Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 31 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Revisione legale dei conti
In vigore dal 03/08/2017
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unità)) .
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
Art. 324-octies D.Lgs. 209/2005 – Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5, , nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia , acquisiti i documenti in atti , esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.
5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa. (45)
Art. 21 D.Lgs. 82/2005 CAD – Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
In vigore dal 01/01/2006
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
Art. 124 D.Lgs. 175/2024 – Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.
Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)
In vigore dal 04/07/2001
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. ((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale , si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all' IVASS .
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all' IVASS , per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
Acconto IMU: va versato entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta calcolata con le aliquote dell’anno precedente.
Saldo IMU: va versato entro il 16 dicembre, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso.
È possibile pagare tutto in unica soluzione entro il 16 giugno, usando le aliquote già note a quella data.
Il pagamento avviene tramite modello F24, con i codici tributo specifici per tipo di immobile, oppure con bollettino postale o pagoPA.
In caso di ritardo si può regolarizzare con il ravvedimento operoso (sanzione ridotta in base al ritardo più interessi legali).
Quando e come si paga l'IMU: acconto, saldo e unica soluzione
L’IMU si paga in due momenti distinti nell’arco dell’anno: la prima rata (chiamata acconto) entro il 16 giugno, la seconda rata (il saldo) entro il 16 dicembre. La logica è semplice: a giugno si versa una cifra provvisoria basata sulle regole dell’anno precedente, poi a dicembre si fa il conguaglio una volta che il Comune ha approvato le aliquote definitive per l’anno in corso.
Esiste anche un’alternativa: pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Questa opzione è comoda se non vuoi pensarci due volte all’anno, ma ricorda che a giugno le aliquote del Comune per quell’anno potrebbero non essere ancora state deliberate, quindi il calcolo si fa comunque sulle aliquote dell’anno precedente.
Il mezzo principale di pagamento è il modello F24, da presentare in banca, alle Poste o online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Sul modello vanno indicati il codice tributo corrispondente al tipo di immobile e il codice catastale del Comune. In alternativa si può usare il bollettino postale o la piattaforma pagoPA.
Se per qualsiasi motivo dimentichi o sbagli un versamento, non tutto è perduto: esiste il ravvedimento operoso, che ti permette di regolarizzarti spontaneamente pagando una sanzione ridotta che cresce nel tempo in base a quanto ritardi. Prima lo fai, meno paghi di sanzione.
Scadenze e codici tributo IMU
Voce
Dettaglio
Acconto
Entro il 16 giugno – 50% dell'imposta calcolata con le aliquote dell'anno precedente
Saldo
Entro il 16 dicembre – conguaglio su aliquote deliberate dal Comune per l'anno in corso
Unica soluzione
Entro il 16 giugno – importo intero (aliquote anno precedente)
Cod. 3912
Abitazione principale e pertinenze (sole cat. di lusso A/1, A/8, A/9)
Cod. 3913
Fabbricati rurali strumentali
Cod. 3914
Terreni
Cod. 3916
Aree fabbricabili
Cod. 3918
Altri fabbricati
Cod. 3925
Immobili gruppo D – quota Stato
Cod. 3930
Immobili gruppo D – incremento quota Comune
Esempio pratico
Esempio: Tizio possiede un appartamento (categoria A/3) dato in affitto a canone libero. La base imponibile calcolata è 100.800 euro. Ipotizzando che il Comune abbia deliberato per l’anno in corso un’aliquota dello 0,86%, l’IMU annua è 866,88 euro. Acconto entro il 16 giugno: 433,44 euro (50%), calcolato con l’aliquota dell’anno precedente – che Tizio deve cercare nella delibera comunale di quell’anno. Saldo entro il 16 dicembre: 433,44 euro (o un importo diverso se il Comune ha cambiato aliquota per quest’anno). Sul modello F24 Tizio indicherà il codice tributo 3918 (altri fabbricati) e il codice catastale del Comune.
Documenti necessari
Delibera IMU del Comune per l’anno in corso e per l’anno precedente (per il calcolo dell’acconto)
Visura catastale (per rendita e categoria, necessarie al calcolo)
Modello F24 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o in banca/posta)
Tabella dei codici catastali dei Comuni (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
Ricevuta dei versamenti precedenti (per confronto e verifica)
Caso 1 – Tizio paga in due rate l'IMU sul suo appartamento affittato
Scenario. Tizio è proprietario al 100% di un bilocale di categoria A/3 affittato a canone libero in un Comune del Nord Italia. Ha calcolato che l’IMU per quest’anno sarà di circa 900 euro, in base all’aliquota deliberata dal Comune. Come si comporta con le scadenze?
Come si applica. Tizio paga in due tranches. Entro il 16 giugno versa l’acconto: poiché a giugno il Comune non ha ancora pubblicato le aliquote definitive per l’anno corrente, usa le aliquote dell’anno precedente e versa il 50% dell’imposta così calcolata. A dicembre, quando il Comune ha deliberato le aliquote definitive, Tizio ricalcola l’imposta totale sull’anno in corso e versa la differenza rispetto all’acconto già pagato. Se le aliquote non sono cambiate, il saldo sarà semplicemente l’altro 50%. Se il Comune ha alzato l’aliquota, il saldo sarà un po’ di più; se l’ha abbassata, un po’ di meno.
In pratica
Per l’acconto di giugno usa le aliquote dell’anno precedente, non quelle dell’anno in corso.
Verifica a novembre/dicembre se il tuo Comune ha pubblicato le nuove aliquote per calcolare il saldo corretto.
Usa il codice tributo 3918 su F24 per gli ‘altri fabbricati’ e indica il codice catastale del Comune.
Caso 2 – Caio sceglie l'unica soluzione e poi si accorge di aver sbagliato
Scenario. Caio decide di pagare l’IMU in unica soluzione entro il 16 giugno per non pensarci più. Dopo aver versato si accorge di aver applicato l’aliquota sbagliata (troppo bassa) perché non aveva controllato la delibera del Comune. Come si regolarizza?
Come si applica. Caio può usare il ravvedimento operoso: si tratta di un istituto che permette di regolarizzare spontaneamente un versamento insufficiente prima che arrivino le contestazioni del Comune. Il ravvedimento si fa versando la differenza di imposta, gli interessi legali e una sanzione ridotta che dipende da quanto tempo è passato dall’originaria scadenza. Prima Caio si muove, minore è la sanzione. Il versamento avviene sempre con F24, usando i codici tributo IMU e indicando il codice del Comune. La regolarizzazione avviene secondo le frazioni previste dalla normativa sul ravvedimento.
In pratica
Il ravvedimento operoso conviene farlo il prima possibile: la sanzione cresce col passare del tempo.
Versa la differenza di imposta più gli interessi legali e la sanzione ridotta, tutto su un unico F24.
Consulta un professionista o il sito dell’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo esatto della sanzione in base al ritardo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Cosa succede se il Comune non pubblica le aliquote entro giugno?
Se il Comune non ha ancora deliberato le aliquote per l’anno in corso entro la scadenza dell’acconto, si usano quelle dell’anno precedente. È la regola generale che tutela il contribuente dall’incertezza.
Se il 16 giugno o il 16 dicembre cadono di sabato o domenica, la scadenza si sposta?
Sì. Quando la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Verifica il calendario dell’anno in corso.
Posso pagare l'IMU online?
Sì. Puoi usare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 online) o la piattaforma pagoPA. Molte banche e app bancarie permettono di compilare e inviare l’F24 direttamente.
Devo presentare una dichiarazione IMU ogni anno?
No, non è richiesta una dichiarazione annuale per i casi ordinari. La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo solo quando inizia il possesso o si verificano variazioni rilevanti non desumibili dalle banche dati catastali (ad esempio agevolazioni speciali, comodato, immobili merce).
Come trovo le aliquote deliberate dal mio Comune?
Le delibere comunali vengono pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale (finanze.gov.it), nella sezione dedicata alle aliquote IMU. Puoi cercare per nome del Comune. Se non trovi la delibera dell’anno in corso, usa quelle dell’anno precedente per l’acconto.
Cosa sono i codici tributo e dove li trovo?
I codici tributo identificano il tipo di immobile sul modello F24: ad esempio 3918 per gli ‘altri fabbricati’ e 3912 per le abitazioni principali di lusso. Li trovi nell’elenco aggiornato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione ‘F24 – codici tributo’.
Art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione)
In vigore dal 15/04/2000
((
1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati. ))
Art. 30 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Organo di controllo
In vigore dal 03/08/2017
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((150.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((300.000 euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((7 unità)) .
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo
10. 5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l' articolo 2399 del codice civile . I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' articolo 2397, comma secondo, del codice civile . Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo
14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Dalla data di cui all'articolo 131 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 59, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) l'articolo 61, commi 1 e 2, e l'articolo 63, commi da 3 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) gli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; f) gli articoli 21-bis e 21-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; g) l'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; h) l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130; i) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192; l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l'articolo 18, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l'articolo 19, commi 4 e 5, e l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.
Art. 20 D.Lgs. 82/2005 CAD – Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
In vigore dal 01/01/2006
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 . ((
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall' articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. )) ((
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. ))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ((con le Linee guida)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)) .
Art. 25 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili , concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
In vigore dal 04/07/2001
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale , si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale .
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319 , 319-ter, comma 1 , 321 , 322 , commi 2 e 4, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2 , 319-quater e 321 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e
322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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