Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 Reg. (UE) 2022/2065 – Comitato europeo per i servizi digitali

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato «comitato europeo per i servizi digitali» («comitato»).

2. Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:

a) contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

b) coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;

c) assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

In sintesi

  • Il Comitato europeo per i servizi digitali è un organo consultivo indipendente composto dai coordinatori dei servizi digitali di tutti gli Stati membri dell'UE.
  • Il Comitato fornisce consulenza ai coordinatori nazionali e alla Commissione per garantire l'applicazione coerente del DSA in tutta l'Unione europea.
  • Svolge un ruolo di coordinamento e analisi su questioni emergenti nei mercati digitali, elaborando orientamenti comuni per i prestatori di servizi intermediari.
  • Assiste i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSE).
Indice dei contenuti

La funzione istituzionale del Comitato nel sistema DSA

Il Comitato europeo per i servizi digitali (o semplicemente «il Comitato», come lo definisce il DSA) è l'organo di governance europea che presidia la coerenza nell'applicazione del regolamento su scala continentale. La sua istituzione risponde a una sfida strutturale del diritto digitale europeo: i servizi intermediari online sono per definizione transfrontalieri, ma le autorità di vigilanza rimangono nazionali. Senza un meccanismo di coordinamento, ogni Stato membro potrebbe interpretare e applicare le stesse norme in modo diverso, creando frammentazione regolatoria e, in ultima analisi, incertezza giuridica per i prestatori e disparità di tutela per gli utenti.

Il Comitato non è un'autorità di vigilanza autonoma: non ha poteri coercitivi diretti, non può adottare decisioni vincolanti nei confronti dei prestatori e non può sostituirsi ai coordinatori nazionali. È, come recita espressamente l'art. 61, paragrafo 1, un «gruppo consultivo indipendente». La sua forza sta nell'autorevolezza delle posizioni che esprime, nell'effetto di coordinamento che produce e nel ruolo di supporto tecnico alla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza diretta sulle VLOP e VLOSE.

Composizione e indipendenza

Il Comitato è composto da tutti i coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri, ovvero dalle autorità nazionali designate ai sensi dell'art. 49 DSA come punto di riferimento principale per la vigilanza sul DSA in ciascun Paese. In Italia, l'AGCOM siede nel Comitato in qualità di coordinatore italiano.

L'aggettivo «indipendente» nella denominazione del Comitato ha un significato preciso: i coordinatori che ne fanno parte esercitano le proprie funzioni nell'ambito del Comitato senza ricevere istruzioni dai rispettivi governi nazionali o da altri soggetti istituzionali. Questa indipendenza è essenziale per garantire che le posizioni del Comitato riflettano considerazioni di applicazione del diritto e non interessi politici nazionali. Il modello è analogo a quello del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), istituito dal GDPR con analoga composizione e analoga funzione consultiva.

Le tre funzioni del Comitato

Il paragrafo 2 dell'art. 61 identifica tre obiettivi che il Comitato persegue attraverso la propria attività consultiva.

Il primo è contribuire all'applicazione coerente del DSA e alla cooperazione efficace tra i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione. In concreto, il Comitato elabora orientamenti interpretativi, pareri tecnici e raccomandazioni che i coordinatori nazionali possono utilizzare per uniformare le proprie prassi di vigilanza. Quando un coordinatore si trova davanti a una questione interpretativa nuova - per esempio, come qualificare un determinato servizio di intelligenza artificiale ai fini del DSA - può richiedere l'opinione del Comitato o aspettarsi che il Comitato elabori una posizione comune che valga per tutti gli Stati membri.

La seconda funzione è il coordinamento e l'analisi su questioni emergenti nel mercato interno. I mercati digitali evolvono rapidamente: nuovi modelli di business, nuove tecnologie, nuove forme di contenuto illecito emergono continuamente. Il Comitato funge da osservatorio permanente di queste evoluzioni, elaborando analisi e contribuendo allo sviluppo di orientamenti aggiornati. Questa funzione prospettica è particolarmente importante in un settore in cui il legislatore non può anticipare tutti gli scenari possibili.

La terza funzione è assistere i coordinatori e la Commissione nella vigilanza sulle VLOP e VLOSE. Le grandi piattaforme e i grandi motori di ricerca sono soggetti a una vigilanza su due livelli: quello dei coordinatori nazionali, per gli obblighi applicabili a tutti i prestatori, e quello della Commissione, per gli obblighi specifici delle VLOP e VLOSE. Il Comitato svolge un ruolo di raccordo tra questi due livelli, assicurando che l'esperienza maturata dai coordinatori nazionali nel contatto quotidiano con i mercati digitali locali alimenti l'attività di vigilanza europea della Commissione.

Il rapporto con la Commissione europea

Il Comitato ha un rapporto privilegiato e strutturato con la Commissione europea. La Commissione partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, ma con un ruolo attivo nelle discussioni. Il Comitato può formulare richieste di azione alla Commissione, esprimere pareri sui progetti di atti delegati e di esecuzione della Commissione, e richiedere l'avvio di procedimenti di indagine nei confronti di VLOP o VLOSE sospettate di violare il DSA.

Questa struttura di governance - Comitato come organo consultivo, Commissione come autorità di vigilanza con poteri coercitivi diretti sulle grandi piattaforme - rispecchia una scelta deliberata del legislatore europeo: evitare la creazione di un'agenzia europea con poteri autonomi (che avrebbe richiesto una modifica dei trattati), affidando invece alla Commissione i poteri coercitivi e al Comitato la funzione di coordinamento e supporto tecnico.

Distinzione dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)

Chi ha familiarità con il GDPR riconosce nella struttura del Comitato DSA un modello analogo all'EDPB. Le differenze principali sono due. Primo, la composizione: l'EDPB include le autorità di protezione dei dati di tutti gli Stati membri (che non sempre coincidono con il coordinatore DSA), mentre il Comitato DSA è composto dai coordinatori dei servizi digitali specificamente designati ai sensi dell'art. 49. Secondo, le funzioni: l'EDPB può adottare decisioni vincolanti nell'ambito del meccanismo dello sportello unico GDPR, mentre il Comitato DSA ha una funzione esclusivamente consultiva. La presenza di entrambi gli organi rende essenziale il coordinamento tra i due per le questioni che toccano sia il DSA sia il GDPR - tipicamente, gli obblighi di trasparenza sui sistemi di raccomandazione e la profilazione degli utenti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il Comitato europeo per i servizi digitali può imporre sanzioni ai prestatori?

No. Il Comitato è un organo esclusivamente consultivo: non ha poteri coercitivi diretti e non può adottare decisioni vincolanti nei confronti dei prestatori di servizi intermediari. I poteri sanzionatori appartengono ai coordinatori dei servizi digitali nazionali (per la generalità dei prestatori) e alla Commissione europea (per le VLOP e VLOSE).

Come si differenzia il Comitato DSA dall'EDPB del GDPR?

Entrambi gli organi hanno una composizione simile (autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri) e una funzione consultiva e di coordinamento. La differenza principale riguarda i poteri: l'EDPB può adottare decisioni vincolanti nell'ambito del meccanismo di coerenza GDPR, mentre il Comitato DSA ha funzioni esclusivamente consultive. Inoltre, i coordinatori DSA non sempre coincidono con le autorità di protezione dei dati che siedono nell'EDPB.

Il Comitato può agire d'ufficio o solo su richiesta?

Il DSA prevede che il Comitato possa agire sia su iniziativa propria sia su richiesta dei coordinatori nazionali o della Commissione. Può elaborare orientamenti, pareri e raccomandazioni di propria iniziativa quando rileva questioni di applicazione coerente che richiedono un coordinamento a livello europeo.

Come partecipa la Commissione europea al Comitato?

La Commissione europea partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. Ha un ruolo attivo nelle discussioni e può presentare documenti e proporre questioni all'ordine del giorno. La Commissione e il Comitato si consultano reciprocamente regolarmente, in particolare per le questioni che riguardano le VLOP e le VLOSE.

I documenti del Comitato sono pubblici?

Il DSA prevede che il Comitato pubblichi i propri pareri, raccomandazioni e orientamenti. La trasparenza dell'attività del Comitato è essenziale per garantire che i prestatori di servizi possano orientarsi nell'interpretazione del regolamento e che gli utenti possano conoscere le posizioni delle autorità europee competenti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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