Autore: Andrea Marton

  • Art. 97 TULPS – Norma abrogata (L. 287/1991)

    Art. 97 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • Art. 102 RD 12/1941

    Art. 102 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 154 D.Lgs. 196/2003 – Compiti del Garante

    1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 57 del Regolamento, il Garante esercita ulteriori compiti previsti dal presente codice e dalla normativa nazionale.
  • Art. 51-ter L. 354/1975 – Sospensione cautelativa delle misure alternative

    Art. 51-ter L. 354/1975 – Sospensione cautelativa delle misure alternative

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinchè decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

  • Art. 61 D.Lgs. 36/2023 – Conflitto di interessi

    1. Si ha conflitto di interessi quando un dipendente di una stazione appaltante o di un ente concedente che, a qualsiasi titolo, interviene nella procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) classifica i lavoratori in sette livelli, dal responsabile di punto vendita all’addetto alle pulizie. Conoscere il proprio livello è essenziale per verificare la retribuzione minima, la durata del periodo di prova e gli altri istituti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione (DMO) prevede sette livelli di inquadramento. Il VII livello comprende le mansioni elementari di pulizia; il I livello i responsabili di unità con autonomia gestionale. La gran parte degli addetti di vendita, cassieri e magazzinieri è inquadrata tra il III e il V livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Platea
    ~240.000 addetti della grande distribuzione

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL DMO – declaratorie e profili tipo
    Livello Profilo professionale Esempi di mansioni
    I Alta professionalità con autonomia gestionale Direttore/responsabile di punto vendita, store manager, responsabile di funzione (marketing, amministrazione, IT)
    II Lavoratori di concetto con autonomia operativa o funzioni di coordinamento Capo reparto con responsabilità di gestione, cassiere principale che sovraintende più casse, responsabile di magazzino, tecnico specializzato
    III Mansioni qualificate con autonomia esecutiva o coordinamento limitato Addetto vendita senior, macellaio qualificato, addetto al banco gastronomia con preparazioni, impiegato amministrativo qualificato
    IV Mansioni operative di vendita o di supporto – livello parametro Addetto vendita, cassiere, addetto al rifornimento scaffali, operatore di magazzino qualificato
    V Mansioni esecutive senza specializzazione Addetto al carico/scarico merci, collaboratore di vendita, addetto ai servizi generali
    VI Mansioni semplici e di supporto Factotum, addetto alle operazioni semplici di magazzino
    VII Mansioni elementari Addetto alle pulizie e mansioni equivalenti

    Avvertenza: le declaratorie riportate sono ricostruite sulla base del testo contrattuale del CCNL DMO. Le descrizioni di mansione sono esemplificative: il testo ufficiale del CCNL, consultabile presso le parti firmatarie, è l’unico riferimento vincolante per l’inquadramento.

    Come funziona il sistema di classificazione

    Il CCNL DMO adotta un sistema di classificazione del personale articolato in sette livelli, numerati dal I al VII in ordine decrescente di complessità e responsabilità (il I è il più elevato). Ogni livello è accompagnato da una declaratoria generale – una descrizione sintetica del contenuto professionale – e da un elenco di profili esemplificativi.

    L’inquadramento spetta al datore di lavoro ed è formalizzato nella lettera di assunzione. Il lavoratore ha diritto a conoscere il proprio livello e a ricevere copia del contratto collettivo applicato. Se ritiene di svolgere mansioni di un livello superiore a quello attribuito, può segnalarlo al proprio sindacato o rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro.

    Il ruolo dei Quadri

    Oltre ai sette livelli ordinari, il CCNL riconosce la figura del Quadro, prevista dalla legge n. 190/1985. I quadri sono lavoratori dipendenti che svolgono funzioni con elevata responsabilità gestionale e operativa, senza essere dirigenti. Nel settore della distribuzione moderna i quadri sono tipicamente i responsabili di grandi punti vendita, i responsabili di area o i funzionari di sede con funzioni direttive.

    Per i quadri il CCNL DMO prevede condizioni specifiche, tra cui:

    • la sanità integrativa tramite la Cassa QuAS (anziché il Fondo EST riservato agli altri livelli);
    • un trattamento di preavviso differenziato;
    • il periodo di prova misurato in mesi di calendario (non in giorni di lavoro effettivo).

    Mansioni promiscue e cumulo di funzioni

    Nella grande distribuzione organizzata è frequente che un lavoratore svolga mansioni appartenenti a livelli diversi. Il codice civile (art. 2103 c.c.) stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti. In caso di assegnazione a mansioni superiori:

    • se svolta in via sostitutiva temporanea (es. per sostituzione di collega assente), il lavoratore ha diritto alla retribuzione superiore per il periodo effettivo, ma non matura automaticamente l’inquadramento definitivo;
    • se le mansioni superiori sono svolte in modo prevalente e continuativo, può maturare il diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto vendita che copre il capo reparto assente
    Tizio è inquadrato al IV livello come addetto vendita. Per tre settimane sostituisce il capo reparto (II livello) assente per malattia. Durante la sostituzione ha diritto alla retribuzione del II livello per i giorni effettivamente lavorati in quella veste. Al rientro del titolare, Tizio torna al proprio IV livello. La sostituzione temporanea non comporta promozione automatica.
    Caia – Cassiera riclassificata: quando scatta il diritto alla promozione
    Caia è inquadrata al IV livello ma da oltre sei mesi svolge stabilmente le funzioni di cassiera principale coordinando altri tre cassieri (profilo tipicamente del II livello). Su indicazione del sindacato verifica il testo contrattuale e, accertato che svolge mansioni di livello superiore in modo continuativo, chiede al datore di lavoro la revisione dell’inquadramento. In caso di rifiuto può ricorrere al Giudice del Lavoro citando l’art. 2103 c.c.
    Sempronio – Nuovo assunto: verificare l’inquadramento nella lettera di assunzione
    Sempronio riceve una proposta di assunzione come «operatore di magazzino» al V livello. Prima di firmare, confronta le declaratorie del CCNL: il V livello corrisponde a mansioni esecutive senza specializzazione. Ritenendo di avere competenze più elevate (patentino mulettista, gestione inventario), chiede al datore di valutare il IV o il III livello. Il colloquio porta a un inquadramento al IV livello, con minimo tabellare più elevato.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Federdistribuzione?
    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede sette livelli di inquadramento, dal I (più elevato, alta professionalità con autonomia gestionale) al VII (mansioni elementari di pulizia).
    A quale livello viene inquadrato un commesso di vendita?
    Un addetto alla vendita con mansioni ordinarie è tipicamente inquadrato al IV livello. Chi ha compiti più qualificati o coordina un piccolo gruppo può collocarsi al III livello. I neo-assunti in apprendistato possono partire da un livello inferiore.
    Un responsabile di supermercato a quale livello appartiene?
    Il responsabile di un punto vendita (store manager) è classificato di norma al I livello, in quanto sovrintende a un’unità produttiva con ampia autonomia operativa e gestionale.
    Cosa succede se il datore assegna mansioni superiori al livello contrattuale?
    Ai sensi dell’art. 2103 c.c., se il lavoratore svolge in modo prevalente e continuativo mansioni di un livello superiore, ha diritto alla relativa retribuzione. In caso di controversia è utile rivolgersi al sindacato (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato del Lavoro.
    Come si dimostra il proprio livello di inquadramento?
    Il livello deve essere indicato nella lettera di assunzione e in busta paga. Il lavoratore ha diritto a ricevere copia del contratto applicato e a conoscere la propria declaratoria contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 855 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    Art. 855 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.

  • Art. 869 Codice della Navigazione – Esibizione del certificato di immatricolazione

    Art. 869 Codice della Navigazione – Esibizione del certificato di immatricolazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione. Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.

  • Art. 29 D.Lgs. 504/1995 – Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

    Art. 29 D.Lgs. 504/1995 – Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.

    2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa. 2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un’unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    3. Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri; c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.

    4. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto registro… gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all’obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

  • Art. 41 D.Lgs. 198/2006 – Adempimenti amministrativi e sanzioni

    Art. 41 D.Lgs. 198/2006 – Adempimenti amministrativi e sanzioni ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 16, comma 1

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l’esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l’adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1.

    2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 D.Lgs. 171/2005 – Patente nautica

    Art. 39 D.Lgs. 171/2005 – Patente nautica

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

    2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

    3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

    4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

    5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.

    6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. 6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi. 6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.

  • Art. 50 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia successoria

    Art. 50 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia successoria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia. articolo precedente articolo successivo