Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 56 Reg. (UE) 2022/2065 – Competenze

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Commissione dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del capo III, sezione 5.

3. La Commissione dispone di poteri per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

4. Qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti per la stessa infrazione, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi dispone di poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di tali fornitori.

5. Gli Stati membri e la Commissione vigilano e applicano le disposizioni del presente regolamento in stretta cooperazione.

6. Qualora un fornitore di servizi intermediari non abbia uno stabilimento nell'Unione, lo Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito o la Commissione hanno i poteri, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per la vigilanza e l'applicazione dei pertinenti obblighi di cui al presente regolamento.

7. Qualora un fornitore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 13, tutti gli Stati membri e, nel caso di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione dispongono dei tali poteri di vigilanza e di applicazione in conformità del presente articolo. Qualora un coordinatore dei servizi digitali intenda esercitare i suoi poteri di cui al presente paragrafo, ne informa tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali e la Commissione e garantisce il rispetto delle garanzie applicabili previste dalla Carta, in particolare per evitare che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Qualora intenda esercitare i suoi poteri a norma del presente paragrafo, la Commissione informa di tale intenzione tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali. A seguito della notifica a norma del presente paragrafo, gli altri Stati membri non avviano procedimenti per la medesima violazione indicata nella notifica.

In sintesi

  • Lo Stato membro dello stabilimento principale del fornitore detiene competenza esclusiva di vigilanza e applicazione del DSA per i servizi intermediari ordinari.
  • La Commissione europea ha competenza esclusiva per le VLOP e i VLOSE con riferimento agli obblighi del capo III, sezione 5; e competenza concorrente - salvo procedimento già avviato dalla Commissione - per tutti gli altri obblighi del DSA applicabili a VLOP e VLOSE.
  • Lo Stato membro dello stabilimento principale mantiene poteri di vigilanza su VLOP e VLOSE per gli obblighi al di fuori della sezione 5, purché la Commissione non abbia già avviato un procedimento per la stessa infrazione.
  • Se il fornitore non ha stabilimento nell'Unione, la competenza spetta allo Stato membro in cui risiede il rappresentante legale; se manca anche il rappresentante legale, tutti gli Stati membri e la Commissione sono competenti.
  • Gli Stati membri e la Commissione cooperano strettamente per garantire un'applicazione coerente del regolamento su tutto il territorio dell'Unione.
Indice dei contenuti

Il sistema di competenze del DSA: principio dello Stato membro di stabilimento e sue eccezioni

L'articolo 56 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) definisce la ripartizione delle competenze di vigilanza e applicazione tra gli Stati membri e la Commissione europea. La norma è centrale nell'architettura istituzionale del DSA perché determina quale autorità è legittimata a condurre indagini, adottare misure cautelari e irrogare sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che operano nell'Unione.

Il principio generale è quello dello Stato membro di stabilimento principale: il fornitore di servizi intermediari è soggetto alla vigilanza dell'autorità del Paese in cui si trova il suo stabilimento principale nell'Unione. Questo principio - analogo al «one stop shop» introdotto dal GDPR per la protezione dei dati - evita che un fornitore sia soggetto a procedimenti paralleli da parte di più autorità nazionali per la stessa condotta. La scelta di un unico interlocutore istituzionale semplifica la posizione del fornitore e garantisce coerenza applicativa.

Tuttavia, il DSA introduce deroghe significative a questo principio per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) - designati ai sensi dell'articolo 33 quando raggiungono la soglia di 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione. Per questi soggetti, le potenziali ricadute sistemiche dei loro comportamenti giustificano un coinvolgimento diretto della Commissione.

La competenza esclusiva dello Stato membro per i fornitori ordinari (par. 1)

Il paragrafo 1 attribuisce allo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore i «poteri esclusivi» di vigilanza e applicazione del DSA, «fatti salvi» i poteri speciali previsti dai paragrafi successivi. Per «stabilimento principale» si intende il luogo in cui il fornitore ha la propria sede centrale o il luogo in cui prendono le decisioni strategiche e operative che riguardano il servizio; se tali luoghi non coincidono, prevale il criterio dell'effettivo centro direzionale.

Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento è l'interlocutore primario per il fornitore: riceve le notifiche obbligatorie, può avviare indagini, adottare misure provvisorie, imporre obblighi comportamentali e irrogare sanzioni. Gli altri Stati membri, anche se ospitano utenti del servizio, non hanno competenza primaria: possono però, in caso di minaccia grave e urgente, adottare misure provvisorie e devono darne comunicazione immediata al coordinatore dello Stato di stabilimento (art. 53 DSA).

La competenza esclusiva della Commissione per le VLOP/VLOSE - Capo III, sezione 5 (par. 2)

Il paragrafo 2 riserva alla Commissione la competenza esclusiva per «la vigilanza e l'applicazione del capo III, sezione 5». La sezione 5 del capo III contiene gli obblighi specifici per le VLOP e i VLOSE: valutazione dei rischi sistemici (art. 34), misure di attenuazione dei rischi (art. 35), meccanismo di crisi (art. 36), revisioni indipendenti (art. 37), raccomandazione di sistemi algoritmici (art. 38), registro pubblicitario rafforzato (art. 39), accesso ai dati (art. 40), revisori e ricercatori (art. 41), relazioni sulla trasparenza (art. 42), rappresentante di conformità (art. 43).

Per questi obblighi - che riguardano i rischi strutturali legati alle dimensioni e all'impatto sistemico delle piattaforme più grandi - la Commissione agisce come unica autorità competente, garantendo un'applicazione uniforme a livello europeo. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento non ha competenza concorrente su questi aspetti.

La competenza concorrente per gli altri obblighi DSA applicabili a VLOP/VLOSE (parr. 3 e 4)

I paragrafi 3 e 4 introducono un regime di competenza concorrente per gli obblighi del DSA diversi da quelli del capo III, sezione 5, nei confronti di VLOP e VLOSE.

In base al paragrafo 3, la Commissione ha poteri di vigilanza e applicazione anche per questi obblighi. Il paragrafo 4 precisa però che lo Stato membro di stabilimento mantiene analoghi poteri, purché la Commissione «non abbia avviato procedimenti per la stessa infrazione». Si applica quindi un meccanismo di prelazione: la Commissione ha la facoltà di avocare a sé il procedimento aprendo il proprio; se non lo fa, il coordinatore nazionale può procedere. Questa soluzione evita il rischio di doppia sanzione per la stessa condotta (ne bis in idem), che sarebbe altrimenti possibile date le competenze sovrapposte.

La concorrenza di competenze riguarda, per esempio, gli obblighi di notice and action (art. 16), il sistema interno di gestione dei reclami (art. 20), la risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21) o le disposizioni sui termini e condizioni (art. 14): tutti obblighi che si applicano a tutte le piattaforme online, incluse le VLOP, e che non rientrano nella sezione 5.

I fornitori senza stabilimento nell'Unione (par. 6)

Il paragrafo 6 disciplina il caso del fornitore che non ha stabilimento nell'Unione ma offre servizi a utenti europei - fattispecie ricorrente per le grandi piattaforme extra-UE (statunitensi, asiatiche, ecc.). In questo caso, il fornitore è tenuto a nominare un rappresentante legale nell'Unione ai sensi dell'articolo 13 DSA. La competenza di vigilanza spetta allo Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito, o alla Commissione per le VLOP/VLOSE, conformemente alle regole dei paragrafi precedenti.

L'obbligo di nominare un rappresentante legale è quindi funzionale non solo alla comunicazione con le autorità, ma alla stessa determinazione della competenza giurisdizionale. La scelta della sede del rappresentante legale è dunque strategicamente rilevante per il fornitore extra-UE: selezionare uno Stato membro con un'autorità di vigilanza più o meno attiva può influire sul livello di scrutinio cui sarà sottoposto.

La clausola residuale per i fornitori senza rappresentante legale (par. 7)

Il paragrafo 7 prevede la soluzione estrema per il fornitore che viola l'obbligo di nominare un rappresentante legale. In questo caso, tutti gli Stati membri - e, per le VLOP/VLOSE, la Commissione - dispongono dei poteri di vigilanza. La clausola è accompagnata da salvaguardie procedurali: il coordinatore che intende esercitare i propri poteri deve informare gli altri coordinatori e la Commissione, e deve garantire il rispetto del principio ne bis in idem per evitare sanzioni multiple per la stessa condotta. L'assenza di un rappresentante legale non isola quindi il fornitore, ma lo espone a un regime di vigilanza diffusa, potenzialmente più gravoso.

Cooperazione tra Commissione e Stati membri

Il paragrafo 5 sancisce il principio di stretta cooperazione tra Stati membri e Commissione nell'esercizio delle rispettive competenze. Questo principio trova attuazione concreta nel meccanismo del Comitato europeo per i servizi digitali (art. 61 DSA), nei procedimenti di mutua assistenza (art. 57) e nelle indagini congiunte (art. 60). La cooperazione è essenziale per garantire la coerenza applicativa del DSA in un sistema multilivello in cui diversi soggetti istituzionali possono essere investiti della stessa questione da angolazioni diverse.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'stabilimento principale' ai fini della competenza dell'art. 56 DSA?

Lo stabilimento principale è il luogo nell'Unione in cui il fornitore ha la propria sede centrale o in cui si adottano le decisioni strategiche e operative sul servizio. Se i due luoghi non coincidono, la competenza spetta allo Stato membro del centro direzionale effettivo.

Perché la Commissione ha competenza esclusiva per le VLOP e i VLOSE riguardo agli obblighi della sezione 5?

Gli obblighi della sezione 5 (valutazione dei rischi sistemici, misure di attenuazione, accesso ai dati, revisioni indipendenti) riguardano fenomeni strutturali legati alle dimensioni e all'impatto delle piattaforme più grandi. Un'applicazione uniforme a livello europeo - affidata alla Commissione - è necessaria per evitare che ciascuno Stato applichi standard diversi alle stesse piattaforme globali.

Un utente italiano può rivolgersi al coordinatore dei servizi digitali italiano se la piattaforma ha stabilimento in Irlanda?

Sì. L'utente può presentare reclami e segnalazioni al coordinatore italiano, che li inoltrerà al coordinatore irlandese competente. Il coordinatore italiano può anche richiedere assistenza e avviare procedimenti di rinvio, ma non può sostituirsi al coordinatore dello Stato di stabilimento come autorità competente.

Cosa succede se sia la Commissione sia uno Stato membro vogliono sanzionare la stessa VLOP per la stessa infrazione?

Prevale il principio ne bis in idem: la stessa infrazione non può essere sanzionata due volte. L'art. 56, par. 4 stabilisce che lo Stato membro perde la competenza sui procedimenti già aperti dalla Commissione per la stessa violazione. La cooperazione tra le autorità è disciplinata dall'art. 57 DSA.

Una piattaforma extra-UE può scegliere strategicamente lo Stato di residenza del proprio rappresentante legale per ridurre il rischio di vigilanza?

Tecnicamente sì: la norma collega la competenza allo Stato membro di residenza del rappresentante legale. Tuttavia, il Comitato europeo per i servizi digitali e la cooperazione tra coordinatori limitano le differenze operative tra i vari regimi nazionali. La Commissione mantiene in ogni caso la competenza su VLOP e VLOSE per gli obblighi della sezione 5, indipendentemente dalla sede del rappresentante legale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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