Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1325 Codice della Navigazione – Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata

    Art. 1325 Codice della Navigazione – Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell’articolo 882 del codice di commercio autorizza l’esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell’articolo medesimo.

  • Art. 40 D.Lgs. 148/2015 – Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

    Art. 40 D.Lgs. 148/2015 – Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all’articolo 35. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

    2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.

    3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.

    4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

    5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al fondo residuale di cui all’articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.

    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti successivamente.

    7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.

    8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto a valere sulle disponibilità del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall’articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze è adottato d’intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    9. La disciplina del fondo di cui all’ articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 46 quater TUF – Altre disposizioni applicabili

    Art. 46 quater TUF – Altre disposizioni applicabili

    Art. 46 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Altre disposizioni applicabili

    1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I, I-bis, II e III e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del presente decreto.

    2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

  • Art. 46 bis TUF – FIA italiani che investono in crediti

    Art. 46 bis TUF – FIA italiani che investono in crediti

    Art. 46 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – FIA italiani che investono in crediti

    01. Ai fini del presente capo, si intendono per: a) “investimento in crediti” o “investire in credito” e “concessione del prestito” o “concedere prestiti”, l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all’accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento; b) “FIA di credito” o “FIA concedente prestiti”, un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: 1) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell’investire in crediti; 2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto; c) “prestito di azionista”, un finanziamento concesso da un FIA a un’impresa nella quale il FIA detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; d) “FIA che utilizza la leva finanziaria”, un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso l’assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante qualsiasi altro mezzo; e) “capitale del FIA”, i conferimenti di capitale aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; f) “FIA che investe anche in credito”, i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito. (132)

    1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 1. (132)

    1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in credito italiani non investono in crediti erogati ai seguenti soggetti: a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale; b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni e il relativo personale; c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA; d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c). (132)

    1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di credito e i FIA che investono anche in crediti sono attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che investono anche in credito informano gli investitori di tutti i costi e spese relativi all’amministrazione e alla gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del FIA. (132)

    1-quater. È vietata la costituzione di FIA di cui al comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento consista in tutto o in parte nell’investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti nel proprio portafoglio. (132)

    1-quinquies. Un FIA di credito italiano può essere istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d’Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA, in conformità con quanto previsto dagli atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La Banca d’Italia vieta, sentita la Consob, l’istituzione del FIA di credito in forma aperta quando ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile. (132)

    1-sexies. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta disposizioni attuative del presente articolo e dell’articolo

    46-ter. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative dell’articolo

    46-quater. (132)

  • Art. 46 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente

    Art. 46 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente

    Art. 46 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr autorizzate i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr autorizzata ovvero possono essere messi a disposizione tramite l’emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr autorizzata può avere accesso; c) della Consob.

    2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l’acquisto da parte di una Sgr autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un’emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d’acquisto, secondo l’ordinamento dello Stato membro ove ha sede l’emittente.

    3. Il presente articolo si applica anche: a) alle Sgr autorizzate che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente; b) alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente; c) alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).

    4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell’emittente; b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) gli obblighi che i gestori autorizzati sono tenuti ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell’emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.

    5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

  • Art. 45 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate

    Art. 45 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate

    Art. 45 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr autorizzate comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento, 50 per cento e 75 per cento dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’operazione.

    2. Le Sgr autorizzate i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di una società non quotata, comunicano l’acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi: a) alla società; b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr autorizzata ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr autorizzata può avere accesso; c) alla Consob.

    3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle Sgr autorizzate i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata; b) alle Sgr autorizzate che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata; c) alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata; d) alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).

    4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell’Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

    5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1; b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonché le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall’organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi; d) gli obblighi che i gestori autorizzati sono tenuti ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.

  • Posso rifiutare un trasferimento di sede?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il trasferimento a un’altra sede è legittimo solo se esistono «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». Non basta la semplice scelta del datore. Se il trasferimento è illegittimo puoi impugnarlo e il giudice può ordinare il rientro nella sede originaria.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Trasferimento di sede: condizioni e tutele
    Aspetto Regola
    Condizione di legittimità Comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive (art. 2103 c.c.)
    Forma Comunicazione scritta; il datore deve indicare le ragioni se richiesto
    Accordo individuale peggiorativo Non può derogare in pejus l’art. 2103 c.c.
    Impugnazione 60 giorni dalla comunicazione; ricorso al giudice del lavoro
    Trasferimento come ritorsione/discriminazione Nullo
    CCNL Può prevedere indennità e limiti ulteriori

    Le comprovate ragioni: cosa deve dimostrare il datore

    La riforma dell’art. 2103 c.c. del 2015 (Jobs Act) richiede che il trasferimento sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poter dimostrare l’esistenza concreta di queste ragioni: non è sufficiente un generico richiamo a «esigenze aziendali». Se il lavoratore lo contesta, l’onere della prova ricade sul datore.

    Come impugnare il trasferimento illegittimo

    Il lavoratore che ritiene illegittimo il trasferimento può: (a) chiedere per iscritto al datore la motivazione dettagliata; (b) impugnare il trasferimento con raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla comunicazione; (c) ricorrere al giudice del lavoro entro 180 giorni. Il giudice può dichiarare il trasferimento illegittimo e ordinare il rientro nella sede originaria con restituzione delle retribuzioni eventualmente non percepite.

    Trasferimento come ritorsione o discriminazione

    Il trasferimento è nullo se disposto a causa di una denuncia del lavoratore, di un’attività sindacale o per ragioni discriminatorie (sesso, disabilità, nazionalità ecc.). In questi casi la tutela è più forte: il lavoratore può ottenere il rientro immediato e il risarcimento integrale del danno. È importante raccogliere prove della correlazione temporale tra il trasferimento e il comportamento «tutelato».

    Casi pratici

    Tizio – trasferito da Milano a Palermo senza spiegazioni

    Tizio riceve una lettera di trasferimento da Milano a Palermo con la sola dicitura «esigenze aziendali». Chiede per iscritto le ragioni specifiche: il datore non risponde in modo esaustivo. Tizio impugna il trasferimento entro 60 giorni: il giudice, non trovando ragioni comprovate, ordina il rientro a Milano.

    Caia – trasferita dopo aver denunciato molestie

    Caia denuncia internamente delle molestie da parte di un collega e viene trasferita in un’altra sede una settimana dopo. Il trasferimento appare ritorsivo: è nullo. Caia può agire immediatamente con ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per tornare nella sede originaria e chiedere il risarcimento del danno.

    Sempronio – trasferimento a 20 km con chiusura della sede locale

    L’azienda di Sempronio chiude la sede di Brescia e concentra tutti i dipendenti a Bergamo (20 km). Questa è una ragione organizzativa comprovata: il trasferimento è presumibilmente legittimo. Il CCNL di Sempronio prevede un’indennità di trasferimento: deve verificare se gli spetta.

    Domande frequenti

    Il datore mi può trasferire in un'altra città senza il mio consenso?

    Sì, se esistono comprovate ragioni organizzative o produttive. Non è richiesto il tuo consenso, ma il datore deve poter provare le ragioni concrete. Se non le dimostra, il trasferimento è illegittimo.

    Se mi rifiuto di trasferirmi posso essere licenziato?

    Se il trasferimento è legittimo, il rifiuto può configurare insubordinazione e giustificare un provvedimento disciplinare fino al licenziamento. Se invece il trasferimento è illegittimo, il rifiuto non è sanzionabile.

    Ho diritto a un rimborso spese per il trasferimento?

    Dipende dal CCNL: molti contratti collettivi prevedono indennità di trasferimento, rimborso spese di trasloco e diarie per il periodo di sistemazione. Verifica il tuo contratto collettivo.

    Il trasferimento temporaneo (trasferta) è diverso da quello definitivo?

    Sì. La trasferta è un trasferimento temporaneo che non modifica la sede contrattuale e dà diritto a diarie e rimborsi. Il trasferimento definitivo modifica la sede di lavoro in modo stabile ed è soggetto ai requisiti dell’art. 2103 c.c.

    Posso chiedere il trasferimento volontario?

    Sì. La richiesta di trasferimento spontanea del lavoratore è sempre ammessa. Il datore non è obbligato ad accoglierla, ma può farlo discrezionalmente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44 TUF – Commercializzazione di FIA non riservati

    Art. 44 TUF – Commercializzazione di FIA non riservati

    Art. 44 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Commercializzazione di FIA non riservati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore autorizzato alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.

    2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione: a) il prospetto destinato alla pubblicazione; b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l’assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.

    3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.

    4. La Consob disciplina: a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.

    5. I gestori autorizzati di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall’articolo 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell’articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell’UE vigenti che disciplinano la materia; e)… i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, che in particolare: 1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’ articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo; f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell’investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.

    6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma

    5. 6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in Italia quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata società, presso i dipendenti di tale società o delle sue entità affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA. (132)

    7. All’offerta al pubblico e all’ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.

    8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l’Italia è lo Stato membro d’origine, la notifica prevista dal comma 3 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall’articolo 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.

    9. La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresì l’articolo

    8. (73) (55)

  • CCNL Call Center e BPO: TFR e trattamento di fine rapporto 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: TFR e trattamento di fine rapporto 2026

    Come si calcola e dove va il TFR per un lavoratore di call center o BPO: la guida al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO su maturazione, destinazione a Telemaco, anticipazioni e tassazione.

    In sintesi

    Il TFR si calcola per legge (art. 2120 c.c.): 1/13,5 della retribuzione annua imponibile, rivalutato annualmente. I lavoratori del settore CRM/BPO possono destinarlo al fondo pensione complementare Telemaco (contribuzione datoriale dell’1,6% dal 1° gennaio 2026) o lasciarlo in azienda/INPS. L’anticipazione è possibile fino al 70% per specifiche causali (casa, salute, maternità).

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Aspetto Regola
    Formula di calcolo Retribuzione annua imponibile ÷ 13,5 = quota annua TFR
    Rivalutazione annua 1,5% + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo
    Destinazione TFR Telemaco, INPS (aziende >49 dip.) o in azienda (<50 dip.)
    Contribuzione datoriale Telemaco 1,6% della retribuzione imponibile TFR (dal 1° gen. 2026)
    Anticipazione Fino al 70% per: prima casa, spese sanitarie, maternità
    Anzianità minima per anticipo 8 anni presso lo stesso datore (legge); CCNL può migliorare
    Tassazione TFR Tassazione separata IRPEF (aliquota media 5 anni precedenti)

    La base legale: art. 2120 del codice civile

    Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Non è una previsione contrattuale ma di legge: spetta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL applicato. Il contratto collettivo incide sul TFR soprattutto:

    • definendo gli elementi retributivi inclusi nella base di calcolo (retribuzione imponibile TFR);
    • introducendo un fondo pensione di settore (Telemaco) come destinazione alternativa;
    • fissando la contribuzione datoriale aggiuntiva al fondo pensione.

    La retribuzione annua di riferimento per il calcolo include: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, eventuale superminimo. Sono escluse le somme erogate a titolo risarcitorio e quelle riferite a rimborsi spese.

    Come funziona la rivalutazione annua

    Il TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato applicando un tasso composto da:

    • una quota fissa dell’1,5%;
    • una quota variabile pari al 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel corso dell’anno.

    Esempio: se l’ISTAT segna un aumento del 2% annuo, il TFR si rivaluta del 1,5% + (75% x 2%) = 1,5% + 1,5% = 3% annuo.

    Destinazione del TFR: Telemaco, INPS o azienda

    Ogni lavoratore neoassunto ha 6 mesi di tempo dalla prima assunzione per scegliere la destinazione del proprio TFR:

    • Fondo pensione Telemaco: il fondo pensione complementare del settore telecomunicazioni. È un fondo negoziale, gestito da rappresentanti di datori e sindacati. La scelta comporta la perdita della rivalutazione legale, sostituita dai rendimenti finanziari del fondo (storicamente superiori al tasso legale). Il datore deve versare anche la propria contribuzione (1,6% dal 2026).
    • INPS – Fondo di Tesoreria: per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR non destinato a fondi pensione è versato obbligatoriamente all’INPS. Al momento della cessazione del rapporto, il datore versa la quota INPS al lavoratore.
    • In azienda: solo per datori con meno di 50 dipendenti. Il TFR rimane accantonato in azienda e è soggetto alla rivalutazione legale.

    Se il lavoratore non sceglie entro i 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene automaticamente destinato alla forma pensionistica prevista dagli accordi aziendali o, in mancanza, a Telemaco se il lavoratore aderisce al CCNL Telecomunicazioni.

    Telemaco: il fondo pensione di settore

    Telemaco è il fondo pensione complementare dei lavoratori del settore telecomunicazioni, istituito dalla contrattazione collettiva. È un fondo a contribuzione definita: i contributi versati (TFR + contribuzione datoriale + contribuzione lavoratore volontaria) vengono investiti sui mercati finanziari e al momento della pensione il lavoratore riceve una rendita o un capitale in base al montante accumulato. Il rinnovo del novembre 2025 ha aumentato la contribuzione datoriale all’1,6% della retribuzione imponibile TFR dal 1° gennaio 2026 (aumento di 0,2 punti percentuali).

    Anticipazione del TFR: quando e quanto

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità può richiedere, una sola volta, un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti causali (art. 2120 c.c.):

    • acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione;
    • spese sanitarie straordinarie documentate;
    • congedi parentali, formativi o per donne vittime di violenza.

    Il CCNL Telecomunicazioni può prevedere condizioni di miglior favore (soglia di anzianità inferiore o percentuale anticipabile più alta): verificare il testo contrattuale in vigore al momento della richiesta.

    Casi pratici

    Tizio – Scelta tacita: TFR a Telemaco
    Tizio viene assunto il 1° aprile 2026 in un call center che applica il CCNL Telecomunicazioni. Ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Non compila alcun modulo entro settembre 2026. Scatta il silenzio-assenso: il TFR è destinato a Telemaco. Tizio inizia a maturare posizione pensionistica aggiuntiva con i versamenti del TFR e la contribuzione datoriale dell’1,6%.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 9 anni di anzianità e sta acquistando la prima casa. Ha mantenuto il TFR in azienda (meno di 50 dipendenti). Richiede l’anticipazione del 70% del TFR maturato per documentata spesa relativa all’acquisto. L’azienda è tenuta ad erogarla; la somma anticipata è soggetta a tassazione separata come il TFR ordinario. Caia non potrà richiedere una seconda anticipazione nel corso del rapporto.
    Sempronio – TFR a Telemaco: confronto con rivalutazione legale
    Sempronio compara le due opzioni: lasciare il TFR in azienda (rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT, storica media circa 2-3% annuo) oppure versarlo a Telemaco (rendimento finanziario variabile, storicamente superiore al 3% annuo + contribuzione datoriale aggiuntiva dell’1,6%). La contribuzione datoriale è un vantaggio esclusivo di Telemaco: rinunciarvi equivale a perdere una parte della retribuzione differita. Sempronio opta per Telemaco.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un lavoratore di call center?
    Retribuzione annua imponibile divisa per 13,5 = quota TFR annua. La quota è poi rivalutata annualmente con il tasso legale (1,5% + 75% ISTAT). Al termine del rapporto si somma tutto il maturato rivalutato.
    Dove va il TFR: in azienda, a Telemaco o all’INPS?
    Il lavoratore può scegliere: Telemaco (fondo pensione di settore, con contribuzione datoriale aggiuntiva), INPS (per aziende oltre 49 dipendenti), o in azienda (sotto 50 dipendenti). In assenza di scelta entro 6 mesi scatta il silenzio-assenso verso Telemaco.
    Quanto contribuisce il datore a Telemaco?
    1,6% della retribuzione imponibile TFR dal 1° gennaio 2026 (rinnovo novembre 2025, incremento di 0,2%). La contribuzione spetta solo se il lavoratore destina il TFR a Telemaco.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Con almeno 8 anni di anzianità (una sola volta), per: prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali. Anticipazione massima: 70% del TFR maturato.
    Il TFR è tassato al momento dell’erogazione?
    Sì, con tassazione separata IRPEF (aliquota media degli ultimi 5 anni), più favorevole della progressiva ordinaria. Per i TFR in fondi pensione, la tassazione alla liquidazione varia in base all’anzianità di partecipazione al fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina del TFR è stabilita dall’art. 2120 c.c.; la contribuzione a Telemaco è stata aggiornata al rinnovo novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o il fondo pensione Telemaco (www.fondomtelemaco.it).

  • Art. 1203 Codice della Navigazione – Atterramento in aeroporto privato

    Art. 1203 Codice della Navigazione – Atterramento in aeroporto privato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

  • Art. 43 TUF – Commercializzazione di FIA riservati

    Art. 43 TUF – Commercializzazione di FIA riservati

    Art. 43 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Commercializzazione di FIA riservati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La commercializzazione di FIA è l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE.

    2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr autorizzata o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr autorizzata o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.

    3. La notifica contiene: a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; b) il regolamento o lo statuto del FIA; c) l’identità del depositario del FIA; d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa; e) l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder; f) se rilevante, l’indicazione dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate; g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali; g-bis) i dettagli necessari, compreso l’indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia in cui la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall’articolo

    44. 4. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: a) comunica alla Sgr autorizzata o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell’autorità competente dello Stato d’origine del FIA; b) trasmette all’autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l’attestato di cui al comma

    5. La Consob informa tempestivamente la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE dell’avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica.. la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.

    5. La Banca d’Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all’adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, la Banca d’Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.

    6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma

    2. 7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.

    7-bis. Le Sgr autorizzate che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell’Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma

    2.

    7-ter. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr autorizzate rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell’Unione europea.

    7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all’autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la Sgr autorizzata intende cessare la commercializzazione e all’AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr autorizzata l’avvenuta trasmissione della notifica.

    8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell’articolo 41-ter, commi 2 e

    3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.

    8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.

    8-ter. La Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull’osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall’articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE.

    8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d’Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall’ articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.

    9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr autorizzate, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate. (55)

  • Art. 42 bis TUF – Pre-commercializzazione di FIA riservati

    Art. 42 bis TUF – Pre-commercializzazione di FIA riservati

    Art. 42 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Pre-commercializzazione di FIA riservati

    1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr autorizzata o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione europea, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall’articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un’offerta ai sensi dell’articolo 43, comma

    1.

    2. Le Sgr autorizzate non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell’Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori: a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.

    3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea sono fornite da parte della Sgr autorizzata una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: a) non costituiscono un’offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.

    4. La Sgr autorizzata assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell’ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell’ambito della commercializzazione prevista dall’articolo

    43.

    5. La Sgr autorizzata trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l’Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; c) una breve descrizione dell’attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate; d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.

    6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr autorizzata svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.

    7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall’autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.

    8. La Consob disciplina con regolamento…: a) i termini e le modalità che la Sgr autorizzata deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr autorizzata e ad essa si applica l’articolo

    43.

    9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr autorizzata. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.

    10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr autorizzate e ai GEFIA UE si applicano anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.