi sul mercato o messi in servizio da istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.

  • Art. 908 Codice della Navigazione – Cattura del lavoratore

    Art. 908 Codice della Navigazione – Cattura del lavoratore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.